__________accomandata

Incarto n. 30.2013.56

cs

Lugano 7 aprile 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 dicembre 2013 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 15 novembre 2013 emanata da

Cassa di compensazione CO 1 __________

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

1.1. In seguito alla revisione dell’RI 1 di __________ del 5 febbraio 2013 per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, il 9 luglio 2013 la CO 1 ha effettuato una ripresa di fr. 105'331.05, chiedendo il pagamento di fr. 20'959.85 di contributi sociali. La Cassa ha inoltre precisato che dal 1° gennaio 2013 sia __________ che __________ vanno considerati quali dipendenti dell’albergo (doc. 3).

Con decisione su opposizione del 15 novembre 2013 l’amministrazione ha confermato la ripresa (doc. 6).

1.2. Con ricorso del 17 dicembre 2013 (doc. I), tradotto in italiano il 2 gennaio 2014 (doc. III), in seguito all’ingiunzione del Giudice delegato del TCA (doc. II), l’RI 1, rappresentato dal proprio direttore, __________, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione.

Il ricorrente contesta in primo luogo la qualifica di __________ quale dipendente dell’albergo, l’assenza di una presa di posizione della Cassa in sede di opposizione su questa specifica censura ed il lungo tempo trascorso nell’effettuare la revisione. A questo proposito l’insorgente sottolinea come l’ispettrice ha trattenuto presso di sé per tre mesi i documenti messi a sua disposizione ed ha impiegato troppo tempo per redigere il rapporto di revisione, che contiene del resto diverse inesattezze. Il ricorrente censura l’agire dell’ispettrice che, con il suo comportamento, avrebbe contribuito al ritardo nell’allestimento del bilancio dell’albergo e contesta le affermazioni della Cassa di compensazione secondo cui questi aspetti formali non possono essere contestati nell’ambito della presente procedura. L’albergo ricorrente domanda a chi deve rivolgersi per far valere i suoi diritti.

Nel merito l’insorgente chiede di annullare la ripresa delle spese figuranti nei certificati di salario, evidenziando che esse non sono state assoggettate ai contributi sociali neppure nel periodo precedente, malgrado siano sempre state correttamente dichiarate. Il ricorrente rileva di non essere mai stato reso attento circa l’obbligo di pagare i contributi anche sulle spese e si domanda come mai non ha mai ricevuto il rapporto dell’ispettorato di __________ che viene trasmesso alla Cassa di compensazione. L’albergo chiede pertanto che la ripresa sulle spese non possa essere effettuata a titolo retroattivo ma solo per il futuro.

In secondo luogo l’insorgente afferma di non voler contestare le altre riprese relative ai collaboratori che si sono succeduti nel corso degli anni, con la sola eccezione di __________, ricezionista dal 2007 al 2009.

Il ricorrente chiede l’annullamento della ripresa di fr. 9'100 inerente le spese sostenute dall’albergo per il trasloco della propria collaboratrice da __________ in . L’insorgente rileva che con e-mail del 27 febbraio 2013 l’ispettrice aveva acconsentito, eccezionalmente, a rinunciare alla citata ripresa, salvo poi cambiare idea. __________ verso la fine del 2008 si è gravemente ammalata (bulimia) e non era più in grado di assumere il suo ruolo. Essa ha chiesto di poter ritornare in __________ per essere curata in una clinica specializzata. Solo con l’aiuto del personale dell’albergo è stato possibile aiutarla, comperando alcuni mobili del suo appartamento, organizzando un camion per l’, la manodopera ed il trasporto.

Il ricorrente afferma che “come scritto sul retro della ricevuta firmata, era un calcolo approssimativo e visto la partenza precipitata non era neanche possibile ricevere o avere le ricevute o fatture o prove per queste spese. L’unica cosa importantissima per la direzione dell’albergo era di poter aiutare la collaboratrice e di fare tutto per lei”. Il ricorrente, vista l’eccezionalità dell’avvenimento, non accetta che quanto accaduto sia trattato alla stregua di un caso normale.

1.3. Con risposta del 21 gennaio 2014 la Cassa propone la reiezione del ricorso (doc. V). Circa la ripresa delle spese, CO 1 rileva come sia “assolutamente possibile che la prassi relativa alla questione del conteggio delle spese abbia subito un lento cambiamento nel corso degli anni e che di conseguenza l’attuale trattamento delle spese risulti più rigido rispetto al momento dell’ultimo controllo”. Circa la ripresa di fr. 9'100 relativa alle spese sostenute per __________, la Cassa afferma che la documentazione non era completa al momento della revisione, per cui era praticamente impossibile delimitare il salario e le spese. In assenza di giustificativi, la ripresa va confermata.

1.4. Con osservazioni del 6 febbraio 2014 il ricorrente ha ribadito la sua posizione (doc. VII). L’insorgente sostiene di aver sempre ossequiato correttamente a tutto quanto richiesto dalla Cassa, la quale per contro non ha mai fornito informazioni circa il corretto conteggio delle spese. L’Hotel non ha mai ricevuto il rapporto di revisione del 2008 e il rapporto di controllo dell’ispezione del 2013. Ciò impedisce all’albergo di rimediare ad eventuali lacune nel conteggio delle spese. La revisione, secondo il ricorrente, non è stata fatta a regola d’arte, l’ispettrice il 5 febbraio 2013 ha preso con sé diversi documenti e li ha restituiti solo il 27 maggio 2013, ciò che, secondo il superiore dell’ispettrice, __________, sarebbe stato illegale.

Per l’insorgente, con la risposta la Cassa di compensazione ammette implicitamente di non conoscere i cambiamenti in atto nell’ambito della ripresa delle spese e di non informare i propri affiliati. Nessuno ha spiegato se in futuro tali spese possono essere conteggiate o meno. Il computo retroattivo delle spese va di conseguenza annullato.

L’albergo ribadisce di aver messo a disposizione tutta la documentazione e non solo quella degli ultimi due anni. Altrimenti l’ispettrice non avrebbe potuto eseguire una corretta revisione. L’insorgente sottolinea di aver sempre ben delimitato il salario e le spese e che per quanto concerne __________ l’ispettrice era in possesso del conteggio delle spese che non è mai stato restituito. Il conteggio contiene le posizioni delle spese e la firma della collaboratrice. Per l’insorgente è grave che l’ispettrice, dopo aver accettato di rinunciare alla ripresa con e-mail del 27 febbraio 2013, ha poi cambiato posizione e ribadisce di aver parlato con il direttore della “__________”, __________ il quale non sarebbe stato informato del ritiro dell’accordo che l’ispettrice aveva a suo tempo fornito.

1.5. Il 13 febbraio 2014 la Cassa si è riconfermata nella sua richiesta di reiezione del ricorso (doc. IX).

1.6. Il 24 febbraio 2014 il TCA ha chiesto ad CO 1 la trasmissione del rapporto di controllo del datore di lavoro del 19 febbraio 2008, compresa tutta la documentazione ancora in possesso della Cassa inerente quel controllo, nonché eventuale ulteriore documentazione relativa al controllo del 5 febbraio 2013 e non prodotta al Tribunale (doc. XI).

1.7. Il 27 febbraio 2014 il TCA ha assegnato all’insorgente un termine scadente il 12 marzo 2014 per visionare presso il Tribunale tutta la documentazione e produrre eventuali osservazioni scritte in merito (doc. XIII). Contestualmente questo Tribunale ha chiesto al ricorrente di fornire prove in merito alla circostanza che in passato sulle spese non sarebbero stati prelevati contributi sociali, in particolare con l’invio dei conteggi relativi al periodo precedente al 2008, di trasmettere eventuale documentazione relativa alle spese sostenute in favore di __________ e di voler confermare che “il foglio delle spese” con la firma dell’ex dipendente, ossia la ricevuta, si troverebbe ancora presso l’ispettrice.

1.8. Il 9 marzo 2014 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione, unitamente alle sue osservazioni (doc. XIV).

Il ricorrente evidenzia che nel rapporto di revisione del 29 marzo 2008 relativo al periodo dal 2004 al 2007 non figura alcuna indicazione circa l’assoggettamento o meno delle spese riportate nei fogli di salario. Il rapporto menziona esplicitamente che l’ispettrice ha avuto accesso alle copie dei salari. Ora, le spese non assoggettate all’AVS erano ben visibili ed il rapporto di revisione del 2008 conclude con un rimborso a favore dell’albergo di fr. 3'146.75.

Circa l’ispezione del 2013 il ricorrente ribadisce le sue censure, allega conteggi salariali del 2006, 2007, 2009 e 2010 per comprovare che contenevano spese non assoggettate all’AVS, produce il conteggio spese speciali per __________, afferma che “non possiamo confermare che il foglio delle spese si trova ancora dalla Signora __________”, ma ribadisce che l’ispettrice era d’accordo di non conteggiare le spese di trasloco, mentre in un secondo tempo è stato ritenuto che tali spese fossero per vestiti e coiffeur.

1.9. Chiamata a presentare osservazioni, la Cassa, il 19 marzo 2014, ha ribadito la sua posizione (doc. XVI) ed ha affermato che le spese sostenute regolarmente ogni mese (prestazioni in natura) costituiscono salario determinante ai sensi della LAVS.

L’amministrazione evidenzia in secondo luogo che il revisore esegue una verifica per prova a campione e non è possibile verificare la legittimità di ogni ambito, ma è responsabilità dell’amministratore di un’impresa assicurare che la sua attività sia conforme all’ordinamento giuridico vigente. Circa __________, la Cassa evidenzia che la documentazione prodotta comprova unicamente la natura effettiva delle prestazioni ma tali pagamenti sono da considerare parti integranti del salario, conformemente ai marginali 2002 e 2077 delle DSD.

1.10. Lo scritto del 19 marzo 2014 è stato trasmesso al ricorrente per conoscenza (doc. XVII).

in diritto

in ordine

2.1. In primo luogo l’insorgente sostiene di non aver avuto a disposizione tutta la documentazione, in particolare il rapporto di revisione, e rileva che la Cassa non avrebbe preso posizione circa la qualifica di dipendente dell’albergo di __________. Il ricorrente fa implicitamente valere una violazione del diritto di essere sentito.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In concreto, dalla decisione formale del 9 luglio 2013, emerge che la Cassa ha affermato di aver allegato il rapporto di revisione (doc. 3).

Inoltre, il TCA ha messo a disposizione del ricorrente tutti i documenti prodotti dalla Cassa, assegnandogli un termine per prendere posizione in merito (doc. XIII). L’interessato ha prodotto le sue osservazioni il 9 marzo 2014 (doc. XIV).

Circa la qualifica di dipendente di __________, al punto 3 della decisione su opposizione figurano le spiegazioni circa la lo statuto dell’interessato che la Cassa sostiene non essere impugnabile poiché si tratta unicamente di un’informazione per il futuro (doc. A1, pag. 2).

Ne segue che nel preciso caso di specie il diritto di essere sentito non è stato violato.

Del resto il TCA dispone del pieno potere cognitivo come l’istanza precedente (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431), per cui, in ogni caso, un’eventuale violazione del diritto di essere sentito, sarebbe comunque sanata in questa sede.

2.2. L’insorgente fa valere ulteriori lacune formali relative alla revisione effettuata il 5 febbraio 2013 in particolare per quanto concerne il comportamento dell’ispettrice che avrebbe impiegato troppo tempo per eseguire la revisione, che avrebbe trattenuto i documenti per oltre tre mesi, ciò che avrebbe causato un ritardo nella chiusura del bilancio 2011 e che avrebbe affermato, a torto, che al momento del controllo erano a disposizione solo documenti relativi agli ultimi due anni.

Inoltre l’ispettrice avrebbe confuso la qualifica di dipendente con quella di indipendente di __________.

Il direttore dell’Ufficio di revisione, __________, avrebbe confermato queste manchevolezze al ricorrente e avrebbe citato l’ispettrice nei suoi uffici di __________.

L’albergo chiede infine presso quale istanza potrebbe rivolgersi per far valere le sue ragioni.

2.3. Ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 LAVS periodicamente si dovrà controllare se i datori di lavoro affiliati alla cassa di compensazione applicano le disposizioni legali. Il controllo deve essere fatto da un ufficio di revisione che soddisfi ai requisiti posti nel capoverso 3, o da un ufficio speciale della cassa di compensazione. Se i controlli dei datori di lavoro non sono eseguiti o sono eseguiti in modo non conforme alle prescrizioni, il Consiglio federale ne ordina l'esecuzione a spese della cassa di compensazione.

A norma dell’art. 68 cpv. 4 LAVS il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari relative all'ammissione degli uffici di revisione e all'esecuzione delle revisioni delle casse e del controllo dei datori di lavoro

Per l’art. 72 cpv. 4 LAVS le casse di compensazione devono presentare periodicamente al Consiglio federale, nella forma da questo prescritta, una relazione sulla loro gestione. Gli uffici di revisione e di controllo devono presentare al Consiglio federale, in conformità delle sue istruzioni, un rapporto sulle revisioni e i controlli da essi eseguiti conformemente all’articolo 68. Il Consiglio federale provvede affinché siano eliminati i difetti rilevati.

L’art. 162 cpv. 1 OAVS prevede che il controllo periodico dei datori di lavoro di cui all'articolo 68 capoverso 2 primo periodo LAVS è effettuato sul posto.

Giusta l’art. 162 cpv. 4 OAVS l’Ufficio federale impartisce alle casse di compensazione istruzioni sulle modalità dei controlli.

Ai sensi dell’art. 163 cpv. 1 OAVS l'Ufficio di revisione deve verificare se il datore di lavoro adempie correttamente i compiti che gli spettano. Il controllo deve estendersi a tutti i documenti che sono necessari per tale verificazione.

Per l’art. 163 cpv. 2 OAVS il controllo verte sul periodo di contribuzione non ancora caduto in prescrizione. Esso è effettuato in una misura tale da garantire una verificazione efficace e da permettere l'accertamento di eventuali lacune.

A norma dell’art. 163 cpv. 3 OAVS i verificatori devono limitarsi al controllo. Essi non possono emanare decisioni né impartire ordini. Possono assumere anche funzioni consultive.

Secondo l’art. 169 cpv. 1 OAVS del risultato di ogni revisione di una cassa di compensazione o di una agenzia, e di ogni controllo dei datori di lavoro è steso un rapporto.

Ai sensi dell’art. 169 cpv. 2 OAVS i rapporti di revisione e di controllo devono indicare esaurientemente l'estensione e l'oggetto delle verificazioni fatte, nonché i difetti e le irregolarità rilevati. Essi devono indicare il risultato formale e materiale delle verificazioni fatte ed esporre chiaramente se e come le prescrizioni legali e amministrative, nonché le istruzioni sono state osservate esattamente. I rapporti devono inoltre informare se i difetti precedentemente rilevati sono stati eliminati. L'Ufficio federale può impartire istruzioni particolari concernenti la formazione dei rapporti di revisione e di controllo e respingere rapporti che non rispondono alle esigenze poste. Infine, esso può ordinare la compilazione dei rapporti di controllo mediante un modulo prescritto.

Per l’art. 169 cpv. 3 OAVS i rapporti di revisione e di controllo devono essere firmati dal revisore e, per gli uffici di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l'ufficio di revisione o di controllo.

L’art. 169 cpv. 4 OAVS prevede che i rapporti di revisione devono essere trasmessi in due copie all'Ufficio federale entro un termine da fissarsi da quest'ultimo. Altri duplicati devono essere inviati direttamente alla cassa di compensazione e alle loro associazioni fondatrici. I rapporti di controllo devono essere inviati alle casse di compensazione.

Va ancora evidenziato che ai sensi del marg. 2026 (cfr. anche marg. 1007 delle “WRA” versione tedesca in vigore dall’1.1.2008) della circolare alle casse di compensazione sul controllo dei datori di lavoro, questi ultimi possono contestare davanti al giudice un'eventuale decisione mediante cui la cassa ordina un controllo del datore di lavoro. Essi possono segnatamente chiedere la ricusazione del revisore o dell'ufficio di revisione incaricato se possono motivare che il revisore sarà parziale nei loro confronti (TFA del 25 agosto 1964 RCC 1965 p. 95).

2.4. Circa la qualifica di dipendente o indipendente di __________, come rilevato anche dalla Cassa nella decisione su opposizione, e come ammesso dall’Ufficio di revisione in data 21 ottobre 2013 (doc. 42) l’ispettrice nel rapporto complementare del 28 maggio 2013 ha confuso e mischiato i termini dipendente ed indipendente (doc. A1, punto 3). Ciò tuttavia non ha alcuna conseguenza circa la ripresa per il periodo dal 2008 al 2011, non essendo stata effettuata alcuna modifica dello statuto di __________ con effetto retroattivo.

Per quanto concerne il futuro, invece, e meglio, il periodo dal 1° gennaio 2013, la Cassa (e l’11 febbraio 2013 l’ispettrice [cfr. doc. 1]) si è limitata ad avvisare l’interessato che nella misura in cui __________ esercita l’attività di direttore dell’albergo, sarebbe stato considerato dipendente del medesimo e non (più) consulente indipendente.

Ciò è dovuto alla circostanza che il TCA ha già avuto modo di stabilire che, di principio, un cambiamento di prassi, salvo eccezioni, quando una società, come in concreto, è già stata oggetto di revisione senza che l’ispettore abbia avuto nulla da obiettare circa la qualifica dell’attività lavorativa di un assicurato, può avvenire unicamente per il futuro e meglio, di norma, da quando la persona o la società assicurata è venuta a conoscenza dell’intenzione della Cassa di modificare la propria prassi (cfr., fra le tante, sentenza 23 maggio 2003, inc. 30.2002.115, consid. 2.8; sentenza 20 ottobre 2003, inc. 30.2003.16, consid. 2.8; sentenza 11 marzo 2004, inc. 30.2003.59 e, a livello federale, sentenza 11 gennaio 2002, H 299/99, consid. 6a; sentenza 3 maggio 2004, H 318/20; sentenza 21 luglio 2006, H 167/04).

Per contro, la semplice informazione circa il cambio di prassi non è impugnabile in quanto tale nell’ambito della contestazione per la ripresa dei contributi dal 2008 al 2011 e potrà semmai essere contestata nell’ambito del pagamento dei contributi dovuti dal 2013.

Con sentenza 30.2011.15 del 17 giugno 2011 il TCA ha infatti confermato che un rapporto sul controllo dei datori di lavoro nelle cui osservazioni l’amministrazione si limita a preannunciare un cambiamento di prassi, motivata dal fatto che in assenza di tale avvertenza l’assicurato potrebbe validamente invocare la protezione della sua buona fede per il pregresso atteggiamento della Cassa, non costituisce una formale decisione soggetta ad impugnativa. In effetti con tale avvertenza l’amministrazione non fissa chiari obblighi (attuali) dell’assicurato nei suoi confronti, non gli impone un preciso versamento di contributi o gli nega il riconoscimento di diritti specifici.

L’osservazione, fissando un obbligo futuro e non determinando un obbligo contributivo specifico in favore della Cassa ed a carico del datore di lavoro, non costituisce quindi decisione impugnabile dinanzi a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni (cfr. 30.2011.15 del 17 giugno 2011).

Su questo punto il ricorso è irricevibile (cfr. anche DTF 132 V 257 e sentenza 30.2008.24+25 del 6 agosto 2008).

Il ricorrente può tuttavia chiedere alla Cassa che emani nei suoi confronti e nei confronti di __________ una decisione formale condannatoria tramite la quale venga stabilito il suo eventuale obbligo di pagare i contributi così da poter contestare la nuova affiliazione come dipendente dell’albergo dal gennaio 2013 (cfr. sentenza 30.2008.24+25 del 6 agosto 2008, consid. 2.8).

2.5. Circa le asserite lungaggini della procedura o il prelievo di documenti da parte dell’ispettrice, poi restituiti dopo alcuni mesi (secondo il ricorrente il 27 maggio 2013 [doc. VII]) e la censura del ricorrente relativa all’affermazione del revisore secondo cui erano a disposizione solo i documenti degli ultimi due anni, va evidenziato quanto segue.

Il controllo sul posto è avvenuto il 5 febbraio 2013 (doc. 2).

L’11 febbraio 2013 l’ispettrice ha chiesto, via e-mail (doc. 1), ulteriore documentazione all’albergo.

Il 27 febbraio 2013 la medesima ispettrice ha chiesto all’albergo di compilare correttamente una tabella excel allegata, contenente salari ed altre prestazioni pagate a collaboratori o aiutanti (doc. A2).

Il 10 marzo 2013 __________ ha scritto all’ispettrice, commentando le riprese effettuate, indicando di avere difficoltà nella compilazione della tabella excell per il periodo 2008-2011 ed evidenziando che “die Rekonstruktion aller Problemfälle ausserordentlich zeitaufwendig und in vielen Fällen unmöglich ist, weil die damals verantwortlichen Buchhalterinnen schon längstens über alle Berge sind und viele Einzelheiten nicht mehr geklärt werden können” (allegato doc. 1). Il ricorrente ha poi scritto all’ispettrice affermando che “da ich die mühsam zusammengestellten Excel Tabellen nicht mehr finden kann und das ausfüllen der Excel Formulare zu wenig Platz lässt, habe ich die Kommentare auf andere Weise zusammengestellt” ed ha trasmesso un’altra tabella (allegato al doc. 1). Il 28 maggio 2013 è stato redatto il rapporto di revisione, da cui emerge tra l’altro che non vi è una persona qualificata per il reparto risorse umane, che gli aiuti non sono sempre stati dichiarati e che vi sono problemi importanti (doc. 2). Tanto più che la ripresa concerne diversi collaboratori, di cui di alcuni non si conosce il cognome e/o il numero AVS (doc. 2)

Per cui se l’ispettrice ha impiegato oltre tre mesi dal giorno del controllo per redigere il rapporto di revisione, ciò è dovuto sia alla necessità di operare ulteriori accertamenti sia alle difficoltà nel reperire la documentazione. Lo stesso direttore dell’albergo ha del resto evidenziato di non essere riuscito a ricostruire ogni singola uscita (allegato al doc. 1), malgrado si trattasse di di dipendenti attivi presso la struttura alberghiera negli ultimi 5 anni.

L’asserito (e minimo) ritardo nella compilazione del rapporto di revisione non è dovuto a manchevolezze dell’ispettrice, bensì, in gran parte, all’assenza di chiarezza nella documentazione dell’albergo ed alla necessità di effettuare ulteriori chiarimenti.

Le censure dell’insorgente vanno di conseguenza respinte.

Infine, circa l’autorità preposta alla vigilanza delle revisioni effettuate su ordine delle casse di compensazione, questo TCA segnala al ricorrente che l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), di norma, riceve copia dei rapporti di revisione (cfr. art. 72 cpv. 4 LAVS e 169 cpv. 4 OAVS) e vigila sulla corretta applicazione della LAVS.

Nel merito

2.6. L’insorgente contesta la ripresa delle spese, facendo implicitamente valere il principio della buona fede poiché, in passato, la Cassa non le aveva mai assoggettate al prelievo dei contributi malgrado figurassero nei fogli paga. Il ricorrente contesta più specificatamente la ripresa dell’importo di fr. 9'100 per le spese riconosciute ad __________ per il suo rientro in __________, evidenziando che in un primo tempo l’ispettrice si era detta d’accordo di non riprenderle.

2.7. I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).

Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).

Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance.

L'art. 5 cpv. 4 LAVS prevede che il Consiglio federale può escludere dal salario determinante le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.

Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.

Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).

Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.

Ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 vOAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il salariato, salarié, Arbeitnehmer) deve far fronte nell'ambito della propria attività.

Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).

Infine, l'art. 9 cpv. 3 vOAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008, disponeva che le spese generali potevano essere dedotte nella misura in cui fosse provato che costituivano almeno il 10 per cento del salario versato. Le spese generali indennizzate separatamente dal salario potevano essere dedotte in ogni caso.

Quindi, per i salariati che sopportavano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese potevano essere dedotte se era provato che raggiungevano almeno il 10% del salario versato. La norma non era invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsava separatamente dal salario versato. Queste spese dovevano essere tenute in considerazione anche se erano inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).

Dal 1° gennaio 2009 il testo dell'art. 9 OAVS è il seguente:

" 1 Sono spese generali quelle cui il datore di lavoro [recte: salariato] deve far fronte nell'ambito della propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante.

2 Non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante."

Il capoverso 3 è stato abrogato.

Per l’art. 13 OAVS le prestazioni in natura d’altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze.

2.8. Configurano spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio), le spese di rappresentanza e quelle per la clientela (STFA H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 in: RtiD II-2006 n. 46 pag. 214; STFA H 257/03 dell'11 gennaio 2005, consid. 4.3.1, concernente la ricorrente); le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato (N. 3003 delle Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2008; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 164-166).

Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).

Per costante giurisprudenza del TFA, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio dell'attività professionale obbliga il salariato ad effettuare spese supplementari (STF 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; STFA 1965 pag. 233; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b).

Spetta poi al datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).

Occorre infatti dimostrare i costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (STFA H 257/03, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfetari deve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (STF 9C_412/2007, consid. 3.2; STFA 216/96 dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.

A tale principio è possibile derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà stimarne l'ammontare fissando un importo forfetario (STF 9C_412/2007, consid. 3.2; STFA H 57/04, consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46 pag. 214; STFA H 257/03, consid. 4.3.2; N. 3005 e N. 3011 DSD), tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; Käser, op. cit., N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

Questa modalità di calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per la stampa e musicisti (citate STFA H 57/04 e STFA H 257/03; Käser, op. cit., pag. 166).

L'amministrazione non può quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).

A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).

Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (citata STFA H 257/03, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4).

Se le spese generali non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):

si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento del salario;

non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9 cpv. 3 vOAVS).

Se le spese effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo l'art. 9 cpv. 3 vOAVS non è applicabile (RCC 1990 pag. 41, N. 3008 DSD).

Se l'indennità per le spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria, questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011.1 DSD).

2.9. In concreto, dal rapporto di revisione emerge che la Cassa di compensazione ha ripreso un importo complessivo di fr. 105'331.05 (doc. 2 e 3).

Circa le spese, nel 2008 sono stati ripresi fr. 9'100 ad __________ e fr. 7'200 a __________, nel 2009 fr. 8'460 a __________ e fr. 7'200 a __________, nel 2010 fr. 4'200 a __________ e fr. 4'086.85 a __________ (doc. 2).

L’insorgente inizialmente non contestava, di per sé l’assoggettamento delle spese al prelievo dei contributi AVS (tranne per quanto concerne le spese del trasloco di __________ di cui si dirà in seguito), ma sosteneva che la ripresa non poteva essere effettuata per il passato, avendo sempre dichiarato le spese nei fogli di salario, senza che la Cassa avesse mai effettuato una ripresa o lo avesse informato circa la modifica della prassi in materia (doc. III: “chiediamo il tribunale che chiarezza sia fatta su questi problemi e domande aperte e che per il periodo 2008 – 2011 niente sia da pagare in più rettrospettivamente”; cfr. anche doc. I, versione del ricorso in tedesco pag. 3: “[…] wir beantragen, dass die für uns neue Regelung ab 2012/2013 Gültigkeit hat und die Periode 2008 – 2011 nicht geändert werden muss“). Con le osservazioni del 9 marzo 2014 l’insorgente ha poi censurato anche la ripresa delle spese per i vestiti affermando che le divise acquistate ai propri dipendenti non possono essere utilizzate al di fuori dell’attività lavorativa.

A questo proposito nell’opposizione del 29 settembre 2013 aveva evidenziato come nessuna delle sue ricezioniste indossa i vestiti messi loro a disposizione anche nel tempo libero, poiché vengono depositati nel guardaroba (doc. 5: “__________ meint, dass die Kleider an der Reception auch für die Freizeit benützt werden können und deshalb AHV-pflichtig sind. Keine meiner Rezeptionistinnen trägt die schwarzen Hosen oder Röcke und Jacken auch in der Freizeit; diese werden meistens nach Arbeitsschluss in der Garderobe deponiert”).

2.10. In primo luogo va esaminato il caso di __________.

Il ricorrente chiede di annullare la ripresa di fr. 9'100 poiché si tratterebbe di spese di trasloco della dipendente, che è stata aiutata a ritornare in __________ dopo essersi gravemente ammalata di bulimia. L’insorgente produce un’e-mail del 27 febbraio 2013 dove l’ispettrice afferma di aver parlato con il proprio superiore e rileva che “ausnahmsweise werden wir die Umzugskosten für Frau __________ nicht verrechnen, aber in Zukunft werden wir keine speziellen Situationen mehr akzeptieren” (doc. A2).

Dagli atti richiamati dal TCA emerge che l’interessata ha dato la disdetta dal rapporto di lavoro con effetto al 31 dicembre 2008 per motivi di salute (doc. B5). Il 3 gennaio 2009 le parti hanno sottoscritto una ricevuta dove figura che l’albergo ha versato fr. 10'000 all’interessata di cui fr. 3’060 per un camion proveniente dall’__________ con 2 operai, fr. 650 per noleggio furgone, fr. 1'600 per operai/autista, fr. 2'600 per rimborso mobili, fr. 2'050 per costi macchina e fr. 40 di spese benzina (doc. B5).

L’11 febbraio 2013 l’ispettrice ha informato il direttore dell’albergo circa le norme applicabili in caso di trasloco, ha ritenuto l’importo quale “Abgangentschädigungen” ed ha chiesto “eine Kopie des Kassabeleges von ca. CHF 10'000./. CHF 2'600 (Kauf Möbel) Differenz CHF 7'400.00 AHV-pflichtig. Bitte Vor-und Nachname der Personen mitteilen” (doc. 1).

Il 27 febbraio 2013 l’ispettrice ha scritto a __________ il sopra citato e-mail dove ha affermato di rinunciare, eccezionalmente, alla ripresa (doc. A2).

L’insorgente, sulla base di questo scritto, fa valere la sua buona fede.

A torto.

Infatti, la ripresa effettuata nel 2008, di fr. 9'100, non concerne le spese di trasloco per complessivi fr. 7'400 (fr. 10'000 – fr. 2'600 per l’acquisto di mobili), bensì, come emerso in sede di opposizione, spese per vestiti, coiffeur, ecc. (cfr. anche doc. 42).

Le spese di trasloco, conformemente all’e-mail del 27 febbraio 2013, non sono state assoggettate al prelievo dei contributi sociali. Tant’è che l’importo di fr. 7'400 è stato versato nel 2009, mentre la ripresa concerne il rimborso spese mensile dal gennaio 2008 al dicembre 2008 (cfr. doc. 2).

Va pertanto esaminato se la ripresa delle spese versate ad __________ per vestiti e coiffeur è corretta.

Il marginale 3003 DSD nel tenore in vigore nel 2008, relativo all’applicazione dell’art. 9 OAVS, prevedeva che sono considerate spese generali le spese per il materiale e per il vestiario professionale.

Per contro il marg. 2062 relativo al reddito in natura d’altra specie (art. 13 OAVS) prevedeva che le seguenti prestazioni del datore di lavoro, se assegnate regolarmente, sono considerate reddito in natura di altra specie: (…) vestiario e calzature.

L’amministrazione sostiene che queste spese nel caso di specie non possono essere riconosciute poiché i vestiti non sono utilizzati unicamente per il lavoro.

A questo proposito nell’e-mail dell’11 febbraio 2013 l’ispettrice ha affermato:

" (…)

Werden Entschädigungen regelmässig gewährt, dann gehören sie zum massgebenden Lohn, siehe WML 2062. Dies ist bei ihnen der Fall.

Der Arbeitgeber verpflichtet seine Arbeitnehmer dazu, mit gepflegter Kleidung zu arbeiten. Dafür entrichtet er ihnen eine Entschädigung. Diese Entschädigung stellt weder Spesenersatz noch Berufskosten dar und ist zum Bruttolohn zu addieren. Das gepflegte Aussehen ist im vorliegenden Fall zwar eine Voraussetzung, um den Arbeitsplatz anzutreten oder zu behalten, der Arbeitnehmer kann diese Kleidung aber auch während seiner Freizeit tragen. Weil diese Kleider nicht exklusiv für den Beruf gebraucht werden, können sie nicht als Berufskosten geltend gemacht werden.

Wenn der Arbeitgeber Uniformen an Mitarbeitern zur Verfügung stellt, diese Uniformen können aber nicht in der Freizeit getragen werden, dann sind diese nicht AHV-pflichtig, siehe WML 3004.“

Nel rapporto complementare del 28 maggio 2013 l’ispettrice ha rilevato che durante il controllo è emerso che le indennità per i vestiti sono versate per l’acquisto di abiti comuni che possono essere indossati nel tempo libero (doc. 2).

L’insorgente contesta questa affermazione sostenendo che le divise per le ricezioniste, per i camerieri di sala, il barman, la governante ecc. non possono essere utilizzate al di fuori dell’attività lavorativa.

Nel caso di specie __________ era stata assunta quale ricezionista.

Questo Tribunale, applicando l’abituale principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, deve concludere che le affermazioni del ricorrente appaiono senz’altro credibili (cfr. a questo proposito la sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014 consid. 4.1) in considerazione del tipo di lavoro svolto dall’interessata e del tipo di abiti che deve indossare nell’ambito della propria attività. Del resto __________ non lavora presso l’albergo da fine 2008, ed al momento del controllo, il 5 febbraio 2013, l’ispettrice non ha potuto controllare concretamente se l’interessata utilizzava i vestiti comperati nel 2008 anche nel tempo libero. Il ricorrente afferma inoltre che al termine della giornata gli abiti devono essere depositati nel guardaroba dell’albergo e non possono pertanto essere utilizzati al di fuori degli orari di lavoro.

Ne segue che le spese per i vestiti comperati ad __________ vanno dedotte dal reddito soggetto a contribuzione.

Per contro, di principio (cfr. tuttavia consid. 2.13) non possono essere riconosciute le spese per il coiffeur, non essendo stato comprovato con il principio della verosimiglianza preponderante che fossero necessarie per l’attività svolta.

Ne segue che le spese per gli abiti comperati ad __________ devono essere dedotte dalle riprese effettuate dalla Cassa. Le spese per i vestiti devono naturalmente essere proporzionate e comprovate tramite i relativi giustificativi.

In concreto ritenuto che né la Cassa né il ricorrente quantificano l’importo esatto, spetta all’amministrazione determinarne l’ammontare corretto (cfr. tuttavia consid. 2.13.).

2.11. In secondo luogo va esaminata la ripresa delle spese per __________ e __________.

La Cassa ha ripreso nel 2008 fr. 7'200 a __________, nel 2009 fr. 8'460 a __________ e fr. 7'200 a __________ e nel 2010 fr. 4'200 a __________ e fr. 4'086.85 a __________ (doc. 2).

Circa __________ l’ispettrice ha evidenziato che si tratta di spese di viaggio che l’insorgente ha affermato essere legate all’attività lavorativa. Tuttavia il ricorrente non ha mai fornito spiegazioni per il versamento dell’importo mensile di fr. 520 per le spese dell’auto (doc. 42). Anche per quanto concerne __________ non sono state apportate giustificazioni circa il versamento di un importo mensile di fr. 600 che l’insorgente sostiene essere legate all’attività lavorativa (doc. 42).

Ritenuto che neppure in sede di ricorso l’insorgente ha comprovato l’esistenza di spese generali cui i due interessati avrebbero effettivamente dovuto far fronte nell’ambito della loro attività, la ripresa, di principio, è corretta (cfr. tuttavia consid. 2.13).

2.12. L’insorgente fa tuttavia valere che la Cassa avrebbe modificato la sua prassi poiché, in passato, l’amministrazione non avrebbe mai assoggettato le spese al prelievo dei contributi malgrado figurassero nei fogli di paga.

Il ricorrente fa implicitamente valere la propria buona fede.

Il diritto alla protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della nuova Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01).

Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono così essere formulate:

  1. l'Autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

  2. l'Autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

  3. la promessa dell'Autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.

Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).

Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).

Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechts-sprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);

  1. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che gli è pregiudizievole;

  2. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68 segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid. 3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55).

La giurisprudenza adottata in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed. (DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. fed. (RAMI 2000 pag. 223).

In merito si vedano in particolare: DTF 127 I 36 consid. 3a; DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a, n. KV 171 pag. 281 consid. 3b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed. la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma: DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate; SZS 1998 pag. 42; DTF 121 V 65 consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a; RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982 pag. 368 consid. 2; RCC 1981 pag. 194 consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992 pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT I-1992 n. 63; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390 segg.; KNAPP, Précis de droit administratif, 4a ed., n. 509, pagg. 108-109; HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217 segg.

2.13. In concreto l’albergo ricorrente sostiene di utilizzare lo stesso metodo di retribuzione da almeno 13 anni, ossia da quando la direzione è stata assunta da __________.

La Cassa, pur ritenendo giustificata la ripresa a titolo retroattivo, afferma in sede di risposta che “è assolutamente possibile che la prassi relativa alla questione del conteggio delle spese abbia subito un lento cambiamento nel corso degli anni e che di conseguenza l’attuale trattamento delle spese risulti più rigido rispetto al momento dell’ultimo controllo” (doc. V). Da parte sua l’ispettrice nell’e-mail dell’11 febbraio 2013 a __________, nel quale elenca le direttive applicabili nell’ambito delle spese, afferma che “wie bereits angekündigt müssen all die obenerwähnten Punkte ab 01.01.2013 geregelt werden” (doc. 1, sottolineatura del redattore).

Dalla documentazione richiamata dal Tribunale si evince che in occasione della revisione del 19 febbraio 2008, che ha portato sul periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2007 (doc. 8), è stata verificata integralmente la contabilità (compresi i fogli paga e i conti salariali) del 2006, che non sono state effettuate riprese per spese e sono stati riscontrati problemi minimi (doc. 16).

Nei 9 conteggi di salario del mese di agosto 2006 prodotti dal ricorrente figurano spese (cfr. doc. B1: fr. 50, fr. 100, fr. 400, fr. 250, fr. 300, ecc.) sulle quali non sono stati prelevati contributi sociali. I conteggi sono simili a quelli figuranti nei fogli di paga oggetto della ripresa (doc. XIV/B3 e seguenti).

Inoltre dagli atti emerge che perlomeno __________ e __________ erano già alle dipendenze dell’albergo nel 2007 (cfr. doc. 13), ma che non erano state effettuate riprese nei loro confronti (doc. 9).

Ne segue che conformemente alla costante giurisprudenza cantonale e federale (cfr., fra le tante, sentenza 23 maggio 2003, inc. 30.2002.115, consid. 2.8; sentenza 20 ottobre 2003, inc. 30.2003.16, consid. 2.8; sentenza 11 marzo 2004, inc. 30.2003.59 e, a livello federale, sentenza 11 gennaio 2002, H 299/99, consid. 6a; sentenza 3 maggio 2004, H 318/20; sentenza 21 luglio 2006, H 167/04), nella misura in cui le spese di __________, __________ e __________ figurano nei fogli paga, la buona fede del ricorrente deve essere riconosciuta. Infatti, l’amministrazione, agendo nei limiti delle sue competenze, in passato non ha effettuato alcuna ripresa delle spese figuranti nei fogli paga, malgrado la legge applicabile (art. 13 OAVS) nel frattempo non sia cambiata, generando nel ricorrente la certezza che anche in futuro avrebbe potuto dichiarare le spese senza tuttavia doverle assoggettare ai contributi sociali. Ciò vale al massimo fino al 5 febbraio 2013, quando l’interessato, nel corso del controllo effettuato dall’ispettrice __________, è stato reso attento di non poter più procedere in questo modo (cfr. e-mail dell’11 febbraio 2013, doc. 1).

In queste condizioni gli atti devono essere retrocessi alla Cassa affinché verifichi approfonditamente se negli anni dal 2008 al 2011 anche per __________, __________ e __________ le spese sono state indicate nei fogli paga e, in caso di risposta positiva, le deduca dalle riprese effettuate. Per __________ vanno in ogni caso dedotte le spese per i vestiti (consid. 2.10).

2.14.Alla luce di tutto quanto sopra esposto, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto. La decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per gli accertamenti sopra citati.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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