Raccomandata
Incarto n. 30.2011.44
TB
Lugano 8 maggio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 novembre 2011 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assegno per grandi invalidi dell'AVS
ritenuto in fatto
A. RI 1, nata nel 1922 ed affetta da una parziale cecità, dal 1° aprile 2010 necessita di un'assistenza continua, perciò il 3 maggio 2010 (doc. 1) ha presentato una richiesta di assegno per grandi invalidi dell'AVS.
L'Ufficio AI ha informato l'assicurata che, giusta l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge al più presto dopo un anno di attesa dalla data di inizio della necessità di aiuto regolare da parte di terzi, invitandola a ripresentare la domanda a tempo debito (doc. 2).
B. Il 1° aprile 2011 (doc. 3) l'assicurata ha quindi ripresentato la propria richiesta di AGI dell'AVS, specificando sempre che la necessità di un aiuto da parte di terzi è sorto un anno prima.
C. Con decisione del 25 agosto 2011 (doc. 9), la Cassa CO 1 ha concesso all'assicurata dal 1° aprile 2011 un assegno per grandi invalidi di grado elevato (doc. 7) ed ha accordato una prestazione mensile di Fr. 928.- (doc. 9).
D. Il 12 settembre 2011 (doc. 10) l'assicurata ha contestato sia l'ammontare della prestazione, sostenendo che non fosse "quello legale", sia il mancato riconoscimento della retroattività al momento della presentazione della domanda del 3 maggio 2010, e meglio dal momento in cui è sorta la sua effettiva necessità di un aiuto di terzi, ossia dal 1° aprile 2010.
E. Con decisione su opposizione del 30 novembre 2011 (doc. A) la Cassa CO 1 ha respinto l'opposizione dell'interessata, confermando che in virtù dell'art. 43bis cpv. 2 LAVS il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge al più presto da quando, per un anno intero, l'assicurato è stato grande invalido. In concreto, visto che l'interessata ha necessità dell'aiuto di terzi e di sorveglianza personale dall'aprile 2010 e ha presentato la domanda per l'AGI nell'aprile 2011, le condizioni legali sono adempiute. Pertanto, essa ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato dalla scadenza dell'anno di attesa, ovvero dal 1° aprile 2011.
Quanto alla quantificazione di questo diritto, l'amministrazione ha applicato l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, secondo cui l'assegno mensile in caso di grande invalidità dell'AVS di grado elevato ammonta all'80% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia. Dal 1° gennaio 2011 l'importo minimo della rendita AVS è di Fr. 1'160.-, quindi l'80% di tale somma è pari a Fr. 928.-, che corrisponde alla metà dell'importo dell'assegno per grandi invalidi dell'AI.
F. Il 27 dicembre 2011 (doc. I) RI 1 si è rivolta al Tribunale patrocinata dal figlio RA 1, chiedendo che l'assegno per grandi invalidi di sua spettanza sia stabilito in Fr. 1'856.- dal 1° aprile 2010, quindi che l'assegno sia intero e che le sia versato anche durante l'anno d'attesa conformemente a quanto previsto dalla DTF 137 V 351.
La ricorrente ha ricordato di necessitare dal 1° aprile 2010, a causa di una grave menomazione fisica, dell'aiuto costante di terzi nella vita quotidiana dal momento del rientro al domicilio a seguito dell'ospedalizzazione del 20 marzo 2010.
G. Con risposta del 20 gennaio 2012 (doc. III) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, rinviando alle motivazioni addotte nella decisione su opposizione.
Inoltre, ha precisato che la sentenza federale citata dalla ricorrente conferma semplicemente il N. 8092 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), secondo cui il diritto all'AGI, in applicazione analogica dell'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, nasce dopo la scadenza di un anno di attesa.
Quindi, secondo la Cassa CO 1, non sono applicabili le regole di cui all'art. 29 cpv. 1 LAI.
L'insorgente non ha prodotto né chiesto l'assunzione di nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
nel merito
Oggetto del contendere è sapere se a ragione la Cassa di compensazione ha concesso alla ricorrente l'assegno per grandi invalidi dell'AVS a decorrere dal 1° aprile 2011, anziché dal 1° aprile 2010 come preteso dall'interessata e se l'importo dell'AGI fissato in Fr. 928.- al mese sia corretto.
L'art. 43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.
Il diritto all'assegno per una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto (art. 43bis cpv. 1bis LAVS).
Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, anch'esso modificato dal 1° gennaio 2011 come i cpv. 1, 1bis e 3 con il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.
Giusta l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo 34 capoverso 5.
Secondo l'art. 43bis cpv. 4 LAVS, la persona grande invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora.
Il Consiglio federale può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia solo in parte addebitabile ad un infortunio (art. 43bis cpv. 4bis LAVS).
A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.
Il diritto al pagamento arretrato è disciplinato nell'art. 24 cpv. 1 LPGA (art. 46 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 46 cpv. 2 LAVS, se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA. Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.
Secondo l'art. 9 LPGA – è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).
Per il capoverso 2, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3 LAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompa-gnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a. non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile.
La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):
vestirsi/svestirsi
alzarsi/sedersi/coricarsi
mangiare
provvedere all'igiene personale
andare al gabinetto
spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.
La soluzione adottata dalla Cassa di compensazione non può che essere confermata.
In effetti, l'art. 43bis cpv. 2 LAVS (cfr. consid. 3) prescrive chiaramente che il diritto all'assegno sorge al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione.
Ora, dalla documentazione agli atti risulta indubbiamente che è dal 1° aprile 2010 che RI 1 necessita dell'aiuto diretto e permanente di terzi per espletare le necessarie attività quotidiane.
Questa circostanza è stata indicata dal rappresentante stesso dell'interessata sia nel formulario di richiesta per adulti di un AGI dell'AVS al capitolo 4 "indicazioni sulla grande invalidità" (doc. 3) - dove egli ha precisato che per la maggior parte delle attività quotidiane della vita la mamma ha bisogno di un aiuto costante prestato dal marito, dai familiari e dall'aiuto domiciliare - sia pure nel suo ricorso.
Questo aiuto è stato fatto decorrere in entrambi i casi dal 1° aprile 2010, ovvero dal rientro a domicilio dell'assicurata dopo l'ospedalizzazione del 20 marzo 2010.
Inoltre, l'Ufficio AI ha avuto conferma della correttezza di questi dati direttamente dal medico curante dell'assicurato (cfr. capitolo 8: "Annotazioni del medico curante").
Infatti, il dr. med. __________, espressamente interpellato dall'amministrazione, il 2 aprile 2011 (doc. 3/5) ha affermato di avere in cura dal 2002 la persona in questione e che l'ultima consultazione, a quel momento, era avvenuta nel mese di marzo. Alla specifica domanda n. 6 se "Quanto indicato alla cifra 4, anche nell'ambito della necessità di aiuto da terzi, coincide con i reperti da lei rilevati?", il curante ha risposto affermativamente.
Stante quanto precede, è indubbio che è dal mese di aprile 2010 che va fatto risalire il momento a partire dal quale far decorrere il tempo d'attesa di un "anno intero, senza interruzione", di cui all'art. 43bis cpv. 2 LAVS.
In queste circostanze, il diritto all'assegno per grandi invalidi può sorgere al più presto dopo che l'assicurata è stata grande invalida di grado elevato, medio o lieve per un anno.
Partendo in concreto quindi dall'aprile 2010, il diritto all'AGI sorge dunque soltanto nell'aprile 2011, e non retroattivamente al momento in cui l'interessata ha avuto bisogno perenne dell'aiuto di terzi (2010).
Come già indicato all'assicurata nel maggio 2010 quando ha formulato la prima volta la richiesta per l'assegno per grandi invalidi, il diritto a tale prestazione nasce infatti soltanto dopo un anno di attesa dal manifestarsi, senza interruzione, della sua condizione di grande invalido.
Di conseguenza, i presupposti legali per potere concedere alla ricorrente un assegno per grande invalida dell'AVS ex art. 43bis cpv. 2 LAVS sono adempiuti soltanto dall'aprile 2011.
Il rifiuto dell'AGI retroattivamente al 1° aprile 2010 è quindi la conseguenza del mancato adempimento dell'anno di carenza imposto dalla legge.
L'11 agosto 2011 il Tribunale federale si è pronunciato sull'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi dopo l'entrata in vigore della 5a revisione della LAI. In quell'occasione l'Alta Corte ha stabilito che, contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita (consid. 4 e 5).
L'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un'incapacità al lavoro almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione.
Applicando quindi questo principio all'ambito in esame, si ha che l'assicurato ha diritto ad un assegno per grandi invalidi se ha avuto la necessità dell'aiuto di terzi nelle attività quotidiane durante un anno senza interruzione.
Per contro, ai beneficiari di un AGI non può essere applicato il principio dell'art. 29 cpv. 1 LAI, secondo cui il diritto alla rendita AI nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.
In altre parole, nell'ambito dell'attribuzione di un assegno per grandi invalidi (sia dell'AVS sia dell'AI) fa sempre stato l'anno d'attesa dall'inizio della necessità di aiuto regolare e notevole da parte di terzi, e non i sei mesi previsti in ambito di assicurazione invalidità malgrado l'esplicito rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, poiché l'ivi previsto legame dell'assegno per grandi invalidi con la rendita non corrisponde alla reale volontà del legislatore.
Inoltre, l'Alta Corte ha confermato anche nella successiva sentenza 8C_661/2011 dell'8 novembre 2011 l'applicazione dell'art. 28 cpv. 1 LAI anziché dell'art. 29 cpv. 1 LAI per stabilire il diritto all'assegno per grandi invalidi, affermando "dass sich der zeitliche Beginn des Anspruchs auf Hilflosenentschädigung entgegen dem wörtlich verstandenen Verweis in Art. 42 Abs. 4 in fine IVG nicht nach Art. 29 Abs. 1 IVG richtet, sondern weiterhin sinngemäss die Bestimmung zu den Anspruchsvoraussetzungen für eine Rente, also Art. 28 Abs. 1 IVG, zur Anwendung gelangt, da die in Art. 42 Abs. 4 IVG statuierte Verknüpfung der Hilflosenentschädigung mit der Rente nicht dem tatsächlichen Willen des Gesetzgebers entspricht".
Pertanto, nel caso esaminato dal TF, l'anno d'attesa è decorso dal 1° marzo 2009 e da quella data - e non dal 1° ottobre 2010 - all'assicurata va quindi attribuito un assegno per grandi invalidi di grado lieve.
Come ha ben rilevato l'amministrazione, questo principio è stato codificato al N. 8092 CIGI (Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, edita dall'UFAS, nella versione in essere dal 1° gennaio 2012).
Il TCA osserva che, in ogni caso, applicando l'art. 29 cpv. 1 LAI come erroneamente preteso dalla ricorrente, quest'ultima non potrebbe comunque ottenere un pagamento retroattivo dal 1° aprile 2010, ma, semmai, soltanto dal 1° novembre 2010, ovvero dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurata ha rivendicato il diritto alle prestazioni (3 maggio 2010).
Il ricorso deve dunque essere respinto su questo punto.
In effetti, come ha ben esposto l'amministrazione nella decisione impugnata, siccome la ricorrente è beneficiaria di un AGI dell'AVS e non dell'AI, nella fattispecie si applica l'art. 43bis LAVS e non l'art. 42ter LAI.
L'assicurata ha verosimilmente confuso gli ambiti legali di riferimento.
Ciò significa che l'insorgente ha diritto a ricevere mensilmente, a dipendenza del suo grado elevato, l'80% dell'importo minimo (e non massimo come prescritto per gli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione invalidità) della rendita di vecchiaia secondo l'art. 34 cpv. 3 e 5 LAVS.
Concretamente, quindi, ciò si traduce nell'80% della rendita minima di Fr. 1'160.- valida dal 1° gennaio 2011 (Ordinanza 11 del 24 settembre 2010 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG), pari a Fr. 928.-.
Questo importo corrisponde alla prestazione mensile di Fr. 928.- che la Cassa cantonale di compensazione ha correttamente fissato con la decisione del 25 agosto 2011.
In queste circostanze, l'importo di Fr. 1'856.- preteso dall'insorgente è errato, riferendosi esso all'AGI dell'AI e non dell'AVS.
Stante quanto precede, anche la seconda censura va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti