Raccomandata
Incarto n. 30.2016.7
TB
Lugano 27 aprile 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 dicembre 2015 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
A. Il 13 ottobre 2015 la Cassa CO 1 ha emesso due distinte decisioni di fissazione dei contributi personali per indipendenti per l’anno 2010 (doc. 16) e l’anno 2012 (doc. 14), ritenendo quale base di calcolo il reddito da attività accessoria indipendente conseguito in quegli anni da RI 1, nato nel 1965, e stabilito dalle tassazioni fiscali (art. 22 OAVS) in Fr. 3'000.- (docc. 19 e 21). I contributi totali AVS/AI/IPG/AFI dovuti ammontano a Fr. 474,30 per il 2010 e a Fr. 489,60 per il 2012, spese comprese.
In pari data, l’amministrazione ha emesso delle decisioni sugli interessi di mora per contributi arretrati fatturati dopo il periodo contributivo, calcolando per l’anno 2010 degli interessi al 5% dal 1° gennaio 2011 al 13 ottobre 2015 pari a Fr. 113,50 per 1'723 giorni di ritardo sull’importo di Fr. 474,30 (doc. 16a) e per l’anno 2012 degli interessi di ritardo di Fr. 68,20 maturati su un importo dovuto di Fr. 489,60 dal 1° gennaio 2013 al 13 ottobre 2015 e quindi per 1'003 giorni (doc. 14a).
Con decisioni sempre del 13 ottobre 2015 denominate “Contributi personali - Fattura di chiusura – 2010” (doc. 16b) e “Contributi personali - Fattura di chiusura – 2012” (doc. 14b), la Cassa di compensazione ha chiesto all’assicurato di accreditarle sul suo conto entro 30 giorni dalla data della fattura l’ammontare di Fr. 587,80 rispettivamente di Fr. 557,80, somme comprensive del contributo personale AVS/AI/IPG/AFI, delle spese amministrative e degli interessi di mora.
B. Il 18 dicembre 2015 (doc. A) la Cassa di compensazione ha emanato una decisione su opposizione con cui ha respinto l’opposizione dell’assicurato portante sulla prescrizione del contributo dovuto per l’anno 2010, sull’aggiunta dei contributi quale reddito soggetto a contribuzione (ciò che invece non è più occorso per i contributi dal 2013 in poi) e sull’applicazione di un tasso del 5% malgrado egli non abbia mai ricevuto né la richiesta di acconti né altre fatture da pagare (doc. 10).
L’amministrazione ha esposto i principi legali e giurisprudenziali in materia, rilevando in primo luogo che la fissazione nel 2015 dei contributi come indipendente per l’anno 2010 è conforme all’art. 16 LAVS e non è dunque prescritta. Inoltre, ha evidenziato che se il reddito di poco conto proveniente da attività indipendente, come un’attività agricola (art. 17 OAVS), non supera l’importo di Fr. 2'200.- all’anno (Fr. 2'300.- dal 2011), il contributo è percepito soltanto a richiesta dell’assicurato. La Cassa di compensazione ha poi ricordato che dal 1° gennaio 2012 il nuovo art. 9 cpv. 4 LAVS prevede che le Casse di compensazione aggiungano i contributi AVS per gli indipendenti al reddito comunicato dall’autorità fiscale riportandolo al lordo e deducano da questo reddito lordo l’interesse del capitale proprio investito nell’azienda (art. 9 cpv. 2 lett. f LAVS).
Nell’evenienza concreta, la Cassa si è quindi detta d’accordo di rettificare le decisioni relative agli anni 2010 e 2012, considerando un reddito aziendale di Fr. 3'000.- e deducendo il 2% per il 2010 e l’1% per il 2012 sul capitale investito quantificato in Fr. 1'000.- in base al valore di stima del fondo adibito a viticoltura.
Infine, il reddito ricavato non è più stato riportato al lordo dei contributi AVS/AI/IPG.
L’amministrazione ha da ultimo osservato che per quanto attiene all’obbligo di versare interessi di mora è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla Cassa di compensazione o all’assicurato e che il tasso di interesse del 5% previsto dall’art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente e non è arbitrario, è un tasso tecnico.
C. Con ricorso del 1° febbraio 2016 (doc. I), completato il 22 febbraio seguente (doc. IV) su invito del giudice delegato (doc. III), RI 1 ha preso atto della decisione della Cassa di ritenere un reddito aziendale di Fr. 3'000.- senza aggiungervi i contributi personali di Fr. 460.- e di Fr. 475.- e di avere dedotto gli interessi sul capitale proprio investito. Il ricorrente attende ora che l’amministrazione proceda con il medesimo metodo di calcolo anche per gli altri anni oggetto di decisione.
In secondo luogo, l’assicurato ha osservato che dal 1° gennaio 2012 è stato introdotto un nuovo sistema di calcolo dei contributi per gli indipendenti che, oltre all’attività accessoria, esercitando un’attività dipendente, ciò che comporterebbe la riscossione di contributi personali inferiori a quelli ora pretesi dalla Cassa.
Infine, il ricorrente ha contestato la decorrenza di interessi di ritardo antecedentemente alla decisione di fissazione dei contributi, visto che l’art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS prevede che essi decorrono dopo il termine di 30 giorni dalla fatturazione. Ritenuta poi la sua buona fede, visto che egli si è affidato alla comunicazione del 4 agosto 2011 di stralcio dal registro degli affiliati alla categoria degli indipendenti, non solo non deve dunque versare degli interessi di ritardo, ma nemmeno dei contributi personali.
Con risposta del 10 marzo 2016 (doc. VI) la Cassa CO 1 ha proposto di respingere il ricorso, spiegando che poiché il ricorrente non aveva dedotto a livello fiscale i contributi personali dovuti per gli anni 2010 e 2012, visto che sono stati fatturati soltanto nel 2015, eccezionalmente il reddito netto comunicato dall’autorità fiscale non andava più riportato al lordo, perciò è stato ritenuto un reddito aziendale di Fr. 3'000.-. A questo importo la Cassa ha dedotto il capitale investito nell’azienda, rappresentato dal valore di stima del terreno di 1'123 mq adibito a vigna (Fr. 1'000.-) e su questo valore ha calcolato la percentuale prevista dall’UFAS (2% nel 2010 e 1% nel 2012), deducendola dal reddito aziendale giusta l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAVS.
L’amministrazione ha precisato che le nuove decisioni di fissazione dei contributi potranno essere emesse solo dopo che le decisioni emesse saranno cresciute in giudicato. Ad ogni buon conto, il contributo AVS/AI/IPG, oltre agli AFI e alle spese amministrative, sarebbe rimasto comunque invariato e pari a Fr. 474,30 nel 2010 rispettivamente a Fr. 489,60 nel 2012, corrispondendo al contributo minimo visto che il reddito aziendale è inferiore a Fr. 9'200.- nel 2010 e a Fr. 9'300.- nel 2012.
Quanto alla novità introdotta nel 2012 della possibilità offerta di adottare il tasso più basso della tavola scalare dei contributi piuttosto che il contributo minimo, la Cassa ha rilevato che spettava all’assicurato chiedere di usare questo metodo, ma ciò non è avvenuto perciò l’art. 8 cpv. 2 LAVS non è stato applicato. Il prospetto informativo prodotto dal ricorrente (doc. B1), pubblicato nel 2012, fornisce queste stesse informazioni.
Infine, per la Cassa gli interessi di mora sono dovuti in virtù dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS visto che l’assicurato non si è annunciato per tempo chiedendo l’affiliazione come indipendente accessorio, perciò tali interessi decorrono solo, per l’anno 2010, dal 1° gennaio 2011 fino alla data della fatturazione degli stessi.
La Cassa di compensazione ha da ultimo osservato che già per gli anni 2006 e 2007 l’interessato era stato affiliato quale indipendente accessorio visto che, come tale, egli non si era mai annunciato malgrado esponesse fiscalmente redditi aziendali. Pertanto, è almeno dal 2011, con l’affiliazione, la fissazione dei contributi e con lo stralcio da questa categoria, che l’assicurato era a conoscenza dei suoi obblighi nei confronti della Cassa per ciò che concerne la sua attività accessoria di viticoltore, ciò nonostante egli non si è mai annunciato in quanto tale e quindi non ha mai pagato gli acconti sui contributi personali.
D. Il 23 marzo 2016 (doc. VIII) il ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare alla Cassa di emettere le nuove decisioni di fissazione dei contributi che tengano conto delle modifiche del reddito, anche se l’amministrazione avrebbe potuto modificare le sue decisioni fino all’invio della risposta di causa.
L’assicurato ha inoltre evidenziato come la censura sollevata con il ricorso configuri la richiesta di procedere secondo l’art. 8 cpv. 2 LAVS, perciò anche in tal caso la Cassa avrebbe potuto emanare una nuova decisione prima della risposta.
La decorrenza degli interessi di mora va infine respinta alla luce della sua buona fede, data dallo stralcio del 4 agosto 2011 dalla categoria degli indipendenti a decorrere dal 31 dicembre 2006. Il ricorrente ha inoltre rilevato che le fatture ricevute per i contributi antecedenti il 2006 non contemplavano degli interessi di ritardo.
La Cassa non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IX).
considerato in diritto
in ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 del 21 dicembre 2007).
Il ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede;
nel merito
L’oggetto del litigio è la determinazione del reddito da attività indipendente in base al quale fissare i contributi richiesti per gli anni di contribuzione 2010 e 2012. Ulteriore aspetto del contendere è la fissazione di interessi di mora al 5% sui contributi AVS/AI/IPG come preteso dalla Cassa, e la loro quantificazione.
La Cassa di compensazione fonda la pretesa di versamento sul principio che ogni persona esercitante un'attività lucrativa indipendente deve annunciarsi alla Cassa cantonale di compensazione se non è già affiliata (art. 64 cpv. 5 LAVS).
Nell’evenienza concreta, ritenuto come la competente autorità fiscale abbia stabilito, definitivamente, nel febbraio 2012 (doc. 21) rispettivamente nell’aprile 2014 (doc. 19), i redditi e la sostanza imponibili dell’assicurato realizzati nell’anno 2010 e nel 2012, l’assicurato era tenuto ad annunciarsi alla Cassa e ad affiliarsi come indipendente, con conseguente assoggettamento al prelievo di contributi personali, per quanto concerne il reddito accessorio conseguito dalla lavorazione della vigna.
L’insorgente non ha però dato seguito a quest’obbligo e quindi, con la scoperta, nel 2015, di tale situazione, l’amministrazione ha provveduto ad emettere sia una decisione di fissazione dei contributi per gli anni 2010, 2012 e 2013 entro il termine di prescrizione dell’art. 16 LAVS sia, contemporaneamente, una decisione di fissazione degli interessi di ritardo sul pagamento di questi stessi contributi.
Il ricorrente ha invece contestato di dovere degli interessi già dal 2011, visto che prima del 2015 non ha mai ricevuto delle fatture da pagare per i suoi contributi e quindi sarebbe in buona fede.
Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.
L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS sulla riscossione di interessi di mora è stata abrogata.
Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007 del 26 settembre 2008; STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008), come in concreto.
I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione dell’impo-sta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche (art. 24 cpv. 1 OAVS).
Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile (art. 24 cpv. 2 OAVS).
In virtù dell’art. 24 cpv. 3 OAVS, se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto.
Per l’art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Per l’art. 24 cpv. 5 OAVS, se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d’acconto dovuti in una decisione.
Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d’acconto pagati.
Per il cpv. 2, i contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità e al regime di indennità per perdita di guadagno oggetto di una deduzione fiscale. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS. Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 è stata eliminata la 2a frase).
Giusta l’art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.
L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).
L’art. 39 OAVS tratta del pagamento dei contributi arretrati e al capoverso 1 dispone che se ha conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, la cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione prevista dall'articolo 16 capoverso 1 LAVS.
I contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 OAVS).
Giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS, norma sulla quale si basa anche la Cassa, devono pagare gli interessi di mora:
b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti.
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).
Infine l’art. 64 LAVS, citato dall’amministrazione a giustificazione dell’obbligo dell’assicurato di versare i contributi personali come indipendente, concerne l’affiliazione alle casse e l’obbligo di informare e dispone, per ciò che qui interessa, quanto segue:
" 1 Sono affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che fanno parte di una delle associazioni fondatrici. I datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che sono membri nel contempo di un'associazione professionale e di un'associazione interprofessionale saranno, a loro libera scelta, affiliati alla cassa di compensazione dell'associazione professionale o a quella dell'associazione interprofessionale.
2 Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non fanno parte di un'associazione fondatrice di una cassa di compensazione professionale, nonché le persone che non hanno un occupazione lucrativa e gli assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi.
5 I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione.”.
Il 13 ottobre 2015 la Cassa ha emesso cinque decisioni di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG (docc. 11-16) relative agli anni di contribuzione 2010, 2012, 2013, 2014 e 2015 e, in pari data, ha notificato le decisioni con cui ha fissato gli interessi di mora qui contestati. L’amministrazione ha infatti ritenuto che l’interessato avrebbe dovuto già versare nel 2010, nel 2012 e nel 2013 i contributi sui rispettivi redditi aziendali conseguiti quegli stessi anni e quindi ha fatto decorrere degli interessi di ritardo per il mancato pagamento basandosi sull’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS.
Occorre di seguito verificare la fondatezza dell’agire della Cassa.
La Cassa di compensazione, giusta l’art. 23 cpv. 1 OAVS, ha stabilito i contributi dovuti dall’assicurato per gli anni 2010 e 2012 (qui contestati) basandosi su questo reddito aziendale. Per l’anno 2013, in assenza di una tassazione fiscale, ha fissato i contributi sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione fondandosi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, ossia Fr. 3'000.- (art. 24 cpv. 2 OAVS).
In un primo momento, l’amministrazione ha applicato il nuovo art. 9 cpv. 4 LAVS per gli anni 2010 e 2012 e ha riportato il reddito aziendale (netto) comunicatogli dall’autorità fiscale al lordo dei contributi, aggiungendovi i contributi calcolati su un reddito di Fr. 3'000.-. Per l’anno 2013 la Cassa ha invece calcolato i contributi sul (solo) reddito (netto) di Fr. 3'000.-, non riportato al lordo.
Dopo le rimostranze dell’assicurato, la Cassa ha accertato che poiché l’interessato non aveva versato degli acconti sui contributi dovuti, questi stessi acconti non potevano essere aggiunti al reddito netto per stabilire il reddito lordo assoggettabile ai contributi AVS/AI/IPG. Pertanto l’amministrazione ha determinato i contributi dovuti per gli anni 2010 e 2012 sul solo reddito aziendale di Fr. 3'000.-.
Oggetto del contendere è sapere se per il calcolo dei contributi per il 2010 e il 2012 la Cassa di compensazione deve aggiungere al reddito da attività indipendente dell'assicurato comunicato dalle autorità fiscali, secondo la norma in vigore fino al 31 dicembre 2011, i contributi personali già versati oppure applicare il nuovo metodo in essere dal 1° gennaio 2012, che comporta l'aggiornamento del reddito da attività indipendente al lordo dei premi AVS/AI/IPG e quindi il computo di contributi teorici.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).
Per la disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011 (computo delle deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale), l'art. 9 cpv. 4 si applica a tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l'entrata in vigore della modifica.
Nella STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014, emanata da questo Tribunale nella sua composizione di tre giudici e cresciuta incontestata in giudicato, ripresa nelle STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014 e STCA 30.2014.10 del 6 giugno 2014, è stato evidenziato che con sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 (DTF 139 V 537 = SVR 2014 AHV Nr. 2) l'Alta Corte ha stabilito che vi è un'eccezione all'applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS.
Nel caso giudicato nella sua sentenza di principio il Tribunale federale ha ritenuto che, nelle comunicazioni relative al 2008 e al 2009, l'autorità fiscale ha negato che dall'importo comunicato fossero stati dedotti i contributi sociali. L'istanza inferiore, ossia il Tribunale amministrativo del Canton Zugo, aveva accolto il ricorso dell'assicurato, affermando che la Cassa non doveva aggiungere all'importo soggetto a contribuzione gli oneri sociali e rinviando l'incarto all'amministrazione per un nuovo calcolo dopo avere accertato l'ammontare del reddito netto.
Dal canto suo il Tribunale federale ha stabilito che la lettera della norma è chiara, nel senso che il reddito che l'autorità fiscale deve comunicare deve corrispondere al reddito netto e che la Cassa di compensazione competente deve ricalcolarlo al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili. A livello di ordinanza, l'art. 23 cpv. 4 OAVS prevede che le comunicazioni delle autorità fiscali sono vincolanti per le casse (cfr. consid. 5.3).
L'Alta Corte ha quindi affermato che scopo e senso dell'art. 9 cpv. 4 LAVS si evincono dal Messaggio del Consiglio federale. Al fine di semplificare il loro compito e di applicare unitariamente la norma, le autorità fiscali devono essere sgravate dal ricalcolo dei contributi. Il legislatore è consapevole che con il nuovo disposto i contributi dedotti a livello fiscale non collimano necessariamente con quelli ricalcolati dalle casse di compensazione, poiché la deduzione fiscale non viene loro comunicata. Scopo e senso della norma consistono nella semplificazione del lavoro per il fisco e per le casse di compensazione (cfr. consid. 5.4).
Secondo l'interpretazione letterale e teleologica della nuova norma, la ratio legis della modifica consiste nel fatto che le casse di compensazione, contrariamente alla prassi in vigore precedentemente (DTF 111 V 289), non devono più preoccuparsi della questione di sapere se le autorità fiscali hanno o meno dedotto i contributi sociali dal reddito loro comunicato. Devono partire dal principio che si tratta di un reddito netto e devono di conseguenza aggiungervi i contributi sociali. L'assicurato dichiara al fisco anche i contributi sociali e può impugnare la tassazione se rileva che la deduzione non è avvenuta correttamente. Vale anche in questo contesto il principio secondo il quale l'indipendente deve far valere i propri diritti nell'ambito della procedura fiscale (DTF 110 V 369). Se la tassazione non viene contestata, di principio diventa vincolante per il calcolo dei contributi (cfr. consid. 5.5).
La nostra Massima istanza ha tuttavia stabilito che questo principio non è assoluto e non vale quando tramite la comunicazione fiscale è attestato chiaramente, espressamente e senza nessun dubbio che dal reddito non è stata eseguita alcuna deduzione. Nel caso giudicato dal TF, nella comunicazione relativa al 2009 l'autorità fiscale ha risposto negativamente alla questione di sapere se i contributi personali sono stati dedotti dal reddito da attività indipendente. Dalle risposte alle domande poste dall'Alta Corte emerge infatti che alla cassa di compensazione è stato comunicato il reddito senza la deduzione dei contributi sociali, perché il ricorrente non li ha dichiarati o non ne ha fatto domanda in tal senso. Se dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e per la cassa non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, la cassa non deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS. Infatti, secondo il Messaggio del Consiglio federale, il legislatore partiva dal presupposto che il fisco aveva effettivamente dedotto i contributi. Per questo motivo, il TF ha ritenuto che la sentenza di prima istanza è corretta nel suo risultato e l'amministrazione deve ricalcolare i contributi dovuti dall'assicurato (cfr. consid. 6).
Nel primo caso giudicato da questo Tribunale (30.2014.13), la fattispecie era analoga a quella trattata dal Tribunale federale, visto che alla domanda se l'assicurato avesse dedotto i contributi dal reddito aziendale l'autorità fiscale ha risposto negativamente. Pertanto, il TCA ha concluso che il reddito accertato fiscalmente era lordo e ha dunque accolto il ricorso e rinviato gli atti all'amministrazione, affinché ricalcolasse il contributo dovuto sulla base di questo importo, senza applicare l'art. 9 cpv. 4 LAVS.
Anche nella seconda controversia (30.2014.8) il TCA ha accertato che il reddito da attività indipendente ricavato dalla documentazione raccolta era lordo, visto che, separatamente, l'assicurata aveva fiscalmente dichiarato i contributi versati durante il 2008.
Pure nella vertenza decisa con sentenza del 6 giugno 2014 (30.2014.10), cresciuta incontestata in giudicato, il reddito conseguito dall'attività indipendente era al netto delle spese che l'interessato si è assunto nell'esercizio della sua professione (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS), ma non comprendeva anche i contributi AVS/AI/IPG, visto che egli non li ha dedotti né dalla cifra d'affari incassata, insieme alle altre spese professionali, né dal reddito netto inserendoli nella dichiarazione d'imposta (punto 11.1). Ciò ha comportato che poiché l'assicurato non ha effettivamente posto fiscalmente in deduzione dal reddito conseguito (al netto delle spese professionali) i contributi personali che egli ha in realtà versato durante l'anno di contribuzione, la Cassa di compensazione non poteva ritenere l'importo comunicato dall'autorità fiscale quale reddito al netto dei contributi AVS/AI/IPG e riportarlo al lordo dei contributi giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS. Pertanto, non essendo state fatte delle deduzioni non v'era alcun dubbio che il reddito dichiarato era un reddito lordo da attività indipendente dell'assicurato. Di conseguenza, non si doveva procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS, ma porre questo reddito, siccome già lordo, alla base del calcolo dei contributi personali dell'insorgente.
Nella STCA 30.2014.25 del 21 agosto 2014 questo Tribunale si è pronunciato su un caso in cui la Cassa ha considerato che il reddito aziendale comunicato dall'autorità fiscale fosse netto e, quindi, in applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS, l'ha riportato al lordo dei premi AVS/AI/IPG in quanto deduzione ammessa fiscalmente, ma non dalla LAVS. L'agire dell'amministrazione non era però corretto. Infatti, dal conto economico risultava che dalla cifra d'affari totale incassata erano stati dedotti, fra le varie spese professionali, anche "Stipendi e oneri sociali", perciò in questa somma non erano anche compresi i contributi personali versati a titolo di acconto dall'assicurato. Pertanto, l'assicurato non aveva effettivamente posto fiscalmente in deduzione dal reddito conseguito (al netto delle spese professionali) i contributi personali che aveva in realtà già versato durante quell'anno.
L'autorità fiscale, contattata espressamente dalla Cassa di compensazione il 30 ottobre 2015 (doc. 7a), ha risposto che dal reddito aziendale l’assicurato non aveva dedotto i contributi personali. D’altra parte il ricorrente non ha effettivamente mai versato degli acconti sui contributi dovuti per gli anni 2010 e 2012 siccome non affiliato nella categoria degli indipendenti per l’attività accessoria di viticoltore (art. 64 cpv. 5 LAVS).
Come giudicato nella citata STCA 30.2014.10 per gli anni 2010 e 2012 l'assicurato non ha posto fiscalmente in deduzione dal reddito conseguito i contributi personali che avrebbe dovuto versare per quegli anni. La Cassa di compensazione non poteva quindi ritenere l'importo di Fr. 3'000.- quale reddito al netto dei contributi AVS/AI/IPG riportandolo al lordo dei contributi giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, per un reddito determinante soggetto a contribuzione di Fr. 3'460.- (doc. 16) rispettivamente di Fr. 3'475.- (doc. 14).
Sia per l’anno 2010, sia per il 2012, l'importo di Fr. 3'000.- costituisce (già) il reddito lordo da attività accessoria indipendente dell'assicurato.
Per la DTF 139 V 537 consid. 6 se dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, non si deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS.
Ne discende che trattandosi manifestamente di un reddito lordo l'importo di Fr. 3'000.- deve essere posto come tale alla base del calcolo dei contributi personali dell'assicurato e, pertanto, il principio di cui all'art. 9 cpv. 4 LAVS non deve essere qui applicato (STCA 30.2014.25 del 21 agosto 2014; STCA 30.2014.10 del 6 giugno 2014; STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014; STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014).
È perciò corretto che con la decisione su opposizione del 18 dicembre 2015 la Cassa di compensazione abbia rettificato il reddito aziendale soggetto a contribuzione e l’abbia fissato in Fr. 3'000.- sia per l’anno 2010 sia per il 2012, non riportandolo dunque più al lordo dei contributi.
Le decisioni di fissazione dei contributi relative agli anni precedenti il 2010 sono ormai cresciute in giudicato.
Le stesse, oltre a non essere oggetto della decisione su opposizione qui impugnata, non possono più essere riviste dalla Cassa di compensazione (e dal Tribunale), fermo restando il sussistere di motivi di revisione e/o di riconsiderazione in virtù dell’art. 53 LPGA, che comunque in specie non appaiono dati, non rientrando una modifica di legge (art. 9 cpv. 4 LAVS) fra le condizioni che questa norma richiede per potervi dare seguito.
Nella decisione su opposizione la Cassa di compensazione ha ritenuto che il valore di stima di Fr. 1'000.- del fondo adibito alla coltivazione della vigna, estrapolato dall’estratto del catastrino fiscale, rappresentasse il capitale proprio investito dall’assicurato nella sua attività, perciò in virtù dell’art. 9 cpv. 2 lett. f LAVS ha dedotto dal reddito aziendale di Fr. 3'000.- l’importo di Fr. 20.- (2% di Fr. 1'000.-) per l’anno 2010 e l’ammontare di Fr. 10.- (1% di Fr. 1'000.-) per l’anno 2012.
Come indicato in precedenza le tassazioni fiscali siano vincolanti e l’autorità fiscale ha indicato che il capitale investito dal ricorrente è nullo (doc. 7a). Va comunque osservato che, anche ritenendo un reddito da attività indipendente di Fr. 2'980.- e di Fr. 2'990.- o ancora di Fr. 3'000.-, i contributi AVS/AI/IPG dovuti sono sempre i medesimi.
In effetti, l’art. 8 cpv. 2 LAVS dispone che se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a Fr. 9'300.- (Fr. 9'100.- nel 2010 e Fr. 9'200.- nel 2012), l'assicurato deve pagare il contributo minimo AVS.
L’amministrazione ha risposto che tale nuova possibilità di calcolo è data soltanto su richiesta dell’assicurato e che non avendo egli chiesto di applicarla, la soluzione prevista dall’art. 8 cpv. 2 2a frase LAVS non è stata adottata in concreto.
Secondo questo disposto, nel tenore in essere dal 1° gennaio 2012, l’assicurato deve pagare il contributo minimo se il suo reddito da attività indipendente è inferiore, come visto, a Fr. 9'300.- (nel 2012 a Fr. 9'200.-), salvo che tale importo sia già stato pagato sul suo salario determinante. In questo caso l'assicurato può chiedere che il contributo sul reddito dell'attività lucrativa indipendente sia riscosso al tasso più basso della tavola scalare.
In altri termini, se l’assicurato ha esercitato un’altra attività (salariata) durante l’anno, il contributo dovuto sarà ridotto o soppresso di conseguenza. Lo stesso avviene se non ha esercitato un’attività salariata durante quell’anno, ma il suo coniuge ha versato dei contributi equivalenti almeno al doppio del contributo minimo ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 LAVS (STF 9C_41/2014 del 21 maggio 2014 consid. 4.2).
Con l’art. 8 cpv. 2 LAVS nella nuova versione in essere dal 1° gennaio 2012, se l'assicurato che esercita un’attività indipendente paga già più del contributo minimo sul salario determinante, allora sul reddito da attività indipendente che è superiore a Fr. 2'300.- ma inferiore a Fr. 9'300.- egli non deve più pagare il contributo minimo, ma gli sarà applicato il tasso minimo del 4,2% per l’AVS, che diventa del 5,223% per AVS/AI/IPG.
Nell’evenienza concreta, con il ricorso, l’assicurato, esercitante un’attività dipendente salariata, ha manifestato la volontà di vedersi applicare sull’attività accessoria indipendente il tasso più basso della tavola scalare anziché il contributo minimo. A tale scopo, egli ha pure prodotto un prospetto informativo allestito dall’associazione __________ (doc. B1) in collaborazione con la Cassa di compensazione, che spiega nel dettaglio i cambiamenti in atto dal 1° gennaio 2012 per i piccoli viticoltori e quanto è possibile risparmiare chiedendo alla Cassa di compensazione di applicare la nuova modalità di calcolo dei contributi AVS/AI/IPG piuttosto che il sistema ordinario che prevede la percezione del contributo minimo.
Il TCA non intravvede motivi per non dare seguito alla richiesta dell’assicurato di applicare l’art. 8 cpv. 2 2a frase LAVS, anche se è stata formulata soltanto con il ricorso davanti a questo Tribunale (nella STCA 30.2014.35 del 15 ottobre 2014, in cui il ricorrente aveva contestato di dovere pagare il contributo minimo avendo già un'attività salariata e non ritenendo di esercitarne una come indipendente - fatto, quest'ultimo, per contro ammesso dal Tribunale -, il TCA ha concluso che si poteva implicitamente considerare la sua lamentela come una richiesta di applicazione del tasso più basso della tavola scalare al suo reddito da attività indipendente in applicazione dell'art. 8 cpv. 2 LAVS).
In queste circostanze, la decisione relativa all’anno 2012 deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione, affinché essa emani una nuova decisione di fissazione dei contributi in cui sia applicato il tasso più basso della tavola scalare su un reddito accessorio da attività indipendente di CHF 3'000.-- (in base alla tassazione), anziché il contributo minimo.
Il ricorrente ha contestato l'ammontare degli interessi di mora siccome sono stati fatti decorrere già dal 2011 anziché, a suo dire, da dopo che sono stati fatturati i contributi personali e quindi dal 13 ottobre 2015 giusta l’art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS.
L’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS, a cui ha accennato la Cassa di compensazione, prevede che vanno riscossi interessi se vengono reclamati contributi arretrati per gli anni civili passati.
Il N. 4001 DRC (Direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) nell'AVS/AI e nelle IPG, valide dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2014, edite dall'UFAS, identiche alle DP in francese stato 1° gennaio 2016) prevede che gli interessi di mora sono interessi di compensazione in quanto sono volti a compensare l'utile conseguito dal debitore pagando i suoi contributi in ritardo con il danno subito dal creditore. Gli interessi di mora sono dovuti anche se il ritardo non è imputabile ad una manchevolezza della Cassa di compensazione né ad una colpa dell'assicurato.
Giusta il N. 4009 DRC, sono considerati contributi arretrati reclamati per un anno civile passato quelli che non possono essere richiesti fino alla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti. Sono considerati richiesti i contributi dei datori di lavoro che, con l'autorizzazione della Cassa di compensazione, versano i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento (art. 35 cpv. 3 OAVS).
Per il N. 4011 DRC, rientrano nella regolamentazione concernente il reclamo di contributi arretrati in particolare:
– i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in caso di affiliazione retroattiva del datore di lavoro;
– i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in base ad un controllo del datore di lavoro;
– i contributi personali arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva della persona assicurata;
– i contributi personali d'acconto arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva;
– i contributi personali arretrati reclamati in base ad una tassazione consecutiva ad una procedura per sottrazione d'imposte;
– i contributi salariali arretrati reclamati dopo l'avvenuta compensazione come anche i contributi personali arretrati reclamati, fatta eccezione per quelli che devono essere fatturati in base ad una rettifica della dichiarazione fiscale (v. N. 4021).
Secondo il N. 4013 DRC, gli interessi decorrono dal 1° gennaio successivo alla fine dell'anno civile per i quali i contributi sono dovuti fino alla fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 in relazione con l'art. 41bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAVS) o, in caso contrario, fino al loro pagamento completo o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF).
Pronunciandosi nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.
L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).
L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.
Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, che ha stabilito che l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente e che il tasso d'interesse da esso fissato al 5% per anno non è contrario al diritto né tantomeno è arbitrario:
" 3.3.2.2 Dem Verzugszins kommt die Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu. Die Verzugszinsen bezwecken, unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form auszugleichen. Hingegen weist der Verzugszins nicht pönalen Charakter auf und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die Verzugszinspflicht im Beitragsbereich ist daher nicht massgebend, ob den Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft (BGE 134 V 202 E. 3.3.1, 3.3.2 und 3.5 S. 206 f.).
Nebst dem pauschalen Ausgleich von Zinsgewinn und -verlust - der überdies für Verzugs- und Vergütungszinsen gleich hoch ausfällt - bezweckt der Verzugszins zusätzlich eine Abgeltung des administrativen Aufwands für die verspätete resp. nachträgliche Beitragserhebung und für die Erhebung des Verzugszinses selbst. Auch wenn sich gewisse Abweichungen zu den jeweils geltenden Zinssätzen auf dem Geld- und Kapitalmarkt ergeben, sind diese systemimmanent und bedürfen nur dann einer Korrektur, wenn Abweichungen über längere Zeit hinweg und in beträchtlichem Ausmass bestehen. Der AHV-rechtliche Verzugszins ist ferner nicht mit einem Marktzins zu vergleichen. Vielmehr handelt es sich um einen "technischen" Zinssatz. Er wurde vom Bundesrat im Rahmen der gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen AHV-Kommission (vgl. Art. 73 AHVG) und den Fachkommissionen so festgesetzt, dass er in dem für die Sozialversicherung eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der Durchführung der AHV beauftragten Ausgleichskassen ohne allzu grossen administrativen Aufwand effizient angewendet werden kann (ZAK 1990 284, H 170/89 E. 4b/ee und 4b/ff).
3.3.3 Ein Grund, von der in E. 3.3.2 dargelegten Rechtsprechung grundsätzlich abzuweichen (vgl. BGE 136 III 6 E. 3 S. 8; BGE 135 I 79 E. 3 S. 82; BGE 134 V 72 E. 3.3 S. 76), ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht. Daher lässt sich aus einem "seit Jahren herrschenden Zinsniveau von 1-2 %" allein noch nicht auf fehlende Gesetzmässigkeit schliessen. Dagegen spricht auch der Umstand, dass mit Art. 104 Abs. 1 OR formellgesetzlich ein Verzugszinssatz von 5 % festgelegt ist, welche Bestimmung im Verwaltungsrecht bei fehlender Anordnung als allgemeiner Rechtsgrundsatz analog Anwendung findet (HÄFELIN/MÜLLER/ UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, S. 41 Rz. 191 und S. 175 Rz. 756 ff.; vgl. auch SVR 2001 BVG Nr. 16 S. 63, B 43/98 E. 4b; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 38 zu Art. 26 ATSG mit Hinweisen).
3.3.4 Nach dem Gesagten beruht Art. 42 Abs. 2 AHVV auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage und ist auch der darin festgelegte Zinssatz nicht gesetzeswidrig oder gar willkürlich (vgl. BGE 134 II 124 E. 4.1 S. 133; BGE 133 I 149 E. 3.1 S. 153 mit Hinweisen). Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt unbegründet. (…)". (le sottolineature sono della redattrice)".
Una conseguenza di tale agire è stato il mancato rispetto dell’art. 64 cpv. 5 LAVS e della relativa affiliazione come indipendente.
La Cassa di compensazione, da parte sua, si è attivata dopo l’emanazione delle predette notifiche di tassazione, ma sempre entro il termine legale di prescrizione (art. 16 cpv. 1 LAVS), e quindi era legittimata ad emettere nel 2015 delle decisioni di fissazione dei contributi per gli anni 2010 e 2012.
Quanto alla correttezza dell’addebito al ricorrente di interessi di ritardo per non avere, già nel 2010, nel 2012 e nel 2013, versato i contributi personali dovuti per quegli stessi anni, il TCA osserva che le esposte precisazioni del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio sull’operato dell’amministrazione.
In effetti, degli interessi di mora sarebbero dovuti anche se si ipotizzasse che un ritardo sarebbe ascrivibile alla Cassa di compensazione, che avrebbe procrastinato di alcuni anni l’emanazio-ne delle decisioni di fissazione dei contributi dopo le notifiche di tassazione IFD 2010 e 2012 dell’assicurato del febbraio 2012 rispettivamente dell’aprile 2014 (STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016, in cui la Cassa di compensazione ha emesso la decisione di fissazione dei contributi per il 2010 dopo tre anni dalla notifica di tassazione IFD 2010).
Ugualmente, però, degli interessi di ritardo sarebbero maturati anche se si considerasse che se l’autorità fiscale avesse subito emanato nel 2011 la IFD 2010, nel 2013 la IFD 2012 (e nel 2014 la IFD 2013), l’importo ora dovuto sarebbe inferiore, perché la Cassa avrebbe potuto venirne a conoscenza prima e fissare già allora l’ammontare da versare.
Al medesimo risultato si giungerebbe anche se si ritenesse che l’assicurato avrebbe potuto annunciarsi già a suo tempo alla Cassa di compensazione.
Non va infatti dimenticato che l’interessato è stato affiliato nella categoria degli indipendenti a titolo accessorio dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007, così come risulta dalle relative conferme del 27 luglio 2011 (doc. 28) e dell’8 settembre 2011 (doc. 24), che preannunciavano pure che la decisione di fissazione dei contributi e la relativa polizza di versamento sarebbero giunte in seguito. Pertanto, sin dal 2011 l’assicurato sapeva che i redditi che conseguiva dalla viticoltura dovevano essere segnalati alla Cassa di compensazione e che su di essi avrebbe dovuto versare i contributi personali.
Alla luce di ciò, anche i redditi accessori conseguiti nel 2010 avrebbero dovuto essere segnalati alla Cassa, così pure i Fr. 3'000.- guadagnati nel 2012, così come peraltro figura chiaramente nel vademecum prodotto dal ricorrente stesso.
In tali circostanze, i presupposti della tutela della buona fede avanzata dal ricorrente per non essere assoggettato al computo di interessi di mora non possono certo essere dati.
Ad ogni buon conto, come ha ricordato il Tribunale federale, indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi colpa, quale comune denominatore per giustificare la decorrenza di interessi di mora sui contributi che il ricorrente doveva versare per gli anni di contribuzione 2010 e 2012 v’è la circostanza che il ritardo con cui i contributi personali complessivi sono stati fissati il 13 ottobre 2015 dall’amministrazione, ha condotto l’assicurato a posticiparne per almeno sei anni (dal 2010 al 2015 compresi) rispettivamente per almeno quattro anni (dal 2012 al 2015 compresi) il versamento. Tale agire ha comportato per il ricorrente un vantaggio a suo favore (STCA 30.2016.5+6 del 27 aprile 2016; STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016; STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016; STCA 30.2015.10 del 30 giugno 2015), il quale avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. La circostanza che egli ne abbia o no effettivamente tratto vantaggio non è invece rilevante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA conferma che, in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS, sui contributi arretrati reclamati per gli anni 2010 e 2012 il ricorrente è pertanto tenuto a pagare degli interessi di mora che decorrono dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti, vale a dire dal 1° gennaio 2011 per l’anno 2010 e dal 1° gennaio 2013 per i contributi del 2012.
Per quanto concerne i contributi del 2013, fissati solo provvisoriamente in attesa dell’emanazione della relativa notifica di tassazione fiscale, degli interessi di ritardo non possono essere computati al ricorrente, proprio perché una decisione definitiva di fissazione dei contributi personali per indipendenti valida per l’anno 2013 non ha ancora potuto essere emessa in assenza della conferma del reddito da attività indipendente che l’assicurato ha, se del caso, conseguito.
Con la decisione del 13 ottobre 2015 l’amministrazione ha dunque chiesto prematuramente degli interessi di ritardo e, pertanto, l’importo di Fr. 49,20 computato a titolo di interessi di mora deve essere stralciato.
Questo significa che finché tutti i contributi personali dell'assicurato esatti per gli anni 2010 e 2012 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi di ritardo.
E ciò, indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa.
L'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS prevede però anche che in caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato, quindi entro 30 giorni dalla fatturazione.
È dunque a buon diritto che gli interessi del 5% sono dovuti dal ricorrente dal 1° gennaio 2011/2013 al 13 ottobre 2015.
Per l’anno 2010 i contributi personali corrisponderanno al contributo minimo in virtù dell’art. 8 cpv. 2 1a frase LAVS. Per il 2012 invece i contributi dovranno invece essere calcolati in virtù dell’art. 8 cpv. 2 2a frase LAVS e quindi secondo il nuovo metodo di calcolo la Cassa applicherà al reddito accessorio indipendente il tasso più basso della tavola scalare.
Quanto al computo degli interessi di mora, l’obbligo del loro versamento va confermato qui per entrambe gli anni in discussione 2010 e 2012, mentre per i contributi dovuti per l’anno 2013, non potendo (ancora) decorrere degli interessi di ritardo, l’importo calcolato in Fr. 49,20 deve essere stralciato. Per l’anno 2012 gli interessi dovranno essere calcolati in base all’importo (da stabilirsi) dei contributi 2012 dovuti così come specificato nel considerando 12.
Malgrado sia parzialmente vincente in causa, non essendo patrocinato il ricorrente non ha diritto a delle ripetibili (art 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione, affinché emetta delle nuove decisioni di fissazione dei contributi personali per indipendenti per gli anni di contribuzione 2010, 2012 e 2013 che si conformino alle considerazioni esposte ed in particolare al considerando 15.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti