Raccomandata

Incarto n. 30.2009.32

cs

Lugano 2 aprile 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 (recte: 25) settembre 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 agosto 2009 emanata da

parte chiamata in causa:

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

PI 1

ritenuto, in fatto

A. RI 1 è titolare della “__________” di __________.

Con decisione formale del 10 luglio 2009 la Cassa CO 1 ha stabilito che le retribuzioni versate dal 2004 da RI 1 a PI 1, fino a quel momento affiliata quale persona senza attività lucrativa, vanno considerate salario determinante, poiché l’interessata ha lavorato unicamente per la “__________” di __________ (doc. 3). Il provvedimento è stato notificato ad entrambi gli assicurati.

B. Con opposizione del 31 luglio 2009 RI 1 è insorto contro la predetta decisione, affermando di essersi avvalso, limitatamente a due volte all’anno, dal 2004 al 2007, di PI 1, la quale, sin da subito, si è presentata come persona indipendente. L’interessata, amante dell’arte ed esperta di porcellane, ha un’ottima conoscenza dei sistemi informatici (Office), per cui, quando si è proposta di collaborare in caso di bisogno, RI 1 ha accettato il suo aiuto. L’opponente ha in particolare evidenziato che PI 1 fatturava le prestazioni in base alla tipologia di lavoro svolto, alle ore o giorni impiegati e questo solo quando la __________ richiedeva la sua collaborazione (in concreto due volte all’anno). L’interessata ha svolto presso il suo domicilio tutti i lavori amministrativi, di catalogazione, preparazione dei programmi e/o recandosi direttamente presso i clienti per visionare e/o valutare la merce, senza pertanto essere presente in negozio, poiché disponeva già di tutta la struttura necessaria (doc. 2).

C. Anche PI 1, il 3 agosto 2009, è insorta contro la decisione formale. L’assicurata ha affermato che l’attività svolta per RI 1 era del tutto marginale, non avendo mai avuto alcuna garanzia di regolarità. Quando c’era la necessità di un aiuto per l’allestimento di un’asta, ciò che si verificava al massimo due volte all’anno, si metteva a disposizione. L’interessata ha rilevato inoltre di aver sempre pagato i contributi AVS (doc. 7).

D. Il 26 agosto 2009 PI 1 è stata sentita dall’amministrazione (doc. 5).

E. Con due distinte decisioni su opposizione del 28 agosto 2009 la Cassa ha confermato la qualifica di dipendente per l’attività svolta da PI 1 a favore di RI 1. Dopo aver rammentato, nella decisione inerente PI 1, i redditi aziendali tassati a livello fiscale (fr. 17'316 nel 2004, fr. 13'200 nel 2005, fr. 5'400 nel 2006 e fr. 5'000 nel 2007), l’amministrazione ha precisato che RI 1, dal 2004 al 2007, è stato l’unico committente e che PI 1 non sopporta il rischio economico tipico dell’imprenditore (incasso, assunzione perdite, incarichi importanti; doc. 1 e 4).

F. Il 25 settembre 2009 RI 1 è tempestivamente insorto contro la predetta decisione su opposizione (doc. I). Il ricorrente, che rinvia in parte alle considerazioni già espresse in sede di opposizione, ha ribadito di essersi avvalso della collaborazione di PI 1 limitatamente a due volte all’anno, in periodi diversi e solo nella misura in cui la sua attività professionale necessitava di una collaborazione per l’organizzazione delle aste. Ciò solo fino al 2007. L’interessata si è sempre presentata come indipendente, lavorava a casa sua con le proprie attrezzature informatiche e con il proprio materiale, dimostrando totale indipendenza e autonomia lavorativa. L’insorgente evidenzia che PI 1 si spostava con la propria automobile, sosteneva i costi telefonici per i contatti con la clientela, assumendosi un determinato rischio. La sua attività non era soggetta ad un rapporto di subordinazione poiché organizzava le proprie giornate lavorative con piena autonomia senza mai sottostare a direttive.

Le fatture indicavano un prezzo forfetario comprensivo di trasferte, pranzi fuori casa e spese vive (telefono, fax, cancelleria, materiale ufficio, fotocopie, ecc.) ed ogni altra spesa, comprese le fotografie degli oggetti da catalogare che PI 1 effettuava e stampava a proprie spese.

L’insorgente sottolinea inoltre come l’interessata ha sempre regolarmente dichiarato gli introiti percepiti e come PI 1, di cui richiama l’intero incarto dalla Cassa, pagava regolarmente i conteggi e i contributi AVS.

L’interessato evidenzia inoltre che solo nel 2009 la Cassa ha deciso di affiliare PI 1 come dipendente, per cui solo dalla data della decisione formale l’interessata può eventualmente essere affiliata in tale qualità. Per il periodo precedente RI 1 fa valere la sua buona fede.

G. Con risposta del 1° ottobre 2009 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

H. L’8 ottobre 2009 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa PI 1, ha richiamato dalla Cassa l’intero incarto dell’assicurata ed ha fissato un termine per determinarsi in merito (doc. V).

I. Il 24 marzo 2010 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza da cui è emerso quanto segue:

“La sig.ra PI 1 precisa di non avere una formazione specifica accademica nell'ambito dell'arte e della consulenza in questo settore, ma di essersi formata sul "campo" nel senso che con il marito prima del divorzio era riuscita a costituire una collezione d'arte piuttosto significativa, forse la più importante a livello ticinese ed in quest'ambito si è formata da autodidatta approfondendo le sue conoscenze con letture specifiche.

Questo l'ha condotta a fornire le sue consulenze in particolare al sig. RI 1 e ciò dopo il divorzio che aveva imposto un riassestamento della sua esistenza e la vendita di diversi oggetti d'arte di sua proprietà.

La sig.ra precisa di avere fornito anche consulenze a terzi senza fatturare queste sue prestazioni e rendendole sostanzialmente a titolo grazioso nell'ottica di potere acquisire clientela da portare poi alla casa d'aste del sig. RI 1. Tranne che in un'occasione dove le sono state rimborsate le sole spese non ha quindi fornito una consulenza specifica a clienti che le chiedevano un intervento ma si recava presso gli stessi per una valutazione e se la circostanza era data ossia se gli oggetti valevano ed avevano un potenziale mercato, portava la circostanza a conoscenza al sig. RI 1.

Di recente ciò è avvenuto con una nobildonna __________ anche se in quell'occasione non si è sviluppato poi la preconizzata vendita.

Sostanzialmente il sig. RI 1 specifica che quando gli viene richiesto di procedere ad una vendita all'asta di beni aventi valore artistico ed oggetti d'arte egli fa una valutazione di quei beni per i quali è esperto (quadri, mobili, di argenti) mentre che per le porcellane conferisce mandato alla sig.ra PI 1 per una valutazione (porcellane, maioliche ed affini).

In sostanza la sig.ra PI 1 riceve l'incarico di occuparsi dell'elencazione, della valutazione, della preparazione dei contratti, fotografie, visite accompagnanti i clienti ed allestimento di piccoli cataloghi allestiti con computer mediante stampa di fotografie.

Per fare questo autonomamente si reca sui luoghi nel senso che si reca con i suoi mezzi ed opera una valutazione dei beni cifrando pezzo per pezzo ciò che il cliente vuole vendere all'asta.

Nella sua valutazione la sig.ra è autonoma è capitato che ci fossero dei contrasti tra le valutazioni della sig.ra PI 1 e quelle del sig. RI 1 ma in rarissimi casi.

Questi pezzi laddove il contratto veniva effettivamente concretizzato con il cliente da parte del sig. RI 1, aveva il suo seguito, quindi i pezzi venivano venduti.

Per la determinazione dell'onorario fissato nelle sue fatture dalla sig.ra PI 1 venivano considerati da un lato le spese effettive d'altra parte il numero di ore messe a disposizione, l'esito dell'asta ed in una certa misura anche il fatto che per __________ la sig.ra PI 1 ha portato il cliente. Questa circostanza che il sig. RI 1 valuta di procacciatrice d'affari è stata considerata nella fatturazione, fatturazione che veniva anche discussa prima di essere formalizzata.

La sig.ra PI 1 osserva che il rapporto con il sig. RI 1 è un rapporto di amicizia da anni, il rapporto di collaborazione non è nato quindi mediante una ricerca del sig. RI 1 di un'esperta del settore ma proprio a seguito di questo rapporto pluriennale.

Vengono prodotte le fatture relative agli anni 2005-2006-2007 mentre quelle del 2004 sono già consegnate agli atti.

La sig.ra PI 1 precisa che gli importi del reddito aziendale sempre dichiarato e per il quale è stata tassata nel 2004-2005-2006-2007 sono tutte esclusivamente derivanti dal lavoro svolto su incarico del sig. RI 1, non ci sono fatturazioni a terzi.

Dal 1997 la sig.ra RI 1 è divorziata e dal 1998 paga quindi i suoi contributi quale persona senza attività lavorativa.

Sia il sig. RI 1 che la sig.ra invocano la loro buona fede.

Il sig. RI 1 attesta di avere conferito procura all'avv. RA 1 ciò che conferma con la sottoscrizione del presente verbale.” (doc. VIII)

in diritto

in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel merito

  1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se PI 1 va considerata dipendente del ricorrente.

Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA H 322/03 dell'11 marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

  1. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

  1. Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

  1. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

  1. Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

Infine vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

  1. A proposito dei consulenti va rammentato che in una sentenza pubblicata in DTF 110 V 72, in particolare pag. 79, consid. 4b, l’allora TFA ha stabilito che gli elementi a favore di un'attività indipendente, in quel caso, erano predominanti ed ha affermato:

" 4(….)

Bei Beratungsverträgen wie dem vorliegenden liegt das typische Unternehmerrisiko vielmehr gerade in dieser Einseitigkeit, welche durch die erwähnten Möglichkeiten der Vertragsauflösung noch verschärft wird. Anderseits liegt es in der Natur eines Beratungsauftrages, dass der Berater unter Umständen keine oder nur wenige spezifische Investitionen vorzunehmen hat. Im vorliegenden Fall dürften sich diese praktisch in der vorübergehenden Einrichtung und Führung eines Büros in Brüssel erschöpft haben. Bei Beratungsaufträgen wie dem vorliegenden geht es nicht an, das Merkmal des Unternehmerrisikos und damit die selbständige Erwerbstätigkeit mit dem blossen Hinweis auf fehlende erhebliche Investitionen zu verneinen, weil hier das Unternehmerrisiko auf einer andern Ebene liegt. Falls die Beraterfunktion unter Beizug eigener Angestellter und/oder durch Einsatz von Hilfsmitteln (Apparate, Maschinen u.a.m.) ausgeübt würde, wären die dadurch bedingten Investitionen lediglich als zusätzlicher Bestandteil des Unternehmerrisikos zu betrachten."

In un'altra sentenza del 18 settembre 2000 (inc. H 59/00), l’allora TFA ha stabilito che il conferimento ad un fiduciario commercialista esterno dell'incarico di tenuta della contabilità da parte di una persona giuridica configura abitualmente gli estremi di un rapporto di mandato e quindi di una retribuzione a seguito di attività lucrativa indipendente.

In quel caso l'assicurato, dipendente a tempo pieno presso una Casa medicalizzata per persone anziane in qualità di contabile, nel tempo libero, in accordo con il proprio datore di lavoro, si occupava della contabilità di alcuni clienti che si erano rivolti a lui quando ancora svolgeva l'attività di fiduciario. Non era in alcun modo integrato nell'organizzazione dell'associazione, non possedeva alcun ufficio presso la medesima, aveva sempre svolto il mandato affidatogli nei locali della propria abitazione, sopportava personalmente l'affitto di tali locali e assumeva sia le spese per le infrastrutture che quelle generali d'ufficio. Non esisteva alcun tipo di rapporto di subordinazione con la sua mandante, non riceveva alcuna istruzione e sceglieva liberamente tanto gli orari durante i quali svolgere il mandato quanto gli strumenti necessari per fornire il risultato promesso. Egli sopportava inoltre il rischio imprenditoriale nella misura in cui finanziava sia gli investimenti effettuati per l'allestimento dell'ufficio che i premi di un'assicurazione responsabilità civile stipulata a copertura di eventuali danni nell'esercizio della sua professione di fiduciario.

In un'altra sentenza dell'8 luglio 2003 (inc. H 156/01), l’Alta Corte ha confermato la qualifica di indipendente di un collaboratore libero e indipendente che svolgeva lavori amministrativi e mandati di consulenza per diverse società, tra le quali la ricorrente.

In una sentenza del 9 agosto 2004 (inc. H 117/03), l’allora TFA ha confermato che un chimico industriale, che fungeva da consulente della ricorrente, andava qualificato quale dipendente della società. L'Alta Corte ha inoltre rammentato che:

" si può poi ancora ricordare - come già fatto dai giudici cantonali - che l'esistenza di un'attività dipendente è possibile anche laddove, ad esempio, un rappresentante non percepisce un salario fisso ma solo provvigioni, si assume le spese generali, non è vincolato da una regione geografica, non è obbligato a rispettare un determinato orario di lavoro e lavora per più ditte. Né va dimenticato che i principi applicabili alla distinzione tra attività dipendente e indipendente non comportano soluzioni uniformi e di applicazione automatica quasi si trattasse di una scienza esatta. (…)"

Con sentenza 9C_324/2009 del 3 luglio 2009, il TF ha affermato:

„3.

Das Sozialversicherungsgericht hat die Entschädigungen, welche die Gesellschaft J.________ in den Jahren 2003 bis 2005 für seine Beratungstätigkeit bezahlt hat, als massgebenden Lohn qualifiziert. Ausgehend davon, dass das Unternehmerrisiko bei Beratungstätigkeiten als Unterscheidungsmerkmal in den Hintergrund trete, legte es das Schwergewicht auf die Frage nach der betriebswirtschaftlich-arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit. Dabei zog es namentlich den Beratervertrag vom 13. Dezember 2006 heran, welcher verschiedene Klauseln aufweise, die als gewichtige Indizien für eine betriebswirtschaftlich-arbeitsorganisatorische Abhängigkeit sprächen. Da die von J.________ übernommenen Tätigkeiten wie Akquisition, Projekt- und Bauleitungsarbeiten sowie Vermittlung, Vermarktung und Vorfinanzierung von Immobilienprojekten dem Gesellschaftszweck der Beschwerdeführerin entsprechen, stünden sie in einem direkten Zusammenhang mit dem Verwaltungsratsmandat. Dies erlaube den Schluss, dass J.________ diese Tätigkeit nicht ausführen würde, wenn er nicht Verwaltungsrat der Gesellschaft wäre. Auch deshalb sei er mit Bezug auf die für die Gesellschaft geleistete Arbeit als Unselbstständigerwerbender zu betrachten.

(…)

4.3 Die Tatsache sodann, dass Fachleute, die einmalig oder wiederholt als Berater zur Lösung bereichsspezifischer oder organisatorischer Probleme hinzugezogen werden, rechtsprechungsgemäss regelmässig als Selbstständigerwerbende gelten (BGE 110 V 72 E. 4b S. 78 f.), führt zu keinem anderen Ergebnis, wie das BSV richtig bemerkt. Denn J.________ ist nicht nur oder in erster Linie in beratender Funktion tätig, sondern er hat auch zahlreiche andere Aufgaben zu erfüllen: Akquisition, kundenbezogene Beratung, Projekt- und Bauleitungsarbeiten sowie Vermittlung, Vermarktung und Vorfinanzierung von Immobilienprojekten.“ (sottolineatura del redattore)

Va ancora evidenziato che con sentenza del 26 aprile 2007 (H 102/06, H 108/06), l’Alta Corte, a proposito della qualifica dell’attività svolta da autori di libri, ha affermato:

„6.4 Das kantonale Gericht hat zunächst erwogen, zwar liege kein - für die Annahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit sprechendes - spezifisches Unternehmerrisiko der Autoren vor. Da die Tätigkeit eines Autors jedoch in der Regel keine bedeutenden Investitionen erfordere, komme bei der Prüfung des Beitragsstatuts dem Kriterium des Unternehmerrisikos eine deutlich geringere Bedeutung zu als demjenigen der arbeitsorganisatorischen (Un-)Abhängigkeit.

Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in der Tat mehrfach entschieden, dass bei Tätigkeiten, für deren Ausübung weder besondere Investitionen zu tätigen noch Angestelltenlöhne zu bezahlen sind, das Unternehmerrisiko als Unterscheidungsmerkmal zwar nicht gleich jede Bedeutung verliert (Urteil H 134/05 vom 4. April 2006, E. 2), aber doch gegenüber dem Kriterium der betriebswirtschaftlich-arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit in den Hintergrund tritt. Es betraf dies Tätigkeiten im Dienstleistungsbereich, wie etwa diejenige der Berater, welche einmalig oder wiederholt zur Lösung von bereichsspezifischen oder organisatorischen Problemen hinzugezogen werden, ohne eindeutig in einem Arbeitsverhältnis zum Auftraggeber zu stehen (BGE 110 V 72 E. 4b S. 80; SVR 2005 AHV Nr. 3 S. 7, E. 3.1 mit Hinweisen, H 7/03 und H 10/03; Urteil H 77/04 vom 19. Mai 2005, E. 3.2).

Wer als Autor ein Werk verfasst, um es im Rahmen eines Verlagsvertrages dem Verlag zur Herausgabe zu überlassen, erbringt in erster Linie eine mit Zeitaufwand verbundene intellektuelle Leistung. Materielle Investitionen hat der Autor höchstens in bescheidenem Rahmen, etwa für einen Arbeitsraum und einen Computer, zu tätigen. Diese Infrastruktur wird zudem in der Regel auch privat, ausserhalb der Autorentätigkeit für den Verlag, genutzt. Insofern besteht kein Anlass, die Tätigkeit des Autors bei der Gewichtung der für die Beitragspflicht massgeblichen Kriterien anders zu behandeln als etwa die des Beraters.

6.5 Die Vorinstanz hat die demnach im Vordergrund stehende Frage der betriebswirtschaftlichen bzw. arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit der drei Autoren vom Verlag nach Massgabe der gemäss den einzelnen Verträgen geltenden Regeln geprüft. Im Einzelnen hat sie hauptsächlich erwogen, die Autoren hätten sich weder an Weisungen des Verlags zu halten noch seien sie in dessen Arbeitsorganisation eingebunden. Sie seien nicht verpflichtet, über ihre Tätigkeit oder ihre Zeit- und Mittelverwendung Rechenschaft abzulegen, und es stehe ihnen frei, zu welchen Zeiten sie sich ihrer schriftstellerischen Tätigkeit widmeten und auf welchen Zeitpunkt sie ihr Werk fertigstellten. Sie benötigten überdies keine Infrastruktur des Verlags für ihre Tätigkeit.

(…)

6.5.2 Dass bestimmte Ablieferungs- oder Erledigungsfristen einzuhalten sind, bildet indessen Bestandteil vieler Aufträge und Werkverträge, ohne dass die Auftragsnehmer resp. Unternehmer deswegen als unselbstständigerwerbend betrachtet werden. Der Einwand betreffend die Benützung von Infrastruktur des Verlages geht insofern an der Sache vorbei, als hier massgebend ist, ob und inwieweit der Autor für die eigentliche Erledigung seiner Tätigkeit Einrichtungen des Verlages beanspruchen muss. Die Tätigkeit des Autors besteht nun aber in der Erstellung des Manuskriptes. Und diese Arbeit erfolgt in der Regel mit der eigenen Infrastruktur der Autoren ausserhalb der Räumlichkeiten des Verlages. Weiter trifft zwar zu, dass zwei der hier zur Diskussion stehenden Werke periodisch und unter Beachtung bestimmter Erledigungsfristen und formaler Vorgaben (Regesten-Sammlung) zu aktualisieren sind. Die dadurch begründete Bindung an den Verlag geht aber nicht darüber hinaus, was - mutatis mutandis - etwa für Geschäftsbeziehungen betreffend die Instandhaltung und nötigenfalls Erneuerung beispielsweise von Büromaschinen (sog. Serviceverträge oder - abonnements) oder auch von Gartenanlagen gilt. Die Autoren sind überdies auch bei den Nachträgen frei, zu welchen Zeiten sie die Bearbeitung vornehmen wollen. Die vertraglich vereinbarten Konkurrenzverbote sodann gelten, wie vom kantonalen Gericht in nicht zu beanstandender Weise erkannt, für ein so enges sachliches Gebiet, dass den Autoren genügend Spielraum bleibt, in anderen Fachgebieten sowie für andere Verlage Werke zu verfassen, und ihre betriebswirtschaftliche Unabhängigkeit nur unwesentlich eingeschränkt ist. Schliesslich lassen auch die Bestimmungsrechte, welche dem Verlag gemäss den vertraglichen Vereinbarungen unter anderem bei der Festsetzung des Ladenpreises, der Auflagen und der Ausstattung der in den Verkauf gelangenden Werke sowie bezüglich der Verwendung der nicht verkauften Exemplare zukommen, die Autoren nicht als abhängig erscheinen. Dies gilt selbst dann, wenn die Ausübung der Bestimmungsrechte durch den Verlag die sich nach den Verkaufsergebnissen richtenden Honorare beeinflussen mag, zumal letztere, wie S.________ bestätigt, ohnehin nicht annähernd eine Höhe erreichen, welche beispielsweise zur Deckung eines Lebensunterhaltes zu genügen vermöchte.

(….)

6.5.3 Wenn das kantonale Gericht zum Ergebnis gelangt ist, die Autoren seien arbeitsorganisatorisch praktisch vollständig unabhängig, lässt sich dies nach dem Gesagten nicht beanstanden.

6.6 Die weitere Beurteilung der Vorinstanz, wonach bei untergeordneter Bedeutung des Kriteriums des Unternehmerrisikos und fehlender betriebswirtschaftlicher bzw. arbeitsorganisatorischer Abhängigkeit der Autoren vom Verlag keine unselbstständige Erwerbstätigkeit vorliegt, ist nicht bundesrechtswidrig und hält sich im Rahmen dessen, was das Eidgenössische Versicherungsgericht in ähnlichen Fällen, wie etwa betreffend die Vergütung eines Historikers für die Redaktion einer Jubiläumszeitschrift (EVGE 1951 103), die Einnahmen eines Musikers aus dem Verkauf von Schallplatten (BGE 114 V 129) sowie die urheberrechtlichen Vergütungen, welche ein Komponist für die Verwendung seiner Werke von der SUISA (Schweizerische Gesellschaft für die Rechte der Urheber musikalischer Werke) erhält (SVR 1994 AHV Nr. 10 S. 23), entschieden hat.“ (sottolineature del redattore)

  1. L’insorgente solleva innanzitutto implicitamente la prescrizione dei contributi, laddove chiede che la qualifica di dipendente abbia valore al più presto dal 10 luglio 2009, ossia da quando la Cassa, tramite decisione formale, ha rifiutato il carattere indipendente dell’attività svolta da PI 1.

Va rilevato che in virtù dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli art. 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine decorre dalla fine dell'anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d'imposta.

Il tenore di questa seconda frase è stato reso più comprensibile il 24 settembre 2009 dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (RU 2009 5021). Ora è il seguente:

" In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine di prescrizione scade alla fine dell'anno civile successivo a quello in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta."

In concreto la Cassa ha affiliato PI 1 quale dipendente di RI 1 con decisione formale del 10 luglio 2009, confermata dalla decisione su opposizione del 28 agosto 2009, senza tuttavia fissare l’ammontare dei contributi dovuti, ma indicando, e solo nella decisione su opposizione rilasciata nei confronti di PI 1, l’ammontare del reddito aziendale derivante dalle tassazioni (cfr. doc. 1 e 4). Nel confronti di PI 1 sono state per contro rilasciate 3 distinte decisioni formali (11 novembre 2008, 9 febbraio 2009 e 11 agosto 2009) tramite le quali sono stati fissati i contributi quale persona senza attività lucrativa nel 2004, 2005 e 2006 (doc. VI/18; VI/19 e VI/20).

Kieser, ATSG Kommentar, 2a ed., Basilea Zurigo Ginevra 2009, ad art. 24, p. 347, N. 26, rammenta che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge gerichtlich oder wiedererwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt wird; allerdings dürfen dann kein höheren als die bereits verfügten Beiträge festgesetzt werden (vgl ZAK 1992 316). Dabei reicht es für die Wahrung der Verwirkungsfrist auch aus, wenn die Beitragssumme lediglich geschätzt wird (ZAK 1992 316 f.)” (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Basilea 1997, n. 9 segg. ad art. 16, pag. 409 seg.).

Prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono essere indicati in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 409; cfr. tuttavia, per quanto concerne i contributi richiesti ai datori di lavoro, l’art. 14 cpv. 3 LAVS e l’art. 51 LPGA, nonché la sentenza del TCA del 6 agosto 2008, inc. 30.2008.12).

A determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione precedentemente notificata.

In concreto dall’incarto completo prodotto dalla Cassa non sembra che i contributi del 2004 siano stati fissati nei confronti del debitore dei contributi, ossia il datore di lavoro RI 1, entro il termine dell’art. 16 LAVS (cfr. incarto prodotto dalla Cassa).

Ci si potrebbe pertanto chiedere se i contributi del 2004 quale dipendente siano perenti.

La questione non merita tuttavia ulteriore approfondimento poiché comunque, come si vedrà in seguito, la qualifica effettuata dall’amministrazione non è corretta.

  1. Va ancora evidenziato che l’Alta Corte ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è possibile solo quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale. Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite. Se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).

In concreto la Cassa non sembra aver esaminato se la suesposta giurisprudenza si applica anche al caso concreto, ritenuto come PI 1 fosse affiliata quale persona senza attività lucrativa.

Anche su questo aspetto, tuttavia, ritenuto l’esito del ricorso e la circostanza che il medesimo è stato inoltrato dal solo presunto datore di lavoro, la questione non va approfondita.

  1. Nel caso di specie dagli accertamenti effettuati dal TCA è emerso che PI 1, saltuariamente (due volte all’anno), ha svolto un’attività lucrativa a favore di RI 1 limitatamente al periodo dal 2004 al 2007.

In quegli anni RI 1, titolare di una casa d’aste, quando veniva incaricato di procedere ad una vendita di oggetti d’arte e di beni aventi valore artistico (ciò che avveniva ed avviene tuttora due volte all’anno), conferiva mandato a PI 1 di valutare il valore delle porcellane, maioliche ed affini, ossia di quei beni di cui il ricorrente non è esperto, e le chiedeva di occuparsi anche dell’elencazione, della valutazione, della preparazione dei contratti, delle fotografie e dell’allestimento di piccoli cataloghi tramite computer. L’interessata, a questo scopo, si recava, autonomamente, presso i clienti con i suoi mezzi ed operava una valutazione dei beni, cifrando pezzo per pezzo ciò che il cliente voleva vendere all’asta.

L’onorario veniva determinato prendendo in considerazione le spese effettive, il numero di ore messe a disposizione, l’esito dell’asta e, in una certa misura, anche il fatto che, ad esempio in un’occasione, PI 1 ha portato il cliente.

Parte della remunerazione dipendeva di conseguenza dal successo della vendita all’asta e dalla segnalazione giunta a buon fine fatta dall’assicurata.

L’attività svolta da PI 1 era di tipo intellettuale e va catalogata nelle professioni simili nell’ambito dei servizi (valutazione dei beni da vendere, in seguito fotografie, preparazione ed allestimento dei cataloghi dell’asta).

Ora, per loro natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, come nel caso di specie, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001, pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2). In caso contrario questi collaboratori non verrebbero mai considerati indipendenti (sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

Ciò vale in particolare nell’ambito delle attività di consulenza dove la persona interessata di principio non è integrata nella azienda con la quale collabora.

In concreto PI 1, che si è messa spontaneamente a disposizione del titolare della “__________” in seguito ad un rapporto di amicizia, era chiamata a fornire le sue prestazioni di volta in volta, in occasione della tenuta delle aste da parte di RI 1, senza tuttavia essere integrata nella struttura della ditta del ricorrente per ciò che concerne l’organizzazione del lavoro. Va qui rilevato che anche le Direttive sul salario determinante [di seguito: DSD] al n. 4075 nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007 (= n. 4074 DSD dal 1° gennaio 2008) prevedono che il reddito di un interprete sarà considerato proveniente da un’attività lucrativa indipendente se egli è chiamato a fornire le prestazioni di volta in volta (in occasione di conferenze, seminari, congressi ecc.) senza essere integrato, oltre a ciò, nell’azienda del datore di lavoro per ciò che riguarda l’organizzazione del lavoro. Per quanto concerne la qualifica di giornalisti e dei fotoreporter, il n. 4078 DSD nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007 (= n. 4077 DSD dal 1° gennaio 2008), prevede che le indennità versate a collaboratori occasionali per articoli e fotografie inviati spontaneamente e pubblicati di tanto in tanto rappresentano un reddito da attività indipendente.

L’interessata inoltre utilizzava le strutture informatiche già presenti presso il proprio domicilio per svolgere i lavori di allestimento della catalogazione e preparazione dei programmi, si recava autonomamente presso i clienti per valutare e visionare la merce ed organizzava le giornate lavorative con piena autonomia, senza mai sottostare ad orari di lavoro o a direttive.

L’attività di valutazione di beni aventi valore artistico, per sua stessa natura, implica inoltre l’indipendenza di colui che la esercita nei confronti della persona dalla quale viene incaricata.

Dalle tavole processuali emerge inoltre che gli importi conseguiti dalla ricorrente non sono affatto stati periodici o analoghi nel corso degli anni e che la collaborazione, iniziata nel 2004 con un guadagno complessivo di fr. 17'750, ha avuto il suo apice nel 2005 per poi diventare sempre meno intensa ed importante.

Nel 2004 vi è stata un’asta nel mese di maggio 2004 presso la __________ a __________, grazie alla quale PI 1 ha percepito un importo di fr. 11'000. Questa prima collaborazione è stata il frutto dell’intermediazione dell’interessata che ha portato il cliente alla Casa d’aste ed è pure stata una delle prestazioni maggiormente remunerate nel corso dei quattro anni di collaborazione (doc. VI/7). Nel mese di novembre 2004 l’interessata ha invece partecipato alla catalogazione ed allestimento di una seconda asta che le ha apportato fr. 6'750 (doc. VI/8).

Nel 2005 il reddito aziendale è stato tassato in fr. 13'200 (cfr. doc. VI/1; reddito conseguito: fr. 23'850, e meglio: fr. 2’000 [doc. VIII/9], fr. 1'500 [doc. VIII/5], fr. 1'500 [doc. VIII/4], fr. 1'650 [doc. VIII/3], fr. 15'000, doc. VIII/2], fr. 2'200 [doc. 1/10]).

Nel 2006 (tassata per fr. 5'400, cfr. doc. VI/1) l’interessata ha fatturato un importo di fr. 8'000 per l’asta del mese di novembre (doc. VIII/10) e fr. 2'020 per le trasferte per le valutazioni presso il domicilio di potenziali clienti nel bienno 2005/2006 (doc. VIII/8).

Infine, nel 2007, l’ammontare complessivo delle prestazioni ammonta a fr. 4'910 e meglio fr. 2'910 per l’asta del mese di giugno 2007 (doc. VIII/6) e fr. 2'000 per l’asta del mese di dicembre 2007 (doc. VIII/7), tassati in fr. 5'000 (cfr. doc. VI/1).

Certo, per quanto concerne in particolare il 2005, alcune prestazioni, comunque minori, come l’”aiuto nell’allestimento della mostra __________ svoltasi presso la __________” fatturata fr. 1'650 potrebbero far pensare anche ad un’attività diversa rispetto a quella della semplice valutazione e catalogazione di beni da vendere all’asta. Tuttavia si tratta di voci sporadiche che non possono influire sulla valutazione complessiva dell’attività svolta dalla ricorrente che deve essere qualificata di indipendente. Non va infatti dimenticato che vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; STF del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 7.4, STFA del 17 febbraio 2005, H 12/04, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

In concreto poiché complessivamente l’attività indipendente incide maggiormente sul tipo di lavoro svolto dall’insorgente a favore di RI 1, non può essere ritenuta anche la qualifica di dipendente.

Anche la circostanza che l’interessata non ha svolto altre attività per altre persone va relativizzata nel senso che la ricorrente ha comunque fornito consulenze anche a terzi, a titolo grazioso, nell’ottica di poter comunque acquisire clientela e portarla poi alla casa d’aste del ricorrente. Del resto il Tribunale federale nella più recente giurisprudenza ha rammentato che non può essere ignorato che all’avvio di una attività indipendente è abbastanza usuale che un unico grande cliente costituisca la base degli affari, la conquista di nuovi clienti potendo per contro avvenire a poco a poco con il passare del tempo (cfr. la sentenza del Tribunale federale, H 149/06 e H 155/06 del 24 gennaio 2008, consid. 7.3; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1 e sentenza H 155/04 del 14 febbraio 2005, consid. 4.3 dove la Massima Corte ha affermato che “Zu berücksichtigen ist schliesslich in dieser Hinsicht auch, dass bei Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit zu Beginn oft nur ein “Grosskunde” die Basis des neuen Geschäftes bildet, während neue Klienten erst nach und nach gewonnen werden und zu einer breiteren Abstützung des Kundenkreises führen.”).

In concreto l’attività della ricorrente è durata solo 4 anni ed è andata nettamente diminuendo dopo il secondo anno di esercizio. Per cui dalla sola circostanza che l’interessata non abbia da subito diversificato la clientela non può essere concluso che l’attività svolta sia di carattere dipendente (cfr. ad esempio la sentenza H 149/06 e H 155/06 del 24 gennaio 2008 dove il TF non ha escluso a priori che un’attività avviata nel 2001 e che ha portato ad una diversificazione consistente della clientela nel 2005, dopo aver aumentato il numero dei propri clienti nel 2004, avrebbe potuto essere qualificata di indipendente).

In conclusione il tipo di lavoro svolto nell’ambito dei servizi, la libertà nell’organizzazione della propria attività, la costante riduzione dell’attività a favore del ricorrente, concorrono al convincimento di questo Tribunale che RI 1 non sia da considerare il datore di lavoro di PI 1.

In queste condizioni non vanno esaminate oltre le ulteriori censure (in particolare la violazione del principio della buona fede) sollevate dall’insorgente (e da PI 1 in sede di udienza).

Ne segue che la decisione impugnata che qualifica PI 1 quale dipendente di RI 1 va annullata.

Va abbondanzialmente rilevato che questa sentenza è opponibile anche a PI 1, chiamata in causa nel corso della procedura (cfr. DTF 125 V 94). Essa, per il lavoro svolto a favore di RI 1, non può pertanto essere ritenuta sua dipendente. Se l’amministrazione vorrà calcolare i contributi dovuti dall’interessata quale indipendente dal 2004 al 2007 dovrà esaminare da una parte se, e in che misura, i contributi in tale qualità non siano eventualmente in parte perenti (cfr. consid. 9), e, dall’altra parte, se e a quali condizioni un cambiamento dello statuto contributivo sia possibile (cfr. consid. 10).

  1. Il ricorrente, in sede di udienza, ha dato mandato all’avv. RA 1 di patrocinarlo in lite (cfr. doc. VIII).

L’indennità per ripetibili può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4).

L’indennità è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329).

Nel caso in esame la rappresentante del ricorrente è un avvocato che possiede buone conoscenze nelle assicurazioni sociali e che non si può ritenere che abbia agito gratuitamente.

Va tuttavia tenuto conto che il patrocinio è avvenuto solo in occasione dell’udienza tenutasi il 24 marzo 2010.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è annullata.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà ad RI 1 fr. 400.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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