Raccomandata
Incarto n. 30.2008.29
TB
Lugano 29 gennaio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 giugno 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 maggio 2008 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. A seguito di un controllo del conteggio dei salari relativo al periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2006 presso RI 1, affiliata come datrice di lavoro, il 30 ottobre 2007 la Cassa di compensazione ha effettuato delle riprese pari a Fr. 69'079.- per salari non notificati (doc. IX/3).
Con tassazione d'ufficio del 19 dicembre 2007 (doc. IX/1-2) la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 12'257,35 i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla SA per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.
1.2. Dopo avere esperito un'audizione (doc. 4), la decisione su opposizione del 7 maggio 2008 (doc. A) della Cassa ha confermato tutte le riprese effettuate.
L'amministrazione ha indicato che la ripresa di Fr. 9'750.- per le spese forfetarie rimborsate ad __________, __________ e __________ era già stata trattata, per il periodo di controllo dal 1998 al 2001, nella precedente STCA del 2007, la quale a sua volta è stata impugnata presso il Tribunale federale e – a quel momento – si attendeva ancora la relativa sentenza federale. Nell'attesa, pertanto, la ripresa è stata confermata.
Per gli autisti di camion __________, __________, __________, __________, __________ e __________, la ripresa di Fr. 20'732.- per le spese forfetarie si basa sulla documentazione presentata, cosicché la Cassa ha concesso eccezionalmente un importo forfetario di Fr. 30.- al giorno comprensivo delle spese di vitto ed extra giornaliere, poiché gli autisti non svolgono soltanto un'attività di corta distanza con rientro quotidiano al proprio domicilio per la quale l'indennità pasto ammonta a Fr. 15.- al giorno, bensì anche un'attività per i trasporti di lunga distanza dove, se l'autista soggiorna fuori domicilio, viene concessa un'indennità forfetaria di Fr. 40.- al giorno per cinque giorni lavorativi alla settimana. Altre spese sono ammesse soltanto dietro presentazione dei documenti giustificativi. Poiché la società ricorrente non ha fornito i documenti dei pernottamenti degli autisti, la Cassa ha supposto che essi dormissero sui loro camion, quindi ha confermato la ripresa di Fr. 20'732.-.
Infine, riguardo alla ripresa di Fr. 16'145.- concernente gli autisti __________, __________, __________, __________ ed __________, la STFA H 257/03 dell'11 gennaio 2005 riguardante le medesime parti, ma per il periodo precedente 1998-2001, ha confermato che gli autisti di RI 1 svolgono un'attività salariata. Peraltro, nell'audizione la ricorrente ha affermato che essi svolgono un'attività su chiamata ed utilizzano i veicoli della società.
1.3. Con ricorso del 3 giugno 2008 RI 1 ha contestato integralmente le riprese effettuate dall'amministrazione ed ha fatto riferimento alla citata STFA H 257/03, in cui l'Alta Corte ha stabilito che la Cassa di compensazione avrebbe dovuto fissare personalmente le spese di trasferta e rappresentanza qualora la datrice di lavoro non avesse prodotto i necessari documenti giustificanti i costi.
Per quanto concerne la ripresa delle spese rimborsate forfetariamente ad __________ (Fr. 1'200.- nel 2002), __________ (Fr. 2'400.- nel 2002) ed a __________ (Fr. 6'150.- nel 2002), la ricorrente rinvia alle motivazioni sollevate nel precedente ricorso del 28 gennaio 2006 – sfociato nella STCA del 23 maggio 2007 - in cui aveva evidenziato che "non teniamo le giustificazioni particolari per spese di trasferta e rappresentanza effettivamente sopportate dai nostri dipendenti, registriamo nella nostra contabilità generale unicamente gli importi forfetari "trasferte" " (doc. I pag. 4 dell'inc. n. 30.2006.12).
In merito alle spese forfetarie rimborsate agli autisti di camion che la Cassa ha ripreso per il 50% a __________ (Fr. 300.- nel 2002), a __________ (Fr. 6'900- nel 2004 e Fr. 3'230.- nel 2005), a __________ (Fr. 1'050.- nel 2003), a __________ (Fr. 450.- nel 2003), a __________ (Fr. 3'552.- nel 2003) ed a __________ (Fr. 5'250.- nel 2002), l'insorgente afferma di riconoscere alla categoria degli "autisti – camionisti esteri" un'indennità forfetaria di trasferta, visto che percorrono – come comprovato dai documenti contabili prodotti - viaggi di lunga tratta sull'asse __________, con conseguente pernottamento fuori domicilio, ma non per questo proprio sul camion. Quest'ultima affermazione, rilasciata dalla Cassa, è "fuorviante". Inoltre, "l'accordo di base con i nostri "autisti esteri" prevede la rifusione delle spese in "via forfetaria", non abbiamo ovviamente chiesto al nostro personale la produzione dei giustificativi per i propri pernottamenti. Per noi il controllo di dettaglio della posizione di ogni singolo "autista estero" può essere desunta in maniera attendibilissima e senza ombra di dubbio dalle fatture alla ditta committente – dai rapporti giornalieri – dalle bollette di carico e scarico della merce trasportata e dai dischi del tachigrafo del camion.".
Riguardo alla ripresa nei confronti di __________ (Fr. 400.- nel 2002), __________ (Fr. 3'650.- nel 2002, Fr. 5'550.- nel 2003), __________ (Fr. 40400.- nel 2002), __________ (Fr. 400.- nel 2002), __________ (Fr. 1'350.- nel 2003) ed __________ (Fr. 395.- nel 2006) a motivo che questi autisti avrebbero svolto l'attività su chiamata utilizzando i veicoli della società, la SA precisa invece che queste persone "erano "avventizi" e chiamati esclusivamente nei casi "speciali e di forza maggiore" e non facevano parte del personale abituale in dotazione alla RI 1." La ricorrente ha specificato per alcuni di essi i motivi che li hanno condotti a lavorare temporaneamente per essa.
Ha infine evidenziato che la revisione del 13 febbraio 2008 da parte della SUVA ha dato luogo unicamente ad una ripresa di Fr. 1'745.-, "ritenendo acquisito e giustificato la "non ripresa delle spese forfetarie di trasferta per vitto e alloggio" su lunga tratta all'estero dei nostri autisti.". Incomprensibile, quindi, la discrepanza fra i due enti, che dà luogo ad una disparità di trattamento.
1.4. La risposta del 23 giugno 2008 (doc. III) riproduce in sostanza la decisione su opposizione impugnata. La Cassa ha ripetuto che Fr. 9'750.- costituivano il rimborso di importi forfetari versati a tre dipendenti, che Fr. 20'732.- rappresentavano la ripresa della metà del rimborso forfetario delle spese di trasferta concesse a sei autisti di camion, non giustificate, e che la somma di Fr. 16'145.- concerneva dei salari versati ad altri sei autisti per l'attività lucrativa svolta in modo dipendente, ma non notificati come tali.
1.5. Nelle osservazioni del 3 luglio 2008 (doc. V) la ricorrente ha ribadito l'applicazione della citata STFA H 257/03 e non della STFA H 308/03 del 10 dicembre 2004 menzionata dalla Cassa. Per il resto, si è riconfermata nelle argomentazioni già esposte, così pure la Cassa di compensazione (doc. VII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF H 178/05 del 24 gennaio 2007, consid. 6.1; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).
Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali (procedurali) della LPGA, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale, stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF H 178/05 del 24 gennaio 2007, consid. 6.1; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
In concreto, la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti da RI 1 per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per l'anno 2002) sia posteriore (2003-2006).
Le decisioni (formale e su opposizione) sono invece state emanate nel corso del 2007 rispettivamente del 2008. Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per la fissazione dei contributi dovuti sono applicabili le norme materiali e le Direttive in vigore fino al 31 dicembre 2002 per il primo anno ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per gli altri quattro anni revisionati dalla Cassa.
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la qualifica dell'importo di Fr. 46'627.- ripreso dalla Cassa di compensazione quale rimborsi spese forfetari non giustificati (Fr. 9'750.- + Fr. 20'732.-) e quale salari non giustificati come tali (Fr. 16'145.-).
Non è invece criticata la ripresa effettuata nei confronti dei dipendenti __________ (Fr. 19'452.- nel 2002), __________ (Fr. 3'000.- nel 2002) e __________ (Fr. 4'000.- nell'anno 2005), sebbene la SA contesti genericamente l'intero importo di Fr. 73'079.- che è stato ripreso dalla Cassa il 19 dicembre 2007.
2.3. Nei suoi precedenti giudizi questo Tribunale ha già esposto le norme ed i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia.
Vista la problematica oggetto della presente vertenza, è opportuno ricordare che per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).
Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.
Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).
Infine, l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).
Configurano spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio), le spese di rappresentanza e quelle per la clientela (STFA H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 in: RtiD II-2006 n. 46 pag. 214; STFA H 257/03 dell'11 gennaio 2005, consid. 4.3.1, concernente la ricorrente); le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 164-166).
Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).
2.4. Per costante giurisprudenza del TFA, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio dell'attività professionale obbliga il salariato ad effettuare spese supplementari (STF 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2, concernente la ricorrente; STFA 1965 pag. 233; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b).
Spetta poi al datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).
Occorre infatti dimostrare i costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (STFA H 257/03, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfetari deve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (STF 9C_412/2007, consid. 3.2; Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.
A tale principio è possibile derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà stimarne l'ammontare fissando un importo forfetario (STF 9C_412/2007, consid. 3.2; STFA H 57/04, consid. 7.1; STFA H 257/03, consid. 4.3.2; N. 3005 e N. 3011 DSD), tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; Käser, op. cit., N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).
Questa modalità di calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per la stampa e musicisti (citate STFA H 57/04 e STFA H 257/03; Käser, op. cit., pag. 166).
L'amministrazione non può quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).
A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).
Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (citata STFA H 257/03, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4).
Se le spese generali non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):
si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento del salario;
non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9 cpv. 3 OAVS).
Se le spese effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile (RCC 1990 pag. 41, N. 3008 DSD).
Se l'indennità per le spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria, questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011.1 DSD).
2.5. Come esposto nei fatti, a seguito della STFA H 257/03 dell'11 gennaio 2005 pronunciata contro la prima sentenza emanata nel 2003 da questo Tribunale, riguardante il periodo contributivo 1998-2001, l'Alta Corte ha parzialmente accolto il ricorso della società sulla questione delle riprese delle spese, mentre la sentenza del TCA è stata confermata in merito alla qualifica dei due dipendenti __________ e __________.
Rinviando la causa alla Cassa per nuovi accertamenti finalizzati alla determinazione dell'importo delle spese di trasferta e rappresentanza versate dalla società ai suoi collaboratori nel periodo 1998-2001, il TFA ha specificato che la Cassa di compensazione avrebbe dovuto chiedere dapprima alla datrice di lavoro di produrre eventuali documenti giustificativi atti a sostanziare i costi e, nel caso ciò non fosse stato possibile, fissare personalmente l'importo (forfetario) delle spese di trasferta e rappresentanza (cfr. consid. 8).
E così ha proceduto l'amministrazione nel 2005, che ha chiesto alla società di trasmetterle la documentazione atta a dimostrare l'entità dei costi di trasferta e di rappresentanza effettivamente sopportati dai suoi dipendenti nel periodo in discussione, come pure alcune schede contabili. Dall'analisi di questi documenti, la Cassa ha rilevato una situazione diversa da quella esaminata dalla sentenza di rinvio del TFA, perciò ha sostanzialmente confermato la ripresa degli importi forfetari, ad eccezione di Fr. 50.- al mese riconosciuti al dipendente __________ per l'utilizzo a scopo aziendale del proprio natel. A seguito delle sue verifiche, l'amministrazione ha in particolare accertato che la società opponente aveva rifuso ai vari autisti le spese generali (pranzi, pernottamenti, taxi, tram, posteggi, imprevisti) e le spese relative al pullmann (carburante, viacard, pedaggi, manutenzioni, ecc.) sulla base di giustificativi puntualmente presentati da ogni singolo dipendente, mentre non ha rilevato l'esistenza di pezze giustificative a comprova degli importi forfetari versati e così non li ha dovuti valutare, giacché (praticamente) tutte le spese avute erano state rimborsate agli autisti in virtù di pezze giustificative. Non v'erano dunque altre spese da rimborsare e quindi da stimare.
Con la seconda sentenza, il 23 maggio 2007 (30.2006.12) il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha dato ragione all'amministrazione che, per i summenzionati motivi, non aveva potuto procedere ad una valutazione delle spese rimborsate forfetariamente come indicato nella sentenza di rinvio.
Pendente la presente vertenza, il 9 luglio 2008 (9C_412/2007) il Tribunale federale ha statuito sul ricorso formulato dalla SA contro il predetto giudizio cantonale. La Massima istanza ha rilevato che non risultava né la ricorrente ha fatto valere o ha spiegato adeguatamente in quale misura gli accertamenti di natura fattuale eseguiti dal TCA – ossia che la società aveva rifuso, separatamente dal salario ai suoi dipendenti le spese generali sostenute per rappresentanza, trasferte, pranzi, pernottamenti, ecc., contabilizzandole nei rispettivi conti ed oltre ad esse aveva pure versato un forfait mensile variante per ogni dipendente – sarebbero stati arbitrari.
Pertanto, siccome gli accertamenti dei tribunali concernenti la prova o la verosimiglianza delle spese generali come pure le valutazioni circa l'ammontare di tali spese sono ampiamente sottratti al potere d'esame del Tribunale federale e possono dunque da esso essere corretti solo se sono manifestamente inesatti, incompleti o avvenuti in violazione del diritto, la (confusa) contestazione di singole pezze giustificative da parte della società non era sufficiente per considerare qualificatamente erroneo l'accertamento operato dal TCA.
Di conseguenza, la nuova situazione emersa, diversa da quella ipotizzata nel 2005 dal TFA, ha comportato la reiezione del ricorso, giacché, giustamente, non v'era più nessuna altra spesa da rimborsare né tanto meno da valutare da parte dell'autorità giudiziaria cantonale.
Questo riassunto degli antecedenti aiuta nella comprensione della presente controversia. Infatti, malgrado questo terzo ricorso porti su un altro periodo contributivo (anni 2002-2006) diverso dai primi due (1998-2001), tuttavia, nelle sue argomentazioni la ricorrente si appoggia da un lato al contenuto della prima STFA (H 257/03); dall'altro lato, invoca le medesime motivazioni sollevate nel ricorso del 18 gennaio 2006 davanti al TCA e ribadite il 20 giugno 2007 davanti al Tribunale Federale.
Sulla ripresa delle spese forfetarie rimborsate da RI 1 ai dipendenti __________, __________ e __________
2.6. Il risarcimento per le spese concesso sotto forma di importi forfetari, come esposto, deve corrispondere complessivamente alle spese che effettivamente sono risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170) e le stesse devono essere accompagnate dalle relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34).
Innanzitutto occorre rilevare che entrambe le parti sono concordi che la fattispecie concernente i dipendenti __________, __________ e __________ sia la stessa di quella già oggetto del secondo ricorso presso questo Tribunale e, a quel momento, pure oggetto di un ricorso davanti al Tribunale federale.
Anche nel caso presente, dunque, ai summenzionati dipendenti venivano mensilmente rimborsate da un lato le spese effettive, corredate dei rispettivi documenti giustificativi; dall'altro lato, ad essi era versato anche un importo forfetario, quindi non su presentazione di giustificativi.
Nell'ambito degli accertamenti esperiti dalla Cassa a seguito della prima STFA, con il secondo ricorso del 2006 la società ha affermato che "Da parte nostra ribadiamo che non teniamo le giustificazioni particolari per spese di trasferta e rappresentanza effettivamente sopportati dai nostri dipendenti, registriamo nella nostra contabilità generale unicamente gli importi forfetari "trasferte" (doc. 1 dell'inc. n. 30.2006.12). Ha successivamente ribadito che "non ci sono pezze giustificative particolari a comprova degli importi forfetari versati ai singoli dipendenti, registrati "a forfait" nel conto "Trasferte" " (doc. 2 dell'inc. n. 30.2006.12).
In secondo luogo, come detto, il ricorso del 2007 della SA al Tribunale federale è sfociato nella conferma del giudizio cantonale. Nel luglio 2008 l'Alta Corte (9C_412/2007) ha infatti concluso che il TCA ha correttamente accertato che non v'era più nessuna altra spesa da rimborsare né tanto meno da valutare, giacché praticamente tutte le spese sopportate erano già state loro indennizzate mediante rimborsi effettivi.
Stanti così le cose, per il terzo ricorso qui in esame, con cui sono state in effetti sollevate lamentele simili a quelle già proposte nel 2006 e di recente giudicate dal TF, la scrivente Corte non ha motivo di scostarsi dalle conclusioni tratte dalla nostra Massima Istanza nel 2008 e le fa quindi proprie.
Pertanto, la ripresa di Fr. 9'750.- deve essere confermata ed il ricorso, su questo punto, si rivela infondato.
Sulla ripresa delle spese forfetarie rimborsate agli autisti di camion __________, __________, __________, __________, __________ e __________
2.7. La Cassa di compensazione, fondandosi sulle schede contabili e sulle schede riassuntive degli stipendi del personale, come pure su altri documenti visionati presso la società stessa (doc. IX/5), ha eccezionalmente concesso ai summenzionati autisti un importo forfetario di Fr. 30.- al giorno per le spese di vitto ed extra giornaliere. Questa somma è stata determinata ritenuto che per le attività di trasporto di corta distanza - che implicano quindi il rientro giornaliero degli autisti di camion al proprio domicilio - l'amministrazione concede un'indennità pasto di Fr. 15.- al giorno, mentre per i trasporti di lunga distanza – che comportano il pernottamento fuori domicilio degli autisti di camion – il rimborso forfetario è stato fissato in Fr. 40.- al giorno, per cinque giorni lavorativi alla settimana.
Questi importi sono in auge dal 1° gennaio 2003, ossia da quando la Cassa CO 1 ha concordato questa soluzione con la Commissione paritetica cantonale per le industrie degli autotrasportatori, sebbene il contratto collettivo di lavoro nel settore degli autotrasporti non ha poi rispettato questo compromesso raggiunto dalle parti il 3 giugno 2003 e confermato in occasione del secondo incontro del 16 settembre 2003. Ciò nonostante, come si legge nello scritto del 12 novembre 2003 (doc. 2) alla citata Commissione, la Cassa di compensazione ha ribadito la validità delle suesposte indennità in via forfetaria ed ha precisato che, pertanto, ulteriori spese sarebbero state ammesse soltanto dietro presentazione dei documenti giustificativi.
Sulla scorta di queste considerazioni l'amministrazione, avendo appurato durante la revisione del 30 ottobre 2007 l'esistenza di rimborsi di spese forfetarie agli autisti dei camion, prima di emanare la decisione di tassazione d'ufficio il 21 novembre 2007 (doc. 1) ha chiesto all'interessata di trasmetterle "i giustificativi atti a comprovare l'entità delle rifusioni forfetarie e di precisare, in caso di loro mancanza, per quale motivo non siano stati tenuti. Praticamente necessitiamo di una breve descrizione del lavoro svolto e dei rapporti di lavoro degli autisti (quante volte al mese erano fuori, che tipo di viaggio sostenevano, dove si recavano…)".
Il 22 novembre 2007 (doc. 1) la società ha così indicato i nomi degli autisti che hanno lavorato con il suo camion - poi venduto - ed ha allegato "alcuni rapporti degli autisti del camion, rapporti scelti a caso, dove viene indicato dove caricavano e dove scaricavano il camion e in base a quel rapporto si è allestito il foglio paga con un rimborso trasferta di Fr. 1'200.- fisso, senza consegna da parte dell'autista di alcuna ricevuta.".
Inoltre, nel ricorso stesso la SA osserva che "l'accordo base con i nostri autisti "esteri" prevede la rifusione delle spese in "via forfetaria", non abbiamo ovviamente chiesto al nostro personale la produzione dei giustificativi per i propri pernottamenti. Per noi il controllo di dettaglio della posizione di ogni singolo "autista estero" può essere desunta in maniera attendibilissima e senza ombra di dubbio dalle fatture alla ditta committente – dai rapporti giornalieri – dalle bollette di carico e scarico della merce trasportata e dai dischi del tachigrafo del camion." (doc. I pag. 5).
Ora, la documentazione prodotta in sede ricorsuale concerne delle fatture emesse dall'insorgente nei confronti del committente del lavoro svolto. Esse indicano il luogo di carico e scarico della merce, il numero della bolla ed il costo dell'operazione.
Le tabelle allegate riproducono poi l'attività quotidiana degli autisti, specificando i chilometri effettuati, il luogo di carico rispettivamente di scarico, i litri del rifornimento di diesel effettuato ed il relativo costo (docc. A2, A3, A6, A7 ed A8).
Dagli allegati giustificativi si evince, quindi, che questi autisti di camion hanno effettivamente compiuto dei trasporti di merce all'estero.
Tuttavia, a differenza di quanto sostiene l'insorgente, l'aver comprovato che i suoi autisti trasportavano merce all'estero non vuol ancora dire che essi dovevano fare fronte a spese effettive di pernottamento. Non v'è peraltro alcun indizio che suggerisca che, durante i loro spostamenti fuori dalla Svizzera, essi abbiano sopportato dei costi per il soggiorno fuori domicilio. Prova ne è, invero, che sull'arco di quattro anni (dal 2002 al 2005) nessun giustificativo è stato prodotto in tal senso dagli autisti alla società per ottenerne il rimborso.
Questo (negligente) agire della ricorrente – rispettivamente dei suoi dipendenti - è stato dettato dalla circostanza che, d'altronde, come ha affermato la ricorrente medesima, gli accordi fra le parti (RI 1/autisti) prevedevano un rimborso forfetario fisso mensile, senza quindi necessità di giustificare i costi per il pernottamento.
Il TCA osserva che questa fattispecie differisce dalle precedenti giudicate, poiché allora v'erano in discussione i rimborsi forfetari agli autisti di pullmann, mentre ora si tratta di rimborsi forfetari agli autisti di camion. Nella nota sentenza H 257/03, il Tribunale federale delle assicurazioni ha affermato quanto segue:
" (…)
In casu, secondo questa Corte, vista l'attività svolta dalla ditta ricorrente, consistente - come già precisato - nell'organizzazione di viaggi in torpedone e trasporto merci, dev'essere senz'altro considerato provato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, già unicamente tenuto conto della generale esperienza della vita, che gli autisti devono sopportare spese supplementari, non sussumibili quale usuale consumo di salario e quindi rimborsabili. È infatti fatto notorio che un autista, soprattutto se supera i confini nazionali e quindi percorre lunghe distanze, deve dormire regolarmente lontano da casa, mangiare al ristorante ecc., ciò che comporta evidentemente costi supplementari, non paragonabili per entità a quelli assunti per i pasti a casa o sul luogo di lavoro rispettivamente a quelli relativi allo spostamento dal luogo di lavoro a quello di domicilio. Inoltre il luogo di lavoro muta in continuazione e quindi le spese supplementari insorgono con una certa frequenza (cfr. in proposito Käser, op. cit. pag. 163 seg.).
In tali circostanze un rimborso spese è pertanto senz'altro di principio giustificato e non soltanto per quanto riguarda pasti e spese per telefonate, come indicato dall'amministrazione.
(…)
Nel caso concreto è pertanto stabilita l'esistenza, di principio, di spese generali rimborsabili, consistenti in spese per trasferte e di rappresentanza. (…)" (sottolineature della redattrice).
Ed ancora:
" (…)
7.1.3 Nel caso concreto, avendo omesso di assumere le prove necessarie per accertare se gli importi forfettari corrispondevano a spese effettivamente sopportate dal datore di lavoro, la Corte cantonale ha accertato i fatti in maniera manifestamente incompleta. Non è infatti dato di sapere se il datore di lavoro sia o meno in possesso di giustificativi attestanti le spese risarcite. Già solo per questi motivi il ricorso di diritto amministrativo dev'essere parzialmente accolto e l'incarto rinviato alla Cassa affinché dia la possibilità alla ________SA di dimostrare l'entità delle spese.
7.2 Ma vi è più. In effetti nel caso concreto, trattandosi di un rimborso spese mediante importi forfettari, di cui - a suo dire - non era stata provata l'entità, la Cassa avrebbe dovuto esaminare in via preliminare se, a causa di circostanze speciali, la prova non era possibile in modo inoppugnabile e quindi la valutazione delle spese incombeva proprio all'amministrazione (RCC 1990 pag. 41).
In effetti per autisti che si occupano regolarmente di viaggi turistici e trasporto merci appare senz'altro difficile e soprattutto particolarmente dispendioso tenere un regolare conteggio di tutte le spese generali insorte durante un viaggio (consistenti in vitto, alloggio, telefono, taxi, imprevisti), soprattutto se i viaggi all'estero o comunque sulla lunga distanza vengono effettuati frequentemente e si suddividono in tappe. La situazione non si scosta del resto di molto da quella di artisti, fotografi, giornalisti e rappresentanti di commercio, il cui luogo di lavoro cambia continuamente e nel qual caso il rimborso forfettario è ammesso (Käser, op. cit. pag. 165)." (sottolineature della redattrice).
Se, nei casi precedenti, era stato accertato che le spese sono state contabilizzate nei conti viacard e pedaggi, rimborsi pasti, rimborsi trasferte, rimborsi posteggi, manutenzione e riparazione veicoli, assicurazione veicoli, benzina, telefono/telex, spese di rappresentanza, costi leasing, spese viaggi e prenotazioni (doc. A dell'inc. n. 30.2006.12) e che quindi le spese generali sostenute dai vari autisti (di pullmann) comprovate mediante pezze giustificative (doc. 6 dell'inc. n. 30.2006.12) sono state loro rigorosamente rimborsate separatamente dalla società, per gli autisti (di camion) in esame non si ha invece nulla di tutto ciò.
D'avviso della Cassa di compensazione, la mancata presentazione di pezze giustificative è la conseguenza del fatto che gli autisti, quando non potevano rientrare al proprio domicilio, dormivano sul camion e quindi non avevano costi di pernottamento.
Sebbene la SA abbia criticato questa conclusione, il TCA osserva che tuttavia né con l'opposizione né con il ricorso e neppure tanto meno con le nuove prove, la ricorrente ha saputo dire dove i suoi autisti pernottavano quando erano all'estero e, tanto meno, ha saputo comprovare l'esistenza di spese "alberghiere". Essa si è limitata ad affermare che la tesi dell'amministrazione è "ritenuta da parte nostra fuorviante ed esulante dal nocciolo del problema (…)" (doc. I pag. 5).
A mente di questo Tribunale, invece, l'ipotesi formulata dalla Cassa di compensazione non appare errata. È infatti notorio che spesso gli autisti di camion, se i veicoli sono adeguatamente equipaggiati in tal senso, dormono sul mezzo.
Questa consuetudine è talvolta prevista dagli stessi contratti collettivi di lavoro che, in tal caso, non concedono più il rimborso forfetario per il pernottamento.
L'esperienza della vita insegna che la ragione per cui gli autisti di camion dormono nella cabina dell'autocarro risiede soprattutto nella necessità e nell'esigenza di volere mettere in sicurezza tanto il camion stesso quanto la merce trasportata, notoriamente bersagli privilegiati all'estero di furti durante le soste (notturne) nelle apposite aree di ristoro.
Ora, avvalorare questa ipotesi permette di giustificare la differenza di trattamento con gli autisti dei pullmann alle dipendenze dell'insorgente, i quali – come visto negli incarti precedenti - pernotta(va)no negli alberghi e comprova(va)no le loro spese producendo tutte le relative fatture.
E, proprio perché questi costi erano stati debitamente giustificati dalla società, la Cassa di compensazione dapprima, il TCA poi ed infine anche il Tribunale federale li hanno ammessi come tali, cosicché non sono stati ripresi come salario determinante.
In virtù di quanto precede, se gli autisti di pullmann della RI 1, che avrebbero potuto beneficiare dell'esonero stabilito dal TFA vista la loro particolare attività, non hanno invece avuto difficoltà a giustificare tutti i loro pernottamenti a mezzo dei relativi giustificativi al fine di ottenerne il rimborso dal datore di lavoro, risulta quantomeno singolare che altri autisti, non più di bus ma di camion, non siano riusciti a fare altrettanto.
Ne discende che in virtù di questa differenza di trattamento tra autisti di pullmann ed autisti di camion, peraltro dipendenti della stessa ditta, deve essere considerato provato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che il pernottamento all'estero degli autisti in esame avveniva di regola nella cabina del camion e quindi che questi autisti alle dipendenze della società ricorrente non si accollassero altre spese per l'alloggio.
In queste circostanze, come più volte ribadito, in assenza delle relative pezze giustificative che rendano verosimile il rimborso forfetario accordato dalla ricorrente ai sei autisti in esame, non è possibile ammettere che il forfait di Fr. 1'200.- loro concesso sia considerato come un rimborso di spese (effettive).
2.8. Questa Corte ricorda che la società insorgente aveva affermato, come visto, che la tesi appena esposta del pernottare sul camion era "fuorviante ed esulante dal nocciolo del problema che è e rimane il riconoscimento o meno dell'indennità giornaliera forfetaria prevista per gli "autisti esteri" addetti ai trasporti di lunga distanza (con soggiorni fuori domicilio)." (doc. I pag. 5).
A questo proposito, malgrado le conclusioni tratte, rifacendosi al citato tentativo d'accordo – sfumato – con l'apposita Commissione paritetica nell'ambito del progetto di modifica del CCL del 2003 nel settore degli autotrasporti, la Cassa di compensazione ha comunque considerato che agli autisti di camion che effettua(va)no viaggi a lunga distanza spettasse il riconoscimento di un importo giornaliero forfetario di Fr. 30.- per le spese di pranzo, di cena e per altri piccoli extra.
L'amministrazione ha giustificato la concessione di questa cifra, anziché quella usuale – almeno dal 2003 - di Fr. 40.- al giorno per trasferte a lunga distanza, poiché dai piani di lavoro delle persone interessate risulta che esse hanno effettuato non solo dei viaggi di lunga distanza, bensì anche dei viaggi di lavoro di corta distanza, con rientro quindi giornaliero al proprio domicilio. Pertanto, non disponendo di tutti i piani di lavoro, facendo una media fra i due tipi di attività, ossia considerando che metà dell'attività lavorativa mensile si svolgeva su percorsi brevi e l'altra metà concerneva dei trasporti di lunga distanza che non permettevano di pernottare a casa propria, il rimborso forfetario giornaliero delle spese sarebbe stato di Fr. 27,50 ([Fr. 15.- + Fr. 40.-] : 2). Quindi, sostiene la Cassa di compensazione, la concessione di Fr. 30.- al giorno sarebbe un importo adeguato. Moltiplicato per 20 giorni lavorativi al mese, dà un importo forfetario mensile di Fr. 600.- ed è questa somma che essa ha riconosciuto.
Questa Corte, viste le motivazioni alla base del calcolo del forfait determinato dall'amministrazione, non ha motivo di distanziarsi da esso. In effetti, la richiesta di Fr. 1'200.- al mese è sproporzionata ed inadeguata, soprattutto se si considerano gli importi concessi per prassi dal 2003 nel settore autotrasporti dalla Cassa di compensazione.
Non va infatti dimenticato che anche concedendo il rimborso del forfait di Fr. 40.- al giorno qualora l'autista effettuasse ogni giorno dei trasporti di lunga distanza, si otterrebbe al massimo la somma mensile di Fr. 800.- per cinque giorni lavorativi alla settimana, rispettivamente di Fr. 960.- per sei giorni lavorativi.
Nemmeno il cumulo dei forfait giornalieri di Fr. 15.- e di Fr. 40.- non è per contro ipotizzabile, venendo così di fatto snaturato il loro scopo.
Pertanto, tutto ben considerato, la decisione della Cassa di concedere la metà (Fr. 600.-) dell'importo forfetario preteso dalla ricorrente (Fr. 1'200.-) va ritenuta fondata. In questo senso, anche la ripresa della somma di Fr. 20'732.- va quindi confermata.
Sulla ripresa salariale degli autisti temporanei __________, __________, __________, __________, __________ ed __________
2.9. Per quanto concerne la situazione di questi sei autisti che hanno lavorato per conto della società ricorrente, la Cassa di compensazione ha evidenziato che siccome hanno svolto un'attività su chiamata utilizzando i veicoli della SA stessa, vanno considerati come dei dipendenti alla stregua degli altri autisti già definiti come tali dal Tribunale federale delle assicurazioni nella sua prima sentenza H 257/03.
L'insorgente, dal canto suo, ha precisato che questi autisti "erano "avventizi" e chiamati esclusivamente nei casi "speciali e di forza maggiore" e non facevano parte del personale abituale in dotazione alla RI 1." (doc. I pag. 6).
La società ha quindi spiegato che __________ (Fr. 395.- nel 2006), __________ domiciliato in __________, ha sostituito all'ultimo momento l'autista titolare del pullmann dipendente della ricorrente per effettuare un viaggio di due giorni a __________ ed a __________.
__________ (Fr. 1'350.- nel 2003), di nazionalità __________ ed ivi domiciliato, è intervenuto come secondo autista nell'ambito di un viaggio turistico in torpedone che la ricorrente stava effettuando in __________, poiché l'autista titolare ha dovuto rientrare in Svizzera per gravi motivi familiari.
Anche per l'autista __________ __________ (Fr. 400.- nel 2002), con domicilio in __________, si è trattato di un ingaggio eccezionale, avendo lavorato per due soli giorni nel 2002 e poi più.
Peraltro, come per l'autista __________, anche per quest'ultimo la Cassa di compensazione non avrebbe comunque proceduto alle deduzioni per pranzi ed alloggio, ma avrebbe ripreso l'intero importo che la SA ha versato loro.
La scrivente Corte osserva che è vero che il TFA, nella nota sentenza dell'11 gennaio 2005, aveva già trattato l'argomento della qualifica contributiva degli autisti di pullmann, ma con riferimento ad altre persone.
In quell'occasione, comunque, la nostra Massima istanza ha confermato che predominavano gli elementi della subordinazione per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, l'impiego del tempo ed il rischio economico. Il fatto che l'interessato (__________) abbia affermato che l'organizzazione del lavoro era determinata dalla ditta (in particolare riguardo alla destinazione ed agli orari), la quale rimborsava ogni spesa (egli veniva così pagato a ore e riceveva il rimborso spese, ad esempio per i pasti), ha fatto sì che egli non doveva sopportare alcun rischio economico (STFA H 257/03 consid. 3.2.1). Inoltre, la situazione economica effettiva in quel caso indicava chiaramente l'esistenza di un rapporto di dipendenza e l'assenza di rischio economico (STFA H 257/03 consid. 3.2.2). Dai documenti a disposizione era infatti emerso che quell'autista aveva lavorato molte ore per la ricorrente. D'altro canto anche se non lavorava a tempo pieno per l'insorgente, è senz'altro possibile che questo autista abbia svolto attività lucrativa (in proprio o meno) per terzi, ciò che non modifica tuttavia la qualifica di dipendente nella fattispecie esaminata (STFA H 257/03 consid. 3.2.3).
Nel ricorso in esame, d'avviso di questo Tribunale, gli autisti __________, __________, __________ e __________ vanno considerati come indipendenti. In effetti, come osservato dalla ricorrente, i motivi che li hanno legati ad essa sono del tutto eccezionali.
Come risulta dal rapporto di revisione della Cassa (doc. IX/4), questi autisti hanno lavorato per conto della SA soltanto una volta o, meglio, soltanto in un'occasione (da un viaggio di due giorni ad un viaggio di nove giorni, doc. A4).
Non va poi dimenticato che alla base di questi ingaggi vi sono stati degli eventi eccezionali che, per definizione stessa, possono portare a ribaltare il normale quadro della situazione.
In questo senso, il TCA ritiene che quand'anche si intravedessero nella fattispecie degli elementi caratteristici di un rapporto di subordinazione per un autista, quale l'organizzazione del lavoro ed il rischio economico (STFA H 257/03 consid. 2.2.4), tuttavia l'elemento della collaborazione straordinaria, quindi dell'impiego del tempo da parte di questi autisti soprattutto per altri rapporti di lavoro, come pure la circostanza che gli importi conseguiti sono di poco conto, portano la scrivente Corte, in virtù della eccezionalità dei fatti, a qualificare questi quattro autisti come persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.
La ripresa effettuata dalla Cassa di compensazione nei loro confronti va dunque annullata.
2.10. Riguardo all'attività prestata da __________ nel corso degli anni 2002 e del 2003, per la quale è stato retribuito con le somme di Fr. 3'650.- rispettivamente di Fr. 5'550.-, va osservato che agli atti vi sono le fatture che egli, cittadino __________ domiciliato in __________, ha emesso nei confronti della ricorrente (doc. A4).
La prima fattura, del 30 novembre 2002, si riferisce a 7 giorni di lavoro come autista di torpedone sul territorio __________ (Fr. 200.- x 7), oltre al rimborso di sette pasti (Fr. 25.- x 7), per un importo totale di Fr. 1'575.-.
La seconda, emessa il 31 dicembre 2002, concerne 11 giorni di lavoro, sempre a Fr. 200.- al dì e sempre all'estero, oltre ad un giorno a __________ (Fr. 50.-) ed al rimborso di 8 pasti (Fr. 25.- x 8), per un'indennità di complessivi Fr. 2'450.-.
Nel primi tre mesi del 2003 questo autista ha emesso tre fatture: la prima si riferisce a tre giorni di lavoro in __________ in gennaio con il torpedone, più un rimborso pasto (Fr. 625.- in totale); la secon-da, di Fr. 4'075.-, concerne 19,5 giorni di lavoro in febbraio fatturati Fr. 200.- al giorno, oltre ad un giorno a Fr. 150.-, a tre rimborsi di pasti (Fr. 25.- x 3) ed al rimborso della benzina
(Fr. 50.-); l'ultima fattura riguarda 5 giorni di lavoro nel mese di marzo sul territorio __________ (Fr. 200.- x 5) ed un rimborso pasto (Fr. 25.-), per un totale di Fr. 1'025.-.
Infine, nei mesi di settembre, novembre e dicembre 2002 __________, anch'egli __________ ma domiciliato a __________, ha emesso le fatture nn. 1128, 1130 e 1133 all'indirizzo della SA ricorrente per "prestazione in qualità di autista di torpedone di vostra proprietà", per un importo totale di Fr. 4'400.-.
Nel settembre 2002 egli ha effettuato 9 trasferte pari a 14 giorni, fatturate Fr. 2'600.-, ed una trasferta in un altro mese, fatturata Fr. 200.-.
Nel mese di ottobre 2002 questo autista ha svolto una trasferta di tre giorni, pretendendo Fr. 600.-.
Infine, per avere eseguito diverse destinazioni nel dicembre 2002, quello stesso mese ha fatturato Fr. 900.-, oltre a Fr. 100.- per quattro indennità di trasferta.
Ora, a differenza degli altri autisti di cui si è detto in precedenza, questi due hanno indubbiamente conseguito degli importi più elevati.
Inoltre, come per gli altri quattro, __________ e __________ hanno guidato un mezzo di proprietà della ricorrente.
Ciò nonostante, a mente di questo Tribunale, tutto ben considerato, questi autisti di bus vanno in via eccezionale qualificati come persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.
L'aver lavorato 7 giorni nel novembre 2002, 12 giorni nel dicembre 2002, 3 giorni nel gennaio 2003, 20,5 nel febbraio 2003 e 5 giorni nel marzo 2003, limitano il periodo di tempo durante il quale la società ricorrente ha fatto capo all'autista __________.
Al proposito occorre osservare che l'impegno di 11 giorni a dicembre 2002, così come fatturato, può essere considerato come un ingaggio unico, apparendo essersi trattato di un viaggio di lunga durata. Lo stesso dicasi per i 19,5 giorni di marzo 2003, ciò che riduce quindi il numero di "chiamate" di questo autista da parte della ricorrente.
Pertanto, a parte il mese di febbraio 2003 per il quale è possibile affermare che __________ ha lavorato a tempo pieno ed il mese di dicembre in cui ha lavorato a metà tempo per l'insorgente, gli altri suoi impegni sono sporadici e peraltro concentrati in soli sei mesi sull'arco di due anni. Una dipendenza alla società dal profilo temporaneo, dunque, vista peraltro la particolarità della fattispecie, viene qui esclusa.
Alla stessa stregua, non vi sono sufficienti elementi per ammettere una subordinazione pure per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro.
Inoltre, seppure fosse limitato, questo autista si assumeva comunque un certo rischio economico nell'attività espletata.
Per quanto concerne __________, il suo impegno a favore della ricorrente è stato ancora più sporadico (3 giorni, 4 giorni e 14 giorni) e per di più concentrato in tre mesi durante un solo anno. Questi elementi non sono dunque sufficienti per ammettere in concreto una dipendenza per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, l'impiego del tempo ed il rischio economico.
Stante quanto precede, dunque, la ripresa di Fr. 13'600.- per salari da attività dipendente non notificati come tali va annullata.
2.11. In merito all'ultima censura sollevata concernente la differenza, nel risultato, fra la revisione della società ricorrente operata dalla SUVA (doc. A5) e quella effettuata dalla Cassa di compensazione, questo Tribunale rileva che l'autorità competente a fissare i contributi sociali è la Cassa di compensazione, mentre la SUVA si occupa dell'assicurazione contro gli infortuni.
È inoltre opportuno riportare quanto affermato dal TFA nella nota sentenza H 257/03 al considerando 2.2.4:
" Questo Tribunale ha ad esempio riconosciuto la qualifica di dipendente a un autista che guidava un automezzo pesante di sua proprietà esclusivamente per conto di una sola azienda e riceveva direttive da quest'ultima, sebbene sopportasse un certo rischio economico e fosse stato considerato lavoratore indipendente dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (RCC 1979 pag. 346).".
Non v'è quindi nulla da rimproverare alla Cassa di compensazione per come ha agito nei confronti della SA insorgente.
2.12. Tutto ben considerato, quindi, le riprese in questione effettuate dalla Cassa di compensazione vanno confermate limitatamente a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, ossia per complessivi Fr. 30'482.-. A questa somma si aggiungono gli importi di Fr. 4'000.-, Fr. 19'452.- e di Fr. 3'000.- ripresi rispettivamente a __________, __________ e __________ e non contestati.
Di conseguenza, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione su opposizione impugnata annullata.
L'incarto va inviato alla Cassa di compensazione, affinché emani una nuova decisione di tassazione che tenga conto unicamente delle riprese qui confermate.
Seppure parzialmente vincente in causa, non essendo patrocinata alla ricorrente non vanno attribuite ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione impugnata va annullata e gli atti inviati alla Cassa di compensazione, affinché emani una nuova decisione di tassazione sulla scorta delle considerazioni esposte.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti