Raccomandata

Incarto n. 30.2013.36 + 37

cs

Lugano 13 novembre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 12 settembre 2013 di

RI 1

contro

le decisioni su opposizione del 19 luglio 2013 emanate da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1960, è affiliata dal 1° gennaio 1988 quale indipendente presso la Cassa CO 1 (doc. 96).

1.2. Con decisione del 23 ottobre 2003 l’amministrazione ha fissato i contributi dovuti dall’interessata nel biennio 1998/1999 sulla base di un reddito aziendale di fr. 140'000, cui ha aggiunto i contributi dovuti negli anni 1995/1996 di fr. 1’199, per un reddito soggetto a contribuzione di fr. 141'199 (doc. 26). La Cassa ha precisato che il contributo è stato fissato sulla base della tassazione IFD 1997/1998 non ancora cresciuta in giudicato a causa della prescrizione dei contributi (doc. 26).

Il 3 novembre 2003 l’interessata ha scritto alla Cassa, rilevando di aver parlato con un funzionario circa il pagamento dei citati contributi (doc. 25). Con scritto del 13 gennaio 2004 l’amministrazione ha informato RI 1 che “in via del tutto eccezionale siamo d’accordo di considerare il suo scritto quale opposizione alla decisione del 23.10.2003 relativa al biennio 1998-99” e che “al momento in cui l’Ufficio di Tassazione avrà emesso la notifica su reclamo 1997/98, dovrà inviarcene una copia alfine di rettificare la nostra decisione” (doc. 23).

1.3. Con decisione del 29 novembre 2005 l’amministrazione ha fissato i contributi dovuti dall’assicurata per il 2000, sulla base di un reddito aziendale di fr. 31'000, indicando che, in mancanza della tassazione IFD cresciuta in giudicato, il reddito è stato determinato sulla base di una valutazione della Cassa (doc. 12). Con scritto del 9 dicembre 2005 RI 1 ha inoltrato opposizione (doc. 13) ed il 13 dicembre 2005 l’amministrazione ha informato l’interessata che la decisione ed il conteggio dei contributi sarebbero rimasti in sospeso “in attesa dell’esito del reclamo” in ambito fiscale (doc. 11).

1.4. Con sentenza 2C_823/2012; 2C_824/2012 del 18 febbraio 2013 il Tribunale federale ha respinto i ricorsi inoltrati dai coniugi RI 1 in relazione all’imposta federale diretta e all’imposta cantonale 1997/1998 e 1999/2000.

1.5. Con due distinte decisioni su opposizione del 19 luglio 2013 la CO 1 ha respinto le opposizioni contro le decisioni formali del 23 ottobre 2003 e del 29 novembre 2005 (doc. A1, inc. 30.2013.36 e inc. 30.2013.37).

1.6. RI 1, insieme a suo marito __________, è insorta al TCA contro le predette decisioni su opposizione con due distinti ricorsi (doc. I, inc. 30.2013.36 e inc. 30.2013.37).

L’insorgente fa in primo luogo valere la prescrizione dei contributi sociali dovuti, a causa del lungo tempo intercorso dall’emissione delle decisioni formali (23 ottobre 2003 e 29 novembre 2005).

In via subordinata la ricorrente evidenzia che il fisco, nell’ambito dei vari ricorsi fino al Tribunale federale, non ha tenuto conto dei debiti dimostrati tramite contratti, ricevute e dichiarazioni annuali, contratti presso una società di __________ (__________). La ricorrente evidenzia che secondo il TF sarebbe stata lei stessa a dover sollecitare alla camera di Diritto Tributario del Tribunale d’Appello di eseguire accertamenti presso società svizzere circa i contratti di mutuo e relativi interessi pagati. Per l’assicurata invece questi accertamenti dovevano essere effettuati direttamente dall’autorità di ricorso cantonale e, sulla base della sentenza federale, rileva che sono stati espressamente richiesti e sollecitati nell’ambito dei ricorsi relativi alle imposte dovute per gli anni dal 2001 al 2006, tuttora pendenti al TF.

La ricorrente afferma:

" Tenuto conto che l’aggiunta ai redditi degli importi pari ai debiti non riconosciuti, non corrisponde ad un reddito da attività lucrativa ma ad una visione fiscale ove; se i debiti e relativi interessi dichiarati pur essendo documentati ma fiscalmente non sono sufficientemente provati, il fisco, tali debiti ed interessi da una parte li considera e dall’altra li trasforma in reddito, ma non per questo i debiti non esistono i debiti come detto sono ben documentati con tanto di contratti e ricevute.

Il fatto che l’autorità fiscale per i motivi anzidetti non li ha riconosciuti non vuol dire che per la cassa AVS, devono divenire reddito da attività da imporre, semmai un debito non riconosciuto non esiste non può diventare reddito e quindi metterci ulteriormente in serie difficoltà.”

L’insorgente evidenzia poi che suo marito, diabetico, a causa di un incidente della circolazione è invalido al 50% e per l’altro 50% è disoccupato senza diritto alle indennità giornaliere. Per cui i contributi calcolati dalla Cassa andrebbero a peggiorare notevolmente sia la situazione economica che psicologica del marito.

La ricorrente chiede a questo proposito l’esenzione dal pagamento delle spese di procedura (doc. I, inc. 30.2013.36 e inc. 30.2013.37).

1.7. Con due separate risposte del 1° ottobre 2013 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III, inc. 30.2013.36 e inc. 30.2013.37).

1.8. Il 12 ottobre 2013 la ricorrente ha affermato:

" (…)

Dieci anni sono trascorsi dal momento che la cassa AVS ha notificato la decisione dei contributi 1998/1999, non conoscendo gli art. di legge e non potendo permetterci un difensore chiediamo l’accertamento con ogni disposto di legge l’eventuale prescrizione.”

L’assicurata ha poi nuovamente contestato le tassazioni poste alla base del calcolo dei contributi, rilevando che il reddito della sostanza non va preso in considerazione e che il reddito aziendale comprende anche il reddito da attività dipendente del marito. Essa ribadisce che la Cassa deve basare la sua decisione su un reddito reale con tanto di precisazione circa l’attività indipendente che vuole imporre, “non può imporre una ripresa dell’autorità fiscale frutto di un non riconoscimento di interessi e debito contratto a __________” (doc. V, inc. 30.2013.36; cfr. anche inc.30.2013.37).

1.9. Con osservazioni del 21 ottobre 2013 la Cassa evidenzia che il reddito della sostanza non è mai stato preso in considerazione, che per il contributo 1998/1999 la tassazione determinante è la 1997/1998 e che l’autorità fiscale comunica all’amministrazione i redditi della moglie e del marito separatamente, e meglio per i contributi dovuti nel biennio 1998/1999 (tassazione 1997/1998, redditi conseguiti nel 1995/1996) fr. 28'500 per il marito e fr. 140'000 per la moglie, mentre per i contributi dovuti nel 2000 (tassazione 1999/2000, redditi conseguiti nel 1997/1998) fr. 29'000 per il marito e fr. 31'000 per la moglie (doc. VII, inc. 30.2013.36 e inc. 30.2013.37).

1.10. Il 28 ottobre 2013 la ricorrente ha ribadito le sue contestazioni, evidenziando che:

" (…)

Contrariamente a quanto asserisce la Cassa AVS nella sua del 21.10.2013, nella notifica di tassazione 1997/1998, come ben specificato già nella nostra del 12.10.2013 (possibilità di presentare altri mezzi di prova), si evince chiaramente che nel reddito imponibile totale della famiglia di chf. 282.157 c.a. (per il biennio) per cui chf. 140.000.- annui arrot., è esclusa; una differenza di reddito della sostanza per chf. 21.157.- (cfr. 51.372.- meno chf. 30.215.-) ed ovviamente trattandosi di notifica globale di tassazione anche il reddito del marito che era:

nel 1995 chf. 26.000.-, nel 1996 chf. 32.000.-, nel 1997 chf 30.000.-, nel 1998 chf. 28.000.- ed a partire dal 1999 il reddito conseguito come dipendente presso __________, di __________, e che vanno in ogni caso dedotti.” (doc. IX, inc. 30.2013.36; cfr. anche doc. IX, inc. 30.2013.37)

in diritto

in ordine

2.1. In concreto si pone innanzitutto la questione della congiunzione dei ricorsi. L’insorgente ha interposto due distinte impugnative contro le due decisioni su opposizione del 19 luglio 2013 tramite le quali la Cassa ha fissato i contributi dovuti dall’interessata quale indipendente nel biennio 1998/1999, rispettivamente nel 2000.

Per l’art. 31 Lptca, “per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, la legge cantonale di procedura per le cause amministrative”.

L’art. 51 LPamm, a proposito della congiunzione dei ricorsi, prevede che quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

In concreto, ritenuto come entrambe le decisioni su opposizione concernono il calcolo dei contributi dovuti, per tre anni distinti, dalla medesima insorgente, che ha sollevato, coi suoi ricorsi, censure simili, le cause 30.2013.36 e 30.2013.37 vengono congiunte.

Nel merito

2.2. Nel caso di specie la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti dalla ricorrente nel biennio 1998/1999 e nel 2000.

A questo proposito va evidenziato che, da un punto di vista temporale, sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che, in assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale, va applicato il principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

In concreto, mentre per gli aspetti formali trovano applicazione le norme della LPGA in vigore dal 1° gennaio 2003 (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2), con le relative modifiche succedutesi negli anni, per quanto concerne il calcolo dei contributi vanno applicate le disposizioni della LAVS in vigore fino al 31 dicembre 2000. Ritenuto inoltre che i redditi da attività indipendente in esame sono stati comunicati all’amministrazione prima dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2012, della modifica del 17 giugno 2011 della LAVS, non trova applicazione il nuovo art. 9 cpv. 4 LAVS (cfr. la disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011 per la quale l’articolo 9 cpv. 4 LAVS si applica a tutti i redditi provenienti da un’attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l’entrata in vigore della modifica).

In queste condizioni, salvo indicazione contraria, ogni riferimento alle norme della LAVS è da intendere a quelle in vigore fino al 31 dicembre 2000.

2.3. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività indipendente ed il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali e comunicati alle casse di compensazione (art. 9 cpv. 3 LAVS). Le disposizioni di esecuzione della LAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2000 e applicabili al caso concreto (cfr. supra e cpv. 1 delle disposizioni transitorie alle modifiche dell'OAVS del 1° marzo 2000), distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22ss. OAVS) e quella straordinaria (art. 24ss. OAVS).

2.4. Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calco­lato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo ed il terzo anno precedenti il periodo di contri­buzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).

Ciò permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.

Infatti, a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capi­tale proprio investito nell'azienda in base alla corrispon­dente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali.

Le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comuni­cazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò per­metterebbe alle Casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione, circostanza questa che non è compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).

2.5. La procedura straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.

Se l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subito, dopo il periodo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito, la cassa di compensazione accerta il reddito netto determi­nante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1 OAVS).

Secondo la consolidata giurisprudenza del TFA, la modifica delle basi di reddito è determinante per l'applicazione della procedura straordinaria se comporta una variazione del reddito di almeno il 25% rispetto a quello conseguito nel corso dell'esercizio precedente (Pratique VSI 1994 pag. 285; RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982 pag. 392 consid. 1, RCC 1980 pag. 306).

Va ancora ricordato che in materia di contributi all'AVS non è conosciuto l'istituto della tassazione intermedia.

Piuttosto, nel caso in cui i redditi di un assicurato subiscono una durevole modificazione, l'art. 25 cpv. 3 OAVS prescrive alla Cassa di fissare i contributi per ogni anno civile in base al relativo reddito annuo.

Per l'anno precedente il prossimo periodo ordinario di contribuzione i contributi sono stabiliti in base al reddito netto determinante per questo periodo.

2.6. In concreto, la ricorrente, affiliata quale indipendente dal 1988, rettamente non contesta che al caso di specie va applicata la procedura ordinaria. Del resto dagli atti non emergono motivi per far capo alla procedura straordinaria.

Per cui i contributi del biennio 1998/1999 vanno calcolati sulla base della tassazione 1997/1998 (reddito conseguito nel 1995/1996), mentre i contributi dovuti nel 2000 sono da fissare in base alla tassazione 1999/2000 (reddito conseguito nel 1997/1998).

2.7. L’insorgente fa innanzitutto valere la prescrizione.

Per l’art. 16 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, i contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l’art. 16 cpv. 1 LAVS seconda frase giusta il quale in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta.

Il tenore di questa seconda frase è stato reso più comprensibile il 24 settembre 2009 dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (RU 2009 5021):

" In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine di prescrizione scade alla fine dell'anno civile successivo a quello in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta."

Con il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una nuova versione, leggermente modificata, dell’art. 16 cpv. 1 prima e seconda frase LAVS, secondo cui i contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.

Una decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la perenzione prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (Kieser, ATSG Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2009, 2.a ed., ad art. 24, p. 347, N. 26, rammenta che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt wird […] ”).

Prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono essere indicati in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillese et survivants (LAVS), pag. 409).

A determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione precedentemente notificata (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 410, n. 9 ad art. 16: “Dès l’instant où la créance de cotisations a été consigné en temps utile dans une décision, la prescription du droit de fixer les cotisations ne peut jamais intervenir. Peu importe que la décision entre en force ou soit ultérieurement annulée par le juge ou par la caisse elle-même. Une décision de cotisations rendue dans le délai fixé à l’article 16 alinéa 1 LAVS exclut une fois pour toutes la péremption à concurrence au plus du montant réclamé”).

2.8. Nel caso di specie l’amministrazione ha fissato i contributi del biennio 1998/1999 con decisione formale del 23 ottobre 2003 (doc. 26) e del 2000 con decisione formale del 29 novembre 2005 (doc. 12). In seguito alle rispettive opposizioni inoltrate dalla ricorrente, la Cassa ha tenuto in sospeso le procedure in attesa della definizione delle tassazioni fiscali alla base del calcolo dei contributi.

Con sentenza 2C_823/2012; 2C_824/2012 del 18 febbraio 2013 il TF ha respinto i ricorsi inoltrati contro la pronunzia del 25 giugno 2012 della Camera di diritto tributario che ha confermato le tassazioni federali e cantonali 1997/1998 e 1999/2000 emesse su reclamo il 10 gennaio 2008.

Rammentato che ai sensi dell’art. 61 LTF le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate, le tassazioni fiscali 1997/1998 e 1999/2000 sono a loro volta cresciute in giudicato il 18 febbraio 2013.

Ne segue che le decisioni su opposizione del 19 luglio 2013 che fissano i contributi 1998/1999, rispettivamente 2000 e si fondano sulle citate tassazioni, sono tempestive, essendo state emesse ben prima della fine dell’anno civile successivo a quello in cui le tassazioni fiscali determinanti sono passate in giudicato (cfr. art. 16 cpv. 1 LAVS).

2.9. Per giurisprudenza costante dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 313).

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza federale, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).

2.10. Nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza federale, gli importi fissati dall’autorità fiscale nelle tassazioni 1997/1998 e 1999/2000 sono vincolanti per la Cassa di compensazione e per il giudice delle assicurazioni sociali.

Le censure inerenti i presunti debiti contratti con società estere e, secondo l’insorgente, non presi in considerazione nelle tassazioni cresciute in giudicato, andavano comprovate nell’ambito della procedura fiscale. Nella misura in cui l’Alta Corte federale ha confermato l’operato delle autorità fiscali ticinesi, indipendentemente dai motivi che hanno condotto il TF a respingere le impugnative, questo TCA non può scostarsi dai redditi evinti dalle rispettive tassazioni.

A questo proposito va rilevato che nella sentenza 2C_823/2012; 2C_824/2012 del 18 febbraio 2013 inerente i bienni 1997/1998 e 1999/2000, l’Alta Corte ha affermato:

" 3.

Esposte norme, principi e giurisprudenza validi in materia, la Camera di diritto tributario ha anch'essa ritenuto che gli elementi agli atti non permettessero di riconoscere, perlomeno dal profilo fiscale, l'esistenza dei debiti indicati nella dichiarazione fiscale 1997/1998 e che non potessero essere fiscalmente riconosciuti nemmeno i debiti elencati nella dichiarazione successiva, concernente il periodo 1999/2000. Giunta a tale conclusione, ha nel contempo confermato la correttezza della ripresa eseguita dal fisco nelle decisioni di tassazione.

Per quanto riguarda il periodo fiscale 1997/1998, essa ha rilevato che la decisione di riprendere gli importi che erano stati indicati a tale titolo, esponendoli alla stregua di un elemento di reddito imponibile, costituisse una logica conseguenza dell'inadempimento da parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che, secondo dottrina e giurisprudenza, il reddito soggetto all'imposta comprende la totalità dei proventi percepiti dal contribuente durante un determinato periodo e di cui questi può disporre per le sue necessità senza dover diminuire il patrimonio che aveva all'inizio del medesimo periodo. Ha poi osservato che lo stesso discorso valeva per la tassazione concernente il periodo 1999/2000. A suo avviso, escluso l'asserito consumo di capitali ed in assenza di indicazioni contrastanti, l'autorità di tassazione non poteva in effetti fare altro che aggiungere alla sostanza dichiarata il controvalore del debito privato contratto con la E.________AG ed ai proventi dichiarati il presunto reddito di detti capitali, pari agli interessi passivi pagati alla società grigionese,"

ed ha tutelato l’agire delle autorità cantonali (cfr. consid. da 4 ad 8 della sentenza).

In queste condizioni il TCA non ha nessun motivo per scostarsi dalle tassazioni 1997/1998 e 1999/2000.

Nel caso di specie il reddito aziendale della tassazione 1997/1998 (determinante per il contributo 1998/1999) ammonta a fr. 168'500 (cfr. doc. B1, inc. 30.2013.36), quello della tassazione 1999/2000 (determinante per il contributo del 2000) a fr. 60'000 (doc. B1, inc. 30.2013.37).

L’autorità fiscale ha tuttavia specificato che il reddito aziendale della ricorrente ammonta a fr. 140'000 per la tassazione 1997/1998 ed a fr. 31'000 per la tassazione 1999/2000, poiché occorre dedurre il salario percepito dal marito per il lavoro svolto nell’azienda della moglie (fr. 28'500, rispettivamente fr. 29'000; cfr. doc. 3, inc. 30.2013.36, nonché, per la ripartizione, doc. 8 e 9, inc. 30.2013.36).

La ricorrente evidenzia che il marito ha conseguito fr. 26'000 nel 1995, fr. 32'000 nel 1996 (tassazione 1997/1998, periodo di computo 1995/1996), fr. 30'000 nel 1997 e fr. 28'000 nel 1998 (tassazione 1999/2000, periodo di computo 1997/1998) ed ha prodotto le dichiarazioni dei salari della società dei rispettivi anni (doc. da B3 a B6, inc. 30.2013.37).

Mentre per il biennio 1999/2000 (periodo di computo 1997/1998), l’importo di fr. 29'000 ([30'000 + 28'000] : 2) corrisponde a quello che la Cassa ha dedotto dal reddito aziendale figurante nella relativa tassazione (fr. 60'000 – 29'000 = 31'000) e va pertanto confermato, per il biennio precedente vi è una differenza di fr. 500, ossia fr. 29’000 ([32'000 + 26'000] : 2), in luogo dei fr. 28'500 ritenuti dall’amministrazione.

Considerato che il TCA non può mettere in dubbio l’ammontare globale del reddito aziendale figurante nella tassazione (in concreto fr. 168'500), ma può invece scostarsi dalla ripartizione eseguita tra marito e moglie, trattandosi di un fatto rilevante ai fini delle assicurazioni sociali, sulla base della documentazione fornita dalla ricorrente (doc. B3 e B4, inc. 30.2013.37), il reddito da attività indipendente dell’interessata per i contributi del biennio 1998/1999 va fissato in fr. 139'500 (168'500 – 29'000).

Le ulteriori censure della ricorrente circa l’asserita presa in considerazione della sostanza vanno invece respinte già solo per il fatto che l’amministrazione per il calcolo del contributo, correttamente, non ha utilizzato né il reddito d’altra fonte, né il reddito della sostanza (cfr. le tassazioni 1997/1998 e 1999/2000), ma unicamente il reddito aziendale.

Ne segue che mentre il reddito da attività indipendente di fr. 31'000 per l’anno 2000 va confermato, il contributo dovuto nel biennio 1998/1999 va calcolato sulla base di un reddito da attività indipendente di fr. 139'500, cui va aggiunto l’ammontare, non contestato dalla ricorrente, di fr. 1'199 pari alla media dei contributi dovuti negli anni di computo 1995/1996 (doc. 26), conformemente all’art. 9 cpv. 2 lett. d seconda frase LAVS (nel tenore in vigore negli anni oggetto del contendere) per il quale non sono deducibili i contributi da versare in conformità all’articolo 8 e quelli previsti dalla LAI e dalla LIPG, per un ammontare complessivo di fr. 140'699 (139'500 + 1'199).

In questo senso il ricorso va parzialmente accolto.

2.11. Infine, l’interessata, vista la sua difficile situazione economica, chiede di essere esonerata dalle spese e fa valere di non poter versare il contributo richiesto.

Rammentato che di principio, e salvo eccezioni qui non date (segnatamente in caso di ricorso temerario o sconsiderato), l’impugnativa innanzi a questo Tribunale contro le decisioni su opposizione emesse dalle casse di compensazione in ambito di LAVS è gratuita (cfr. art. 29 Lptca e art. 61 lett. a LPGA), la domanda è priva di oggetto.

Circa le asserite difficoltà nel pagare il contributo fissato dall’amministrazione, va rammentato che ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 LAVS i contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 o 10 capoverso 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo minimo. Per l’art. 11 cpv. 2 LAVS il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo.

Spetta pertanto alla ricorrente inoltrare una domanda alla Cassa affinché esamini la sua eventuale richiesta di riduzione del contributo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Le cause 30.2013.36 e 30.2013.37 sono congiunte.

  2. Il ricorso contro la decisione su opposizione inerente il contributo 1998/1999 è parzialmente accolto.

§ La decisione impugnata è modificata nel senso che il reddito soggetto a contribuzione ammonta a fr. 140'699.

  1. Il ricorso contro la decisione su opposizione inerente il contributo dovuto nel 2000 è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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