Raccomandata

Incarto n. 30.2017.47

TB

Lugano 9 febbraio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2017 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 12 settembre 2017 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. Dal 1996 (doc. 35) RI 1, 1973, è affiliato alla Cassa CO 1 come indipendente e come tale negli anni ha regolarmente pagato gli acconti trimestrali richiesti.

1.2. Il 14 marzo 2017 (doc. 19) l’amministrazione ha emesso la decisione definitiva di fissazione dei contributi personali per indipendenti dovuti dall’assicurato per l’anno 2014 e, partendo da un reddito netto da attività indipendente di Fr. 132'000.-, ha calcolato in Fr. 16'060,60 i contributi AVS/AI/IPG totali dovuti.

Ritenuti gli acconti di Fr. 3'886.- già versati (doc. 19b), la Cassa ha calcolato sul conguaglio di Fr. 12'174,60 gli interessi di mora giusta l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, cifrati in Fr. 733,85 (doc. A4), poiché i contributi personali ancora da versare a conguaglio erano superiori al 25% dei contributi definitivi.

Questi interessi di mora sono stati computati nel conteggio di pari data intitolato “Contributi personali – Fattura di chiusura - 2014” e pretesi insieme ai contributi per un totale di Fr. 16'794,45 che, dedotto l’acconto, assommava a Fr. 12'908,45 (doc. 19b).

1.3. Con decisione su opposizione del 12 settembre 2017 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha respinto l’opposizione del 22 marzo 2017 (doc. A6) dell’assicurato, secondo cui è la Cassa che fissa i contributi trimestrali e quindi è l’amministrazione che deve adeguare gli acconti in base alla decisione di tassazione dell’anno precedente; inoltre, l’opponente ha osservato come il periodo di contribuzione sia il 2014, ma gli interessi richiesti decorrano dal 1° gennaio 2016 al 14 marzo 2017.

La Cassa di compensazione, ricordate le norme legali applicabili e la giurisprudenza esistente in ambito di interessi di mora, ha posto l’accento sull’obbligo degli assicurati di segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile (art. 24 cpv. 4 OAVS) e ha esposto il calcolo secondo cui il conguaglio dei contributi personali definitivi dovuti per l’anno 2014 era superiore all’importo limite rilevante, perciò era corretto che degli interessi di ritardo venissero imputati all’assicurato in base all’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. L’amministrazione ha pertanto confermato l’importo dovuto per mora di Fr. 733,85.

1.4. Il 20 novembre 2017 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale facendo “opposizione” contro la decisione della Cassa di compensazione sugli interessi di mora richiesti.

Invitato dal giudice delegato con decreto del 23 novembre 2017 (doc. II) a completare il suo ricorso, il 5 dicembre 2017 (doc. III) l’assicurato ha evidenziato come la sua notifica di tassazione per l’anno 2012 sia stata emessa il 20 novembre 2013 (doc. B5) con un reddito netto accertato di Fr. 112'000.- e come la Cassa di compensazione nel 2016 gli abbia chiesto ancora degli acconti di, soltanto, Fr. 967.- al trimestre. Per l’anno 2014 la notifica di tassazione è giunta il 12 maggio 2016 (doc. B3) e la decisione della Cassa è stata emanata con nove mesi di ritardo, mentre per i redditi del 2015 (doc. B2) la decisione dei contributi è arrivata oltre sei mesi dopo.

Il ricorrente ha rilevato che tutti questi ritardi non gli sono imputabili, soprattutto poiché è sempre stato molto diligente nel fornire la necessaria documentazione già entro il mese di giugno dell’anno seguente, tanto che quello stesso anno riceve già sempre le notifiche di tassazione. A suo dire, quindi, “ci troviamo davanti al paradosso che io debba pagare per i ritardi degli altri, ho sempre imparato che ognuno debba prendersi le proprie responsabilità indipendentemente dal fatto di essere autorità, ente oppure persona civile ed in questo caso mi sembra invece che ci sia un certo abuso di potere.”. Inoltre, “Sono ora cosciente del fatto che pagando un acconto supplementare entro 360 giorni dal termine del periodo potevo evitare questi interessi ma non lo ritengo un fatto importante proprio perché, come detto sopra e comprovato dagli allegati, l’autorità aveva tutto il tempo per adeguare gli acconti in autonomia.”.

Ritenuto dunque che i ritardi nell’emanare le decisioni AVS rispetto alle notifiche fiscali sono dovuti unicamente ai problemi informatici della Cassa di compensazione, il ricorrente ha chiesto quindi di stralciare “tutti gli interessi per gli anni 2014 e 2015 per questioni di principio”.

1.5. Con la risposta del 2 gennaio 2017 (doc. V) la Cassa CO 1 ha proposto di respingere il ricorso, ribadendo le principali norme legali applicabili e la giurisprudenza resa su questo argomento, ponendo l’accento sull’art. 24 cpv. 4 OAVS.

Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Il ricorrente si è rivolto al Tribunale chiedendo l’annullamento delle decisioni con cui la Cassa di compensazione gli ha chiesto di pagare degli interessi di mora per gli anni di contribuzione 2014 (Fr. 733,85) e 2015 (Fr. 198.-).

Nella decisione impugnata l’amministrazione non si è però pronunciata sulla fissazione degli interessi di ritardo per l’anno 2015, ma solo su quelli per l’anno 2014, ovvero sull’anno contestato dall’assicurato con la sua opposizione del 22 marzo 2017 (doc. A6), a cui ha fatto seguito l’impugnata decisione su opposizione del 12 settembre 2017, la quale porta unicamente sulla fissazione di Fr. 733,85 quali interessi di mora per il 2014.

Pertanto, poiché la Cassa di compensazione non vi si è formalmente pronunciata, il TCA non deve esaminare la questione dell’addebito di interessi di mora (anche) per l’anno 2015 conteggiati in Fr. 198.- (doc. A5).

Infatti, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).

In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata e meglio la maturazione di interessi di ritardo per non avere versato sufficienti acconti di contributi per l’anno di contribuzione 2014.

La questione dell’addebito di interessi di mora anche per l’anno 2015 esula dalla presente vertenza ed è dunque irricevibile.

nel merito

2.2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.

L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.

Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.

Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati (lett. c) e sul condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all'art. 24 LPGA (lett. d).

Con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi è stata abrogata.

Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono infatti retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007 del 26 settembre 2008; STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008), come in concreto.

2.3. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche (art. 24 cpv. 1 OAVS).

Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile (art. 24 cpv. 2 OAVS).

In virtù dell’art. 24 cpv. 3 OAVS, se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto.

Per l’art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d’acconto pagati.

Per il cpv. 2, i contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).

Giusta l’art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.

L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

Secondo l’art. 27 cpv. 4 OAVS, per ogni persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, le autorità fiscali che trasmettono le comunicazioni attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione Sedex ricevono per ogni anno di contribuzione un'indennità di 7 franchi prelevata dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'Ufficio federale calcola le indennità per le autorità fiscali cantonali interessate.

Giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS devono pagare gli interessi di mora le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25% inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).

2.4. Sulla questione degli interessi di mora Maximilian Reimann, membro del Consiglio degli Stati, il 18 dicembre 2006 ha sottoposto al Consiglio federale un postulato (06.3736) – poi ritirato - con cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati in caso di ritardo nel pagamento non imputabile al contribuente.

Il 28 febbraio 2007 il Consiglio Federale, proponendo di respingerlo, ha espresso il suo parere nei seguenti termini:

" Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.

Far dipendere l'obbligo di versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora. Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e onerosi.

Pertanto il Consiglio federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.".

In conclusione, il Consiglio federale ha affermato che se il contribuente adempie ai suoi obblighi legali, la riscossione di interessi di mora è praticamente esclusa.

Di conseguenza, questa stessa frase prevede che l'addebito di interessi di ritardo dipende unicamente dall'ammontare degli acconti che un assicurato versa alla Cassa di compensazione entro il termine fissato dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Questi concetti sono stati in sostanza ripresi dapprima nella sentenza del 9 aprile 2008 (DTF 134 V 202), poi ancora nella sentenza del 29 agosto 2008 (DTF 134 V 405, consid. 7.1) e nelle successive del 26 settembre 2008 (STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.2) riguardanti peraltro casi ticinesi.

Pronunciandosi nell’ambito di queste fattispecie concernenti persone esercitanti un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti, il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.

L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).

L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.

Inoltre, per l'art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle Casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle Casse di compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). In questo modo si registra una stretta relazione tra questo disposto e l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere relativamente tardi, sicché le persone tenute a pagare i contributi possono valutare il loro reddito effettivo sulla base del bilancio di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle Casse di compensazione. In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo necessario per pagare un'eventuale differenza prima ancora che inizino a decorrere gli interessi moratori (DTF 134 V 405 consid. 7.2; VSI 2000 pag. 119).

Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa:

" 3.3.2.2 Dem Verzugszins kommt die Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu. Die Verzugszinsen bezwecken, unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form auszugleichen. Hingegen weist der Verzugszins nicht pönalen Charakter auf und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die Verzugszinspflicht im Beitragsbereich ist daher nicht massgebend, ob den Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft (BGE 134 V 202 E. 3.3.1, 3.3.2 und 3.5 S. 206 f.). (…)“ (l’evidenziatura è della redattrice).

2.5. Nell'evenienza concreta, il ricorrente ha iniziato la sua attività lucrativa come indipendente nel 1996.

Da allora l’assicurato ha sempre pagato e continua a pagare gli acconti trimestrali provvisori previsti dall’art. 24 cpv. 1 OAVS che, come confermato dalla Cassa nel 2007 (doc. 22), dal 2003 sono stati calcolati sulla base di un reddito presumibile di Fr. 44'500.-, importo che dà luogo a contributi annui di Fr. 3'886.- rispettivamente ad acconti trimestrali di Fr. 967.- (doc. III).

Questo ammontare è stato chiaramente superato negli anni, visto che il reddito da attività indipendente è stato accertato fiscalmente nel 2012 in Fr. 112'000.- (doc. B5), nell’anno 2013 in Fr. 137'000.- (doc. B4), nel 2014 in Fr. 132'000.- (doc. B3) e in Fr. 145'000.- nell’anno 2015 (doc. B2).

Quando nel 2013 ha ricevuto la notifica di tassazione IC/IFD 2012, che ha stabilito il suo reddito aziendale netto in quasi Fr. 70'000.- in più dell’importo a suo tempo annunciato alla Cassa, l’assicurato non si è attivato presso la Cassa di compensazione segnalando tempestivamente, giusta l’art. 23 cpv. 5 e l’art. 24 cpv. 4 OAVS, le concrete divergenze fra il suo reddito effettivo e gli acconti versati in precedenza sulla base di un reddito pari quasi ad un terzo. Se avesse agito in tal senso, avrebbe sicuramente evitato di far sorgere a suo carico per gli anni seguenti degli interessi di ritardo in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poiché l’amministrazione avrebbe adeguato gli acconti futuri da versare (DTF 134 V 202, consid. 3.4, DTF 134 V 405, consid. 7.4; citate STF 9C_623/ 2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.1; STCA 30.2012.39 del 29 aprile 2013, consid. 2.12).

In effetti, il ricorrente non è soggetto passivo della procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei contributi (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative del suo reddito che incidano sulla percezione dei contributi d'acconto, sia a suo favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per fissare i contributi d'acconto sorga solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa, la quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la Cassa può richiedere all'assicurato (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date da quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS).

Nessuna comunicazione in tal senso le è mai giunta da parte dell’assicurato prima dell’emanazione della decisione di fissazione dei contributi per l’anno 2014; egli ha infatti soltanto informato l’autorità fiscale dei suoi redditi nell’ambito della dichiarazione di imposta fornendole subito la documentazioni necessaria e ottenendo in breve tempo le decisioni fiscali, ma non ne ha dato notizia anche alla Cassa di compensazione.

Il ricorrente si discolpa rimproverando alla Cassa di non avere agito tempestivamente.

Tuttavia, alla luce dei succitati principi giurisprudenziali, la lamentela dell’assicurato non gli è di aiuto.

Come già evidenziato, non va dimenticato che dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso interviene di conseguenza anche qualora la Cassa, o l'autorità fiscale, dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la notifica di tassazione e, di riflesso, anche la fissazione definitiva di contributi.

Infatti, degli interessi di ritardo sarebbero maturati anche se si considerasse che se l’autorità fiscale avesse subito emanato nel 2015 la IFD 2014, anziché il 12 maggio 2016 (doc. B3), l’importo ora dovuto sarebbe inferiore, perché la Cassa avrebbe potuto venirne a conoscenza prima e fissare già allora l’ammontare da versare a titolo di contributi personali.

Ugualmente, però, degli interessi di mora sarebbero dovuti anche se si ipotizzasse – come sostiene il ricorrente sia stato possibile - che un ritardo sarebbe ascrivibile alla Cassa di compensazione, che avrebbe procrastinato di diversi mesi l’emanazione della decisione di fissazione dei contributi dopo la crescita in giudicato della notifica di tassazione IFD 2014 dell’assicurato (cfr. la STCA 30.2017.9 del 10 maggio 2017, in cui la Cassa di compensazione ha emanato (addirittura) sei anni dopo la crescita in giudicato delle notifiche di tassazione IFD 2011 dell’assicurato la decisione di fissazione dei contributi, la STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016, in cui la Cassa ha ritardato di un anno l’emanazione nel 2015 della decisione di fissazione dei contributi dopo le notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010 dell’ottobre 2014 e ancora la STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016, dove la Cassa ha emesso la decisione di fissazione dei contributi per il 2010 dopo tre anni dalla notifica di tassazione IFD 2010).

Al medesimo risultato si giungerebbe anche se si ritenesse che l’assicurato avrebbe potuto annunciarsi già a suo tempo alla Cassa di compensazione.

Non va infatti dimenticato che l’assicurato, prima (e meglio) di chiunque, da tempo conosceva i suoi redditi aziendali che sarebbero stati oggetto della tassazione fiscale per quell’anno. In virtù dell’art. 24 cpv. 4 OAVS, egli avrebbe dovuto segnalare alla Cassa di compensazione le divergenze sostanziali dal reddito presumibile e chiedere di aumentare gli acconti da versare.

In tal modo avrebbe evitato il computo di interessi di mora se c’era un cambiamento rilevante del reddito (STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.4).

Il TCA osserva che è solo 2 giugno 2017 (doc. 10), ossia dopo avere ricevuto le decisioni sugli interessi di mora maturati per i contributi degli anni 2014 (il 14 marzo 2017) e 2015 (il 18 aprile 2017) che, spontaneamente, il fiduciario dell’assicurato ha chiesto alla Cassa di compensazione di adeguare gli acconti per l’anno 2017, comunicando che il reddito degli ultimi anni era pari a circa Fr. 130'000.- annui.

A seguito di ciò, la Cassa di compensazione, già il 6 giugno 2017, ha emanato una decisione di fissazione dei contributi personali per indipendenti per l’anno 2017 (doc. 9) stabilendoli in Fr. 14'424,60 annui rispettivamente in Fr. 4'606,20 al trimestre.

Contestualmente, essa ha inviato all’assicurato la “Fattura d’acconto differenziale” per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 in cui ha calcolato, su un reddito di Fr. 65'000.-, dei contributi personali di Fr. 7'212,30, da versare nella misura di Fr. 6'244,50 siccome è stato posto in deduzione l’acconto precedentemente fissato di Fr. 967,80 (doc. 9a).

In altre parole, gli acconti versati erano manifestamente inferiori ai contributi effettivamente dovuti per quell’anno e ciò oltre il limite ammesso del 25% previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V 405 consid. 7.4). Lo stato delle cose ha fatto sì che la discrepanza che si è venuta a creare fra i contributi versati/dovuti e il ritardo nel loro versamento ha generato degli interessi di mora. Infatti, l'addebito di interessi di ritardo dipende unicamente dall’ammontare degli acconti che un assicurato versa alla Cassa di compensazione entro il termine fissato dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Da parte sua la Cassa, non disponendo di dati diversi e più recenti, non era nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e la decisione di fissazione dei contributi definitivi è giunta 10 mesi dopo l’emanazione della decisione di tassazione del 12 maggio 2016, ossia una volta conosciuti anche da parte dall'amministrazione i redditi che l'insorgente ha effettivamente realizzato nell’anno contributivo in oggetto (cfr. art. 27 OAVS).

Non va al riguardo dimenticato di rilevare che per la Cassa di compensazione determinante è solo e soltanto la decisione di tassazione.

Infatti, le Casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi (art. 27 cpv. 1 OAVS) e queste ultime le trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale (art. 27 cpv. 2 OAVS).

Ad ogni buon conto, come ha ricordato il Tribunale federale, indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi colpa, quale comune denominatore per giustificare la decorrenza di interessi di mora sui contributi che il ricorrente doveva versare per l’anno di contribuzione 2014, v’era la circostanza che il ritardo con cui i contributi personali complessivi sono stati fissati il 14 marzo 2017 dalla Cassa di compensazione ha condotto l’assicurato a posticiparne di alcuni mesi il versamento. Tale agire ha comportato per il ricorrente un vantaggio a suo favore (STCA 30.2017.31-32 del 18 dicembre 2017; STCA 30.2017.9 del 10 maggio 2017; STCA 30.2016.36 +37 del 14 novembre 2016; STCA 30.2016.5+6 del 27 aprile 2016; STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016; STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016; STCA 30.2015.10 del 30 giugno 2015), il quale avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. La circostanza che egli ne abbia o no effettivamente tratto vantaggio non è invece rilevante.

Stando così le cose, se ne deduce che le esposte precisazioni del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio sull’operato dell’amministrazione. Pertanto, in virtù delle norme legali e della giurisprudenza, una soluzione diversa da quella adottata dalla Cassa di compensazione non è possibile.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA conferma che, in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, avendo versato degli acconti sui contributi dovuti per l’anno 2014 come indipendente inferiori del 25% al saldo dei contributi reclamati, il ricorrente è tenuto a pagare degli interessi di mora.

2.6. Conformemente al tenore dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, e contrariamente a quanto sollevato dal ricorrente, questi interessi di ritardo decorrono dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile seguente l’anno di contribuzione per il quale i contributi sono dovuti, vale a dire dal 1° gennaio 2016 per i contributi AVS/AI/IPG del 2014, e ciò fino all’emanazione della decisione di fissazione dei contributi, quindi fino al 14 marzo 2017.

Ai giorni di ritardo che ne risultano (434) e al capitale dovuto a conguaglio (Fr. 12'908,45 – Fr. 733,85 = Fr. 12'174,60) si deve poi applicare il tasso di interesse del 5%.

A questo proposito il TCA segnala che la DTF 139 V 297 ha stabilito al considerando 3.3.2.1 che l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente e che il tasso d'interesse da esso fissato al 5% per anno è un tasso tecnico, che non è contrario al diritto né tantomeno è arbitrario; a ciò non si può derogare (SVR 2016 AHV Nr. 9 consid. 4). È dunque corretta l’applicazione di un tasso del 5% (SVR 2017 AHV Nr. 8 consid. 8.4).

In conclusione, la pretesa dell’amministrazione nei confronti del ricorrente di pagamento degli interessi di mora ammontanti a Fr. 733,85 per l’anno di contribuzione 2014 è corretta.

Da quanto precede discende che la decisione impugnata deve dunque essere confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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