Raccomandata

Incarto n. 30.2010.22

TB

Lugano 22 dicembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2010 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 10 settembre 2010 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

A. Con decisione del 17 agosto 2010 (doc. A2) la Cassa CO 1 ha fissato gli interessi di mora dovuti dalla ditta RI 1 di __________ per il ritardo nel pagamento del saldo dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, chiedendo all'assicurata il versamento di Fr. 349,50.

B. L'assicurata si è opposta il 20 agosto 2010 (doc. A4), affermando di avere ricevuto solo il 15 marzo 2010 la chiusura conto del 25 gennaio 2010 con cui l'amministrazione le chiedeva il versamento, a saldo, della somma di Fr. 48'394,40 per contributi paritetici.

Pertanto, l'avvenuto immediato pagamento del conguaglio, che è stato accreditato sul conto della Cassa il 17 seguente, è tempestivo e quindi nessun interesse di mora è dovuto.

C. Il 10 settembre 2010 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha emesso una decisione su opposizione, con cui ha respinto l'opposizione della ditta e ha confermato l'obbligo di dovere degli interessi di ritardo ex art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS, visto che il conguaglio di Fr. 48'394,40 sui contributi paritetici dell'anno 2009 le è stato accreditato soltanto il 17 marzo 2010, mentre la fattura del 25 gennaio 2010 doveva essere saldata entro 30 giorni, ovvero entro il 24 febbraio 2010. L'amministrazione ha quindi confermato la correttezza nel doverle Fr. 349,50 di interessi di mora.

D. Il 13 settembre 2010 (doc. I) la RI 1 ha formulato ricorso al TCA, contestando il principio stesso dell'addebito di interessi di mora, giacché essa ha ricevuto il conteggio di chiusura conto 2009 del 25 gennaio 2010 soltanto il 15 marzo 2010 e, peraltro, ha proceduto immediatamente a saldarne l'importo anziché attendere i trenta giorni di tempo concessi. La ricorrente rimprovera alla Cassa di non avere apportato la prova di quando l'assicurata avrebbe ricevuto il conteggio e nemmeno la prova della data dell'effettivo invio della fattura del 25 gennaio 2010, motivo per cui l'addebito di interessi di mora da questo momento non è giustificato, avendo ricevuto la fattura soltanto il 15 marzo 2010 ed essendo quindi impossibile rispettare il termine del 24 febbraio 2010. L'insorgente ha chiesto l'annullamento della richiesta di pagamento di Fr. 349,50.

E. Con risposta del 27 settembre 2010 (doc. III) l'amministrazione ha ribadito integralmente il contenuto della decisione impugnata. La Cassa di compensazione ha poi osservato che ciò che l'assicurata sostiene di avere ricevuto il 15 marzo 2010 non è la fattura del 25 gennaio 2010, bensì la diffida di pagamento del 10 marzo 2010 (doc. 3) a seguito del mancato pagamento della fattura di chiusura conto 2009. Ad ogni buon conto, al ricevimento di questa diffida la debitrice avrebbe potuto e dovuto contattare l'amministrazione per segnalare il mancato ricevimento della fattura del 25 gennaio 2010. La ricorrente è pertanto tenuta al versamento degli interessi di mora ex art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS.

F. Il 29 settembre 2010 (doc. V) l'insorgente ha ribadito che il 15 marzo 2010 ha ricevuto la fattura del 25 gennaio 2010, mentre la diffida del 10 marzo 2010, di cui nemmeno sapeva l'esistenza, non l'ha mai ricevuta. Spetta alla Cassa provarne la ricezione.

L'amministrazione ha ribadito che la fattura di conguaglio è stata spedita il 25 gennaio 2010 e non avendo ricevuto il pagamento richiesto entro il 24 febbraio seguente, ha diffidato il 10 marzo 2010 la società a onorare la fattura del 25 gennaio 2010. Secondo la Cassa di compensazione, poi, la prova della notifica di un invio può risultare anche da altri indizi, che essa ha esposto nel suo scritto e di cui si dirà nel proseguo del giudizio (doc. VII).

La ricorrente ha contestato che la fattura del conguaglio sia stata spedita il 25 gennaio 2010 dato che l'ha ricevuta soltanto il 15 marzo 2010, come pure ha negato di avere ricevuto la diffida di pagamento, che la Cassa peraltro sostiene le sia pervenuta il 15 marzo 2010. Per l'insorgente, infatti, essendo stata inviata per posta semplice la prova della ricezione è impossibile (doc. IX).

L'amministrazione non ha formulato nuove osservazioni (doc. X).

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

  1. Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.

L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.

Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.

Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).

A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007 del 26 settembre 2008, STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008).

A norma dell'art. 36 cpv. 1 OAVS i conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.

L'art. 36 cpv. 2 OAVS prevede che i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio. Il periodo di conteggio comprende l'anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all'articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS).

La Cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).

Giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

a. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;

c. i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;

e. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).

A proposito degli articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire dalla loro entrata in vigore (ossia dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1 lett. a-e e cpv. 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da restituire (cpv. 4).

Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).

Con quest'ultima norma si è voluto così evitare che la nuova regolamentazione avesse delle conseguenze imprevedibili per l'assicurato (Pratique VSI 2000 pag. 137).

Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente di riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (art. 3 LAI ed art. 1 OAI), per l'assicurazione indennità per perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG, art. 27 cpv. 3 LIPG ed art. 42 OIPG), per gli assegni di famiglia (art. 47 LAF ticinese, art. 63 cpv. 4 LAVS) e per le spese amministrative prelevate su questi contributi (art. 69 cpv. 1 LAVS, art. 157 OAVS). Si vedano inoltre i NN. 4009, 4010 e 4011 CIM.

  1. Nel caso in esame, con fattura del 25 gennaio 2010 (doc. A6) la Cassa di compensazione ha chiesto alla SA ricorrente il pagamento di Fr. 48'394,40 quali contributi paritetici AVS/AI/IPG/ AD/AF, indicando che tale importo doveva essere versato entro 30 giorni.

Questo ammontare è stato accreditato sul conto della convenuta il 17 marzo 2010 (doc. A7), quindi oltre il termine impartito che scadeva invero il 24 febbraio 2010. Di conseguenza, il ritardo che ne è derivato ha generato a carico dell'insorgente degli interessi di mora di Fr. 349,50 sul capitale dovuto.

L'assicurata contesta il principio stesso di dovere degli interessi di ritardo, sostenendo di avere ricevuto la fattura del 25 gennaio 2010 soltanto il 15 marzo 2010 e di avere immediatamente versato i contributi paritetici dovuti. Avendo spedito la fattura del conguaglio per posta semplice, la Cassa di compensazione non può però provare né quando l'ha spedita né quando la SA l'ha ricevuta, motivo per cui non spetta all'insorgente sopportare le conseguenze di questo invio giunto tardivamente a destinazione.

Occorre dunque verificare se la fattura del 25 gennaio 2010 sia effettivamente stata ricevuta dalla ricorrente il 15 marzo 2010 e se quest'ultima sia ugualmente tenuta al pagamento di interessi di mora sul conguaglio dei contributi paritetici per l'anno 2009.

  1. Secondo costante giurisprudenza (da ultimo: STF 9C_1042/2009 dl 7 settembre 2010, consid. 5.9; STF H 60/06 del 3 maggio 2007, consid. 3), l'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche e la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6; cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti).

La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).

La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3 pag. 6), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46; DLA 2000 no. 25 pag. 121).

Nella predetta sentenza 9C_1042/2009, al consid. 5.8 l'Alta Corte ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto non è avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1 consid. 4b pag. 8; 100 Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2, 2P.304/2005 del 14 marzo 2006, in RDAT 2007-I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24 giugno 2003 consid. 2.3).

  1. Il Tribunale rileva che la comunicazione di chiusura conto del 25 gennaio 2010 che la Cassa di compensazione ha inviato alla società ricorrente, che indica i contributi paritetici totali dovuti ed i versamenti già effettuati, ossia il conguaglio ancora da versare, per stessa ammissione dell'amministrazione (doc. VII) è stata spedita alle RI 1 per posta semplice e non per invio raccomandato.

Questo conguaglio, ha precisato la Cassa di compensazione, faceva seguito alla trasmissione della distinta dei salari per l'anno 2009, che le è pervenuta il 5 gennaio 2010. Pertanto, la ricorrente poteva e doveva attendersi di ricevere il conteggio di chiusura.

L'amministrazione ha inoltre osservato che la società debitrice non ha nemmeno protestato quando si è vista recapitare soltanto il 15 marzo 2010 la fattura del 25 gennaio 2010, oltretutto dopo l'invio della diffida del 10 marzo 2010.

La resistente ha poi rilevato che, fino ad ora, le polizze degli acconti mensili dei contributi da pagare sono sempre state ricevute dalla ricorrente e quest'ultima le ha sempre saldate per tempo (doc. VII).

Come visto, l'onere della prova di un invio spetta all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica. Evidentemente, però, in specie il mittente è impossibilitato a determinare l'effettiva ricezione da parte del destinatario del conguaglio del 25 gennaio 2010, poiché è stato inviato per posta semplice.

Vero è che altri indizi possono concorrere a comprovare il momento esatto dell'invio rispettivamente della ricezione di un atto. Tuttavia, d'avviso di questo Tribunale, l'affermazione della Cassa secondo cui la ricorrente non ha protestato di avere ricevuto la diffida di pagamento senza però avere ricevuto la fattura di pagamento del conguaglio, non può essere qui tutelata. Non va infatti dimenticato che l'insorgente ha affermato di non avere ricevuto nemmeno la diffida di pagamento del 10 marzo 2010, perciò non poteva lamentarsi di avere ricevuto prima il richiamo della fattura originale. Anche in tal caso, peraltro, visto che tale diffida è stata inviata per posta semplice non è possibile per il mittente comprovarne l'invio rispettivamente la notifica alla SA ricorrente.

Va inoltre osservato che non è difendibile la tesi secondo cui l'insorgente era tenuta ad attendersi di ricevere il conteggio di chiusura per l'anno 2009, visto che ad inizio gennaio 2010 ha trasmesso alla Cassa la distinta dei salari per l'anno 2009.

Infatti, con sentenza 9C_590/2010 del 14 ottobre 2010, il Tribunale federale ha rammentato come colui che, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale, si allontana per un certo lasso di tempo dal luogo in cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti da tale recapito gli siano stati rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto (DTF 119 V 89 consid. 4b/aa pag. 94 e riferimenti).

Nella fattispecie, è vero che la ricorrente doveva attendersi una comunicazione ufficiale sotto forma di richiesta di conguaglio dei contributi paritetici dovuti nel 2009.

Ciò non significa però ancora che le sia attribuibile una colpa per non avere ricevuto lo scritto del 25 gennaio 2010 nei giorni seguenti la spedizione, giacché le è stato inviato per posta semplice ed in tal caso, occorre ribadirlo, l'onere della prova della spedizione spetta unicamente al mittente.

Anche la circostanza che la ricorrente avrebbe sempre ricevuto le polizze per gli acconti mensili non è significativo del fatto che non abbia invece ricevuto tempestivamente la polizza per il conguaglio 2009. D'altronde, come ha rilevato l'amministrazione stessa, nel periodo gennaio-marzo 2010 ha inviato circa 20'000 conguagli. È quindi possibile che vi sia stato un errore postale, che non deve ora ricadere sulla società ricorrente.

Da quanto precede discende che in concreto occorre dunque basarsi sulla dichiarazione dell'insorgente, la quale ha affermato di avere ricevuto la fattura del conguaglio del 25 gennaio 2010 soltanto il 15 marzo 2010 e di non avere nemmeno mai ricevuto la diffida di pagamento del 10 marzo 2010, di cui ha saputo l'esistenza soltanto pendente causa.

Peraltro, se avesse ricevuto la diffida avrebbe dovuto eseguire il pagamento del conguaglio aumentato di Fr. 200.- quale tassa di diffida, mentre l'accredito del 17 marzo 2010 sul conto della Cassa di compensazione corrisponde all'importo del conguaglio.

  1. A questo proposito, rilevato che la richiesta di conguaglio del 25 gennaio 2010 debba dunque essere ritenuto come pervenuta alla debitrice dei contributi paritetici soltanto il 15 marzo 2010, considerato come il pagamento della somma dovuta sia stato accreditato due giorni dopo sul conto della Cassa di compensazione, questo Tribunale deve ritenere come abbondantemente rispettato il termine legale di 30 giorni previsto per fare fronte al saldo dei contributi dovuti (art. 36 cpv. 4 OAVS).

Di conseguenza, l'art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS non deve essere qui applicato in assenza di un ritardo nel pagamento dei contributi imputabile all'assicurata. Sul pagamento del conguaglio dei contributi del 2009 la ricorrente non deve pertanto versare alcun interesse di ritardo. La somma di Fr. 349,50 non è così dovuta.

  1. Stanti così le cose, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata.

Malgrado sia vincente in causa, alla società ricorrente non vanno attribuite ripetibili siccome non è patrocinata (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è annullata.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

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