Raccomandata
Incarto n. 30.2014.25
TB
Lugano 21 agosto 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 maggio 2014 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
A. Con decisione del 20 novembre 2012 (doc. T) la Cassa CO 1 ha fissato definitivamente i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti per l'anno 2007 dall'avv. RI 1, 1954, affiliato come indipendente. Basandosi su un reddito da attività indipendente da essa stessa stimato di Fr. 220'994.- riportato al lordo dei contributi AVS/AI/IPG giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, la Cassa ha fissato in Fr. 21'736,65 i contributi personali dovuti, comprese le spese amministrative.
B. A seguito dell'opposizione dell'assicurato (doc. S) che sulla scorta della notifica di tassazione IC/IFD 2007 emanata il 21 novembre 2012 (doc. A) ha fatto subito presente che il reddito aziendale netto è stato fissato in Fr. 122'017.-, la Cassa ha annullato la decisione impugnata e l'ha sostituita con un'altra, di pari data, che ha ritenuto un reddito da attività indipendente di Fr. 122'017.- riportato al lordo dei premi AVS/AI/IPG e quindi un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 134'824.-. I contributi dovuti sono stati quindi fissati in Fr. 13'264,75 (doc. B).
C. La decisione su opposizione del 9 maggio 2014 (doc. D) ha respinto l'opposizione del 23 novembre 2012 (doc. P), con cui l'assicurato sosteneva che all'importo di Fr. 122'017.- andavano aggiunti i contributi versati nel 2007 (Fr. 4'483,80), per ottenere un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 126'500.-.
L'amministrazione ha infatti osservato che dal 1° gennaio 2012 il nuovo metodo di calcolo previsto dal nuovo art. 9 cpv. 4 LAVS si applica a tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l'entrata in vigore di questa modifica. Pertanto, al reddito aziendale di Fr. 122'017.- vanno aggiunti Fr. 12'807.- di contributi calcolati secondo il nuovo sistema (doc. N1), per ottenere un reddito d'attività indipendente al lordo dei premi AVS/AI/IPG di Fr. 134'824.-.
D. Con ricorso del 14 maggio 2014 (doc. I) RI 1 ha chiesto al TCA di stabilire in Fr. 126'500.- il reddito da attività lucrativa indipendente per il 2007 da assoggettare ai contributi personali. Il ricorrente ha rilevato che dal reddito aziendale di Fr. 122'017.- erano già stati dedotti i contributi di Fr. 4'483,80 pagati nel 2007. Tuttavia, la Cassa di compensazione non ha inspiegabilmente riconosciuto di dovere applicare la medesima procedura adottata nella vertenza parallela pendente, a quel momento, davanti a questo Tribunale (30.2014.10), trattandosi della medesima fattispecie. Inoltre, è a torto che l'amministrazione ha applicato retroattivamente il nuovo metodo di calcolo in vigore dal 1° gennaio 2012, aggiungendo i contributi teorici personali piuttosto che quelli effettivamente pagati dagli indipendenti. Al suo reddito aziendale dovevano quindi essere aggiunti Fr. 4'483,80 di contributi versati e non l'importo teorico di Fr. 12'807.-. La decisione dell'amministrazione è quindi arbitraria, siccome applica retroattivamente una modifica della LAVS e dell'OAVS.
Per contro, a suo dire, riportando ad un presunto reddito lordo il reddito di Fr. 122'017.- aggiungendo i contributi di Fr. 12'807.-, l'amministrazione ha fissato i contributi dovuti ad un importo superiore a quanto l'assicurato deve in realtà pagare.
E. Con risposta del 27 maggio 2014 (doc. III) la Cassa CO 1 ha proposto di respingere il ricorso, osservando che il reddito dell'attività lucrativa viene accertato dall'autorità fiscale, le cui indicazioni sono vincolanti per le Casse (art. 23 cpv. 4 OAVS). Essa si è inoltre fondata sul nuovo art. 9 cpv. 4 LAVS entrato in vigore nel 2012 e che è applicabile a tutti i redditi provenienti da attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali, come in specie, dopo il 1° gennaio 2012.
L'amministrazione ha inoltre osservato come la presente fattispecie si differenzi dall'altra procedura ricorsuale relativa alla fissazione dei contributi per l'anno 2008, giacché nella concreta evenienza dal reddito aziendale di Fr. 122'017.- erano già stati dedotti, per sua stessa ammissione e dell'autorità fiscale, i contributi personali versati nel 2007, mentre nell'altra controversia aveva ammesso di essersi dimenticato di procedere in tal senso.
Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. V).
considerato in diritto
in ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Il 1° gennaio 2007 (art. 23 cpv. 3 OAVS) ed il 1° gennaio 2009 (art. 22 cpv. 2, 3 e 5 OAVS) sono entrate in vigore delle modifiche alla OAVS portanti sulla fissazione e determinazione dei contributi.
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; DTF 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che, nel caso in esame, lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'assoggettamento dell'eventuale reddito da attività indipendente ai contributi personali) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2009, le citate modifiche legali inerenti l'art. 22 OAVS non sono applicabili al periodo di contribuzione 2007, ma fanno stato le norme vigenti fino al 31 dicembre 2008 (STCA 30.2014.10 del 6 giugno 2014; STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014; STCA 30.2013.16 del 21 ottobre 2013; STCA 30.2013.2 del 24 luglio 2013; STCA 36.2012.78 del 6 febbraio 2013; STCA 36.2012.2 del 16 aprile 2012).
nel merito
Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
L'insorgente ha contestato il principio stesso dell'applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS al caso concreto, giacché i contributi in discussione sono dovuti per l'anno 2007, mentre questa norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2012, quindi non può essere applicata retroattivamente. Non è dunque corretto, come ha fatto la Cassa, riportare questo reddito netto al lordo dei premi teoricamente dovuti, quando invece devono essergli aggiunti i contributi effettivamente versati per quell'anno. Pertanto, secondo l'interessato, i contributi vanno calcolati sul suo reddito netto di Fr. 122'017.-, ammontare al quale vanno poi aggiunti gli acconti di Fr. 4'483,80 già versati nel corso del 2007.
Oggetto del contendere è sapere se per il calcolo dei contributi per il 2007 la Cassa di compensazione deve aggiungere al reddito da attività indipendente dell'assicurato comunicato dalle autorità fiscali, secondo la norma in vigore fino al 31 dicembre 2011, i contributi personali già versati oppure applicare il nuovo metodo in essere dal 1° gennaio 2012, che comporta l'aggiornamento del reddito da attività indipendente al lordo dei premi AVS/AI/IPG e quindi il computo di contributi teorici.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), 1997, n. 151 pag. 313 ad art. 9 LAVS,).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 consid. 5a).
Giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.
Per la disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011 (computo delle deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale), l'articolo 9 capoverso 4 si applica a tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l'entrata in vigore della modifica.
Nella recente STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014, emanata da questo Tribunale nella sua composizione di tre giudici e cresciuta incontestata in giudicato, ripresa nelle STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014 e STCA 30.2014.10 del 6 giugno 2014, è stato evidenziato che con sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 (DTF 139 V 537 = SVR 2014 AHV Nr. 2) l'Alta Corte ha stabilito che vi è un'eccezione all'applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS.
Nel caso giudicato nella sua sentenza di principio il Tribunale federale ha ritenuto che, nelle comunicazioni relative al 2008 e al 2009, l'autorità fiscale ha negato che dall'importo comunicato fossero stati dedotti i contributi sociali. L'istanza inferiore, ossia il Tribunale amministrativo del Canton Zugo, aveva accolto il ricorso dell'assicurato, affermando che la Cassa non doveva aggiungere all'importo soggetto a contribuzione gli oneri sociali e rinviando l'incarto all'amministrazione per un nuovo calcolo dopo avere accertato l'ammontare del reddito netto.
Dal canto suo il Tribunale federale ha stabilito che la lettera della norma è chiara, nel senso che il reddito che l'autorità fiscale deve comunicare deve corrispondere al reddito netto e che la Cassa di compensazione competente deve ricalcolarlo al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili. A livello di ordinanza, l'art. 23 cpv. 4 OAVS prevede che le comunicazioni delle autorità fiscali sono vincolanti per le casse (cfr. consid. 5.3).
L'Alta Corte ha quindi affermato che scopo e senso dell'art. 9 cpv. 4 LAVS si evincono dal Messaggio del Consiglio federale. Al fine di semplificare il loro compito e di applicare unitariamente la norma, le autorità fiscali devono essere sgravate dal ricalcolo dei contributi. Il legislatore è consapevole che con il nuovo disposto i contributi dedotti a livello fiscale non collimano necessariamente con quelli ricalcolati dalle casse di compensazione, poiché la deduzione fiscale non viene loro comunicata. Scopo e senso della norma consistono nella semplificazione del lavoro per il fisco e per le casse di compensazione (cfr. consid. 5.4).
Secondo l'interpretazione letterale e teleologica della nuova norma, la ratio legis della modifica consiste nel fatto che le casse di compensazione, contrariamente alla prassi in vigore precedentemente (DTF 111 V 289), non devono più preoccuparsi della questione di sapere se le autorità fiscali hanno o meno dedotto i contributi sociali dal reddito loro comunicato. Devono partire dal principio che si tratta di un reddito netto e devono di conseguenza aggiungervi i contributi sociali. L'assicurato dichiara al fisco anche i contributi sociali e può impugnare la tassazione se rileva che la deduzione non è avvenuta correttamente. Vale anche in questo contesto il principio secondo il quale l'indipendente deve far valere i propri diritti nell'ambito della procedura fiscale (DTF 110 V 369). Se la tassazione non viene contestata, di principio diventa vincolante per il calcolo dei contributi (cfr. consid. 5.5).
La nostra Massima istanza ha tuttavia stabilito che questo principio non è assoluto e non vale quando tramite la comunicazione fiscale è attestato chiaramente, espressamente e senza nessun dubbio che dal reddito non è stata eseguita alcuna deduzione. Nel caso giudicato dal TF, nella comunicazione relativa al 2009 l'autorità fiscale ha risposto negativamente alla questione di sapere se i contributi personali sono stati dedotti dal reddito da attività indipendente. Dalle risposte alle domande poste dall'Alta Corte emerge infatti che alla cassa di compensazione è stato comunicato il reddito senza la deduzione dei contributi sociali, perché il ricorrente non li ha dichiarati o non ne ha fatto domanda in tal senso. Se dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e per la cassa non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, la cassa non deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS. Infatti, secondo il Messaggio del Consiglio federale, il legislatore partiva dal presupposto che il fisco aveva effettivamente dedotto i contributi. Per questo motivo, il TF ha ritenuto che la sentenza di prima istanza è corretta nel suo risultato e l'amministrazione deve ricalcolare i contributi dovuti dall'assicurato (cfr. consid. 6).
Nel primo caso giudicato da questo Tribunale (30.2014.13), la fattispecie era analoga a quella trattata dal Tribunale federale, visto che alla domanda se l'assicurato avesse dedotto i contributi dal reddito aziendale l'autorità fiscale ha risposto negativamente. Pertanto, il TCA ha concluso che il reddito accertato fiscalmente era lordo e ha dunque accolto il ricorso e rinviato gli atti all'amministrazione, affinché ricalcolasse il contributo dovuto sulla base di questo importo, senza applicare l'art. 9 cpv. 4 LAVS.
Anche nella seconda controversia (30.2014.8) il TCA ha potuto accertare che il reddito da attività indipendente ricavato dalla documentazione raccolta era lordo, visto che, separatamente, l'assicurata aveva fiscalmente dichiarato i contributi versati durante l'anno 2008.
Pure nella vertenza che entrambe le parti hanno citato e che è stata decisa con sentenza del 6 giugno 2014 (30.2014.10), cresciuta incontestata in giudicato, il reddito conseguito dall'attività indipendente era al netto delle spese che l'interessato si è assunto nell'esercizio della sua professione (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS), ma non comprendeva anche i contributi AVS/AI/IPG, visto che egli non li ha dedotti né dalla cifra d'affari incassata, insieme alle altre spese professionali, né dal reddito netto inserendoli nella dichiarazione d'imposta (punto 11.1). Ciò ha comportato che poiché l'assicurato non ha effettivamente posto fiscalmente in deduzione dal reddito conseguito (al netto delle spese professionali) i contributi personali che egli ha in realtà versato durante l'anno di contribuzione, la Cassa di compensazione non poteva ritenere l'importo comunicato dall'autorità fiscale quale reddito al netto dei contributi AVS/AI/IPG e riportarlo al lordo dei contributi giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS. Pertanto, non essendo state fatte delle deduzioni non v'era alcun dubbio che il reddito dichiarato era un reddito lordo da attività indipendente dell'assicurato. Di conseguenza, non si doveva procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS, ma porre questo reddito, siccome già lordo, alla base del calcolo dei contributi personali dell'insorgente.
Se è vero che tanto il ricorrente (doc. N) quanto l'autorità fiscale, contattata espressamente dalla Cassa di compensazione il 16 aprile 2014 (doc. F), hanno risposto che dal reddito aziendale erano già stati dedotti i contributi personali pagati, tuttavia queste affermazioni non possono essere qui ritenute, siccome errate.
Più precisamente, l'assicurato ha affermato che "se il reddito da attività lucrativa accertato dall'autorità di tassazione è di Fr. 122'017.-, al netto di Fr. 4'483,80 di contributi AVS pagati, il reddito lordo ai fini dei contributi AVS/AI/IPG è di Fr. 126'500.-." (doc. N).
L'Ufficio di tassazione di __________ ha confermato che il reddito aziendale è stato fissato in Fr. 122'017.- e ha precisato, alla domanda se l'assicurato ha dedotto i contributi personali dal reddito aziendale, che "dal reddito aziendale sono stati dedotti fr. 56'606.- come stipendi e oneri sociali, senza dettaglio." (doc. F).
Sulla scorta di questa risposta, la Cassa di compensazione ha considerato che il reddito aziendale comunicato dall'autorità fiscale fosse netto e, quindi, in applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS l'ha riportato al lordo dei premi AVS/AI/IPG in quanto deduzione ammessa fiscalmente, ma non dalla LAVS.
L'agire dell'amministrazione non è però corretto.
In effetti, dal dettaglio del conto economico dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 prodotto dall'insorgente insieme alla sua dichiarazione d'imposta IC 2007 (doc. C), risulta che dalla cifra d'affari totale incassata sono stati dedotti, fra le varie spese professionali, anche "Stipendi e oneri sociali" per l'importo di Fr. 56'606,50.
A mente di questo Tribunale, in questa somma non sono anche compresi i contributi personali versati a titolo di acconto dall'assicurato durante l'anno 2007 (Fr. 4'483,80).
Ciò risulta chiaramente dalla documentazione prodotta dalla Cassa di compensazione.
In effetti, l'amministrazione ha trasmesso il conteggio del 30 aprile 2014 (doc. E) dei contributi paritetici dovuti dall'assicurato per un suo dipendente per l'anno 2007, contributi che sono stati calcolati su un salario determinante di Fr. 49'400.- e che sono stati quindi fissati in Fr. 6'793,20, importo corrispondente peraltro agli acconti versati trimestralmente nel 2007.
La somma di questi importi dà Fr. 56'193,20, ossia l'ammontare che il ricorrente ha posto in deduzione dalla sua cifra d'affari a titolo di "Stipendio e oneri sociali" (Fr. 56'606,50).
Un secondo estratto conto, sempre datato 30 aprile 2014 (doc. D), si riferisce ai contributi personali dell'assicurato per l'anno 2007 ed indica che quell'anno egli ha effettuato quattro versamenti, per un totale di Fr. 4'483,80.
Questo importo corrisponde effettivamente alla cifra che l'assicurato ha più volte affermato di avere pagato. Ciò nonostante, come risulta chiaramente dal conto economico prodotto agli atti, come tale questa somma non è stata dedotta dalla sua cifra d'affari a titolo di spese personali. Essa non è nemmeno stata esposta al punto 11.1 della dichiarazione d'imposta IC 2007 quale contributi di legge (doc. C).
In altre parole, gli oneri sociali dedotti dalla sua cifra d'affari si riferiscono unicamente a quelli dovuti al suo dipendente in qualità di datore di lavoro, mentre non comprendono anche quelli versati per sé stesso.
Come giudicato di recente nella citata STCA 30.2014.10, poiché per l'anno 2007 l'assicurato non ha effettivamente posto fiscalmente in deduzione dal reddito conseguito (al netto delle spese professionali) i contributi personali che egli ha in realtà versato durante quell'anno (Fr. 4'483,80), la Cassa di compensazione non poteva ritenere l'importo di Fr. 122'017.- quale reddito al netto dei contributi AVS/AI/IPG che, riportato al lordo dei contributi giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, dà un reddito determinante soggetto a contribuzione di Fr. 134'824.-.
Pertanto, per l'anno 2007 l'importo di Fr. 122'017.- costituisce il reddito lordo da attività indipendente dell'assicurato.
Di conseguenza, in virtù della recente DTF 139 V 537 consid. 6, secondo cui se dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, non si deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS.
Ne discende, dunque, che trattandosi manifestamente di un reddito lordo l'importo di Fr. 122'017.- deve essere posto come tale, in via eccezionale, alla base del calcolo dei contributi personali dell'assicurato e, pertanto, il principio di cui all'art. 9 cpv. 4 LAVS non deve essere qui applicato (STCA 30.2014.10 del 6 giugno 2014; STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014; STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014).
La decisione impugnata deve essere quindi annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione per calcolare nuovamente i contributi personali dell'assicurato per l'anno 2007, considerando quale reddito soggetto a contribuzione l'importo di Fr. 122'017.-.
Infatti, secondo l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal Tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento (per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in SZS 1991 pag. 180 segg.).
L'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (consid. 7 non pubblicato in DTF 139 V 289; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).
Nell'evenienza in esame, i presupposti perché un avvocato che agisce in causa propria possa eccezionalmente pretendere
un'indennità per la sua attività personale non sono dati (STFA H 388/99 del 20 novembre 2001, in cui viene rinviato alle DTF 122 V 151 consid. 9 e 110 V 136 consid. 7).
Infatti, la causa non è complessa ed il lavoro svolto non ha impedito notevolmente l'attività professionale dell'assicurato (STCA 30.2014.10 del 6 giugno 2014; STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014; STCA 30.2007.60 del 18 dicembre 2007; STCA 30.2006.36 del 5 febbraio 2007).
La pretesa d'indennità per spese ripetibili deve pertanto essere negata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione affinché calcoli nuovamente i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurato per l'anno di contribuzione 2007 considerando un reddito determinante soggetto a contribuzione di Fr. 122'017.-.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti