DTF 125 II 113, DTF 122 V 291, 2A.37/2004, 2P.56/2000, + 1 weiteres
Raccomandata
Incarto n. 30.2017.18
TB
Lugano 10 ottobre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 maggio 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 marzo 2017 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Il 28 novembre 2016 (doc. 19) la Cassa CO 1 ha informato RI 1 di averlo affiliato d’ufficio nella categoria degli indipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2011, poiché fiscalmente aveva esposto dei redditi aziendali derivanti da un’attività indipendente accessoria.
1.2. Il 1° dicembre 2016 la Cassa CO 1 ha emesso tre distinte decisioni definitive di fissazione dei contributi personali per indipendenti per gli anni 2011 (doc. 18), 2012 (doc. 17) e 2013 (doc. B) ritenendo quali basi di calcolo il reddito da attività indipendente conseguito in quegli anni stabilito dalle tassazioni fiscali (art. 22 OAVS), pari a Fr. 3'000.-, a Fr. 20'000.- e a Fr. 448'000 (doc. 16).
1.3. Il 2 gennaio 2017 (doc. 12) l’assicurato ha formulato ricorso (recte: opposizione) genericamente contro il conteggio __________ del 1° dicembre 2016, precisando poi solo il 17 febbraio 2017 (doc. 10) che “In particolare non corrisponde al vero che la transazione che ho effettuato sia il frutto del mio lavoro in quanto l’ho effettuata privatamente e non come dipendente di alcuna ditta e pertanto è esente all’assoggettamento AVS. Tengo inoltre ad informarvi che la transazione immobiliare da me effettuata è stata l’unica da me eseguita anche negli anni successivi e sino a tutt’oggi.”.
1.4. La Cassa di compensazione ha verificato i dati fiscali per l’anno 2013 presso la competente autorità fiscale (doc. 9a) e con decisione su opposizione del 28 marzo 2017 (doc. A) ha respinto l’opposizione dell’assicurato.
L’amministrazione ha ricordato la nozione di reddito da attività indipendente giusta l’art. 17 OAVS e che v’è commercio di immobili non appena il contribuente svolge un’attività che eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare alla stregua di un commerciante professionale nell’intento di realizzare un profitto. Inoltre, la Cassa ha spiegato che il reddito aziendale netto comunicato dall’autorità fiscale è stato riportato al lordo dei contributi AVS/AI/IPG in virtù dell’art. 9 cpv. 4 LAVS e che, preso atto che non vi sono più state transazioni immobiliari negli anni seguenti al 2013, avrebbe proceduto a stralciare l’assicurato dalla categoria degli indipendenti dal 31 dicembre 2013.
1.5. L’11 maggio 2017 (doc. I) RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto in via principale di annullare la decisione e in via subordinata di fissare in Fr. 185'035,60 l’utile conseguito e di ricalcolare di conseguenza i contributi personali dovuti.
Il ricorrente ha innanzitutto evidenziato di essere venuto a conoscenza della decisione di tassazione fiscale del 13 gennaio 2016 relativa alla IC/IFD 2013 (doc. D) soltanto con la decisione impugnata, visto che delle sue questioni fiscali si è sempre occupato un fiduciario, recentemente scomparso.
Ritenendo però che tale decisione fosse errata benché cresciuta in giudicato, l’insorgente ha inoltrato un’istanza di revisione all’Ufficio di tassazione chiedendo la modifica del calcolo dell’imponibile IFD 2013.
L’assicurato ha contestato l’imposizione di un reddito aziendale sia come principio sia come ammontare, avendo partecipato ad un’unica operazione immobiliare. Egli ha spiegato di avere acquistato nel 2003 1/8 della part. n. 132 RFD di __________ (doc. E) e ha indicato le modalità con cui è avvenuto tale acquisto, così come il pagamento del prezzo di acquisto complessivo di Fr. 3'800'000.-. Per quanto concerne la sua quota parte, egli ha ottenuto un prestito bancario di Fr. 160'000.- gravando con una cartella ipotecaria l’abitazione coniugale (doc. F) e versando Fr. 162'500.- a un comproprietario il quale ha poi effettuato il bonifico di Fr. 2'500'000.- al notaio (doc. G). Nel dicembre 2013 (doc. H) il ricorrente ha ceduto la sua quota di 1/8 al fratello, pure comproprietario di 1/8, unitamente a un posto auto, per il prezzo di Fr. 545'625.-, pagati in contanti Fr. 400'000.- e la rimanenza tramite assunzione da parte del fratello della quota parte a carico del ricorrente del debito ipotecario effettivo garantito da una cartella ipotecaria di Fr. 1'500'000.- gravante le quote di comproprietà della part. n. 132 RFD di __________. Quasi un anno dopo l’imposta sugli utili immobiliari è stata fissata in oltre Fr. 52'000.- (doc. I). Il fratello gli aveva però versato Fr. 400'000.- già nel 2009 sulla base di un accordo, secondo cui il ricorrente si ritirava dall’operazione immobiliare cedendo al fratello la sua interessenza con tutti gli utili e gli oneri, compresi gli aggravi immobiliari che venivano assunti da quest’ultimo a completa liberazione dell’assicurato (docc. J e K). Pertanto, l’utile che egli ha conseguito è stato di Fr. 185'035,60 (Fr. 400'000.- - Fr. 162'500.- - Fr. 52'464,40) e non di Fr. 496'124,05.
L’insorgente ha inoltre evidenziato che si è trattato di un impiego di sostanza privata, che per definizione non può dare luogo a tassazione per commercio professionale di immobili, essendo l’unico investimento immobiliare al quale egli ha partecipato, solo per vincoli parentali, con mezzi propri ipotecando l’abitazione coniugale. A suo dire, l’utile non è qui imponibile come reddito, poiché “il ricorrente ha partecipato solo perché così richiesto dal fratello __________, facendo capo per la sua quota integralmente alla sua sostanza privata, che l’investimento si è protratto quasi 10 anni dal profilo del diritto reale e oltre 6 anni da quello obbligatorio, che egli si è ritirato anzitempo dall’operazione non partecipando ai futuri e ben maggiori utili che i comproprietari si erano ripromessi e che non hanno ancora diviso.” (doc. I punto 11 pag. 4).
Infine, per il ricorrente è stata l’unica operazione immobiliare nel corso degli ultimi 20 anni e le ditte di cui egli è direttore e azionista non hanno nulla a che vedere con il fondo acquistato né con operazioni di compravendita immobiliari.
1.6. Con risposta del 31 maggio 2017 (doc. III) l’amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, ricordando che i contributi per l’anno 2013 vanno calcolati sul reddito conseguito quell’anno (art. 23 cpv. 1 OAVS) e che la relativa notifica di tassazione IFD 2013, cresciuta incontestata in giudicato, ha accertato. Anche se è stata allestita d’ufficio, la Cassa ha precisato che la tassazione è vincolante per le Casse di compensazione, non essendo stata contestata dal contribuente. È solo nel caso in cui l’autorità fiscale dovesse emettere una nuova notifica di tassazione IFD rettificata con un nuovo importo del reddito aziendale che la Cassa avrà gli elementi necessari per poter entrare nel merito di una rettifica della contestata decisione di fissazione dei contributi personali (N. 1198 DIN). Al ricorrente resta aperta la possibilità prevista dall’art. 34b OAVS di dilazionare il pagamento.
1.7. Il 10 agosto 2017 (doc. V) il TCA ha interpellato l’autorità fiscale per conoscere lo stato della procedura di revisione avviata dall’assicurato. Il 25 agosto 2017 (doc. VI) l’Ufficio di tassazione di __________ ha risposto che l’istanza di revisione dell’11 maggio 2017 è stata respinta con decisione del 17 maggio 2017 (doc. VI/2), contro cui l’interessato ha formulato un reclamo che è stato anch’esso respinto con decisione del 22 giugno 2017 (doc. VI/1), cresciuta in giudicato. L’autorità fiscale ha pertanto concluso che il reddito imponibile determinante ai fini del calcolo dei contributi rimane quello della decisione di tassazione IFD 2013 del 13 gennaio 2016.
1.8. Il TCA ha invitato le parti a formulare delle osservazioni sugli accertamenti effettuati (doc. VII) e la Cassa di compensazione si è riconfermata nella risposta di causa (doc. VIII), mentre l’insorgente non si è pronunciato al riguardo.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente sia tenuto a versare dei contributi personali come commerciante professionale di immobili sull’utile realizzato nel 2013 e se sì occorre ancora stabilire a quanto ammonti questo reddito da attività indipendente soggetto a contribuzione.
2.2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.
Per l’art. 9 cpv. 4 LAVS, le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'art. 8 LAVS, all'art. 3 cpv. 1 LAI e all'art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.
L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
2.3. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Giusta l’art. 22 cpv. 5 OAVS, il reddito non è convertito in reddito annuo.
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).
2.4. Per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).
2.5. Occorre ancora osservare che a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD.
Secondo l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Pronunciandosi sulla portata di questa norma, nonostante i dubbi sollevati dalla giurisprudenza cantonale e dalla dottrina, il Tribunale federale ha confermato, con una sentenza del 1999, l'imponibilità degli utili provenienti da commercio professionale di beni, in particolare immobili e titoli (DTF 125 II 113).
L'Alta Corte ha posto l'accento sul fatto che l'art. 16 cpv. 1 LIFD dichiara imponibile "la totalità dei proventi, periodici e unici" e afferma pertanto il principio dell'imposizione del reddito netto complessivo. Esenti sono invece secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD solo gli utili in capitale "conseguiti nella realizzazione di sostanza privata": la legge si limita a esplicitare quanto vigeva già in precedenza; da parte loro, gli articoli da 17 a 23 LIFD si limitano a descrivere i redditi imponibili più importanti e definiscono in particolare i redditi da attività lucrativa dipendente ed indipendente. Per il legislatore, dunque, secondo quanto conclude il Tribunale federale, anche gli utili provenienti da un'attività che oltrepassa la mera amministrazione della sostanza privata rappresentano reddito da attività lucrativa indipendente ed anche i beni impiegati per tale attività costituiscono sostanza aziendale, anche se manca ogni attività organizzata nella forma di una vera e propria impresa.
Ne consegue che l'esenzione secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD è limitata a quegli utili in capitale che sorgono nel quadro della usuale amministrazione del patrimonio, cioè senza una particolare attività del contribuente indirizzata al conseguimento di un lucro, oppure in seguito ad un'occasione che si offre in modo casuale. Poiché bisogna fondarsi su una nozione ampia di attività lucrativa indipendente, l'art. 18 LIFD permette di ritenere un'attività che oltrepassa la semplice amministrazione del patrimonio come una forma di attività lucrativa indipendente.
Va infine ricordato che secondo la pluridecennale prassi del Tribunale federale, vi è commercio professionale di immobili non appena il contribuente svolge un'attività che eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare alla stregua di un commerciante professionale, nell'intento di realizzare un profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a e rif.; STF 2P.56/2000 del 27 marzo 2001). In particolare, sono considerati indizi di un'attività lucrativa un'elevata frequenza di operazioni, l'esistenza di legami tra tali operazioni e l'attività professionale del contribuente, l'uso di notevoli crediti, il fatto che l'interessato si serva di conoscenze professionali proprie o di terzi, la breve durata del possesso dei fondi e il reinvestimento dei profitti in ulteriori operazioni immobiliari (STF 2A.37/2004 del 25 marzo 2004).
Per stabilire se si è o no in presenza di un commercio professionale di immobili si deve tenere conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 125 II 113 consid. 3c e 6a).
Da quanto precede discende che il commercio professionale di immobili, considerata attività lucrativa di tipo indipendente, viene tassata fiscalmente a livello federale (art. 18 LIFD). Per contro, a livello cantonale non avviene una specifica tassazione, giacché l’utile ricavato dalla vendita (professionale) di immobili viene già tassato di volta in volta con la tassa sugli utili immobiliari (STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016; STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016).
2.6. In concreto l’assicurato ha contestato in via principale la sua affiliazione quale indipendente nel 2013 come commerciante professionale di immobili e in via subordinata ha chiesto che l’utile conseguito sia al limite fissato in Fr. 185'035,60 contro i Fr. 496'124,05 ritenuti dalla Cassa di compensazione.
Nel caso di specie l’8 marzo 2017 (doc. 9a) l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha confermato che il reddito esposto in sede di tassazione (Fr. 448'000.-) si riferisce all’utile derivante dal commercio professionale di immobili, che il reddito aziendale effettivo soggetto a contribuzione è pari a Fr. 491'527.-, che dal reddito imposto l’assicurato ha dedotto i contributi AVS/AI/IPG di Fr. 43'527.- e che la tassazione è cresciuta in giudicato.
L’importo così determinato, conformemente all’art. 23 cpv. 1 OAVS, è pertanto vincolante sia per la Cassa di compensazione che per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.3 e 2.4). Di conseguenza, se l’interessato non fosse stato d’accordo con l’ammontare dell’utile (Fr. 448'000.-) e/o con la sua qualifica di reddito da attività indipendente accessoria, avrebbe dovuto contestarlo in sede fiscale (cfr. consid. 2.4).
Ed in tal senso ha agito l’assicurato, ma i tentativi che ha messo in atto affinché l’autorità fiscale annullasse la sua qualifica di commerciante professionale di immobili rispettivamente che riducesse l’importo del reddito considerato da attività lucrativa indipendente non sono andati a buon fine.
In effetti, l’istanza di revisione dell’11 maggio 2017 è stata dichiarata irricevibile il 17 maggio 2017 (doc. VI/2), mentre il reclamo del 14 giugno 2017 è stato respinto dalla decisione su reclamo del 22 giugno 2017 (doc. VI/1).
L’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha esposto nella sua decisione del 17 maggio 2017 i principi alla base della revisione di una tassazione (art. 147 LIFD) e ha ritenuto l’istanza dei contribuenti irricevibile per tardività.
L’autorità fiscale non ha infatti creduto alla tesi secondo cui gli interessati (l’assicurato e la moglie) sarebbero venuti a conoscenza della notifica di tassazione IC/IFD 2013 emessa il 13 gennaio 2016 soltanto con la decisione su opposizione del 28 marzo 2017 della Cassa di compensazione. Prova ne è che il 22 febbraio 2016 i contribuenti hanno pagato il dovuto d’imposta di oltre Fr. 73'000.- con un acconto volontario di quasi Fr. 50'000.- e che il saldo è stato corrisposto in seguito con sei versamenti così come concordato con l’Ufficio di esazione e condoni sulla base di una richiesta dei debitori del giugno 2016.
Inoltre, il 1° dicembre 2016 la Cassa di compensazione aveva notificato all’assicurato la decisione di fissazione dei contributi personali per indipendenti per l’anno 2013, dalla quale risultava che il reddito netto da attività indipendente era stato fissato in Fr. 448'000.- e, aggiungendovi i contributi AVS/AI/IPG, il reddito soggetto a contribuzione era stato stabilito in Fr. 496'100.-.
Pertanto, l’Ufficio di tassazione ha rilevato che, semmai, l’istanza di revisione avrebbe dovuto essergli inviata entro 90 giorni giusta l’art. 148 LIFD e quindi al più tardi entro il 1° marzo 2017.
Ad ogni modo, ha osservato l’autorità fiscale, quand’anche detta istanza di revisione fosse stata ricevibile, la stessa sarebbe stata ugualmente respinta in virtù dell’art. 147 cpv. 2 LIFD, poiché non poteva essere ammessa per motivi che il contribuente, usando la diligenza che da lui si poteva pretendere, sarebbe stato in grado di fare valere già nella procedura ordinaria.
In merito all’imposizione come reddito da attività indipendente, l’Ufficio di tassazione ha infine osservato che l’assicurato era già stato tassato per commercio professionale di immobili negli anni dal 2008 al 2012, perciò gli utili conseguiti con le alienazioni immobiliari avvenute nel 2013 sono stati anch’essi assoggettati all’imposta federale diretta quale reddito da attività indipendente.
In seguito, il reclamo inoltrato contro la suesposta decisione di rigetto dell’istanza di revisione è stato respinto.
Il 22 giugno 2017 (doc. VI/1) la medesima autorità fiscale ha infatti rilevato che il reclamante non ha sollevato obiezioni tali da contrastare l’irricevibilità per tardività della sua istanza di revisione. Inoltre, egli nemmeno ha indicato dei validi motivi di revisione e non ha fatto prova della necessaria diligenza che ci si poteva aspettare nell’ambito della procedura ordinaria.
2.7. Stante quanto precede, considerata poi la conferma da parte dell’Ufficio di tassazione di __________ della qualifica del reddito da attività indipendente dell’assicurato per l’anno di contribuzione 2013 resa con la decisione su reclamo del 22 giugno 2017, cresciuta incontestata in giudicato, è quindi a buon diritto che vanno confermati gli importi contestati della decisione di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dal ricorrente per il 2013 come persona esercitante un’attività lucrativa indipendente, e meglio come commerciante professionale di immobili.
Gli utili derivanti dal commercio professionale di immobili, fissati in Fr. 448'000.-, devono pertanto servire quale base di calcolo per essere assoggettati quale reddito da attività indipendente.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale non ha dunque alcun motivo per scostarsi dalla decisione impugnata. Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti