Raccomandata

Incarto n. 30.2008.13

TB

Lugano 22 ottobre 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1°/12 febbraio 2008 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 gennaio 2008 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. L'11 dicembre 2007 (doc. A2) la Cassa CO 1 ha emanato la decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG di RI 1 come indipendente per il 2004, ritenendo un reddito aziendale di Fr. 51'627.- e fissando quindi dei contributi AVS/AI/IPG di Fr. 4'902.-, a cui si aggiungono Fr. 77,40 per i contributi AF e Fr. 98,05 per le spese amministrative, per una richiesta di pagamento totale di Fr. 5'077,45.

1.2. A seguito di ciò, sempre l'11 dicembre 2007 (doc. 2) l'amministrazione ha emesso il conguaglio dei contributi personali, da cui risulta che i contributi dovuti ammontano appunto a Fr. 5'077,45. Ritenuto però che l'assicurato ha già versato Fr. 6'944,60, gli sarà quindi rimborsato l'importo di Fr. 1'867,15.

1.3. Con decisione del 20 dicembre 2007 (doc. III/1) la Cassa ha fissato per l'anno 2004 degli interessi di mora sui contributi personali AVS/AI/IPG che l'assicurato doveva pagare a causa della discrepanza tra gli acconti versati e la fissazione definitiva dei contributi dovuti per il 2004, conteggiando l'importo di Fr. 62,65 da saldare entro trenta giorni dalla data della decisione.

1.4. La decisione su opposizione del 21 gennaio 2008 (doc. A1) ha illustrato le basi legali ed il calcolo degli interessi di ritardo, confermando il principio e l'importo richiesto. Dalle spiegazioni emerge che questi interessi sono stati calcolati in due tempi: dapprima sul saldo (debitore) dei contributi esistente al 22 dicembre 2006 (Fr. 5'077,45 [totale di contributi dovuti] – Fr. 1'944,60 [acconti già versati] = Fr. 3'132,85), poi sull'importo (creditore) dei contributi versati in più dall'opponente ({Fr. 1'944,60 [acconti versati nel 2004] + Fr. 5'000.- [versamento spontaneo accreditato alla Cassa il 22 dicembre 2006]} – Fr. 5'077,45 [contributi dovuti] = Fr. 1'867,15). La differenza tra gli interessi di ritardo dovuti dall'assicurato (Fr. 153,15) e gli interessi compensativi spettanti a quest'ultimo sull'importo pagato in eccesso (Fr. 90,50) corrisponde a Fr. 62,65; questa somma rappresenta la pretesa della Cassa nei confronti dell'opponente.

1.5. Con ricorso datato 1° febbraio 2008 (doc. I), ma spedito il 12 seguente, l'assicurato contesta il calcolo della Cassa, siccome l'importo che è servito per la determinazione degli interessi di ritardo sarebbe errato. A suo dire, la base legale dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS sarebbe unicamente applicabile per il calcolo degli interessi sui contributi AVS e AI, non però per i contributi IPG e AF, ai quali verrebbe invece applicato l'art. 26 LPGA. Gli interessi di ritardo possono dunque essere calcolati in via principale soltanto sui contributi AVS/AI dovuti, in via subordinata sui contributi AVS/AI/IPG; in nessun caso però sulle spese amministrative e sugli assegni di famiglia integrativi per periodi antecedenti l'emanazione della decisione che ha stabilito i contributi dovuti. Nell'ipotesi più favorevole al ricorrente, gli interessi debitori vanno quindi calcolati su Fr. 2'802,50, pari a Fr. 137.-; nella peggiore ipotesi, su Fr. 2'957,40, ciò che porta gli interessi a Fr. 144,60.

Gli interessi creditori rimangono invece invariati a Fr. 90,50, cosicché la differenza dà un saldo di interessi di Fr. 46,50 rispettivamente di Fr. 54,10, anziché di Fr. 62,65 pretesi dalla Cassa.

1.6. Nella risposta di causa del 5 marzo 2008 (doc. I) la Cassa di compensazione ha osservato che i contributi effettivamente dovuti (N. 2030 CIM) relativi all'AVS, all'AI, all'IPG ed agli AF integrativi, comprese le spese amministrative in virtù dell'art. 69 cpv. 1 LAVS, fungono da base per il calcolo degli interessi di mora. Sia per i contributi AI (art. 3 LAI e art. 1 OAI) che per i contributi IPG (art. 27 cpv. 2 IPG ed art. 42 OIPG) trova applicazione anche l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, mentre l'art. 47 LAF rinvia alle norme LAVS a titolo di diritto suppletorio. Inoltre, come i contributi AVS, anche i contributi AI, IPG, AFI e le spese amministrative vanno pagati anticipatamente ogni trimestre. Pertanto, l'interesse di mora fissato in Fr. 62,65 è corretto e va confermato.

Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Gli interessi di mora pretesi dalla Cassa di compensazione concernono il periodo dal 1° gennaio 2006 al 22 dicembre 2006, mentre gli interessi compensativi che l'amministrazione ha riconosciuto al ricorrente portano sul periodo dal 23 dicembre 2006 al rimborso avvenuto l'11 dicembre 2007, quindi riguardano un periodo successivo all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA (STF 9C_632/2007 del 26 settembre 2008, consid. 1, STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008, consid. 4.1, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è l'importo base dei contributi (ancora) dovuti dall'assicurato sul quale devono essere calcolati gli interessi di mora.

Secondo l'amministrazione, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS va applicato sull'intero ammontare di Fr. 5'077,45 corrispondente ai contributi AVS/AI/IPG/AF ed alle relative spese amministrative calcolati sul reddito aziendale di Fr. 51'627.-.

Per contro, d'avviso dell'insorgente gli interessi di ritardo dovrebbero essere determinati sulle somme corrispondenti ai soli contributi AVS e AI o, al limite, anche ai contributi IPG, comunque non agli AF ed alle spese amministrative.

2.3. L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.

Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.

Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).

A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (cfr. citate STF 9C_632/2007, STF 9C_738/2007).

2.4. Giusta l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone tenute a pagare i contributi devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche.

Secondo il capoverso 2, le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile.

Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).

Giusta l'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

Per il capoverso 5, se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione.

In virtù dell'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati.

Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla fatturazione.

Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25 cpv. 3 OAVS).

È compito delle casse di compensazione domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG (art. 27 cpv. 1 OAVS).

Secondo l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.

L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

2.5. Oltre ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.

Infatti, giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

a. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;

c. i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;

e. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).

A proposito degli articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire dalla loro entrata in vigore (ossia dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1 lett. a-e e cpv. 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da restituire (cpv. 4).

Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).

Con quest'ultima norma si è voluto così evitare che la nuova regolamentazione avesse delle conseguenze imprevedibili per l'assicurato (Pratique VSI 2000 pag. 137).

2.6. Nel caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali per l'anno 2004.

Per ed in quell'anno di contribuzione, l'assicurato ha versato dei contributi personali di Fr. 1'944,60 sotto forma di quattro acconti di Fr. 486,15 ciascuno. Il 22 dicembre 2006 (doc. A2/1) è giunto alla Cassa un versamento spontaneo di Fr. 5'000.- da parte del ricorrente, cosicché il totale versato ammontava a Fr. 6'944,60, mentre il contributo AVS/AI/IPG/AF effettivamente dovuto nel 2004 era di Fr. 5'077,45. Sulla differenza egli vanta un credito.

L'insorgente è concorde di dovere pagare degli interessi di ritardo in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. OAVS sui contributi per l'anno 2004 e conviene inoltre con la somma di Fr. 5'077,45 stabilita dalla Cassa di compensazione. Tuttavia, egli non ritiene corretto calcolare questi interessi di mora fondandosi sull'importo totale dovuto, ovvero su Fr. 5'077,45, rispettivamente sui contributi di Fr. 3'132,85 (Fr. 5'077,45 – Fr. 1'944,60) da versare a saldo (al 22 dicembre 2006).

D'avviso del ricorrente, questi interessi andrebbero determinati su Fr. 2'802,50 (Fr. 4'747,10 – Fr. 1'944,60) o, in via subordinata, su Fr. 2'957,40 (Fr. 4'902.-

  • Fr. 1'944,60). L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS sarebbe quindi unicamente applicabile all'importo dei contributi AVS e AI calcolati sul reddito aziendale, eventualmente anche al contributo IPG, ma non certamente al contributo AFI nonché alle spese amministrative riscosse su questi contributi.

2.7. Se non vi sono quindi dubbi che l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS si applica ai contributi AVS dovuti dagli indipendenti, occorre analizzare se questo disposto sia valido anche per gli altri contributi che la Cassa di compensazione ha prelevato all'insorgente sul reddito aziendale di Fr. 51'627.- conseguito nel 2004.

Per quanto concerne l'assicurazione invalidità, l'art. 3 cpv. 1 LAI prevede espressamente che la LAVS è applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi dell'assicurazione per l'invalidità. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa è dell'1,4%. I contributi delle persone assicurate obbligatoriamente, calcolati secondo la tavola scalare, sono graduati nello stesso modo dei contributi dell'AVS.

I contributi sono riscossi come supplemento ai contributi dell'AVS. Gli artt. 11 e 14-16 LAVS sono applicabili per analogia con le rispettive deroghe alla LPGA (art. 3 cpv. 2 LAI).

Per quanto la LAI non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS concernenti il trattamento di dati personali, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese amministrative, l'assunzione di costi e le tasse postali, l'Ufficio centrale di compensazione, il numero d'assicurato e l'effetto sospensivo.

Più specificatamente, in virtù dell'art. 1 OAI sono applicabili, per analogia, le disposizioni del capo primo come anche gli artt. 34 a 43 OAVS.

Da quanto precede discende chiaramente che ai contributi AI, prelevati sul reddito da attività lucrativa come un supplemento ai contributi AVS, vanno applicate le medesime regole di riscossione valide per i contributi AVS. Nello specifico, con riferimento al prelevamento di interessi di mora, le norme citate regolano espressamente il rinvio alla base legale dell'art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS (abrogata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA e sostituita dall'art. 26 cpv. 1 LPGA) ed anche alla sua concretizzazione nell'art. 41bis OAVS. L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS può dunque essere applicato ai contributi AI.

2.8. Riguardo all'assicurazione indennità per perdita di guadagno, l'art. 21 cpv. 1 LIPG prevede che la LIPG è applicata dagli organi dell'AVS con la collaborazione dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari.

Per quanto la LIPG non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della LAVS concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, l'Ufficio centrale di compensazione e il numero d'assicurato (art. 21 cpv. 2 LIPG).

Secondo l'art. 27 cpv. 2 LIPG, per il calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dei contributi tenendo conto dell'art. 28. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa non può tuttavia eccedere lo 0,5%.

I contributi sono prelevati quali supplementi a quelli dell'AVS. Gli artt. 11 e 14-16 LAVS sono applicabili per analogia, comprese le deroghe alla LPGA che vi figurano (art. 27 cpv. 3 LIPG).

L'art. 36 OIPG ha fissato i contributi nello 0,3% del reddito dell'attività lucrativa.

Per eseguire il conteggio dei contributi per i lavoratori indipendenti e per le persone che non esercitano un'attività lucrativa (art. 19a LIPG), la Cassa di compensazione deduce dalle indennità i contributi per l'AVS, per l'AI e per l'IPG applicando la stessa aliquota valida per i lavoratori salariati.

Infine, l'art. 42 OIPG menziona espressamente che se la LIPG e l'OIPG non stabiliscono altrimenti, sono applicabili per analogia le disposizioni del capo quarto (organizzazione) come pure gli artt. 34-43, 200-203, 205-21, 212bis e 213 OAVS.

D'avviso del TCA, dunque, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'OIPG (art. 42) contempla espressamente una norma anche in ambito di riscossione dei contributi IPG e non solo per il calcolo dei contributi IPG (art. 27 cpv. 2 LIPG). Il rinvio agli artt. 41bis e 42 OAVS sugli interessi è chiaro e soprattutto esplicito.

Stante quanto precede, la tesi principale ricorsuale va respinta e, pertanto, gli interessi di mora calcolati sui contributi AVS, sui contributi AI e sui contributi IPG – questi ultimi due contributi sono prelevati come supplementi a quelli AVS – poggiano su un valido fondamento legale e vanno quindi confermati nel principio.

2.9. Nella sentenza del 17 marzo 2008 (STF 9C_704/2007 pubblicata in DTF 134 I 179 = SVR 2008 FL Nr. 1) portante sull'obbligo di risarcimento del datore di lavoro in caso di mancato pagamento di contributi alla Cassa di compensazione, al considerando 6.2 il Tribunale federale ha ricordato che la responsabilità dell'art. 52 LAVS vale per le assicurazioni sociali federali, in particolare per l'AVS, così come per l'AI e per l'IPG per le quali i contributi sono prelevati come supplemento ai contributi AVS (art. 3 cpv. 2 LAI, art. 26 IPG). Anche l'art. 25 cpv. 3 della Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) rinvia espressamente all'art. 52 LAVS. Pure l'art. 6 LADI rimanda in maniera generale per l'ambito dei contributi alla legislazione AVS, cosicché è compresa anche la responsabilità dell'art. 52 LAVS (DTF 113 V 186 consid. 4b). Gli assegni di famiglia diversi da quelli nell'agricoltura sono invece regolati dal diritto cantonale, perciò l'art. 52 LAVS non funge da base legale per pretendere un risarcimento. È necessaria una base legale cantonale.

Per quanto concerne la legislazione ticinese in merito ai contributi dovuti dagli indipendenti sugli assegni di famiglia, l'art. 59 cpv. 1 lett. b LAF specifica che l'assegno integrativo è finanziato, tra l'altro, da un contributo pari allo 0.15% del reddito soggetto all'AVS, ritenuto un limite di esenzione stabilito dal Consiglio di Stato, versato da chi esercita un'attività lucrativa indipendente alla competente Cassa per gli assegni familiari.

L'art. 103 RLAF regola il contributo delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente. Per il capoverso 1, la Cassa per gli assegni familiari, tramite la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, preleva il contributo sul reddito soggetto all'AVS delle persone: a) che esercitano un'attività lucrativa indipendente; b) i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi ai sensi dell'art. 6 LAVS. Giusta il capoverso 2, la Cassa per gli assegni familiari versa l'importo corrispondente al Fondo di compensazione nei termini e secondo le modalità definite dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

L'art. 47 LAF contempla che per quanto non previsto dalla legge o dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (LAPS), sono applicabili le disposizioni della LAVS e della LPC.

L'art. 63 LAVS tratta dei compiti delle casse di compensazione ed al capoverso 4 prevede che la Confederazione e, con l'approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono affidare alle casse di compensazione altri compiti, in particolare quelli relativi alla protezione dei militari e della famiglia.

Conformemente a questo disposto, l'art. 49 cpv. 2 LAF ha affidato alla Cassa cantonale di compensazione AVS/Al/IPG l'amministrazione della Cassa cantonale sugli assegni familiari.

In questo contesto, è la Cassa cantonale di compensazione AVS/Al/IPG che provvede ad incassare i contributi dovuti dai datori di lavoro per gli assegni di famiglia. L'incasso avviene contemporaneamente a quello relativo ai contributi AVS/AI/IPG e AD. La Cassa di compensazione richiede i contributi dovuti dal datore di lavoro e compensa l'ammontare degli assegni per i figli che lo stesso è stato autorizzato ad anticipare al suo dipendente (STCA del 31 luglio 2002, consid. 1.10, inc. n. 30.2001.33).

Essenzialmente, dunque, anche per gli assegni integrativi c'è un rinvio alla LAVS quale diritto suppletorio e, per essa, secondo il TCA, anche all'OAVS e quindi implicitamente anche all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

In conclusione, quindi, il TCA non può fare propria l'opinione del ricorrente secondo cui, per gli altri contributi sociali diversi da quelli AVS che non sono pagati nel termine indicato al momento della notifica del calcolo dei contributi stessi, occorre applicare, per eventuali interessi di mora, l'art. 26 LPGA con particolare rinvio sì all'art. 41bis cpv. 1 OAVS, ma alle sole lettere a ad e, fatta eccezione dunque per la lettera f (doc. I punto 4 lettera e).

2.10. Resta ancora da esaminare se gli interessi di mora, ai sensi invece dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, possano essere prelevati anche sulle spese amministrative.

Fra i suoi vari compiti, elencati all'art. 63 LAVS, la cassa di compensazione ha anche quello di riscuotere i contributi per le spese di amministrazione (art. 63 cpv. 1 lett. g LAVS).

In virtù dell'art. 69 cpv. 1 LAVS, a copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano dai loro membri (datori di lavoro, persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, persone che non esercitano un'attività lucrativa e persone assicurate facoltativamente secondo l'art. 2) contributi commisurati alla capacità economica delle persone tenute a pagarli. È applicabile l'art. 15. Il Consiglio federale può prendere le misure atte ad impedire che le aliquote dei contributi per le spese dell'amministrazione non differiscano troppo da una cassa all'altra.

In forza di questa norma di legge, l'Esecutivo federale ha emanato l'art. 157 OAVS, delegando al Dipartimento federale dell'Interno il compito di fissare, per tutte le casse di compensazione, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, le aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa.

Il Dipartimento federale dell'Interno ha così promulgato l'11 ottobre 1972 l'Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi alle spese d'amministrazione nell'AVS (RS 831.143.41), il cui art. 1 recita:

" I contributi alle spese d'amministrazione, previsti nell'articolo 69 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, non possono superare il tre per cento della somma dei contributi dovuti da un datore di lavoro, da una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente o da una persona che non esercita una attività lucrativa.".

In concreto questo contributo, che deve essere inferiore al 3%, è stato fissato al 2% del contributi AVS/AI/IPG (Fr. 4'902.- x 2%). Le spese sono quindi state prelevate correttamente.

Come indicato in precedenza, in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAVS i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente devono essere stabiliti e versati periodicamente. Investito di questo compito, il Consiglio federale ha fissato i periodi di calcolo e di contribuzione. Giusta l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche, fissate in trimestri dall'art. 34b cpv. 1 lett. b OAVS. Questi contributi devono poi essere pagati alla cassa di compensazione entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento (art. 34 cpv. 3 OAVS).

Le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati (art. 25 cpv. 1 OAVS).

Inoltre, la Cassa di compensazione si occupa, come visto, sia della fissazione dei contributi (art. 63 cpv. 1 lett. a LAVS), sia della riscossione dei contributi per le spese di amministrazione (art. 63 cpv. 1 lett. g LAVS).

Gli interessi di mora sono quindi dovuti sui contributi AVS/AI/IPG e AD (quest'ultima voce non però per gli indipendenti), AF (AFI per gli indipendenti) e sui contributi alle spese amministrative giusta l'art. 69 cpv. 1 LAVS.

Non sono invece dovuti interessi di mora sulle tasse di diffida (art. 34a cpv. 2 OAVS), sulle spese per l'emanazione della tassazione d'ufficio (art. 38 cpv. 3 OAVS) e sulle multe d'ordine (art. 91 LAVS).

Nessun interesse può inoltre essere prelevato sugli interessi di ritardo non versati (NN. 4009, 4010 e 4011 della Circolare sugli interessi di mora (CIM), edita dall'UFAS; nella versione francese dal 1° gennaio 2008, cfr. NN. 4049, 4050 e 4051 delle Directives sur la perception des cotisations (DP) dans l'AVS, AI et APG).

Ne discende che questa censura va respinta siccome infondata.

2.11. In conclusione, quindi, la Cassa di compensazione deve conteggiare gli interessi di mora ai sensi dell'art. 41bis OAVS sui contributi AVS/AI/IPG/AD/AF e sui contributi per le relative spese amministrative stabiliti con una decisione di fissazione dei contributi.

Nella fattispecie, questi interessi di mora vanno pertanto calcolati sulla differenza fra da un lato il totale dei contributi AVS/AI/IPG (Fr. 4'902.-), AF (Fr. 77,40) e dei contributi per le spese amministrative (Fr. 98,05) determinato con la decisione definitiva di fissazione dei contributi dell'11 dicembre 2007 (Fr. 5'077,45); d'altro lato, gli acconti dei contributi AVS/AI/IPG/AF e delle relative spese amministrative già versati dall'assicurato nel corso dell'anno 2004 (Fr. 1'944,60).

È quindi a buon diritto che la Cassa di compensazione ha calcolato a carico dell'insorgente degli interessi di ritardo ammontanti a Fr. 153,15, partendo da un importo ancora dovuto a saldo di Fr. 3'132,85 (Fr. 5'077,45 – Fr. 1'944,60) per un periodo di 352 giorni di ritardo (dal 1° gennaio 2006 al 22 dicembre 2006).

In proposito, questo TCA osserva che questo principio è stato riconfermato ancora di recente dall'Alta Corte (STF 9C_632/2007 del 26 settembre 2008, STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008, con riferimento ad una sentenza pubblicata in DTF 134 V 202 ed in SVR 2008 AHV Nr. 19), che ha ratificato i giudizi del 10 luglio 2007 rispettivamente del 17 settembre 2007 di questo Tribunale riguardanti l'obbligo per un indipendente di pagare degli interessi di mora stabiliti dalla Cassa di compensazione in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. La nostra Massima istanza ha quindi implicitamente ammesso e ratificato che questi interessi vengano conteggiati non solo sui contributi AVS e AI determinati in funzione del reddito aziendale conseguito dall'assicurato in un determinato anno, bensì anche sia sui contributi IPG ed AFI, sia sui contributi per le spese di amministrazione riscossi, anche questi ultimi, dalla Cassa di compensazione in funzione dell'importo del reddito netto.

Alla luce di tutto quanto precede, considerati inoltre gli interessi compensativi di Fr. 90,50 maturati in virtù dell'art. 41ter OAVS durante 349 giorni (dal 23 dicembre 2006 all'11 dicembre 2007) sulla somma di Fr. 1'867,15 versata in eccesso dal ricorrente a titolo d'acconto sui contributi personali per il 2004 (Fr. 1'944,60 + Fr. 5'000.- - Fr. 5'077,45), la differenza di Fr. 62,65 (Fr. 153,15 – Fr. 90,50) è giustamente ancora dovuta dal ricorrente.

La decisione su opposizione va dunque confermata, così pure l'importo di Fr. 62,65 richiesto all'assicurato a titolo di interessi di ritardo per i contributi personali dell'anno 2004.

Da quanto esposto discende che tutte e tre le richieste di giudizio del ricorrente non devono essere accolte.

2.12. Riguardo, infine, la censura di "palese, arbitraria ed ingiustificata penalizzazione di quei contribuenti tenuti a pagare un conguaglio superiore al 25%, oggetto di una inammissibile disparità di trattamento, non sorretta da alcuna norma legale", rispetto ad altri contribuenti pacificamente inadempienti ai quali vengono condonati gli interessi di mora se questi non superano i Fr. 30.- (doc. I punto 8), la stessa non merita di essere tutelata.

Nel caso concreto va evidenziato come l'assicurato, alla luce del reddito conseguito nel periodo d'interesse nella sua attività indipendente, a lui noto, abbia effettivamente versato degli acconti insufficienti, siccome eccessivamente bassi.

Inoltre, è opportuno osservare che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra gli acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall'amministrazione solo dopo l'emanazione della decisione di tassazione (STCA del 23 febbraio 2006, 30.2006.2). Tuttavia, in taluni casi, proprio come nella fattispecie, questa fatturazione può avvenire anche alcuni anni dopo (nel 2007) il conseguimento effettivo del reddito (2004).

In queste circostanze, le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio 2001 dell'OAVS sono la conseguenza della mancata tempestiva segnalazione da parte dell'assicurato alla Cassa di una modifica significativa (si consideri il limite del 25% dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS) del proprio reddito.

In applicazione di questa norma, gli interessi di mora possono però essere fissati unicamente dopo che sono stati stabiliti i contributi definitivi e con essi anche i contributi da versare a conguaglio, sempre che quest'ultimo importo sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti. È quindi soltanto al momento della determinazione di questa somma (il conguaglio) che gli interessi diventano esigibili.

La soglia del 25% ha lo scopo di garantire agli interessi moratori la loro funzione compensatrice laddove la differenza del saldo è troppo grande. Soglia che se viene superata obbliga l'amministrazione a riscuotere gli interessi di mora in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e a non applicare per contro l'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS (citata STF 9C_738/2007 consid. 5.3.1).

Con sentenza del 21 agosto 2003 (H 268/02), l'allora Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha considerato che promulgando gli articoli 41bis e 42 cpv. 1 OAVS, il Consiglio federale ha introdotto delle disposizioni più severe in materia di riscossione degli interessi moratori in ambito AVS e che l'AVS stessa si deve mostrare intransigente, anche di fronte ad un interesse di modesto importo e di un ritardo minimo, e ciò qualsiasi sia il motivo del ritardo. L'unica eccezione a questo principio concerne la riscossione di interessi moratori inferiori a Fr. 30.-, poiché l'UFAS ha fatto uso della facoltà riservatagli dal Consiglio federale di autorizzare le Casse di compensazione di rinunciare a prelevare degli interessi di mora in tali situazioni (cfr. N. 4024 CIM). Il Tribunale federale ha così ammesso che l'applicazione di questa nuova regolamentazione possa avere come conseguenza che gli interessi moratori siano percepiti retroattivamente (ossia già prima della scadenza del termine di pagamento), quando i pagamenti giungano troppo tardi alla Cassa di compensazione.

Quindi, la modalità della segnalazione spontanea imposta dalle evocate norme LAVS, e che tratta sia dell'aumento sia della diminuzione del reddito sul quale debbono essere percepiti i contributi, non può certo essere considerata un'eccezione ed appare comunque rispondere a tutti i requisiti della protezione dall'arbitrio.

Pertanto, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS non viola neppure il principio di parità di trattamento dinanzi alla legge; anzi, proprio la percezione degli interessi moratori a fronte di una situazione come quella qui in discussione, ossia conseguente ad insufficiente versamento di acconti per la mancata segnalazione da parte del debitore dell'aumento dei suoi redditi, tende a volere trattare tutti gli assicurati in maniera conforme alla legge. Inoltre, la norma stessa non crea discriminazioni tra gli assicurati trattando gli stessi in maniera uguale.

In proposito, nelle recenti citate sentenze del 26 settembre 2008 (9C_632/2007, consid. 4.1) e del 29 agosto 2008 (9C_738/2007, consid. 7.3), il Tribunale federale ha confermato questa conclusione, osservando che la decisione di subordinare l'obbligo di pagamento degli interessi moratori ad un superamento sostanziale del 25%, limitandolo così alle situazioni in cui la persona interessata, come il ricorrente, deve rendersi conto della divergenza e deve quindi anche assumersi le conseguenze se, ciò malgrado, non segnala la differenza o non procede ad un adeguato versamento supplementare di acconti nei termini di rispetto concessigli dall'ordinanza, non crea un'inammissibile disparità di trattamento.

In conclusione, ritenuto come l'interesse dovuto è superiore a Fr. 30.-, la Cassa ha preteso a giusta ragione la citata somma.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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