Raccomandata
Incarto n. 30.2014.35
TB
Lugano 15 ottobre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 luglio 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'11 luglio 2014 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. A seguito di un controllo da parte dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro effettuato il 19 settembre 2012 (doc. 24), tra marzo ed aprile 2014 (docc. 15-20) la Cassa CO 1 ha provveduto ad accertare lo statuto contributivo di RI 1, 1982, per l'attività di meccanico svolta a titolo accessorio.
1.2. Il 3 giugno 2014 (doc. 6) la Cassa ha stabilito i contributi dovuti dall'assicurato per l'anno 2014 con una decisione provvisoria, ritenendo un reddito da attività indipendente di Fr. 3'600.- e quindi fissando nel contributo minimo, oltre le spese, l'importo dovuto.
Con quattro distinte decisioni definitive di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, il 24 giugno 2014 la Cassa ha determinato i contributi che l'assicurato deve versare come indipendente per gli anni 2009 (doc. 7), 2010 (doc. 8), 2011 (doc. 9) e 2012 (doc. 10).
Quale reddito da attività indipendente la Cassa di compensazione ha ritenuto gli ammontari di Fr. 4'060.- (nel 2009 e 2010) e di Fr. 4'075.- (nel 2011 e 2012), ossia il reddito aziendale netto di Fr. 3'600.- a cui è stato aggiunto il contributo minimo.
Sempre il 24 giugno 2014, l'amministrazione ha emesso un'altra decisione di fissazione dei contributi, tuttavia provvisoria, siccome riferita all'anno di contribuzione 2013 (doc. 11), anno non ancora oggetto di tassazione fiscale cresciuta in giudicato.
1.3. Con decisione su opposizione dell'11 luglio 2014 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurato formulata il 25 giugno 2014 (doc. 6) e ha quindi confermato l'affiliazione dell'interessato come indipendente dal 2009 al 2014.
Dopo avere esposto le norme applicabili ed avere evidenziato che anche i redditi di poco conto, eccezion fatta per una richiesta di esonero, sono soggetti alla percezione di contributi, la Cassa ha ricordato di avere calcolato i contributi per gli anni 2009-2014 in base agli atti di cui disponeva (art. 23 e 24 OAVS) e che per gli anni 2013 e 2014 il contributo era provvisorio e quindi soggetto ad eventuale rettifica sulla scorta della tassazione fiscale.
L'amministrazione ha poi ripreso gli scritti inviati nel marzo e nell'aprile 2014 all'assicurato, con cui l'avvisava che nell'ambito dell'ottenimento degli assegni familiari integrativi è emerso un reddito da attività accessoria indipendente di Fr. 3'600.- e che questo importo non è mai stato contestato.
La Cassa ha inoltre informato l'interessato che dal 1° gennaio 2012 vige un nuovo metodo di calcolo del reddito soggetto a contribuzione giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS e che non è obbligata a sentire l'assicurato prima di emettere la decisione, perciò non ha ritenuto di dovere convocare il patrocinatore dell'assicurato.
1.4. Il 30 luglio 2014 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al TCA chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione e quindi di non affiliarlo come persona esercitante un'attività indipendente.
Il ricorrente ha innanzitutto rilevato di lavorare al 100% come meccanico presso il Garage __________ a __________ e quindi di non avere il tempo materiale per essere attivo quale meccanico indipendente.
Per contro, appassionato di auto d'epoca, con il fratello ed il papà ha affittato dal 2008 un garage in cui depositare le loro automobili e dove, nel tempo libero, potere effettuare la manutenzione necessaria a queste vetture. È però capitato che qualche amico gli abbia chiesto di sistemare la propria automobile, tuttavia "Questo è avvenuto prevalentemente a titolo di cortesia e/o in cambio di qualche cena o altro favore da parte degli amici." (doc. I pag. 2 punto 1). I pochi spiccioli intascati in contanti, ha riferito l'assicurato, non erano nemmeno sufficienti a coprire la sua quota parte di affitto del garage (Fr. 300.-/mese), tanto che non riusciva più a pagarla, visto che alcuni mesi disponeva di entrate ed altri mesi non percepiva nulla. È quindi contestato che svolgesse una vera e propria attività lucrativa accessoria.
L'insorgente ha inoltre osservato che è solo durante il colloquio avuto il 12 febbraio 2013 con i funzionari competenti per l'erogazione degli assegni di famiglia che ha potuto accorgersi che quanto riportato nel verbale allestito dalla Cassa di compensazione (recte: dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro) il 19 settembre 2012 non corrispondeva a quanto dichiarato, tanto che la Cassa di compensazione ha subito ripreso a versargli gli assegni di famiglia non appena ha accertato la sua situazione.
Ad ogni buon conto, dei Fr. 300.- incassati mediamente al mese, pari ai Fr. 3'600.- ritenuti dalla Cassa di compensazione per il calcolo degli assegni familiari, vanno dedotti i costi di Fr. 300.- al mese per l'affitto del locale, perciò l'utile ricavato dall'esercizio della sua passione per le automobili è nullo e non certo di Fr. 3'600.- come ritenuto dalla Cassa per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG.
Infine, il ricorrente ha rilevato che dal maggio/giugno 2013 ha lasciato il locale, perciò da allora non svolge più alcuna attività.
1.5. Nella risposta del 20 agosto 2014 (doc. III) la Cassa di compensazione, dopo avere riassunto la fattispecie, ha proposto di respingere il ricorso, precisando che il reddito annuo è stato determinato in Fr. 3'600.- per il periodo 2009-2014 considerando un'entrata mensile di circa Fr. 600.- e delle spese di Fr. 300.-. L'amministrazione si è basata sul principio della priorità della dichiarazione della prima ora per ritenere l'importo di Fr. 600.-, che l'interessato avrebbe potuto comunque contestare quando ha firmato il verbale allestito dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro.
Preso atto della cessazione dell'attività indipendente accessoria, la Cassa ha comunicato che avrebbe stralciato l'assicurato dalla categoria degli indipendenti a decorrere dal 30 giugno 2013.
Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l'assicurato debba essere affiliato nella categoria delle persone esercitanti un'attività lucrativa di tipo indipendente dal 2009 al 2014 per l'attività accessoria di meccanico e, se sì, quale reddito sia soggetto a contribuzione.
2.2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS), le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS) o i cittadini svizzeri che lavorano all'estero in determinati casi (art. 1a cpv. 1 lett. c LAVS).
Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
A norma dell'art. 6 cpv. 1 OAVS, con riserva delle eccezioni indicate espressamente agli artt. 6ter e 6quater OAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguito nella Svizzera o all'estero con l'esercizio di un'attività, inclusi i guadagni accessori.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo del 7,8%. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di Fr. 100.- immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a Fr. 56'200.- (nel 2013 e 2014), ma è almeno di Fr. 9'400.- l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2% secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.
Se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a Fr. 9'300.-, l'assicurato deve pagare il contributo minimo di 392 franchi l'anno, salvo che tale importo sia già stato pagato sul suo salario determinante. In questo caso l'assicurato può chiedere che il contributo sul reddito dell'attività lucrativa indipendente sia riscosso al tasso più basso della tavola scalare (art. 8 cpv. 2 LAVS).
Fino al 31 dicembre 2011, l'art. 8 cpv. 1 LAVS prevedeva che dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo del 7,8 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 48 300 franchi (55'700.- nel 2011), ma di almeno 7800 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento, secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.
Per l'art. 8 cpv. 2 LAVS, se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 7700 (9'300) franchi, deve essere pagato un contributo minimo di 324 (387) franchi l'anno. Il Consiglio federale può disporre che i contributi dovuti su redditi di poco conto provenienti da un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio siano prelevati soltanto a richiesta dell'assicurato.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
Per l'art. 17 OAVS, sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD2 e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD.
Per distinguere e determinare le deduzioni ammesse in conformità dell'art. 9 cpv. 2 lett. a-e LAVS, sono applicabili le disposizioni in materia di imposta federale diretta (art. 18 cpv. 1 OAVS).
A norma dell'art. 19 OAVS nel tenore in essere dal 1° gennaio 2011, se il reddito proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non supera 2300 franchi per anno civile, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell'assicurato.
2.3. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS)
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Il reddito non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).
2.4. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
2.5. In concreto, per la fissazione dei contributi personali dovuti dal ricorrente per gli anni dal 2009 al 2014, la Cassa si è basata su un reddito da attività indipendente netto di Fr. 3'600.- ricavato dagli atti di cui disponeva, visto che dalle notifiche di tassazione fiscale non risultava un reddito da attività lucrativa accessoria.
L'insorgente ha contestato il principio stesso dell'affiliazione nella categoria degli indipendenti, in sostanza sia perché la sua passione per i motori non può essere considerata come un'attività lavorativa, essendo più che altro un hobby, sia perché ad ogni modo dalla stessa egli non ne ricava un utile assoggettabile al prelievo dei contributi personali, visto che le spese uguagliano le entrate derivanti da questa sua attività collaterale.
2.6. Dagli atti emerge che su segnalazione di terzi, il 19 settembre 2012 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha effettuato un controllo in un garage a __________ intestato a nome dell'assicurato, il quale in quel mentre era intento a svolgere dei lavori di meccanica su un veicolo appartenente ad una terza persona, presente in loco. Dal verbale letto, approvato e firmato dal ricorrente, redatto a mano dall'ispettore seduta stante e poi copiato al computer per una maggiore comprensione (doc. 24), emerge che per la riparazione del veicolo dell'amico il ricorrente non ha percepito denaro e che il suo datore di lavoro è al corrente che dal 2008, dal lunedì al venerdì alla sera e poi al sabato e alla domenica, egli esegue lavori simili per altri amici. Da questa sua attività, che l'assicurato ha cifrato in 6-7 clienti al mese per piccoli lavori di manutenzione, egli incassa Fr. 600.- al mese, in contanti e senza ricevute. Con quel che guadagna riesce giusto a pagare l'affitto del locale, il cui costo è di Fr. 1'000.- al mese e che egli utilizza anche per i suoi hobby privati, essendo socio dell'__________. Al momento del controllo, l'interessato ha dichiarato che il fratello era presente unicamente per fargli compagnia, e riparava la sua automobile. Inoltre, il garage è frequentato anche dal padre.
Reputando che RI 1, meccanico di professione ed attivo come tale in un garage come dipendente, stesse esercitando a titolo accessorio questa stessa attività senza tuttavia informarne le competenti autorità, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro l'ha segnalato alla Cassa di compensazione la quale, esperiti i necessari accertamenti, l'ha affiliato come indipendente.
Dalla documentazione prodotta dalla Cassa risulta inoltre che il 6 marzo 2013 (doc. 22) l'assicurato ha trasmesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari il contratto d'affitto per il garage e le ricevute di pagamento del relativo affitto degli ultimi sei mesi, precisando di versare Fr. 300.- al mese, mentre il fratello ed il padre si assumono la parte restante, anche se è soprattutto il fratello, non sposato e senza figli, che si fa carico della maggior parte del costo del garage.
Lo stesso 6 marzo 2013 (doc. 21) la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha emesso una decisione con cui ha assegnato alla famiglia del ricorrente (moglie e tre figli), per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2013, un Assegno Familiare Integrativo di Fr. 1'347.- al mese.
Come espressamente evidenziato in calce alla Tabella di calcolo AFI, questa decisione è stata emanata a seguito del computo dell'attività indipendente accessoria di RI 1. In effetti, alla voce reddito del lavoro risulta sia il reddito da attività dipendente del contribuente (Fr. 61'423.-), sia il reddito da attività indipendente guadagno accessorio di ogni genere (Fr. 3'600.-).
Nelle spese computabili LAPS vi sono elencati i contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP (Fr. 4'571.-), i contributi alla previdenza professionale (Fr. 1'604.-), le spese professionali di trasporto (Fr. 1'848.-) e le spese professionali di doppia economia domestica (Fr. 1'072.-).
Dal canto suo, il ricorrente ha più volte affermato nei suoi scritti indirizzati alla Cassa di compensazione per il tramite del suo patrocinatore, che i pochi soldi intascati da questa sua attività accessoria coprivano a malapena il costo dell'affitto del locale. Pertanto, egli ha ribadito che dei Fr. 300.- in media incassati mensilmente, lo stesso importo veniva riversato per l'affitto del garage, cosicché egli non ha conseguito alcun utile e, di conseguenza, non è possibile parlare di un'attività lucrativa svolta a titolo accessorio e prelevarvi dei contributi.
Quanto alle iniziali affermazioni del conseguimento di Fr. 600.- al mese grazie ai lavoretti effettuati sulle autovetture degli amici, l'assicurato ha affermato di avere potuto prendere atto del contenuto del verbale del 19 settembre 2012 steso dall'ispettore dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro soltanto durante il colloquio avuto il 12 febbraio 2013 con la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari e di averlo fermamente contestato, ritenendo che vi sia stato un errore di verbalizzazione, non avendo mai dichiarato di guadagnare Fr. 600.- al mese, ma (solo) Fr. 300.- lordi, da cui detrarre ancora le spese (doc. 17).
2.7. Alla luce degli atti, la decisione di affiliazione del ricorrente nella categoria delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente per ciò che è dell'attività esercitata nel garage affittato a __________ alla sera dal lunedì al venerdì e nei fine settimana, va confermata.
Va innanzitutto evidenziato che vi sono diverse contraddizioni nelle affermazioni dell'assicurato.
È indubbio che dal verbale del 19 settembre 2012, seppure sia scritto con una calligrafia difficilmente intellegibile, le cifre risultino per contro facilmente leggibili: Fr. 600.- al mese, in contanti e senza ricevuta, era ciò che incassava l'assicurato per i 6-7 clienti che gli procura(va)no piccoli lavori di manutenzione e Fr. 1'000.- al mese era il costo per l'affitto del locale. Chiara è altresì la firma apposta in calce dall'assicurato sotto la dicitura: "Letto, approvo e firmo", così pure quella figurante su ogni pagina del verbale scritto a mano e sul primo foglio, in cui espressamente, con scrittura elaborata con il computer, "Si attira la massima attenzione sul fatto che le informazioni rilasciate in sede d'audizione devono essere fornite nella forma veritiera.".
Appare quindi singolare che solo cinque mesi dopo, in occasione di un colloquio con i funzionari della Cassa cantonale per gli assegni familiari, l'assicurato si sia accorto che l'ispettore ha verbalizzato un importo differente (Fr. 600.-) da quello che egli avrebbe dichiarato (Fr. 300.-). A sua discolpa, l'interessato ha affermato di non avere avuto la possibilità di leggere il verbale steso il 19 settembre 2012 ma, d'avviso del TCA, ciò contrasta con l'apposizione stessa della sua firma su ogni pagina del rapporto, atto che implica, normalmente, una lettura di quanto verbalizzato, pena l'assunzione delle conseguenze del contenuto senza esserne al corrente rispettivamente d'accordo, proprio come ora.
In secondo luogo, nella lettera del 24 marzo 2014 (doc. 19) dell'interessato alla Cassa, egli ha dapprima affermato che "lavora al 100% quale meccanico esclusivamente presso il garage __________ a __________ e pertanto non è, e non può essere, attivo quale meccanico indipendente.". Tuttavia, nel verbale dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro risulta che "il titolare è al corrente dell'attività svolta c/o il box privato." (doc. 24).
Inoltre, il ricorrente ha affermato che si tratta di lavori saltuari, anche se in precedenza ha dichiarato di recarsi nel "suo" garage tutti i giorni dopo il lavoro ed addirittura il sabato e la domenica.
Per quanto concerne l'impossibilità, sollevata dall'insorgente, di essere qualificato come indipendente avendo già un'attività quale salariato, come ha correttamente affermato l'amministrazione, non può essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi, per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un'attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
Per quanto concerne i compensi ricevuti per i lavoretti fatti agli amici, si è passati dagli iniziali Fr. 600.- al mese agli inviti a cena e poi ai Fr. 300.- mensili.
In effetti, se dapprima la sistemazione delle vetture degli amici è stata indicata come avvenuta "prevalentemente a titolo di cortesia e/o in cambio di qualche cena o altro favore da parte degli amici." (lettera del 24 marzo 2014), nello stesso scritto si parla di "pochi spiccioli incassati" che "non erano nemmeno sufficienti a coprire la sua quota parte di affitto del locale (CHF 300.--)".
Nel successivo scritto dell'8 aprile 2014 (doc. 17), è emersa l'affermazione secondo cui "egli ha sempre dichiarato, e recentemente ancora confermato, di percepire in media circa CHF 300.- mensili lordi, dai quali vanno ancora detratte le spese."; ed ancora, nella medesima lettera, "la sua attività può essere quantificata in CHF 300.- mensili." e poco dopo "guadagna 300.- CHF ma ne spende altrettanti per pagare l'affitto".
Le medesime affermazioni sono state riprese nell'opposizione del 25 giugno 2014 (doc. 6) e parzialmente nel ricorso. In quest'ultimo atto, però, l'assicurato ha ulteriormente indicato che "può darsi che un mese possa arrivare a guadagnare anche CHF 400.- ma il mese successivo solo CHF 200.- o anche meno." (doc. I pagina 5 punto 5).
Come visto, quindi, le dichiarazioni dell'insorgente divergono l'una dall'altra a dipendenza del periodo in cui sono state rese.
A mente di questo Tribunale, occorre dunque fare capo al principio della priorità della dichiarazione della prima ora, secondo il quale, in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato, deve essere accordata la preferenza alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (DTF 121 V 45 consid. 2a; STF 8C_108/ 2009 del 13 luglio 2009 consid. 4.1).
Di conseguenza, ai fini della vertenza che vede l'assicurato opposto alla Cassa di compensazione per la qualifica del suo statuto contributivo per l'attività accessoria svolta alla sera e nei fine settimana come meccanico, basandosi sul rapporto dell'ispettore (doc. 23a) e sulla documentazione agli atti, questo TCA deve concludere che, per ciò che qui concerne, dal 2009 al giugno 2013 il ricorrente ha a tutti gli effetti esercitato un'attività accessoria indipendente, con la quale ha conseguito un reddito mensile lordo medio di circa Fr. 600.-.
Per la determinazione del reddito da attività indipendente netto da assoggettare a contribuzione, va qui evidenziato che inizialmente l'assicurato ha dichiarato di pagare un affitto di Fr. 1'000.- al mese e che il fratello ed il padre frequentano (soltanto) il locale affittato. Per contro, in un secondo momento è emerso che i suoi familiari contribuiscono equamente al pagamento del canone mensile, suddiviso quindi su tre persone, cosicché, a suo carico, rimangono (solo) Fr. 300.- al mese. Al riguardo, delle ricevute in tal senso sono state prodotte alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari il 6 marzo 2013 (doc. 22), data in cui è stata emessa la relativa decisione sugli AFI.
Per quanto concerne appunto gli assegni familiari, non va dimenticato di osservare che dopo avere sentito l'interessato il 12 febbraio 2013 la competente Cassa di compensazione ha ritenuto un reddito accessorio da attività indipendente di Fr. 3'600.-. A livello fiscale (art. 27 LIFD e art. 26 cpv. 1 LT), gli indipendenti espongono nelle dichiarazioni d'imposta il reddito aziendale netto, ossia l'utile conseguito, pari ai proventi lordi imponibili (cifra d'affari) dedotte le spese aziendali e professionali giustificate. Anche dal profilo delle assicurazioni sociali, come visto, assoggettabile ai contributi AVS/AI/IPG è il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente, stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS ed art. 18 OAVS).
Ne discende, dunque, che l'importo di Fr. 3'600.- ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari costituisce, a non averne dubbio, un reddito netto da attività accessoria indipendente. Infatti, la Cassa ha tenuto conto delle ricevute di pagamento di Fr. 300.- prodotte il 6 marzo 2013 dall'assicurato (doc. 22) a comprova delle sue spese professionali mensili per l'affitto del garage. Partendo quindi da un reddito lordo di Fr. 600.- al mese, l'amministrazione ha ritenuto un reddito netto accessorio di Fr. 300.-, ossia di Fr. 3'600.- all'anno.
Alla stessa stregua, in queste circostanze ed alla luce delle considerazioni esposte, ne deriva che anche il TCA stabilisce che dal reddito lordo di Fr. 7'200.- annui vanno dedotti Fr. 3'600.- a titolo di spese professionali, per ottenere un reddito netto d'attività indipendente di Fr. 3'600.--.
È dunque a giusta ragione che l'assicurato è stato affiliato dal 2009 al 2014 come persona esercitante un'attività lucrativa indipendente.
Tuttavia, per quanto concerne gli ultimi due anni di contribuzione, ci si deve chiedere se si debba tenere conto delle dichiarazioni dell'insorgente, secondo cui questa attività accessoria sarebbe terminata nel giugno 2013.
Spetta alla Cassa di compensazione, a cui gli atti vanno ritornati, accertare in tal senso la veridicità delle affermazioni dell'assicurato. Qualora, a tutti gli effetti, detta attività sia cessata, sia la decisione relativa ai contributi dovuti per l'anno 2013 sia quella per l'anno 2014 dovranno essere annullate. Per i mesi di attività esercitati nel 2013 dovrà però essere emessa una nuova decisione di fissazione dei contributi che assoggetti i redditi effettivamente conseguiti per il periodo di attività (art. 22 cpv. 1 LAVS).
2.8. Per quanto attiene al calcolo, come tale, dei contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dal ricorrente, occorre evidenziare che la Cassa di compensazione ha applicato il metodo in essere fino al 31 dicembre 2011 in virtù dell'art. 9 cpv. 2 lett. f LAVS e dell'art. 27 cpv. 1 OAVS. In altre parole, al reddito aziendale netto ha aggiunto i contributi versati dall'indipendente - anche se in concreto non sono stati versati effettivamente dei contributi come indipendente - e sul reddito determinante ricavato ha calcolato i contributi personali dovuti (DTF 111 V 289; STFA H 185/04 del 24 agosto 2005).
Con l'aggiunta del capoverso 4 dell'art. 9 LAVS entrato in vigore il 1° gennaio 2012 per il miglioramento dell'esecuzione dell'AVS, per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG in caso di attività indipendente il reddito da attività indipendente comunicato dall'autorità fiscale alla cassa di compensazione deve essere considerato, dal profilo dell'obbligo contributivo all'AVS, come reddito netto e per la determinazione dei contributi AVS/AI/IPG elevato dalla cassa al 100 % (consid. 5.5). V'è però motivo di scostarsi da questa regola, ha precisato il Tribunale federale (DTF 139 V 537), se con la comunicazione fiscale alla cassa viene confermato in modo chiaro, esplicito e senza riserve che non è stata effettuata alcuna deduzione (consid. 6).
Nell'evenienza concreta, posto che la Cassa di compensazione ha aggiunto, fino all'anno di contribuzione 2011 compreso, il contributo minimo al reddito da attività indipendente conseguito quell'anno (art. 22 OAVS) come se l'assicurato avesse effettivamente versato detto importo, questa circostanza non va comunque esaminata ulteriormente, visto che il risultato non muterebbe lo stesso, dato che sia che il reddito soggetto a contribuzione ammonti a Fr. 3'600.- sia a Fr. 4'060.- o a Fr. 4'075.-, sarebbe ad ogni modo dovuto il contributo minimo.
Le decisioni che fissano i contributi da versare per gli anni dal 2009 al 2011 sono dunque corrette.
Dal 2012, invece, la Cassa avrebbe dovuto applicare il nuovo disposto dell'art. 9 cpv. 4 LAVS per determinare il reddito soggetto a contribuzione. Ma anche in tale evenienza il risultato non si differenzierebbe, siccome per ogni anno sarebbe dovuto il contributo minimo, essendo comunque in presenza di un reddito inferiore al limite di Fr. 9'200.- (per l'anno 2012) rispettivamente di Fr. 9'300.- (2013) stabilito dall'art. 8 cpv. 2 LAVS.
A proposito di quest'ultima norma, va rilevato che una modifica per il miglioramento dell'esecuzione dell'AVS, anch'essa in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che se il reddito annuo
di un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a Fr. 9'300.-, l'assicurato deve pagare il contributo minimo di Fr. 392.- l'anno, salvo che tale importo sia già stato pagato sul suo salario determinante. In questo caso l'assicurato può chiedere che il contributo sul reddito dell'attività lucrativa indipendente sia riscosso al tasso più basso della tavola scalare.
In specie, l'assicurato ha già pagato il contributo minimo con l'esercizio dell'attività dipendente di meccanico presso il Garage __________ di __________. In tal caso potrebbe quindi tornare applicabile la seconda frase dell'art. 8 cpv. 2 LAVS, e meglio sul reddito da attività indipendente accessoria, siccome inferiore a Fr. 9'300.-, l'insorgente potrebbe beneficiare dell'applicazione del tasso più basso della tavola scalare, più favorevole rispetto all'importo del contributo minimo (Fr. 480.- oltre accessori, per un totale di Fr. 534,60).
Sennonché, come recita l'art. 8 cpv. 2 LAVS medesimo, questo procedimento è attuabile soltanto a richiesta dell'assicurato.
Nell'evenienza concreta, però, il TCA ritiene che poiché il ricorrente ha contestato di dovere pagare il contributo minimo avendo già un'attività salariata e non ritenendo di esercitarne una come indipendente
In queste circostanze, le decisioni relative agli anni 2012, 2013 e 2014 devono essere annullate e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione, affinché essa emani delle nuove decisioni di fissazione dei contributi in cui sia applicato il tasso più basso della tavola scalare su un reddito da attività indipendente di Fr. 3'600.-, anziché il contributo minimo.
A proposito di questo ammontare, va qui evidenziato che sulla scorta della recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 139 V 537), ripresa pure da questo Tribunale (STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014; STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014; 30.2014.10 del 6 giugno 2014; 30.2014.25 del 21 agosto 2014), si deve però ritenere che il reddito da attività indipendente di Fr. 3'600.- sia già al lordo degli oneri sociali e non al netto (è al netto delle spese professionali, ma non degli oneri AVS/AI/IPG).
Infatti, visto che nemmeno è mai stato notificato all'autorità fiscale e tanto meno alla Cassa di compensazione, su questo ammontare l'assicurato non ha a tutti gli effetti versato dei contributi personali. In tal caso non occorre più, come ha stabilito l'Alta Corte (cfr. consid. 6), riportare questo importo al lordo dei contributi in virtù dell'art. 9 cpv. 4 LAVS, essendolo già, ma va ritenuto come tale per il calcolo dei contributi.
Ne discende che i contributi dovuti dovranno essere calcolati ritenendo un reddito (lordo) soggetto a contribuzione di Fr. 3'600.- e applicando a questa cifra il tasso più basso della tavola scalare in virtù della modifica dell'art. 8 cpv. 2 2a frase LAVS.
Questa soluzione va applicata agli anni di contribuzione 2012, 2013 e 2014, riservata la verifica che la Cassa effettuerà sulla continuazione dell'attività indipendente accessoria durante gli anni 2013 e 2014 e l'applicazione dell'art. 19 OAVS per i redditi di poco conto in connessione con l'art. 14 cpv. 6 LAVS.
Per gli anni 2009, 2010 e 2011 le decisioni di fissazione dei contributi personali vanno invece confermate interamente.
2.9. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata, con rinvio degli atti alla Cassa di compensazione affinché proceda come indicato.
Parzialmente vincente in causa, siccome rappresentato da un legale l'assicurato ha diritto a delle ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione affinché proceda con i suoi incombenti, così come esposto in particolare ai considerandi 8 e 9.
La Cassa di compensazione verserà all'assicurato delle ripetibili di Fr. 800.- (IVA inclusa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti