Raccomandata

Incarto n. 30.2013.31

cs

Lugano 30 settembre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 agosto 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 19 giugno 2013 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

A. Con decisione formale del 12 marzo 2013 (doc. 15), confermata dalla decisione su opposizione del 19 giugno 2013 (doc. 5), la CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1 quale indipendente sulla base di un reddito professionale di fr. 120'000 cui ha aggiunto fr. 12'890, conformemente all’art. 9 cpv. 4 LAVS.

B. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto contro la predetta decisione su opposizione. Il ricorrente sostiene di essere totalmente incapace al lavoro dal __________, dopo essere stato vittima di un grave incidente della circolazione. Egli rileva che, a causa di un disguido, non ha presentato la dichiarazione fiscale 2011 ed è quindi stato tassato d’ufficio.

L’insorgente chiede l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto per un nuovo conteggio ed una nuova decisione. Egli sostiene di aver percepito da parte della __________, nell’ambito dell’assicurazione infortuni individuale perdita di guadagno, la somma di fr. 36'500 e da parte di __________, assicuratore RC della persona responsabile dell’incidente, fr. 93'000 a titolo di acconto (per perdita di guadagno e danno fisico), di cui fr. 7'000 per il danno domestico. Un ulteriore acconto di fr. 35'000 è stato versato nel corso del mese di gennaio/febbraio 2012 per il 2011 (di cui fr. 5'000 per il danno domestico).

C. Con risposta del 6 settembre 2013 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

in diritto

in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel merito

  1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

  1. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Se l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS)

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Il reddito non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

  1. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

  1. Per l'art. 10 cpv. 1 LAVS, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 382.- a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 382.-, sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

L’art. 10 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 387 franchi; il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 387 franchi, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno.

Per l’art. 10 cpv. 2 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, pagano il contributo minimo gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell’aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi (lett. c).

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1, 2 e 3 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Nella sua giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, e considera in particolare, per il periodo in esame, come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da un'assicurazione sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).

Al contrario, non rientrano, di massima, nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite, le rendite dell'AI federale, nonché le prestazioni complementari (prestazioni proprie di queste assicurazioni; art. 28 cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), le indennità giornaliere dall'AI (DTF 107 V 69; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di famiglia fintanto che non sono già contemplati dal N. 2072 DIN (art. 328 CC), le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).

Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241) e i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).

Per l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

A norma dell’art. 28 cpv. 4bis OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2011 (cfr., dal 1° gennaio 2012, l’art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS), alle condizioni dell’articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.

Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).

Il Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).

Infine, per l’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa.

  1. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS).

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

L’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).

Se l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2009).

Per il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).

  1. Per giurisprudenza costante dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 313).

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).

  1. Nel caso di specie le parti concordano sulla circostanza che per il 2011 l’insorgente è stato tassato d’ufficio sulla base di un reddito da attività indipende di fr. 120'000 e che la tassazione è cresciuta incontestata in giudicato.

Per costante giurisprudenza il Giudice, di principio, non può scostarsi dall’ammontare del reddito fissato in sede fiscale, anche se si tratta di una tassazione d’ufficio (cfr. consid. 7).

Tuttavia, contrariamente a quanto sembra ritenere l’amministra-zione, le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione.

In altre parole, se da una parte la Cassa è vincolata all’importo tassato in sede fiscale, d’altra parte la qualifica dell’ammontare così tassato deve essere effettuata tenendo conto della fonte reale del reddito conseguito, segnatamente laddove i fatti sono irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 150 pag. 312; DTF 114 V 72 consid. 2: “Toutefois, le principe selon lequel les caisses de compensation et, dans une certaine mesure, le juge des assurances sociales sont liés par la taxation fiscale entrée en force, ne s'applique qu'à la fixation du revenu déterminant pour le calcul des cotisations ainsi que du capital propre engagé dans l'entreprise. La force contraignante de la taxation fiscale ne s'étend pas à des questions telles que la nature du revenu déterminant au sens de l'AVS ou le statut de l'assuré sur le plan de l'obligation de cotiser. Elle est donc sans effets sur le point de savoir si un revenu provient effectivement de l'exercice d'une activité lucrative et, le cas échéant, s'il s'agit d'une activité dépendante ou indépendante“, sottolineatura del redattore).

Nel caso di specie dagli atti emerge che l’insorgente è stato vittima di un grave incidente della circolazione in data __________ 2010 (doc. C), in seguito al quale non ha più svolto alcuna attività lavorativa, perlomeno nel periodo oggetto del contendere (doc. D).

Dal rapporto del 16 maggio 2012 del dr. med. __________, FMH chirurgia perito certificato SIM, che ha visitato il ricorrente il 23 settembre 2011 ed il 23 dicembre 2011, si evince infatti che dal giorno dell’incidente e per tutto il 2011 l’interessato non ha più esercitato l’attività di giardiniere (pag. 3, con riferimento al rapporto dell’ispettore sinistri del 20 maggio 2011: “Adesso è ancora inabile al lavoro” e con riferimento a quanto affermato il 17 agosto 2011 dal dr. med. __________, capo clinica chirurgia ortopedia ospedale __________: “Paziente inabile al 100% fino al prossimo controllo fissato per il 16 novembre 2011”; pag. 4: “capacità lavorativa: [...]: Non ha ancora ripreso il lavoro”; pag. 5: “capacità lavorativa: nessuna come giardiniere indipendente”; pag. 6: “il paziente non può ancora riprendere il lavoro di giardiniere indipendente”; pag. 7: “con i disturbi restanti, parzialmente muscolari, è difficile immaginare che il paziente possa riprendere il suo lavoro pesante di giardiniere indipendente”).

Dagli atti emerge del resto che nel corso del 2011 l’insorgente ha ricevuto dall’assicuratore __________ un importo di fr. 66'000 per il periodo fino al 31 agosto 2011, di cui fr. 7'000 di indennità per danno domestico ed almeno fr. 53'000 quale indennità per perdita di guadagno (doc. G; nel ricorso l’insorgente evidenzia di aver ricevuto fr. 59'000 quale indennità per perdita di guadagno; [doc. I]). Egli ha poi ottenuto, sempre dal medesimo assicuratore, nel 2011, un ulteriore importo di fr. 27'000, quale perdita di guadagno residua fino al 31 agosto 2011 (allegato doc. G).

L’interessato beneficiava inoltre di un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso d’infortunio sottoscritta con la __________ (doc. G), che prevede il versamento di fr. 100 al giorno, dopo 8 giorni di periodo di carenza ed ammette di aver ricevuto ulteriori fr. 36'500 (100 X 365) per tutto il 2011 (doc. I).

Alla luce degli atti medici e di quanto versatogli dalle assicurazioni, l’interessato, nel corso del 2011 non ha svolto alcuna attività lucrativa e deve pertanto essere affiliato in tale qualità.

L’importo di fr. 120'000 tassato in sede fiscale quale reddito da attività indipendente, deve pertanto essere considerato, ai fini AVS, quale reddito conseguito sotto forma di rendita ai sensi dell’art. 29 OAVS. Del resto, sommando i fr. 36'500 di indennità per perdita di guadagno della __________ ai fr. 93'000 (66'000 + 27'000) dell’__________ e sottraendo dall’importo così ottenuto di fr. 129'500 i fr. 7'000 di indennità per danno domestico, si ottiene un ammontare di fr. 122'500, non molto distante da quello di fr. 120'000 tassato d’ufficio quale reddito professionale.

In queste condizioni il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e l’incarto va rinviato all’amministrazione affinché determini l’eventuale contributo dovuto dall’insorgente quale persona senza attività lucrativa, tenuto conto del fatto che l’interessato, il quale sembra essere coniugato con un’assicurata che nel 2011 ha verosimilmente pagato oltre il doppio del contributo minimo (cfr. doc. 3), in virtù dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS potrebbe essere esonerato dal pagamento di contributi per il 2011.

Al ricorrente, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 61 LPGA).

In queste condizioni l’assunzione di ulteriori prove, richiesta dall’assicurato (doc. I: “doc., testi, audizione del qui ricorrente”), si rivela superflua.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per i suoi incombenti.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

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