Raccomandata

Incarto n. 30.2013.45

cs

Lugano 18 dicembre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 novembre 2013 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 4 ottobre 2013 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

A. RI 1, nata nel __________, dal __________ è affiliata quale indipendente presso la CO 1 (cfr. sentenza 30.2013.36+37 del 13 novembre 2013).

B. Con decisione del 17 ottobre 2003 la CO 1 ha fissato i contributi dovuti dall’interessata nel 2002 sulla base di un reddito determinante di fr. 21'800, “determinato come per il periodo precedente, con riserva di rettifica, in base alla tassazione fiscale (art. 24 OAVS)” (doc. A8).

C. Con “decisione definitiva” del 15 novembre 2007 (doc. A7), confermata dalla decisione su opposizione del 4 ottobre 2013 (doc. A1), la Cassa ha fissato i contributi del 2002 sulla base di un reddito aziendale di fr. 71'130 (comprensivo dei contributi AVS/AI/IPG fatturati quale acconto). L’importo è stato determinato da dati evinti dalla dichiarazione fiscale 2003A.

D. RI 1, insieme al marito __________, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I). L’interessata fa valere la prescrizione, visto il lungo periodo trascorso dal 2002, rileva che inizialmente il reddito determinante era stato fissato in fr. 21'800 ed evidenzia che l’amministrazione, per l’anno 2001, pur basandosi sulla medesima tassazione 2003A, ha preso in considerazione un reddito aziendale di fr. 13'200.

La ricorrente rammenta che contro le tassazioni dal 2001 al 2006 sono pendenti ricorsi alla Camera di diritto Tributario del Tribunale d’Appello, mentre contro la tassazione 2007 è pendente un reclamo all’Ufficio di tassazione di __________. L’insorgente fa valere che nelle tassazioni non si è tenuto conto dei debiti contratti dalla sua società e che dal reddito aziendale vanno dedotti anche il salario conseguito dal marito e la differenza del reddito della sostanza. Essa evidenzia pure che il reddito aziendale della tassazione 2001/2002, dopo il reclamo, è stato ridotto da fr. 140'610 a fr. 98'610.

E. Con risposta del 22 novembre 2013, l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

F. Con osservazioni del 6 dicembre 2013 la ricorrente ha ribadito la sua posizione (doc. V).

in diritto

in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel merito

  1. Nel caso di specie la Cassa ha fissato i contributi dovuti dalla ricorrente nel

A questo proposito va evidenziato che, da un punto di vista temporale, sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che, in assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale, va applicato il principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

In concreto, mentre per gli aspetti formali trovano applicazione le norme della LPGA in vigore dal 1° gennaio 2003 (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2), con le relative modifiche succedutesi negli anni, per quanto concerne il calcolo dei contributi vanno applicate le disposizioni della LAVS in vigore nel 2002.

In queste condizioni, salvo indicazione contraria, ogni riferimento alle norme della LAVS è da intendere a quelle in vigore nel 2002.

  1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

  1. Per l’art. 22 cpv. 1 OAVS i contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile.

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l’anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell’azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (cpv. 2). Il reddito dell’anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell’anno (cpv. 3). Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (cpv. 4).

Se l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (cpv. 5).

  1. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

Per l’art. 24 cpv. 1 OAVS nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche.

A norma dell’art. 24 cpv. 2 OAVS le casse di compensazione stabiliscono i contributi d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l’ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile.

Giusta l’art. 24 cpv. 3 OAVS se durante o dopo l’anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto.

L’art. 24 cpv. 4 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d’acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

Per l’art. 24 cpv. 5 OAVS se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d’acconto dovuti in una decisione.

  1. Nel caso di specie i contributi dovuti dalla ricorrente nel 2002 vanno calcolati sulla base del reddito conseguito dall’insorgente nel 2002 (art. 22 cpv. 1 OAVS).

L’assicurata fa innanzitutto valere la prescrizione e sostiene che l’amministrazione non avrebbe potuto modificare la decisione di fissazione dei contributi del 17 ottobre 2003 che portava su un reddito di fr. 21'800 (doc. A8).

Per l’art. 16 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, i contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l’art. 16 cpv. 1 LAVS seconda frase giusta il quale in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta.

Il tenore di questa seconda frase è stato reso più comprensibile il 24 settembre 2009 dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (RU 2009 5021):

" In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine di prescrizione scade alla fine dell'anno civile successivo a quello in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta."

Con il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una nuova versione, leggermente modificata, dell’art. 16 cpv. 1 prima e seconda frase LAVS, secondo cui i contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.

Una decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la perenzione prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (Kieser, ATSG Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2009, 2.a ed., ad art. 24, p. 347, N. 26, rammenta che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt wird […] ”).

Prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono essere indicati in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillese et survivants (LAVS), pag. 409).

A determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione precedentemente notificata (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 410, n. 9 ad art. 16: “Dès l’instant où la créance de cotisations a été consigné en temps utile dans une décision, la prescription du droit de fixer les cotisations ne peut jamais intervenir. Peu importe que la décision entre en force ou soit ultérieurement annulée par le juge ou par la caisse elle-même. Une décision de cotisations rendue dans le délai fixé à l’article 16 alinéa 1 LAVS exclut une fois pour toutes la péremption à concurrence au plus du montant réclamé”).

Nel caso di specie l’amministrazione ha fissato i contributi del 2002 con decisione formale del 17 ottobre 2003 sulla base del periodo precedente (doc. A8). In seguito, dopo aver ricevuto dall’autorità fiscale i dati evinti dalla tassazione 2003A, entro il termine di 5 anni di cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS, e meglio il 15 novembre 2007 (doc. A7) ha fissato definitivamente i contributi in base ad un reddito di fr. 71'130. Con decisione su opposizione del 4 ottobre 2013 il calcolo è stato confermato (doc. A1).

Ribadito che una decisione contributiva resa nei termini legali (in concreto quella del 15 novembre 2007) esclude una volta per tutte la perenzione di cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS (per l’importo alla base del calcolo del contributo), la Cassa ha agito tempestivamente.

Circa il fatto che rispetto alla decisione del 17 ottobre 2003 (doc. A8), l’ammontare soggetto a contribuzione con la decisione del 15 novembre 2007 è aumentato da fr. 21'800 a fr. 71'130 (doc. A7), va evidenziato quanto segue.

Innanzitutto, rilevato che l’aumento per il contributo del 2002 è avvenuto nel 2007, ossia entro il termine di 5 anni di cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS, esso è tempestivo. In secondo luogo la Cassa aveva fissato i contributi del 2002 sulla base degli atti a sua disposizione in quel momento, in base all’art. 24 OAVS, per poter chiedere gli acconti. Dopo aver ricevuto i dati fiscali di cui alla tassazione 2003A ha fissato i contributi definitivamente. Ciò è proprio quanto prevede l’art. 24 cpv. 2 OAVS, per il quale le casse di compensazione stabiliscono i contributi d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l’ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile.

Nella misura in cui, successivamente, è emerso che il reddito conseguito nel 2002 era superiore a quello fissato il 17 ottobre 2003 l’amministrazione poteva, come ha fatto, riconsiderare, rispettivamente eseguire la revisione della decisione (cfr. art. 53 LPGA).

Ne segue che la Cassa ha agito correttamente.

Va ora esaminato se il reddito di fr. 71'130 preso in considera-zione dalla Cassa è corretto.

A questo proposito va rammentato che i redditi conseguiti negli anni 2001 e 2002 sono stati indicati dagli assicurati nella dichiarazione di tassazione 2003A.

Quest'ultima è particolare rispetto alle precedenti dichiarazioni fiscali.

In effetti, nel corso dell'anno 2003 i contribuenti domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il reddito ordinario effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo però che non sarebbero in realtà stati tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di transizione (cosiddetto vuoto di tassazione) dal sistema di tassazione biennale praenumerando al sistema di tassazione annuale postnumerando. Di conseguenza, a meno di aver esposto dei redditi o delle spese straordinarie, i contribuenti non hanno ricevuto una decisione formale (notifica di tassazione) in cui sono stati stabiliti il reddito imponibile ed il corrispettivo importo da versare a titolo di imposta. Infatti, l'autorità fiscale trasmetteva ai contribuenti interessati solo una comunicazione standard, con cui semplicemente avvisava, qualora fosse il caso, che non erano state registrate delle entrate/uscite straordinarie da assoggettare alle imposte annue intere 2001 e/o 2002, né spese straordinarie da riconoscere in aumento delle deduzioni del periodo fiscale 2001/2002 che riguardavano ancora gli anni di computo 1999/2000. Pertanto, la procedura concernente la dichiarazione di imposta transitoria 2003A veniva considerata conclusa dall'Ufficio di tassazione. Non essendo, tale avviso, intitolato come decisione formale, nemmeno erano menzionati i mezzi di diritto da utilizzare in caso di impugnativa.

Con sentenza di principio 30.2009.2 del 21 settembre 2009 il TCA ha esaminato approfonditamente gli effetti della tassazione 2003A in ambito di calcolo dei contributi AVS e, dopo aver analizzato la legislazione applicabile, ha stabilito che i dati trasmessi dalle autorità fiscali alle Casse di compensazione nell’ambito della citata tassazione, di principio non sono vincolanti per la fissazione dei contributi sociali (consid. 2.9 e 2.10).

Il TCA ha evidenziato, sulla scorta di una sentenza della Camera di diritto Tributario del 3 novembre 2005 (RtiD I-2006 N. 22t pag. 531), che le lettere che gli Uffici di tassazione hanno inviato agli assicurati per comunicare che la procedura relativa alla dichiarazione d'imposta transitoria 2003A era considerata conclusa, costituiscono delle decisioni formali. Di conseguenza, in applicazione dell'art. 206 cpv. 1 LT, trascorsi i trenta giorni dalla notifica, esse vanno giudicate come cresciute in giudicato.

È vero, che con sentenza del 20 marzo 2003 (H 206/02 = SVR 2003 AHV Nr. 18), l'allora TFA ha ribadito che i valori fiscali stabiliti da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato sono vincolanti per le Casse di compensazione. L'Alta Corte ha però anche precisato che per gli anni di contribuzione che sono caduti nel cosiddetto vuoto di tassazione a seguito del cambiamento del sistema fiscale d'imposizione dal biennale praenumerando all'annuale postnumerando – avvenuto per il Canton Zurigo nel 1999 – non ha fatto seguito una decisione definitiva. Pertanto, l'assicurata non aveva alcuna possibilità di far verificare per via giudiziaria l'accertamento compiuto dall'autorità fiscale. Per la fissazione dei contributi non è quindi possibile attribuire a questo accertamento fiscale lo stesso valore vincolante per la Cassa di una tassazione cresciuta in giudicato (cfr. consid. 3.2).

Nella sentenza H 185/05 dell'8 novembre 2006, il Tribunale federale delle assicurazioni ha giudicato una fattispecie in cui la Cassa di compensazione ha fissato nel 2004 i contributi dovuti nel 1999 e nel 2000 da un agricoltore indipendente, basandosi sulle cifre dei redditi conseguiti quegli stessi anni che l'autorità fiscale le ha comunicato, malgrado l'Ufficio di tassazione stesso l'avesse avvisata che questi redditi cadevano nel vuoto di tassazione e che dunque non erano stati né verificati né imposti.

Il TFA ha concluso quanto segue:

" (…)

que le Tribunal administratif a relevé à juste titre que les revenus de 37'860 fr. pour 1999 et 33'147 fr. pour 2000 communiqués par l'Autorité de taxation fiscale du Jura bernois (art. 218 al. 6 LIFD) n'avaient pas servi de base à des décisions de taxation en raison de la brèche fiscale et n'avaient pas de force contraignante au sens de l'art. 23 al. 4 RAVS pour la fixation des cotisations sociales (cf. consid. 3.2 de l'arrêt B. du 20 mars 2003, H 206/02, publié in SVR 2003 AHV n° 18 p. 48);

que la juridiction cantonale a constaté, de manière à lier la Cour de céans, que le recourant avait lui-même indiqué les revenus en cause dans sa déclaration d'impôts 1999-2000 et qu'ils émanaient de surcroît de la comptabilité établie par sa fiduciaire en fonction de critères fiscalement déterminants;

que dans ces conditions, le Tribunal administratif a admis à juste titre qu'on ne pouvait reprocher à l'intimée de s'être fondée sur les revenus communiqués par l'Autorité fiscale cantonale, d'autant moins que ni le recourant ni sa fiduciaire n'avaient fait valoir que le bouclement fiscal aurait été erroné;

(…)

qu'il s'ensuit que le recours est infondé; (…)"

La sentenza H 177/06 del 28 settembre 2007 del Tribunale federale concerne la fissazione dei contributi personali dovuti da un promotore immobiliare esercitante attività indipendente per gli anni 2001 e 2002. Nel settembre 2004 l'autorità fiscale ha comunicato alla Cassa di compensazione i redditi che ha fissato per il 2001 ed il 2002, nonché il capitale proprio investito nella società al 1° gennaio 2003. Due mesi dopo, considerando altre cifre, che peggioravano la situazione dell'assicurato, la Cassa ha emesso tre decisioni di fissazione dei contributi (dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, dal 1° gennaio 2002 al 31 maggio 2002 e dal 1° giugno 2002 al 31 dicembre 2002). L'assicurato si è quindi rivolto al TF, che si è così pronunciato:

" (…)

3.2 Jusqu'au 31 décembre 2000, les cotisations des indépendants et des personnes sans activité lucrative étaient fixées selon le système de calcul praenumerando. Pour des raisons pratiques, l'AVS appliquait en effet le système bisannuel de l'impôt fédéral direct, puisque les autorités fiscales étaient compétentes pour déterminer les facteurs nécessaires au calcul des cotisations (art. 9 al. 3 LAVS). Presque tous les cantons ayant prévu d'introduire dès le 1er janvier 2001 le système d'imposition postnumerando pour l'impôt fédéral direct - à l'exception des cantons du Tessin, du Valais et de Vaud -, le Conseil fédéral a décidé de modifier le système applicable au calcul des cotisations AVS/AI/APG, afin que le système fiscal et le système des assurances sociales continuent de concorder dans le temps. Pour ce faire, il a adopté les dispositions de l'ordonnance du 1er mars 2000 modifiant le Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS). Le passage au système postnumerando pour le calcul des cotisations personnelles des indépendants et des personnes sans activité lucrative a été consacré à l'art. 22 al. 2 RAVS. Les cotisations sont désormais fixées chaque année sur la base du revenu effectivement acquis pendant l'année de cotisation et du capital propre engagé au 31 décembre. En d'autres termes, la période de cotisation coïncide avec la période de calcul (VSI 2003 p. 66 consid. 4b p. 69 [H 420/01], 2000 p. 112).

Les nouvelles dispositions du RAVS sont entrées en vigueur de manière uniforme dans toute la Suisse le 1er janvier 2001. Afin de maintenir l'égalité de traitement entre les assurés tant pour le paiement des cotisations que pour le calcul des cotisations, le Conseil fédéral a en effet expressément exclu une cantonalisation du système analogue à celle de l'impôt fédéral direct. Ce choix

  • délibéré - avait cependant pour inconvénient que les personnes tenues de cotiser dans l'un des cantons qui avait maintenu le système d'imposition praenumerando bisannuelle devaient attendre plus longtemps la fixation définitive du montant de leurs cotisations, puisque celle-ci demeurait dépendante de l'entrée en force de la taxation fiscale (sur l'ensemble de la question, VSI 2000 p. 107 s.; voir également Paul Cadotsch, Die AHV stellt für die Bemessung der persönlichen Beiträge auf die Gegenwartsbemessung um, Revue fiscale 2000, p. 365 s.; Michel Jaccard, L'AVS passe au calcul postnumerando le 1er janvier 2001, Sécurité sociale [CHSS] 2000, p. 134 s.).

3.3 Les cantons du Tessin, du Valais et de Vaud sont passés au système d'imposition postnumerando le 1er janvier 2003. Le passage du système d'imposition praenumerando bisannuelle au système postnumerando a ouvert une brèche de calcul, durant laquelle les revenus ordinaires des deux années précédant le changement de système d'imposition n'ont pas fait directement l'objet d'une taxation. Dans la mesure où les caisses de compensation auraient pu ne plus disposer des données fiscales relevant de la brèche de calcul pour déterminer les cotisations AVS/AI/APG des indépendants et des personnes sans activité lucrative, la loi a contraint les autorités fiscales à établir et à communiquer aux caisses de compensation les données nécessaires à la détermination des cotisations AVS/AI/APG durant la brèche de calcul fiscale (art. 218 al. 6 LIFD [RS 642.11] et 69 al. 6 LHID [RS 642.14] en corrélation avec l'art. 9 al. 3 LAVS; voir également l'avis du Conseil fédéral relatif à l'initiative parlementaire Hegetschweiler «Prise en compte des dépenses extraordinaires lors d'une modification apportée à l'imposition dans le temps», FF 1998 V 4348 s.; arrêt M. du 14 juillet 2006 [H 138/05]).

3.4 En raison de la brèche fiscale, les revenus (art. 218 al. 6 LIFD) et le capital propre engagé dans l'entreprise (art. 69 al. 6 LHID) communiqués par les autorités fiscales n'ont pas été tirés de décisions de taxation fiscale passées en force; partant, les données transmises dans ce cadre par les autorités fiscales cantonales n'ont pas de force contraignante au sens de l'art. 23 al. 4 RAVS pour la fixation des cotisations sociales (arrêt H 185/05 du 8 novembre 2006; arrêt H 206/02 du 20 mars 2003, consid. 3.2 paru in SVR 2003 AHV n° 18 p. 48). (…)" (evidenziature del redattore)

Dalla giurisprudenza federale esposta va concluso che – pur avendo la comunicazione dell’autorità fiscale relativa agli anni 2001 e 2002 formale valore di decisione – gli importi dei redditi ed il capitale proprio investito nell'azienda realizzati durante il vuoto di tassazione (per il Ticino: 2003A), e che le autorità fiscali hanno comunicato alle Casse di compensazione, non sono definitivi e non crescono in giudicato.

Sulla scorta delle summenzionate motivazioni, questa particolare informazione fornita dall'Ufficio di tassazione non è pertanto vincolante né per l'amministrazione né per il giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS), quo ai valori espressi dal contribuente (per reddito e sostanza) che l’amministrazione fiscale non ha ritenuto straordinari (cfr. sentenza 30.2009.2 del 21 settembre 2009). Il TCA e la Cassa di compensazione sono quindi legittimati a scostarsi dagli elementi esposti dall’Ufficio di tassazione qualora essi appaiano inesatti (cfr. sentenza 30.2009.2 del 21 settembre 2009).

  1. In concreto l’insorgente, come nella procedura di cui all’inc. 30.2013.36+37, sfociata nella sentenza del 13 novembre 2013, contesta l’ammontare del reddito soggetto a contribuzione, facendo valere che il fisco non avrebbe tenuto conto di debiti da lei dichiarati e rileva che tutte le tassazioni dal 2001 al 2007 sono state contestate e non sono ancora definitive.

Alla luce di quanto sopra esposto, e meglio, rilevato che i dati della tassazione 2003A comunicati dall’autorità fiscale e relativi agli anni 2001 e 2002 non sono di principio vincolanti per la fissazione dei contributi sociali, in particolare laddove vengono contestati, l’amministrazione non poteva accontentarsi della comunicazione dell’autorità di tassazione di ____________________ (doc. 1E), ma avrebbe dovuto verificare l’ammontare esatto del reddito da assoggettare ai contributi, richiamando la dichiarazione fiscale ed esaminando nel dettaglio le deduzioni fatte valere in quell’ambito. Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie ritenuto che l’insorgente ha contestato tutte le tassazioni dalla 1997/1998 (cfr. inc. 30.2013.36+37) alla 2007, che il reddito aziendale della tassazione fiscale 2001/2002, in seguito al reclamo dell’interessata, è passato da fr. 120'000 (doc. A4) a fr. 78'000 (doc. A3), che l’insorgente fa valere debiti che l’autorità di tassazione non avrebbe preso in considerazione ed infine che, a differenza di quanto accertato per i contributi 1998/1999 e 2000 (inc. 30.2013.36+37), nel caso di specie non è chiaro se nel reddito aziendale sia compreso il salario conseguito dal marito.

In queste condizioni il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti conformemente a quanto sopra descritto.

  1. L’interessata chiede il versamento di congrue ripetibili.

La procedura ricorsuale é retta dal diritto cantonale. Tuttavia essa deve soddisfare determinati requisiti (cfr. art. 61 LPGA).

In particolare per l’art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del procedimento.

L’art. 30 cpv. 1 della Lptca prevede che il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili nella misura stabilita dal Tribunale. Per l’art. 30 cpv. 2 Lptca l’importo delle ripetibili è determinato in relazione all’importanza della lite e alla complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso.

A norma dell’art. 30 cpv. 3 Lptca gli assicuratori sociali e le autorità vincenti in causa non hanno diritto alle ripetibili, salvo se il comportamento processuale della controparte si dimostri temerario o se quest’ultima abbia agito con leggerezza.

Se e a quali condizioni la parte vittoriosa ha diritto alle ripetibili si valuta secondo il diritto federale (DTF 114 V 86).

Per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 30 Lptca; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).

L'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 129 II 297 consid. 5; DTF 119 Ib 412; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).

Questo concetto è stato ribadito con sentenza 9C_864/2007 del 30 aprile 2008 laddove il TF ha affermato tra l’altro che la prassi riconosce eccezionalmente all’avvocato agente in causa propria il diritto a ripetibili in presenza di un dispendio particolare (cfr. consid. 5.2: “(… omissis…). In effetti, in assenza di un interesse proprio del patrocinatore all'esito del processo nel senso suesposto e in mancanza di un chiaro tentativo di elusione della prassi che solo eccezionalmente - in presenza di un dispendio particolare

  • riconosce all'avvocato agente in causa propria il diritto a ripetibili (v. DTF 129 II 297 consid. 5 pag. 304), non si giustifica di trattare differentemente l'avvocato patrocinato da un collega suo parente da chi invece, nella stessa situazione, si fa rappresentare da un collega con il quale non intrattiene legami di (stretta) parentela. (… omissis…)”.

Nel caso di specie le condizioni per riconoscere eccezionalmen-te le ripetibili ad una persona agente nella propria causa non sono dati, giacché la causa non risulta complessa, l’insorgente non ha comprovato di essere stata notevolmente impedita nella propria attività professionale o di aver subito una perdita di guadagno e, pur dovendo reperire alcuni documenti un pò datati, ciò, a non averne dubbio, non le ha causato un dispendio particolare. Del resto le motivazioni del ricorso sono in parte analoghe a quelle fatte valere nelle precedenti procedure (cfr. inc. 30.2013.36+37).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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