Raccomandata

Incarto n. 30.2014.38

IR/sc

Lugano 7 gennaio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sull'istanza del 22 agosto 2014 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 18 luglio 2014 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

  1. Come evocato nella STCA 32.2014.117 del 22 dicembre 2014, con precedente giudizio 8 maggio 2014 in materia di AI questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha:

" … confermato la decisione del 18 marzo 2011 con la quale l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita (doc. AI 90/1-4) e parzialmente confermato (limitatamente all’importo di fr. 78'736.-- riferiti al periodo dal maggio 2006 a settembre 2010) l’ordine del 13 maggio 2011 con cui l’amministrazione ha chiesto la restituzione di fr. 84'468.-- per prestazioni percepite indebitamente dal 1. gennaio 2006 al 30 settembre 2010 (doc. AI 97/1-2).”

Nel giudizio 8 maggio 2014 il TCA aveva fondato le sue valutazioni sulle considerazioni della dott.ssa __________, perito giudiziario. La perizia in discussione, così come la sentenza di questa Corte 8 maggio 2014 pacificamente cresciuta in giudicato, sono ampiamente noti alla parte ricorrente senza che occorra qui riprenderli integralmente. Basti qui, per quanto necessario, evidenziare che nel giudizio 22 dicembre 2014 questo TCA ha ritenuto il seguente aspetto:

" (…)

Questa Corte non ha motivi imperativi per scostarsi dalle conclusioni alle quali è giunta la dr.ssa __________, specialista proprio nella materia che qui interessa.

In effetti, il suo referto peritale (perizia del 18 settembre 2012 e relativo complemento del 23 ottobre 2012) non contiene contraddizioni. D’altra parte, esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essergli riconosciuta piena forza probante: in particolare, l’esperto giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto a un esame approfondito del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 10.2).

In esito a tutto quanto precede, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; 8C_999/2010 del 15 marzo 2011 consid. 3.3; 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale ritiene che a partire dal gennaio 2006 la situazione clinica psichiatrica si è stabilizzata e a partire da quel momento vi è una capacità lavorativa del 75% come venditore di auto o gestore di garage in proprio e/o in azienda a conduzione familiare. (…)" (I inc. 32.2014.117, punto 6)

  1. Con istanza 22 agosto 2014 (inc. 32.2014.117) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto la revisione della sentenza emessa da questo TCA l'8 maggio 2014 nelle cause formanti gli inc. 32.2011.136 e 32.2011.165, promosse con ricorsi 18 marzo 2011 e 13 maggio 2011 contro le decisioni dell'Ufficio assicurazione invalidità 18 marzo 2011 e 13 maggio 2011.

A fondamento della sua richiesta RI 1 ha addotto quanto segue:

" Il 22 agosto 2014 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1 – osservato che “(…) “La perizia” [ndr. si riferisce alla perizia giudiziaria della dr.ssa __________] non ha convinto il legale sottoscritto, per tutta una serie di considerazioni fra le quali il comportamento di RI 1 durante l’istruttoria penale, i suoi atteggiamenti, i racconti del padre ecc., che hanno finito per tradursi in un caso di coscienza. Pertanto, in data 28 febbraio 2014, il legale sottoscritto si è rivolto al Dr. med, __________, FMH Psichiatria e Psicoterapia, Psichiatra Forense Certificato SSPF, specialista di chiara fama, chiedendo di allestire una perizia pro veritate. Come si vedrà, le conclusioni alle quali giunge l’esperto nella propria valutazione del 19 agosto 2014, sono chiare e inequivocabili. (…)” (I, punto 4) –, ha chiesto la revisione della succitata STCA dell’8 maggio 2014 adducendo:

" (…)

Nel caso concreto, la domanda è presentata entro il termine di 90 giorni e rispetta le esigenze di motivazione.

Come si è detto determinante per il precedente giudizio è stata la perizia della Dr. med. __________. Orbene, questo referto si fonda su accertamenti errati e su valutazione manifestamente sbagliata dei test eseguiti e persino su asserite precedenti valutazioni concordanti di medici che non hanno neppure visto il qui comparente (!).

La perizia del Dr. med __________, oltre a non avere potuto essere allegata prima, é anche rilevante e concludente, atteso che le conclusioni sono inconfutabili e incontestabili e contiene fatti essenziali per il giudizio, ossia:

  • RI 1 soffre di una sindrome ipercinetica, più precisamente di un disturbo dell’attività e dell’attenzione, ICD10 F90.0;

  • questo disturbo ha influito direttamente sulla possibilità di acquisire competenze professionali, e ciò in misura proibitiva;

  • l’inabilità al lavoro è del 75% almeno, sia in lavoro dipendente sia indipendente;

una cura avrebbe scarse possibilità di successo;

  • la capacità lavorativa non può essere migliorata con provvedimenti integrativi.

Queste conclusioni conducono ad un giudizio diametralmente opposto per rapporto a quello del 8 maggio 2014, ossia alla conferma della rendita AI e all’annullamento dell’ordine di restituzione. Si noti che la revisione è giustificata anche dal fatto che la perizia avrà un effetto diretto anche sul procedimento penale e che ciò comporterebbe comunque la revisione dell’affrettata decisione del 8 maggio 2014. (…)" (I inc. 32.2014.117, punto 6)

Il TCA, con sentenza 22 dicembre 2014 emessa nella sua composizione plenaria, ha respinto l'istanza misconoscendone il sussistere dei presupposti formali, e, nella misura della sua ammissibilità, l'ha pure respinta nel merito.

Con particolare riferimento all'argomento dedotto dalla perizia fatta allestire dal dott. __________, psichiatra, questa Corte ha rilevato in particolare quanto segue:

" Che l’istante non adduce chiaramente quali siano (ai sensi della succitata giurisprudenza, cfr. consid. 2.2) i motivi che giustificherebbero la domanda di revisione della STCA dell’8 maggio 2014.

In effetti, da una parte non è detto quale fatto rispettivamente circostanza non considerata dal TCA avrebbe reso necessaria la perizia di parte del dr. __________. Va qui ricordato che non costituisce motivo di revisione il semplice fatto che l'autorità potrebbe avere mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale in quanto la revisione non può prefiggersi di correggere una decisione che potrebbe sembrare erronea agli occhi del ricorrente.

D’altra parte, la perizia del dr. __________ è datata 19 agosto 2014 e lo specialista è pervenuto alle sue conclusioni basandosi su accertamenti medici – e meglio: “(…) - 3 colloqui con il peritando, avvenuti nel mio studio i giorni 2. e 23.06 e 7.07.2014; - un esame psicologico effettuato in collaborazione con la signora __________, psicologa e psicoterapeuta (che ha esaminato il peritando i giorni 23.06 e 7.07.2014) e il dottor __________, psicologo e psicoterapeuta (che ha esaminato il peritando il giorno 23.06.2014); - un esame di risonanza magnetica cerebrale effettuato il giorno 16.07.2014 all’Ospedale della __________ (…)” (doc. A/2) – tutti posteriori alla STCA di cui è chiesta la revisione. Va qui ricordato che un nuovo mezzo di prova che costituisce un nova in senso proprio (a differenza di un pseudonova) non può giustificare una domanda di revisione.

In questo senso, vista la carente motivazione che induce a considerare la perizia del dr. __________ quale semplice domanda di una diversa valutazione (“anderweitige Beurteilung”), ci si potrebbe chiedere se l’istanza di revisione non dovrebbe essere dichiarata irricevibile (cfr. la succitata STF 8F_6/2014 del 18 settembre 2014)."

" Anche volendo trattare la suddetta perizia del dr. __________ alla stregua di un nuovo mezzo di prova atto a comprovare fatti già noti e allegati nel procedimento precedente (pseudonova), l’istante non ha dimostrato che, usando la dovuta diligenza, egli non é stato in grado di invocarli in tale procedimento."

Il TCA ha quindi respinto la domanda di revisione, come indicato in precedenza.

  1. Prima ancora di analizzare specificatamente nel merito la procedura qui in discussione, occorre ancora evidenziare che, nella STCA 32.2014.117 del 22 dicembre 2014, questa Corte ha ricordato come, nella procedura sfociata nella STCA 8 maggio 2014, il TCA aveva "proceduto ad ulteriori accertamenti economici" e ciò sulla scorta dell'indagine penale in corso.

Nella sentenza 8 maggio 2014 a questo proposito si sottolineava:

" Stanti le suddette risultanze peritali e considerati gli atti penali disponibili nonché i tempi di evasione dell’incarto penale, il TCA ha proceduto ad ulteriori accertamenti di natura economica interpellando l’Ufficio AI.

Segnatamente, con scritto del 22 ottobre 2013, il TCA ha posto le seguenti domanda all’Ufficio AI: “(…)1. Ritenuta l’inabilità lavorativa del 100% quale lavoratore dipendente (il consulente in integrazione __________, nella valutazione del 10 agosto 2010 qui allegata in copia, per il calcolo del reddito da invalido aveva considerato il salario corrispondente al livello di qualifica 3 (conoscenze professionali) della divisione economica 50 (commercio e riparazione di autoveicoli)) a quanto ammonta il reddito da invalido per gli anni dal 2006 al 2011 per un’attività indipendente e/o in un’azienda a conduzione familiare come quella ritenuta dalla dr.ssa __________ nella succitata perizia giudiziaria? (vogliate, per cortesia, se possibile, documentare e spiegare esaurientemente il calcolo). 2. Dalla procedura penale (con particolare riferimento ai rapporti dell’equipe finanziaria e agli interrogatori dell’imputato in merito) sono emerse delle risultanze dalle quali ritenete possibile estrapolare il reddito che RI 1 avrebbe conseguito in quegli anni? Se sì, vogliate, per cortesia, motivare la risposta indicando precisamente gli atti penali su cui vi fondate e/o producendoli se si trattasse di nuovi atti. (…)” (XLI).

Con lettere 11 novembre 2013 e 4 febbraio 2014 l’amministrazione (motivandole e producendo la relativa documentazione) ha richiesto delle proroghe di 60 rispettivamente 20 giorni che le sono state accordate dal TCA (XLII, XLII/1-3, XLIII, XLIV, XLIV/1-2 e XLV).

Con lettera 17 febbraio 2014, in evasione alle domande del 22 ottobre 2013 (XLI), l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione (il rapporto d’inchiesta 14 febbraio 2014 dell’ispettrice AI corredato dall’analisi di settore dei piccoli commercianti di veicoli d’occasione dell’ispettorato fiscale e la corrispondenza del 10 dicembre 2013 e del 12 febbraio 2014 intercorsa tra l’Ufficio AI e l’ispettorato fiscale; XLVI/1-5) concludendo che – ritenuta la piena valenza probante dello studio settoriale effettuato dall’ispettorato fiscale – “(…) indipendentemente dalle risultanze degli accertamenti innescati per cifrare il reddito conseguito nel corso degli anni dell’assicurato, in ogni caso al signor RI 1 sin dal 2006 non è più aperto il diritto a prestazioni AI. Onde e per cui, l’amministrazione si rimette al prudente giudizio di questo giudice di prime cure per valutare se la causa è o meno matura per il giudizio oppure se è necessario attendere gli esiti degli accertamenti svolti dalla __________ e dall’Ispettorato fiscale. Occorre evidenziare che lo scrivente non sa dare un orientamento in merito alla tempistica di evasione di quanto sopra. Alla luce di quanto precede, l’UAI – posta l’esistenza di un motivo di revoca delle prestazioni (in specie la revisione ex art. 17 LPGA e l’applicabilità nella fattispecie dell’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI, STF 9C_1022/2012 consid. 3.3.1) – insiste nel chiedere la conferma della soppressione della rendita dell’assicurato e della relativa decisione di restituzione. (…)” (XLVI).

La suddetta documentazione è stata trasmessa all’avv. RA 1 (XLVII) che – nel termine prorogato su sua richiesta (XLVIII e XVIX) –, con scritto del 27 marzo 2014, osservando che la posizione del suo assistito non può essere equiparata a quella di aziende che operano nel settore della compravendita, ha così concluso: “(…) Tenuto conto del modo approssimativo con cui si è lavorato, sottolineo da parte dell’Ufficio AI e non beninteso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, l’unica possibilità che intravvedo è quella di annullare le decisioni impugnate e di rinviare il caso per una nuova istruttoria all’Autorità di I. istanza. (…)” (L)

I doc. XLVII, XLVIII, XLIX e L con allegati B/1-3 sono stati trasmessi per conoscenza all’Ufficio AI (LI)."

nelle considerazioni di diritto il TCA, ha ritenuto che la perita dott.ssa __________, quo alla capacità lavorativa dell'assicurato, abbia svolto una valutazione credibile:

" (…)

L'indagine svolta conferma dunque che il p. presenta una capacità lavorativa come venditore di auto o gestore di garage in proprio e/o in azienda a conduzione familiare al 75% dal 01.01.2006 a tempo indeterminato. Il residuo 25% (rispetto allo 0% certificato dalla Dr.ssa med. __________) di incapacità lavorativa deriva dalla verifica peritale di alcune limitazioni parziali della capacità di mantenere la continuità e il rendimento, della critica, delle competenze organizzative-pianificatorie specie in ambito amministrativo e della diminuita reattività allo stress specie relazionale.

Il p. è inabile al 100% al lavoro dipendente ininterrottamente dalla perizia del Dr. med. __________ a tuttoggi e per tempo indeterminabile.

Le limitazioni riguardano principalmente le difficoltà relazionali con superiori o datori di lavoro con insofferenza delle regole, aggressività, impulsività. Aspetti persecutori si attivano quando contraddetto o diretto da persone non familiari in posizione gerarchica superiore.

(…)" (XXVII, pag. 16-19)" (doc. 23d, pag. 18)

" … i dati oggettivi dell’incarto relativi all’organizzazione e sviluppo dell’attività professionale del p. a partire dalla fine del 2005 sostanziano la valutazione in oggetto relativa alla capacità medico-teorica al di là di ogni ragionevole dubbio. (…)" (doc. 23d, pag. 23)

In ottica economica il TCA ha ritenuto quanto segue:

" (…)

Quanto … alla capacità di guadagno residua ritenuta una capacità lavorativa del 75% come venditore di auto o gestore di garage in proprio e/o in azienda a conduzione familiare dal 1. gennaio 2006 (cfr. consid. 2.3.6 e 2.3.8), va rilevato quanto segue.

Dalle risposte, corredate dalla relativa documentazione (cfr. consid. 1.16), dell’Ufficio AI alle domande poste dal TCA con scritto del 22 ottobre 2013 è emerso quanto segue.

La Cassa __________, con scritto del 9 dicembre 2013 – esposte le ragioni per le quali ha concluso per l’esistenza di un’attività lavorativa di natura indipendente –, ha comunicato a RI 1 che “(…) sulla base di tali principi le comunichiamo che la Cassa ha provveduto a modificare d’ufficio la sua iscrizione per il pagamento dei premi AVS, da persona non attiva a persona con attività lucrativa indipendente a decorrere dal 01.01.2006. In allegato trova la relativa conferma di affiliazione, nonché le decisioni di fissazione dei contributi e le relative fatture per gli anni 2006/07/08 emesse in virtù dell’art. 16 LAVS. Precisiamo inoltre che conformemente all’art. 23 cpv. 5 OAVS, se l’autorità fiscale non è in grado di comunicare il reddito conseguito da un assicurato, la Cassa deve valutare essa stessa il reddito da imporre ai fini AVS basandosi sui dati di cui dispone. (…)” (XLIV/1).

Dalle menzionate decisioni del 9 dicembre 2013 di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per gli anni dal 2006 al 2008 risulta che le stesse sono state emesse con riserva di rettifica qualora emergessero nuovi elementi da parte dell’autorità fiscale.

L’Ispettorato fiscale, invitato dall’Ufficio AI con lettera del 10 dicembre 2013 a comunicare se a carico di RI 1 è stata o meno innescata una verifica fiscale (XLVI/4), con scritto del 12 febbraio 2014 (rilevato che dalla missiva dell’Ufficio AI risulterebbe che la __________ ha quantificato un reddito di fr. 43'097.-- per il 2006, di fr. 66'298.-- per il 2007 e di fr. 77'348.-- per il 2008) si è limitato a chiedere l’accesso all’incarto AI “(…) allo scopo di acquisire elementi utili per definire l’imponibile fiscale del signor RI 1. (…)” (XLVI/5).

Alla luce delle suesposte circostanze – visto che non è dato di sapere su quali dati la Cassa __________ si sia fondata riservandosi la possibilità di una rettifica nel caso in cui emergessero nuovi elementi fiscali e considerato che l’autorità fiscale sta ancora acquisendo elementi per definire l’imponibile di RI 1 – questo Tribunale ritiene che per la fissazione del reddito ipotetico da invalido non può fondarsi sui redditi stabiliti dalla Cassa __________ per gli anni dal 2006 al 2008.

Per contro – ricordato che il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti) e considerato che, come rettamente osservato dall’Ufficio AI (cfr. XLIV), ai fini della richiesta analisi di settore cantonale relativa all’attività di compravendita di veicoli di seconda mano (esposizioni su piazzali, senza lavori di garagista), l’Ispettorato fiscale ha accesso ai dati fondamentali per lo studio (segnatamente i redditi delle aziende, rispettivamente l’utile tassato fiscalmente alle persone fisiche indipendenti attive nel ramo) – questo Tribunale ritiene di poter aderire alle conclusioni a cui è giunta l’ispettrice __________ del Servizio Ispettorato AI nel rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 14 febbraio 2014 (XLVI/1) fondandosi sulla “Analisi di settore Piccoli commercianti di veicoli d’occasione” dell’Ispettorato fiscale del dicembre 2013 (XLVI/2).

L’Ispettrice __________, nel citato rapporto d’inchiesta – richiamata la domanda di questo Tribunale in merito all’ammontare del reddito da invalido di RI 1 per gli anni dal 2006 al 2011, ritenuta la sua inabilità lavorativa completa in un’attività dipendente (cfr. consid. 1.16 e XLI) –, ha infatti evidenziato:

" (…)

Per dar seguito alla richiesta, in assenza - almeno al momento attuale - di un reddito che rappresenti in modo affidabile l'entità del commercio di auto in cui è attivo l'assicurato, ho chiesto all'Ispettorato fiscale se avessero già elaborato informazioni utili allo scopo.

Non fanno difetto infatti - vale ricordarlo - i documenti agli atti che evidenziano come il guadagno del signor RI 1, negli anni presi in esame, possa essere ben più elevato rispetto a quanto dichiarato in sede fiscale. Il rapporto dell'equipe finanziaria, i verbali di interrogatorio, le conclusioni della sorveglianza ci portano a ritenere come le vendite di auto usate, effettuate dall'assicurato, siano e siano state all'origine di benefici economici significativi; ciò nonostante, sino ad oggi, sono venute a mancare le "pezze giustificative" ed una contabilità strutturata e attendibile, elementi in grado di fornire un quadro oggettivo del guadagno realmente conseguito.

Di qui l'esigenza di verificare, attraverso dati di settore, il guadagno medio di chi commercia in veicoli usati sul nostro territorio cantonale, evitando il mero dato statistico.

La Struttura Svizzera dei salari, strumento che in primis viene utilizzato per definire il guadagno medio dei salariati, non si presta alla nostra analisi per varie ragioni: da un lato le fonti della ricerca sono i salari dei dipendenti e non i guadagni delle imprese di settore, dall'altro l'estensione geografica dei dati è distribuita su tutto il territorio nazionale e, non da ultimo, la peculiarità del settore in questione, che per quanto rappresentato, non fornisce alcuna certezza sulla struttura dell'impresa.

Si è pensato così di chiedere all'Ispettorato fiscale se disponessero di informazioni già elaborate sul commercio di auto usate, informazioni desunte da ricerche o dalla prassi a loro consueta.

La ricerca - pervenutaci lo scorso 12 febbraio e alla quale rimando - ben si presta allo scopo dato che va a definire il guadagno medio di un commerciante di auto usate nel nostro Cantone.

LA RICERCA - DESCRIZIONE E ANALISI DEGLI ELEMENTI PRESI IN ESAME

La ricerca prende in considerazione 57 ditte, parte società, parte ditte individuali. Alcune di esse dispongono di infrastrutture maggiori rispetto alla società gestita dall'assicurato, cosa che incide evidentemente sul fatturato con un peso più o meno preponderante. Escluse le ditte che non rispondono ai requisiti (21), restano 36 i casi presi in esame.

La ricerca spazia su tutto il cantone, né si tratta di un vincolo, dato che il commercio di auto non ha carattere di territorialità (è attivo anche con l'estero).

Tra gli altri, i tabulati prodotti mettono in evidenza i seguenti elementi:

■ n. dei dipendenti

■ cifra d'affari

■ costo del venduto

■ margine (differenza tra fatturato e merci)

■ margine percentuale (il rapporto tra margine e fatturato) - non calcolato

■ stipendio del titolare (dove presente)

■ stipendi dei dipendenti

■ costi di esercizio/imposte

■ utile netto

Ha rilevanza il fatto che sono stati sommati i costi del personale all'utile netto (prima delle imposte) e si è diviso il risultato per il numero dei dipendenti, ottenendo così la redditività per ciascun lavoratore, titolare compreso, all'interno della ditta.

Si impongono due riflessioni:

■ In primo luogo la suddivisione del reddito ottenuto (salario + utile prima delle imposte) per il numero di dipendenti mette in relazione il lavoro del singolo con la produttività: il dato diventa ancor più significativo, pertanto, ai fini della nostra analisi;

■ Secondariamente, il guadagno del titolare è definito "al ribasso", per così dire, poiché non accade mai che questi si attribuisca un guadagno inferiore o uguale ai propri dipendenti.

Per le società è stato indicato l'UN tassato e lo si è confrontato con l'UN dichiarato, laddove il tassatore ha applicato delle riprese. Nei casi in cui è stata applicata la correzione, la differenza è stata nuovamente suddivisa per ciascun dipendente.

Nel caso delle persone fisiche sono stati presi a riferimento i redditi imposti fiscalmente.

Altro elemento da sottolineare: negli ultimi due anni che lo studio ha preso in esame non si dispone per molti casi del dato "tassato"; di conseguenza il numero delle ditte esaminate si riduce.

Al reddito netto è stato poi applicato un 10% forfettario per contributi, percentuale che corrisponde a quella applicata agli indipendenti - comprensiva appunto delle spese amministrative.

REDDITI MEDI DI SETTORE:

Il riassunto dei redditi medi di settore, dal 2006 al 2012, arrotondato al 100%, è il seguente:

Anni

Reddito medio

Reddito 2010 dopo attualizzazione

2006

61'300

2007

63'900

2008

65'600

2009

63'300

2010

62'700

2011

48'200

63'296

2012

430500

63'827

Negli anni 2011 e 2012, come evidenzia la tabella, il numero delle ditte in cui si è proceduto all'imposizione fiscale si riduce, così anche il reddito.

IL MERCATO TICINESE NEL COMMERCIO AUTO "NUOVO" E "USATO":

Non si tratta tuttavia di un diverso andamento del mercato o di congiuntura, anzi. Come mostra la tabella delle immatricolazioni, il mercato non ha subito variazioni congiunturali, sia nella vendita del nuovo che dell'usato. Si può senz'altro affermare che dal 2005 al 2012 si ha per contro l'aumento graduale delle auto immatricolate, segno di un mercato in espansione.

Occorre ricordare poi, come non si tratti solo di acquirenti locali ma anche di commercianti provenienti dal medio-oriente: vi è sempre più richiesta infatti, di auto poco commerciabili nel nostro Cantone ma appetibili su altri mercati, sia per chi acquista che per chi vende, dato che non sono gravate dall'imposta sul valore aggiunto.

Anno

Auto usate

Auto nuove

% auto usate immatricolate sul totale

2005

32'420

15'871

67%

2006

34'667

16'305

68%

2007

34'050

18'075

65%

2008

33'749

17'414

66%

2009

35'931

16'541

68%

2010

37'202

17'868

68%

2011

36'404

18'679

66%

2012

37'099

18'812

66%

2013 (1-9)

28'658

13'341

68%

Per evidenti ragioni, prima di tutto di ordine economico, ritengo che non si giustifichi la riduzione del reddito relativa agli anni 2011 e 2012 indicata dalla ricerca; propongo pertanto di "attualizzare" il reddito medio conseguito nel 2010 al 2011 e 2012, ottenendo così un risultato meglio rappresentativo di un settore in crescita.

REDDITO ATTRIBUITO ALL'ASSICURATO:

Propongo qui di seguito la tabella riassuntiva del reddito medio di settore, reddito che ritengo rappresentativo della capacità di guadagno del signor RI 1 negli anni che vanno dal 2006 al 2011, ovvero:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Reddito assicurato

61'300

63'900

65'600

63'300

62'700

63'296

(…)"(XLVI/1)

Quanto alla censura stante la quale “(…) dai dati risulta che le aziende prese in considerazione dispongono di tre dipendenti, il che significa che occorre un budget minimo di CHF 20'000.-- al mese o di CHF 240'000.-- all’anno ossia strutture, che nulla hanno a che vedere con le limitate possibilità (intellettuali, professionali) di RI 1 (…)” (L) questo Tribunale rileva, da una parte, che non è vero che le imprese prese in considerazione fossero tutte di tre dipendenti (cfr. XLVI/3), dall’altra parte, che la dr.ssa __________ alla precisa domanda: “(…) Il consulente in integrazione professionale, nel rapporto del 10 agosto 2010, ha, in particolare, rilevato che "(...) il tipo di attività svolta dall'assicurato è caratterizzata sia da attività pratiche non qualificate (ritiro auto - spostamenti auto - ...) che da attività organizzative - qualificate (contatti clienti - organizzazione esposizioni auto - compra-vendita ... ). Oltre le ore impiegate dall'assicurato per occuparsi della vendita e della gestione logista degli autoveicoli a contatto con altre persone (osservabile dall'esterno), egli esercita un'importante attività "dietro le quinte" (ricerca e contrattazione veicoli via internet, lavori amministrativi, gestione rete di conoscenti, ...). Attività che comporta un notevole dispendio di tempo e sufficienti capacità cognitive (concentrazione, memoria, conoscenze linguistiche, ...). (...)" (doc. Al 85/1). Dica il perito (indicandone un'eventuale evoluzione) se, da quando e in che misura RI 1 può essere ritenuto abile al lavoro nelle precise attività elencate dal consulente in integrazione. (…)” (XXVII, pag. 24) ha risposto: “(…) Dal 01.01.2006 al 75% a tuttoggi e per tempo indeterminato, vedi anche discussione punto B 5 e B 6. (…)”(XXVII, pag. 24).

In simili circostanze – considerato, inoltre, che anche l’Equipe finanziaria del Ministero pubblico, nel rapporto 02/2010 del 21 gennaio 2011 (doc. 12/3-8 dell’incarto penale), ha concluso che “(…) dalle nostre verifiche non è stato possibile chiarire un’eventuale correlazione diretta con l’attività di compra/vendita di automobili se non nei due casi citati per un importo di CHF 2'500.00. (…)” (doc. 12/8 dell’incarto penale) –, questo TCA deve pertanto concludere che, ritenuta un’abilità lavorativa del 75% come venditore di auto o gestore di garage in proprio e/o in azienda a conduzione familiare (cfr. consid. 2.3.6 e 2.3.8), quale reddito da invalido di RI 1 vanno ritenuti i seguenti importi: per il 2006 fr. 45'975.-- (61'300.-- x 75%), per il 2007 fr. 47'925.-- (63'900.--x 75%), per il 2008 fr. 49'200.-- (65'600.-- x 75%), per il 2009 fr. 47'475.-- (63'300.-- x 75%), per il 2010 fr. 47'025.--(62'700.-- x 75%) e per il 2011 fr. 47'472.-- (63'296.-- x 75%).

Considerati nei medesimi anni i seguenti redditi da valido (non contestati e calcolati correttamente in base all’art. 26 OAI): per il 2006 fr. 64'350.--, per il 2007 fr. 65'250.--, per il 2008 fr. 66'600.--, per il 2009 e il 2010 fr. 67'500.-- e per il 2011 fr. 76'000.--, il grado d’invalidità non raggiunge mai, in quegli anni, il minimo pensionabile del 40% ex art. 28 cpv. 2 LAI …" (doc. 23D, pag. 26-32)

  1. Con scritto intestato "Definizione della posizione contributiva" del 9 dicembre 2013 (doc. 25) e quindi antecedente alle sentenze citate, alla Cassa CO 1 aveva comunicato a RI 1 quanto segue:

" Facciamo riferimento al procedimento penale aperto a suo carico dal Ministero pubblico (inc. 2010/7583/MF/nr), ed in particolare alla documentazione versata agli atti.

A tale riguardo osserviamo che la Cassa ha esaminato dettagliatamente la corposa documentazione alfine di avere un quadro chiaro delle attività lucrative da lei esercitate nel corso di diversi anni, nonché i reali rapporti instauratisi con la __________ di cui aveva procura individuale.

La Cassa è giunta alla conclusione che siano preponderanti gli elementi che qualificano l'attività da lei svolta quale attività di natura indipendente, non prefigurandosi vincoli di natura economica e/o organizzativa che la pongano in posizione dipendente nei confronti della __________. Infatti lei ha potuto esercitare in piena autonomia organizzativa e decisionale un'importante attività imprenditoriale di commercio di autovetture usate, gestendo la stessa tramite i propri conti personali. Il reddito di poco conto notificato quale salario dalla __________ può essere considerato quale onorario per la sua carica amministrativa in seno alla stessa, in quanto non è in alcun modo rappresentativo della reale attività economica da lei esercitata.

Oltre a ciò, e per sua stessa ammissione, si è occupato anche di trasportare auto da rottamare oltre Gottardo, alfine di ottenerne un utile.

Sulla base di tali principi le comunichiamo che la Cassa ha provveduto a modificare d'ufficio la sua iscrizione per il pagamento dei premi AVS, da persona non attiva a persona con attività lucrativa indipendente a decorrere dal 01.01.2006. in allegato trova la relativa conferma di affiliazione, nonché le decisioni di fissazione dei contributi e le relative fatture per gli anni 2006/07/08 emesse in virtù dell'art. 16 LAVS.

Precisiamo inoltre che conformemente all'art. 23 cpv. 5 OAVS, se l'autorità fiscale non è in grado di comunicare il reddito conseguito da un assicurato, la Cassa deve valutare essa stessa il reddito da imporre ai fini AVS basandosi sui dati di cui dispone." (doc. 25)

Con decisioni di medesima data (doc. 25a, 25c nonché 25e) la Cassa CO 1 ha determinato, in via definitiva, i contributi dovuti da RI 1 per gli anni 2006, 2007 e 2008 in, rispettivamente: CHF 3'375.40; CHF 6'514.30 e CHF 7'606.85 comprensivi delle spese amministrative.

Con scritto 20 dicembre 2013 RI 1, tramite il patrocinatore, si è opposto a tale decisioni (doc. 19). Dopo esame gli atti (doc. 16) l'avv. RA 1 ha confermato l'opposizione con scritto 24 aprile 2014 (doc. 15) sorprendendosi della qualifica di indipendente dell'attività svolta da RI 1 e lamentandosi della carenza degli accertamenti effettuati ritenuti "inutilizzabili", contestando in particolare che:

" … la posizione di RI 1 non può essere paragonata a quelle delle aziende che operano in questo settore sia per l'intensità, sia come presenza fiduciaria intesa quale presenza, bacino di utenza e formazione, di cui RI 1 manifestamente non ha mai potuto disporre per la totale assenza di formazione nel campo specifico. Non si vede dunque come abbiate potuto giungere ai redditi di attività da indipendente esposti nelle Vostre decisioni "definitive".

Le aziende prese in considerazione dispongono di tre dipendenti il che significa che occorre un budget minimo di CHF 20'000.-- al mese o di CHF 240'000.-- all'anno, ossia strutture che nulla hanno a che vedere con le limitate possibilità "intellettuali e professionali" di RI 1.

Pertanto, la documentazione prodotta non è utilizzabile nel caso concreto e ribadisco che dagli atti ed in particolare dalla perizia psichiatrica non risulta in alcuno modo che RI 1 abbia agito con intenzionalità e soprattutto disponga di un grado di responsabilità sufficiente.

Proprio per questo avreste dovuto attendere la decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni prima di procedere alla raccolta di dati ed allestire decisioni arbitrarie, infondate e che stridono manifestamente con il sentimento di giustizia. (…)" (doc. 15)

  1. Con decisione su opposizione del 18 luglio 2014 (doc. 3), successiva alla crescita in giudicato della STCA 8 maggio 2014, la Cassa CO 1 ha parzialmente accolto l'opposizione dell'assicurato. In particolare la Cassa ha ritenuto, dopo esame della documentazione anche di natura penale, che, nei rapporti professionali del qui ricorrente con la __________:

" … siano preponderanti gli elementi che qualificano l'attività svolta dal signor RI 1 quale attività di natura indipendente, non prefigurandosi vincoli di natura economica e/o organizzativa che lo pongono in posizione dipendente nei confronti della __________. Infatti il signor RI 1 ha potuto esercitare in piena autonomia organizzativa e decisionale un'importante attività imprenditoriale di commercio di autovetture usate, gestendo la stessa tramite i propri conti personali. Il reddito di poco conto notificato quale salario dalla __________ può essere considerato quale onorario per la sua carica amministrativa in seno alla stessa, in quanto non è in alcun modo rappresentativo della reale attività economica esercitata dallo stesso.

Oltre a ciò, e per ammissione del signor RI 1, si è occupato di trasportare auto da rottamare oltre Gottardo, alfine di ottenere un utile. (…)" (doc. 3, pag. 2)

Per la determinazione dei redditi da sottoporre a contributo la Cassa ha evidenziato:

" (…)

La Cassa ha determinato il contributo personale quale indipendente a carico dell'opponente per l'anno 2006, 2007 e 2008 in base agli atti di cui disponeva (art. 23 cpv. 5 OAVS e art. 16 cpv. 1 LAVS), con riserva di rettifica qualora emergessero nuovi elementi da parte dell'Autorità fiscale.

Il reddito professionale notificato ammonta a fr. 40'000.- (2006), fr. 60'000.- (2007) e fr. 70'000.- (2008) + fr. 3'097.- (2006), fr. 6'298.- (2007) e fr. 7'348.- (2008) riporto al lordo del reddito art. 9 cpv. 4 LAVS, il capitale investito nell'azienda a fr. 0.-.

Il contributo è stato calcolato in base alle vigenti disposizioni legali in materia. (…)" (doc. 3, pag. 2)

Osservate le contestazioni dell'assicurato la Cassa ha espresso le seguenti valutazioni:

" (…)

  1. Nella fattispecie il contributo per l'anno 2006, 2007 e 2008 è stato calcolato dalla Cassa di compensazione in base agli atti di cui disponeva (art. 23 cpv. 5 OAVS), con riserva di rettifica qualora emergessero nuovi elementi da parte dell'Autorità fiscale.

(…)

  1. Con riferimento alla sentenza del Tribunale cantonale del 8.05.2014 (contro la decisione su opposizione delI'UAI) cresciuta in giudicato, è stato appurato/stabilito che:

A. "questo Tribunale ritiene che a partire dal gennaio 2006 la situazione clinica psichiatrica si è stabilizzata e a partire da quel momento vi è una capacità lavorativa del 75% come venditore di auto o gestore di garage in proprio e/o in azienda a conduzione familiare." (cfr. STCA pag. 24);

B. "Alla luce delle suesposte circostanze - visto che non è dato sapere su quali dati la Cassa CO 1 si sia fondata riservandosi la possibilità di una rettifica nel caso in cui emergessero nuovi elementi fiscali e considerato che l'autorità fiscale sta ancora acquisendo elementi per definire l'imponibile di RI 1 - questo Tribunale ritiene che per la fissazione dei reddito ipotetico da invalido non può fondarsi sui redditi stabiliti dalla Cassa CO 1 per gli anni dal 2006 al 2008. ... questo Tribunale ritiene di poter aderire alle conclusioni a cui è giunta l'ispettrice Al fondandosi sulla Analisi di settore Piccoli commercianti di veicoli d'occasione dell'Ispettorato fiscale del dicembre 2013" (cfr. STCA pag. 27);

C. "quale reddito da invalido di RI 1 vanno ritenuti i seguenti importi: per il 2006 fr. 45'975.-- (61'300.-- x 75%), per il 2007 fr. 47'925.-- (63'900.-- x 75%), per il 2008 fr. 49'200.-- (65'600.-- x 75%), per il 2009 fr. 47'475.-- (63'300.-- x 75%), per il 2010 fr. 47'025.-- (62'700.-- x 75%) e per il 2011 fr. 47'472.-- (63'296.-- x 75%)

... La decisione impugnata del 18 marzo 2011 (doc. Al 90/1-4) di soppressione del diritto alla rendita va pertanto confermata" (cfr. STCA pag. 32).

  1. Alla luce di quanto precede, le contestate decisioni riferite agli anni 2006, 2007 e 2008 vengono rettificate, in base al reddito che il Tribunale cantonale ha ritenuto di poter aderire alle conclusioni a cui è giunta l'ispettrice Al fondandosi su analisi dell'Ispettorato fiscale, senza riportare al lordo dei premi AVS/AI/IPG il reddito d'attività indipendente, e cioè:

2006 fr. 45'975.-

2007 fr. 47'925.-

2008 fr. 49'200.-

va comunque evidenziato che le stesse, potranno essere riviste, se del caso dalla Cassa, nel momento in cui il competente Ufficio di tassazione procederà ad una revisione delle tassazioni fiscali 2006, 2007 e 2008. (…)" (doc. 3, pag. 5-6)

  1. Con ricorso del 22 agosto 2014 (doc. I) RI 1, sempre con il patrocinio dell'avv. RA 1, ha postulato l'annullamento della decisione impugnata oltre all'assistenza giudiziaria, con le seguenti argomentazioni:

" (…)

La fattispecie oggetto dei presente ricorso è nota a questo Tribunale, ritenuto che su di essa si è già pronunciato con decisione 8 maggio 2014, con la quale è stato respinto il gravame presentato dal qui ricorrente contro la decisione di soppressione della rendita Al e accolto parzialmente quello contro la decisione di restituzione emanata in data 13 maggio 2011.

(…)

… la Cassa CO 1 ha rivalutato la fattispecie giungendo alla conclusione che nell'ambito dell'attività svolta dal ricorrente sarebbero preponderanti gli elementi di natura indipendente, ritenuto che non sostanzierebbero vincoli di natura economica e/o organizzativa che lo porrebbe in posizione dipendente nei confronti della __________.

(…)

Contro questa decisione il ricorrente presente tempestivo gravame a questo Tribunale chiedendo di annullarla per i seguenti motivi che ci si riserva di sviluppare in sede di replica, trattandosi questo di un diritto riconosciuto dalla giurisprudenza di Strasburgo e da quella del Tribunale federale. Si precisa che in data odierna è stata pure presentata domanda di revisione della sentenza 8 maggio 2014.

(…)

Per stabilire il reddito la Cassa ha tenuto conto del fatto che a partire dal gennaio 2006 la situazione clinica psichiatrica si sarebbe stabilizzata e a partire da quel momento vi sarebbe una capacità lavorativa del 75% come venditore di auto e gestore di garage in proprio e/o in azienda a conduzione familiare. Se nonché, la situazione clinica psichiatrica non si è per nulla stabilizzata e il quadro clinico del ricorrente non è per nulla migliorato.

Già prima della sentenza 8 maggio 2014, il patrocinatore sottoscritto, per nulla convinto delle conclusioni cui era giunta la dottoressa __________, nominata da questo Tribunale, ha chiesto al Dr. med. __________, perito di chiara fama, di parere nell'interesse della verità (pro veritate).

Purtroppo, a seguito dell'inspiegabile decisione di questo Tribunale di non attendere l'esito del procedimento penale aperto per truffa (in realtà, dopo la sentenza di principio del Tribunale federale vi sarebbe nella migliore delle ipotesi per l'AI una violazione dell'obbligo di informare v. DTF 140 IV 11), questo parere non ha potuto essere prodotto nella pregressa procedura. Esso viene dunque allegato al presente ricorso. Le conclusioni a cui giunge l'esperto sono inequivocabili e indiscutibili e meglio:

  • RI 1 soffre di una sindrome ipercinetica, più precisamente di un disturbo dell'attività e dell'attenzione, ICD10 F90.0;

  • questo disturbo ha influito direttamente sulla possibilità di acquisire competenze professionali, e ciò in misura proibitiva;

  • l'inabilità al lavoro è del 75% almeno, sia in lavoro dipendente sia indipendente;

  • una cura avrebbe scarse possibilità di successo;

  • la capacità lavorativa non può essere migliorata con provvedimenti integrativi.

In proposito, il ricorrente chiede che, qualora il Tribunale non fosse convinto di queste conclusioni, che, si ribadisce, emanano da un perito le cui capacità sono note e riconosciute, sia eseguita una nuova valutazione psichiatrica, ritenuto che quella eseguita nella precedente procedura non è per nulla attendibile e si fonda su una valutazione manifestamente sbagliata del ricorrente.

(…)

… tenuto conto dei quadro clinico del ricorrente, egli non è manifestamente in grado di svolgere un'attività indipendente come quella ritenuta dalla Cassa per stabilire i contributi anche perché agli atti è manifesto che egli non dispone dell'organizzazione e neppure delle capacità di ottenere redditi paragonabili a quelli oggetto dello studio allestito dalla Cassa. (…)" (doc. I)

  1. La Cassa CO 1 chiede invece, con osservazioni del 22 settembre 2014, la reiezione del ricorso rilevando come, per la determinazione del reddito da sottoporre a contribuzione la Cassa "si è allineata ai redditi professionali stabiliti da uno studio maggiormente approfondito" dell'ispettorato AI che si "fonda su analisi del settore dell'ispettorato fiscale".

  2. Al ricorrente è stata concessa la facoltà di esprimersi sulla risposta di causa e di chiedere l'acquisizione di specifiche prove.

Egli è però rimasto silente nonostante avesse auspicato, in sede di ricorso, di potersi avvalere della facoltà di replicare, circostanza concessa con il doc. IV del 22 settembre 2014.

in diritto

in ordine

  1. Il ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede.

  2. La presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

  3. Il 1° gennaio 2007 (art. 23 cpv. 3 OAVS) ed il 1° gennaio 2009 (art. 22 cpv. 2, 3 e 5 OAVS) sono entrate in vigore delle modifiche alla OAVS portanti sulla fissazione e determinazione dei contributi.

Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; DTF 127 V 466 consid. 1).

Dal momento che, nel caso in esame, lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'assoggettamento dell'eventuale reddito da attività indipendente ai contributi personali) si è realizzato successivamente al 1° gennaio 2009, le citate modifiche legali inerenti l'art. 22 OAVS sono applicabili al periodo di contribuzione 2009, e fanno stato.

nel merito

  1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

  2. Per l’art. 22 cpv. 1 OAVS i contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile. I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l’anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell’azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (cpv. 2). Il reddito dell’anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell’anno (cpv. 3). Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (cpv. 4). Se l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (cpv. 5).

  3. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS). In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS). Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS). Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS). Per l’art. 24 cpv. 1 OAVS nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche. A norma dell’art. 24 cpv. 2 OAVS le casse di compensazione stabiliscono i contributi d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l’ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile. Giusta l’art. 24 cpv. 3 OAVS se durante o dopo l’anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto. L’art. 24 cpv. 4 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d’acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. Per l’art. 24 cpv. 5 OAVS se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d’acconto dovuti in una decisione.

  4. Per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4; RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss). Dal canto suo la più recente dottrina ribadisce nella sostanza i medesimi principi evocati dalla giurisprudenza relativi ai vincoli esistenti tra le decisioni dell’autorità fiscale, da un lato, e le decisioni che incombono alle Casse in materia di fissazione dei contributi.

Ueli Kieser: Alters-und Hinterlassenenversiche-rung, 3 ed., Schulthess 2012, ad art. 9 n. 82 e ss in particolare 85 e ss. Precisa invece i casi in cui la tassazione non é vincolante (su questi aspetti si veda la recente STCA 30.2014.28 in re G. del 1 dicembre 2014).

  1. Nel caso in esame la contestazione di RI 1, debitamente patrocinato da un legale, non ha (più) per oggetto la quantificazione degli importi del reddito conseguito. La Cassa CO 1 li ha determinati, come ha ripetuto più volte, in maniera definitiva alla luce del rischio di loro perenzione. L’autorità di tassazione non ha ancora determinato una tassazione definitiva ritenuto come, d’altro canto, sia pendente un procedimento penale contro l’assicurato come noto.

Alla luce di questa circostanza, ossia della mancata motivata e precisa, contestazione degli importi del reddito conseguito da attività indipendente dal ricorrente non vi sono elementi per approfondire tale aspetto. In altri termini i redditi, fissati nell'ambito della procedura AI sfociata nella sentenza di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni dell’8 maggio 2014, e ritenuti applicabili per la determinazione di eventuali diritti a rendite di RI 1, vanno qui confermati e ribaditi per le motivazioni esposte nel giudizio TCA 8 maggio 2014 noto alla parte ricorrente. In questa sede non v’è motivo di scostarsi dai redditi ritenuti dall’amministrazione nella decisione resa su opposizione.

  1. Il ricorrente, nel suo gravame, limita la contestazione alla natura della sua attività. Egli ritiene infatti che non si potrebbe ritenere in concreto lo svolgimento di un’attività indipendente da parte sua, e ciò esclusivamente per ragioni psichiatriche e secondo la valutazione del perito di parte dott. __________.

  2. Nel ricorso, che per completezza è stato ripreso nelle motivazioni di questo giudizio nella sua quasi integralità, al punto 3, RI 1 fonda esclusivamente la sua argomentazione su aspetti di natura medico psichiatrica. Il dott. __________ conclude infatti che “la capacità lavorativa (limitata al 25% dal dott. __________, ndr.) non può essere migliorata con provvedimenti integrativi” “RI 1 soffre di una sindrome ipercinetica, più precisamente di un disturbo dell’attività e dell’attenzione, ICD 10 F90.0” che avrebbe influito sulla capacità di acquisire competenze professionali in “misura proibitiva” ciò che non permetterebbe lo svolgimento di attività lavorativa sia dipendente che indipendente. RI 1 ne deduce che, non essendo in grado di svolgere un’attività indipendente come quella ritenuta dalla Cassa non sarebbe possibile chiedere il versamento di contributi, RI 1 non sarebbe infatti in grado di organizzarsi adeguatamente, e di ottenere redditi “paragonabili a quelli oggetto dello studio” cui la Cassa si è affidata.

  3. Il ricorrente non può assolutamente essere seguito in queste sue argomentazioni. Da un lato la perita giudiziaria, a mano della completa documentazione a disposizione, ha potuto valutare compiutamente RI 1, in epoca molto più prossima ai periodi oggetto delle decisioni in causa, ed ha ritenuto, in maniera che questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha ritenuto credibile ed assolutamente convincente nella STCA 8 maggio 2014, che il ricorrente potesse non solo svolgere un’attività indipendente ma lo potesse fare al 75% delle sue capacità. Le motivazioni che stanno alla base della credibilità ed affidabilità di quella valutazione peritale sono ampiamente note al ricorrente e sono precisate nella sentenza citata. Nel suo ricorso RI 1 non esegue nessuna valutazione approfondita del tema, come rilevato nella sentenza 22 dicembre 2014 (32.2014.117), e non è manifestamente sufficiente presentare al Tribunale cantonale delle Assicurazioni una valutazione psichiatrica diversa da quella peritale, e ciò “fuori tempo massimo”, per porre in dubbio la valutazione della perita giudiziaria. Da osservare che RI 1 ha avuto – dal referto peritale all’incarico conferito al dott. __________ (antecedentemente alla redazione ed intimazione della sentenza 8 maggio 2014) – ben più di 1 anno per ottenere una valutazione di parte e per poterla confrontare con le valutazioni peritali della dott. __________.

  4. Motivare, alla luce degli elementi comprovanti un’attività svolta in maniera indipendente emergenti dall’istruttoria penale (basti qui il rinvio agli atti penali acquisiti dalla Cassa CO 1 doc. 115 a e seguenti), con meri aspetti psichiatrici di parte per ritenere l’impossibilità di svolgimento di un’attività indipendente è tesi temeraria che non può, come detto, essere seguita. Il ricorso deve essere respinto, eccezionalmente senza carico di tasse e spese (unicamente per non imporre allo Stato una procedura d’incasso delle stesse con esito incerto).

  5. Come già ha fatto per la richiesta formante l’oggetto della sentenza 32.2014.117 RI 1 ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, i cui presupposti (cumulativi) sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

Non diversamente dall’istanza evasa con il giudizio del 22 dicembre 2014 (inc. 32.2014.117) in concreto non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti a fondamento della contestazione del prelievo dei contributi, secondo il gravame doc. I, sarebbe unicamente l’allestimento di una perizia di parte (o valutazione di parte) di natura psichiatrica allestita dal dott. __________ per cui l’assicurato non sarebbe in grado di esercitare un’attività indipendente. Questa circostanza è manifestamente smentita dagli atti penali, e, soprattutto, dalla perizia giudiziaria, senza una contestazione valida e tempestiva del giudizio di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni dell’8 maggio 2014. L'assenza di altri e concreti elementi addotti e resi verosimili rendeva la contestazione priva di esito favorevole sin dall’inizio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. L’istanza di revisione, nella misura in cui é ricevibile, é respinta.

  2. La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

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