Raccomandata

Incarto n. 30.2007.35

cs

Lugano 15 ottobre 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 maggio 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 29 marzo 2007 emanata da

Cassa CO 1

in materia di assegni per grandi invalidi dell’AVS

ritenuto, in fatto

A. RI 1, nata il __________, ha chiesto, il 15 marzo 2006, di poter essere messa al beneficio di un assegno per grandi invalidi dell’AVS.

La domanda è stata respinta con decisione formale del 2 agosto 2006, confermata con decisione su opposizione del 29 marzo 2007. In sostanza l’autorità amministrativa ha rilevato che l’interessata non necessita di aiuto regolare e notevole da parte di terzi per gli atti quotidiani della vita tale da giustificare il riconoscimento di un assegno di grado medio. In particolare l’assicurata necessita di aiuto di terzi per compiere 3 atti (vestirsi-svestirsi, lavarsi e spostarsi) ma non di sorveglianza personale continua (doc. 41-1).

B. Contro la predetta decisione RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta (doc. I). Essa fa in sostanza valere di necessitare quotidianamente ed in maniera permanente dell’aiuto di terze persone (principalmente marito e figlia) per lo svolgimento della maggior parte degli atti ordinari della vita, rispettivamente di una sorveglianza personale e di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, non potendo vivere autonomamente. L’insorgente contesta in particolare le conclusioni dell’inchiesta a domicilio e rileva di essere manifestamente a rischio cadute a causa della problematica algica alla colonna vertebrale, irradiante agli arti inferiori, che la affligge da oltre un decennio e per questo, in caso di cadute, di non è in grado di alzarsi da sola.

Infine la ricorrente chiede che vengano nuovamente esperiti gli accertamenti necessari (inchiesta a domicilio e visite mediche) per verificare correttamente il suo stato di salute, in particolare alla luce del fatto che il medico curante, dr. med. __________, non è mai stato interpellato.

Essa domanda pertanto di essere messa al beneficio di un assegno per grandi invalidi almeno di grado medio, a far tempo dal 1.4.2001.

C. Nella sua risposta la Cassa propone la reiezione del ricorso, rinviando per le motivazioni alla decisione su opposizione (doc. III).

D. Pendente causa l’insorgente ha prodotto il rapporto del __________ di __________ del 3 luglio 2007, nonché copia del rapporto del 25 giugno 2007 del dr. med. __________ relativo al suo profilo pressorio (doc. VII/1-2). Gli atti sono stati trasmessi alla Cassa la quale ha potuto prendere posizione in merito (doc. VIII e seguenti).

in diritto

in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

nel merito

  1. Ai sensi dell'art. 43bis cpv. 1 LAVS hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato o medio. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

Il cpv. 3 prevede che l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5.

Va ancora rilevato che per il cpv. 5 le disposizioni della LAI sono applicabili, per analogia, alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.

A norma dell’art. 46 cpv. 2 LAVS se l’assicurato fa valere un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l’assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA. Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.

Per l’art. 9 LPGA è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

L'art. 37 OAI distingue tre gradi di grande invalidità:

la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita (cpv. 2):

a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita;

b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna inoltre di una sorveglianza personale permanente; o

c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38.

La grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale permanente;

c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38.

A norma dell’art. 38 cpv. 1 OAI esiste un bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un’istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non può vivere autonomamente senza l’accompagnamento di una terza persona;

b. non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l’accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia seriamente l’isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l’art. 38 cpv. 3 OAI è considerato unicamente l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile.

  1. Secondo costante giurisprudenza, sono considerati come atti ordinari della vita gli atti consistenti nel vestirsi, svestirsi, alzarsi, sedersi, sdraiarsi, mangiare, provvedere all’igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi e stabilire dei contatti sociali.

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l’ambiente bisogna intendere il comportamento normale all’interno della società così come richiesto dall’esistenza quotidiana (cfr. DTF 117 V 27 consid. 4b e 146 consid. 2; DTF 105 V 52; DTF 104 V 127; RCC 1980 pag. 62; Valterio, Droit et pratique de l’assurance-invalidité, pag. 275).

La giurisprudenza del Tribunale federale ha inoltre stabilito che un assicurato deve essere ritenuto “totalmente” grande invalido quando abbisogna dell’aiuto di terzi in tutti gli atti ordinari della vita rilevanti. E’ tuttavia sufficiente che l’aiuto sia necessario in “misura notevole” in ogni singolo atto (DTF 106 V 157; 105 V 55 consid. 2; 104 V 130). Negli atti ordinari della vita composti da più operazioni parziali non è necessario che l'assicurato abbisogni dell'aiuto di terzi nella maggior parte di essi, ma basta che in una singola operazione parziale abbisogni regolarmente ed in misura notevole di tale aiuto. L'aiuto è da ritenere notevole quando, per esempio (RCC 1990 pag. 50, RCC 1989 pag. 229, RCC 1987 pag. 265, RCC 1981 pag. 364):

  • nel cibarsi l'assicurato provvede da solo a tale atto, ma non può spezzettare gli alimenti oppure è in grado di portare il cibo alla bocca soltanto con l'aiuto delle dita;

  • nel farsi la pulizia personale quotidiana l'assicurato non può lavarsi, pettinarsi o radersi, oppure fare il bagno o la doccia da solo;

  • nello spostarsi e nel contatto con l'ambiente abituale l'assicurato non può spostarsi da solo in casa o fuori di casa oppure abbisogna dell'aiuto di terzi per stabilire il contatto con l'ambiente abituale.

  1. Con sentenza 22 maggio 1995 nella causa S. pubblicata in DTF 121 V 88, il TFA - modificando la propria precedente giurisprudenza - ha ancora stabilito che pure la messa in ordine degli abiti, la pulizia del corpo, l’utilizzazione di gabinetti speciali in relazione con la necessità di fare i propri bisogni costituiscono funzioni parziali di quest'ultimo atto ordinario della vita. La persona che per effettuare una di queste funzioni necessita dell’aiuto di terzi, è pertanto considerata grande invalida per questo atto fisiologico ordinario.

Di principio, dunque, si deve ritenere che un assicurato non sia atto a compiere un atto ordinario della vita nella misura in cui non può eseguirlo se non in un modo non conforme agli usi correnti (DTF 106 V 159 consid. 2b).

Inoltre, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi, sia come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari della vita rilevanti: per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto, che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (aiuto indiretto di terzi: RCC 1990 pag. 50, RCC 1986 pag. 512, DTF 107 V 149 consid. 1c, DTF 106 V 157, 105 V 56 consid. 4a).

Infine, la giurisprudenza federale ha stabilito che la condizione dell'aiuto di terzi (diretto, rispettivamente indiretto) è talmente ampia che gli altri presupposti cumulativamente richiesti dall'art. 36 cpv. 1 OAI delle cure permanenti o della sorveglianza personale assumono soltanto importanza secondaria. Il termine "permanente" deve essere inteso come antitesi di transitorio e non nel senso di 24 ore su 24. Le cure e la sorveglianza non sono da riferire agli atti ordinari della vita: si tratta invece di prestazioni di ordine medico o di aiuto sanitario rese necessarie dallo stato fisico o psichico dell'assicurato. Come cure si intendono, per esempio, la necessità di somministrare giornalmente dei medicamenti o fare delle fasciature. Il presupposto della sorveglianza personale è dato, per esempio, quando l'assicurato non può essere lasciato solo tutta la giornata a causa delle sue assenze mentali (RCC 1990 pag. 51, RCC 1986 pag. 512, DTF 107 V 139, DTF 106 V 158; DTF 105 V 56 consid.4b).

  1. In concreto la Cassa ha rifiutato di mettere la ricorrente al beneficio di un assegno per grandi invalidi dell’AVS poiché l’interessata necessita dell’aiuto di terzi per compiere “solo” 3 atti ordinari della vita (vestirsi-svestirsi, lavarsi e spostarsi) ma non di sorveglianza personale continua.

Va qui esaminato se invece, come ritiene l’insorgente, la sorveglianza personale continua è sempre necessaria e se anche per altri atti ordinari della vita l’aiuto di altre persone è necessario.

Nel questionario relativo alla richiesta per un assegno per grandi invalidi dell’AVS, la ricorrente ha indicato che dal 1992, a causa di un errore medico durante un intervento alla schiena, necessita di aiuto regolare e notevole di terzi nel vestirsi e svestirsi (“mettere le calze e il corsetto e le mutande”), nell’alzarsi, sedersi e coricarsi (“alzarsi la mattina e pomeriggio dal letto”) e nel provvedere alla propria pulizia personale (lavarsi e fare il bagno/la doccia).

L’interessata ha inoltre precisato che per spostarsi fuori casa e stabilire contatti con l’ambiente ha bisogno, oltre che del bastone, del sostegno di una persona.

Per contro non necessita dell’aiuto di terzi per mangiare, mentre ha bisogno della presenza di altre persone quando va al gabinetto. Per contro per riordinare i vestiti prima e dopo essere andata in bagno e per la pulizia corporale, l’assicurata non abbisogna di alcun aiuto.

Nel formulario figura inoltre che l’insorgente necessità costantemente di cure permanenti di giorno (“aiuto nelle varie mansioni di una casalinga”). Alla domanda 3.3 : “L’assicurato/a necessita di sorveglianza personale?”, la ricorrente ha risposto: “no”.

Infine emerge che l’interessata è costretta a letto per una parte della giornata (6 ore).

Le risposte sono state confermate dal medico curante, dr. med. __________, in data 15 marzo 2006. Lo specialista ha precisato di conoscere l’insorgente dal 1996 e alla domanda 4.6. “Prognosi”, ha risposto: “stazionaria”.

Il 26 luglio 2006, allo scopo di verificare se i presupposti per l’erogazione di un assegno per grandi invalidi dell’AI fossero adempiuti, l’assistente sociale ha reso visita alla ricorrente (doc. 40-1).

Dal referto emerge che l’assicurata vive al proprio domicilio con il marito.

L’assistente sociale ha costatato quanto segue:

“L’assicurata dichiara che le difficoltà oggi presenti sono direttamente imputabili alle conseguenze di un intervento chirurgico effettuato nel 1992, alla colonna vertebrale, dal dr. __________. La signora __________ ha intentato causa al medico, vincendo la sua battaglia legale. Le limitazioni fisiche perdurano però tuttora.

L’assicurata accusa dolori intensi al dorso (pur essendo dotata di una pompa a morfina) e risulta impedita nel chinare, ruotare ed estendere la colonna. Deve di continuo modificare la sua postura non riuscendo a mantenere a lungo nessuna posizione. La postura che più le dà sollievo è quella coricata.

3.1.1 Vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o togliere una protesi

Non riuscendo a chinarsi l’assicurata va aiutata in modo particolare a vestire e svestire la parte inferiore del corpo.

3.1.2 Alzarsi, sedersi e coricarsi

L’assicurata dichiara di non riuscire sempre ad uscire dal letto da sola. Talvolta si rende necessario l’aiuto del marito, in ragione delle difficoltà di movimento e dei dolori presenti. Non tutti i giorni sono però uguali.

Per correttezza l’assicurata riferisce che l’aiuto non è quotidiano. Talvolta, seppur lentamente, con cautela e prestando attenzione ai singoli movimenti, l’assicurata riesce a compiere, senza interventi esterni, l’atto in questione. Durante il giorno, per sedersi e rialzarsi da appoggi sufficientemente alti e in presenza di solidi sostegni su cui poter far leva, la signora __________ si dice invece indipendente.

3.1.3 Mangiare (…)

Nessun impedimento

3.1.4 Igiene personale (…)

Nessun impedimento per quanto concerne la piccola toilette giornaliera al lavandino.

In occasione del bagno, grazie alla presenza di un apposito seggiolino, l’assicurata riesce il più delle volte ad entrare e ad uscire autonomamente dalla vasca. L’intervento di terzi si rende in ogni caso necessario al momento di lavare ed asciugare la parte inferiore del corpo, i capelli e per la pédicure per le limitazioni di movimento della colonna.

3.1.5 Andare al gabinetto (…)

L’assicurata lamenta limitazioni d’uso anche degli arti superiori, la cui mobilità è a momenti ridotta, specie al mattino appena sveglia.

La Signora RI 1 cerca quindi di trattenersi dall’andare in bagno appena svegliata. Quando i movimenti divengono più sciolti e fluidi si reca in bagno e provvede di persona alle sue necessità.

Per episodi frequenti di incontinenza fecale, pure direttamente imputati all’intervento del 1992, l’assicurata porta delle specifiche protezioni.

3.1.6 Spostarsi in casa, fuori casa, mantenere i contatti sociali

All’interno di casa l’assicurata si sposta in maniera indipendente.

All’esterno la sua autonomia è limitata a poche centinaia di metri. L’assicurata si sposta sostenendosi al bastone, ma facilmente si affatica e i dolori tendono rapidamente ad accentuarsi. Riesce a raggiungere da sola la vicina __________, ma per il percorso di rientro a casa deve essere accompagnata in auto dal marito.

L’assicurata è persona lucida ed orientata.

3.3 La persona assicurata necessita di un aiuto duraturo nelle cure di base oppure di trattamenti?

Cura medicamentosa autogestita.

3.4 La persona assicurata necessita di una sorveglianza personale?

No. L’assicurata non segnala rischio di cadute né queste si sono mai di recente verificate.

(…)

  1. Proposta di decisione

La persona assicurata dipende da terzi per compiere 3 atti ordinari della vita:

vestirsi/svestirsi

lavarsi

spostarsi

La situazione descritta è tale dal 1992.

Non necessita di una sorveglianza personale continua.

La domanda di AGI è stata presentata nel mese di marzo 2006.

Per quanto dichiarato in occasione del colloquio non sono assolte le condizioni per il versamento di un assegno per grandi invalidi. La domanda va pertanto respinta. L’assicurata è stata preventivamente informata di questa eventualità e delle precise condizioni di legge che consentono ad una persona in età AVS di poter beneficiare dell’assegno.” (doc. 40)

  1. In DTF 128 V 93 (cfr. pure DTF 130 V 61 seg., consid. 6.1 e 6.2), l’Alta Corte ha stabilito che un rapporto d’inchiesta dell’ufficio AI acquista valore probatorio, in analogia alla giurisprudenza in merito alla fedefacenza dei rapporti medici (DTF 125 V 352 consid. 3a), se sono adempiuti determinati fattori.

Innanzitutto, secondo l’Alta Corte, l’estensore dell’inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche.

Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno.

Tuttavia, continua l’Alta Corte, il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 128 V 93 consid. 4).

  1. In concreto, allestito - in conoscenza della situazione medica e domestica - da persona abilitata a stabilire l'esistenza di grande invalidità (DTF 107 V 136, 143 consid. 2b), il rapporto riporta in dettaglio quanto costatato personalmente e riferito dall'assicurata in merito ai singoli atti ordinari della vita e alla necessità di cure permanenti o di sorveglianza personale.

Questo Tribunale, richiamata la giurisprudenza in merito ai rapporti d’inchiesta, non ha motivo per non prendere in considerazione le conclusioni tratte dall’assistente sociale, la quale ha potuto verificare di persona, parlando personalmente con l’assicurata, della capacità dell’insorgente di compiere gli atti ordinari della vita.

Al referto del 27 luglio 2006, completo e concludente, va pertanto dato pieno valore probatorio.

Le conclusioni cui è giunta l’assistente sociale vengono inoltre corroborate dalla indicazioni, in parte sovrapponibili, che emergono dal formulario per la richiesta di un assegno per grandi invalidi.

Risulta infatti che “solo” per tre atti ordinari della vita (vestirsi-svestirsi, lavarsi e spostarsi) la ricorrente necessita sempre del costante aiuto di terzi.

Per contro sia dall’inchiesta a domicilio sia dal formulario, sottoscritto anche dal medico curante, emerge che l’interessata non necessita di sorveglianza personale continua (cfr. risposta a domanda 3.3, doc. 36-3).

Inoltre, non vi è neppure la necessità di un accompagnamento personale permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cfr. consid. 2 e decisione su opposizione consid. 3.2), non essendoci una necessità di aiuto nei contatti sociali allo scopo di prevenire l’isolamento permanente (cfr. quanto descritto dall’assistente sociale: “l’assicurata è persona lucida e orientata” e formulario per la richiesta dell’assegno, domanda 3.1.6: “bisogno bastone e sostegno di una persona”).

Inoltre per gli altri atti ordinari (in particolare andare al gabinetto e alzarsi, sedersi, coricarsi) l’aiuto di terzi non è necessario come risulta chiaramente dall’inchiesta a domicilio. Infatti, per quanto concerne l’atto di alzarsi, sedersi e sdraiarsi l’opponente necessita “talvolta” dell’aiuto del marito per uscire dal letto (e “per correttezza l’assicurata riferisce che l’aiuto non è quotidiano”), mentre per andare al gabinetto l’interessata lamenta limitazioni d’uso agli arti superiori specie al mattino appena sveglia per cui “cerca di trattenersi dall’andare in bagno appena svegliata” e “quando i movimenti divengono più sciolti e fluidi si reca in bagno e provvede di persona alle sue necessità”.

A questo proposito va evidenziato come le dichiarazioni della prima ora rilasciate spontaneamente, in generale sono meno condizionate e più attendibili delle descrizioni fornite più tardi, poiché consciamente o inconsciamente influenzabili da riflessioni inerenti al diritto delle assicurazioni o di altra natura fatte in un secondo tempo. Questa massima non è una regola probatoria formale, bensì unicamente un ausilio interpretativo di giudizio di cui tenere conto nell’ambito del libero apprezzamento delle prove. Tale massima può essere applicata unicamente quando non siano da attendersi altri elementi cognitivi risultanti da ulteriori accertamenti dei fatti (STFA del 22 giugno 2005 nella causa B., U 243/04; cfr. RAMI 2004 pag. 547; Bühler, Der Unfallbegriff, in: Alfred Koller [Hrsg.], Haftpflicht-und Versicherungsrechtstagung 1995, San Gallo 1995, pag. 267 seg.).

In queste condizioni le conclusioni dell’assistente sociale, corroborate in gran parte dalle indicazioni figuranti nel formulario per la richiesta dell’assegno per grandi invalidi, vanno confermate.

Per quanto concerne invece il rapporto dello “__________” di __________ che riporta le risultanze della visita del 13 giugno 2006, non assurge a prova per l’asserita necessità di far sempre capo a terzi. Infatti, se è vero che nel referto i medici affermano che “Die Patientin wird im Haushalt und in den alltäglichen Tätigkeiten durch den Ehemann unterstützt, da sie wegen der lumbalen Rückenschmerzen und durch die Rhizarthrosen stark eingeschränkt ist”, va comunque evidenziato da una parte che verosimilmente si tratta delle affermazioni fatte loro dall’insorgente e non di una constatazione diretta dei medici e dall’altra che comunque il referto è successivo all’emanazione della decisione impugnata. In questo senso va rammentato che secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

Per cui, eventuali peggioramenti sorti dopo la resa della decisione impugnata non possono essere presi in considerazione, ma possono semmai essere oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo.

La richiesta della ricorrente di procedere con ulteriori accertamenti ed in particolare di eseguire una nuova inchiesta a domicilio e di interpellare i medici, alla luce delle emergenze probatorie, si rivela superflua. Va a questo proposito evidenziato come in realtà il medico curante è stato interpellato, seppur in maniera indiretta, laddove ha sottoscritto il questionario per ottenere l’assegno per grandi invalidi.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

Alla luce di quanto sopra esposto questo TCA deve concludere che l’interessata necessita dell’aiuto di terzi per compiere 3 atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi, lavarsi, spostarsi) e non necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per gli atti quotidiani della vita tale da giustificare un assegno di grado medio.

La decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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