Raccomandata

Incarto n. 30.2011.29

ir/gm

Lugano 13 aprile 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 16 settembre 2011 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 18 agosto 2011 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS

considerato, in fatto ed in diritto

● che RI 1 ha formulato ricorso “cautelativo” al Tribunale cantonale delle Assicurazioni il 16 settembre 2011 contro la decisione resa su opposizione dalla CO 1 del precedente 18 agosto 2011 con cui è stata richiesta la restituzione di rendite del gennaio 2011. A richiesta del giudice delegato l’esposto è stato emendato con la produzione di ulteriore documentazione (doc. II e III);

● che più specificatamente il 29 gennaio 2009 il ricorrente è stato posto al beneficio di una rendita semplice di vecchiaia il cui importo per gennaio 2011 era di CHF 1'703.00;

che con decreto “supercautelare” 31 dicembre 2010 il Pretore della giurisdizione di __________ – sulla scorta di precedente giudizio del 29 ottobre 2010 - ha imposto alla CO 1 di trattenere l’importo di CHF 1'000.00 riversandolo – quale contributo di mantenimento – a __________;

● che il decreto è pervenuto solo il 3 gennaio 2011 alla Cassa che non ha, per tale motivo, potuto conformarsi alla decisione pretorile già a partire dal mese di gennaio quando al ricorrente è stata versata la rendita senza trattenuta;

● che la CO 1 ha provveduto, mediante decisione formale, a domandare all’assicurato la restituzione dell’importo in questione;

● che la decisione del 14 febbraio 2011 ha fatto oggetto di opposizione da parte del qui ricorrente;

● che la Cassa ha deciso il 18 agosto 2011 di respingere l’opposizione evidenziando di essere vincolata alle decisioni del giudice civile in materia di protezione dell’unione coniugale. Il fatto di non avere potuto attenersi ai termini imposti dal decreto per ragioni contingenti e tecniche riferite al pagamento imponeva la richiesta di restituzione;

● che RI 1 si è aggravato, come indicato, al Tribunale cantonale delle Assicurazioni segnalando come contro il decreto pretorile del 31 dicembre 2010 egli abbia inoltrato impugnativa al Tribunale d’Appello che l’ha respinta il successivo 28 gennaio 2011 e quindi ricorso al Tribunale Federale che l’ha accolto il 29 giugno 2011 rinviando gli atti all’autorità cantonale per completare delle verifiche ed emanare un nuovo giudizio;

● che, nelle more della procedura qui risolta, il giudice delegato ha verificato (lettera 24 ottobre 2011 ai Giudici della I Camera Civile del TA) se la procedura fosse ancora pendente a livello cantonale;

● che è stata acquisita agli atti una copia della decisione 16 gennaio 2012 della I CC TA - ampiamente nota al ricorrente - con cui (rispettate le questioni di forma) l’appello di RI 1 è stato respinto (doc. VIII);

● che a seguito di ciò il giudice delegato ha interpellato (doc. IX del 27 gennaio 2012) il ricorrente che aveva qualificato il suo ricorso quale “cautelare”, al fine di verificare l’interesse al mantenimento del gravame;

● che il signor RI 1 non ha risposto neppure al sollecito del 7 marzo 2012 (doc. X). Il ricorrente è stato interpellato telefonicamente dalla cancelleria del Tribunale cantonale delle Assicurazioni il 27 marzo 2012 senza comunque concreto seguito di conferma o ritiro dell’impugnativa nel merito della quale occorre entrare in questa sede;

● che la decisione della I CC TA del 16 gennaio 2012 è stata a sua volta impugnata al TF che ha dichiarato il ricorso inammissibile (5A_98/2012);

● che il ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede;

● che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

● che a norma dell'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).

Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).

In questo senso, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137, DTF 119 V 483 consid. 3).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

Va ancora rammentato che per l’art. 3 OPGA l’ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione (cpv. 1). Nella decisione di restituzione l’assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono (cpv. 2). L’assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (cpv. 3);

● che in concreto appare palesemente che il Pretore di __________ sulla scorta di precedente decisione del 29 ottobre 2010, abbia decretato in via supercautelare il 31 dicembre 2010 di trattenere dalla rendita di cui il qui ricorrente è beneficiario, un importo di CHF 1’000.00;

● che il decreto pretorile è pervenuto il 3 gennaio 2011 alla Cassa che l’ha potuto concretizzare a partire da epoca successiva al gennaio 2011;

● che ne consegue l’indebito versamento a RI 1 di un importo di CHF 1'000.00 per il mese di gennaio 2011 che la CO 1 ha correttamente chiesto di restituire;

● che le impugnative contro la decisione pretorile con cui è stato pronunciato il provvedimento cautelativo sono state tutte rigettate, da ultimo con la sentenza federale del 6 febbraio 2012 che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione cantonale del precedente 16 gennaio 2012;

● che con la sua decisione 6 febbraio 2012 il TF ha deciso in maniera non controvertibile la correttezza del provvedimento imposto dal Pretore di __________ con cui è stato imposto di trattenere un importo di CHF 1'000.00 alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG sulla rendita dovuta al qui ricorrente;

● che l’importo deve, come indicato, essere restituito siccome erroneamente versato dall’amministrazione, la domanda di restituzione è rispettosa dei termini di legge, l’importo chiesto in restituzione appare di rilievo ed il ricorrente non ha sollevato argomenti tali da opporsi validamente alla stessa salvo le questioni tecniche relative alla crescita in giudicato del provvedimento di natura civile, tema ora risolto. Ne discende che il ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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