Raccomandata

Incarto n. 30.2013.7

cs

Lugano 27 maggio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 15 gennaio 2013 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto, in fatto

1.1. Il 17 settembre 2008 RI 1, nata nel 1974, ha inoltrato una domanda tendente all’ottenimento di una prestazione per superstiti in seguito al decesso, il 5 settembre 2008, del suo ex marito, __________, con il quale è stata sposata dal __________ (doc. 110). L’interessata ha precisato di essersi risposata il __________ e di avere avuto due figlie dal precedente matrimonio, entrambe nate il __________ (doc. 111).

1.2. L’8 dicembre 2008 RI 1 ha scritto alla CO 1 una lettera intitolata “Rentes d’orphelin de __________ et __________”, affermando:

" Vous avez recu le 13.10.08 par la caisse de compensation de __________ le dossier concernant mes deux filles pour la rente d’orphelin.

Puisque je n’ai pas de nouvelles de votre part et que sa fait presque 2 mois que le dossier est en votre possession, je vous fixe un délai pour le versement des rentes d’orphelin du, au 31.12.08 (…)

Ces rentes me sont du, et de plus j’en ai besoin pour les besoins des filles. 3 mois sont passer depuis le décès de leur père, vous aviez bien assez de temps pour prendre vos décision“ (doc. 107)

1.3. Con decisione del 29 gennaio 2009 CO 1 ha assegnato a RI 1 una rendita per vedova dal 1° ottobre 2008 di fr. 1'414 al mese ed alle figlie __________ e __________ una rendita per orfane di fr. 707 al mese (doc. 91).

1.4. Il 3 maggio 2012 la CO 1 ha scritto all’Ufficio controllo abitanti di __________ per conoscere lo stato civile di RI 1. Il Comune ha indicato che l’interessata è sposata dal __________ (doc. 75).

1.5. Con decisione del 22 giugno 2012 la CO 1 ha chiesto ad RI 1 la restituzione di fr. 65'988 pari alla rendita vedovile percepita dal 1° ottobre 2008, poiché “considerato che in data __________ ha contratto nuovamente matrimonio con __________ non sussiste alcun diritto alla rendita per vedova a suo tempo concessa con decisione del 29 gennaio 2009” (doc. 72).

1.6. Con decisione su opposizione del 27 agosto 2012, cresciuta incontestata in giudicato, la CO 1 ha confermato la richiesta di restituzione, precisando:

" (…)

In concreto, l’indebito versamento è stato causato da un errore della CO 1 __________; infatti dal questionario “Demande de rentes de survivants”, depositata il 23 settembre 2008 presso la Cassa del __________ di __________ e trasmessa ai nostri uffici per competenza, si evince chiaramente (aggiunta manuale) che l’assicurata ha nuovamente contratto il matrimonio il __________. E’ quindi fuori di dubbio che l’interessata non adempisse ai requisiti previsti per l’ottenimento della rendita di vedovanza e questo in contrapposizione con la decisione del 29 gennaio 2009.

Quest’ultima decisione è quindi manifestamente errata e la sua modifica riveste un’importanza fondamentale.” (doc. 54)

1.7. Il 15 ottobre 2012 la ricorrente ha inoltrato il foglio di calcolo per la verifica dell’onere troppo grave nell’ambito della domanda di condono della somma chiesta in restituzione (doc. 43).

1.8. Con decisione del 14 novembre 2012 la Cassa ha respinto la richiesta di condono, affermando:

" (…)

Nella fattispecie occorre innanzitutto rimarcare che è fuori di dubbio che la sua patrocinata non assolve i requisiti per l’ottenimento di una rendita di vedovanza. Infatti, come si evince dagli atti all’incarto il deposito della “Demande de rentes de survivants” è avvenuto con lo scopo di ottenere l’assegnazione delle sole rendite per orfani di padre a favore delle figlie __________ e __________. Al formulario in questione l’assicurata ha poi fatto seguire in data 8 dicembre 2008 uno scritto mediante il quale si sollecitava alla Cassa l’emanazione della decisione a favore delle figlie non rivendicando, per contro, in alcun modo l’assegnazione di eventuale rendita per vedova a proprio favore.

Contrariamente a ciò, con decisione del 29 gennaio 2009, la signora RI 1 si è vista attribuire anche una rendita per vedova. Ora, osservando la diligenza ragionevolmente esigibile in tali circostanze avrebbe dovuto, per lo meno, assicurarsi presso la Cassa che una simile prestazione fosse effettivamente di sua spettanza. L’affermazione di avere immediatamente contattato telefonicamente i nostri servizi a tale scopo non trova in alcun modo conferma negli atti. In simili circostanze, l’assicurata deve quindi assumersi le conseguenze derivanti da una propria grave negligenza tale da escludere la buona fede.

Visto quanto precede, mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, vale a dire la buona fede, non è necessario esaminare quella della grave difficoltà.” (doc. 34-35)

1.9. Con decisione su opposizione del 15 gennaio 2013 l’amministrazione ha confermato la reiezione della domanda di condono con motivazioni simili a quelle figuranti nella decisione formale:

" (…)

Orbene in verità, benché l’assicurata si sia tuttavia, come detto, vista attribuire, erroneamente in aggiunta alle rendite per orfani assegnate ai figli, personalmente una rendita per superstiti, nulla ha intrapreso per eliminare il chiaro sbaglio – e questo malgrado essa si fosse limitata a chiedere unicamente e correttamente le rendite per orfani per i figli, ben cosciente di non aver lei, essendosi, come indicato, risposata, diritto a una rendita per vedova – e ha semplicemente accettato e continuato a percepire l’indebita prestazione.

Ora, osservando la diligenza ragionevolmente esigibile in simili circostanze, l’opponente avrebbe dovuto, senza dubbio, rilevare un simile fatto tanto evidente, come appunto l’assegnazione di una rendita per vedova nonostante un nuovo matrimonio, e, quindi, la necessità di renderne edotta l’amministrazione, ciò che non è avvenuto. In un simile frangente è dunque perlomeno ravvisabile da parte della signora RI 1 una negligenza grave, tale da escludere la buona fede e non vedersi pertanto liberata dall’obbligo di restituzione.

L’assicurata afferma invero di aver immediatamente contattato telefonicamente la Cassa e di essersi, addirittura, vista confermare il diritto alla prestazione in parola. Il tutto non trova però in alcun modo conferma negli atti – né l’opponente l’ha provato – ed è da considerarsi come rimasto allo stadio dell’intenzione (ciò che conferma ulteriormente peraltro la piena conoscenza nonché coscienza dell’interessata di percepire indebitamente la prestazione).” (doc. 30)

1.10. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1 di __________, è insorta contro la predetta decisione su opposizione al Tribunale cantonale di __________ che, con sentenza del 25 febbraio 2013, ha dichiarato il ricorso irricevibile e lo ha trasmesso per competenza al TCA (doc. 24 e 25).

1.11. Il 26 marzo 2013, in seguito al decreto di traduzione dell’11 marzo 2013 del giudice delegato del TCA (doc. IV), l’insorgente, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato a questo Tribunale il ricorso tradotto in italiano, chiedendo contestualmente il diritto di poter replicare alla risposta della Cassa (doc. V).

La ricorrente rammenta di essersi risposata il __________ con __________, in regime di separazione dei beni, di essere madre di tre figli piccoli, __________ e __________ nate nel __________ e ____________________ nato nel __________, e di essere casalinga. Il marito lavora per l’esercito e percepisce uno stipendio netto di fr. __________, ma a fronte di spese per fr. __________, risulta un ammanco mensile di circa fr. 5. Inoltre il marito ha un debito di fr. __________.

La ricorrente rammenta le norme del diritto matrimoniale ed evidenzia che l’importo da restituire è un suo debito proprio di sua sola pertinenza e che il marito non deve partecipare in alcun modo, non avendo il debito alcun legame con l’unione coniugale e non essendo sorto nell’ambito della rappresentazione coniugale. Non avendo alcuna attività ed alcuna sostanza essa si trova nell’impossibilità di restituire quanto chiesto.

Circa la buona fede l’insorgente evidenzia di aver sin da subito indicato di essersi risposata il __________ e che la stessa amministrazione ha ammesso di essere all’origine dell’errore nel versamento della prestazione. L’interessata ribadisce di aver contattato telefonicamente l’amministrazione al fine di assicurarsi di aver diritto alla rendita contestata, “ciò che le è stato confermato a più riprese”. In concreto, secondo la ricorrente, l’errore è stato commesso dalla Cassa, la quale ha tutte le competenze che una persona come lei non può avere. Sarebbe pertanto contrario alla buona fede imputarle un errore commesso dall’amministrazione stessa e di cui non poteva rendersi conto.

In conclusione l’insorgente chiede l’annullamento sia della decisione impugnata che della decisione formale di restituzione del 22 giugno 2012 (doc. I).

1.12. Con risposta del 9 aprile 2013 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).

1.13. Il 15 aprile 2013 la ricorrente ha preso posizione, ribadendo le sue censure ed affermando che contesta “sia la decisione di restituzione del 27 agosto 2012, che quella del 15 gennaio 2013, relativa alla domanda di condono” (doc. IX). Circa la restituzione l’insorgente afferma che la medesima è perenta, poiché il termine di un anno è iniziato a decorrere sin dall’inoltro della domanda di prestazioni dove l’interessata aveva notificato il suo matrimonio.

1.14. Il 22 aprile 2013 l’amministrazione ha evidenziato che la decisione su opposizione del 27 agosto 2012 tramite la quale è stata chiesta la restituzione dell’importo litigioso è cresciuta in giudicato e che oggetto della decisione impugnata del 15 gennaio 2013 è unicamente la reiezione della domanda di condono (doc. XI).

1.15. Dopo aver chiesto (doc. XIII) ed ottenuto (doc. XIV), una proroga, l’insorgente ha affermato che la perenzione delle pretese dell’amministrazione è rilevabile d’ufficio in ogni momento e pertanto la censura di perenzione deve essere esaminata dal Tribunale. In ogni caso per la ricorrente la decisione di restituzione e la successiva decisione su opposizione sono palesemente errate perché misconoscono la perenzione delle pretese. In via subordinata l’insorgente chiede la revisione, rispettivamente il riesame della “decisione di restituzione e della decisione su opposizione del 27 agosto 2012” (doc. XV).

in diritto

2.1. La ricorrente contesta sia la decisione su opposizione del 27 agosto 2012 tramite la quale la Cassa ha chiesto la restituzione dell’importo di fr. 65'988 (doc. 54), cresciuta in giudicato, e di cui chiede la revisione, rispettivamente il riesame, sostenendo che la richiesta di restituzione è perenta e che la perenzione va esaminata d’ufficio in ogni stadio della procedura, sia la decisione su opposizione del 15 gennaio 2013, tramite la quale l’amministrazione ha respinto la domanda di condono in assenza della buona fede (doc. 28).

2.2. Circa la domanda di revisione, rispettivamente riesame della decisione su opposizione del 27 agosto 2012, questo TCA rileva quanto segue.

Per l’art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

A norma dell’art. 53 cpv. 2 LPGA l’assicuratore può tornare sulle sue decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

Secondo l’art. 53 cpv. 3 LPGA l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.

Competente per l’esame dei presupposti della revisione di una decisione è l’istanza che ha emesso la decisione di cui si chiede la revisione (Kieser, ATSG 2009, 2.a edizione, pag. 675, n. 22 ad art. 53). In concreto, la CO 1.

Il TCA non è di conseguenza competente per decidere nel merito della domanda di revisione ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA presentata pendente causa.

Questo Tribunale non può neppure entrare nel merito della richiesta di riesame della decisione su opposizione del 27 agosto 2012 ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, poiché non può imporre all’amministrazione di procedere in tal senso ritenuto che la riconsiderazione è una facoltà dell’amministrazione (Kieser, ATSG 2009, 2.a edizione, pag. 679, n. 35 ad art. 53). Il giudice non può modificare, mediante l’istituto della riconsiderazione, la precedente decisione. Egli violerebbe altrimenti il principio della riconsiderazione facoltativa, derivante dal potere discrezionale dell’amministrazione, che il giudice non può imporle (ZAK 1985 58 e ZAK 1986 597 citate da Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Recht-sprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (Art. 17 ATSG), pag. 387 e da Müller, Die materiellen Vorraussetzungen der Rentenrevisionen in der Invalidenverischerung, Friborgo 2003, pag. 98, nota 361 con riferimenti di giurisprudenza indicati, pag. 261).

Nella misura in cui l’insorgente chiede la revisione, rispettivamente il riesame della decisione su opposizione del 27 agosto 2012 (e della decisione formale del 22 giugno 2012), il ricorso è dunque irricevibile.

Questo Tribunale evidenzia inoltre che in una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, nell’ambito di un condono chiesto per prestazioni derivanti dall’assicurazione contro la disoccupazione, il TF, al consid. 6 ha esaminato il quesito circa la nullità o meno di una decisione di restituzione cresciuta in giudicato emessa, fatto non contestato, dopo la scadenza del periodo di perenzione.

L’Alta Corte ha rammentato che:

" Per prassi costante, una decisione amministrativa viziata è, di regola, unicamente annullabile. Se, quindi, non viene impugnata tempestivamente, essa diviene formalmente definitiva e non può più venire contestata. Solo di rado una simile decisione è nulla, cioè non esplica effetto alcuno (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii; Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, volume I, pag. 421; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte 1990, n. 40 B I, pag. 118; Moor, Droit administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, pag. 310). Ciò è segnatamente il caso se il vizio è particolarmente grave, è evidente o perlomeno facilmente riconoscibile e, infine, l'accertamento della nullità non mette in serio pericolo la sicurezza del diritto (sentenze 2A.18/2007 dell'8 agosto 2007, consid. 2.4 e 2.5, e 5P.178/2003 del 2 giugno 2003, consid. 3.2; DTF 116 Ia 215 consid. 2c pag. 219; 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii). Di norma, vengono considerati vizi particolarmente gravi taluni errori di procedura, quali l'incompetenza dell'autorità giudicante. Gli errori riguardanti il contenuto invece causano raramente la nullità dell'atto (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii), e meglio solo se sono eccezionalmente gravi; ciò si verifica, ad esempio, quando l'atto diviene, in pratica, privo di effetto e meglio impossibile da eseguire, insensato, immorale (sentenza 5P.178/2003 succitata, consid. 3.2; Rhinow/Krähenmann, op. cit., n. 40 B V e, pag. 121) oppure in contrasto con un divieto assoluto posto dalla Costituzione (si veda in proposito Moor, op. cit., pag. 321), ad esempio nel caso in cui una decisione non abbia alcuna base legale (Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., Basilea/Francoforte 1991, n. 1219; si confronti anche sentenza 2A.18/2007 succitata, consid. 2.4 e 2.5). Del resto se così non fosse e meglio se ogni illegalità riguardante il merito provocasse la nullità della decisione, l'organo esecutivo si sostituirebbe di fatto all'autorità decisionale (sentenza 5P.178/2003 succitata; Imboden, Der nichtige Staatsakt, Zurigo 1944, pag. 137).

(…)

6.4 In concreto non è soltanto incontestato, ma addirittura ammesso dalla Sezione del lavoro - la quale ha precisato che il provvedimento di restituzione avrebbe dovuto essere emanato immediatamente dopo la decisione con cui essa aveva decretato l'inidoneità al collocamento dell'interessata e non solo dopo la sentenza con cui il Tribunale federale delle assicurazioni aveva confermato definitivamente detta decisione - che la Cassa ha statuito sull'esistenza di un diritto nel frattempo estinto, in seguito a perenzione.

La decisione è pertanto gravemente viziata nel merito (sentenza del Tribunale federale 2P.171/1995 del 26 ottobre 1995 pubblicata in RDAT 1996 I n. 49 pag. 137), in quanto attesta l'esistenza di un diritto estinto; la carenza inoltre, pur non essendo palese, è facilmente riconoscibile. Tuttavia, la richiesta di restituzione era giustificata in quanto l'inidoneità al collocamento dell'assicurata e quindi il fatto che abbia percepito a torto indennità di disoccupazione sono stati confermati in ultima istanza (RDAT 1996 I n. 49 pag. 139 consid. 5b). Alla luce della suesposta giurisprudenza quindi, malgrado l'intervenuta perenzione, la decisione è annullabile e quindi in concreto definitiva. Una modifica potrebbe infatti intervenire solo tramite riesame da parte dell'amministrazione (si confronti RCC 1988 pag. 261 consid. 3c.).”

Alla luce della citata giurisprudenza federale anche se nel caso di specie la domanda di restituzione fosse perenta, questo Tribunale non potrebbe dichiarare nulla la decisione su opposizione del 27 agosto 2012.

Del resto, per i motivi che seguono, la richiesta di restituzione della Cassa non può comunque essere considerata perenta per il solo motivo che nella richiesta di prestazioni l’assicurata ha sin da subito segnalato di essersi risposata.

Come rammentato ancora recentemente dal TF con sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013, il termine annuo di perenzione, di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA, comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).

In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]).

Nel caso di specie l’errore iniziale della Cassa che ha assegnato una rendita vedovile alla ricorrente malgrado l’interessata avesse segnalato di essersi risposata, non può pertanto far decorrere il termine annuale di perenzione. Il termine decorre semmai da quando l’amministrazione ha saputo, o avrebbe potuto sapere in un secondo tempo in base all’attenzione ragionevolmente esigibile, di aver versato la prestazione erroneamente. Dagli atti emerge che ciò è avvenuto quando nel corso del mese di maggio 2012 l’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ ha confermato all’amministrazione che l’interessata si è risposata il __________ (doc. 75-76). La decisione formale di restituzione del 22 giugno 2012 è pertanto tempestiva.

2.3. Va ora esaminato se l’interessata può beneficiare del condono della prestazione di cui è chiesta la restituzione.

Secondo l’art. 25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).

Per l’art. 4 OPGA:

" 1 Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

2 Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.

3 Le autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell’articolo 20 LPGA o delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave difficoltà.

4 Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.

5 Sul condono è pronunciata una decisione.”

L’insorgente sostiene di essere in buona fede, avendo segnalato nella richiesta di prestazioni di essersi risposata per la seconda volta il __________. Per cui non può esserle rimproverato una violazione del suo obbligo di informare.

Inoltre la ricorrente evidenzia che la buona fede di un assicurato va tutelata, in applicazione dell’art. 9 Cost. fed., anche quando l’amministrazione formula una promessa o crea un’aspettativa in modo contrario alla legge.

In effetti, secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea fornita da un’amministrazione è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 126 II 387 consid. 3a, 122 II 123 consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223).

2.4. In ambito di condono, relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione di sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2; SVR 2007 IV Nr. 13 p.49, 2003 IV Nr. 4 p.10, 2002 EL Nr. 9 p.21; Pratique VSI 1994 p.126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p.481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. art. 31 LPGA) siano imputabili a comportamento doloso o a negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2 e SVR 2007 IV Nr. 13 p.49 entrambe con riferimenti) oppure se non ha violato tale obbligo. Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

2.5. Il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (art. 4 cpv. 2 OPGA). Ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 OPGA la grave difficoltà è data quando le spese riconosciute a norma della LPC e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

2.6. Nel caso di specie l’insorgente è stata sposata con __________ con il quale ha avuto due gemelle il __________, dal mese di __________. Il __________ si è sposata con l’attuale marito, __________.

Nella richiesta del 17 settembre 2008 tendente ad ottenere prestazioni sociali in seguito al decesso dell’ex-marito la ricorrente ha segnalato di essersi risposata il __________ (doc. 110).

L’8 dicembre 2008 l’interessata ha scritto alla Cassa di compensazione per sollecitare l’emanazione di una decisione ed ha fissato un termine al 31 dicembre del medesimo anno “pour le versement des rentes d’orphelin” (doc. 107).

Con decisione del 29 gennaio 2009, oltre alle rendite ordinarie semplici per orfane (di padre), riconosciute alle figlie __________ e __________, la CO 1 ha assegnato all’insorgente una rendita ordinaria per vedova (doc. 91).

L’assicurata afferma, senza tuttavia fornire alcuna prova, di aver subito contattato telefonicamente l’amministrazione al fine di sincerarsi della correttezza della decisione per quanto concerneva il versamento della rendita vedovile. In sede di ricorso ribadisce il contatto telefonico con la Cassa “al fine di assicurarsi di aver un diritto alla rendita contestata, ciò che le è stato confermato a più riprese” (doc. I, pag. 16).

L’insorgente, tuttavia, rappresentata dapprima da un’assicurazione di protezione giuridica (__________) ed in seguito da un avvocato, malgrado l’amministrazione sia in sede di decisione formale, sia in sede di decisione su opposizione, abbia sottolineato come non fossero state portate prove in merito a quanto sostenuto, neppure in sede di ricorso ha fornito le date in cui avrebbe chiamato la Cassa e/o i nomi dei funzionari con i quali avrebbe parlato, ma si è sempre limitata ad affermare genericamente di essersi informata telefonicamente presso la Cassa circa il diritto di ricevere la rendita vedovile.

Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In concreto l’insorgente non ha fornito alcuna indicazione, neppure un indizio, circa quanto da lei asserito. Questo Tribunale evidenzia che, proprio perché la medesima insorgente afferma di aver avuto numerosi contatti (cfr. doc. I: “[…] ciò che le è stato confermato a più riprese […]”), essa avrebbe potuto chiedere una conferma scritta in tal senso o perlomeno chiedere il nome dei funzionari che le avrebbero confermato la correttezza del versamento della rendita.

Non avendo agito in tal senso, deve ora sopportarne le conseguenze. In assenza di qualsiasi indizio circa le date in cui sarebbero avvenute queste telefonate ed i nomi delle persone con cui l’interessata avrebbe parlato, questo TCA non può infatti effettuare accertamenti tendenti a verificare se quanto affermato dall’insorgente è realmente accaduto. Il lungo tempo trascorso, le numerose telefonate cui l’amministrazione deve rispondere quotidianamente, l’assenza di qualsiasi indicazione atta a ricostruire eventuali contatti con l’amministrazione, l’assenza, nel dossier, di qualsiasi nota circa eventuali contatti telefonici con la ricorrente ed infine la circostanza che la Cassa, perlomeno implicitamente, nega di aver fornito telefonicamente qualsiasi informazione errata, rendono impossibile effettuare accertamenti in tal senso.

Ne segue che il TCA deve concludere che l’insorgente non ha mai ottenuto alcuna rassicurazione dall’amministrazione circa il suo diritto alla rendita vedovile.

Con sentenza pubblicata in DTF 138 V 218, il TF in un caso relativo ad un condono dell’obbligo di restituire rendite per vedovo percepite indebitamente ha affermato che “colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato (consid. 10).”

L’Alta Corte ha rilevato:

" (…)

Im Übrigen änderte sich an diesem Ergebnis selbst dann nichts, wenn der Brief vom 7. Februar 2002 seine bestimmungsgemässe Empfängerin gefunden haben sollte, d.h. wenn der Meldepflicht hinsichtlich der Zivilstandsänderung seinerzeit nachgelebt worden wäre: Man kann als wiederum Verheirateter nicht gutgläubig über Jahre hinweg weiterhin eine Witwerrente beziehen, ohne bei der Ausgleichskasse je nachgefragt zu haben, ob die Anzeige der neuerlichen Eheschliessung eingegangen und die Weiterausrichtung der Rente tatsächlich rechtens sei. Für jedermann ist nämlich einsichtig, dass der neue Zivilstand den alten ersetzt, an welchen der Bezug der Witwerrente, allein schon dem Namen nach, gebunden war (vgl. RDAT 1999 I Nr. 70 S. 275, H 183/98 E. 4a). Es verhält sich nicht wesentlich anders als bei der auch nach dem Tod des Ehemannes (und der damit verbundenen Erhöhung des AHV-Rentenanspruchs) unverändert ausgerichteten Ergänzungsleistung (EL). In diesem Zusammenhang hat die Rechtsprechung den guten Glauben der nunmehr verwitweten Ehefrau beim unrechtmässigen Bezug der zu hohen EL-Betreffnisse ebenfalls verneint (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts P 18/75 vom 30. August 1976 E. 3, nicht publ. in: BGE 102 V 245)."

Alla luce della giurisprudenza federale, la buona fede della ricorrente non può essere riconosciuta.

Anche se la fattispecie giudicata dal TF è leggermente differente perché in concreto l’insorgente ha notificato il suo matrimonio già nella richiesta di prestazioni (mentre nel caso giudicato dall’Alta Corte l’assicurato si è risposato quando già beneficiava della rendita vedovile e non ha comprovato l’invio di uno scritto tramite il quale sosteneva di aver notificato il cambiamento di stato civile), d’altra parte, come rileva il Tribunale federale, l’interessata avrebbe dovuto comprendere che già solo per il fatto che si era risposata, non avrebbe avuto diritto alla rendita per vedova. Del resto, come emerge dallo scritto di sollecito dell’8 dicembre 2008 (doc. 107), la medesima ricorrente aveva inoltrato la domanda di prestazioni per ottenere la rendita per orfani in favore delle sue due figlie.

In queste condizioni non occorre esaminare la seconda condizione (cumulativa) dell’onere troppo grave.

La decisione su opposizione impugnata merita conferma mentre il ricorso va respinto.

2.7. L’insorgente, a pag. 3 del suo ricorso, circa le prove da assumere scrive genericamente che “per tutti i successivi punti: interrogatorio/audizione delle parti” (doc. V).

Il TCA rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica” (l’assicurata ha chiesto genericamente un interrogatorio o un’audizione delle parti [cfr. doc. V]), questo TCA rinuncia all’audizione della ricorrente poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a sentire la ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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