Raccomandata
Incarto n. 30.2011.30+31
cs
Lugano 19 ottobre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 luglio 2011 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1941, con decisione del 12 luglio 2007 è stato messo al beneficio di una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° marzo 2006, calcolata sulla base di un periodo di contribuzione di 22 anni e 3 mesi (scala applicabile: 22) ed un reddito annuo di fr. 17'238 (doc. 57). Al figlio __________, nato nel 1984, è stata riconosciuta una rendita semplice per figli, soppressa nel mese di novembre 2008.
B. In seguito alla richiesta del calcolo previsionale della rendita da parte della moglie, __________, nata nel 1951, inoltrata il 25 marzo 2011 (cfr. doc. 17 e 2), l’amministrazione, il 5 maggio 2011, si è accorta che “nel lontano 2006 quando era stato fatto il calcolo della rendita AVS di lui non era stata indicata l’esenzione su acor, pertanto abbiamo continuamente pagato una rendita con scala 22, quando l’ass.to ha e aveva diritto a una scala 11”(doc. 49).
C. Con decisione del 12 maggio 2011 la Cassa CO 1 ha chiesto la restituzione dell’importo versato in troppo dal 1° maggio 2006 al 31 maggio 2011 per un ammontare di fr. 22'057.--, rilevando che da un controllo è emerso l’esercizio di un’attività lucrativa presso le poste __________, in __________, fino al 31 dicembre 1994, per cui gli anni dal 1983 (ossia da quando è domiciliato in Svizzera) al 1994 non vanno considerati quale periodo contributivo, contrariamente a quanto stabilito con la precedente decisione (doc. 31). Il medesimo giorno l’amministrazione ha emanato tre decisioni di fissazione della rendita, calcolata sulla base di una durata contributiva di 11 anni ed un reddito annuo medio di fr. 17'238.-- nel 2006 aggiornato a fr. 18'096.-- nel 2011 (doc. da 19 a 27), per il periodo dal 1° maggio 2006 al 30 novembre 2008 (ossia fino al termine del versamento delle prestazioni al figlio), dal 1° dicembre 2008 al 31 dicembre 2010 e dal 1° gennaio 2011.
D. In seguito all’opposizione, e alla domanda di condono, presentata da RI 1, l’amministrazione, con decisione su opposizione del 20 luglio 2011, ha confermato il precedente provvedimento, e, con riferimento, anche, alla sentenza federale 9C_516/2008 del 15 aprile 2009, ha affermato che in quanto cittadino __________ attivo in __________, pur essendo domiciliato in Svizzera, ha pagato i contributi in __________ e dunque i contributi versati dalla moglie in quel periodo non possono essere presi in considerazione. La Cassa ha inoltre precisato che sulla domanda di condono avrebbe deciso quando la decisione di restituzione sarebbe divenuta definitiva (doc. 1).
E. RI 1RI 1 è insorto contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento (doc. I). Il ricorrente sostiene che le decisioni dell’amministrazione sono poco chiare ed in contraddizione tra di loro giacché inizialmente è stato negato il periodo contributivo dal 1983 al 1994 sulla base dell’art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS e solo con la decisione su opposizione è stato invece citato l’art. 4 cpv. 1 della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l’__________. Egli ritiene che i presupposti per l’applicazione dell’art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS non sono dati e che comunque non è stata emessa alcuna decisione formale circa un esonero dall’assicurazione svizzera in quel periodo. Inoltre l’assicurazione estera non copre il rischio del decesso. Per cui il citato articolo non può trovare applicazione. L’insorgente sostiene di dover essere considerato quale persona assicurata i cui contributi sono stati pagati dal coniuge in virtù dell’art. 29ter cpv. 2 lett. b LAVS. Egli contesta quindi la nuova funzione della rendita e l'ordine di restituzione.
F. Con risposta del 29 settembre 2011 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).
in diritto
in ordine
nel merito
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a giusta ragione l’amministrazione ha riesaminato la decisione di attribuzione di rendita del 12 luglio 2007, ricalcolando l’ammontare della prestazione erogata all’insorgente e, in tal caso, se ha calcolato correttamente l’importo da restituire.
A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.
Per l’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.
Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.
Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Con decisione del 12 luglio 2007 è stato messo al beneficio di una rendita calcolata sulla base di un periodo di contribuzione di 22 anni e 3 mesi (scala 22), essendo domiciliato in Svizzera dal mese di ottobre 1983.
La Cassa ha infatti calcolato un periodo di contribuzione completo da ottobre 1983 a dicembre 2005, ritenendo che l’interessato, domiciliato in Svizzera e per il quale non sono stati registrati contributi fino al 2001, avesse comunque contribuito per il tramite della moglie che in quegli anni ha versato oltre il doppio del contributo minimo (cfr. art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS e doc. 61-62).
Con l’inoltro, nel corso del mese di marzo 2011, della richiesta di calcolo di una rendita futura, da parte della moglie, è emerso che l’interessato, pur essendo domiciliato in Svizzera, fino al 31 dicembre 1994 ha svolto un’attività lucrativa in __________ presso le poste __________ con conseguente assoggettamento all’assicurazione statale __________ per la vecchiaia.
Questa circostanza, che non è contestata dall’insorgente, ha avuto quale conseguenza un nuovo calcolo del periodo di contribuzione dell’assicurato e meglio lo stralcio dal conteggio degli anni contributivi degli anni dal 1983 al 1994.
A ragione.
Innanzitutto già solo per il fatto che l’insorgente ha svolto un’attività lucrativa, egli non poteva essere affiliato quale persona senza attività lucrativa e beneficiare dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, per il quale si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa, e dell’art. 29 ter cpv. 2 lett. b LAVS, secondo cui sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali il suo coniuge, giusta l’articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo.
In secondo luogo, l’insorgente, cittadino __________ domiciliato in Svizzera, ma attivo per un datore di lavoro __________ in __________, era assoggettato al pagamento dei contributi esclusivamente in __________.
Ciò sia che si voglia applicare la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la __________ __________ relativa alla sicurezza sociale, del __________ (__________) in vigore all’epoca, sia che si voglia applicare l’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone in vigore dal 1° giugno 2002 (RS 0.142.112.681) ed il relativo regolamento CEE 1408/71 (RS 0.831.109.268.1).
Infatti per l’art. 4 cpv. 1 della citata Convenzione del , la legislazione applicabile è di regola quella della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata l’attività determinante ai fini dell’assicurazione. In concreto, l, essendo assoggettato nella vicina __________, dove ha lavorato fino alla fine del 1994.
Il regolamento CEE 1408/71, prevede da parte sua, all’art. 13 paragrafo 1, il principio dell’unicità della legislazione applicabile in funzione delle norme contenute negli art. da 13 paragrafo 2 a 17Bis, nel senso dell’applicabilità della legislazione di un solo Stato membro. Tranne eccezioni, il lavoratore subordinato è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro ha la sede o il suo domicilio sul territorio di un altro Stato membro. Il lavoratore frontaliero è pertanto assoggettato, in applicazione di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris).
L’interessato, che nel periodo dal 1983 al 1994 ha lavorato presso le poste __________, in __________, e che era assoggettato all’assicurazione __________ per la vecchiaia (doc. 31), ciò che non è contestato dall’insorgente, non poteva di conseguenza essere qualificato quale persona senza attività lucrativa e i contributi pagati dalla moglie non potevano essergli computati.
Certo, l’insorgente rileva che nella decisione formale l’ammini-strazione, a torto, ha accennato impropriamente all’art. 1bis cpv. 2 lett. b LAVS secondo cui non sono assicurate le persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l’assoggettamento all’assicurazione giusta la LAVS costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre.
Questo disposto tuttavia non è applicabile, non avendo l’insorgente, all’epoca, chiesto l’esenzione.
Tuttavia, in sede di decisione su opposizione, la Cassa ha giustamente accennato alle norme di diritto internazionale (Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la __________ __________ relativa alla sicurezza sociale, del __________ e ALC) e alla sentenza 9C_516/2008 del 15 aprile 2009 del TF, dove al consid. 6.1 e seguenti l’Alta Corte applica sia la Convenzione sulla sicurezza sociale tra Svizzera e __________ sia l’ALC ed il regolamento CEE 1408/71.
Ritenuto che la decisione impugnata sostituisce la decisione formale del 12 maggio 2011 e che in sede di ricorso l’assicurato ha potuto confrontarsi con le nuove motivazioni dell’amministrazione innanzi ad un’istanza che gode del pieno potere cognitivo, non è riscontrabile una violazione del suo diritto di essere sentito (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ne segue che il periodo di contribuzione in applicazione dell’art. 29ter cpv. 2 lett. b LAVS ha inizio il 1° gennaio 1995, per complessivi 11 anni e 2 mesi ed una scala di rendita 11.
Va qui evidenziato che il reddito annuo medio (RAM) è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa, eventualmente dopo lo splitting, e dagli accrediti per compiti educativi computabili durante il proprio periodo di contribuzione. Il tutto deve essere diviso per gli anni di contribuzione.
La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita.
Nel caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione, ossia quella in cui l’interessato medesimo ha cominciato a contribuire personalmente in Svizzera è quella del 2001.
Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.000. L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (11 anni).
Ne discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 5’197 (57’168 X 1 : 11 anni).
Per ogni anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita.
L’insorgente ha avuto un figlio nato nel 1984 (doc. 66).
In concreto vanno attribuiti accrediti dal 1995 (anno d’inizio del periodo contributivo in Svizzera) al 2000 (compimento del 16.o anno di età del figlio).
Da rilevare inoltre che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula:
(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi
durata di contribuzione computabile
Ne consegue quindi che all'assicurato vanno computati 6 mezzi accrediti per un importo di fr. 10’555 (1’075 X 12 X 3 X 6/2 : 11 anni).
Il reddito annuo medio (RAM) della rendita del ricorrente corrisponde, nel 2006, a fr. 16’770 (5’197 + 10’555 = 15’752, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS) per un rendita di fr. 290 nel 2006 (fr. 116 per il figlio), fr. 298 nel biennio 2007-2008 (fr. 119 per il figlio), fr. 307 nel biennio 2009/2010 e fr. 313 dal gennaio 2011, ciò che corrisponde ad un importo nettamente inferiore rispetto a quello calcolato con la decisione del 12 luglio 2007.
Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).
Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).
In questo senso, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137, DTF 119 V 483 consid. 3).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
Va ancora rammentato che per l’art. 3 OPGA l’ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione (cpv. 1). Nella decisione di restituzione l’assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono (cpv. 2). L’assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (cpv. 3).
Come visto ai considerandi precedenti questa decisione è manifestamente errata e la sua modifica riveste un’importanza notevole. Inoltre la Cassa è venuta a conoscenza di un fatto nuovo, ossia lo svolgimento di un’attività lavorativa in __________ per un’azienda __________.
Ne segue che a giusta ragione l’amministrazione ha proceduto al riesame, rispettivamente alla revisione della precedente decisione ed ha chiesto la restituzione delle prestazioni pagate in troppo.
I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; cfr. pure Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
Per giurisprudenza costante, i termini sono salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve restituire le prestazioni (DTF 119 V 434, Kieser, op. cit., n. 30 ad art. 25, pag. 286).
In una sentenza pubblicata in DTF 124 V 380, al considerando 1 il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che il termine relativo di perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama ai principi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS, comincia a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 433; DTF 112 V 180; STFA C 317/01 del 29 aprile 2003).
L’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha precisato ancora che qualora tale restituzione sia addebitabile ad un errore dell'amministrazione, l'anno di perenzione decorre non dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo - per esempio a seguito di un errore di calcolo di una prestazione o nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa -, rendersi conto di tale errore commesso prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c; DTF 110 V 304 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 V 270 consid. 5; STFA C 317/01 del 29 aprile 2003).
Per poter esaminare i presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi sufficiente che la Cassa venga a conoscenza di circostanze che forse potrebbero condurre ad ammetterla oppure che permettono di stabilirne il principio ma non la misura (DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA C 317/01 del 29 aprile 2003; STFA C 11/00 del 10 ottobre 2001, consid. 2).
Inoltre, per costante giurisprudenza, quando la determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180 consid. 4c; citata STFA C 317/01 del 29 aprile 2003).
Va ribadito come la tematica della restituzione di cui all'art. 47 cpv. 2 vLAVS è stata ripresa dall'art. 25 LPGA (DTF 130 V 319), perciò la citata giurisprudenza ha valore anche per il periodo di restituzione in oggetto, posteriore al 2003 (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, pag. 355, n. 9 ad art 25 LPGA).
Per quanto concerne l’ammontare dell’importo da restituire va rilevato che la Cassa lo ha calcolato correttamente.
L’interessato per il periodo dal 1° maggio 2006 al 31 maggio 2011 ha infatti diritto a fr. 22'070.-- ([dal 1.5.2006 al 31 dicembre 2006: {fr. 290.-- X 8} + {fr. 116.-- X 8 per il figlio}] + [da gennaio 2007 a dicembre 2008: {fr. 298.-- X 24 mesi} + {fr. 119.-- X 23 mesi per il figlio}] + [da gennaio 2009 a dicembre 2010: fr. 307.-- X 24 mesi] + [da gennaio a maggio 2011: fr. 313.-- X 5 mesi]).
Egli ha invece ricevuto fr. 44'127.-- ([dal 1.5.2006 al 31 dicembre 2006: {fr. 579.-- X 8 mesi} + {fr. 232.-- X 8 mesi per il figlio}] + [da gennaio 2007 a dicembre 2008: {fr. 596.-- X 24 mesi} + {fr. 238.-- X 23 mesi per il figlio}] + [da gennaio 2009 a dicembre 2010: fr. 614 X 24 mesi] + [da gennaio a maggio 2011: fr. 625 X 5]).
Egli deve pertanto restituire fr. 22'057.-- (fr. 44'127.-- - fr. 22'070.--).
In queste condizioni la decisione dell’amministrazione merita conferma mentre il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti