Raccomandata
Incarto n. 30.2016.41
cs
Lugano 7 febbraio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 novembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 ottobre 2016 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. Con decisione formale del 28 aprile 2016 trasmessa sia alla __________ che a RI 1, la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di affiliazione come indipendente di quest’ultima, qualificandola quale dipendente della prima (doc. 10 e 11).
B. Con e-mail datato 30 maggio 2016 trasmesso ad una funzionaria della Cassa CO 1, RI 1 ha contestato la decisione formale (doc. 9).
C. Il 9 giugno 2016 la Cassa ha scritto a RI 1, informandola che l’opposizione non adempie i requisiti previsti dall’art. 10 cpv. 1 OPGA poiché sprovvista della firma e di conseguenza è stata invitata a comunicare entro 20 giorni se intendeva mantenere oppure ritirare l’opposizione del 30 maggio 2016, con l’indicazione, in caso di conferma dell’opposizione, che “la medesima non adempie i requisiti previsti dall’art. 10 cpv. 1 OPGA poiché della firma dell’opponente o del rappresentante [ndr: sic]” e che “nel caso di mancato ossequio non entreremo nel merito dell’opposizione” (doc. 8).
D. L’11 luglio 2016 l’amministrazione ha nuovamente interpellato RI 1, rilevando di non aver ricevuto alcun riscontro al precedente scritto e invitandola a voler comunicare entro 5 giorni se “è sua intenzione mantenere o ritirare l’opposizione” e che in caso di “mancato riscontro da parte sua entro il succitato termine, procederemo all’emanazione della decisione su opposizione” (doc. 5).
E. Con decisione su opposizione del 19 ottobre 2016 la Cassa CO 1 ha dichiarato l’opposizione irricevibile in assenza della firma, conformemente a quanto previsto dall’art. 10 cpv. 4 OPGA ed ha confermato la decisione del 28 aprile 2016 (doc. 2).
F. RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, contestando nel merito l’affiliazione come dipendente (doc. I).
G. Con risposta del 12 dicembre 2016 la Cassa ha chiesto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
H. Dopo aver chiesto (doc. VI) ed ottenuto (doc. VII), una proroga, il 30 gennaio 2017 l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni, affermando tra l’altro:
" (…)
. L’art. 10 OPGA cpv. 1 riporta che l’opposizione deve contenere conclusioni ed essere motivata. Ho fatto ciò nella mia email del 30 maggio 2016.
. L’art. 10 OPGA cpv. 3 riporta che l’opposizione può (e non deve) essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio personale. Ciò che di nuovo ho fatto con la mia email del 30 maggio 2016. Ho inoltre parlato personalmente al telefono con la Signora __________ in data 19 febbraio 2016 e ad inizio maggio 2016, a seguito della Decisione di affiliazione come indipendente respinta del 28 aprile 2016 per esprimere la mia opposizione.
. L’art. 10 OPGA cpv. 4 riporta che l’opposizione deve portare la firma dell’opponente. La mia email del 30 maggio 2016 riporta la firma “RI 1”, per me sufficiente. Il testo di legge non dice che l’opposizione scritta deve essere fatta per posta né tantomeno con firma autografa. Lo stesso cpv. 4 inoltre riporta che l’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente. A seguito delle mie telefonate di febbraio e maggio 2016 non mi è stato mai presentato alcun verbale. Non essendo patrocinata da un avvocato, ritengo che non vada applicato lo stesso formalismo (…)”
I. Alla Cassa è stato assegnato un termine scadente il 6 febbraio 2017 per presentare eventuali osservazioni scritte in merito (doc. IX).
in diritto
in ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Con la decisione impugnata la Cassa si è espressa solo circa la ricevibilità dell’opposizione inoltrata dall’insorgente.
Oggetto del contendere può di conseguenza essere unicamente la ricevibilità dell’opposizione. Le censure, sollevate con il ricorso (doc. I) e con le osservazioni del 30 gennaio 2017 (doc. VIII), relative alla contestazione della qualifica di dipendente dall’attività svolta sono di conseguenza irricevibili.
nel merito
Ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; H.-J. Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, p. 130 e segg.).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 OPGA, con riserva delle eccezioni di cui al cpv. 2, qui non applicabili, l’opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio personale.
Secondo l’art. 10 cpv. 4 OPGA l’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore.
Per l’art. 10 cpv. 5 OPGA se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.
Con sentenza pubblicata in DTF 142 V 152, il Tribunale federale ha stabilito che un’opposizione presentata per e-mail contro una decisione di un assicuratore contro gli infortuni non è valida, difettando la possibilità di apporre la firma autografa come previsto dalla forma scritta stabilita dall’art. 10 cpv. 4 prima frase OPGA (consid. 2.4 e 4.6). In questo caso non c’è alcun diritto a un termine suppletorio (consid. 4.5 e 4.6).
Una correzione del vizio di forma può essere effettuata entro il termine di ricorso, facoltà di cui la persona assicurata deve essere eventualmente resa attenta (consid. 4.6). Il TF ha stabilito che, nella misura in cui un’opposizione viene inoltrata tramite e-mail prima dello scadere del termine, di regola, e tranne eccezioni descritte nella sentenza, l’amministrazione è tenuta a rendere attento l’assicurato del vizio di forma e della possibilità di sanarlo entro lo scadere del termine (consid. 4.6:“ […] Möglich bleibt eine Verbesserung des Formfehlers vor Ablauf der Einsprachefrist, worauf die zuständige Behörde den Einsprecher gegebenfalls aufmerksam machen muss”). L’Alta Corte ha citato a questo proposito la sentenza 1P.254/2005 del 30 agosto 2005 dove l’opposizione ad un decreto d’accusa era stata inoltrata tramite e-mail. L’Alta Corte, ritenuto che l’autorità penale non aveva reso attenta la persona interessata del vizio di forma, sanabile entro la fine del termine di opposizione, in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 Cost. fed., per il quale in procedimenti innanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole, ha ripristinato il termine di opposizione ancora rimanente al fine di sanare il vizio procedurale (sentenza 1P.254/2005, consid. 4.7 in fine: “[…] Das Interesse des Beschwerdeführers an einem fairen Verfahren (Art. 29 Abs. 1 BV) überwiegt unter den vorliegenden Umständen das öffentliche Interesse an der strikten Einhaltung der gesetzlichen Formvorschriften. Dies rechtfertigt es, die Rechtslage so zu beurteilen, wie wenn erwiesen wäre, dass das Verhöramt die elektronische Eingabe erhielt. Die Obergerichtskommission wird aus diesem Grund die Beschwerde gutzuheissen und in sinngemässer Wiederherstellung der damaligen noch laufenden Einsprachefrist dafür zu sorgen haben, dass der Beschwerde-führer eine dem gesetzlichen Formerfordernis genügende Einsprache nachreichen kann”).
Al consid. 4.7 l’Alta Corte ha indicato i motivi per cui nel caso giudicato non era necessario avvertire l’interessato del vizio di forma, benché il termine di opposizione non fosse spirato, e meglio la circostanza che il medesimo ricorrente aveva affermato che l’originale era stato trasmesso via Posta (“[…] “das Original auf dem Postweg unterwegs”, sei”; consid. 4.7). Alla luce delle parole utilizzate dalla persona interessata, l’amministrazione poteva ritenere che l’assenza della firma sull’opposizione trasmessa via e-mail sarebbe stata sanata tramite la documenta-zione inviata con la posta.
Con sentenza 8C_346/2016 del 13 luglio 2016 l’Alta Corte ha ribadito che “in ogni caso atti di causa (reclami, ricorsi, ecc.) inviati per fax (come per semplice e-mail) […] non esplicano alcun effetto giuridico sotto il profilo della decorrenza dei termini e non salvaguardano la tempestività ad agire […]”.
In una sentenza 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 il TF, con riferimento alla citata DTF 142 V 152, ha in sostanza rammentato al consid. 4.1 che invii per fax, posta elettronica o servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma scritta.
La Cassa avrebbe potuto limitarsi a rendere attenta l’assicurata della necessità di sanare il vizio entro lo scadere del termine di ricorso (DTF 142 V 152 consid. 4.6).
L’amministrazione, con lo scritto del 9 giugno 2016 (doc. 8), oltre a rendere attenta l’assicurata che l’opposizione era priva di firma e che dunque non adempiva i requisiti di cui all’art. 10 cpv. 1 OPGA (pag. 1), le ha in sostanza assegnato un termine di 20 giorni, per sanare il vizio (pag. 2: “[…] se conferma l’opposizione: la medesima non adempie i requisiti previsti dall’art. 10 cpv. 1 OPGA2 poiché della firma dell’opponente e del rappresentante [sic; …] 2Art. 10 cpv. 5 OPGA: se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito” [sottolineatura in originale]). L’11 luglio 2016 l’amministrazione ha nuovamente interpellato la ricorrente, assegnandole un nuovo termine di 5 giorni per determinarsi circa il mantenimento o meno del ricorso (doc. 5).
La Cassa ha dunque concesso all’assicurata, la quale è rimasta silente e non ha in nessun modo reagito, un termine maggiormente ampio rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto (cfr. DTF 142 V 152 consid. 4.6).
L’interessata non può trarre alcun vantaggio dalla circostanza che il 19 febbraio 2016 avrebbe parlato con una funzionaria della Cassa contestando l’intenzione di affiliarla quale dipendente, trattandosi di un colloquio avvenuto prima dell’emissione della decisione formale (28 aprile 2016 [doc. 10]). Del resto dall’e-mail del 19 febbraio 2016, che fa riferimento alla “conversazione telefonica odierna”, non emerge una contestazione delle affermazioni della Cassa ma una semplice descrizione della sua attività (doc. 15).
Nemmeno il colloquio che l’interessata afferma di aver avuto ad inizio maggio 2016 con la medesima funzionaria nel corso del quale avrebbe espresso la sua opposizione può esserle d’aiuto.
Da una parte nell’e-mail del 30 maggio 2016 l’interessata non accenna ad una precedente opposizione tramite telefono (doc. 9). D’altra parte, a prescindere dalla circostanza che la giurisprudenza, fino ad ora, non ha ammesso l’opposizione per telefono (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, n. 31 ad art. 52, pag. 688-689, con riferimento alla SVR 1998 UV n. 12) e che l’art. 10 cpv. 3 OPGA prevede la possibilità di formulare un’opposizione oralmente ma “durante un colloquio personale”, va rilevato che nel caso di specie l’amministrazione ha comunque assegnato alla ricorrente un termine per sanare il vizio con lo scritto del 9 giugno 2016 (doc. 8).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto è a giusta ragione che la Cassa, senza incorrere in un formalismo eccessivo, ha dichiarato irricevibile l’opposizione poiché non adempie i presupposti dell’art. 10 cpv. 4 OPGA.
Ne segue che il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti