Raccomandata

Incarto n. 30.2013.46

TB

Lugano 27 febbraio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 novembre 2013 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell'11 ottobre 2013 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1981, dal 2002 (doc. 86) è affiliato quale persona senza attività lucrativa e dal 1° dicembre 2009 (doc. A29) beneficia di prestazioni assistenziali personali (doc. A9).

1.2. Gli acconti trimestrali per i contributi AVS/AI/IPG dell'assicurato per l'anno 2008 sono stati chiesti il 2 settembre 2008 (III trimestre, doc. 82) ed il 2 dicembre 2008 (IV trimestre).

La decisione definitiva di fissazione dei contributi personali è stata emessa il 29 settembre 2009 (doc. 31) ed il pagamento di Fr. 513,90 è avvenuto il 22 febbraio 2010 (doc. A26/3).

Per l'anno 2009, la Cassa ha emanato quattro acconti trimestrali per il contributo minimo, a cui l'11 gennaio 2010 (doc. A26/2) ed il 15 aprile 2010 (docc. A16 e A26/4) l'assicurato vi ha fatto fronte pagando l'acconto di Fr. 117,45, mentre il 3 maggio 2010 (doc. A26/5) egli ha effettuato il versamento dei restanti acconti unitamente alle spese di diffida, alle spese esecutive ed agli interessi di mora, per un totale dovuto di Fr. 634,45 (doc. 32).

La decisione definitiva per i contributi del 2009 è stata emessa il 17 maggio 2011 (doc. 32) e contempla tale importo.

1.3. Nel corso degli ultimi anni l'assicurato ha avuto una folta corrispondenza con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che gli versa(va) le prestazioni assistenziali, poiché egli riteneva che anche il contributo minimo AVS/AI/IPG dovesse essere preso a carico direttamente dall'USSI, mentre in realtà egli vi aveva fatto fronte personalmente utilizzando le prestazioni assistenziali ordinarie mensili anziché usufruire delle prestazioni speciali che avrebbero dovuto essere deliberate appositamente a tale scopo.

1.4. Il 24 gennaio 2012 (doc. 65) la Cassa di compensazione, rispondendo ad un suo scritto del 19 gennaio 2012 (doc. 66) riguardante (anche) la domanda di condono del 26 giugno 2008 dei contributi personali per gli anni 2008 e 2009, ha informato l'assicurato che i contributi minimi AVS/AI/IPG per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono stati tutti pagati.

1.5. Con scritto del 10 gennaio 2013 (doc. 58) RI 1 si è nuovamente rivolto alla Cassa CO 1, lamentando che malgrado l'USSI avesse accolto, in data 14 aprile 2009 (doc. 59), la sua richiesta di condono per i contributi minimi dovuti per gli anni 2007, 2008 e 2009, egli ha dovuto comunque pagare i contributi per tutti questi anni e così pure le spese esecutive per i quattro precetti esecutivi emessi nei suoi confronti. Di conseguenza, l'assicurato ha chiesto la restituzione dei contributi del 2007 e delle spese esecutive del PE, dell'importo della diffida di pagamento per i contributi del 2008, visto che quell'anno ne ha chiesto il condono ottenendo risposta positiva, e dell'importo delle spese esecutive di tre precetti emessi per i contributi del 2009, stante la già citata accolta richiesta di condono.

Nell'e-mail di risposta del 18 marzo 2013 (doc. 55), la Cassa ha riassunto dettagliatamente ogni corrispondenza trasmessa ed atto amministrativo emesso dall'amministrazione in merito ai contributi dovuti dall'assicurato per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Il 26 marzo 2013 (doc. 54) l'interessato ha rilevato che i contributi personali per gli anni 2007-2009 sono stati pagati dalla sua ex curatrice a mezzo delle prestazioni assistenziali ordinarie e non tramite le prestazioni speciali o il condono che, malgrado sia stato concesso dall'USSI, non è stato poi applicato dalla Cassa.

La Cassa di compensazione ha esperito degli accertamenti presso l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (docc. 43-50), dai quali è emerso che i contributi per l'anno 2007 sono stati condonati con decisione del 1° aprile 2009 (doc. 49), ma che in seguito la curatrice li ha comunque pagati e quindi non v'era più ragione di rimborsarli all'assicurato. Per i contributi del 2008 e del 2009 non v'è invece mai stata una richiesta formale di condono, perciò l'USSI non si poteva esprimere al riguardo.

1.6. Con decisione su opposizione del 1° luglio 2013 (doc. 42) la Cassa di compensazione si è pronunciata sullo scritto del 10 gennaio 2013 (doc. 58) dell'assicurato, che ha ritenuto quale opposizione contro il pagamento dei contributi del 2007 e le relative spese del precetto esecutivo, il pagamento della diffida di pagamento per i contributi del 2008 ed il pagamento delle spese esecutive per i contributi del 2009.

L'amministrazione ha riassunto la fattispecie relativa alla fissazione del contributo minimo AVS/AI/IPG dovuto dall'assicurato per gli anni 2007, 2008 e 2009 e ha concluso che la procedura adottata è stata corretta.

L'assicurato ha nuovamente interpellato la Cassa di compensazione (doc. 34) ed il 9 luglio 2013 (doc. 28) è emerso che l'USSI avrebbe versato alla Cassa l'importo di Fr. 473,90 per i contributi del 2007 per i quali aveva accolto la domanda di condono ed in seguito la Cassa di compensazione avrebbe rimborsato tale importo all'assicurato (doc. A31/1), che l'ha anticipato nel 2010.

L'interessato ha quindi ribadito le sue pretese (soltanto) sul rimborso del contributo minimo del 2008 e del 2009 (docc. 14 e 23).

1.7. La Cassa di compensazione ha chiesto all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento il preavviso sulla domanda di condono del contributo minimo AVS/AI/IPG dovuto dall'assicurato per gli anni 2008 e 2009 per un importo complessivo di Fr. 513,90 (2008) e di Fr. 634,45 (2009) e, stante il non accoglimento (doc. 10) poiché "i contributi relativi agli anni 2008/2009 sono già stati pagati dall'assicurato", il 5 settembre 2013 (doc. 9) ha emesso una decisione formale di rifiuto di restituzione di detti contributi.

1.8. Con decisione su opposizione dell'11 ottobre 2013 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione del 12 settembre 2013 (doc. 8) dell'assicurato rilevando che, dopo avere nuovamente interpellato l'USSI (doc. 7) chiedendo un riesame dell'istanza di condono, quest'ultimo ha risposto che "La domanda di condono dei contributi 2008/2009 è stata formulata unicamente nel luglio 2013. I contributi 2008/2009 sono stati pagati dall'assicurato nel maggio 2010.", perciò l'amministrazione ha confermato la decisione di rifiuto del condono per i contributi minimi degli anni 2008 e 2009.

1.9. Il 5 novembre 2013 (doc. I) RI 1 ha inoltrato ricorso al Tribunale contestando che la domanda di condono dei contributi AVS/AI/IPG per gli anni 2008 e 2009 sia stata formulata solo nel mese di luglio 2013. Egli l'avrebbe formulata già nel 2008 e poi nuovamente nel 2009 tramite degli scritti consegnati alla sua ex curatrice, che ha pure invitato a non pagare i contributi minimi del 2008 ed i precetti esecutivi per i contributi degli anni 2007 e 2009, inviti ai quali la stessa non ha dato però seguito.

Il ricorrente ha precisato che la decisione di accoglimento del condono dei contributi emessa il 1° aprile 2009 dall'USSI si riferiva effettivamente all'anno 2007, ma che poiché fino al 2007 egli percepiva le prestazioni assistenziali quale membro dell'unità di riferimento della mamma, la domanda di condono [ndr: del 22 giugno 2008] portava sui contributi per gli anni 2008 e 2009.

Inoltre, l'insorgente ha osservato come da numerosi scritti della sua ex curatrice si evince che essa ha tempestivamente chiesto il condono dei contributi per gli anni 2008, 2009 e 2011.

L'assicurato ha poi esposto un lungo elenco di omissioni che, a suo dire, sarebbero state commesse tanto dalla sua ex curatrice quanto dalle preposte autorità di protezione degli adulti in merito al pagamento ed al condono di detti contributi personali, come pure dallo stesso USSI.

In conclusione, il ricorrente ha rivendicato il rimborso dei contributi AVS/AI/IPG del 2007 per Fr. 74,90, di Fr. 513,90 per i contributi del 2008, di Fr. 680,80 per quelli del 2009 e del III trimestre del 2010, come pure del II, III e IV trimestre del 2011.

Inoltre, l'assicurato ha chiesto il riconoscimento della prestazione assistenziale del mese di novembre 2009 "oppure da luglio a novembre '09", di luglio ed agosto 2010, nonché da aprile a settembre 2011.

L'insorgente ha pure preteso Fr. 39.- per le spese del suo conto corrente, Fr. 15.- per l'ordine di spedizione che la curatrice non ha ripristinato all'Ufficio postale e la restituzione di Fr. 125.- della fattura che la curatrice ha pagato indebitamente.

1.10. Il 21 novembre 2013 (doc. III) il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione (docc. B1-B6), che è stata trasmessa alla Cassa di compensazione ai fini della risposta di causa.

Il 26 novembre 2013 (doc. V) la Cassa di compensazione ha reso la sua risposta proponendo di respingere il ricorso.

L'amministrazione ha ricordato di essersi attenuta ai dati fiscali IFD 2008 e 2009 per fissare il contributo minimo dovuto dall'assicurato per quegli anni, importo che peraltro non è stato contestato dall'interessato.

Per quanto concerne il periodo contributivo 2007, seppure non sia più oggetto del ricorso, la Cassa di compensazione ha osservato che il 26 giugno 2008 la mamma dell'assicurato l'ha informata che il figlio era impossibilitato a pagare i contributi del 2007 chiesti con la decisione provvisoria del 19 giugno 2008 (doc. 85). Pertanto, è soltanto per l'anno 2007 che l'assicurato ha chiesto il condono e che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, contattato subito dopo dalla Cassa, solo nell'aprile 2009 ha accolto tale richiesta, ma anche a fronte dei solleciti in tal senso ne ha dato seguito unicamente nel luglio 2013 con il pagamento del contributo minimo alla Cassa di compensazione, la quale ha potuto poi riversarlo all'assicurato il 21 agosto 2013.

Circa il contributo AVS/AI/IPG per l'anno 2008, la fattura per l'acconto del III trimestre è stata ritornata alla Cassa nel settembre 2008, giacché né l'assicurato né i suoi familiari erano in grado di farvi fronte. La Cassa di compensazione ha quindi bloccato l'incasso di detta somma e si è informata presso l'USSI, che le ha comunicato che la madre dell'assicurato, e non anche quest'ultimo, era beneficiaria delle prestazioni assistenziali. In data 23 febbraio 2010 la Cassa ha infine ricevuto il pagamento dell'intero contributo dovuto.

In merito al contributo minimo per l'anno 2009, accertato presso l'USSI che l'assicurato non beneficiava di prestazioni assistenziali, la Cassa di compensazione ha avviato la procedura di incasso dei contributi AVS/AI/IPG dovuti. Nel corso del 2010 la Cassa ha ricevuto il pagamento degli acconti, degli interessi di mora e delle spese esecutive.

Infine, lo scritto del 25 luglio 2013 dell'assicurato è stato ritenuto dalla Cassa quale formale richiesta di condono dei contributi per gli anni 2008 e 2009, ma stante il rifiuto dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di accogliere tale richiesta in quanto il saldo è già stato pagato, anche l'amministrazione ha negato al ricorrente il rimborso dei contributi minimi già versati.

L'assicurato non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. VI).

considerato in diritto

2.1. Per quanto concerne le lamentele del ricorrente sull'operato sia della ex curatrice che, a suo dire, non avrebbe adempiuto ai suoi obblighi legali nei suoi interessi ed avrebbe commesso delle omissioni, fra cui quella di non chiedere il condono per il pagamento del contributo minimo personale per gli anni 2008 e 2009, sia dell'autorità di protezione degli adulti sia anche dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, queste questioni non possono essere qui esaminate dal Tribunale.

Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).

Nella fattispecie la decisione impugnata, ossia quella su opposizione emessa l'11 ottobre 2013 dalla Cassa CO 1, ha per oggetto unicamente il rifiuto della concessione del condono del pagamento del contributo minimo personale AVS/AI/IPG dell'assicurato per gli anni 2008 e 2009. Non vi è fatta alcuna menzione sulle presunte omissioni che la ex curatrice del ricorrente avrebbe compiuto, né sul comportamento adottato dall'autorità di protezione dell'adulto e men che meno sull'errore che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento avrebbe commesso in merito alla fissazione dell'inizio del suo diritto alle prestazioni assistenziali (dicembre 2009).

Ne discende che la questione relativa a queste omissioni da parte delle summenzionate autorità non può essere posta qui in discussione, giacché la decisione su opposizione porta soltanto, come detto, sul diritto dell'assicurato ad ottenere il condono del pagamento dei contributi minimi AVS/AI/IPG per gli anni di contribuzione 2008 e 2009.

Il TCA può quindi pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata. Le ulteriori richieste dell'insorgente sono di conseguenza irricevibili.

2.2. A norma dell'art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, il contributo può essere condonato, a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati è infatti il Cantone di domicilio che paga il contributo minimo.

L'art. 32 cpv. 1 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.

Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).

Per l'art. 17 del Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell'Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora: Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.

Pertanto, quando la Cassa di compensazione ha ridotto il contributo al minimo di legge, l'assicurato debitore può domandare il condono.

In effetti, il condono dei contributi è possibile solo quando l'assicurato è unicamente debitore del contributo minimo annuale (N. 3068 DIN). La legge, in proposito, è molto chiara: è il contributo minimo, il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente, che può essere esonerato (art. 11 cpv. 2 LAVS).

Il condono del contributo minimo può essere concesso solo ad assicurati che si troverebbero in una situazione insostenibile se dovessero pagare i contributi. Ciò significa che il condono dei contributi minimi è una misura straordinaria e può essere concesso solo quando l'assicurato vive in grande povertà (N. 3071 DIN).

La situazione insostenibile quale condizione per il condono del contributo giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS deve essere esaminata secondo il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione (DTF 113 V 252 = RCC 1988 pag. 117; N. 3072 DIN).

Il condono può essere rifiutato nel caso in cui è possibile compensare i contributi non versati con una rendita dell'AVS o dell'AI o prestazioni concesse in conformità alla Legge federale sugli assegni di famiglia nell'agricoltura. La questione dell'impegno troppo gravoso (N. 3072 DIN) deve tuttavia essere comunque esaminata, quando il contributo minimo dovuto può essere compensato con delle prestazioni (DTF 108 V pag. 49 = RCC 1983 pag. 197; N. 3073 DIN).

La citata norma legale prevede inoltre che le Casse di compensazione sottopongano tutte le richieste di condono all'autorità designata dal Cantone di domicilio (per il Cantone Ticino: Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento), la quale si accolla, se sono dati gli estremi, il pagamento del contributo minimo.

Per determinare la situazione di bisogno di un assicurato secondo il diritto esecutivo nell'ambito di una richiesta di condono, secondo il TCA ci si può riferire alla giurisprudenza ed alle direttive sulla riduzione dei contributi, essendo un passaggio obbligato prima di giungere alla richiesta di condono del contributo minimo.

Il condono del contributo minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1952 pag. 319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323; N. 3072 DIN).

Occorre però in ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore e non solo il suo reddito da attività lucrativa (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501; N. 3023 DIN). Si devono inoltre considerare le condizioni di reddito e di sostanza del coniuge e dei figli che vivono nell'economia domestica comune (DTF 120 V 275 consid. 5a/cc; RCC 1981 pag. 516, RCC 1951 pag. 457; N. 3024 DIN).

Per stabilire se esiste una situazione d'inesigibilità, occorre fondarsi sulla situazione economica del debitore che esiste al momento in cui egli dovrebbe pagare i contributi (STFA H 164/99; DTF 120 V 275 consid. 5a/dd; DTF 113 V 254 consid. 4b, DTF 104 V 61; DTF 98 V 251; N. 3040 DIN). Questo momento è quello in cui la decisione sulla domanda di riduzione è cresciuta in giudicato e, di conseguenza, eventualmente quello in cui l'autorità cantonale di ricorso o il Tribunale federale statuisce sulla questione della riduzione. In questo caso, sebbene il Tribunale federale sia vincolato dalle constatazioni dell'autorità di prima istanza, eccezionalmente può tenere conto dei fatti nuovi, posteriori alla decisione della Cassa o della sentenza cantonale (DTF 120 V 275 consid. 5a/dd; DTF 104 V 61; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des art. 1 à 16 de la LAVS, n. 14 ad art. 11).

Per determinare se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, la giurisprudenza ha definito dei criteri (DTF 120 V 274 consid. 5 = Pratique VSI 1995 pag. 162). In particolare, i debiti fiscali non fanno parte degli obblighi della vita quotidiana da includere nel minimo vitale (DTF 120 V 274 consid. 5a/aa; RCC 1984 pag. 177; N. 3033 DIN).

Il debito contributivo di cui si chiede la riduzione non può essere preso in considerazione per la determinazione del minimo vitale dell'assicurato (RCC 1989 pag. 125 consid. 4; N. 3033 DIN).

Nemmeno gli interessi passivi sono deducibili, a meno che si tratti di interessi ipotecari in relazione con l'abitazione del debitore o di altri suoi bisogni vitali (DTF 120 V 271 consid. 5a/bb; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 355 n. 8 ad art. 11).

Inoltre, un condono fiscale non implica necessariamente una riduzione dei contributi AVS/AI/IPG. Tale condono può tutt'al più rappresentare un indizio (RCC 1954 pag. 230; N. 3045 DIN), ma in ogni caso spetta all'amministrazione dell'AVS di valutare se e in quale misura il pagamento dei contributi debba essere considerato un onere troppo elevato (DTF 120 V 271 consid. 6).

Infine, i contributi personali di un assicurato che possiede sostanza (immobili, titoli) non possono essere di principio ridotti per mancanza di inesigibilità, a meno che si tratti di un onere troppo pesante, anche se egli non ne può disporre (N. 3029 DIN). In questa situazione si giustifica al massimo la concessione di una dilazione di pagamento (RCC 1978 pag. 523, RCC 1951 pag. 239; STFA 13 dicembre 1990 in re G.P.C.). Tuttavia, se l'assicurato dispone di una certa sostanza, ma è gravato da debiti per un importo superiore, in questo caso può essergli riconosciuto il diritto di beneficiare di una riduzione dei contributi invece della dilazione di pagamento (STCA 5 marzo 1986 in re H.H., STCA 14 aprile 1986 in re H.J.M.). Per le proprietà fondiarie, una riduzione può entrare in linea di conto quando non è possibile aumentare il debito ipotecario. Le parti di sostanza bloccate possono essere oggetto di un prestito e giustificano tutt'al più la concessione di una proroga di pagamento (N. 3030 DIN), mentre non sono un motivo di riduzione (RCC 1978 pag. 521). Se del caso, è possibile pretendere che venga contratto un prestito per pagare i contributi dovuti (RCC 1980 pag. 501; N. 3030 DIN).

2.3. In concreto, con lo scritto del 25 luglio 2013 (doc. 14) il ricorrente ha formalmente inoltrato alla Cassa di compensazione un'istanza di condono del pagamento del contributo minimo personale AVS/AI/IPG per gli anni 2008 e 2009, visto che ha chiesto la restituzione dei contributi minimi che ha corrisposto nel corso del 2010 per questi due anni di contribuzione.

Per dare seguito alla richiesta di condono dell'assicurato, conformemente all'art. 11 cpv. 2 LAVS la Cassa di compensazione ha interpellato il 13 agosto 2013 (doc. 13) il competente Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), chiedendo di mettere in atto i necessari accertamenti e di comunicare il preavviso circa l'assunzione del pagamento del contributo ammontante a Fr. 513,90 nel 2008 ed a Fr. 634,45 per l'anno 2009.

Preso atto della decisione dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento il quale, visto che i "i contributi relativi agli anni 2008/2009 sono già stati pagati dall'assicurato", non ha accolto la richiesta di condono dei contributi AVS per il 2008 ed il 2009 (doc. 10), a sua volta la Cassa di compensazione ha respinto l'istanza dell'interessato con decisione formale del 5 settembre 2013 (doc. 9).

Anche la richiesta di riesame della stessa Cassa del 20 settembre 2013 (doc. 7) formulata a seguito dell'opposizione del 12 settembre precedente (doc. 8) dell'assicurato ha portato al medesimo risultato (negativo), siccome l'USSI ha affermato che "La domanda di condono dei contributi 2008/2009 è stata formulata unicamente nel luglio 2013. I contributi 2008/2009 sono stati pagati dall'assicurato nel maggio del 2010." (doc. 6).

2.4. Con decisione provvisoria di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG per l'anno 2007 emessa il 19 giugno 2008 (doc. 85), la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato il pagamento del contributo minimo di Fr. 453,90, fattura che egli, per il tramite della madre, ha ritornato alla Cassa il 26 giugno 2008 (doc. 85) non essendo economicamente in grado di farvi fronte.

Il 2 luglio 2008 (doc. 48) la Cassa di compensazione si è rivolta all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento chiedendo il preavviso sulla domanda di condono del contributo minimo AVS/AI/IPG per l'anno 2007 formulata dall'assicurato il 26 giugno 2008, domanda che con preavviso del 1° aprile 2009 (doc. 49) l'USSI ha accolto limitatamente ai contributi personali del 2007.

La decisione dell'USSI del 14 aprile 2009 (doc. 59) si riferisce infatti chiaramente unicamente ai contributi per l'anno 2007. Non è quindi possibile estendere il condono accolto dal preposto Ufficio anche per gli anni successivi, come inizialmente preteso dall'assicurato.

Infatti, nel suo scritto del 10 gennaio 2013 (doc. 58) l'assicurato ha rilevato che la sua "domanda scritta e motivata di condono contributi personali minimi AVS, emessa nel 2008, si riferiva all'anno in corso e per il 2009.".

In realtà, invece, la lettera che il 26 giugno 2008 (doc. 85) la mamma del ricorrente ha scritto alla Cassa di compensazione rilevando l'impossibilità di pagare l'allegato contributo minimo di Fr. 453,90 del 19 giugno 2008 non essendo in grado, né lei né la figlia che contribuivano al mantenimento di RI 1 e men che meno l'interessato medesimo avendo tutti difficoltà economiche, si riferiva solo ed unicamente alla decisione provvisoria del 19 giugno 2008 di fissazione dei contributi per l'anno 2007.

Prova ne è che i contributi per l'anno 2008, ed a maggior ragione quelli per l'anno 2009, non erano ancora stati né fissati né tanto meno richiesti all'assicurato, visto che è solo il 2 settembre 2008 (doc. 82) che la Cassa di compensazione gli ha inviato la richiesta di pagamento di Fr. 113,50 per l'acconto del III trimestre del 2008 ed il 2 dicembre 2008 l'acconto per il IV trimestre del 2008.

È soltanto con il ricorso del 5 novembre 2013 (doc. I) che l'assicurato ha riconosciuto che la decisione dell'USSI si riferiva al 2007, ma ha ribadito di avere già chiesto nel 2008 e 2009 il condono dei contributi per quegli anni e non soltanto nel luglio 2013, come sostenuto dall'USSI e dalla Cassa di compensazione.

Al riguardo, il ricorrente ha affermato di avere comunicato per iscritto alla Cassa di compensazione il 12 settembre 2008 (doc. 82) ed il 22 aprile 2009 la sua condizione economica e quindi l'impossibilità di pagare i contributi minimi richiesti.

In effetti, il 12 settembre 2008 (doc. 82) l'amministrazione ha ricevuto di ritorno dall'assicurato la richiesta di pagamento dell'acconto di Fr. 113,50 del contributo personale per il III trimestre del 2008, datato 2 settembre 2008. Questa fattura era accompagnata da uno scritto della mamma dell'insorgente, la quale ha rilevato che "non so proprio come provvedere a questo versamento.".

A ben vedere, questa lettera potrebbe essere interpretata come una domanda di condono del pagamento dell'acconto del III trimestre dell'anno di contribuzione 2008, ciò che contraddirebbe l'affermazione dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e della Cassa di compensazione secondo cui la domanda di condono per il contributo minimo degli anni 2008 e 2009 sarebbe stata formulata soltanto nel luglio 2013.

Non va però dimenticato di osservare che lo scritto del settembre 2008 della mamma dell'assicurato si riferisce alla sola richiesta di acconto trimestrale del contributo per il 2008 e non alla decisione di fissazione di tutti i contributi dovuti per l'anno 2008.

Giusta l'art. 24 cpv. 5 OAVS, se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione.

In seguito, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati (art. 25 cpv. 1 OAVS).

Di principio, dunque, la richiesta di pagamento degli acconti sui contributi personali non costituisce una decisione formale impugnabile, fatto salvo il caso in cui le Casse di compensazione fissino i contributi d'acconto in una decisione qualora i contributi d'acconto non siano pagati o non siano presentati i giustificativi.

Di conseguenza, le richieste trimestrali inviate nel 2008 all'assicurato non potevano essere oggetto di una domanda di condono. Di regola, infatti, soltanto i crediti di contribuzione cresciuti in giudicato possono fare l'oggetto di un condono (N. 3008 DIN).

Ciò significa che il ricorrente poteva unicamente avanzare alla Cassa di compensazione una domanda di condono soltanto dopo avere ricevuto la decisione di fissazione dei contributi e che la stessa era cresciuta in giudicato.

Stante quanto precede, secondo il TCA, il ricorrente poteva formulare regolare domanda di condono del contributo minimo unicamente a fine 2009 relativamente ai contributi dovuti per l'anno 2008, siccome essi sono stati fissati con decisione definitiva della Cassa di compensazione il 29 settembre 2009 (doc. 31) e quindi cresciuti in giudicato un mese dopo. Il condono per il contributo minimo per l'anno 2009 poteva essere postulato non prima del 18 giugno 2011 (doc. 32), essendo stato fissato definitivamente dalla Cassa con decisione del 17 maggio 2011.

Pertanto, quand'anche l'assicurato avesse effettivamente richiesto esplicitamente già nel corso del 2008 e del 2009 il condono dei contributi dovuti per entrambi questi anni di contribuzione, tuttavia le sue domande sarebbero state prive di effetto fino alla crescita in giudicato delle relative decisioni definitive di fissazione dei contributi dovuti.

V'è però da rilevare che agli atti è presente la risposta che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha inviato il 20 ottobre 2009 (doc. A2) all'assicurato "in merito alla sua richiesta di pagamento contributi AVS anno 2008", con cui "le comunichiamo che lo scrivente ufficio non può entrare nel merito come già comunicatole con la lettera del 30 settembre 2009 inviatale dalla collega (…). La invitiamo a richiedere il condono per gli anni 2008 e 2009 alla Cassa di Compensazione AVS.".

Questa risposta cita la lettera del 30 settembre 2009 che fa seguito alla domanda di condono che, verosimilmente, l'assicurato ha inviato all'USSI il giorno precedente, ossia non appena ha ricevuto la decisione definitiva di fissazione dei contributi dovuti per l'anno 2008 datata 29 settembre 2009.

Da ciò discende che tale richiesta sarebbe dunque stata effettivamente correttamente formulata dall'assicurato. Tuttavia, egli l'ha inviata all'autorità incompetente, essendo infatti la Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 32 cpv. 1 OAVS, a doversi pronunciare su una richiesta di condono, fermo restando l'ottenimento del preavviso dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (art. 32 cpv. 2 OAVS).

Dagli atti emerge che la prima richiesta formale di condono per gli anni di contribuzione 2008 e 2009 - ossia debitamente firmata dall'assicurato e non trasmessa via posta elettronica come egli era solito fare per comunicare con le autorità competenti - è stata chiaramente formulata dall'assicurato alla Cassa di compensazione già il 19 gennaio 2012 (doc. 66) e non quindi soltanto il 25 luglio 2013.

Prima di allora, nel 2011, altre richieste di condono erano state formalmente inoltrate dall'assicurato e/o dalla sua curatrice, ma erano riferite al periodo di contribuzione dell'anno 2011 (docc. 70 e 73) o, come già rilevato, dell'anno 2007 (docc. 79 e 85).

Va ribadito che alle domande di condono sugli acconti dei contributi per gli anni 2008 e 2009 la Cassa di compensazione non poteva per contro dare seguito conformemente agli artt. 11 cpv. 2 LAVS e 32 OAVS, non trattandosi di decisioni definitive di fissazione dei contributi.

2.5. Accertato l'adempimento della condizione che una richiesta scritta - e firmata - di condono debba essere inviata alla Cassa di compensazione, al di là del momento in cui un assicurato fa formalmente valere il suo diritto al condono del pagamento del contributo minimo AVS/AI/IPG, che non sottostà ad un termine di prescrizione, occorre ora analizzare il secondo motivo per cui la Cassa di compensazione, su preavviso dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, ha respinto la domanda di condono dell'assicurato.

L'USSI, infatti, ha affermato che poiché il ricorrente aveva già versato nel maggio 2010 i contributi dovuti per gli anni 2008 e 2009, non si poteva fare luogo al condono di questi contributi.

La Cassa ha ripreso e quindi tutelato questa motivazione.

In effetti, come risulta dalle decisioni definitive di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, l'importo totale dovuto per l'anno 2008 è stato accreditato sul conto della Cassa di compensazione il 23 febbraio 2010 (doc. 31) mediante pagamento elettronico di Fr. 513,90 (comprensivo dei contributi, delle spese amministrative e delle spese di diffida) avvenuto il giorno precedente addebitando il conto postale dell'assicurato (doc. A26/3).

L'importo totale di Fr. 634,45 dovuto per l'anno di contribuzione 2009 (doc. 32) è stato invece saldato dal ricorrente in diversi momenti, ovvero sia tramite il pagamento separato degli acconti trimestrali di Fr. 117,45 l'11 gennaio 2010 (doc. A26/2) ed il 15 aprile 2010 (doc. A26/4), sia mediante il versamento del 3 maggio 2010 (doc. 32) delle spese di diffida di Fr. 20.-, delle spese esecutive di Fr. 30.- e degli interessi di mora di Fr. 3,25, sia ancora a mezzo dei due restanti acconti aumentati delle spese di diffida (Fr. 137,45) e delle spese esecutive e degli interessi di mora (Fr. 36,45 e Fr. 34,95) versati anch'essi il 3 (doc. A31/3), ma accreditati alla Cassa il 12 maggio 2010.

L'avvenuto pagamento dei contributi minimi per gli anni 2008 e 2009, oltre agli accessori, non è dunque contestato dalle parti.

Tuttavia, la motivazione adottata dalla Cassa di compensazione su preavviso dell'USSI, secondo cui questi contributi sono già stati pagati e quindi non possono più essere condonati, non può essere qui tutelata.

Infatti, una domanda di condono può essere presentata anche se un terzo ha già pagato il contributo per il quale si chiede il condono (N. 3072 DIN).

Nel caso concreto, i contributi minimi per gli anni di contribuzione 2008 e 2009 sono stati versati dalla (ex) curatrice del ricorrente, così come risulta dal suo stesso resoconto: "3) Per quanto riguarda l'argomento AVS, si è provveduto a pagare il tutto, dai precetti ai vari contributi, soprattutto per dar prova della buona fede del pupillo di voler cooperare attivamente, dar prova di fiducia, aspettando che la situazione del condono si chiarisse, per poi inoltrare la richiesta di rimborso." (doc. A3).

Da quanto precede discende che, indipendentemente dalla circostanza che gli ammontari di Fr. 513,90 per l'anno 2008 e di Fr. 634,45 per l'anno di contribuzione 2009 siano già stati versati alla Cassa di compensazione nel corso del 2010, il ricorrente va tutelato nella sua domanda scritta formale di condono inoltrata il 25 luglio 2013 (doc. 14).

Al riguardo, questo Tribunale ribadisce che, in realtà, l'assicurato aveva formulato questa stessa domanda per iscritto addirittura già il 19 gennaio 2012 (doc. 66), come pure anche il 10 gennaio 2013 (doc. 58) ed il 26 marzo 2013 (doc. 54).

Quanto alle numerose e-mail inviate negli anni precedenti, seppure le stesse non avessero alcun valore legale, tanto la Cassa quanto l'USSI avrebbero però potuto e dovuto darle un peso maggiore, imponendo all'assicurato di riformulare la sua domanda di condono in uno scritto firmato di proprio pugno.

Tutto ben considerato, dunque, il ricorso deve essere accolto e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione, affinché essa entri nel merito della richiesta di condono dell'assicurato per i contributi minimi degli anni 2008 e 2009 conformemente agli artt. 11 cpv. 2 LAVS e 32 OAVS. Essa dovrà quindi chiedere il preavviso all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, il quale, a sua volta, dovrà anch'esso entrare nel merito della domanda di condono verificandone i presupposti legali.

Seppure sia vincente in causa, non essendo patrocinato il ricorrente non ha diritto alle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto, gli atti ritrasmessi alla Cassa affinché proceda come indicato sub. 2.5.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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