Raccomandata

Incarto n. 30.2011.28+39

cs

Lugano 9 gennaio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 (recte: 15) settembre 2011 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 luglio 2011 emanata da

parte chiamata in causa:

CO 1

in materia di contributi AVS

TERZ 1

ritenuto, in fatto

A. Il 9 luglio 2009 l’ing. RI 1, nato nel 1963, dopo aver svolto dal 2001 al 2008 l’attività di direttore tecnico, ingegnere civile, presso la PI 1, ha chiesto alla Cassa CO 1 di essere affiliato quale indipendente con effetto dal 1° giugno 2009 (doc. 17).

B. Il 13 luglio 2009 l’amministrazione ha scritto alla __________, chiedendo di voler esaminare la qualifica dell’attività svolta dall’ing. RI 1 (sentenza 12 aprile 2010, inc. 30.2009.41).

C. Il 10 settembre 2009 la __________ ha risposto alla Cassa CO 1 proponendo che “l’interessato venga dichiarato persona con attività lucrativa dipendente della ditta __________ di __________, in quanto la ditta è unico committente e RI 1 deve rispettare gli orari di lavoro” (sentenza 12 aprile 2010, inc. 30.2009.41).

D. Con decisione del 24 settembre 2009, confermata dalla decisione su opposizione del 21 ottobre 2009, la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di affiliazione come indipendente poiché l’ing. RI 1 deve rispettare gli orari (8:30 – 12:00 e 13:30-18:00) e lavora al 100% unicamente per la __________, con la quale ha avuto un rapporto di dipendenza fino al 2008 (sentenza 12 aprile 2010, inc. 30.2009.41). La decisione è stata notificata anche alla __________ (sentenza 12 aprile 2010, inc. 30.2009.41).

E. Con sentenza del 12 aprile 2010 (inc. 30.2009.41) il TCA ha accolto il ricorso dell’ing. TERZ 1 e rinviato l’incarto all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

F. Il 30 luglio 2010 ed il 12 ottobre 2010 la Cassa ha chiesto all’ing. TERZ 1 copia di tutti i contratti e/o accordi stipulati con i suoi committenti da luglio 2009 ad oggi, nonché di tutte le fatture emesse ai suoi clienti (da luglio 2009 ad oggi) ed ha domandato di precisare i nominativi dei committenti ed il sistema di retribuzione (doc. 16).

G. Dopo aver ottenuto la documentazione richiesta (doc. 12), l’amministrazione ha nuovamente interpellato la __________ (doc. 13), la quale ha affermato che “le copie delle fatture allegate per lavori svolti, sono unicamente in relazione a ditte del ramo. Di conseguenza riconfermiamo la nostra presa di posizione di dipendente del 10.9.2009” (doc. 12).

H. Con 5 distinte decisioni formali del 4 marzo 2011, notificate all’ing. TERZ 1 (doc. 7), alla RI 1 (doc. 8), alla __________ (doc. 9), alla __________ (doc. 10) e alla __________ (doc. 11), l’amministrazione ha rifiutato l’affiliazione come indipendente dell’interessato poiché “dall’esame della documentazione trasmessaci, lei non sopporta personalmente un vero e proprio rischio economico, poiché fattura unicamente le sue prestazioni a ditte del ramo e non a clienti privati” ed ha invitato le società a compilare il questionario come datore di lavoro.

I. Con opposizione del 4 aprile 2011, completata il 2 maggio 2011, la RI 1 ha contestato la predetta decisione (allegato al doc. 6 e doc. 4), mentre il 16 agosto 2011 la __________ e la __________ ed il 2 settembre 2011 la __________ hanno preso atto della decisione di respingere l’affiliazione come indipendente dell’ing. TERZ 1 ed hanno notificato all’amministrazione i pagamenti effettuati (doc. 4).

L. Tramite decisione su opposizione del 27 luglio 2011 la Cassa ha respinto le censure della RI 1 ed ha confermato l’affiliazione dell’ing. __________ quale dipendente della società (doc. 3).

M. Con ricorso del 14 settembre 2011 RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione contestando di essere datrice di lavoro dell’ing. TERZ 1, essendoci tutte le caratteristiche dell’attività indipendente (doc. I).

N. Con risposta del 5 ottobre 2011 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

O. Il 6 ottobre 2011 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa l’ing. TERZ 1, mettendogli a disposizione gli atti di procedura finora compiuti (tranne l’estratto contabile 1.1.2009-31.12.2009 della ____________________ allegato al doc. 5 e composto di 3 pagine) ed assegnandogli un termine scadente il 14 novembre 2011 per esaminare gli atti e determinarsi in merito (doc. V). L’interessato, al quale l’invio è stato notificato una seconda volta per posta “A” non avendo ritirato il decreto trasmesso per raccomandata, è rimasto silente.

in diritto

in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel merito

  1. Nell’evenienza concreta, controversa è la sola questione della qualifica di dipendente o indipendente dell’attività esercitata dall’ing. TERZ 1 nei confronti della RI 1. Non è invece più in discussione la qualifica (dipendente) dell’attività svolta dall’ing. TERZ 1 per le altre società oggetto delle decisioni formali del 4 marzo 2011, cresciute incontestate in giudicato.

Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

  1. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

  1. Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

  1. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

  1. Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

Infine vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

  1. In concreto con sentenza del 12 aprile 2010 (inc. 30.2009.41) il TCA aveva rinviato l’incarto all’amministrazione per ulteriori accertamenti atti a stabilire lo statuto contributivo dell’ing. TERZ 1.

Questo Tribunale aveva in particolare affermato:

" La documentazione raccolta dalla Cassa di compensazione non consente, a questo stadio, di ammettere, direttamente e con la dovuta tranquillità, se l’attività svolta dal ricorrente possa effettivamente essere considerata dipendente.

L’amministrazione si è infatti limitata a decidere sulla base di pochi atti senza procedere ad ulteriori accertamenti, allorché l’attività svolta, in particolare in favore della X, necessita di approfondimenti.

Da una parte gli elementi a favore di un’attività indipendente sono numerosi: l’interessato ha iscritto a Registro di commercio la sua ditta individuale che ha quale scopo la gestione di uno studio d’ingegneria, la consulenza, la progettazione, la direzione lavori, lo sviluppo di Know-how ed engineering nei seguenti settori: infrastruttura (stradali, ferroviarie, tranviarie, a cavo, idriche); ambiente; edilizia (istituzionale, pubblica, residenziale, commerciale, espositiva e culturale, industriale, ospedaliera, sportiva e turistica (doc. 6) , l’assicurato ha investito circa fr. 1'740 in attrezzature informatiche (la fattura, dell’11 settembre 2009, è stata intestata alla ditta “__________”, doc. A2), l’assicurato ha ottenuto un secondo incarico dalla ditta RI 1 nel corso del mese di novembre 2009 (cfr. doc. A4) ed ha affermato di aver locato dei locali propri con effetto dal 1° gennaio 2010, fuori dalla propria abitazione.

Egli inoltre non lavora in un locale appartenente al committente, non esiste un divieto di concorrenza, non ha diritto ad alcun indennizzo separato dei costi e delle spese (doc. 11), ha percepito una remunerazione forfetaria dal primo committente (fr. 25'000, cfr. doc. 17), ha allestito un documento nel quale viene fatta pubblicità per il suo studio di ingegneria (doc. 15). Nel prospetto figura che il ricorrente è titolare di uno studio d’ingegneria dal mese di luglio 2009, nel quale confluisce principalmente la sua esperienza nei settori di ingegneria civile, architettura, pianificazione territoriale, urbanistica ed industriale e la sua esperienza, nei Paesi dell’ex Unione sovietica e dei Balcani, gli permette di affrontare con successo complesse tematiche, così come le conoscenze dell’albanese, italiano, russo, francese ed inglese.

Egli ha rilevato di collaborare con esperti settoriali di alto livello e l’appoggio di primarie società di ingegneria delle quali verifica il livello di qualità.

Nella presentazione (doc. 15) figura inoltre che i servizi del suo studio di ingegneria includono consulenza, progettazione, project management, creazione e sviluppo di progetti e direzione dei lavori. Il suo ufficio è equipaggiato con i moderni sistemi per elaborazione di disegni (computer, stampanti, programma di calcoli statici Esa Prima Win e programma gestione progetti).

A proposito del modus operandi nel prospetto figura che “siamo fermamente convinti dell’importanza di un’assunzione responsabile degli impegni. Da ciò deriva che il processo di acquisizione di un incarico per noi si articola intorno ad un quesito non aggirabile: abbiamo inteso in maniera completa e siamo in grado responsabilmente di portare a termini quanto pattuito” e a proposito della trasparenza che “l’analisi viene svolta in contraddittorio, con trasparente esposizione delle istanze, delle criticità, delle opportunità, per la intima convinzione che, un efficace rapporto, nel rispetto dei ruoli, tra committente ed esecutore, non possa che passare per una reciproca profonda conoscenza, in termini di aspirazioni, valori, capacità, modalità.” (doc. 15).

Ora, con sentenza del 21 marzo 2005 (H 31/04), l’Alta Corte ha considerato indipendente un ingegnere che aveva conseguito un importo di fr. 30'000 nel corso del 2001, rimunerato su base forfetaria (come in concreto) oppure secondo tariffa SIA, caratterizzata da usuale fatturazione e versamento sul suo conto bancario, che, tra le altre cose, non aveva alcun vincolo con il presunto datore di lavoro se non quello di rispetto delle scadenze per la consegna degli elaborati (come in concreto, cfr. presa di posizione della X, doc. VIII), ed ha ricordato tra l’altro che il rischio aziendale di un libero professionista consiste principalmente nel fatto che questi è tenuto a rispondere dell’esecuzione lege artis del mandato conferitogli e in caso di errore è chiamato a rifondere i danni.

L’allora TFA, a proposito dell’investimento di fr 5'926 effettuato dall’allora ricorrente ha evidenziato come “negare l’esistenza di un’attività indipendente per il fatto che M. non avrebbe effettuato investimenti tipici di un’attività imprenditoriale e comunque non di entità tale da essere paragonati a quelli di un imprenditore che intende iniziare un’occupazione indipendente, come argomentano i primi giudici, significa non tenere conto delle nuove realtà lavorative – che consentono sempre più di operare anche se delocalizzati (a casa propria, lontani dalla sede del committente o del mandante) e con l’ausilio dei mezzi informatici interattivi – e dei mutamenti economici in atto che permettono di svolgere un'attività lavorativa indipendente ad elevato tenore intellettuale senza necessità di dover inizialmente investire mezzi finanziari elevati per dotarsi di attrezzature, locali commerciali e personale. E comunque, anche ove si intenda considerare gli aspetti quantitativi, i dati numerici devono essere correlati al reddito conseguito. È vero che fr. 5'926.- possono apparire una cifra modesta in termini assoluti. Siffatto importo diviene tuttavia rilevante se rapportato a un reddito conseguito di fr. 30'000.- come è quello che è stato ripreso dalla Cassa.” (per un caso in cui, sulla base della citata sentenza federale, il Tribunale cantonale ha qualificato l’attività di un architetto quale indipendente, cfr. sentenza del 10 ottobre 2005, inc. 30.2005.42).

D’altra parte tuttavia vi è la circostanza che l’interessato ha svolto inizialmente la sua attività a favore del precedente datore di lavoro, la X, per la quale ha portato a termine un lavoro già iniziato in precedenza (cfr. doc. VIII). Egli inoltre nel compilare il formulario della Z circa l’attività esercitata, l’8 settembre 2009 ha indicato di svolgere un lavoro al 100% a favore della X di Y, di essere tenuto a rispettare un orario di lavoro regolare dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 18 e di non aver stipulato contratti di assicurazione in relazione con la sua attività (cfr. doc. 12).

Ora, nel caso di una persona assicurata che, come in concreto, continua ad essere attiva in maniera significativa per il precedente datore di lavoro, vanno poste esigenze più severe per poter riconoscerne con riferimento alla specifica attività lo statuto di indipendente. In questa evenienza infatti i criteri che depongono in favore di un’attività indipendente devono chiaramente prevalere su quelli che parlano per un’attività lucrativa dipendente (sentenza 9C_614/2008 del 1° luglio 2009, consid. 4.1; sentenza H 83/04 del 23 giugno 2005, consid. 3.2 con riferimenti).

Non va però dimenticato che la società ha affermato di avergli affidato il mandato in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione, ad eccezione dei termini di consegna (cfr. a questo proposito la sopra citata sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005). Del resto l’interessato si trovava all’inizio della sua attività e ancora recentemente il TF ha evidenziato che non può essere ignorato che all’avvio di una attività indipendente è abbastanza usuale che un unico grande cliente costituisca la base degli affari, la conquista di nuovi clienti potendo per contro avvenire a poco a poco con il passare del tempo (cfr., tra le tante, la sentenza del Tribunale federale, H 149/06 e H 155/06 del 24 gennaio 2008, consid. 7.3: “Infatti se è pur vero che Y.________ Sagl ha cominciato a consistentemente diversificare la sua clientela solo nel corso del 2005 (v. ricorso di L., pag. 3: "Nel 2004 la Y. Sagl ha allargato la rete dei propri clienti, e dal 2005 essa conta numerosi altri committenti"), vale a dire nell'anno in cui l'amministrazione ha proceduto alle riprese salariali in oggetto, d'altra parte non può nemmeno essere ignorato che all'avvio di una nuova attività (indipendente) è abbastanza usuale che un unico grande cliente costituisca la base degli affari, la conquista di nuovi clienti potendo per contro avvenire a poco a poco con il passare del tempo (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 155/04 del 14 febbraio 2005, consid. 4.3; cfr. inoltre pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1)”.; cfr. anche la sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1 e la sentenza H 155/04 del 14 febbraio 2005, consid. 4.3 dove la Massima Corte ha affermato che “Zu berücksichtigen ist schliesslich in dieser Hinsicht auch, dass bei Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit zu Beginn oft nur ein “Grosskunde” die Basis des neuen Geschäftes bildet, während neue Klienten erst nach und nach gewonnen werden und zu einer breiteren Abstützung des Kundenkreises führen.”).“

  1. Questo TCA alla luce di quanto sopra riportato e rammentato che l’amministrazione ha in sostanza optato per la dipendenza dell’interessato per il motivo che „non fattura direttamente le sue prestazioni al cliente finale, bensì fattura a ditte del ramo quale prestatore di manodopera” (doc. 8) e che per questo motivo non incorre in alcun “rischio economico nel senso di rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato, nella misura in cui è la stessa ditta – e non i terzi committenti – che regola direttamente i propri impegni con l’ingegnere civile” (doc. 3), non può confermare la decisione impugnata.

I diversi elementi emersi nel corso della procedura inducono infatti a ritenere, ai fini contributivi sociali, un rapporto di indipendenza per l’attività svolta a favore della ricorrente.

Dalle tavole processuali si evince che l’ing. TERZ 1 ha dedicato circa il 15% del suo tempo di lavoro all’attività per l’insorgente (doc. A8), che dispone di un locale proprio di lavoro equipaggiato, per il quale ha pagato un affitto mensile di fr. 325 (doc. A10), che non occupa personale, che non lavora in locali appartenenti al committente, che non ha diritto a vacanze retribuite o ad un salario in caso di malattie o infortunio, che non è tenuto ad osservare istruzioni per quanto riguarda l’orario di lavoro, l’organizzazione e l’esecuzione del lavoro (doc. A8). Non esiste inoltre alcun divieto di concorrenza. Il suo rischio imprenditoriale consiste, secondo lui, nel rischio d’incasso e del credere ed agisce in nome proprio e per proprio conto.

Le parti hanno firmato l’11 febbraio 2010 un contratto “per le prestazioni di servizi d’ingegneria” relativo alla “progettazione esecutiva d’ingegneria e Direzione Lavori per il progetto e realizzazione delle Opere di Ristrutturazione con ampliamento del fabbricato esistente del mappale __________ sito nel Comune di __________, provincia del __________, __________” (doc. A9).

L’ing. TERZ 1 ha in particolare dovuto eseguire le seguenti prestazioni (doc. A9):

piano di Fondazioni (scala 1:50), inclusi dettagli (in scala adeguata);

consolidazione delle murature dove necessario;

nuovo muro di contenimento Nord (scale 1:50), inclusi dettaglio (in scala adeguata);

stesura del computo metrico e quantitativo per il capitolato da Capomastro;

16 visite sul cantiere (almeno una a settimana). Stesura del rapporto di cantiere.

Per queste prestazioni l’onorario, calcolato a prezzo forfettario, è stato fissato in fr. 11'624, pagati in tre rate (30% alla firma del contratto, 40% al 50% dell’avanzamento lavori dopo 2 mesi dall’inizio dei lavoro e 30% a completamento dei lavori dopo il collaudo).

Le spese di viaggio e trasferta sono state messe a carico della __________, mentre le spese di riproduzione documenti a carico della RI 1.

In concreto non è ravvisabile alcun rapporto di subordinazione tra l’ing. TERZ 1 e l’insorgente. Egli infatti non sottostava ad alcun divieto di concorrenza, non doveva seguire orari prestabiliti e poteva organizzarsi come meglio voleva. Non ha inoltre ricevuto alcun reddito fisso, ma l’onorario è stato fissato forfettariamente e versato sul suo conto bancario in tre momenti diversi (cfr. sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005), senza alcun vincolo con il presunto datore di lavoro se non quello di rispetto delle scadenze per la consegna dell’opera (cfr. sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

Avendo messo a disposizione le sue conoscenze tecniche, l’interessato dev’essere qualificato quale unico responsabile del risultato ottenuto (sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005). Il lavoro intellettuale prodotto dall’ing. TERZ 1 ne ha determinato la totale responsabilità nell’eventualità di carenze progettuali (sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005). Il rischio aziendale di un libero professionista consiste principalmente nel fatto che questi è tenuto a rispondere dell’esecuzione lege artis del mandato conferitogli e in caso di errore è chiamato a rifondere i danni (sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005). La consulenza realizzata dall’ing. TERZ 1 si riferisce ad un’opera specialistica con rischio aziendale immanente. Come già indicato nella precedente sentenza per poter svolgere il citato mandato egli ha acquistato le attrezzature necessarie con rischio patrimoniale correlato per complessivi fr. 1'740. Nella già citata sentenza federale H 31/04 del 21 marzo 2005 l’Alta Corte ha evidenziato che negare l’esistenza di un’attività indipendente per il fatto che non sarebbero stati effettuati investimenti tipici di un’attività imprenditoriale e comunque non di entità tale da essere paragonati a quelli di un imprenditore che intende iniziare un’occupazione indipendente, significa non tenere conto delle nuove realtà lavorative che consentono sempre più di operare anche se delocalizzati e con l’ausilio dei mezzi informatici interattivi e dei mutamenti economici che permettono di svolgere un’attività lavorativa indipendente ad elevato tenore intellettuale senza necessità di dover inizialmente investire mezzi finanziari elevati per dotarsi di attrezzature, locali commerciali e personale.

Infine va evidenziato come l’attività svolta per la ricorrente non è l’unica esercitata dall’interessato, a comprova dell’assenza di una dipendenza economica nei confronti dell’insorgente.

Ne segue che, in applicazione della più volte citata giurisprudenza federale di cui alla sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005, l’affiliazione quale dipendente della RI 1 va annullata. L’ing. TERZ 1 va qualificato quale indipendente per l’attività svolta nel 2010 in favore della citata società.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

La decisione impugnata è modificata nel senso che l’attività svolta dall’ing. TERZ 1 in favore di RI 1 nel 2010 è di carattere indipendente.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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