Raccomandata
Incarto n. 30.2008.39
TB
Lugano 19 febbraio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 giugno 2008 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Il 18 ottobre 2007 (doc. 20) RI 1, nata nel 1945 e divorziata dal 4 luglio 2007 (doc. 10), ha chiesto di essere affiliata come persona senza attività lucrativa, compilando l'apposito formulario.
Il 13 febbraio 2008 (doc. 19) la Cassa di compensazione ha comunicato all'assicurata di averla affiliata in questa categoria dal 1° gennaio 2003. Così, il 12 marzo 2008 (doc. 18) la Cassa ha emanato la decisione definitiva di fissazione dei contributi per il 2003, stabilendo il contributo minimo di Fr. 433,50, non avendo l'assicurata né sostanza né reddito sotto forma di rendita.
A seguito dell'opposizione del 24 marzo 2008 (doc. 17) dell'assicurata, con comunicazione del 15 aprile 2008 (doc. 15) l'Amministrazione l'ha esonerata dal pagamento dei contributi per l'anno 2003, siccome per quell'anno il marito ha versato contributi sufficienti come indipendente.
1.2. Con decisione del 18 aprile 2008 (doc. 7) la Cassa di compensazione, richiamata dal Canton __________ la notifica di tassazione IC/IFD 2004 dei coniugi RI 1 (doc. 2), ha emanato la decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per il 2004 come persona senza attività lucrativa, ritenendo una sostanza netta in Svizzera ed all'estero di Fr. 8'378'412.-, quindi una sostanza determinante di Fr. 4'189'206.-, che ha comportato il pagamento del contributo massimo di Fr. 10'100.-, ossia di Fr. 10'302.- comprese le spese amministrative.
1.3. Nell'opposizione del 21 aprile 2008 (doc. 9) l'assicurata ha fatto presente di essere stata una casalinga senza attività lucrativa durante l'anno 2004 e che il marito, esercitando invece un'attività lucrativa indipendente a __________, ha fatto fronte anche ai suoi oneri sociali. Pertanto, ha chiesto di essere esonerata dal versare contributi sociali per il 2004 come già occorso per il 2003.
Il successivo 24 aprile (doc. 8) l'amministrazione ha comunicato all'interessata che siccome nel 2004 l'ex marito ha avuto una grossa perdita come indipendente, egli ha pagato unicamente il contributo minimo per sé e quindi l'opponente non può essere esonerata dal versare la sua quota di contributi AVS/AI/IPG.
Il 14 maggio 2008 (doc. 3) l'assicurata si è nuovamente opposta al computo della sostanza milionaria per la determinazione dei contributi da essa dovuti, affermando che nel 2007, con il divorzio, le è stata assegnata una sostanza di Fr. 520'000.- e che dal 2004 percepisce dall'ex marito Fr. 2'500.- al mese.
1.4. Con decisione su opposizione del 12 giugno 2008 (doc. A1) l'amministrazione ha esposto le norme legali applicabili per le persone che non esercitano un'attività lucrativa, i cui contributi vanno calcolati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dai coniugi (art. 28 cpv. 4 OAVS), qualunque sia il loro regime matrimoniale e anche qualora essi siano stati tassati separatamente. La Cassa ha quindi ribadito che poiché l'ex marito non ha versato nel 2004 il doppio del contributo minimo avendo avuto delle perdite economiche, l'assicurata è stata affiliata come persona senza attività lucrativa colmando così la sua lacuna contributiva per quell'anno.
1.5. Con ricorso del 7 luglio 2008 (doc. I) RI 1 ha chiesto di pagare per il 2004 il contributo minimo AVS/AI/IPG come il marito o, in via subordinata, che il contributo dovuto sia calcolato in virtù del 50% della sostanza netta esposta nella notifica di tassazione IC/IFD 2004 emessa dal Canton __________, ossia la metà della somma di Fr. 1'176'583.- (Fr. 588'291.-).
A suo dire, vi sarebbero delle evidenti anomalie nella notifica di tassazione IC/IFD 2004 emanata dal Canton __________, laddove i beni immobili detenuti nel Canton __________ sono stati valutati in Fr. 16'811'906.- e la sostanza netta complessiva in Svizzera a Fr. 8'378'412.- (doc. A7), mentre la notifica di tassazione sempre per il 2004 emessa dal Canton __________ attesta una sostanza immobiliare di Fr. 9'276'000.- sita in quel Cantone ed una sostanza netta complessiva in Svizzera pari a Fr. 1'176'583.-.
1.6. Nella risposta del 14 luglio 2008 (doc. III) la Cassa ha confermato il contenuto della decisione su opposizione e quindi l'assoggettamento della ricorrente come persona senza attività lucrativa tenuta a pagare dei contributi pari a Fr. 10'302.- per colmare la lacuna contributiva, dato che il marito non ha pagato il doppio del contributo minimo e che la notifica di tassazione 2004 emessa dal Canton __________ è cresciuta incontestata in giudicato.
1.7. Il 15 settembre 2008 (doc. V) la ricorrente, rappresentata dall'avv. RA 1, ha osservato che l'autorità fiscale del Canton __________ ha erroneamente utilizzato, quale base di calcolo per la ripartizione intercantonale, un valore degli immobili situati nel Canton __________ diverso dal valore fiscale ritenuto da quest'ultimo Cantone. Siccome essa ritiene che il marito ha sempre pagato, lavorando, anche la sua parte di contributi, ha postulato che il TCA provveda ad alcuni accertamenti riguardanti la situazione contributiva dell'ex marito. In conclusione, essa ha chiesto che, se non esonerata, dovrà pagare o il contributo minimo di Fr. 445.- come l'ex marito, oppure il contributo dovrà essere calcolato sulla metà del patrimonio fissato con la notifica di tassazione IC 2004 del Cantone __________, ossia su Fr. 568'750.-, ritenuta inoltre la sua situazione finanziaria susseguente al divorzio del 3 luglio 2007.
Pendente causa il Tribunale (doc. XI) ha richiamato dal competente Ufficio di tassazione ticinese le notifiche di tassazione IC 2003, IC 2004 e IC 2005 della ricorrente (doc. XIV). Inoltre, ha accertato i contributi pagati come indipendente dal marito della ricorrente negli anni 2003 e 2004 e se sono state emesse decisioni di fissazione dei contributi riguardanti l'assicurata (doc. XV). Le parti si sono espresse sulle risultanze (docc. XVII-XXIV).
considerato in diritto
2.1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui le donne compiono 64 anni, gli uomini 65 anni.
Tuttavia, l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa) ed a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10a revisione LAVS).
Si ritiene che paghino contributi propri, e quindi non devono versare alcun contributo proprio, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).
L’art. 3 cpv. 3 LAVS costituisce una disposizione speciale rispetto alla regola del cpv. 1 per i coniugi senza attività lucrativa di assicurati esercitanti una tale attività: questa categoria di assicurati è reputata aver pagato i contributi qualora il loro coniuge abbia versato dei contributi pari almeno al doppio del contributo minimo.
L’esigenza del doppio contributo minimo è dovuta allo splitting: è, in effetti, necessario che ognuno dei coniugi abbia potuto iscrivere sul suo conto individuale il contributo minimo, altrimenti l’anno non potrebbe essere considerato quale anno di contribuzione (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 17 ad art. 3 LAVS, pag. 106).
Ora, per "contributi pari almeno al doppio del contributo minimo" va inteso un importo forfetario e quindi indipendente dalla durata di assoggettamento del coniuge senza attività lucrativa considerato come avente versato contributi propri. Pertanto, quando il coniuge che esercita un'attività lucrativa versa meno del doppio del contributo minimo durante un anno civile, anche se per un periodo transitorio, l'assicurato senza attività lucrativa è tenuto, senza alcuna possibile eccezione, a contribuire (Pratique VSI 2001 pag. 178 consid. 4).
2.2. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2004: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Il capoverso 2 recita che gli studenti e gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua giurisprudenza, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
2.3. Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 OAVS).
Se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza (art. 28 cpv. 2 OAVS).
Giusta l'art. 28 cpv. 3 OAVS, per il calcolo del contributo la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori.
L'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi.
Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 10 LAVS, pag. 347 n. 25; Pratique VSI 1996 pag. 25).
L'introduzione il 1° gennaio 1997 del capoverso 4 dell'art. 28 OAVS viene così giustificata nella Pratique VSI 1996 pag. 25:
" (…) Faute de disposition légale ou réglementaire, le Tribunal fédéral des assurances a décidé que les conditions sociales de l'époux sans activité lucrative se détermine sur la base non seulement de sa fortune et de son revenu sous forme de rente à lui, mais aussi sur ceux de sa femme (VSI 1994, p. 174 consid. 3 et 4a; RCC 1991, p. 433; ATF 105 V 243 = RCC 1980, p. 248; RCC 1985, p. 158). Le Tribunal fédéral des assurances étaie cette jurisprudence par l'obligation conjugale d'assistance et d'entretien qui incombe aux époux quel que soit le régime matrimonial.
Poursuivre cette pratique reviendrait à charger de manière excessivement forte les couples, qui ne tombent pas sous le coup de l'article 3, alinéa 3 LAVS. Pour cette raison, il faut introduire au niveau du règlement une disposition qui soit appropriée et proportionnelle. Une correction au niveau du règlement s'impose directement. Conformément à cela, la fortune et le revenu sous forme de rente des époux conjoints doivent être additionnés, indépendamment du régime matrimonial et même si les époux sont imposés séparément; la moitié de ce montant doit être prise en compte pour calculer les cotisations du ou des conjoints non actifs. (…)".
L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione (STFA H 199/00 inedita del 18 gennaio 2001, consid. 2 b; DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).
2.4. La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (codificata nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, nella versione valida dal 1° gennaio 2008, N. 2089 DIN) considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433, RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite vitalizie il cui valore non è cifrabile (STF H 160/05 del 2 febbraio 2006; Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che implicano una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).
Al contrario, non rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite (N. 2090 DIN): le rendite dell'AVS, dell'AI e le prestazioni complementari (art. 28 cpv. 1 OAVS), le indennità giornaliere dall'AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di famiglia (se non sono già contemplati dal N. 2089 DIN), le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).
Per sostanza, ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/ Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).
2.5. Il contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l'amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (N. 2108 DIN).
Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.
Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).
2.6. In primo luogo occorre rilevare che dagli accertamenti effettuati dal TCA, emerge che la Cassa di compensazione __________, alla quale __________ era affiliato come persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, ha fissato definitivamente i contributi AVS/AI/IPG da esso dovuti per l'anno 2003 (doc. XVII/2) ed il 2004 (doc. XVII/3).
In entrambe le decisioni del 29 agosto 2007, la Cassa di compensazione ha ritenuto un reddito aziendale fittizio di Fr. 8'307.-, dato che il reddito determinante risultava nullo o, meglio, in perdita. Sulla base di questo reddito, per entrambi gli anni la Cassa ha così fissato il pagamento del contributo minimo di Fr. 424,80, oltre alle spese amministrative di Fr. 11,40, per un contributo complessivo pari a Fr. 436,20.
L'importo di Fr. 8'307.- è stato poi iscritto nel suo conto individuale (doc. A13).
Inoltre, a seguito del divorzio intervenuto il 3 luglio 2007 (doc. B2), tutti i redditi acquisiti dal marito rispettivamente dalla moglie in costanza di matrimonio sono stati suddivisi in due poiché, in virtù dello splitting, la metà doveva essere trasferita sul conto individuale dell'altro coniuge.
Infatti, dall'esame del suo conto individuale, aggiornato al 5 maggio 2008 (doc. A12), emerge che la metà del reddito aziendale del marito, ossia Fr. 4'154.-, è stata trasferita sul conto individuale della ricorrente.
Alla luce di quanto precede, poiché la Cassa di compensazione del marito dell'insorgente ha definitivamente fissato quali contributi dovuti per l'anno 2004 – il solo qui d'interesse – il contributo minimo per se stesso e non un contributo pari almeno al doppio del minimo, l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS non è applicabile.
Pertanto, il mancato esonero dal versare i contributi AVS/AI/IPG beneficiando delle contribuzioni del marito comporta la fissazione dei contributi dovuti come persona senza attività lucrativa in virtù dell'art. 10 LAVS e quindi dell'art. 28 OAVS.
2.7. La Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente sulla scorta della notifica di tassazione IC/IFD 2004 emessa dal Canton __________ (doc. A7) nei confronti dei coniugi __________ ed RI 1. Questa tassazione indica che, tenuto conto dei valori di riparto intercantonali, la sostanza netta detenuta in Svizzera ed all'estero dai coniugi al 31 dicembre 2004 era di Fr. 8'378'412.-, mentre il reddito da attività lucrativa indipendente del marito era in passivo (Fr. - 204'475.-), ciò che l'avrebbe quindi portato a versare (soltanto) il contributo minimo AVS/AI/IPG per l'anno 2004.
Fondandosi dunque sul solo ammontare della sostanza netta dei coniugi, visto che non vi sono redditi sotto forma di rendite, la Cassa ha ottenuto una sostanza determinante di Fr. 8'378'412.- e l'ha divisa per due, siccome la ricorrente è coniugata (art. 28 cpv. 4 OAVS). Sul totale sono quindi stati calcolati i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurata come persona senza attività lucrativa.
L'insorgente contesta che i contributi che deve versare per l'anno 2004 siano calcolati in funzione di questa somma, siccome la notifica di tassazione IC 2004 del Canton __________ ha per contro fissato una sostanza netta di gran lunga inferiore, ossia ammontante a Fr. 1'176'583.-. I suoi contributi andrebbero pertanto, se caso, calcolati sulla metà di questa cifra.
Il TCA è dunque tenuto a determinare l'ammontare della sostanza netta da ritenere quale base per la fissazione definitiva dei contributi AVS/AI/IPG dovuti dalla ricorrente per l'anno 2004 come persona senza attività lucrativa.
2.8. Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, op. cit., N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N 110 pag. 341 segg. consid. 5a; STCA del 31 luglio 2000 in re R.M.).
2.9. La notifica di tassazione IC/IFD 2002 emessa il 31 ottobre 2005 dall'autorità fiscale del Canton __________ (doc. A5) ha tassato __________ come persona sola domiciliata a __________ (__________) su un reddito imponibile di Fr. 98'800.-, di cui Fr. 60'300.- imponibili nel Canton __________, e su una sostanza imponibile di Fr. 230'000.-. Il contribuente è stato imposto quindi per Fr. 2'208,50. Questa tassazione è cresciuta incontestata in giudicato.
Il valore fiscale secondo il Cantone di domicilio (Steuerwert Domizilkanton/Faktor) della proprietà immobiliare detenuta dal contribuente è stato fissato complessivamente a Fr. 12'588'344.-; il bene immobile di __________ () è stato tassato Fr. 603'344.-, la proprietà di __________ () – che appartiene alla sostanza aziendale – per Fr. 11'531'000.- e la proprietà immobiliare di __________ (__________) per Fr. 454'000.-.
Il valore fiscale nel Cantone di domicilio (Steuerwert Kanton __________) attesta un valore complessivo degli immobili ammontante a Fr. 10'448'166.-, che si suddivide in Fr. 603'344.- per l'immobile di __________, in Fr. 9'471'893.- per quello di __________ ed in Fr. 372'929.- per la proprietà di __________.
Tenuto conto del valore intercantonale di ripartizione, si ha un valore immobiliare totale di Fr. 14'627'432.-, di cui Fr. 844'682.- nel Canton __________ (140%), Fr. 13'260'650.- (115%) nel Cantone __________ e Fr. 522'100.- (115%) nel Canton Ticino.
Considerati gli attivi complessivi assommanti a Fr. 15'419'525.-, deducendo i passivi di Fr. 9'949'151.- (debiti aziendali pari a Fr. 7'885'651.- e debiti privati di Fr. 2'063'500.-), si ottiene la sostanza netta I (Fr. 5'470'374.-) e togliendole la differenza della ripartizione intercantonale (Fr. 14'627'432.- - Fr. 10'448'166.- = Fr. 4'179'266.-) si ha la sostanza netta II pari a Fr. 1'291'108.-, che serve quale base di calcolo per i contributi per le persone senza attività lucrativa.
La notifica di tassazione IC/IFD 2003 emessa il 3 aprile 2007 dal Canton __________ (doc. A6) concerne __________ ed RI 1, che sono stati dunque tassati come coniugati per un reddito nullo ed una sostanza imponibile di Fr. 112'000.-, ciò che li ha portati ad essere tassati per Fr. 89,60. La decisione, incontestata, è stata intimata ad una fiduciaria di __________ (__________) ed è intestata ai coniugi a __________, presso l'albergo __________.
Le proprietà immobiliari sono stimate complessivamente al valore fiscale (Steuerwert Domizilkanton / Faktor) di Fr. 12'070'640.-, di cui Fr. 11'531'000.- per la proprietà di __________ e Fr. 539'640.- per quella di __________.
Il valore fiscale secondo il Canton __________ (Steuerwert Kanton __________) è stato fissato in totale a Fr. 9'915'169.-, dove la proprietà aziendale nel Cantone __________ è stata valutata pari a Fr. 9'471'893.- e quella in __________ a Fr. 443'276.-.
Tenuto conto dei valori intercantonali di riparto, il valore totale della sostanza immobiliare è stato rivalutato in Fr. 13'881'236.-, il quale a sua volta è stato ripartito in Fr. 13'260'650.- (115%) per il Cantone __________ ed in Fr. 620'585 (115%) per il Cantone Ticino.
Da notare che non è stato conteggiato alcun bene immobiliare sito a __________ (__________).
Dalla sostanza attiva di Fr. 14'410'004.- vanno poi dedotti i debiti ammontanti a Fr. 8'926'908.- (Fr. 1'061'500.- privati rispettivamente Fr. 7'865'408.- aziendali) e dalla sostanza netta I ottenuta (Fr. 5'483'096.-) va sottratta la differenza derivante dal riparto intercantonale (Fr. 3'966'067.-), per giungere ad una sostanza netta II pari a Fr. 1'517'029.-.
Come la precedente, la notifica di tassazione IC/IFD 2004 è stata emanata il 3 aprile 2007 dal Canton __________ (doc. A7) e concerne __________ ed RI 1, tassati come coniugati per un reddito nullo e una sostanza imponibile di Fr. 32'000.- per un'imposta da pagare di Fr. 25,60. Questa decisione precisa inoltre che i coniugi sono stati tassati in via ordinaria a __________ fino al 31 dicembre 2004 e che da quella data si sono trasferiti a __________ (__________).
Anche in tale evenienza la sostanza immobiliare precedentemente detenuta nel Canton __________ è inesistente ed i primi valori fiscali delle altre proprietà site nel Cantone __________ e nel Canton Ticino sono gli stessi dell'anno 2003.
La seconda voce (Steuerwert Kanton __________), invece, è aumentata a Fr. 16'575'813.- per __________ ed a Fr. 775'733.- per __________.
Con il riparto intercantonale le cifre sono rimaste le medesime dell'anno 2003.
Dagli attivi di Fr. 14'160'873.- sono stati dedotti i debiti assommanti a Fr. 9'252'771.- (Fr. 1'062'120.- privati e Fr. 8'190'651.- aziendali), per ottenere una sostanza netta I di Fr. 4'908'102.-, alla quale è stata aggiunta (e non dedotta come negli anni precedenti) la differenza del riparto intercantonale di Fr. 3'470'310.-, per giungere ad una sostanza netta II di Fr. 8'378'412.-.
La notifica di tassazione IC 2004, emessa il 3 agosto 2007 dal Cantone __________ (doc. A8), ha tassato __________, separato (getrennt), come persona sola per un reddito nullo e per una sostanza imponibile nel Cantone di Fr. 1'024'200.-, ma complessivamente di Fr. 1'137'500.-, per un'imposta cantonale dovuta di Fr. 2'358.-.
Il valore fiscale cantonale (Kant. Steuerwert) delle sue proprietà immobiliari assomma a Fr. 10'333'344.-, di cui Fr. 603'344.- per l'immobile di __________, Fr. 9'276'000.- per quello di __________ e Fr. 454'000.- per la proprietà di __________.
Considerato il fattore di ripartizione intercantonale, questi valori mutano in un totale di Fr. 11'672'175.-, ossia in Fr. 482'675.- (80%) per la proprietà nel Canton __________, in Fr. 10'667'400.- (115%) per l'immobile nel Cantone __________ e in Fr. 522'100.- (115%) per il bene sito nel Canton Ticino.
Dagli attivi di Fr. 11'951'812.- sono stati dedotti i passivi pari a Fr. 9'252'771.-, ottenendo una sostanza netta I di Fr. 2'699'041.- rispettivamente una sostanza netta II di Fr. 1'176'583.-.
Il 3 maggio 2006 il competente Ufficio di tassazione del Cantone Ticino ha emanato la decisione su reclamo IC 2003 (doc. XIV/1) con cui ha tassato RI 1 come persona sola su redditi e sostanza nulli. I suoi redditi erano costituiti dal valore locativo dell'immobile (Fr. 24'937.-) detenuto nel Cantone, che è stato fiscalmente stimato a Fr. 539'640.-. Ritenuti però gli interessi passivi privati (Fr. 18'702.-) e le spese di manutenzione dell'immobile (Fr. 6'235.-), i redditi si annullano, così pure la sostanza, visti i debiti privati pari al valore di stima della stessa.
Dal riparto intercantonale dopo decisione su reclamo si osserva che la sostanza totale detenuta dalla ricorrente è sita a __________ e che a __________ () la sostanza è nulla. Nemmeno viene indicata la possibilità di ripartizione con __________ ().
In pari data il Cantone Ticino ha emesso un'identica decisione su reclamo, l'IC 2004, con cui ha tassato RI 1 (doc. XIV/2).
Il 20 agosto 2008 il competente Ufficio di tassazione del Cantone Ticino ha imposto RI 1 con la notifica IC/IFD 2005 (doc. XIV/3), ritenendo un reddito imponibile di Fr. 43'100.- ed una sostanza imponibile di Fr. 458'000.-. Con la decisione di tassazione dopo reclamo, resa il 22 ottobre 2008 (doc. XXVI), il reddito imponibile si è ridotto a Fr. 20'800.-, mentre la sostanza imponibile è stata azzerata, a causa dei debiti privati ammontanti anch'essi a Fr. 458'000.-.
Rispondendo ai puntuali quesiti formulati dall'allora rappresentante della ricorrente, il 30 giugno 2008 (doc. A11) l'amministrazione delle contribuzioni del Canton __________ ha precisato che nel 2004 i coniugi RI 1 sono stati tassati con l'aliquota per coniugati, che il riparto intercantonale della sostanza è stato eseguito applicando i valori di riparto corrispondenti dal punto di vista del Canton __________, che la sostanza netta di Fr. 8'378'412.- è corretta e che la notifica di tassazione 2004 è cresciuta in giudicato.
Riassumendo, per l'anno 2004, si hanno differenti valori di sostanza netta in Svizzera appartenenti a __________ e/o RI 1.
Se si tiene conto della notifica di tassazione del Canton __________, la sostanza dei coniugi __________ ed RI 1 assomma a Fr. 8'378'412.-.
Per il Cantone __________, la sostanza netta di __________ è pari a Fr. 1'176'583.-.
L'autorità fiscale del Cantone Ticino ha considerato nulla la sostanza imponibile ascrivibile ad RI 1.
2.10. Il TCA evidenzia innanzitutto che tutte le notifiche di tassazione esposte, in particolare la IC/IFD 2004 __________, la IC 2004 __________ e la IC 2004 TI sono regolarmente cresciute in giudicato, nel senso che l'assicurata o non vi si è opposta oppure, in caso di avvenuto reclamo, l'autorità fiscale ha emesso una nuova decisione che, essa, è poi cresciuta in giudicato.
In tali circostanze, le informazioni ivi contenute stabilite dal competente Ufficio di tassazione devono essere considerate vincolanti per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali (art. 23 cpv. 4 OAVS). Questo Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dall'autorità fiscale, essendo essi corretti e cresciuti in giudicato.
Come visto, l'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che se un assicurato non attivo sposato deve pagare i contributi, la sostanza di entrambi i coniugi deve essere sommata, qualsiasi sia il regime matrimoniale ed anche se i coniugi sono tassati fiscalmente in modo separato: la metà di questo importo va presa in considerazione per calcolare i contributi di questo assicurato. Colui che si trova in questa situazione deve annunciarsi presso la Cassa di compensazione competente (art. 28 cpv. 5 OAVS) per essere affiliato.
Dall'esame delle differenti notifiche di tassazione agli atti, questo Tribunale osserva che solo l'autorità fiscale del Canton __________ ha emesso le decisioni sull'imposta federale diretta, oltre che su quella cantonale (IC/IFD 2002, IC/IFD 2003 e IC/IFD 2004).
In effetti, la notifica di tassazione del Cantone __________ concerne le imposte cantonali e comunali (Kantons- und Gemeindesteuer 2004) dovute da __________, mentre le notifiche di tassazione emesse dal Canton Ticino nei confronti della ricorrente concernono unicamente le imposte cantonali (IC 2003 e IC 2004), eccetto la decisione per il 2005, che riguarda anche l'imposta federale diretta (IC/IFD 2005).
Quanto osservato è la conseguenza dell'applicazione dell'art. 105 LIFD, che tratta della competenza territoriale delle autorità cantonali a dipendenza dell'appartenenza personale del contribuente.
L'art. 105 cpv. 1 LIFD recita che le autorità cantonali riscuotono l'imposta federale diretta dalle persone fisiche che, all'inizio del periodo fiscale o dell'assoggettamento, hanno il domicilio fiscale oppure, se non hanno un tale domicilio in Svizzera, la dimora fiscale nel Cantone.
In questo senso, l'emanazione delle notifiche di tassazione IFD da parte del Canton __________ significa dunque che la ricorrente, in quel periodo, era domiciliata a __________.
Quindi, per ciò che qui interessa, anche per l'anno fiscale 2004.
D'altronde, la stessa IC/IFD 2004 dell'autorità fiscale __________ (doc. A7) menziona espressamente che __________ ed RI 1 sono stati tassati in via ordinaria con l'aliquota per coniugati, siccome domiciliati - fiscalmente - a __________ (__________) sino a fine 2004.
Prova ne è, inoltre, che la sentenza di divorzio del 2 luglio 2007 (doc. B2) specifica che dal 4 maggio 2004 i coniugi hanno adottato il regime straordinario della separazione dei beni, ma che è solo con la sottoscrizione della convenzione matrimoniale il 19 rispettivamente il 25 gennaio 2005 che le parti sono giunte ad un comune desiderio di separazione. È quindi corretto che, fino al 31 dicembre 2004, la ricorrente sia stata tassata congiuntamente al marito nel suo cantone di domicilio, quindi nel Canton __________.
Infine, l'accertamento effettuato dalla Cassa di compensazione nei confronti dell'amministrazione delle imposte del Cantone __________ (doc. 13) conferma che __________ è stato domiciliato ed è stato tassato per le imposte del 2004 nel Canton __________.
Dopodiché, per il periodo fiscale 2005 era domiciliato a __________ e per l'anno 2006 a __________ (sempre Cantone __________).
Con l'emanazione della notifica di tassazione __________ IFD 2005 (doc. XIV/3), invece, risulta che nel 2005 l'assicurata non era più domiciliata fiscalmente a __________, bensì a __________.
Sulla scorta di quanto precede, stabilito, quindi, che nell'anno 2004 la ricorrente, a quel tempo ancora sposata e nemmeno separata di fatto, aveva il domicilio fiscale (coniugale) nel Canton __________, per la fissazione dei suoi contributi AVS/AI/IPG per quell'anno occorre dunque far capo alla sostanza netta dei coniugi.
Pertanto, è corretto determinare i contributi dovuti dall'assicurata basandosi su una sostanza netta di Fr. 8'378'412.-.
Tuttavia, resta ancora da chiarire se, alla luce della conclusione appena esposta, spettasse effettivamente alla Cassa CO 1 fissare e riscuotere retroattivamente i contributi AVS/AI/IPG per l'anno 2004 dovuti dalla ricorrente come persona senza attività lucrativa, oppure ad un'altra Cassa di compensazione, visto il domicilio non in Ticino nel 2004.
2.11. A questo proposito, il TCA osserva che il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di pronunciarsi su una controversia riguardante l'affiliazione di un assicurato ad una Cassa di compensazione.
Nella sentenza del 6 aprile 1981 (riprodotta quasi interamente in RCC 1983 pag. 82, mentre solo parzialmente in DTF 107 V 68), la nostra Massima Istanza aveva affermato che, poiché la questione dell'affiliazione di un assicurato ad una Cassa di compensazione non era controversa ai sensi dell'art. 127 OAVS (abrogato con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA, e sostituito dal nuovo art. 64 cpv. 6 LAVS), competeva all'autorità cantonale di ricorso, in virtù del principio inquisitorio di cui era investita dall'art. 85 cpv. 2 lett. d LAVS (sostituito dal 1° gennaio 2003 dall'art. 61 lett. d LPGA), pronunciarsi d'ufficio sull'oggetto, anche senza trasmettere l'incarto all'UFAS, autorità designata per giudicare su questa tematica (cfr. consid. 2).
Nella fattispecie, proprio perché la questione dell'incompetenza della Cassa CO 1 nell'affiliare la ricorrente non è stata sollevata né dall'assicurata medesima né da altre Casse di compensazione, è a giusta ragione che questo Tribunale si pronuncia ora d'ufficio sulla legittimità della decisione resa dalla Cassa CO 1 in quanto tale, senza violare l'art. 64 cpv. 6 LAVS.
Giusta l'art. 64 cpv. 2 LAVS, sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non fanno parte di un'associazione fondatrice di una cassa di compensazione professionale, nonché le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati a dipendenza dei datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi.
In virtù dell'art. 64 cpv. 5 LAVS, i datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione.
Su questa tematica, il N. 1003 delle Direttive sull'affiliazione alle casse di compensazione delle persone soggette all'obbligo di contribuzione (DCC), valide dal 1° gennaio 2008, specifica che gli assicurati ed i datori di lavoro che per un qualsiasi motivo non sono affiliati a una cassa di compensazione hanno l'obbligo legale (art. 64 cpv. 5 LAVS) di annunciarsi alla cassa di compensazione del Cantone del loro domicilio o della sede dell'azienda o, in mancanza dei due, a quella del luogo dove viene esercitata l'attività lucrativa.
Ed infatti, l'art. 118 cpv. 1 OAVS precisa che le persone che non esercitano un'attività lucrativa devono pagare i loro contributi alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio (cfr. anche N. 1047 DCC).
L'Ordinanza regola anche l'eventualità in cui l'assicurato cambi cassa di compensazione, come occorso nel caso concreto, prevedendo che il passaggio da una cassa all'altra è ammesso soltanto quando non si avverano più le condizioni dell'affiliazione alla cassa di compensazione fino allora competente (art. 121 cpv. 1 OAVS).
Per l'art. 121 cpv. 5 OAVS, il passaggio da una cassa di compensazione all'altra può avvenire soltanto alla fine di ogni anno. Tuttavia, il passaggio da una cassa di compensazione cantonale all'altra, a causa di un cambiamento di domicilio, può avvenire in ogni tempo. L'Ufficio federale può consentire eccezioni in casi motivati (cfr. N. 2005 DCC).
Riguardo al trasferimento degli atti successivo ad un cambiamento di cassa (professionale), il N. 4001 DCC prevede che:
" Nel caso di un cambiamento di cassa, la precedente cassa di compensazione conserva le pratiche concernenti gli assicurati o i datori di lavoro in questione. Tuttavia, nel caso di assicurati che esercitano un’attività lucrativa indipendente, deve trasmettere alla nuova cassa di compensazione una copia dell’ultimo provvedimento fissante l'ammontare del contributo e la dichiarazione d’imposta. Su richiesta deve trasmettere alla nuova cassa i documenti di cui essa deve essere informata oppure farle avere delle copie.".
Per il N. 4002 DCC, inoltre,
" Un eventuale diritto al versamento retroattivo di contributi dev’essere fatto valere interamente dalla cassa di compensazione che è competente per la riscossione dei contributi per il periodo durante il quale il versamento retroattivo è richiesto. La restituzione di contributi deve essere intrapresa dalla cassa di compensazione che ha riscosso più contributi del necessario.".
Infine, secondo il N. 4003 DCC,
" Durante i periodi di contribuzione che comprendono il momento del cambiamento di cassa è responsabile la cassa di compensazione finora competente per ciò che concerne i controlli dei datori di lavoro. Essa trasmette alla nuova cassa di compensazione una copia del rapporto concernente l’ultimo controllo. La nuova cassa di compensazione competente può assumersi pienamente o in parte gli obblighi della cassa finora competente (cfr. anche la Circolare alle casse di compensazione sul controllo dei datori di lavoro).".
Nell'evenienza concreta, quale persona senza attività lucrativa, l'insorgente avrebbe dovuto affiliarsi alla Cassa di compensazione del suo Cantone di domicilio (art. 64 cpv. 5 LAVS ed art. 118 cpv. 1 OAVS).
Tuttavia, come affermato dalla ricorrente stessa (doc. 9) e come risulta dal suo estratto del conto individuale (doc. A12) e da quello del marito (doc. A13), fino al 2002 compreso (ma, come visto, non anche per il 2003) suo marito ha effettivamente versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS). Quindi, l'attività lucrativa svolta da __________ ha comportato che l'assicurata è stata esonerata dal pagamento dei suoi contributi AVS/AI/IPG.
Per l'anno 2004, la Cassa di compensazione del Canton __________ rimane, visto il domicilio a __________ della ricorrente in quel periodo come attestato dalle autorità fiscali __________ con la loro decisione di tassazione, quella alla quale la ricorrente, quale persona senza attività lucrativa, avrebbe dovuto affiliarsi se non avesse beneficiato della copertura contributiva grazie all'attività del marito.
Applicando ora per analogia, d'avviso di questo Tribunale, il succitato N. 4002 DCC al passaggio (teorico) della ricorrente dalla Cassa di compensazione del Canton __________ alla Cassa di compensazione CO 1, si ha che spetta alla Cassa di compensazione che era competente per la riscossione dei contributi per il periodo durante il quale il versamento retroattivo è richiesto far valere il diritto al versamento retroattivo di contributi.
Pertanto, i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurata per l'anno 2004 devono essere interamente fissati e richiesti dalla Cassa di compensazione del Cantone di domicilio della ricorrente, quindi dalla Cassa di compensazione del Canton __________ e non alla Cassa di compensazione del suo attuale Cantone di domicilio.
Interpellata in merito la CCC AVS __________ ha specificato come:
" dalla documentazione in nostro possesso, abbiamo potuto rilevare che per l'anno 2004, la signora RI 1 aveva una lacuna contributiva, poiché il marito non aveva pagato almeno il doppio del contributo minimo.
(…)
Tra le Casse di compensazione esiste una buona collaborazione e quando una persona ha trasferito il domicilio e la nuova Cassa si accorge che la richiedente l'affiliazione ha delle lacune contributive senza particolari formalità la stessa provvede a regolarizzare la posizione contributiva.
Precisiamo anche che, quando una persona trasferisce il domicilio, l'altra Cassa dovrebbe inviare la comunicazione MAC attestante fino a quando ha contributo. Nel caso di specie, la Cassa di __________ non ci ha informato, per cui in possesso di tutta la documentazione comprovante la lacuna contributiva (doc. 1-2), abbiamo ritenuto opportuno e servizievole, nei confronti della nostra affiliata, ricuperare l'anno mancante." (Doc. XXVIII)
Con il rilievo che nessuna richiesta a formale comunicazione a CO 1 è giunta dalla competente Cassa __________.
Ne discende, dunque, che la Cassa CO 1 non era legittimata a determinare ed a riscuotere i contributi dovuti dall'insorgente per l'anno 2004.
2.12. Restano quindi da determinare quali siano le conseguenze di una decisione di contribuzione resa da una Cassa di compensazione incompetente.
Sempre nella citata sentenza del 1981 (cfr. consid. 3), secondo il TFA l'amministrazione può funzionare normalmente soltanto se si ammette, nei confronti delle sue decisioni, una presunzione di validità. Una decisione può dunque essere considerata come nulla e senza effetto unicamente se presenta dei vizi gravi, che sono peraltro facili da riconoscere. Se ciò non è il caso, la decisione può essere sì annullata, ma non può essere nulla (DTF 92 IV 197, DTF 98 Ia 571). Degli errori di competenza sono un motivo di nullità quando sono particolarmente gravi.
Le Casse di compensazione, siano esse cantonali o professionali, devono applicare lo stesso diritto; esse hanno dunque anche i medesimi compiti. Le decisioni rese da una Cassa incompetente presentano solo raramente dei vizi manifesti e facili da riconoscere (per esempio quando una Cassa cantonale di compensazione emana una decisione concernente un assicurato non attivo che ha il proprio domicilio in un altro Cantone). Benché sia possibile che esistano decisioni contrarie, occorre comunque evidenziare che per mantenere la sicurezza del diritto, l'autorità che emette la decisione può, eccezionalmente, dichiararla nulla per non compromettere gli interessi dell'AVS o quelli dell'assicurato. Per questo motivo, quando si deve decidere sulla questione della nullità di una decisione o sulla possibilità di annullarla, bisogna dare la precedenza a quest'ultima possibilità. La decisione della Cassa professionale deve dunque essere considerata non come nulla e senza effetti, ma solamente come suscettibile di essere annullata. Non è pertanto nemmeno corretto giudicare nulla la procedura e come se mai fosse esistita.
Una decisione soggetta a ricorso non esclude l'annullamento del giudizio di prima istanza nella misura in cui, con un tale atto, la decisione non è stata annullata e l'incarto non è stato rinviato alla Cassa cantonale competente per il nuovo calcolo dei contributi dovuti. Se, nel ricorso deciso del TFA, la questione dell'affiliazione deve essere esaminata d'ufficio e se il giudice può pronunciarsi soltanto nei limiti che gli sono fissati, non v'è per contro motivo per opporsi all'annullamento della decisione per altri motivi rispetto a quelli constatati d'ufficio. In caso di decisione nulle, ha affermato l'Alta Corte, il giudice può soltanto rinviare l'incarto all'autorità competente; in caso di decisione impugnabile mediante ricorso il giudice può, nei limiti della sua competenza e per economia procedurale, pronunciarsi lui stesso sulla vertenza, senza domandarsi quale Cassa di compensazione ha emanato la decisione. Nella sentenza federale, il Tribunale si è quindi pronunciato anche nel merito del giudizio, annullando la decisione impugnata e rinviando l'incarto alla Cassa cantonale competente, affinché fissasse i contributi dovuti dall'assicurato.
Nell'evenienza che qui ci occupa, dunque, a mente di questa Corte è opportuno annullare la decisione impugnata per incompetenza territoriale ed accertare la competenza della Cassa di compensazione del Canton __________, cui saranno trasmessi, in uno con la copia di questo giudizio, gli atti, affinché proceda a fissare i contributi AVS/AI/IPG dovuti dalla ricorrente come persona senza attività lucrativa per l'anno di contribuzione 2004.
Di conseguenza, il ricorso, seppure per motivi differenti da quelli addotti, deve essere accolto.
Vincente in causa, alla ricorrente vanno attribuite ripetibili adeguate al lavoro svolto dal suo patrocinatore, intervenuto pendente causa (art. 61 lett. g LPGA).
Il presente giudizio sarà intimato anche alla competente Cassa di compensazione del Canton __________ per i suoi incombenti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è accolto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa di compensazione verserà Fr. 500.- alla ricorrente a titolo di ripetibili (IVA compresa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
A crescita in giudicato una copia del presente giudizio e gli atti saranno trasmessi alla Cassa di compensazione del Canton __________ conformemente al considerando 2.12.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti