Raccomandata

Incarto n. 30.2015.15

TB

Lugano 31 agosto 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 maggio 2015 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 13 maggio 2015 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1981, dal 2002 è affiliato quale persona senza attività lucrativa e dagli incarti dei precedenti ricorsi evasi da questo Tribunale negli anni scorsi aventi per oggetto i contributi AVS/AI/IPG per gli anni di contribuzione 2007, 2008 e 2009 dell’assicurato (STCA 30.2013.46 del 27 febbraio 2014; STCA 30.2014.37 del 29 settembre 2014 sfociata nella STF 9C_777/2014 del 18 dicembre 2014; STCA 30.2014.47 del 12 dicembre 2014; STCA 30.2015.7 e 30.2015.8 del 10 giugno 2015), a cui si rinvia, risulta che l'interessato ha avuto una folta corrispondenza con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che gli versa le prestazioni assistenziali, poiché egli riteneva che anche il contributo minimo AVS/AI/IPG dovesse essere preso a carico direttamente dall'USSI, mentre in realtà l’interessato vi aveva fatto fronte personalmente utilizzando le prestazioni assistenziali ordinarie mensili anziché usufruire delle prestazioni speciali che avrebbero dovuto essere deliberate appositamente a tale scopo.

1.2. Con scritto del 10 gennaio 2013 RI 1 si è nuovamente rivolto alla Cassa CO 1, lamentando che malgrado l'USSI avesse accolto, in data 14 aprile 2009, la sua richiesta di condono per i contributi minimi dovuti per gli anni 2007, 2008 e 2009, egli ha dovuto comunque pagare i contributi per tutti questi anni e così pure le spese esecutive per i quattro precetti esecutivi emessi nei suoi confronti. Di conseguenza, l'assicurato ha chiesto la restituzione dei contributi del 2007 e delle spese esecutive del PE, dell'importo della diffida di pagamento per i contributi del 2008, visto che quell'anno ne ha chiesto il condono ottenendo risposta positiva, e dell'importo delle spese esecutive di tre precetti emessi per gli acconti dei contributi del 2009, stante la richiesta di condono dei contributi personali per gli anni 2008 e 2009 formulata il 26 giugno 2008.

1.3. La Cassa di compensazione ha esperito degli accertamenti presso l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, dai quali è emerso che i contributi per l'anno 2007 sono stati condonati con decisione del 1° aprile 2009. Per i contributi del 2008 e del 2009 non v'è invece mai stata una richiesta formale di condono, perciò l'USSI non si poteva esprimere al riguardo.

Con decisione su opposizione del 1° luglio 2013 la Cassa di compensazione si è pronunciata sullo scritto del 10 gennaio 2013 dell'assicurato e ha concluso che la procedura adottata è stata corretta.

1.4. La Cassa di compensazione ha in seguito chiesto all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento il preavviso sulla domanda di condono del contributo minimo AVS/AI/IPG dell'assicurato per gli anni 2008 e 2009 per un importo complessivo di Fr. 513,90 rispettivamente di Fr. 634,45 e, stante il non accoglimento poiché "i contributi relativi agli anni 2008/2009 sono già stati pagati dall'assicurato", il 5 settembre 2013 ha emesso una decisione formale di rifiuto di restituzione di detti contributi.

1.5. Con decisione su opposizione dell'11 ottobre 2013 la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione del 12 settembre 2013 dell'assicurato rilevando che, dopo avere nuovamente interpellato l'USSI chiedendo un riesame dell'istanza di condono, quest'ultimo ha risposto che "La domanda di condono dei contributi 2008/2009 è stata formulata unicamente nel luglio 2013. I contributi 2008/2009 sono stati pagati dall'assicurato nel maggio 2010.", perciò l'amministrazione ha confermato la decisione di rifiuto del condono per i contributi minimi degli anni 2008 e 2009.

1.6. Il 5 novembre 2013 RI 1 ha inoltrato ricorso (30.2013.46) al Tribunale, contestando che la domanda di condono dei contributi AVS/AI/IPG per gli anni 2008 e 2009 sia stata formulata solo nel mese di luglio 2013. Egli l'avrebbe formulata già nel 2008 e poi nuovamente nel 2009 tramite degli scritti consegnati alla sua ex curatrice, che ha pure invitato a non pagare i contributi minimi del 2008 ed i precetti esecutivi per i contributi degli anni 2007 e 2009, inviti ai quali la stessa non ha dato però seguito.

Oltre alle varie censure esposte, il ricorrente ha rivendicato il rimborso dei contributi AVS/AI/IPG del 2007 per Fr. 74,90, di Fr. 513,90 per i contributi del 2008, di Fr. 680,80 per quelli del 2009 e del III trimestre del 2010, come pure del II, III e IV trimestre del 2011.

1.7. Con sentenza del 27 febbraio 2014 il TCA ha stabilito che il ricorrente poteva formulare regolare domanda di condono del contributo minimo unicamente a fine 2009 relativamente ai contributi dovuti per l'anno 2008, siccome essi sono stati fissati con decisione definitiva della Cassa di compensazione il 29 settembre 2009 e quindi cresciuti in giudicato un mese dopo. Il condono per il contributo minimo per l'anno 2009 poteva essere postulato non prima del 18 giugno 2011, essendo stato fissato definitivamente dalla Cassa con decisione del 17 maggio 2011.

Infatti, alle domande di condono sugli acconti dei contributi per gli anni 2008 e 2009 la Cassa di compensazione non poteva dare seguito conformemente agli artt. 11 cpv. 2 LAVS e 32 OAVS, non trattandosi di decisioni definitive di fissazione dei contributi.

Inoltre, indipendentemente dalla circostanza che gli ammontari di Fr. 513,90 per l'anno 2008 e di Fr. 634,45 per l'anno 2009 siano già stati versati alla Cassa CO 1 nel corso del 2010, il ricorrente è stato tutelato nella sua domanda scritta formale di condono inoltrata il 25 luglio 2013.

Al riguardo, questo Tribunale ha ribadito che, in realtà, l'assicurato aveva formulato questa stessa domanda per iscritto addirittura già il 19 gennaio 2012, come pure anche il 10 gennaio 2013 e il 26 marzo 2013.

Pertanto, il ricorso è stato accolto e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione, affinché essa entrasse nel merito della richiesta di condono dell'assicurato per i contributi minimi degli anni 2008 e 2009 conformemente agli artt. 11 cpv. 2 LAVS e 32 OAVS. Essa avrebbe dovuto quindi chiedere il preavviso all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, il quale, a sua volta, sarebbe anch'esso dovuto entrare nel merito della domanda di condono verificandone i presupposti legali.

1.8. Il 12 maggio 2014 l’USSI ha preavvisato favorevolmente alla Cassa di compensazione la richiesta di condono formulata da RI 1 dei contributi minimi AVS per gli anni 2008 e 2009 e ha proceduto il mese seguente a rimborsare gli importi richiesti.

Il 13 novembre 2014 (doc. 1) la Cassa ha emesso una decisione formale con cui per l’anno 2007 ha stralciato le spese esecutive (Fr. 30.-) e gli interessi di mora (Fr. 21,25) rimborsando quindi all'assicurato l’importo di Fr. 51,25, giacché malgrado i contributi dovuti (Fr. 453,90) non fossero stati oggetto della domanda di condono rispettivamente di rimborso valida solo per gli anni 2008 e 2009 - sfociata nella STCA 30.2013.46 del 27 febbraio 2014 -, il preavviso favorevole dato dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento di assumersi il contributo minimo era giunto prima dell’avvio della procedura esecutiva volta ad incassare il contributo dovuto.

La Cassa ha poi ricordato che l'anno 2008 non è più stato oggetto di contestazione da parte dell'interessato.

Per l'anno 2009 la Cassa ha osservato che le spese esecutive (Fr. 30.- x 3) prelevate per ciascuna delle tre richieste di acconto trimestrale rimasta impagata e quindi oggetto di procedura esecutiva (10 settembre 2009) sono andate ad aggiungersi agli interessi di mora maturati (Fr. 14,55), per un totale di Fr. 104,65 che l’assicurato ha versato all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ unitamente alle spese di diffida (Fr. 20.- x 3) e al contributo minimo (Fr. 469,90), per un importo totale dovuto di Fr. 634,45. Ora, considerato che l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento si è in seguito assunto il pagamento del contributo minimo di Fr. 469,90 e la Cassa ha stornato le spese di diffida di Fr. 60.-, l'importo dovuto ammontava a Fr. 574,45 (Fr. 634,45 – Fr. 60.-) e quindi l’importo residuo a favore della Cassa di compensazione era di Fr. 104,65.

Secondo l’amministrazione, questo importo rimane a carico dell'assicurato, perché le spese esecutive sono state cagionate a seguito del mancato pagamento degli acconti entro i termini prescritti e della conseguente necessità di avviare la procedura esecutiva.

Quanto alla pretesa dell'assicurato di riconoscergli degli interessi rimuneratori del 5% sui pagamenti effettuati a suo tempo e che gli sono stati condonati e restituiti con l'assunzione da parte dell'USSI del contributo minimo, l'amministrazione ha calcolato e versato per ogni anno contributivo quanto dovuto (2007: Fr. 62,05, 2008: Fr. 91.- e 2009: Fr. 93,85), per un ammontare totale di Fr. 246,90.

In conclusione, la Cassa di compensazione ha stralciato per il 2007 le spese esecutive e gli interessi di mora rimborsando all’assicurato l’importo di Fr. 51,25, mentre per l’anno 2009 ha respinto la domanda di condono delle spese esecutive e degli interessi di mora. L’amministrazione gli ha infine accordato gli interessi remunerativi sui contributi versati per gli anni 2007, 2008 e 2009.

1.9. Il 4 dicembre 2014 (doc. 2) RI 1 ha criticato il parziale condono dei contributi minimi pagati per gli anni 2007, 2008 e 2009, evidenziando come invece debbano ancora essergli restituiti Fr. 174,55 (Fr. 23,65 per l'anno 2007 e Fr. 150,90 per il 2009).

1.10. Il 13 maggio 2015 (doc. A) la Cassa di compensazione ha emanato la decisione su opposizione con cui ha riconfermato integralmente il contenuto della decisione formale e quindi ha concluso di non dovere più versare alcunché all'assicurato né a titolo di interessi rimuneratori né quale rimborso di contributi, non potendo condonargli per l'anno 2009 le spese esecutive e nemmeno gli interessi di mora, giacché la legge prevede unicamente il condono del contributo minimo.

1.11. Con scritto del 28 maggio 2015 (doc. I), ritenuto per economia procedurale da questo Tribunale con STCA 30.2015.7 del 10 giugno 2015 quale ricorso contro la predetta decisione su opposizione, RI 1 ha prodotto numerosa documentazione a comprova del fatto che gli importi da lui pagati a titolo di contributi ed accessori sarebbero superiori alla somma che la Cassa di compensazione gli ha restituito, perciò egli avrebbe diritto al riconoscimento del rimborso del saldo di Fr. 174,55 relativo agli anni di contribuzione 2007 e 2009.

1.12. Nella risposta di causa del 1° luglio 2015 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il ricorso confermando integralmente la decisione impugnata, ribadendo come nulla sia più dovuto al ricorrente, al quale sono anche stati corrisposti gli interessi remuneratori.

Essa ha inoltre osservato che l’anno 2011 non è oggetto del contendere ma che, comunque, la domanda di condono dei contributi deve sottostare ad un particolare iter.

1.13. Con e-mail del 6 luglio 2015 (doc. V) il ricorrente ha sostenuto che la Cassa non si sarebbe confrontata con le sue argomentazioni, non entrando dunque nel merito del ricorso. Egli ha poi ribadito che i contributi e gli accessori che ha pagato con le prestazioni assistenziali ordinarie sono superiori alla somma che la Cassa gli ha restituito, così come comproverebbero i documenti prodotti. Infatti, se per il 2007 l’amministrazione non gli avrebbe restituito l’importo di Fr. 23,65 malgrado la decisione di ammissione al condono sia del maggio 2009 e quindi antecedente al precetto esecutivo emesso nel settembre 2009, per l’anno 2009 la Cassa non gli avrebbe rimborsato l’importo di Fr. 150,90, sebbene la domanda di condono sia stata depositata all’USSI nel 2009 prima dell’emanazione dei precetti esecutivi notificatigli nell’ottobre 2009.

Il 17 luglio 2015 (doc. VII) la Cassa di compensazione ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni.

considerato in diritto

2.1. La questione in esame ha per oggetto l’entità del condono del contributo minimo AVS/AI/IPG dovuto da RI 1 per gli anni di contribuzione 2007 e 2009.

In predicato sono gli accessori agli importi dei contributi minimi visto che nel corso del 2014, a fronte dell’accoglimento delle relative domande di condono formulate in precedenza dall’assicurato, la Cassa di compensazione ha restituito al ricorrente sia i contributi minimi AVS/AI/IPG pretesi per quegli anni quale persona senza attività lucrativa, sia una parte degli accessori a suo tempo addebitatigli.

Resta pertanto da verificare se, come sostiene l’insorgente, la Cassa di compensazione sia debitrice nei suoi confronti per il 2007 di Fr. 23,65 (Fr. 548,80 [importo pagato dall’assicurato tra contributi e spese] – Fr. 473,90 [contributo minimo + tassa di diffida versati dall’USSI alla Cassa a seguito del condono e quindi rimborsati dalla Cassa all’assicurato] – Fr. 51,25 [spese esecutive + interessi di mora restituiti dalla Cassa al ricorrente stante il condono) e per l’anno 2009 di Fr. 150,90 (Fr. 680,80 [pagati dall’assicurato tra capitale e accessori] – Fr. 529,90 [restituitigli dalla Cassa dopo l’intervento dell’USSI), per complessivi Fr. 174,55.

2.2. A norma dell'art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, il contributo può essere condonato, a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati è infatti il Cantone di domicilio che paga il contributo minimo.

L'art. 32 cpv. 1 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.

Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo.

Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).

Per l'art. 17 del Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell'Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora: Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.

Pertanto, quando la Cassa di compensazione ha ridotto il contributo al minimo di legge, l'assicurato debitore può domandare il condono.

Questo Tribunale ha già esposto nella STCA 30.2013.46 del 27 febbraio 2014, che il condono dei contributi è possibile solo quando l'assicurato è unicamente debitore del contributo minimo annuale (N. 3068 DIN). La legge, in proposito, è molto chiara: è il contributo minimo, il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente, che può essere esonerato (art. 11 cpv. 2 LAVS). Il condono non vale quindi anche per il contributo che è stato ridotto (art. 11 cpv. 1 LAVS). Il condono del contributo minimo può essere concesso solo ad assicurati che si troverebbero in una situazione insostenibile se dovessero pagare i contributi. Ciò significa che il condono dei contributi minimi è una misura straordinaria e può essere concesso solo quando l'assicurato vive in grande povertà (N. 3071 DIN).

La situazione insostenibile quale condizione per il condono del contributo giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS deve essere esaminata secondo il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione (DTF 113 V 252 = RCC 1988 pag. 117; N. 3072 DIN).

Il condono può essere rifiutato nel caso in cui è possibile compensare i contributi non versati con una rendita dell'AVS o dell'AI o prestazioni concesse in conformità alla Legge federale sugli assegni di famiglia nell'agricoltura. La questione dell'impegno troppo gravoso (N. 3072 DIN) deve tuttavia essere comunque esaminata, quando il contributo minimo dovuto può essere compensato con delle prestazioni (DTF 108 V pag. 49 = RCC 1983 pag. 197; N. 3073 DIN).

La citata norma legale prevede inoltre che le Casse di compensazione sottopongano tutte le richieste di condono all'autorità designata dal Cantone di domicilio (per il Cantone Ticino: Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento), la quale si accolla, se sono dati gli estremi, il pagamento del contributo minimo.

2.3. Contributi AVS/AI/IPG per l’anno 2007

Con decisione provvisoria del 24 giugno 2008 (doc. 3) la Cassa di compensazione ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall’assicurato per l’anno 2007 quale persona senza attività lucrativa.

A seguito del preavviso favorevole espresso il 1° aprile 2009 (doc. 6) dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento sulla richiesta di condono dell’assicurato per il pagamento del contributo minimo di Fr. 453,90, il 14 aprile 2009 (doc. 7) la Cassa di compensazione ha emanato una decisione definitiva di fissazione dei contributi che annullava e sostituiva la precedente.

Tuttavia, malgrado l’invio della relativa polizza di versamento da parte della Cassa, a causa di difficoltà presenti all’interno dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che hanno portato alla (inspiegabile) sospensione del pagamento del contributo minimo dell’assicurato per l’anno 2007 nonostante la sua domanda di condono fosse stata poi accolta dalla Cassa il 14 aprile 2009, l’USSI non ha proceduto al pagamento del contributo minimo dell’assicurato. Di conseguenza, non avendo incassato quanto di sua spettanza, il 10 settembre 2009 la Cassa di compensazione ha avviato una procedura esecutiva nei confronti del contribuente (doc. D).

La procedura esecutiva ha fatto il suo corso fino a giungere all’avviso di pignoramento (esecuzione n. __________) del 17 marzo 2010 (doc. D6), con cui l’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ ha avvisato l’assicurato che il 17 maggio 2010 avrebbe proceduto al pignoramento per un credito di Fr. 548,80, interessi e spese compresi.

Il 3 maggio 2010 (doc. D7) il debitore ha pagato via posta all’UEF la somma richiesta di Fr. 548,80.

2.4. Dall’estratto conto dei contributi personali del ricorrente per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 allestito l’11 maggio 2015 (doc. B) dalla Cassa di compensazione, risulta che l’ammontare totale dovuto dall’assicurato a titolo di contributi era di Fr. 453,90, a cui si sono aggiunti Fr. 20.- di tassa di diffida.

Da questo documento emerge inoltre che il 12 maggio 2010 è giunto alla Cassa un pagamento di Fr. 525,15 e il 19 luglio 2013 un altro di Fr. 473,90.

Questi importi rappresentano il primo, la quota riversata dal competente Ufficio esecuzione e fallimenti alla Cassa creditrice; il secondo, il contributo minimo e la tassa di diffida che l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha corrisposto alla Cassa di compensazione in luogo e vece dell’assicurato a seguito della concessione del condono del contributo minimo.

Stanti queste circostanze, l’amministrazione ha restituito il 13 agosto 2013 al ricorrente l’importo di Fr. 473,90 e il 13 novembre 2014 ha poi proceduto al rimborso di Fr. 113,30.

Quest’ultimo ammontare corrisponde alla somma delle spese esecutive di Fr. 30.- e degli interessi di mora di Fr. 21,25 che la Cassa di compensazione ha stralciato “a fronte del preavviso USSI del 1. aprile 2009 e della propria decisione del 14 giugno 2009, precedenti quindi l’avvio della procedura esecutiva in assenza di pagamento del contributo minimo AVS.” (doc. A punto 1 pag. 3). A ciò si aggiungono gli interessi remuneratori di Fr. 62,05 che giusta l’art. 41ter cpv. 2 OAVS, la Cassa ha calcolato dal 1° gennaio 2011 al 13 agosto 2013 sull’importo restituito di Fr. 473,90.

Complessivamente, dunque, la Cassa di compensazione ha rimborsato al ricorrente la somma di Fr. 525,15 a titolo di contributi e accessori, oltre a interessi remuneratori di Fr. 62,05.

Dal punto di vista della Cassa di compensazione, avendo ricevuto il 12 maggio 2010 il versamento di Fr. 525,15 da parte dell’UEF di __________ e il 19 luglio 2013 l’importo di Fr. 473,90 dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, essa si ritiene tacitata del contributo minimo (Fr. 453,90), della tassa di diffida (Fr. 20.-), delle spese esecutive anticipate (Fr. 30.-) e degli interessi di mora maturati (Fr. 21,25).

Pertanto, a suo dire, restituendo all’assicurato gli ammontari di Fr. 473,90 e di Fr. 51,25, nulla sarebbe quindi più dovuto al ricorrente per l’anno 2007 (doc. A punto 3 pag. 4).

Considerato, però, che per fare fronte al pagamento dei contributi AVS/AI/IPG per l’anno 2007 l’assicurato ha comprovato di avere versato la somma totale di Fr. 548,80 (doc. D7), rimane in discussione se egli abbia diritto anche al rimborso, da parte della Cassa resistente, della differenza di Fr. 23,65 (Fr. 548,80 – Fr. 525,15).

2.5. In virtù dell’art. 68 cpv. 1 LEF, le spese d'esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle.

Giusta l’art. 68 cpv. 2 LEF, il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d'esecuzione.

Quanto alle spese di incasso, l’art. 19 cpv. 1 OTLEF stabilisce la tassa per l'incasso di un pagamento e il versamento dell'importo al creditore ed è calcolata secondo la somma versata in virtù della tabella ivi indicata.

L’art. 19 cpv. 2 OTLEF dispone che le spese per il versamento al creditore di somme incassate per lui sono a suo carico.

In merito all’esecuzione del pignoramento, l’art. 20 cpv. 1 OTLEF prevede che la tassa per l'esecuzione del pignoramento, compresa la stesura dell'atto di pignoramento, è calcolata secondo l'ammontare del credito come indicato nella tabella ivi prodotta.

Nell’evenienza concreta, la differenza fra l’importo che il ricorrente ha pagato all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ e quanto da quest’ultimo riversato alla Cassa di compensazione a tacitazione del suo credito ammonta, come visto, a Fr. 23,65.

Il TCA rileva che l’amministrazione non era però al corrente dell’esistenza di queste spese esecutive, dato che il 12 maggio 2010 si è vista accreditare dall’UEF soltanto il contributo minimo, le spese esecutive anticipate, la tassa di diffida e gli interessi di mora conteggiati.

La discrepanza fra quanto versato complessivamente dal debitore e quanto ricevuto dal creditore è emersa soltanto alla luce del giustificativo dell’avvenuto pagamento di Fr. 548,80 all’Ufficio esecuzione e fallimenti, prodotto dal ricorrente (doc. D7).

L’importo di Fr. 23,65, avente natura di spese esecutive in generale, ma più specificatamente si tratta di spese di incasso ai sensi degli artt. 19 e 20 OTLEF che sono state trattenute dal competente Ufficio esecuzione e fallimenti per le sue pertinenze derivanti dalla procedura esecutiva avviata nei confronti del ricorrente risoltasi con un pagamento diretto nelle sue mani, sono spese esecutive proprie del debitore (art. 68 LEF), che di principio rimangono quindi a suo carico.

Ciò nonostante, nel caso in esame il TCA evidenzia che è vero che il ricorrente non aveva tempestivamente dato seguito al pagamento del contributo minimo AVS/AI/IPG, ma avviando comunque una procedura esecutiva nei suoi confronti la Cassa CO 1 non ha valutato attentamente le circostanze concrete. In effetti, l’amministrazione non ha tenuto conto che l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento aveva già dato il proprio preavviso favorevole a concedere il condono dell’importo di Fr. 453,90 dovuto dall’assicurato – prova ne è che la Cassa stessa ha inviato all’USSI una polizza di versamento per procedere con il pagamento di questa somma (doc. D), senza però ottenere quanto richiesto.

Questa circostanza ha comportato l’avvio di una evitabile procedura esecutiva che ha generato inutili spese di incasso per Fr. 23,65, addebitate all’assicurato e da quest’ultimo regolarmente corrisposte, che vanno qui riconosciute al ricorrente che le ha sopportate.

La Cassa di compensazione deve quindi rimborsare tale somma al ricorrente.

2.6. Contributi AVS/AI/IPG per l’anno 2009

Nel corso del 2009 la Cassa di compensazione ha inviato all’assicurato le polizze per il pagamento degli acconti dei contributi personali dovuti per quell’anno.

L’acconto di Fr. 117,45 per il 1° trimestre 2009 inviato il 5 marzo 2009 (doc. D12) all’interessato è stato da questi girato all’USSI, affinché questo Ufficio procedesse al pagamento.

Medesima sorte hanno subito le fatture inviate all’assicurato dalla Cassa il 10 giugno 2009 (doc. D13) per il 2° trimestre 2009 rispettivamente il 4 settembre 2009 (doc. D16) per il 3° trimestre 2009.

A ciò si aggiunge una diffida di pagamento di Fr. 137,45 ricevuta dall’interessato il 16 giugno 2009 portante sull’acconto per il 1° trimestre 2009 (doc. D14), comprensiva della tassa di diffida di Fr. 20.- essendo scaduto infruttuoso il termine per il versamento. Anche questa polizza è stata trasmessa dal debitore all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento per il relativo pagamento.

Dal riassunto dei fatti allestito dalla Cassa di compensazione (doc. D) emerge che il 22 giugno 2009 l’amministrazione ha chiesto all’USSI la conferma del pagamento del contributo minimo, ma non beneficiando in quel momento di prestazioni assistenziali all’assicurato non è stato concesso il condono del contributo.

Non ricevendo l’importo richiesto, la Cassa di compensazione ha pertanto escusso il debitore con due distinti precetti esecutivi portanti sul 1° e sul 2° trimestre 2009 rispettivamente sul 3° trimestre 2009.

Le procedure esecutive promosse nei confronti dell’assicurato sono sfociate in due avvisi di pignoramento emessi il 17 marzo 2010 per altrettanti pignoramenti previsti il 17 maggio 2010 al domicilio del debitore. Onde evitare di giungere a ciò, i crediti di Fr. 195,60 (doc. D17) e di Fr. 197,05 (doc. D18), interessi e spese compresi, sono stati saldati dall’assicurato il 3 maggio 2010 con pagamento postale a favore dell’UEF di __________.

Inoltre, quello stesso giorno (doc. D19) l’interessato, dopo il pagamento dell’acconto di Fr. 117,45 accreditato il 19 aprile 2010 sul conto della Cassa di compensazione (doc. C), le ha versato la somma richiesta di Fr. 53,25 (Fr. 20.- [diffida] + Fr. 30.- [spese esecutive] + Fr. 3,25 [interessi di mora]) relativa al periodo 1° luglio-30 settembre 2009 (3° trimestre).

L’estratto conto dell’anno 2009 allestito l’11 maggio 2015 (doc. C) dalla Cassa di compensazione riporta un contributo minimo di Fr. 469,90, a cui sono stati aggiunti Fr. 14,55 di interessi di mora e Fr. 90.- di spese esecutive, mentre sono stati dedotti 10 cts di spese amministrative, per un totale dovuto di Fr. 574,45.

Risulta, poi, al capitolo pagamenti, che il 12 gennaio 2010 sono stati accreditati sul conto della Cassa Fr. 117,45, così pure il 19 aprile 2010. Inoltre, il 5 maggio 2010 sono pervenuti alla Cassa Fr. 53,25 e il successivo 12 maggio 2010 è giunto l’importo di Fr. 346,30. Infine, l’11 luglio 2014 l’amministrazione ha incassato ulteriormente l’ammontare di Fr. 469,90.

Alla voce restituzioni si ha un’uscita di Fr. 529,90 avvenuta il 15 luglio 2014 e un’altra uscita di Fr. 93,85 al 13 novembre 2014, quest’ultima riaccreditata però a titolo di interessi remuneratori.

In sostanza, l’amministrazione ha ricevuto dall’assicurato (via UEF) la somma di Fr. 634,45, mentre dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, stante l’accoglimento della domanda di condono formulata il 25 luglio 2013 ed esaminata dalla Cassa nel corso del 2014 a seguito della STCA 30.2013.46 del 27 febbraio 2014 (cfr. consid. 2.5), ha incassato Fr. 469,90.

Per questo motivo, non appena ha ricevuto dall’USSI il versamento del contributo minimo AVS/AI/IPG, la Cassa di compensazione ha restituito all’assicurato la somma di Fr. 529,90, corrispondente al contributo minimo di Fr. 469,90 e alle spese di diffida di Fr. 60.- (Fr. 20.- x 3).

La Cassa di compensazione ritiene dunque di non dovere più rimborsare alcunché all’assicurato per i contributi per l’anno 2009 (doc. A consid. 4 pag. 6).

Da parte sua, invece, l’insorgente fa presente di avere complessivamente sostenuto una spesa di Fr. 680,80 (Fr. 117,45 + Fr. 117,45 + Fr. 53,25 + Fr. 195,60 + Fr. 197,05) per i contributi AVS/AI/IPG per l’anno 2009, perciò ora pretende la restituzione della differenza di Fr. 150,90 (Fr. 680,80 – Fr. 529,90).

2.7. D’avviso di questo Tribunale, la tesi dell’assicurato sulla restituzione delle spese (esecutive) poste a suo carico non può essere seguita.

L’interessato dimentica, infatti, che è a causa del mancato pagamento dei primi tre acconti trimestrali di Fr. 117,45 l’uno che la Cassa di compensazione ha avviato nei suoi confronti, dopo averlo diffidato con l'aggiunta della tassa di diffida di Fr. 20.- addebitatagli per ogni richiesta d’acconto trimestrale (doc. D14), tre esecuzioni che hanno comportato l’anticipo da parte del creditore di Fr. 90.- (Fr. 30.- x 3) quali spese esecutive e il computo di Fr. 14,55 quali interessi di ritardo. A ciò si sono aggiunte le spese di incasso conformemente all’OTLEF.

La Cassa di compensazione ha dunque avviato queste procedure di incasso degli acconti dei contributi AVS/AI/IPG dopo avere accertato il 22 giugno 2009 (doc. D) presso l'USSI che l’assicurato (ancora) non beneficiava di prestazioni assistenziali (tale diritto è stato riconosciuto con effetto al 1° dicembre 2009).

In seguito, conformemente alla sentenza 30.2013.46 del 27 febbraio 2014 di questo TCA che ha accertato come la domanda scritta formale di condono sia stata inoltrata dall’assicurato il 25 luglio 2013 – cfr. consid. 2.5: “Al riguardo, questo Tribunale ribadisce che, in realtà, l'assicurato aveva formulato questa stessa domanda per iscritto addirittura già il 19 gennaio 2012 (doc. 66), come pure anche il 10 gennaio 2013 (doc. 58) ed il 26 marzo 2013 (doc. 54).” -, il 12 maggio 2014 la Cassa ha ottenuto dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento il preavviso favorevole per condonargli il contributo minimo per l’anno 2009. Di conseguenza, l’11 luglio 2014 il garante ha versato alla Cassa creditrice l’importo richiesto di Fr. 469,90.

Questo importo corrisponde al valore del contributo minimo per l’intero anno 2009.

Il contributo minimo completo di Fr. 469,90 è dunque stato riconosciuto dall’USSI, sebbene i primi tre acconti trimestrali (richiesti prima del riconoscimento delle prestazioni assistenziali in favore del ricorrente) fossero a carico dello stesso, come pure le tasse di diffida di Fr. 60.-, per l’evidente ritardo dovuto a RI 1 medesimo nel pagare gli acconti dovuti.

Nonostante l’USSI abbia preso a carico il contributo minimo dell’assicurato per tutto il 2009 malgrado il diritto alle prestazioni assistenziali sia sorto il 1° dicembre 2009, determinante, in specie, è che al momento della richiesta degli acconti trimestrali l’assicurato non beneficiava ancora delle prestazioni assistenziali. Pertanto, non potendo la Cassa ottenere il preavviso favorevole dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento e quindi esonerare l’interessato tramite condono (art. 11 cpv. 2 LAVS) dal pagamento del contributo minimo, quale persona senza attività lucrativa il ricorrente doveva dare seguito alle richieste di pagamento di Fr. 117,45 l’una inviategli dalla Cassa di compensazione.

Se vi avesse provveduto, le tasse di diffida e gli interessi di ritardo non sarebbero certo insorti.

Inoltre, nessuna procedura esecutiva sarebbe stata promossa nei suoi confronti e quindi nemmeno vi sarebbero state delle spese di incasso che l’UEF di __________ ha trattenuto per sé, riversando infatti alla Cassa creditrice soltanto l’importo di Fr. 346,30 (doc. C), a fronte della somma di Fr. 392,65 (Fr. 195,60 e Fr. 197,05) che il ricorrente ha pagato allo sportello postale il 3 maggio 2010.

Ne discende che la differenza di Fr. 46,35 per spese di incasso va ad aggiungersi alle spese esecutive di Fr. 90.- anticipate dal creditore e agli interessi di ritardo di Fr. 14,55 cagionati per il mancato pagamento nei termini previsti del contributo minimo di Fr. 469,90.

In queste circostanze, la somma di Fr. 150,90 (Fr. 46,35 + Fr. 90.- + Fr. 14,55), vista anche quale differenza fra quanto versato complessivamente dal ricorrente per i contributi del 2009 (Fr. 680,80) e quanto rimborsatogli dalla Cassa di compensazione (Fr. 529,90), deve rimanere a carico dell’assicurato.

La sua pretesa di restituzione deve dunque essere respinta.

2.8. Infine, a proposito degli interessi remuneratori pretesi dall’assicurato sugli importi che la Cassa gli ha rimborsato il 13 agosto 2013 per i contributi dell’anno 2007 e il 15 luglio 2014 per quelli del 2009, va qui rilevato che dal conteggio allegato alla decisione su opposizione (doc. 1) risulta che detti interessi del 5% sono stati calcolati dalla Cassa erroneamente anche sulle tasse di diffida (Fr. 20.- nel 2007 e Fr. 60.- nel 2009), quando lo stesso conteggio recita che “Le tasse di diffida e le altre spese (spese esecutive, ecc.) non sono sottoposte al calcolo degli interessi di mora e non producono interessi remuneratori.” (a questo proposito, cfr. le STCA 30.2008.13 e 30.2008.14 entrambe del 22 ottobre 2008 e la STCA 30.2011.19 del 19 settembre 2011).

In tale evenienza, potrebbero sussistere gli estremi per una reformatio in pejus della decisione della Cassa resistente, che ha rimborsato all’assicurato un importo maggiore, di pochi franchi, rispetto a quanto di sua spettanza e quindi a lui più favorevole.

Va al riguardo evidenziato che il TCA può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 119 V 241 consid. 5).

Questo Tribunale, tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del caso e l’esiguo importo in questione, rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; STFA P 62/00 del 1° giugno 2001 consid. 4; DTF 119 V 249; STCA 36.2013.82 del 14 marzo 2014; STCA del 4 marzo 2009, 33.2008.6; STCA del 23 aprile 2008, 33.2008.3 consid. 2.9; STCA del 23 novembre 2007, 30.2007.32 consid. 13; STCA del 16 agosto 2007, 36.2007.69 consid. 9).

Seppure sia parzialmente vincente in causa, non essendo patrocinato il ricorrente non ha diritto alle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1 La decisione impugnata è annullata per quanto concerne i contributi AVS/AI/IPG dovuti per l’anno 2007.

1.2. Di conseguenza, la Cassa di compensazione rimborserà all’assicurato, a saldo per i contributi AVS/AI/IPG dovuti per l’anno 2007, l’importo di Fr. 23,65 a titolo di spese esecutive.

  1. La decisione impugnata va confermata per quanto concerne i contributi AVS/AI/IPG dovuti per l’anno 2009.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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