Raccomandata
Incarto n. 30.2016.34
KE/gm
Lugano 29 agosto 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Kathrin Erne, giurista
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 maggio 2016 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS (assegno per grandi invalidi)
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato __________ 1949, al beneficio di una rendita di vecchiaia della LAVS, ha chiesto, il 17 maggio 2014, di essere posto al beneficio di un assegno per grandi invalidi (AGI dell’AVS), indicando la necessità di disporre dell’aiuto regolare e notevole di terzi per diversi atti della vita quotidiana (vestirsi/svestirsi, lavarsi, fare il bagno/doccia, spostarsi all’aperto) nonché la necessità continua di cure infermieristiche, e ciò dal 16 giugno 2013. L’assicurato ha indicato di soffrire di una cirrosi epatica dal 2013 e di essere in cure presso il dott. __________ (cfr. doc. 105 - 109).
1.2. L’amministrazione ha predisposto un’inchiesta domiciliare. Nel rapporto del 10 marzo 2016 (cfr. doc. 122 -127) relativa all’indagine esperita il giorno precedente, l'assistente sociale incaricata ha indicato che la persona assicurata, da aprile 2013, vive in un appartamento protetto presso la __________ a __________.
" (…)
Tale struttura gli permette di essere seguito nelle cure di base, garantisce una presenza infermieristica 24 ore su 24 e offre la possibilità di servirsi della mensa. La degenza in questa __________ consente al signor RI 1 di essere stimolato nella cura della propria persona, cosa che a domicilio era difficile a causa di un abuso etilico. Nel mese di agosto 2015 è stato colpito da un’emorragia celebrale, la signora __________ afferma che dopo un periodo di riabilitazione ha riacquistato una buona autonomia. (…)” (cfr. doc. 124).
L’assistente sociale al riguardo degli atti della vita quotidiana che l’assicurato riesce a compiere ha osservato quanto segue:
" (…)
Il signor RI 1 è in grado di preparare in autonomia i propri vestiti e riesce a infilare gli indumenti della parte superiore del corpo. Si fa aiutare dal personale di cura a indossare la biancheria intima, le calze, le scarpe e i pantaloni. Tale aiuto è necessario per la presenza di dolori alle ginocchia e per una perdita d’equilibrio durante la flessione del busto. Il cambio regolare degli indumenti è facilitato dalla presenza regolare di terzi, al domicilio l’assicurato faceva fatica a prendersi cura con continuità di quest’aspetto. L’assicurato è autonomo nelle funzioni alzarsi, sedersi e coricarsi. Non sono riferite difficoltà nell’utilizzo delle posate né nel taglio degli alimenti. Il signor RI 1 consuma tutti i pasti nella mensa della __________. Due volte a settimana viene aiutato a fare la doccia. La signora __________ spiega che l’assicurato è in grado di lavare la parte superiore del corpo da solo. Per l’igiene della parte inferiore ha bisogno d’aiuto poiché sono presenti dolori alle ginocchia e problemi di equilibrio. Provvede di persona alla propria igiene intima, alla toilette mattutine e alla rasatura. Oltre all’aiuto fisico, il signor RI 1 ha bisogno di essere stimolato a prendersi cura della propria persona con regolarità, senza l’intervento di terzi l’igiene sarebbe svolta sporadicamente e in maniera superficiale. […]. Il signor RI 1 è in grado di spostarsi da solo all’interno della struttura e nelle immediata vicinanze. Nonostante la discreta autonomia nella marcia, l’assicurato va accompagnato negli spostamenti esterni lunghi in quanto non è più in grado di servirsi dei mezzi pubblici e lamenta dolori alle ginocchia.” (cfr. doc. 124 -125)
L’assistente sociale incaricata ha inoltre costatato nel suo rapporto che l’assicurato non necessita di una sorveglianza personale poiché la stessa è collettiva all’interno dell’istituto (cfr. doc. 125).
In conclusione l’assistente sociale ritiene che:
" (…)
la persona assicurata dipende da terzi per compiere tre atti ordinari della vita:
vestirsi/svestirsi aprile 2013
lavarsi aprile 2013
spostarsi agosto 2015
Ha bisogno di aiuto nelle cure di base. La domanda di AGI è stata presentata nel mese di maggio 2015. Non sono assolte le condizioni per il versamento di un assegno per grandi invalidi di gradato esiguo in istituto. Si tratta di un rifiuto. (…)” (cfr. doc. 127)
1.3. Con decisione formale del 14 marzo 2016 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha respinto la richiesta dell’assicurato ponendo in evidenza quali siano gli atti ordinari della vita ed evidenziando come vengano determinati i gradi dell’invalidità. Nel merito l’amministrazione ha rilevato che:
" (…)
dalla documentazione presente agli atti risulta che lei è dipendente da terzi per compiere tre atti quotidiani della vita:
vestirsi/svestirsi da aprile 2013
lavarsi da aprile 2013
spostarsi da aprile 2015
Una grande invalidità di grado esiguo sarebbe quindi giustificata a partire dal 01.04.2014, dopo un anno di attesa, con versamento della prestazione unicamente dal 01.05.2014 secondo l’art. 46 cpv. 2 LAVS (retroattività massima di un anno).
A norma delle attuali disposizioni di legge, persone assicurate risiedenti in istituto con una grande invalidità di grado esiguo non hanno però diritto ad un assegno per grandi invalidi (c. marg. 8124.3 e 8003.1 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’Assicurazione per l’invalidità 2013). (…)” (cfr. doc. 138 - 140)
1.4. L’assicurato si è opposto a tale provvedimento con scritto dell’11 aprile 2016. Egli considera errata la motivazione della Cassa in quanto egli ritiene di non soggiornare in un istituto bensì di essere locatario di un appartamento monolocale nella __________ di __________ della __________ (cfr. doc. 141). A sostegno del suo dire l’assicurato ha allegato una dichiarazione della signora __________, collaboratrice del servizio contabilità della __________, che conferma che il signor RI 1 è in affitto nella loro struttura (cfr. doc. 142).
Per chiarire l’aspetto relativo alla natura della struttura ove l’assicurato risiede, la Cassa ha sottoposto alla Direzione della __________ varie domande il 18 aprile 2016 (cfr. doc. 146 - 147).
In data 12 maggio 2016 la signora __________, responsabile del settore cure della __________, ha così risposto (tramite e-mail):
" (...)
La nostra struttura è una __________ per anziani, in cui è presente un Direttore, personale sanitario, alberghiero e amministrativo.
Aspetti organizzativi vengono decisi insieme al residente e i loro famigliari.
Pulizie e preparazioni pasti tramite il nostro personale.
L’assistenza e la cura viene prestato dal personale curante per la doccia a lavandino fa da solo.
Il personale sono dipendenti della __________
Le mansioni vengono organizzate con il residente e vengono fissati degli orari.” (cfr. doc.
1.5. Il 25 maggio 2016 la Cassa ha emanato una decisione su opposizione con cui ha ribadito la sua precedente decisione a seguito della valutazione della documentazione acquisita. In particolar modo l’amministrazione ha evidenziato che la __________ è un istituto riconosciuto dal Cantone ai sensi della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (LSan) del 18 aprile 1989 (cfr. in modo particolare gli art. 80 - 81 della stessa), ciò che conduce a dovere rifiutare al signor RI 1 il diritto ad un AGI AVS di grado esiguo conformemente a quanto disposto dall’art. 43bis cpv. 1bis LAVS (cfr. doc. A).
1.6. Il 27 giugno 2016 la Cassa ha ricevuto dall’assicurato lo scritto, datato 24 aprile 2016, intitolato “opposizione a decisione di rifiuto dell’assegno per grandi invalidi No. AVS __________” (cfr. doc. C).
Con lettera 28 giugno 2016 la Cassa ha chiesto all’assicurato di specificare se tale suo scritto fosse da ritenere quale nuova richiesta di prestazione oppure se si trattava di un ricorso avverso la decisione su opposizione del 25 maggio 2016 (cfr. doc. C).
Dopo aver consultato l’assicurato e aver ricevuto la contestazione con la data rettificata, la Cassa l’ha trasmessa al Tribunale cantonale delle assicurazioni quale ricorso (cfr. doc. B).
Con il suo gravame l’assicurato ribadisce che la motivazione della Cassa è errata poiché egli non soggiorna in una casa per anziani come confermato anche dalla responsabile dell’amministrazione, signora __________, bensì affitta un appartamento monolocale presso la __________ di __________. A sostegno della sua tesi osserva quanto segue:
" (…) [__________] è uno stabile d’appartamenti con annessi diversi servizi che spaziano dal medico alla fisioterapia così come è pure garantita la presenza di uno Spitex ed altri servizi domestici (assistenti di cura, servizio di pulizia, etc.). Ma il tutto rigorosamente a pagamento. Non posso semplicemente premere un pulsante ed un’assistente di cura o infermiera si presenta. Al bisogno (per esempio cambiarmi se mi sporco a pranzo) vengo si assistito ma il tutto ad un costo ben preciso secondo listino della struttura. L’unica differenza tra l’affittare qui o in un altro stabile un appartamento è la sicurezza di sapere che c’è sempre qualcuno disponibile per qualsiasi bisogno anche se a pagamento. Struttura questa pensata per chi vive solo ed impossibilitato di condurre una vita indipendente.” (cfr. doc. I2 e I1).
1.7. Ricevuta l’impugnativa, il 21 luglio 2016 (doc. III), il Giudice delegato l’ha notificata alla Cassa per la formulazione della risposta di causa chiedendo alla stessa di pronunciarsi sulla tempestività del ricorso (cfr. doc. III).
1.8. Il 26 luglio 2015 la Cassa ha prodotto la risposta al ricorso interposto da RI 1. Per quanto riguarda l’aspetto formale ha osservato quanto segue:
" (…) la scrivente Cassa sottolinea che la data di entrata del ricorso 24 aprile 2016 (che avrebbe verosimilmente dovuto recare la data “corretta” di venerdì 24 giugno 2016) contro la decisione su opposizione 25 maggio 2016 è da fissare per il giorni di lunedì 27 giugno 2016 (cfr. anche in tal senso i doc. 64 e 67 incarto AI).
La Cassa non dispone tuttavia della busta con la quale l’assicurato ha spedito lo scritto 24 aprile 2016 in quanto quest’ultimo non è stato inviato per raccomandata bensì per posta semplice.
Secondo la scrivente Cassa, ritenuto come il Signor RI 1 ha ritirato la decisione su opposizione del 25.05.2016 il giorno di venerdì 27 maggio 2016 (cfr. il doc. 63 incarto AI), il ricorso 24.04.2016 - ricevuto dall’Ufficio AI del Canton Ticino il giorno lunedì 27 giugno 2016 - risulta tempestivo. (…). (cfr. doc. IV)
Per quanto riguarda il merito, la Cassa evidenzia che il ricorrente ribadisce in sostanza le stesse obiezioni della sua opposizione precedente:
" (…) A titolo abbondanziale, si rivela che anche dagli scritti sub. doc. 59, 60 e 62 incarto AI emerge in maniera inequivocabile che la __________ di __________ è un istituto gestito da una direzione che si avvale di personale dipendente (e non si limita ad affittare spazi abitativi) e che offre altresì un ventaglio di prestazioni a pagamento (servizi questi che - per tipo e dimensione - non sono abitualmente disponibili nelle abituazioni private o la cui organizzazione sarebbe comunque a carico dell’interessato).”
La Cassa postula pertanto l’integrale conferma della sua decisione su opposizione del 25 maggio 2016. Il 29 luglio 2016 (doc. V) all’assicurato è stata offerta la possibilità di replicare e di produrre nuove prove.
in diritto
in ordine
2.1. Il ricorso di RI 1 è tempestivo alla luce dei rilievi formulati dalla Cassa. Il gravame reca una data errata, malgrado ciò lo stesso risulta essere stato trasmesso, ad autorità incompetente nel merito, nei 30 giorni dalla sua ricezione.
2.2. A norma dell’art. 12 Lptca se la parte si rivolge in tempo utile a un tribunale o a un’autorità amministrativa incompetente, si considera che il termine è stato rispettato. L’autorità che si considera incompetente deve trasmettere senza indugio il ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
L’art. 30 LPGA, a sua volta, stabilisce che tutti gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l’obbligo di accettare le domande, le richieste e le memorie che pervengono loro per errore. Essi registrano la data d’inoltro trasmettono i relativi documenti al competente servizio.
Nel caso presente, il ricorrente ha impugnato la decisione su opposizione mediante opposizione (recte: ricorso) alla CO 1. La Cassa, correttamente, ha registrato la data d’inoltro e ha trasmesso l’impugnativa al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione la CO 1 ha rifiutato al ricorrente l’assegno per grandi invalidi dell’AVS, ritendendo che lo stesso vivesse in un istituto.
2.4. L'art. 43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.
Il diritto all'assegno per una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto (art. 43bis cpv. 1bis LAVS).
Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.
Giusta l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo 34 capoverso 5.
Secondo l'art. 43bis cpv. 4 LAVS, la persona grande invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora.
A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.
L'art. 43bis cpv. 5 LAVS rinvia dunque all'art. 42ter LAI, secondo cui il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi. L'assegno per grandi invalidi è versato individualmente e deve agevolare la libertà di scelta negli ambiti principali della vita.
2.5. Secondo l'art. 9 LPGA, è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).
Per il capoverso 2, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di auto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita;
b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente; o
c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 39.
Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessità di una sorveglianza personale permanente;
c. necessità, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richiesta dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a. non può vivere autonomamente senza l’accompagnamento di una terza persona;
b. non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l’accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia seriamente l’isolamento permanente dal mondo esterno.
Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile.
La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):
vestirsi/svestirsi
alzarsi/sedersi/coricarsi
mangiare
provvedere all’igiene personale
andare al gabinetto
spostarsi (in casa e all’esterno) e stabilire contatti.
2.6. Nel caso in esame, la Cassa ha riconosciuto che l’assicurato avrebbe unicamente diritto a un assegno di grandi invalidi di grado esiguo, lo stesso però viene a cadere perché l’assicurato vive in un istituto ai sensi dell’art. 43bis cpv. 1bis LAVS.
Va qui evidenziato, circostanza comunque non contestata in se dal ricorrente, come – per i rilievi dell’assistente sociale incaricata – l’assicurato ha bisogno di aiuto di terzi per compiere tre atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi, lavarsi, spostarsi). Egli ha inoltre bisogno di aiuto nelle cure di base. Pertanto, in considerazione di quanto esposto (consid. 2.5.) la grande invalidità dell’assicurato è di grado lieve.
Il ricorrente lamenta unicamente di non vivere in un istituto ai sensi dell’art. 43bis cpv. 1bis LAVS e chiede quindi il versamento dell’AGI di grado lieve.
La questione controversa, dunque, nella fattispecie verte attorno alla definizione di istituto di cui all’art. 43bis cpv. 1 LAVS.
2.7. Il 1° gennaio 2011 sono entrate in vigore le modifiche apportate dalla Legge federale sul nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, che il Consiglio federale ha presentato nel suo Messaggio del 16 febbraio 2005 (FF 2005 1839).
Questo messaggio perseguiva obiettivi di riforma (alleviare la difficile situazione sociale di determinati gruppi di persone bisognose di cure e, quindi, evitare che l'assicurazione malattie, che nel sistema esistente copriva un numero crescente di prestazioni di cure dovute all'età, fosse ulteriormente penalizzata dal profilo finanziario) e proponeva un modello di finanziamento delle prestazioni di cura in sintonia con le diverse assicurazioni sociali. Il modello proposto si fonda sulle nozioni di cure mediche e di cure di base sancite dall'allora legge sull'assicurazione malattie.
Per quanto concerne gli assegni per grandi invalidi, il capitolo 1.1.3.2.3 (FF 2005 1851) prevede che a una persona che "a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita" (art. 9 LPGA) viene concessa una prestazione pecuniaria denominata «assegno per grandi invalidi», che viene versata – tranne che nell'assicurazione militare – in forma standard, vale a dire prescindendo dall'ammontare dei costi nel singolo caso. Mentre la nozione e lo scopo dell'assegno per grandi invalidi sono in linea di principio uniformi in tutte le assicurazioni sociali, nelle singole assicurazioni sociali vi sono differenze e particolarità soprattutto per quanto concerne la cerchia dei beneficiari, le condizioni di diritto e la definizione concreta delle prestazioni.
Con la 4a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, sono stati introdotti alcuni miglioramenti materiali nel settore della cura e dell'assistenza delle persone invalide. Per esempio, gli importi degli assegni per grandi invalidi per le persone bisognose d'assistenza che non vivono in un istituto sono stati raddoppiati rispetto al passato (art. 42ter cpv. 1 LAI) e, per gli assicurati che soggiornano in un istituto, l'assegno per grandi invalidi ammonta alla metà degli importi per le persone che non vivono in istituto (art. 42ter cpv. 2 LAI).
Nell'AVS, la 4a revisione dell'AI non ha comportato cambiamenti, ad eccezione delle persone che prima dei 65 anni hanno già beneficiato di un assegno più elevato per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità (cosiddetti casi di garanzia dei diritti acquisiti secondo l'art. 43bis cpv. 4 LAVS).
La nuova Legge federale del 13 giugno 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure in vigore dal 1° gennaio 2011 ha quindi portato all'introduzione, in pari data, dell'art. 43bis cpv. 1bis LAVS, secondo cui il diritto all'assegno per una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto.
Conseguentemente è stato inserito l'art. 66bis cpv. 3 OAVS, che dispone che è considerato istituto ai sensi dell'articolo 43bis capoverso 1bis LAVS qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale.
2.8. Con sentenza 9C_177/2012 del 3 luglio 2013, il Tribunale federale ha considerato conforme alla legge l'art. 66bis cpv. 3 OAVS, a cui rinvia il predetto art. 43bis cpv. 1bis LAVS.
L'Alta Corte si è pronunciata sulla richiesta di un assegno per grandi invalidi di grado lieve di un'assicurata nata nel 1927, ricoverata in casa anziani, visto che la Cassa di compensazione ed il Tribunale cantonale avevano respinto la sua richiesta.
La questione verteva a sapere se la casa anziani in cui viveva l'assicurata doveva essere qualificata come istituto. L'autorità di prima istanza è giunta alla conclusione che il soggiorno in tale struttura dovesse essere considerato come in un istituto ai sensi dell'art. 43bis cpv. 1bis OAVS, mentre la ricorrente era di parere opposto.
Per il TF, per determinare se una struttura vada considerata un istituto a norma del chiaro tenore dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS, è necessario accertare se la struttura è riconosciuta come tale (ossia quale istituto) da un Cantone o se essa dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale. Questa definizione, chiara ed inequivocabile a livello di ordinanza, è anche in armonia con le prescrizioni del Messaggio del Consiglio federale sul nuovo ordinamento del finanziamento delle cure del 16 febbraio 2005 (FF 2005 1839). Spetta dunque al Cantone, che riconosce una struttura quale istituto o alla quale concede un'autorizzazione d'esercizio, definire quali strutture debbano essere considerate come istituti. Stante il chiaro tenore dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS, la cui conformità alla legge è indiscussa, questo compito non spetta quindi né alle Casse né ai Tribunali. Essi devono piuttosto seguire le indicazioni del Cantone e la relativa classificazione delle strutture.
2.9. Va ancora evidenziato che l'art. 66bis cpv. 3 OAVS, in vigore dal 1° gennaio 2011, è identico alla definizione di istituto introdotta già il 1° gennaio 2008 in ambito di prestazioni complementari all'art. 25a cpv. 1 OPC-AVS/AI ("È considerata istituto qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale.") con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (FF 2005 5545). In merito a queste norme il Tribunale federale si è pronunciato in due occasioni definendo la nozione di istituto in ambito di prestazioni complementari.
Nella sentenza 9C_20/2013 del 26 giugno 2013, pubblicata in DTF 139 V 358, la nostra Massima istanza ha stabilito che la condizione di soggiorno in istituto ai sensi della LPC è soddisfatta se la struttura è considerata un istituto dal Cantone o dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale. La giurisprudenza sviluppata sotto il vecchio diritto LPC (DTF 118 V 142, ripresa in DTF 122 V 12 consid. 4) è quindi stata ritenuta superata prevedendo che il soggiorno in un ricovero valeva anche il soggiorno in un analogo istituto non riconosciuto dalla legislazione cantonale in tema di accoglimento e assistenza (ad esempio famiglia di accoglimento, "grande famiglia" di pedagogia terapeutica o comunità di invalidi), nella misura in cui rispondeva ad un'esigenza e l'istituto garantiva di soddisfarla in modo adeguato, dal profilo, in particolare, dell'organizzazione, delle infrastrutture e del personale.
Nel caso trattato nel 2013 dal Tribunale federale una bambina, nata nel 2004, beneficiaria di prestazioni complementari, nel 2006 è stata trasferita presso genitori affidatari e per questo motivo la Cassa di compensazione l'ha considerata come persona che non abita in un istituto. Il Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo ha invece ritenuto che una famiglia affidataria in possesso di un'autorizzazione cantonale doveva essere considerata secondo il diritto federale come una struttura simile ad un istituto.
Basandosi sul Messaggio del Consiglio federale (FF 2005 5545) il TF ha ritenuto che la nozione di istituto doveva essere univoca, siccome ciò era importante nel caso di cambiamento di Cantone da parte dell'assicurato. Rilevante era anche, per il coordinamento con l'assicurazione invalidità, che il concetto di istituto fosse il medesimo in entrambi i campi di attività.
L'Alta Corte ha ancora ritenuto che la delega prevista dall'art. 9 cpv. 5 lett. h LPC lasciava al Consiglio federale un ampio margine di manovra non contenendo indicazioni sulle condizioni per le quali i Cantoni debbono riconoscere gli istituti o rilasciare un'autorizzazione d'esercizio, una lista cantonale è ritenuta sufficiente.
L'art. 9 cpv. 5 lett. h LPC permette al Consiglio federale di delegare ai Cantoni la competenza di definire gli istituti.
Nella sentenza 9C_51/2013 del 26 giugno 2013, pubblicata in SVR 2013 EL Nr. 7, il TF si è chinato sul caso di un assicurato che, dopo avere per anni trascorso le vacanze ed i fine settimana presso una famiglia, dall'agosto 2011 vi si era trasferito in modo duraturo. La Cassa di compensazione del Canton San Gallo ha quindi calcolato un terzo della tassa giornaliera come parte del canone d'affitto. La Commissione Tutoria Regionale ha formulato opposizione, poiché a causa delle sue particolari esigenze di cure l'assicurato era alloggiato, similmente ad un istituto, presso una famiglia specializzata.
La famiglia presso cui l'assicurato viveva non era riconosciuta dal Cantone come istituto e nemmeno disponeva di un'autorizzazione cantonale d'esercizio.
Per la Cassa ricorrente con l'entrata in vigore dell'art. 25a OPC-AVS/AI non vi era più la possibilità per le Casse ed i Tribunali di interpretare la nozione di istituto. In tal senso pure il nuovo art. 66bis cpv. 3 OAVS, ciò che il TF ha confermato.
In virtù del diritto cantonale esistente a quel momento, per il diritto alle prestazioni complementari, l'assicurato non andava considerato come persona vivente in un istituto. La famiglia presso cui viveva non era riconosciuta dal Cantone come istituto nel senso della LPC ed essa nemmeno disponeva di un'autorizzazione cantonale d'esercizio.
2.10. Nel Cantone Ticino la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 definisce i principi generali applicabili al settore sanitario e stabilisce le disposizioni di polizia sanitaria (art. 1 cpv. 1 LSan).
Secondo l'art. 79 cpv. 1 lett. a LSan, sono strutture sanitarie secondo questa legge gli immobili, i locali, i vani o gli ambienti, anche mobili ove sono distribuite o attuate, a pazienti degenti o ambulanti prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche in vista della promozione, della protezione, del mantenimento o del ristabilimento della salute.
L'art. 80 LSan pone il principio dell'assoggettamento ad autorizzazione per l'esercizio di case di cura ed altre strutture assimilabili.
L'art. 81 LSan ne fissa i criteri necessari.
La Legge sul promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) del 30 novembre 2010 ha lo scopo di promuovere, coordinare e disciplinare le attività degli enti che operano a favore delle persone anziane (art. 1 cpv. 1 LAnz).
L'art. 4 LAnz dispone che sono considerate strutture sociosanitarie quelle che accolgono di regola persone anziane, parzialmente o completamente non autosufficienti, che manifestano un bisogno di cura, assistenza o sostegno in un ambiente protetto.
L'art. 6 LAnz stabilisce i criteri cumulativi per il riconoscimento di queste strutture il cui finanziamento avviene attraverso la concessione di un contributo globale (art. 9 cpv. 1 LAnz).
Giusta l'art. 11 cpv. 1 LAnz, ogni struttura sociosanitaria riconosciuta è tenuta a prelevare contributi commisurati alle condizioni di reddito e di sostanza così come al bisogno di cure della persona anziana.
A norma dell'art. 11 cpv. 4 LAnz, i contributi sono calcolati secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato.
Ogni struttura sociosanitaria riconosciuta percepisce inoltre le prestazioni delle assicurazioni sociali per grandi invalidi, proporzionalmente ai giorni di presenza della persona anziana presso la struttura stessa (art. 11 cpv. 5 LAnz).
Per l'art. 16 LAnz, ogni struttura sociosanitaria è tenuta a prelevare contributi commisurati al bisogno di cure della persona anziana, tenuto conto dell'importo massimo fissato all'art. 25a cpv. 5 della LAMal.
Ogni struttura sociosanitaria percepisce i contributi delle casse malati stabiliti secondo quanto previsto dall'art. 25a cpv. 4 della LAMal (art. 17 LAnz).
2.11. Nell’evenienza concreta, il ricorrente vive stabilmente in un appartamento protetto presso la __________ a __________.
Basandosi sulla Legge sanitaria, il Consiglio di Stato, per mezzo del Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione della salute pubblica, Ufficio sanità, ha allestito un albo delle strutture e dei servizi sanitari autorizzati ad esercitare ed in particolare ha stilato una lista delle Case anziani autorizzate nel Cantone Ticino (http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/US/PDF/ StruttureServizi/CPA.pdf), aggiornata al 14 ottobre 2013, in cui sono elencate, suddivise per distretti, le strutture ed il relativo numero di letti autorizzati.
La __________ figura in questo elenco con l’indicazione di __________ letti. La __________ ha dunque ottenuto l'autorizzazione ad esercitare in virtù dei summenzionati artt. 79, 80 e 81 LSan. Da ciò discende che tale struttura rientra nella definizione di istituto dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS a cui rinvia l'art. 43bis cpv. 1bis LAVS, trattandosi di una struttura che dispone di una autorizzazione d'esercizio cantonale.
Di conseguenza, in virtù dell'art. 43bis cpv. 4 OAVS, va ritenuto che, soggiornando in un istituto, l'assegno grandi invalidi di grado esiguo di cui il ricorrente potrebbe usufruire, decada.
Essendo data, in concreto, una delle due condizioni alternative della definizione di istituto dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS, ossia l'autorizzazione quale istituto, non occorre verificare se la __________ sia, pure, una struttura riconosciuta dal Cantone come istituto.
Il ricorso contro la decisione su opposizione del 25 maggio 2016, con cui la Cassa ha confermato la decisione di rifiuto dell’assegno per grandi invalidi del 14 marzo 2016, deve di conseguenza essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti