DTF 145 I 52, 8C_265/2021, 8C_452/2011, 8C_855/2010, 9C_211/2010, + 6 weitere
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Incarto n. 30.2021.10
IR/sc
Lugano 14 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2021 formulato da
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 maggio 2021 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
considerato in fatto
A. Con decisione 18 maggio 2021 (doc. 1b) la CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1, __________, per l’anno 2019 quale indipendente fondandosi sul reddito stabilito in sede fiscale di CHF 68'000.-. L’importo richiesto alla persona assicurata (comprensivo delle spese amministrative, degli assegni familiari integrativi e CAF oltre che ai contributi AVS AI) è stato di CHF 7'544,90 (doc. 1a).
B. L’assicurata si era infatti opposta alla decisione il 24 febbraio 2020 e la Cassa, con decisione su opposizione del 18 maggio 2021, ha ammesso parzialmente le richieste dell’assicurata.
Dopo avere ricordato che le indicazioni dell’autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di compensazione, l’amministrazione ha indicato che i contributi andavano rettificati “considerando il reddito aziendale confermato dall’Ufficio di tassazione” (consid. 8 doc. 1). La decisione su opposizione 18 maggio 2021 indica (consid. 5 doc. 1) che l’UT __________ ha ritenuto un importo del reddito determinato d’ufficio alla luce di documentazione prodotta inattendibile.
C. Con ricorso 16 giugno 2021 RI 1 ha contestato il provvedimento della Cassa CO 1 segnalando sua inabilità al lavoro, con ricovero e due interventi, e conseguente incapacità lavorativa. L’assicurata ha anche indicato difficoltà economiche.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha chiesto a RI 1 di produrre la decisione contestata (doc. II) ciò che l’assicurata non ha fatto. Nonostante ciò, dopo avere d’ufficio acquisito copia della decisione su opposizione dall’amministrazione, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha intimato il ricorso alla Cassa CO 1 per la risposta di causa e la produzione degli atti (doc. IV).
Il 12 luglio 2021 (doc. V) la Cassa ha prodotto quanto richiesto. Il tutto è stato trasmesso all’assicurata per l’esercizio dei suoi diritti processuali (doc. VI) in uno con uno scritto del giudice delegato con spiegazioni all’assicurata (doc. VII).
RI 1 non si è espressa.
in diritto
in ordine
nel merito
Le autorità fiscali stabiliscono reddito determinante e capitale investito nell’azienda. Ogni decisione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020) e le Casse di compensazione sono vincolate alle decisioni fiscali, ciò anche quando si fondano su una tassazione d’ufficio.
L’assicurato deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale, anche per quanto riguarda gli aspetti contributivi AVS AI IPG (STF 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016).
" (…) L'assicurata, nonostante sia nell'opposizione che nel ricorso afferma di essere stata inabile al lavoro durante l'anno 2019, non ha contestato per tempo la notifica di tassazione 2019 facendo trascorrere infruttuosamente i termini per un eventuale reclamo.
D'altra parte, l'UT di __________ nella risposta resa alla Cassa per l'accertamento del reddito 2019 (doc. 2), risponde affermando che "informazione ricevute dell'ispettorato del lavoro per controlli svolti nel 2019, ai quali la contribuente dichiarava di lavorare sola presso il salone e di essere presente da martedì a sabato dalle 9.00 alle 16.30 ininterrottamente. ". (…)” (doc. V)
Il ricorso deve, conseguentemente, essere respinto.
Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3), perciò ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso del 16 giugno 2021 formulato da RI 1 è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti