Raccomandata

Incarto n. 30.2016.36 30.2016.37

TB

Lugano 14 novembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 29 luglio 2016 di

  1. RI 1
  2. RI 2 tutti rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 1° luglio 2016 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, 1957, e la moglie RI 2, 1961, sono assoggettati fiscalmente secondo il dispendio e dal 2004 (doc. 14 dell’inc. n. 30.2016.36) il marito rispettivamente dal 2008 il suo coniuge (doc. 15 dell’inc. n. 30.2016.37) sono affiliati all’AVS come persone che non esercitano un’attività lucrativa.

1.2. Con due distinte decisioni di fissazione dei contributi personali per persone senza attività lucrativa per l’anno 2013, il 1° marzo 2016 (doc. 9 di entrambi gli incarti) la Cassa CO 1 ha stabilito in Fr. 7'750'000.- la sostanza determinante per ciascun coniuge e su tale base ha fissato in Fr. 26'042,60 i contributi dovuti da ognuno.

In pari data (doc. 10 di entrambi gli incarti) l’amministrazione ha emesso due distinte decisioni sugli interessi di mora per discrepanza del 25% tra gli acconti versati e i contributi dovuti, fissandoli dal 1° gennaio 2015 al 1° marzo 2016 in Fr. 1'295,05.

Pertanto, con la fattura di chiusura 2013, anch’essa datata 1° marzo 2016 (doc. 11 di entrambi gli incarti), tenuto conto degli interessi di mora e degli importi già versati, gli assicurati sono stati chiamati a versare, ciascuno, la differenza di Fr. 23'463,25.

1.3. Con due distinte decisioni su opposizione emesse il 1° luglio 2016 (docc. II/1 degli inc. n. 30.2016.36+37) la Cassa CO 1 ha respinto le opposizioni degli assicurati presentate separatamente sia contro la fissazione dei contributi 2013 sia contro gli interessi di mora per il 2013 (docc. 7 e 8).

L’amministrazione ha osservato che in virtù dell’art. 28 cpv. 4 OAVS un coniuge è tenuto al pagamento dei contributi come persona senza attività in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi e che per sostanza determinante si intende l’insieme netto della sostanza detenuta sia in Svizzera sia all’estero al 31 dicembre, perciò è corretto che i contributi dei coniugi siano stati calcolati basandosi sui dati fiscali comunicati dall’autorità fiscale alla Cassa, e quindi che la sostanza determinante per il calcolo dei contributi sia pari a Fr. 15'587'708.-. La Cassa di compensazione ha quindi così confermato anche l’obbligo di pagamento degli interessi di mora.

1.4. Il 29 luglio 2016 (doc. I degli inc. n. 30.2016.36+37) RI 1 e RI 2, entrambi rappresentati da RA 1, si sono rivolti separatamente al TCA chiedendo che i contributi dovuti siano calcolati esclusivamente sulla sostanza immobiliare detenuta in Svizzera, giacché un assoggettamento anche della sostanza all’estero violerebbe i principi del divieto della doppia imposizione, ritenuto che “Per la sua natura, anche in assenza di convenzioni, l’imposizione degli immobili sia a livello di tasse, che di imposte e altro, è sempre di esclusiva competenza dello stato in cui si trovano.”.

I ricorrenti hanno infine osservato che “la sostanza immobiliare all’estero è già stata imposta e con contributi destinati pure alle assicurazioni sociali dello stato in cui si trovano.”.

1.5. Nelle rispettive risposte di causa (doc. IV di inc. 30.2016.36+37) la Cassa di compensazione ha chiesto di respingere entrambi i ricorsi, ritenuto che l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà degli assicurati situati sia in Svizzera sia all’estero rientra nella nozione di sostanza ai sensi dell’art. 28 OAVS.

In concreto i contributi sono stati stabiliti in base ai dati forniti dall’autorità fiscale, che sono vincolanti per la Cassa (art. 23 cpv. 4 OAVS) e dagli stessi risulta che la sostanza netta complessiva posseduta dai ricorrenti ammonta a Fr. 15'587'708.-, che va divisa per due trattandosi di coniugi (Fr. 7'793'854.-) e su tale importo sono stati calcolati i contributi dovuti da ognuno.

Gli insorgenti non hanno prodotto nuovi mezzi di prova (doc. V).

considerato in diritto

in ordine

2.1. I ricorrenti si sono rivolti al TCA con due distinti atti ricorsuali, siccome la Cassa di compensazione ha reso altrettante separate decisioni su opposizione, che trattano della fissazione dei contributi dovuti da ciascun coniuge per l’anno 2013 e dei relativi interessi di mora dovuti su questi stessi contributi.

Secondo l'art. 31 Lptca, per quanto non stabilito dalla Legge di procedura per le cause davanti al TCA, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, della legge cantonale di procedura per le cause amministrative.

A proposito della congiunzione dei ricorsi, l'art. 76 cpv. 1 LPAmm prevede che quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.

In concreto i ricorsi interposti dai coniugi concernono fatti di uguale natura e pongono temi di diritto materiale identici per ciascuna decisione impugnata (fissazione dei contributi e degli interessi di mora per il 2013).

Ne consegue che è opportuna la congiunzione delle procedure formanti gli inc. n. 30.2016.36 e n. 30.2016.37 e il TCA le evade quindi con un unico giudizio.

nel merito

2.2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

L'art. 10 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 392 franchi (dal 1° gennaio 2013); il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 392 franchi (dal 1° gennaio 2013), incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa.

Il Consiglio federale può aumentare l'importo limite in funzione delle condizioni sociali dell'assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, pagano il contributo minimo gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell'aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi (lett. c).

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

2.3. Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 392 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita.

Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi.

Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.

Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).

A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

Per l’art. 28 cpv. 5 OAVS, i coniugi senza attività lucrativa, i cui contributi non sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 LAVS), devono annunciarsi presso la cassa di compensazione.

2.4. Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (STFA H 204/04 del 7 luglio 2005; STFA H 425/99 del 5 marzo 2001 consid. 3b = SVR 2002 AHV Nr. 14; STFA H 114/97 del 21 aprile 1998, non pubblicata; RCC 1952 pag. 94; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15; N. 2080 delle Direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS, AI e APG [DIN]). Infatti, non viene fatto alcun distinguo fra la sostanza svizzera e quella estera (Kieser, in: SBVR Soziale Sicherheit, 3a ed. 2016, pag. 1298 N. 334).

Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed. 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 N. 26 ad art. 10 LAVS).

Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (DTF 135 V 361; SVR 2011 AHV Nr. 10, Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241). Se un assicurato coniugato che non svolge un’attività lucrativa è tenuto al pagamento dei contributi, la sostanza dei due coniugi deve essere sommata, qualunque sia il regime matrimoniale scelto (STF 9C_522/2010 del 29 settembre 2010 consid. 4.2, SVR 2011 AHV Nr. 10) e anche se la coppia è imposta fiscalmente in modo separato: la metà di questo ammontare è presa in considerazione per calcolare i contributi dovuti da questo assicurato (art. 28 cpv. 4 OAVS), così da evitare che vengano calcolati due contributi sul medesimo oggetto.

Quale sostanza della persona assicurata devono dunque essere computati tutti i valori patrimoniali che appartengono alla sostanza dell’assicurato al 31 dicembre dell’anno contributivo in oggetto (art. 29 cpv. 2 OAVS). Oltre ai beni mobili e agli immobili, sono da considerare in particolare anche i diritti patrimoniali di ogni tipo, come i beni dei figli minorenni e quelli di cui l'assicurato ha l'usufrutto (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153; Kieser, Rechtsprechung zur AHV, 3a ed. 2012, pag. 163 N. 29 ad art. 10 LAVS).

Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 N. 25 ad art. 10 LAVS).

Questa regola vale anche nei casi di separazione di fatto giudiziaria (cfr. DTF 135 V 361) e nei casi in cui un solo coniuge o partner registrato è assicurato all'AVS ed è sottoposto all'obbligo di versare i contributi (DTF 125 V 230; cfr. DTF 140 V 98: assoggettamento obbligatorio all'AVS svizzera della moglie, domiciliata in Svizzera, senza attività lucrativa, il cui marito lavora e risiede in Francia. Fondatezza dell'applicazione della legislazione del luogo di residenza alla luce del diritto comunitario [consid. 8.1]. I contributi versati in Francia dal marito non possono essere assimilati a contributi svizzeri giusta l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS [consid. 9]).

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla Costituzione (sentenza H 199/00 del 18 gennaio 2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).

2.5. Nella sua giurisprudenza, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (DTF 127 V 65 consid. 4a; DTF 107 V 68; Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a).

La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, nella versione francese, che, dal 1° gennaio 2012, al N. 2089 DIN considera come reddito conseguito sotto forma di rendite segnatamente: le rendite di vecchiaia, per vedove e per vedovi dell’AVS, le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da un'assicurazione sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (DTF 141 V 186: conferma della giurisprudenza secondo cui una rendita transitoria erogata dall'istituto di previdenza professionale fino al raggiungimento dell'età pensionabile AVS deve essere qualificata come reddito acquisito sotto forma di rendita a norma dell'art. 28 OAVS [consid. 3.1]; RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite dell’AVS per i figli che sono versate con la rendita di vecchiaia alla persona tenuta a pagare i contributi (DIN, versione francese, in vigore dal 1° gennaio 2011; nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014: le rendite dell’AVS per figli alle quali il beneficiario di una rendita AVS ha diritto; cfr. art. 22ter LAVS), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge o del partner registrato che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).

Al contrario, non rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite (cfr. N. 2090 DIN, in vigore dal 1° gennaio 2012): i contributi di mantenimento del diritto di famiglia a condizione che non siano già contemplati nel marg. N. 2089 DIN (art. 328 CC); le prestazioni complementari; le prestazioni d’assistenza regolari dell’aiuto sociale; tutte le rendite della LAI (art. 28 cpv. 1 OAVS); le rendite e pensioni per figli di cui i figli sono creditori diretti (per esempio le rendite per orfani della LAVS, della LPP e della LAINF; RCC 1990, pag. 454); il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1976 = DTF 101 V 177; RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163); le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005); gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali.

2.6. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.

Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.

Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 7 prima frase OAVS).

2.7. Nell’evenienza concreta, i contributi dovuti dai ricorrenti tassati secondo il dispendio ex art. 14 LIFD (art. 13 LT) e assoggettati ai contributi AVS/AI/IPG quali persone senza attività lucrativa sono stati calcolati soltanto sulla sostanza detenuta in Svizzera e all’estero, giacché già considerando l’importo di Fr. 15'587'708.- si ottiene il massimo dei contributi dovuti in virtù dell’art. 28 cpv. 1 OAVS. In effetti, in specie la sostanza o il reddito sotto forma di rendita reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 è superiore al limite di Fr. 8'400'000.- e quindi il contributo dovuto ammonta dal 1° gennaio 2013 a Fr. 19'600.-, a cui si aggiungono i contributi AI e IPG, per un totale di Fr. 22'042.-.

Pertanto, quand’anche si tenesse conto anche del dispendio che, in virtù dell'art. 29 cpv. 5 OAVS, deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita e, moltiplicato per 20, lo si considerasse insieme alla sostanza per stabilire il reddito determinante, l’importo totale dei contributi personali non aumenterebbe comunque, visto che già conteggiando soltanto la sostanza sono stati raggiunti i contributi massimi da versare (per una fattispecie in cui per degli assicurati tassati secondo il dispendio la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi personali basandosi sul dispendio quale reddito sotto forma di rendita, e non sulla sostanza, cfr. STCA 30.2015.31+32 del 18 gennaio 2016, cresciuta incontestata in giudicato).

2.8. Per potere tenere conto della capacità contributiva degli assicurati che non svolgono un’attività lucrativa, il Consiglio federale ha emanato l’art. 28 OAVS, con cui ha chiarito il significato dei termini “secondo le loro condizioni sociali” previsto dall’art. 10 cpv. 1 LAVS. Con questa terminologia sono stati indicati due criteri cumulativi, ossia la sostanza netta e i redditi che non sono né il prodotto di un lavoro né il rendimento di una sostanza. Questi redditi sono poi moltiplicati per 20 e aggiunti alla sostanza (art. 28 cpv. 2 OAVS), che va poi divisa per due qualora si tratti di coniugi (art. 28 cpv. 4 OAVS).

Per quanto concerne la sostanza determinante per il calcolo dei contributi delle persone senza attività lucrativa, unico elemento contestato dagli insorgenti, come visto essa è costituita dall’insieme della sostanza netta dell’assicurato, detenuta in Svizzera sia all’estero.

Con sentenza 9C_797/2014 del 28 maggio 2015, pubblicata in DTF 141 V 377, in un caso in cui i contributi di una persona senza attività lucrativa al beneficio della tassazione secondo il dispendio erano stati fissati sulla base di una reddito sotto forma di rendita di Fr. 187'000.- e di una sostanza di Fr. 4'075'000.-, il TF ha stabilito, circa l’art. 29 cpv. 5 OAVS, che esso è conforme alla Costituzione e alla legge (cfr. consid. 4). L’Alta Corte, che ha concluso ricordando al ricorrente che non è tenuto ad essere tassato secondo il dispendio e che può modificare il proprio statuto nella misura in cui non lo ritiene (più) vantaggioso (cfr. consid. 5.1 in fine), ha ribadito che la tassazione globale ai sensi dell’art. 14 LIFD è vincolante e che le condizioni sociali degli assicurati, ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 prima frase LAVS, sono considerate nell’ambito del calcolo del dispendio di cui all’art. 14 LIFD.

Inoltre, di principio, per il calcolo dei contributi sociali, il reddito determinante è di norma quello evinto dalla tassazione IFD (cfr. art. 29 cpv. 5 OAVS in caso di tassazione secondo il dispendio ed art. 23 cpv. 1 OAVS per gli indipendenti). Per contro, come ricordato nella citata STCA 30.2015.31+32 del 18 gennaio 2016, per quanto concerne la sostanza la medesima va di principio evinta dalla tassazione cantonale, non esistendo una tassazione della sostanza a livello federale (cfr. anche art. 29 cpv. 3 OAVS). Tuttavia, essa può essere presa in considerazione solo nella misura in cui figura nella rispettiva tassazione cresciuta in giudicato (STFA H 20/03 del 30 dicembre 2005, dove il TF ha annullato la pronunzia del TCA che aveva tenuto conto del valore di stima, utilizzato per il riparto comunale, dell’immobile nel quale abitavano i coniugi tassati secondo il dispendio, ma che non figurava nella rispettiva tassazione).

Il TCA rileva che in questo giudizio federale concernente una coppia di cittadini austriaci tassata secondo il dispendio non è stato precisato se la sostanza detenuta dai coniugi fosse mobiliare o immobiliare rispettivamente se detenuta in Svizzera o all’estero, proprio perché tale specifica è del tutto ininfluente ai fini del calcolo dei contributi dovuti da una persona senza attività lucrativa. Infatti, la sostanza determinante di una persona senza attività lucrativa è rappresentata dall’insieme della sua sostanza netta, detenuta in Svizzera e all’estero (N. 2080 DIN).

2.9. Nel caso di specie, la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dai coniugi ricorrenti sulla base della notifica di tassazione IC 2013 con i valori di riparto intercantonali e ha ritenuto una sostanza netta di Fr. 15'587'708.-, comprensiva della sostanza detenuta dagli assicurati sia in Svizzera sia all’estero.

Alla luce delle considerazioni esposte, le decisioni di fissazione dei contributi dovuti dagli insorgenti per l’anno 2013 sono quindi corrette, basandosi infatti sull’insieme della sostanza netta da essi posseduta al 31 dicembre 2013 (art. 29 cpv. 2 OAVS), diviso per due ex art. 28 cpv. 4 OAVS, quindi anche all’estero.

La censura dei ricorrenti va dunque respinta su questo punto.

2.10. Inoltre, anche le decisioni sugli interessi di mora con cui il 1° marzo 2016 l’amministrazione ha calcolato in Fr. 1'295,05 gli interessi del 5% dovuti da ciascun ricorrente per un ritardo di 421 giorni (dal 1° gennaio 2015 al 1° marzo 2016) sui contributi fissati per l’anno 2013 in Fr. 22'148,20 vanno confermate.

In effetti, in concreto torna applicabile l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, secondo cui devono pagare gli interessi di mora:

le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).

Pronunciandosi nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.

L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1). L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.

Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297.

2.11. Come ha ricordato il Tribunale federale, indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi colpa, quale comune denominatore per giustificare la decorrenza di interessi di mora sui contributi che i ricorrenti dovevano versare per l’anno di contribuzione 2013, v’era la circostanza che il ritardo con cui i contributi personali complessivi sono stati fissati il 1° marzo 2016 dalla Cassa di compensazione, ha condotto gli assicurati a posticiparne per almeno tre anni il versamento. Tale agire ha comportato per i ricorrenti un vantaggio a loro favore (STCA 30.2016.5+6 del 27 aprile 2016; STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016; STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016; STCA 30.2015.10 del 30 giugno 2015), i quali avrebbero infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. La circostanza che essi ne abbiano o no effettivamente tratto vantaggio non è invece rilevante.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA conferma che, in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, sul saldo dei contributi reclamati per l’anno 2013 (Fr. 27'357,65 – Fr. 20.- [diffida] – Fr. 1'295,05 [interessi di mora] – Fr. 3'894,40 [acconti]) i ricorrenti sono pertanto tenuti a pagare degli interessi di mora, che decorrono dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile seguente l’anno di contribuzione per il quale i contributi sono dovuti, vale a dire dal 1° gennaio 2015, fino alla fatturazione.

2.12. Da quanto precede discende che le decisioni impugnate devono essere confermate e i ricorsi integralmente respinti.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. I ricorsi, congiunti, sono respinti.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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