Raccomandata

Incarto n. 30.2013.15

cs

Lugano 4 luglio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 maggio 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 12 aprile 2013 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto, in fatto

A. Il 9 aprile 2009 __________, nata nel 1945, ha inoltrato alla CO 1 una richiesta per l’ottenimento di una rendita di vecchiaia, indicando di essere coniugata con RI 1, nato nel 1942, attivo presso le __________ __________ dal 1962 al 2007 (doc. 108).

B. Con decisione del 5 giugno 2009 l’amministrazione ha posto __________ al beneficio di una rendita ordinaria semplice di vecchiaia di fr. 1'083 al mese con effetto dal 1° luglio 2009, calcolata su un reddito annuo medio determinante di fr. 20'520 e di una scala di rendite 37 (doc. 91). Lo stesso giorno la CO 1 ha assegnato al marito, RI 1, una rendita mensile di fr. 966 calcolata anch’essa su un reddito annuo medio determinante di fr. 20'520, oltre che su una scala di rendite 33 (doc. 88). Il 9 luglio 2009 l’amministrazione ha deciso di versare a RI 1 un importo complessivo di fr. 17'162, pari agli arretrati della rendita di vecchiaia per il periodo dal 1° novembre 2007 al 30 giugno 2009 (doc. 86).

C. Nel corso del mese di febbraio 2013, dopo aver riesaminato l’incarto dei coniugi RI 1 ed aver rilevato che RI 1 “probabilmente non ha diritto alla rendita di vecchiaia perché dal 1962 al 2007 l’assicurato lavorava per __________ (doc. 81), l’amministrazione ha ricalcolato la rendita a favore di __________ e soppresso la prestazione versata al marito.

Con una decisione del 7 febbraio 2013 e due distinte decisioni dell’8 febbraio 2013 la CO 1 ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 56'726 (doc. 62), ha posto __________ a beneficio di una rendita di vecchiaia calcolata sulla scala 34 ed un reddito annuo medio di fr. 39’312 per un importo mensile, nel 2013, di fr. 1'327, riconoscendole un credito a suo favore di fr. 9'346 per il periodo dal 1° luglio 2009 al 28 febbraio 2013 (doc. 65) ed ha compensato l’ammontare chiesto al marito con l’importo dovuto alla moglie per un debito residuo di fr. 47'380 (56'726 – 9'346 – 1'327; doc. 68).

D. In seguito all’opposizione inoltrata dai coniugi RI 1 rappresentati dall’avv. RA 1, dopo aver reso attento RI 1 di una possibile reformatio in peius, la CO 1, con provvedimento del 12 aprile 2013, ha annullato la compensazione tra l’importo in arretrato dovuto alla moglie e il debito del marito ed ha di conseguenza aumentato a fr. 56'726 l’importo da restituire (doc. 1).

E. RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I).

L’insorgente, dopo aver ripercorso l’intera fattispecie, chiede al Tribunale di verificare la tempestività della richiesta di restituzione e, in applicazione dell’art. 3 cpv. 3 OPGA, per economia di procedura, di decidere sulla domanda di condono.

Circa la perenzione, il ricorrente sostiene che la Cassa non adduce alcuna prova che l’errore sia stato scoperto unicamente il 6 febbraio 2013, nel corso di una verifica interna e non vi è nessuna prova che permetta di escludere che l’amministrazione non avrebbe potuto accorgersi in precedenza dell’errore commesso.

Per quanto concerne il condono, pur ammettendo che di regola esso viene esaminato dopo la crescita in giudicato della decisione di restituzione, l’insorgente ritiene che nel caso di specie, per motivi di economia procedurale, avendo già prodotto la documentazione inerente la sua situazione economica, la domanda debba essere evasa nell’ambito del ricorso.

F. Con risposta del 17 maggio 2013 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

  1. Secondo l’art. 25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).

Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

  1. In concreto l’insorgente non contesta il principio della restituzione dell’importo percepito dal mese di marzo 2008 al mese di febbraio 2013 (e la soppressione del diritto alla rendita), ma sostiene che il diritto di chiedere la restituzione è perento.

Del resto, come emerge dalla decisione su opposizione, cui si rinvia, l’insorgente, domiciliato in Svizzera, ma con un’attività lavorativa salariata svolta in __________ per un datore di lavoro , sulla base della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la __________ __________ relativa __________ () applicabile, di principio, fino al 31 maggio 2002 e in virtù dell’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) e del regolamento (CE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) in vigore, nei rapporti tra la Svizzera e l’Unione Europea, dal 1° giugno 2002 e sostituito dal 1° aprile 2012 dal regolamento (CE) n. 883/2004, era affiliato esclusivamente in __________ (cfr., per un caso analogo, la sentenza 30.2011.30/31 del 19 ottobre 2011, consid. 5).

Per cui, non essendo affiliato alla LAVS e non potendo di conseguenza essergli computati periodi di contribuzione, di principio, non ha diritto alla prestazione assegnatagli con le decisioni del 5 giugno 2009 (doc. 88) e del 9 luglio 2009 (doc. 86; cfr. la citata sentenza 30.2011.30/31 del 19 ottobre 2011).

A giusta ragione l’amministrazione ha pertanto riconsiderato i predetti provvedimenti amministrativi, essendo manifestamente errati e la loro modifica rivestendo un’importanza notevole, sopprimendo il diritto alla rendita ordinaria e chiedendo la restituzione dell’importo percepito.

L’assicurato sostiene tuttavia che la richiesta è perenta poiché non ci sono prove che la Cassa si è accorta dell’errore solo il 6 febbraio 2013 e che permettano di escludere che l’amministrazione non avrebbe potuto accorgersi in precedenza, per esempio in occasione di una precedente verifica interna, dell’errore in cui era incorsa.

La censura del ricorrente va respinta.

L’incarto completo, prodotto dall’amministrazione, contiene infatti, dopo le decisioni di attribuzione delle rendite ai coniugi RI 1, del 5 giugno 2009 (doc. 88 e 91) e dopo il calcolo dell’arretrato a favore del ricorrente del 9 luglio 2009 (doc. 86), fino alla nota del 6 febbraio 2013 di un funzionario della Cassa che ha rilevato un probabile errore nell’assegnare la rendita all’insorgente (doc. 81), unicamente gli adeguamenti automatici al 1° gennaio 2011 delle rendite percepite da __________ e da RI 1 (doc. 84 e 85) e copia dei certificati fiscali dell’8 gennaio 2013 delle prestazioni versate da giugno a dicembre 2012 (doc. 82 e 83).

A questo proposito il TCA ha già avuto occasione di stabilire che l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari ai sensi dell’art. 33ter LAVS, che di norma avviene ogni due anni, non è, di regola, un motivo che induce l’amministrazione a riesaminare il fascicolo, poiché l’aumento avviene per tutte le rendite indistintamente ed in maniera automatica senza una verifica particolare del calcolo della prestazione (sentenza 30.2013.1/4 del 22 maggio 2013).

Ne segue che in concreto il termine di perenzione di un anno decorre dal 6 febbraio 2013, quando l’amministrazione, nell’ambito di un controllo periodico interno nel corso del quale ha esaminato alcuni incarti scelti a campione (cfr. doc. III), ha rilevato un errore nell’attribuzione della rendita versata al ricorrente.

Agli atti non vi sono infatti indizi per ritenere, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, che la Cassa avrebbe potuto accorgersi in precedenza dell’errore commesso.

Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In concreto l’insorgente non ha fornito alcuna indicazione, neppure un indizio, circa la possibilità per la Cassa di scoprire in precedenza lo sbaglio commesso nell’attribuirgli una rendita e il TCA non ha motivo, sulla base della fattispecie in esame, di ritenere che l’amministrazione avrebbe potuto accorgersi precedentemente dell’errore.

Ne segue che la decisione di restituzione dell’8 febbraio 2013 è tempestiva, poiché inoltrata entro il termine di un anno da quando l’amministrazione è venuta a conoscenza dell’errore (art. 25 cpv. 2 LPGA).

Ritenuto inoltre che la richiesta di restituzione concerne il periodo dal 1° marzo 2008 al 28 febbraio 2013, anche il termine relativo di 5 anni è stato rispettato (cfr. art. 25 cpv. 2 LPGA).

Per cui l’importo complessivo da restituire, non contestato, ammonta a fr. 56'726 (cfr. doc. 64).

  1. Resta da esaminare la domanda di condono che l’assicurato, per motivi di economia procedurale, in applicazione dell’art. 3 cpv. 3 OPGA, chiede venga decisa dal TCA.

Secondo l’art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA, la restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).

A norma dell’art. 3 OPGA:

" 1 L’ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

2 Nella decisione di restituzione l’assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono.

3 L’assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono.”

Per l’art. 4 OPGA:

" 1 Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

2 Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.

3 Le autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell’articolo 20 LPGA o delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave difficoltà.

4 Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.

5 Sul condono è pronunciata una decisione.”

L’amministrazione ha evidenziato che, di principio, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Il TF ha rilevato che di norma sulla restituzione e sul condono vanno emesse due distinte decisioni e che l’amministrazione può rinunciare alla restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente adempiute (cfr. sentenza 9C_387/2011 del 25 luglio 2011; sentenza 8C_1031/2008 del 29 aprile 2009; sentenza I 121/07 del 16 gennaio 2008, sentenza 9C_233/2007 del 28 giugno 2007: “Nach Art. 25 Abs. 1 ATSG sind unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt. Über Rückforderung und - gegebenenfalls - Erlass derselben wird in der Regel in zwei Schritten verfügt (Art. 3 und 4 ATSV). Auf die Rückerstattung kann bereits im Rahmen der (ersten) Verfügung über die Rückforderung nur verzichtet werden, wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen für den Erlass gegeben sind (Art. 3 Abs. 3 ATSV). Der im Streit liegende Einspracheentscheid beschlägt nur die Frage der Rückforderung; in dessen Begründung heisst es, bei Eingang eines entsprechenden Gesuchs werde über den Erlass gesondert verfügt. Das kantonale Versicherungsgericht hat sich an den dadurch vorgegebenen Streitgegenstand gehalten und richtigerweise nichts zur Erlassfrage ausgeführt. Streitig und zu prüfen ist auch im letztinstanzlichen Verfahren allein die Frage der Rechtmässigkeit der Rückforderung an sich“).

Nel caso di specie l’amministrazione non ha ritenuto che le condizioni per concedere il condono fossero manifestamente date e non si è espressa né sulla buona fede, né sull’onere troppo grave (doc. 1).

Questo TCA rileva quanto segue.

Innanzitutto, in assenza di una decisione in merito della Cassa, ritenuto il potere cognitivo limitato del Tribunale federale in caso di ricorso, per garantire alle parti un doppio grado di giudizio, è necessario che l’amministrazione si esprima sul condono tramite un provvedimento impugnabile. Una decisione di questo Tribunale sarebbe prematura.

Inoltre il TCA non potrebbe comunque esprimersi in merito alla richiesta senza prima aver effettuato ulteriori accertamenti, segnatamente circa l’onere troppo grave, di modo che le condizioni per concedere il condono non possono essere considerate manifestamente adempiute.

Gli atti prodotti dall’interessato non permettono di esprimersi circa la presenza di un onere finanziario gravoso in assenza, ad esempio, dell’ultima tassazione fiscale disponibile e di elementi certi inerenti la sostanza posseduta. Le parti, in applicazione del loro diritto di essere sentite, dovrebbero inoltre poter prendere posizione sul calcolo che il TCA dovrebbe effettuare.

Infine occorrerebbe comunque esaminare nel dettaglio anche l’adempimento della condizione della buona fede.

Ne segue che, non essendo dati i presupposti per l’applicazione dell’art. 3 cpv. 3 OPGA, la domanda di condono va decisa dalla Cassa dopo che la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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