Raccomandata
Incarto n. 30.2009.37
TB
Lugano 14 aprile 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 settembre 2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Con tre distinte decisioni del 21 luglio 2009 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1 per gli anni 2004 (doc. 11), 2005 (doc. 9) e 2006 (doc. 7) quale persona senza attività lucrativa. L'amministrazione si è basata sulle notifiche di tassazione IFD 2004, 2005 e 2006, secondo cui la sostanza netta in Svizzera ed all'estero ammontava a Fr. 623'271.- rispettivamente a Fr. 649'482.- ed a Fr. 634'652.-, mentre il reddito percepito sotto forma di rendita assommava per i medesimi anni a Fr. 46'923.-, a Fr. 47'552.- ed a Fr. 48'684.-.
Questi ultimi importi, moltiplicati per venti e sommati alla sostanza, danno una sostanza determinante di Fr. 1'561'731.-, rispettivamente di Fr. 1'600'522.- e di Fr. 1'608'332.- e quindi un contributo AVS/AI/IPG di Fr. 3'090,60 (2004), di Fr. 3'193,60 (2005) e di Fr. 2'927,30 (01-11.2006), spese amministrative comprese.
1.2. Con decisione su opposizione del 22 settembre 2009 (doc. A) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurata presentata il 3 agosto 2009 (doc. 5) e completata dalla sua rappresentante il 16 settembre successivo (doc. 3). L'amministrazione ha argomentato di essersi fondata sulle comunicazioni fiscali, vincolanti (art. 23 cpv. 4 OAVS) e cresciute in giudicato, da cui emerge per ogni anno in oggetto una rendita pensionistica estera che, come tale, va considerata reddito conseguito sotto forma di rendita. Quanto alla determinazione della sostanza, la Cassa ha rilevato che va tenuto conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS) ed ha quindi esposto in dettaglio i passaggi per giungere alle cifre ritenute nelle decisioni di fissazione dei contributi a titolo di sostanza netta complessiva.
1.3. L'assicurata, sempre rappresentata dalla fiduciaria RA 1 di , è insorta al TCA il 22 ottobre 2009 (doc. I) contro la predetta decisione, contestando che la rendita pensionistica __________ che riceve dall' vada considerata come reddito sotto forma di rendita. A suo dire, essa deve essere equiparata alle prestazioni versate da una cassa di compensazione AVS/AI/IPG, quindi, come prevede l'art. 28 cpv. 1 OAVS, non deve rientrare nel reddito conseguito in forma di rendita.
Per quanto concerne la fissazione della sostanza netta, le cifre ritenute dalla Cassa di compensazione non corrispondono a quelle accertate e tassate fiscalmente. Per di più, la ricorrente non ritiene giustificato l'aumento del 15% del valore di riparto intercantonale sulla sostanza immobiliare, considerato che essa si trova in Ticino. Chiede l'emanazione di nuove decisioni, corrette.
1.4. Nella risposta del 28 ottobre 2009 (doc. III), la Cassa ha esposto nuovamente le norme applicabili ed ha proposto la reiezione del ricorso, ribadendo le precedenti motivazioni.
L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2004, nel 2005 e nel 2006: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli studenti e gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di Fr. 353 (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza ed al reddito conseguito in forma di rendita. Le prestazioni versate dall'assicurazione stessa non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita.
Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi.
Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.
Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).
2.2. Nella sua giurisprudenza, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (DTF 127 V 65 consid. 4a; DTF 107 V 68; Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, nella versione italiana valida dal 1° gennaio 2001, stato 2004-2006, che al N. 2072 DIN considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da un'assicurazione sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).
Al contrario, non rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite (N. 2073 DIN): le rendite dell'AVS e dell'AI federale nonché le prestazioni complementari (prestazioni proprie di queste assicurazioni) (art. 28 cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), le indennità giornaliere dall'AI (DTF 107 V 69; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di famiglia fintanto che non sono già contemplati dal N. 2072 DIN (art. 328 CC), le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).
Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).
2.3. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.
Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).
Questo Tribunale osserva, infine, che le comunicazioni delle autorità fiscali riguardanti la sostanza sono vincolanti per l'amministrazione (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, pag. 231, N. 10.34; N. 2103 DIN).
Invece, le comunicazioni di queste autorità concernenti il reddito conseguito in forma di rendita non sono vincolanti per le Casse di compensazione, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (N. 2106 DIN).
2.4. Va poi rilevato che per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/ Scartazzini, op. cit., ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg. consid. 5a).
2.5. In specie, la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente sulla scorta delle comunicazioni dell'Ufficio di tassazione di __________, che per ogni anno di contribuzione ha indicato sia la sostanza netta dell'assicurata detenuta in Svizzera ed all'estero al 31 dicembre 2004, 2005 e 2006, sia il reddito conseguito sotto forma di rendite nel 2004 (doc. 12), nel 2005 (doc. 10) e nell'anno 2006 (doc. 8).
Come visto in ingresso, l'amministrazione ha quindi ritenuto per il 2004 un reddito conseguito sotto forma di rendita di Fr. 46'923.- tratto dalla notifica di tassazione IFD 2004 ed un totale di sostanza (mobile e immobile) di Fr. 623'271.-, già calcolato in base al riparto intercantonale.
Per l'anno 2005, il reddito conseguito in forma di rendita ammontava a Fr. 47'552.- e la sostanza netta a Fr. 649'482.-.
I contributi per l'anno 2006 sono stati calcolati sulla base di un reddito sotto forma di rendita di Fr. 48'684.- e di una sostanza netta detenuta in Svizzera ed all'estero di Fr. 634'652.-.
Moltiplicando dunque per 20 questi redditi conseguiti sotto forma di rendita e sommando i risultati ottenuti alla sostanza netta di ogni anno, sulle sostanze determinanti che ne sono scaturite la Cassa ha calcolato in Fr. 3'090,60, in Fr. 3'193,60 e rispettivamente in Fr. 2'927,30 i contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa per gli anni 2004, 2005 e 2006, ma per quest'ultimo solo fino a novembre visto il pensionamento.
L'insorgente ha contestato sia il reddito sia la sostanza ritenuti dalla Cassa di compensazione per il citato triennio.
2.6. Il TCA evidenzia innanzitutto che le notifiche di tassazione agli atti IC/IFD 2004, 2005 e 2006 sono regolarmente cresciute in giudicato dopo rettificazione su reclamo (doc. B: 2004 e doc. C: 2005) rispettivamente dopo revisione (doc. D: 2006).
In tali circostanze, le informazioni ivi contenute stabilite dal competente Ufficio di tassazione devono essere considerate vincolanti per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali (art. 23 cpv. 4 OAVS). Questo Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dall'autorità fiscale, essendo essi corretti e cresciuti in giudicato, come confermato dalla comunicazione del 6 agosto 2009 (doc. 6) del competente Ufficio di tassazione, espressamente interpellato dalla Cassa di compensazione.
Per il calcolo dei contributi della ricorrente senza attività lucrativa, si tratta di stabilire il reddito conseguito sotto forma di rendita e la sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero.
2.7. Riguardo al reddito, l'insorgente ha osservato che la rendita pensionistica che riceve dall'__________ () è parificabile al 100% alle prestazioni versate dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG.
Questo ente ha infatti per scopo di fornire agli assicurati, al momento della loro uscita dal mercato del lavoro, una fonte di reddito che consenta di provvedere, in modo autonomo, al loro sostentamento.
L'assicurata ha inoltre rilevato che l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS è il pilastro centrale della previdenza sociale svizzera, dato che l'AVS permette di far fronte, perlomeno in parte, alla diminuzione o all'interruzione dell'entrata salariale causata dalla vecchiaia o dalla morte. Essa contribuisce a permettere agli assicurati di garantire una sicurezza materiale per il pensionamento.
In conclusione, a dire della ricorrente, è "quindi palese l'equiparazione di un'eventuale rendita riversata in relazione all'AVS a quella riversata – nel caso concreto – dall'." (doc. I pag. 2). Visto che la Cassa si è basata unicamente sulle Direttive DIN, essa ha pertanto erroneamente interpretato l'art. 28 cpv. 1 OAVS. "Il non parificare il reddito conseguito in forma di rendita da parte dell' ad un reddito conseguito in forma di rendita dall'AVS costituisce una palese disparità di trattamento fra cittadini che hanno contribuito in uno stato estero a quelli che hanno contributo in Svizzera." (doc. I pag. 2). L'assicurata ha dunque chiesto di non computare i redditi delle prestazioni __________, poiché parificati alle prestazioni versate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG e come tali fiscalmente già tassati.
2.8. Con sentenza del 29 luglio 1991, pubblicata in RCC 1991 pag. 433, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato che le rendite d'invalidità di assicurazioni sociali straniere fanno parte del reddito determinante conseguito in forma di rendite. Ciò ha determinato la pratica ancora oggi in vigore, secondo la quale le persone che non esercitano un'attività lucrativa non devono pagare contributi all'assicurazione sociale sulle prestazioni dell'AVS/AI svizzera, ma sulle prestazioni di altre assicurazioni sociali. Ciò non rappresenta una violazione al principio dell'uguaglianza di trattamento dell'art. 4 cpv. 1 vCost. fed., né un'infrazione all'art. 14 CEDU.
Nel caso giudicato dal TF nel 1991, il ricorrente aveva sollevato la questione della disuguaglianza di trattamento tra i beneficiari di rendite di assicurazioni sociali estere ed i beneficiari di rendite dell'AVS/AI, mentre nel diritto fiscale le rendite di assicurazioni sociali di diritto pubblico di Paesi stranieri sono espressamente poste sullo stesso piano di quelle delle assicurazioni sociali svizzere. A suo dire, inoltre, l'argomentazione secondo cui non bisogna tenere conto delle rendite dell'AVS/AI svizzere per fissare i contributi perché il prelievo dei contributi sulle proprie prestazioni d'assicurazione porterebbe ad un autofinanziamento dell'assicuratore sociale, non si baserebbe su alcun fondamento oggettivo reale. In tal modo, si terrebbe conto soltanto della situazione nazionale delle Casse di compensazione e non della situazione sociale delle persone senza attività lucrativa, che però può essere influenzata tanto da una rendita d'invalidità svizzera quanto da una rendita estera.
Prendendo posizione sulle censure sollevate dal ricorrente, nel 1991 l'Alta corte ha innanzitutto ribadito che secondo l'art. 28 cpv. 1 OAVS, la nozione di reddito sotto forma di rendita è indipendente dalla nozione di rendita secondo il diritto fiscale (DTF 104 V 183, RCC 1979 pag. 348; RCC 1985 pag. 159 consid. 2a). Il trattamento fiscale delle prestazioni delle assicurazioni sociali svizzere ed estere non influisce quindi sulla questione della percezione dei contributi oggetto qui in discussione (cfr. consid. 3c).
Riguardo alla disuguaglianza di trattamento tra i beneficiari di rendite d'invalidità estere ed i titolari delle prestazioni dell'AVS/AI svizzera, l'Alta Corte ha affermato che (cfr. consid. 3c):
" (…) il faut relever qu'en vertu de la jurisprudence du TFA, toutes les prestations d'assurances sociales qui ont une influence sur la situation financière de la personne sans activité lucrative sont soumises à cotisation. Confirmant la pratique de l'administration, le TFA n'a dérogé à ce principe (voir ATF 107 V 68, RCC 1982 p. 82) que dans le domaine de l'AVS/AI, car la perception de cotisations sur ses propres prestations d'assurance mènerait à un autofinancement de l'assureur social. Toutes les prestations d'autres assurances telles que l'assurance obligatoire –accidents, militaire, -chômage et –maladie sont, quant à elles, soumises à l'obligation de cotiser. A cet égard, la prise en compte de rentes des assurances sociales étrangères pour la fixation des cotisations ne constitue pas une violation du principe de l'égalité de traitement selon l'art. 4 al. 1 Cst. Le recourant ne peut pas se prévaloir du fait que la manière de traiter les bénéficiaires de rentes de l'AVS/AI suisse s'écarte des termes de l'art. 28 al. 1 RAVS, car cette réglementation d'exception repose sur un autre état de faits que celui de la perception des cotisations sur ses propres prestations qui est en discussion. S'agissant de la différence de traitement, la question déterminante n'est pas celle de savoir si l'assuré perçoit une rente d'invalidité ou une autre rente des assurances sociales, mais le fait que, dans le cas des rentes de l'AVS/AI, c'est le même assureur qui accorde des prestations et réclame des cotisations. Du reste, il est à noter que le TFA, dans la RCC 1985 p. 160 consid. 2b in fine, s'il n'a pas remis en question la pratique administrative d'après laquelle les rentes et les indemnités journalières de l'AVS/AI ne sont pas soumise à cotisation, a toutefois relevé la critique que le tribunal cantonal avait faite à cet égard. Cette jurisprudence n'a pas à être réexaminée; la perception de cotisations sur la rente d'invalidité du recourant correspond en tout cas à la réglementation en vigueur et, partant, une violation du principe de l'égalité de traitement aux termes de l'art. 4 al. 1 Cst. doit être niée." (…)
2.9. In virtù di quanto appena esposto, secondo questo Tribunale, le censure sollevate dall'assicurata vanno respinte.
Va subito rilevato che la circostanza che la rendita estera conseguita dalla ricorrente sia già tassata fiscalmente in Svizzera non ha alcuna influenza nell'ambito dell'AVS. Come appena esposto, e confermato successivamente dalla nostra Massima istanza (DTF 127 V 65 consid. 4d/aa), la nozione di reddito conseguito sotto forma di rendita secondo l'art. 28 OAVS è infatti indipendente dalla nozione di rendita o di reddito nel senso del diritto fiscale. Dal profilo dell'assicurazione vecchiaia e superstiti poco importa, dunque, il regime fiscale al quale è sottoposto il reddito da prendere in considerazione.
Riguardo alla tesi dell'insorgente secondo cui la pensione estera che riceve è equiparata ad un'eventuale rendita AVS e quindi, anch'essa, non deve essere considerata come un reddito conseguito sotto forma di rendita ex art. 28 cpv. 1 OAVS, la scrivente Corte si allinea alle motivazioni fornite dall'allora Tribunale federale delle assicurazioni nella precitata e riportata sentenza, che a sua volta si basa sulla DTF 107 V 68, la quale al considerando 4 prevede quanto segue:
" (…)
Sempre per l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, includere nel reddito conseguito in forma di rendita le indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità non avrebbe avuto senso dal momento che ne sono escluse le rendite AVS e AI, le quali più delle indennità hanno il carattere di rendita. Successivamente alla data della decisione amministrativa in lite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha peraltro emanato, con vigenza dal 1o gennaio 1980, nuove direttive sugli indipendenti e non attivi la cui cifra 271 esclude il reddito sotto forma di rendita delle "Renten der Eidgenössischen AHV und IV sowie IV-Taggelder". Ora l'esclusione dal reddito sotto forma di rendita delle rendite AVS è logico e conforme alla legge dal momento che l'obbligo di versare contributi per persone non esercitanti un'attività lucrativa inizia a 20 anni e termina a 65 anni per gli assicurati di sesso maschile e a 62 anni per quelli di sesso femminile (art. 3 cpv. 1 LAVS). Nel periodo tra i 20 e i 65, rispettivamente 62 anni, gli assicurati possono percepire o rendite di vedovanza, escluse dal contributo per chi non esercita attività (art. 3 cpv. 2 lett. c LAVS), oppure rendite di orfano agli studi (art. 25 cpv. 2 LAVS), pure escluse in virtù dell'art. 10 cpv. 2 LAVS, infine rendite per coniugi per le quali la moglie se non esercitante attività è esonerata dall'onere di contribuire secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS. L'esclusione del reddito sotto forma di rendita delle rendite dell'assicurazione per l'invalidità è dal canto suo suffragata da lunga prassi amministrativa e corrisponde comunque ad un opinio necessitatis non contestabile (DTF 96 V 51).
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, condividendo l'opinione del Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, ritiene che alla stessa stregua devono essere escluse dal reddito sotto forma di rendita le indennità giornaliere. Il Tribunale federale delle assicurazioni non vede motivo di scostarsi da questo parere. Particolarmente di rilievo al riguardo è l'argomento addotto dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali secondo cui l'assoggettamento a contribuzione delle indennità giornaliere condurrebbe ad una specie di autofinanziamento dell'assicurazione, la quale darebbe con una mano e prenderebbe dall'altra.
Il pagamento di contributi su queste prestazioni equivarrebbe cioè ad una riduzione indiretta inammissibile delle stesse. D'altra parte, come afferma l'Ufficio federale, si giustifica socialmente e corrisponde ai principi fondamentali dell'assicurazione che l'invalido avente quale risorsa soltanto le prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità paghi il contributo minimo.
Vero è che le rendite e le indennità giornaliere dell'INSAI, le rendite dell'assicurazione militare, nonché le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie vengono trattati come redditi sotto forma di rendita assoggettati al pagamento di contributi. Ora questa diversità di trattamento trova giustificazione nel fatto che le prestazioni erogate da quelle assicurazioni - prestazioni che rappresentano largamente la surrogazione del reddito e della perdita del salario in seguito a malattia o infortunio - sono generalmente più importanti di quelle riconosciute dall'assicurazione per l'invalidità. Si tratta peraltro di contributi percepiti sulle prestazioni di un'altra assicurazione. Non può nemmeno essere negato che il pagamento del contributo minimo da parte del beneficiario di indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità è suscettibile di esercitare un'influenza negativa non solo sulla futura eventuale rendita AVS ma anche sulla rendita dell'assicurazione per l'invalidità riconosciuta all'assicurato in caso di insuccesso delle misure di riadattamento. Ma, come osserva l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, la soluzione a questo problema non dev'essere cercata nell'ambito della regolamentazione relativa alla percezione dei contributi, bensì in quello della normativa concernente le rendite (cfr. art. 51 cpv. 3 OAVS e 32 OAI). Detti addebiti non giustificano comunque di dipartirsi da una consolidata prassi amministrativa che assimila sul piano dei contributi le indennità giornaliere alle rendite d'invalidità.
In queste condizioni il giudizio cantonale che annulla la decisione della Cassa di compensazione dell'artigianato svizzero dev'essere confermato. Esso deve tuttavia essere completato nel senso che gli atti di causa sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché fissi il contributo - probabilmente contributo minimo - dovuto dall'assicurato." (sottolineature della redattrice)
Stanti queste considerazioni, l'elemento determinante per potere esonerare le rendite dell'AVS/AI e le prestazioni complementari nonché le prestazioni proprie di queste assicurazioni (quali, per esempio, le indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità) dall'assoggettamento al prelevamento di contributi, risiede nel fatto che prelevare dei contributi sulle proprie prestazioni d'assicurazione porterebbe ad un autofinanziamento dell'assicuratore sociale. In sostanza, il legislatore ha voluto evitare ad un assicurato che riceve delle rendite AVS/AI/PC di dovere pagare dei contributi su/con questi redditi conseguiti sotto forma di rendita, poiché altrimenti essi andrebbero a loro volta a finanziare le rendite che gli sono versate.
Come ha ben concluso l'allora TFA, in tale evenienza si giungerebbe ad un illogico autofinanziamento dell'assicurazione AVS/AI /PC, in cui da una parte essa darebbe all'assicurato delle prestazioni e dall'altra gli chiederebbe indirettamente di finanziarle con il versamento di contributi prelevati su queste stesse rendite.
2.10. D'avviso di questo TCA, la rendita pensionistica __________ che la ricorrente riceve dall'__________ può essere assimilata ad una rendita AVS, ovvero al I pilastro.
Infatti, sul sito internet di questo ente si può leggere che lo "Scopo dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è di fornire agli assicurati, al momento della loro uscita dal mercato del lavoro, una fonte di reddito che consenta loro di provvedere, in modo autonomo, al proprio sostentamento." (http://www.__________).
Inoltre, "L'obbligo del versamento dei contributi previdenziali è la diretta conseguenza dell'obbligo assicurativo. Quest'ultimo sorge nel momento stesso in cui le prestazioni di un soggetto (lavoratore) vengono utilizzate da un altro soggetto, che assume la qualificazione giuridica di datore di lavoro. L'onere contributivo grava sia sul lavoratore - mediante una trattenuta sulla retribuzione - sia sul datore di lavoro. L'obbligo del pagamento è invece completamente a carico del datore di lavoro. In nessun caso il dipendente ed il datore di lavoro possono esimersi dalla contribuzione che deriva dall'obbligo assicurativo ed è nullo qualunque patto tra gli stessi volto ad eludere la contribuzione." (http://www.__________).
Per ciò che qui interessa, l'equivalenza della rendita __________ __________ di cui beneficia l'assicurata con la rendita AVS svizzera deriva dal fatto che, in virtù di una Convenzione fra i due istituti stipulata il 3 dicembre , "L'assicurato che vanta contribuzione sia presso l', , sia presso l' ha diritto alla liquidazione di un'unica pensione previo cumulo dei contributi versati e accreditati presso i due istituti."
(http://www.). Quindi, ritenuto che l'istituto __________ che eroga rendite pensionistiche, di invalidità e per superstiti, corrisponde a tutti gli effetti all'AVS svizzera, anche l' può essere considerata equivalente alla nostra assicurazione del I pilastro.
Tuttavia, questa equivalenza non comporta automaticamente ancora, alla stregua delle rendite AVS che non sono considerate quale reddito conseguito sotto forma di rendita che, anche le rendite pensionistiche versate dall'__________ ne seguano la stessa sorte in virtù dell'art. 28 cpv. 1 OAVS.
Va in effetti al riguardo ricordato che le rendite AVS/AI/PC svizzere sfuggono al prelevamento di contributi sulle proprie prestazioni d'assicurazione allo scopo chiaro e logico di evitare un autofinanziamento dell'assicuratore sociale medesimo.
Per contro, la stessa conclusione non può essere tratta anche per le rendite estere dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e dell'invalidità, poiché per queste rendite non è indubbiamente possibile applicare il concetto dell'autofinanziamento.
Infatti, anche se le rendite versate dall'__________ appaiono equivalenti a quelle riconosciute dall'AVS, è evidente che i contributi prelevati dall'istituto estero servono per finanziare unicamente le relative rendite estere. Pertanto, né i contributi versati all'__________ né tanto meno le rendite che questo ente riconosce ai suoi assicurati, non hanno nulla a che vedere con i contributi AVS/AI prelevati in Svizzera rispettivamente con le rendite AVS/AI versate a chi, anche se straniero, ha contribuito dal profilo assicurativo nel nostro Paese.
In tal caso, dunque, assoggettando il reddito conseguito sotto forma di rendita estera al prelevamento di contributi per le persone senza attività lucrativa, non è manifestamente possibile parlare di autofinanziamento dell'AVS/AI svizzera.
Di conseguenza, poiché non si è quindi confrontati ad una situazione in cui è lo stesso assicuratore che accorda delle prestazioni e reclama dei contributi, la presa in considerazione di rendite erogate da assicurazioni sociali estere per la fissazione dei contributi non costituisce una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento secondo l'art. 4 vCost. fed. (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), attuale art. 8 cpv. 2 Cost. fed.
Non va peraltro dimenticato che i contributi AVS/AI/IPG che vengono richiesti alla ricorrente servono per finanziare il suo diritto alla rendita AVS svizzera alla realizzazione dell'evento assicurato.
In concreto, con il compimento dei 64 anni, dal 1° dicembre 2006 la ricorrente è stata posta al beneficio della rendita di vecchiaia, che è stata calcolata in funzione degli anni di contribuzione, dei redditi dell'attività lucrativa nonché degli accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29bis cpv. 1 LAVS). La sua rendita AVS è stata finanziata anche con i contributi che ella deve versare ora (visto che l'assicurata non si è spontaneamente annunciata a suo tempo alla Cassa di compensazione giusta l'art. 64 cpv. 5 LAVS) come persona senza attività lucrativa (art. 29quinquies cpv. 2 LAVS).
Stante quanto esposto, la lamentela ricorsuale è infondata e deve pertanto essere respinta.
Di conseguenza, i redditi conseguiti sotto forma di rendita vanno confermati così come ritenuti dalla Cassa di compensazione sul-la base delle indicazioni dell'autorità fiscale (2004: Fr. 46'923.-, 2005: Fr. 47'552.-, anno 2006: Fr. 48'684.-).
2.11. La soluzione adottata è pure conforme all'Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681, ALC) ed in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 146 consid. 3, DTF 128 V 315).
Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831. 109.268.11).
Ratione temporis sono applicabili sia l'ALC sia il regolamento n. 1408/71. Infatti, le decisioni sono state emanate nel 2009 e concernono la fissazione dei contributi dovuti dall'assicurata per un periodo successivo all'entrata in vigore dell'ALC (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.2; DTF 132 V 48 consid. 3.2.1, DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio 2004 H 281/03]; SVR 2004 AHV n. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).
L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono pure applicabili ratione personae. L'assicurata è di nazionalità __________ e pertanto cittadina di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC).
Inoltre, in qualità di lavoratrice autonoma o subordinata, è o è stata soggetta alla legislazione __________ e quindi alla legislazione di uno Stato contraente (art. 2 cpv. 1 Allegato 2 ALC in relazione con l'art. 1 lett. a e l'art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71).
Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato (STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, consid. 4.3).
Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae, ritenuto che il regolamento n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71; cfr. DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF 131 V 395 consid. 3.2).
L'ALC, per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento (CEE) n. 1408/71 e meglio ai suoi artt. 13-17bis che contengono le norme relative alla determinazione della legislazione applicabile.
Il titolo II del regolamento n. 1408/71 (artt. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a determinare la legislazione applicabile.
L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli artt. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71). Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 132 V 57 consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid. 5; cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 41 segg.; P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, "Les effets de l'accord sur l'assujettissement et l'obligation de cotiser à l'AVS" in "L'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la sécurité sociale en Suisse", Berna 2001, pag. 131 segg.).
L'art. 13 del regolamento n. 1408/71 enumera le norme generali:
"1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.
a) la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
b) la persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;
(…)
f) la persona cui cessi d'essere applicabile le legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione."
L'art. 13 n. 2 lett. f del regolamento n. 1408/71 ha per scopo di regolare la situazione di una persona che ha cessato ogni attività salariata sul territorio di uno Stato membro e che non adempie più le condizioni dell'art. 13 n. 2 lett. a (esercizio di un attività salariata) o quelle di altre eventualità dell'art. 13 e degli artt. 14 a 17 del regolamento n. 1408/71.
Si tratta, per esempio, di una persona che ha cessato le sue attività professionali sul territorio di uno Stato membro, che riceve delle indennità di malattia in virtù della legislazione di questo Stato membro e che va a risiedere sul territorio di un altro Stato membro senza riprendere un'attività mentre beneficia di queste indennità di malattia. Secondo l'art. 13 n. 2 lett. f, la persona che ha cessato ogni attività salariata sul territorio di un altro Stato membro (e che non adempie le condizioni di altre disposizioni relative alla determinazione del diritto applicabile) è sottoposta, in virtù della legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede, ovvero o alla legislazione dello Stato dove ella ha in precedenza esercitato un'attività salariata mentre continua ad avervi la sua residenza, oppure a quella dello Stato dove, se del caso, ha trasferito la sua residenza. Questa disposizione implica ormai che una cessazione di ogni attività lucrativa, sia essa temporanea o definitiva, pone la persona in questione al di fuori del campo di applicazione dell'art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408 /71 (SVR 2007 IV Nr. 5 consid. 4.3; sentenza della CGCE del 20 gennaio 2005, Laurin Effing, C-302/02, pag. I 553, punto 43).
Nella fattispecie, poiché l'assicurata non è più attiva professionalmente e quindi non sottostà più alla legislazione __________ in virtù dell'art. 13 n. 2 lett. a, le è applicabile l'art. 13 n. 2 lett. f del regolamento n. 1408/71 e quindi le è opponibile la legislazione dello Stato in cui risiede e meglio la legislazione svizzera.
Più specificatamente riguardo alla censura di disparità di trattamento, il TCA osserva che l'art. 2 ALC tratta della non discriminazione con la seguente formulazione:
" In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.".
L'art. 3 regolamento n. 1408/71 sulla parità di trattamento recita:
"
Questi disposti regolano il principio della non discriminazione fra cittadini della Comunità Europea e dei suoi Stati membri e della Confederazione Svizzera in funzione della loro nazionalità.
In concreto, la soluzione adottata dalla Cassa di compensazione, e qui confermata (cfr. consid. 2.10), vale per qualsiasi assicurato che ha lavorato e contribuito in uno Stato estero e da cui riceve dunque, a tempo debito, una rendita estera. E ciò avviene indipendentemente dalla sua nazionalità.
Come esposto, lo scopo del principio rispettivamente dell'eccezione regolati dall'art. 28 cpv. 1 OAVS consiste nell'evitare che l'assoggettamento a contribuzione delle rendite conduca ad una specie di autofinanziamento dell'assicurazione, la quale darebbe con una mano e prenderebbe dall'altra. Il pagamento di contributi su queste prestazioni equivarrebbe, cioè, ad una riduzione indiretta inammissibile delle stesse.
In queste circostanze, il fatto di sottoporre le rendite estere – di qualsiasi tipo - a questo assoggettamento non costituisce, a non averne dubbio, una disparità di trattamento con le rendite svizzere, che ne sono esonerate, né fondata sull'art. 8 cpv. 2 Cost. fed. né sull'art. 2 ALC e tanto meno sull'art. 3 n. 1 del regolamento n. 1408/71, giacché l'art. 28 cpv. 1 OAVS vuole semplicemente evitare un autofinanziamento dell'assicurazione sociale svizzera e non discriminare gli assicurati in funzione della nazionalità.
Anzi, proprio in ossequio al citato art. 3 n. 1 del regolamento n. 1408/71, la ricorrente, domiciliata in Svizzera, viene trattata allo stesso modo dei cittadini svizzeri domiciliati nel nostro Paese - e che sono stati anche attivi. Pertanto, anch'ella sottostà all'applicazione dell'art. 28 cpv. 1 OAVS per la determinazione dei contributi dovuti quale persona senza attività lucrativa.
2.12. In una sentenza emessa dal TF in ambito LAINF (8C_632/2007 del 5 giugno 2008 pubblicata in DTF 134 V 292 - 293, in particolare cons. 4.5.1, pag. 292 e 203), in una causa ticinese, l’Alta Corte ha esaminato il tema della discriminazione indiretta o dissimulata, ha cioè posto il tema – analizzato dalla giurisprudenza della CGCE – dell’effetto discriminatorio di condizioni poste dall’ordinamento giuridico nazionale che, nonostante applicabili senza distinzione di nazionalità a tutti i cittadini, abbiano quale effetto di riferirsi essenzialmente o per la gran parte dei casi a cittadini migranti. In particolare il TF ha ritenuto come:
" Secondo la costante giurisprudenza della CGCE, il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazio-ne, che, in applicazione di altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato. Devono pertanto essere indirettamente discriminatorie le condizioni poste dall'ordinamento nazionale le quali, benché indistintamente applicabili secondo la cittadinanza, riguardino essenzialmente o in grande parte i lavoratori migranti (sentenze della CGCE del 23 maggio 1996, O'Flynn, C-237/94, Racc. 1996, pag. I-2617, n. 17 e 18; del 21 novembre 1991, Le Manoir, C-27/91, Racc. 1991, pag. I-5531, n. 10; cfr. pure DTF 131 V 390 consid. 5.1 pag. 397). Una soluzione diversa è ammissibile solo se le dette disposizioni siano giustificate da considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza dei lavoratori interessati, e se siano adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall'ordinamento nazionale (sentenze della CGCE del 10 marzo 1993, Commissione/Granducato del Lussemburgo, C-111/91, Racc. 1993, pag. I-817, n. 12; del 2 agosto 1993, Allué e altri, C-259/91 / C-331/91 / C-332/91, Racc. 1993, pag. I-4309, n. 15). Nell'ambito dei vantaggi sociali, il principio del divieto di discriminazione indiretta può pertanto fare obbligo ad uno Stato membro di trattare delle situazioni che si sono prodotte in un altro Stato membro nello stesso modo come se si fossero realizzate sotto la propria legislazione (sentenza della CGCE del 30 novembre 2000, Österreichischer Gewerkschaftsbund, C-195/98, Racc. 2000, pag. I-10497, in tema di presa in considerazione di una carriera professionale effettuata parzialmente all'estero ai fini della promozione degli insegnanti ed assistenti)."
Si pone quindi la questione a sapere se le condizioni per le quali la giurisprudenza svizzera esclude le rendite della LAVS dalla determinazione del contributo personale della persona beneficiaria di rendita ed astretta al pagamento dei contributi quale persona senza attività, possa costituire una forma dissimulata di discriminazione per i migranti stranieri.
D’avviso di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni una tale forma di discriminazione indiretta non può essere ritenuta in concreto. L’argomento ritenuto nella giurisprudenza federale ed esposto nelle considerazioni che precedono, ossia il divieto di un autofinanziamento dell’assicurazione sociale costituente il primo pilastro svizzero, appare pregnante e non risulta essere indirettamente discriminatorio sulla base della nazionalità. Il divieto voluto con la giurisprudenza federale tocca infatti in maniera del tutto uguale cittadini svizzeri e stranieri che presentino condizioni giuridiche simili e non va particolarmente a colpire i cittadini migranti stranieri rispetto al nostro territorio nazionale. Le condizioni poste dalla giurisprudenza federale in materia di calcolo del contributo personale dovuto da persona beneficiaria di rendita percepita da un assicurazione sociale estera, analoga alle rendite previste dalla LAVS, non appaiono conseguentemente discriminatorie per i cittadini migranti stranieri in virtù della loro nazionalità considerato come, lo si ribadisce, non riguardino principalmente od essenzialmente cittadini migranti stranieri rispetto alla Svizzera. Tutti i cittadini beneficiari di rendite quali quella percepita dalla ricorrente, senza distinzione della loro nazionalità, posti nelle medesime condizioni si vedono trattare in maniera uguale. Il fatto che la rendita computata sia unicamente quella percepita da un istituto estero non è sufficiente per vedere un trattamento indirettamente discriminatorio in funzione della nazionalità. L’argomento non può quindi essere ritenuto.
2.13. Si tratta ora di stabilire l'importo della sostanza netta complessiva detenuta in Svizzera ed all'estero dall'assicurata.
La notifica di tassazione IC 2004 dopo rettificazione su reclamo, contempla una sostanza netta di Fr. 601'249.- composta di Fr. 404'434.- di titoli e capitali, Fr. 50'000.- di assicurazioni private sulla vita e rendite vitalizie nonché Fr. 146'815.- quale sostanza immobiliare (doc. B).
Con la notifica di tassazione IC 2005, anch'essa emanata il 22 ottobre 2008 (doc. C) dopo rettificazione su reclamo, l'autorità fiscale ha stabilito il totale della sostanza netta in Fr. 622'637.-, comprensivo di titoli e capitali ammontanti a Fr. 403'673.-, di assicurazioni private sulla vita pari a Fr. 40'000.- e di sostanza immobiliare di Fr. 178'964.-.
Infine, la decisione di tassazione IC 2006 dopo revisione, sempre del 22 ottobre 2008 (doc. D), ha accertato in Fr. 607'942.- il totale della sostanza netta, includendo Fr. 398'878.- di titoli e capitali, Fr. 31'000.- di assicurazione privata sulla vita e l'importo di Fr. 178'064.- quale sostanza immobiliare.
Per la ricorrente, la sostanza da considerare per la determinazione dei contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa deve corrispondere a quella ritenuta fiscalmente come sostanza imponibile complessiva e non a quella netta.
Pertanto, gli importi da sommare al reddito della sostanza conseguito sotto forma di rendita saranno Fr. 601'000.- per l'anno 2004, Fr. 622'000.- per il 2005 e Fr. 607'000.- per il 2006.
Inoltre, visto che la sostanza immobiliare si trova in Ticino, la ricorrente non ritiene giustificato l'aumento del 15% di valore di riparto intercantonale sulla sostanza stessa.
L'amministrazione si è invece basata sulla sostanza netta accertata fiscalmente dal competente Ufficio di tassazione (n. 32 dell'IC) e vi ha aggiunto, quale valore di riparto intercantonale sulla sostanza immobiliare, il 15% della sostanza immobiliare accertata fiscalmente (n. 28 dell'IC). In tal modo, la Cassa di compensazione è giunta ad una sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero di Fr. 623'271.- per il 2004, Fr. 649'482.- per il 2005 e Fr. 634'652.- per il 2006 (cfr. decisione su opposizione).
2.14. Secondo questo Tribunale, la soluzione adottata dalla Cassa di compensazione è corretta. Essa si basa in effetti sul citato art. 29 cpv. 3 OAVS, secondo cui le autorità fiscali stabiliscono la sostanza determinante basandosi sulla tassazione cantonale cresciuta in giudicato e tengono conto dei valori di riparto intercantonali.
Pertanto, è a giusta ragione che dalla sostanza netta (nel 2004: Fr. 601'249.-, nel 2005: Fr. 622'637.- e nel 2006: Fr. 607'942.-) accertata fiscalmente sia stata dedotta la sostanza immobiliare detenuta dall'insorgente in Ticino (nel 2004: Fr. 146'815.-, nel 2005: Fr. 178'964.- e nel 2006: Fr. 178'064.-) e sia stata invece aggiunta la sostanza immobiliare rivalutata secondo il coefficiente di rivalutazione del 115% valido in Ticino dal 2002 per gli immobili non agricoli (nell'anno 2004: Fr. 146'815.- x 115 : 100 = Fr. 168'837.-, nel 2005: Fr. 178'964.- x 115 : 100 = Fr. 205'809.- e nel 2006: Fr. 178'064.- x 115 : 100 = Fr. 204'774.-).
Si ottiene così la somma della sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero valida per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG conformemente all'art. 29 cpv. 3 OAVS (nel 2004: Fr. 601'249.- - Fr. 146'815.- + Fr. 168'837.- = Fr. 623'271.-, nel 2005: Fr. 622'637.- - Fr. 178'964.- + Fr. 205'809.- = Fr. 649'482.- e nell'anno 2006: Fr. 607'942.- - Fr. 178'064.- + Fr. 204'774.- = Fr. 634'652.-).
Queste cifre, che differiscono tanto dalla sostanza netta (n. 32) quanto dalla sostanza imponibile totale (n. 34) ritenute a livello fiscale, sono corrette e vanno confermate.
In conclusione, la sostanza determinante per calcolare i contributi dovuti dalla ricorrente nel 2004 va stabilita in Fr. 1'561'731.-, cifra che corrisponde alla sostanza netta (Fr. 623'271.-) sommata al reddito percepito sotto forma di rendite moltiplicato per venti (Fr. 46'923.- x 20 = Fr. 938'460.-), ciò che dà luogo ad un contributo di Fr. 3'090,60 (art. 28 cpv. 1 OAVS, art. 1bis cpv. 2 OAI e art. 36 cpv. 2 OIPG). Questo importo è comprensivo di Fr. 60,60 di spese amministrative, ossia il 2% di Fr. 3'030.- (art. 157 OAVS ed art. 1 dell'Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dell'AVS, RS 831.143.41).
La sostanza determinante per l'anno 2005 ammonta invece a Fr. 1'600'522.- ed è pari alla sostanza netta di Fr. 649'482.- sommata al reddito percepito in forma di rendita di Fr. 47'522.- moltiplicato per 20 (Fr. 951'040.-). Su questa base, il contributo AVS/AI/IPG dovuto è pari a Fr. 3'193,60 ed è già comprensivo delle spese amministrative.
Infine, per l'anno 2006 si ottiene una sostanza determinante di Fr. 1'608'332.-, derivante dalla sostanza netta (Fr. 634'652.-) sommata con il reddito sotto forma di rendite per 20 (Fr. 48'684.- x 20 = Fr. 973'680.-). Il contributo dovuto dall'assicurata per 11 mesi, ossia fino al momento del suo pensionamento, assomma dunque a Fr. 2'927,30, spese amministrative comprese.
Da quanto precede discende, quindi, che è a giusta ragione che la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi della ricorrente sui summenzionati importi sia del reddito conseguito sotto forma di rendita sia della sostanza netta al valore di riparto intercantonale, stabiliti dalle notifiche di tassazione IC 2004, IC 2005 ed IC 2006, cresciute in giudicato.
Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso deve essere integralmente respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti