Raccomandata

Incarto n. 30.2009.12

TB

Lugano 15 giugno 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 aprile 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 24 marzo 2009 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

A. Il 14 dicembre 2007 (doc. 21) RI 1, nata nel 1944 e coniugata con __________, nato nel 1933 ed ancora attivo professionalmente, ha chiesto di essere affiliata come persona senza attività lucrativa, compilando l'apposito formulario.

Il 21 dicembre 2007 (doc. 20) la Cassa di compensazione ha comunicato all'assicurata di averla affiliata in questa categoria dal 1° gennaio 2004. Così, il 21 gennaio 2008 (doc. 19), il 9 ed il 23 febbraio 2009 (doc. H) la Cassa ha emanato quattro decisioni definitive di fissazione dei contributi rispettivamente per gli anni 2004 (doc. 19), 2005 (doc. 17), 2006 (doc. 12) e 2007 (doc. 10).

Basandosi sulla sostanza netta totale dei coniugi e dividendola per due, l'amministrazione ha stabilito la sostanza determinante e conseguentemente il contributo AVS/AI/IPG di Fr. 3'193,60 per il 2004, di Fr. 7'056,85 per il 2005 e di Fr. 7'211,40 per gli anni 2006 e 2007, spese amministrative comprese.

B. Nella decisione su opposizione del 24 marzo 2009 (doc. B), l'amministrazione ha invocato la recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 133 V 201) per respingere l'opposizione del 25 febbraio 2009 (doc. E) formulata contro la decisione relativa al 2004 e cautelativamente anche contro le decisioni future concernenti gli anni di contribuzione 2005-2007, e giustificare l'assoggettamento dell'assicurata. Dato che, come attestato il 20 febbraio 2009 (doc. G) dal competente Ufficio, per il 2009 quest'ultima percepisce una rendita mensile AVS di Fr. 1'710.-, detto importo non raggiunge la rendita massima erogabile nel 2009 di Fr. 2'280.-; quindi, non è possibile esonerarla dal versamento dei contributi AVS/AI/IPG come persona senza attività lucrativa. La Cassa ha dunque confermato le tre decisioni di fissazione.

C. Con ricorso del 21 aprile 2009 (doc. I) l'assicurata, patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto l'esenzione dal pagamento dei contributi per gli anni 2005, 2006 e 2007, affermando che la giustificazione della Cassa di compensazione secondo cui "l'opponente, per l'anno 2009, percepisce una rendita di fr. 1'710.- mensili, e non il massimo erogabile di fr. 2'280.- mensili" è totalmente errata, dato che il massimo erogabile per coniugi non raggiungerà mai la somma di Fr. 2'280.- ma, come è il suo caso, tanto la sua rendita quanto quella di diritto del marito saranno ridotte a Fr. 1'710.- per ciascuno, cifra pari alla metà della rendita massima per coniugi per il 2009.

D. Nella risposta del 7 maggio 2009 (doc. III) la Cassa di compensazione ha ribadito il contenuto della sua decisione e quindi l'obbligo per la ricorrente di versare i contributi AVS/AI/IPG fissati per gli anni 2005, 2006 e 2007. Inoltre, ha precisato che il TCA si è già espresso sull'argomento il 20 ottobre 2008, respingendo il ricorso di un assicurato portante su una fattispecie analoga.

L'insorgente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. VI).

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003). Con sentenze del 20 ottobre 2008 (inc. n. 30.2008.33) e del 17 novembre 2008 (inc. n. 30.2008.44) questo Tribunale, nella sua composizione plenaria, si è già pronunciato su fattispecie simili con sentenze che sono cresciute incontestate in giudicato.

nel merito

  1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui le donne compiono 64 anni, gli uomini 65 anni.

Tuttavia, l'età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall'entrata in vigore della revisione legislativa) ed a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10a revisione della LAVS).

Si ritiene che paghino contributi propri, e quindi non devono versare alcun contributo proprio, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).

L'art. 3 cpv. 3 LAVS costituisce una disposizione speciale rispetto alla regola del cpv. 1 per i coniugi senza attività lucrativa di assicurati esercitanti una tale attività: questa categoria di assicurati è reputata aver pagato i contributi qualora il loro coniuge abbia versato dei contributi pari almeno al doppio del contributo minimo.

L'esigenza del doppio contributo minimo è dovuta allo splitting: è, in effetti, necessario che ognuno dei coniugi abbia potuto iscrivere sul suo conto individuale il contributo minimo, altrimenti l'anno non potrebbe essere considerato quale anno di contribuzione (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 17 ad art. 3 LAVS, pag. 106).

Ora, per "contributi pari almeno al doppio del contributo minimo" va inteso un importo forfetario e quindi indipendente dalla durata di assoggettamento del coniuge senza attività lucrativa considerato come avente versato contributi propri. Pertanto, quando il coniuge che esercita un'attività lucrativa versa meno del doppio del contributo minimo durante un anno civile, anche se per un periodo transitorio, l'assicurato senza attività lucrativa è tenuto, senza alcuna possibile eccezione, a contribuire (Pratique VSI 2001 pag. 178 consid. 4).

  1. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2005 e 2006: Fr. 353.-, nel 2007 e 2008: Fr. 370.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 353.- rispettivamente Fr. 370.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 OAVS).

Se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza (art. 28 cpv. 2 OAVS).

Giusta l'art. 28 cpv. 3 OAVS, per il calcolo del contributo la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori.

L'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

Alle condizioni dell'art. 3 cpv. 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l'anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto (art. 28 cpv. 4bis OAVS).

Per l'art. 28 cpv. 5 OAVS, i coniugi senza attività lucrativa, i cui contributi non sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 LAVS), devono annunciarsi presso la cassa di compensazione competente.

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 10 LAVS, pag. 347 n. 25).

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione (STFA H 199/00 inedita del 18 gennaio 2001, consid. 2 b; DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).

  1. La legge dispone che l'obbligo contributivo termina alla fine del mese in cui gli assicurati compiono 64 rispettivamente 65 anni (art. 3 cpv. 1 LAVS) e che il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età di pensionamento (art. 21 cpv. 2 LAVS).

Per il calcolo delle rendite ordinarie ci si basa sugli anni di contribuzione, sui redditi dell'attività lucrativa nonché sugli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso) (art. 29bis cpv. 1 LAVS).

La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio, che si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater LAVS).

Giusta l'art. 29quinquies cpv. 1 LAVS, sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi. I contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa sono computati come reddito di un'attività lucrativa (cpv. 2).

Per il capoverso 3 lett. a, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi (splitting). La ripartizione è effettuata se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita.

Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti (cpv. 4 lett. a) tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita; e (cpv. 4 lett. b) in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti, fatto salvo l'art. 29bis cpv. 2 LAVS.

Interpretando a contrario questa norma legale, il TFA ha concluso che i redditi sottoposti a contribuzione e realizzati dopo il sopraggiungere dell'evento assicurato della vecchiaia da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita, non sottostanno alla ripartizione ed all'attribuzione reciproca per metà (splitting) (DTF 127 V 361, e meglio pag. 366, DTF 129 V 124).

Questa particolarità fa sì che i contributi propri di una persona senza attività lucrativa non sono considerati pagati se il suo coniuge esercitante una tale attività ha diritto ad una rendita di vecchiaia (DTF 130 V 49).

Con questa sentenza, l'Alta Corte si è distanziata dal testo della LAVS, chiaro su questo punto, per ragioni di sistematica legale ed ha giudicato che l'esonero dal pagamento dei contributi secondo l'art. 3 cpv. 3 LAVS vale unicamente quando e fintanto che sussistono le condizioni per una suddivisione e un'attribuzione in parti uguali dei redditi conseguiti dal coniuge attivo (splitting).

Questo significa che gli anni di computo terminano prima dell'inizio dell'anno dell'età della pensione, altrimenti si avrebbero dei periodi di contribuzione differenti a dipendenza del mese in cui ogni assicurato compie gli anni "limite" legati alla rendita di vecchiaia. Inoltre, con questo computo "parziale" dei mesi di contribuzione gli assicurati mai raggiungerebbero l'anno intero di contribuzione, che si ha quando una persona è stata assicurata durante più di undici mesi in totale (art. 50 OAVS). Per questi motivi, i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato ed il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati soltanto per colmare lacune di contribuzione, mentre i redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati in questo periodo non sono presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS; cfr. DTF 130 V 51).

  1. La giurisprudenza sancita dall'allora Tribunale federale delle assicurazioni con l'interpretazione data nel 2003 dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS in connessione con l'art. 29quinquies cpv. 3 lett. a e cpv. 4 lett. a LAVS, secondo cui i contributi propri di una persona senza attività lucrativa non sono considerati pagati se il coniuge attivo ha diritto a una rendita di vecchiaia (cfr. DTF 103 V 49 e qui sopra consid. 2.3), è stata precisata dall'Alta Corte in una sentenza H 73/06 del 26 gennaio 2007.

In questa sentenza, pubblicata in DTF 133 V 201, la nostra Massima istanza ha stabilito che l'esenzione dal pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS si applica pure ai casi in cui una persona senza attività lucrativa dispone, al momento in cui si realizza il primo evento assicurativo della vecchiaia da parte del suo coniuge esercitante un'attività lucrativa, di un reddito sufficiente per potere beneficiare, al raggiungimento dei 64 o 65 anni, della rendita di vecchiaia massima possibile in funzione degli anni di contribuzione acquisiti.

In questo senso, l'assicurato senza attività lucrativa il cui coniuge percepisce una rendita di vecchiaia e continua l'esercizio di un'attività lucrativa contribuendo quindi all'AVS per un importo uguale almeno al doppio del contributo minimo, è considerato come avere pagato lui stesso i contributi ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, soltanto se può giustificare, al momento in cui il coniuge riceve la sua rendita di vecchiaia, un reddito già sufficiente che lo porta a beneficiare di una rendita massima di vecchiaia tenendo conto, quando l'assicurato stesso raggiungerà l'età pensionabile, degli anni di contribuzione raggiunti.

Questa nuova soluzione adottata dal TF è stata confermata nella sentenza H 158/06 del 5 settembre 2007.

Nella sua presa di posizione sul caso sfociato nella citata sentenza del 26 gennaio 2007, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali aveva persino proposto una modifica della prassi, nel senso di applicare l'art. 3 cpv. 3 LAVS a tutti gli assicurati senza attività lucrativa il cui coniuge è attivo.

A sostegno di questa proposta, l'UFAS si è anche fondato sulle modifiche previste dal primo Messaggio del 21 dicembre 2005 del Consiglio federale all'11a revisione dell'AVS (FF 2006 pag. 1823), secondo le quali il nuovo capoverso 4 dell'art. 3 LAVS dovrebbe disporre di applicare l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS all'assicurato il cui coniuge esercita un'attività lucrativa dopo aver raggiunto l'età del pensionamento (FF 2006 pag. 1868), in modo tale da permettere anche ai pensionati attivi che hanno versato almeno il doppio del contributo minimo di esonerare il coniuge più giovane che non esercita un'attività lucrativa (art. 3 cpv. 4 lett. b pLAVS, FF 2006 pag. 1878).

Infatti, secondo il Consiglio federale, la giurisprudenza sancita dalla DTF 130 V 49 è in contraddizione con la volontà politica di mantenere il più possibile gli assicurati nella vita attiva. Pertanto, un ritorno alla vecchia prassi è più che indicata, in cambio della necessità che i contributi più elevati pagati dai pensionati attivi permettano l'esenzione del coniuge senza attività lucrativa dall'obbligo contributivo (FF 2006 pag. 1869).

Il Tribunale federale non ha tuttavia seguito l'impostazione dell'UFAS (DTF 133 V 201 consid. 4.4: "Es besteht indessen kein Anlass, in diesem Sinne zu entscheiden, umso weniger, als National- und Ständerat die Beratung der Vorlage noch nicht in Angriff genommen haben."), ed ha riconfermato la sua giurisprudenza nella STF H 158/06.

Tanto meno, quindi, questo Tribunale può adottare una soluzione diversa da quella indicata dall'autorità giudiziaria federale nella sua recente precisazione di giurisprudenza.

  1. Conformandosi pertanto a quanto stabilito dal TF nel 2007 (DTF 133 V 201 consid. 4.3), la scrivente Corte deve verificare se la ricorrente, ponendosi al momento in cui suo marito è andato in pensione (quindi quando si è realizzato il primo evento previsto dalla LAVS), avrebbe avuto diritto ad una rendita completa massima dell'AVS al compimento dei 64 anni.

Dalla documentazione relativa al calcolo della rendita dell'assicurata e del coniuge, si evince che tanto la ricorrente quanto suo marito non hanno lacune contributive (doc. 1) e dunque possono beneficiare di una scala rendite completa (scala 44 per lui, scala 43 per lei).

Il periodo di contribuzione della ricorrente, fissato in 43 anni siccome nata nel 1944, va dal 1° gennaio 1965 (anno susseguente al compimento dei 20 anni) al 31 dicembre 2007 (anno precedente l'inizio della rendita, realizzatosi il 1° febbraio 2008).

Il 28 aprile 2009 (doc. 1) il Servizio rendite e indennità della Cassa di compensazione ha così eseguito il calcolo della rendita tenendo conto da un lato della circostanza che il marito della ricorrente ha maturato il diritto alla rendita AVS il 1° ottobre 1998 essendo nato nel settembre 1933; d'altro lato, che il secondo evento assicurato si è realizzato il 1° febbraio 2008, ossia il mese successivo al compimento dei 64 anni da parte dell'assicurata che l'ha portata a beneficiare della rendita AVS.

Tenendo conto di questi fattori, la rendita semplice di vecchiaia spettante a __________ fino a prima della ripartizione dei redditi ammontava all'importo massimo riconosciuto dalla legge, corrispondente a Fr. 2'210.- al mese nel 2008 ed a Fr. 2'280.- nel 2009 (doc. 1 pag. 13).

Con lo splitting dei redditi conseguiti dai coniugi, da attuare al momento della realizzazione del secondo evento assicurato, dal febbraio 2008 la rendita semplice non plafonata di competenza della ricorrente ammontava a Fr. 2'210.- e nel 2009 a Fr. 2'280.- (doc. 1 pag. 13).

Di conseguenza, a partire dal 1° febbraio 2008 la Cassa ha proceduto al plafonamento di queste rendite, necessario perché la somma delle rendite semplici dei coniugi (Fr. 2'210.- + Fr. 2'210.- = Fr. 4'420.-) superava il limite di plafonamento consentito (per il 2008: Fr. 3'315.- e per il 2009: Fr. 3'420.-, pari al 150% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia, art. 35 LAVS). Da ciò è risultata una rendita plafonata di Fr. 1'658.- per ciascun coniuge, importo che per il 2009 è lievitato a Fr. 1'710.- al mese.

Quest'ultima cifra corrisponde alla risposta che il 20 febbraio 2009 (doc. G) il Servizio rendite e indennità della Cassa di compensazione ha fornito all'assicurata su sua specifica richiesta, il quale ha indicato che dal mese di febbraio 2008 la rendita AVS di suo marito è stata ricalcolata e da quel momento entrambi raggiungono il massimo per coniugi, pari a Fr. 1'710.- per il 2009.

  1. In virtù di quanto esposto, la decisione adottata dalla Cassa di compensazione non rispecchia la recente giurisprudenza del Tribunale federale.

In effetti, l'esonero contributivo previsto dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS è ora attuabile soltanto se la ricorrente può giustificare un reddito sufficiente per beneficiare di una rendita di vecchiaia massima tenuto conto degli anni di contribuzione acquisiti quando compirà 64 anni (DTF 133 V 201 consid. 4.3: "Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG ist auch anwendbar, sobald die nichterwerbstätige Person nach Eintritt des ersten Versicherungsfalles Alter bei ihrem erwerbstätigen Ehegatten genügend Einkommen ausweist, um in den Genuss der entsprechend den erworbenen Beitragsjahren bei Vollendung des 64. oder 65. Altersjahres nach Art. 21 Abs. 1 AHVG ihr zustehenden maximalen Altersrente zu kommen.").

Dato che dalle tabelle di calcolo agli atti risulta che prima del plafonamento (e non dopo, come la Cassa di compensazione si ostina erroneamente a ritenere, quando paragona Fr. 1'710.- con Fr. 2'280.-), ossia l'importo non plafonato della rendita semplice di vecchiaia spettante alla ricorrente, era pari al massimo erogabile al momento del compimento dei 64 anni (DTF 133 V 201 consid. 4.4 in fine), si deve concludere che al momento in cui il marito è andato in pensione (ottobre 1998) l'assicurata disponeva – tramite il coniuge in virtù dello splitting

  • di un reddito sufficiente tale da poterla far beneficiare, al momento del suo pensionamento nel febbraio 2008 (e non nel 2009), della rendita massima di vecchiaia semplice possibile in funzione degli anni di contribuzione acquisiti (scala 43: Fr. 2'210.- nel 2008).

L'insorgente può quindi beneficiare dell'avvenuto pagamento del doppio del contributo minimo da parte del proprio coniuge mediante l'esercizio dell'attività lucrativa, ciò che le consente, come per gli anni precedenti, l'esonero dal versamento dei contributi personali quale persona senza attività lucrativa per gli anni 2005, 2006 e 2007 (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).

Di conseguenza, le decisioni della Cassa di compensazione di fissazione dei contributi per i summenzionati anni vanno annullate. Gli importi richiesti, nella misura in cui sono già stati versati dall'insorgente, devono essere pertanto restituiti, con il beneficio degli interessi compensativi in virtù dell'art. 41ter OAVS.

All'assicurata, vincitrice in causa e patrocinata da un legale, vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

1.1. La decisione impugnata è annullata.

1.2. La ricorrente è esentata dal versare contributi AVS/AI/IPG come persona senza attività lucrativa per gli anni 2005, 2006 e 2007.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa di compensazione verserà alla ricorrente la somma di Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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