Raccomandata

Incarto n. 30.2008.27

TB

Lugano 29 settembre 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 aprile 2008 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 26 marzo 2008 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

A. RI 1, nato nel 1944, è beneficiario di una rendita d'invalidità dal 1° aprile 1990 (doc. 5) e dal 1° gennaio 1991 (doc. 2) è iscritto alla Cassa CO 1 di __________ come persona senza attività lucrativa ed in queste vesti, negli anni seguenti, egli ha quindi ricevuto le relative decisioni di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG (docc. 6-23).

B. Il 12 febbraio 2008 (doc. 25) la Cassa di compensazione ha emanato la decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG relativa all'anno 2004, fissando in Fr. 3'657,20 (spese amministrative comprese) i contributi come persona senza attività lucrativa a carico dell'assicurato.

C. L'opposizione del 7 marzo 2008 (doc. 34) dell'assicurato contro questa decisione verte sulla circostanza che la moglie, attiva da tempo professionalmente, ha versato il doppio del contributo minimo previsto, perciò egli dovrebbe essere esonerato dal versare contributi AVS/AI/IPG sin dalla modifica della LAVS in tal senso, ossia dal 1° gennaio 1997. Essendo in buona fede, chiede dunque la restituzione dei contributi indebitamente pagati da allora.

D. Con decisione su opposizione del 26 marzo 2008 (doc. A3) l'Amministrazione ha accolto parzialmente la citata opposizione, ovvero ha stralciato l'assicurato dal registro degli affiliati con effetto dal 31 dicembre 2002, ma gli ha negato la restituzione dei contributi versati – per intervenuta prescrizione – nella misura richiesta, ammettendo infatti la restituzione soltanto per l'anno 2003.

E. Nel ricorso del 22 aprile 2008 (doc. I) l'assicurato ha ribadito di avere sempre versato in buona fede i contributi fissati, senza prestare particolare attenzione alle avvertenze figuranti sul retro delle decisioni della Cassa. Comunque, è sin da prima del 1991 che sua moglie lavora, perciò è dalla modifica di legge del 1997 che egli doveva essere esentato dal pagare contributi come persona senza attività lucrativa e non solo dal 2003 come ammesso dall'Amministrazione. Oltre a criticare le scarne se non addirittura inesistenti indicazioni - fino al 2001 - da parte della Cassa riguardanti l'intervenuta modifica dal 1997, il ricorrente ha messo in dubbio che l'Amministrazione non fosse al corrente, tramite l'autorità fiscale, del suo statuto di coniugato come pure che sua moglie svolgesse un'attività lavorativa. La restituzione dei contributi va quindi fatta per gli anni 1997-2004 o almeno per il periodo contributivo dal 1997 al 1999 compresi.

La risposta del 5 maggio 2008 (doc. III) della Cassa precisa che l'autorità fiscale comunica unicamente il reddito conseguito e la sostanza netta, non anche lo statuto civile dell'assicurato e nemmeno l'eventuale professione del suo coniuge. Inoltre, specifica che tanto l'UFAS quanto le Casse di compensazione hanno informato adeguatamente gli assicurati in merito alle modifiche legislative della 10a Revisione. In tale senso ha proceduto essa stessa, a mezzo di un promemoria.

Il 9 maggio 2008 (doc. V) l'insorgente ha espresso dubbi sulla risposta riguardante la misconoscenza della Cassa dei dati personali dell'assicurato ed ha osservato di avere ricevuto il promemoria soltanto dopo il 2003, quindi molti anni dopo l'intervenuta modifica di legge.

Il 16 settembre 2008 (doc. X) si è tenuta un'udienza con le parti.

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

  2. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali (procedurali) della LPGA, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale, stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

In concreto, la questione porta sugli anni di contribuzione dal 1997 al 2002. Per il periodo seguente, infatti, come esposto in seguito, la questione è già stata chiarita dall'Amministrazione, che ha deciso favorevolmente nei confronti dell'assicurato.

Ora, le decisioni (formale e su opposizione) sono invece state emanate nel corso del 2008. Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per la controversia di merito relativa alla restituzione dei contributi sociali al ricorrente sono applicabili le norme materiali e le Direttive in vigore fino al 31 dicembre 2002.

  1. Il TCA osserva che l'oggetto della decisione formale è la fissazione dei contributi dovuti dal ricorrente come persona senza attività lucrativa per l'anno 2004.

La decisione su opposizione porta però anche sul diritto alla restituzione dei contributi indebitamente versati dall'assicurato dal 1997 in poi, censura che l'Amministrazione ha accolto sul principio, ma limitatamente all'anno 2003.

A questo proposito, occorre rilevare che, formalmente, la Cassa di compensazione avrebbe dovuto emanare, a seguito dell'opposizione dell'assicurato, una decisione su opposizione relativa unicamente alla fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per l'anno 2004.

Poi, in base all'esito di questa prima decisione, avrebbe dovuto emanare una (nuova) decisione formale, quindi separata da quella relativa alla fissazione dei contributi per il 2004, riguardante unicamente la restituzione dei contributi versati dall'interessato per i precedenti anni di contribuzione, visto che quest'ultimo ha sollevato il tema nella sua opposizione. In questo modo, anche contro questa decisione di restituzione, quindi, l'assicurato avrebbe avuto a disposizione il mezzo dell'opposizione ed eventualmente quello del ricorso contro la susseguente decisione su opposizione dell'Amministrazione.

Nel caso di specie, invece, la Cassa ha trattato in un unico atto le due tematiche da esaminare, sviluppandole entrambe – anche se la questione della restituzione non è stata particolarmente approfondita - nelle motivazioni della propria decisione su opposizione. Nel dispositivo della sua decisione del 26 marzo 2008 l'Amministrazione si è pronunciata formalmente sulla sola tematica della fissazione dei contributi per l'anno 2004. Essa ha tralasciato per contro di esprimersi espressamente anche sulla restituzione dei contributi per l'anno 2003, di cui ha accennato nelle sue motivazioni al punto 9, come pure per gli anni dal 1997 in poi come richiesto dall'assicurato.

Nel caso concreto, viste le motivazioni della decisione, per economia procedurale, questo Tribunale entra nel merito non solo della questione della fissazione dei contributi AVS/AI/IPG dovuti dal ricorrente per l'anno di contribuzione 2004 come persona senza attività lucrativa, bensì anche sulla censura della restituzione dei contributi formula in merito ai periodi di contribuzione toccati dalla modifica legislativa dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS.

nel merito

  1. L'esame della domanda di restituzione dei contributi AVS/AI/IPG che il ricorrente ha versato alla Cassa di compensazione in qualità di persona senza attività lucrativa va limitata agli anni 1997-2003.

La Cassa di compensazione si è infatti rifiutata di restituire all'insorgente i contributi già versati per il periodo dal 1997 al 2002 compresi. Per gli anni successivi, invece, con la decisione su opposizione la Cassa ha riconosciuto che dal 2003 l'assicurato va stralciato dal registro degli affiliati come persona senza attività lucrativa, con conseguente – seppure implicita e non chiaramente espressa - restituzione dei contributi che egli ha già corrisposto all'Amministrazione per quel periodo. Basandosi infatti sul termine di prescrizione di cinque anni contemplato dall'art. 16 cpv. 3 LAVS, la Cassa ha fatto risalire gli effetti della restituzione al 31 dicembre 2002.

Secondo il ricorrente, siccome la modifica legislativa qui in discussione è entrata in vigore con il 1° gennaio 1997 e già a quel tempo sua moglie lavorava versando i contributi AVS/AI/IPG pari almeno al doppio del contributo minimo, egli deve essere stralciato dalla categoria delle persone senza attività lucrativa, con conseguente restituzione dei relativi contributi versati anche dal 1997 in poi.

  1. Giusta l'art. 41 OAVS, chi ha pagato contributi non dovuti può esigerne la restituzione dalla cassa di compensazione, riservata la prescrizione dell'art. 16 cpv. 3 LAVS.

L'art. 16 cpv. 3 LAVS prevede che il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento ed in ogni caso in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito. Se sono stati pagati dei contributi paritetici su prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta sul reddito netto delle persone giuridiche, il diritto alla restituzione si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la tassazione relativa alla predetta imposta è passata in giudicato.

Nella fattispecie fa stato la prima frase e tanto il termine relativo di un anno quanto quello assoluto di cinque anni, contrariamente al titolo dell'art. 16 LAVS che indica "prescrizione", sono in realtà dei termini di perenzione (DTF 115 V 186 consid. 2b con riferimenti; SVR 2007 AHV Nr. 1 consid. 4.1). Pertanto, essi non possono essere né interrotti, né sospesi e neppure ripristinati (DTF 117 V 210 consid. 3a). La perenzione provoca l'estinzione del diritto, ossia esso si estingue alla fine del termine previsto, e va quindi esaminata d'ufficio, indipendentemente da un'eventuale eccezione (STF 8C_ 383/2007 del 15 luglio 2008, consid. 6.2; DTF 113 V 180 consid. 2 pag. 181, DTF 112 V 5 consid. 4c, DTF 111 V 135 consid. 3b).

  1. Le Direttive dell'UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC) specificano il principio della restituzione dei contributi e le sue modalità d'applicazione.

La persona soggetta all'obbligo contributivo deve per principio chiedere la restituzione di contributi (N. 3075 DRC). Tuttavia, se la cassa di compensazione constata senza riserve che una persona ha pagato contributi manifestamente indebiti, deve restituirli d'ufficio (N. 3076 DRC); la cassa di compensazione deve restituire i contributi o compensarli con debiti contributivi (N. 3077 DRC).

Giusta il N. 4003 DRC, la cassa di compensazione non può reclamare il pagamento di contributi prescritti né compensare questi ultimi con prestazioni d’assicurazione. Essa non può neppure accettare il pagamento di questi contributi. Per il N. 4004 DRC, questa regola si applica per analogia alla prescrizione del diritto di reclamare la restituzione di contributi indebitamente pagati (RCC 1955 pag. 417).

Secondo il N. 4005 DRC, la prescrizione del credito contributivo e quella del diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estende anche ai contributi per le spese di amministrazione (art. 69 cpv. 1 LAVS) e agli interessi di mora e compensativi (art. 41bis e 41ter OAVS).

In virtù del N. 4048 DRC, di regola, i contributi versati su rimunerazioni di scarsa entità derivanti da attività accessorie non possono essere restituiti (RCC 1983 pag. 374).

Per il N. 4049 DRC, il principio della buona fede si applica illimitatamente in caso di pagamento di contributi arretrati o di condono di contributi arretrati (DTF 116 V 298 = RCC 1991 pag. 220).

Il termine di prescrizione del diritto di reclamare la restituzione dei contributi è osservato quando il credito è fatto valere presso la cassa di compensazione prima dello spirare del termine. Nei casi in cui il credito è fatto valere per iscritto, il termine è considerato osservato quando lo scritto giunge al più tardi l’ultimo giorno del termine a un ufficio postale svizzero per essere avviato alla cassa di compensazione (N. 4062 DRC). Scaduto il termine di un anno, il credito è estinto anche se il termine di cinque anni poteva ancora decorrere (N. 4063 DRC).

Secondo il N. 4064 DRC, il diritto di reclamare la restituzione dei contributi si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui il debitore dei contributi è diventato consapevole del fatto che ha versato contributi non dovuti. Il fatto è conosciuto, in generale, dal momento in cui il debitore dei contributi si rende conto di avere indebitamente pagato contributi, cioè, normalmente, dal momento in cui egli scopre il proprio errore (N. 4065 DRC).

Giusta il N. 4069 DRC, il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue in ogni caso (cfr. tuttavia il N. 4071) entro cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile nel corso del quale il debitore ha versato questi contributi. La prescrizione avviene anche se il debitore viene a sapere solo più tardi di averli pagati. In virtù del N. 4070 DRC, esiste tuttavia un’eccezione a questo termine di 5 anni per le persone che sono state assoggettate a torto all’assicurazione. In questi casi il periodo di prescrizione è in generale di 10 anni (DTF 110 V 145 = RCC 1984 pag. 518, DTF 101 V 180 = RCC 1976 pag. 188).

  1. In concreto, la questione verte sulla perenzione del termine assoluto entro cui l'assicurato può richiedere alla Cassa di compensazione la restituzione dei contributi indebitamente versati.

Non è invece in discussione – come è giusto che sia, non essendovene valido motivo – la decorrenza del termine relativo di un anno, avendo infatti l'assicurato subito reagito non appena a conoscenza della situazione.

Posizionandosi al 2008 e conformandosi all'art. 16 cpv. 3 LAVS, la Cassa di compensazione ha ammesso la retrocessione dei contributi versati indebitamente dall'insorgente per i precedenti cinque anni, ossia dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007.

Il ricorrente sostiene invece che la retroattività della restituzione debba risalire almeno al 1° gennaio 1997, ovvero a quando è entrata in vigore la modifica della LAVS, il cui nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a contempla che quando il coniuge di un assicurato ha versato, sulla base del reddito di un'attività lavorativa, almeno il doppio del contributo minimo previsto dalla LAVS, i contributi dell'assicurato che non svolge un'attività lavorativa sono considerati come pagati. La sua buona fede, riguardante l'ignoranza del suo diritto alla luce della sua situazione, andrebbe dunque tutelata, ritenuto che la moglie ha lavorato sia prima che dopo il 1997.

  1. D'avviso del TCA, la soluzione adottata dalla Cassa di compensazione si basa su principi corretti, ma è stata erroneamente applicata al caso di specie. È infatti a giusta ragione che l'Amministrazione ha fatto capo, come previsto dall'art. 41 OAVS relativo alla restituzione di prestazioni, all'art. 16 cpv. 3 LAVS. Secondo quest'ultimo disposto, il termine della perenzione del diritto alla restituzione va contato dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito.

Ora, dagli atti prodotti dalla Cassa emerge che i contributi per l'anno 2003 sono stati richiesti all'assicurato nel settembre 2007 (doc. 23), quindi la domanda di restituzione formulata dall'insorgente nel marzo 2008 rientra ampiamente nei cinque anni del termine di perenzione conteggiati dalla fine dell'anno in cui ha avuto luogo il pagamento (verosimilmente nel 2007).

Lo stesso dicasi sia per i contributi dell'anno 2002 fissati con la decisione del 25 gennaio 2005 (doc. 21), sia per quelli del 2001 stabiliti con la decisione del 17 maggio 2004 (doc. 19), ritenuto che dal loro versamento all'Amministrazione alla richiesta di restituzione non sono trascorsi i summenzionati cinque anni, come desumibile dal doc. XI (attestazione CO 1 AVS del 29.9.2008).

I contributi per l'anno 2000, invece, fissati con la decisione del 17 luglio 2001 (doc. 17), sono irrecuperabili, poiché iniziando a contare gli anni di perenzione dal 2002 – ovvero dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento (2001) -, i cinque anni giungono a scadenza al 31 dicembre del 2006 e quindi la domanda di restituzione formulata nel 2008 non può essere accolta siccome è perenta (doc. XI).

Pertanto, la richiesta del ricorrente di recuperare i contributi già versati è tardiva tanto per gli importi corrisposti relativi all'anno di contribuzione 2000 quanto, a maggior ragione, per i periodi precedenti, essendo essi stati fissati e dunque anche versati in un periodo ancora più antecedente al 2001 (docc. 14-16).

In questo senso, la richiesta di restituzione dei contributi indebitamente versati va accolta parzialmente, limitatamente quindi agli anni 2001, 2002 e 2003.

Anche per l'anno di contribuzione 2004 l'insorgente è evidentemente esonerato dal versare contributi sociali, ma siccome egli non ha corrisposto alcunché alla Cassa per quell'anno avendo interposto opposizione alla decisione del 12 febbraio 2008 (doc. 25) e successivamente ricorso a questo Tribunale, non vi sono gli elementi per ammetterne la restituzione.

Va comunque ricordato che l'Amministrazione, accogliendo parzialmente l'opposizione dell'assicurato, aveva essa stessa - implicitamente

  • riconosciuto che i contributi per il 2004 (ed anche per il 2003, ma non per il 2001 ed il 2002) non erano (più) dovuti.
  1. Per quanto concerne l'elemento della buona fede apportato dall'insorgente a sostegno dell'accoglimento della pretesa di vedersi restituiti tutti i contributi che ha versato sin dal 1997 poiché non era al corrente della novella legislativa dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, la stessa va disattesa.

Il principio della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost. fed., permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così, un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

In concreto, come è emerso anche durante l'udienza tenuta il 16 settembre 2008 alla presenza di entrambe le parti (doc. X), dagli atti non emerge che l'Amministrazione abbia fornito informazioni errate all'assicurato da cui il signor RI 1 possa dedurre la sua buona fede.

  1. Infine, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, va precisato che le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicata (art. 29 cpv. 3 OAVS), mentre la determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle Casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

Conformandosi a queste disposizioni, per ogni periodo contributivo la Cassa di compensazione ha chiesto al competente Ufficio di tassazione di riempire l'apposito formulario "Comunicazione della sostanza e della rendita delle persone non esercitanti un'attività lucrativa" (docc. 11, 13, 15, 18, 29, 22 e 24), in cui andavano indicati soltanto la sostanza netta complessiva ed i redditi sotto forma di rendita. Altri dati (personali) non sono richiesti.

Spetta dunque al singolo assicurato, qualora notasse delle anomalie nella fissazione dei suoi contributi (come la circostanza di essere coniugato e/o con una persona attiva professionalmente), farsi parte diligente e reagire presso la competente autorità secondo i mezzi di diritto che la legge offre.

  1. Viste le circostanze che precedono, la decisione impugnata va annullata ed il ricorso deve essere parzialmente accolto, nel senso che l'insorgente ha diritto alla restituzione dei contributi indebitamente versati relativamente ai periodi contributivi portanti sugli anni 2001, 2002 e 2003 (cfr. la decisione del 17 maggio 2004, la decisione del 25 gennaio 2005 e la decisione dell'11 settembre 2007).

Ne discende che l'Amministrazione dovrà emanare una decisione formale di restituzione dei contributi in tal senso, così come stralciare conseguentemente l'assicurato dal registro degli affiliati come persone senza attività lucrativa.

Malgrado sia parzialmente vincente in causa, al ricorrente non vanno attribuite ripetibili siccome non è patrocinato (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. La decisione impugnava va annullata.

1.2. La Cassa di compensazione emanerà una decisione di restituzione dei contributi che il ricorrente ha indebitamente versato per gli anni di contribuzione 2001, 2002 e 2003 oltre alla rinuncia a prelevare i contributi del 2004 già espressa.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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