Raccomandata
Incarto n. 30.2007.34
cs
Lugano 3 settembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 marzo 2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nata il __________, ha chiesto, il 2 febbraio 2001, di poter essere messa al beneficio di un assegno per grandi invalidi dell’AVS. La domanda è stata respinta il 29 maggio 2001 (doc. 1).
Lo stesso esito negativo ha avuto la richiesta del 18 aprile 2003, poiché non era ancora passato un anno dall’inizio della grande invalidità nel luglio 2002 (doc. 10).
Il 21 novembre 2005 RI 1 ha nuovamente domandato di poter essere messa a beneficio di un assegno per grandi invalidi.
B. Con decisione del 13 aprile 2006, confermata il 20 marzo 2007, sulla base degli accertamenti effettuati, in particolare del questionario relativo ad un assegno per grandi invalidi dell’AVS, degli atti medici e di un’inchiesta dell’assistente sociale presso l’allora luogo di degenza dell’assicurata, l’amministrazione ha deciso di accordarle un assegno per grandi invalidi di grado medio a decorrere dal mese di novembre 2004, ossia retroattivamente di un anno dalla data di presentazione della domanda. La Cassa ha in particolare accertato che dal 1° luglio 2002 l’assicurata presenta una grande invalidità di grado medio poiché dipendente da terzi per compiere 3 atti quotidiani della vita (vestirsi-svestirsi, lavarsi e spostarsi) e abbisogna inoltre di sorveglianza personale e continua. L’interessata avrebbe diritto all’assegno dal 1° luglio 2003. Avendo tuttavia inoltrato la richiesta solo nel novembre 2005, il pagamento decorre dal novembre 2004 (doc. R).
C. L’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta contro la predetta decisione contestando la data d’inizio dell’erogazione della prestazione, il grado medio dell’assegno e il rifiuto di concederle l’assistenza giudiziaria in sede di opposizione (doc. I).
D. Nella sua risposta la Cassa in via principale chiede la reiezione dei ricorso, mentre in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il ricorso fosse accolto, afferma che la decisione andrà riformata sulla base di eventuali nuovi accertamenti (doc. III).
in diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
nel merito
Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.
Il cpv. 3 prevede che l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5.
Va ancora rilevato che per il cpv. 5 le disposizioni della LAI sono applicabili, per analogia, alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.
A norma dell’art. 46 cpv. 2 LAVS se l’assicurato fa valere un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l’assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA. Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.
Per l’art. 9 LPGA è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
L'art. 37 OAI distingue tre gradi di grande invalidità:
la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).
La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita (cpv. 2):
a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita;
b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna inoltre di una sorveglianza personale permanente; o
c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38.
La grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38.
Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l’ambiente bisogna intendere il comportamento normale all’interno della società così come richiesto dall’esistenza quotidiana (cfr. DTF 117 V 27 consid. 4b e 146 consid. 2; DTF 105 V 52; DTF 104 V 127; RCC 1980 pag. 62; Valterio, Droit et pratique de l’assurance-invalidité, pag. 275).
La giurisprudenza del Tribunale federale ha inoltre stabilito che un assicurato deve essere ritenuto “totalmente” grande invalido quando abbisogna dell’aiuto di terzi in tutti gli atti ordinari della vita rilevanti. E’ tuttavia sufficiente che l’aiuto sia necessario in “misura notevole” in ogni singolo atto (DTF 106 V 157; 105 V 55 consid. 2; 104 V 130). Negli atti ordinari della vita composti da più operazioni parziali non è necessario che l'assicurato abbisogni dell'aiuto di terzi nella maggior parte di essi, ma basta che in una singola operazione parziale abbisogni regolarmente ed in misura notevole di tale aiuto. L'aiuto è da ritenere notevole quando, per esempio (RCC 1990 pag. 50, RCC 1989 pag. 229, RCC 1987 pag. 265, RCC 1981 pag. 364):
nel cibarsi l'assicurato provvede da solo a tale atto, ma non può spezzettare gli alimenti oppure è in grado di portare il cibo alla bocca soltanto con l'aiuto delle dita;
nel farsi la pulizia personale quotidiana l'assicurato non può lavarsi, pettinarsi o radersi, oppure fare il bagno o la doccia da solo;
nello spostarsi e nel contatto con l'ambiente abituale l'assicurato non può spostarsi da solo in casa o fuori di casa oppure abbisogna dell'aiuto di terzi per stabilire il contatto con l'ambiente abituale.
Di principio, dunque, si deve ritenere che un assicurato non sia atto a compiere un atto ordinario della vita nella misura in cui non può eseguirlo se non in un modo non conforme agli usi correnti (DTF 106 V 159 consid. 2b).
Inoltre, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi, sia come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari della vita rilevanti: per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto, che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (aiuto indiretto di terzi: RCC 1990 pag. 50, RCC 1986 pag. 512, DTF 107 V 149 consid. 1c, DTF 106 V 157, 105 V 56 consid. 4a).
Infine, la giurisprudenza federale ha stabilito che la condizione dell'aiuto di terzi (diretto, rispettivamente indiretto) è talmente ampia che gli altri presupposti cumulativamente richiesti dall'art. 36 cpv. 1 OAI delle cure permanenti o della sorveglianza personale assumono soltanto importanza secondaria. Il termine "permanente" deve essere inteso come antitesi di transitorio e non nel senso di 24 ore su 24. Le cure e la sorveglianza non sono da riferire agli atti ordinari della vita: si tratta invece di prestazioni di ordine medico o di aiuto sanitario rese necessarie dallo stato fisico o psichico dell'assicurato. Come cure si intendono, per esempio, la necessità di somministrare giornalmente dei medicamenti o fare delle fasciature. Il presupposto della sorveglianza personale è dato, per esempio, quando l'assicurato non può essere lasciato solo tutta la giornata a causa delle sue assenze mentali (RCC 1990 pag. 51, RCC 1986 pag. 512, DTF 107 V 139, DTF 106 V 158; DTF 105 V 56 consid. 4b).
A norma dell’art. 87 cpv. 2 OAI la revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono i fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità.
Per l’art. 88a cpv. 1 OAI se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.
A norma dell’art. 88a cpv. 2 OAI se la capacità di guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile per analogia.
In sede di decisione su opposizione la Cassa ha precisato che anche volendo ammettere che vi siano stati dei periodi in cui l’assicurata abbia necessitato d’aiuto per alzarsi/sedersi/coricarsi od andare al gabinetto per quanto riguarda l’atto di mangiare la ricorrente non oggettiva alcun nuovo elemento. Per cui ha diritto ad un assegno di grado elevato
Nel caso di specie è pacifico che l’interessata, oltre alla sorveglianza continua, per vestirsi e svestirsi, per lavarsi e per spostarsi necessita dell’aiuto regolare di terzi.
Va qui esaminato se anche per alzarsi/sedersi/coricarsi, per andare al gabinetto e per mangiare è necessaria la presenza di altre persone.
Nel questionario relativo alla richiesta di un assegno per grandi invalidi dell’AVS, compilato il 18 novembre 2005, l’interessata aveva indicato di necessitare dell’aiuto di terzi per tutti gli atti ordinari della vita (doc. 26-1).
Al fine di accertare lo stato di salute dell’interessata, la Cassa ha compiuto alcuni accertamenti presso i medici che hanno in cura l’insorgente.
Il 28 novembre 2005 il dr. med. __________ ha attestato di conoscere la paziente dal 20 giugno 2005, di confermare le indicazioni sulla grande invalidità figuranti sul formulario di richiesta dell’assegno (doc. 32-1) ed ha precisato che un sopralluogo al domicilio sarebbe stato indicato. Anche il dr. med. __________, che conosce la paziente dal 25 novembre 2003, ha confermato l’esattezza delle informazioni contenute nel formulario (doc. 39-1).
Da parte sua il Dr. med. __________ ha risposto negativamente alla domanda a sapere se le indicazioni contenute nel formulario sono corrette, affermando che “il certificato di richiesta attesta una necessità di aiuto che supera quanto ricordo e quanto risulta dai vari rapporti infermieristici. E’ tuttavia possibile che la paziente sia peggiorata dopo la dimissione dalla Clinica __________, in Novembre 2005.” (doc. 42-1).
Allo scopo di valutare i presupposti per l’erogazione di un assegno per grandi invalidi e conformemente alla prassi, l’assistente sociale, il 24 marzo 2006, si è recata presso la Clinica __________ di __________, dove l’assicurata era degente (doc. 47-2).
Dal referto emerge quanto segue:
" Ho discusso telefonicamente con la responsabile del servizio aiuto domiciliare di __________, signora __________. Il personale infermieristico interviene 7 giorni su 7 per le medicazioni ai piedi, l’insulina e la somministrazione di altri medicamenti. Altro personale interviene per fare il bagno all’assicurata e occuparsi della pulizia della casa.
(…)
3.1.1 Vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o togliere una protesi
L’assicurata riesce ad infilarsi gli abiti per vestire la parte superiore del corpo mentre non può piegarsi per indossare la biancheria intima, le calze e la gonna. Il personale di cura o l’aiuto domiciliare la devono aiutare giornalmente.
3.1.2 Alzarsi, sedersi e coricarsi
Attualmente non è in grado di alzarsi dal letto. Deve essere aiutata dalle infermiere. Vi sono periodi in cui può alzarsi, sedersi e coricarsi in modo autonomo appoggiandosi a due stampelle. Vi è sempre il costante pericolo di cadute. In questo caso l’assicurata telefona alla signora __________ o al medico
3.1.3 Mangiare (…)
Autonomia nel taglio degli alimenti
3.1.4 Igiene personale (…)
L’aiuto da parte di terzi è indispensabile per fare il bagno o la doccia. La mobilità dell’assicurata è ridotta anche nei periodi non acuti; la situazione della sua colonna vertebrale non le permette di muoversi liberamente. Il personale del servizio aiuto domiciliare le presta l’aiuto necessario quando è al proprio domicilio.
3.1.5 Andare al gabinetto (…)
La capo infermiera afferma che l’assicurata non è incontinente ed è tuttora in grado di provvedere alla propria igiene intima. Attualmente deve essere accompagnata alla toilette e aiutata a riordinare i vestiti. La signora __________ segnala situazioni in cui l’assicurata non riesce a raggiungere la toilette in tempo e chiede in seguito aiuto per provvedere all’igiene intima.
3.1.6 Spostarsi in casa, fuori casa, mantenere i contatti sociali
Non è in grado di spostarsi senza essere sostenuta. Anche nei periodi migliori persistono notevoli difficoltà a camminare. L’assicurata si sostiene con due stampelle e può spostarsi nel ristretto spazio della sua abitazione ma non è più in grado di uscire all’esterno.
(….)
La persona assicurata dipende da terzi, in modo regolare e continuo, per compiere tre atti ordinari della vita:
vestirsi/svestirsi
lavarsi
spostarsi
La situazione è tale dal mese di luglio 2002.
Necessita inoltre di una sorveglianza personale e continua.
La domanda di AGI è stata presentata nel mese di novembre 2005.
Sono assolte le condizioni per il versamento di un assegno per grandi invalidi di grado:
medio
a decorrere dal mese di novembre 2004, retroattivamente di un anno dalla data di presentazione della domanda.” (doc. 47)
In DTF 128 V 93 (cfr. pure DTF 130 V 61 seg., consid. 6.1 e 6.2), l’Alta Corte ha stabilito che un rapporto d’inchiesta dell’ufficio AI acquista valore probatorio, in analogia alla giurisprudenza in merito alla fedefacenza dei rapporti medici (DTF 125 V 352 consid. 3a), se sono adempiuti determinati fattori.
Innanzitutto, secondo l’Alta Corte, l’estensore dell’inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche.
Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno.
Tuttavia, continua il TFA, il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 128 V 93 consid. 4).
In concreto, allestito - in conoscenza della situazione medica e domestica - da persona abilitata a stabilire l'esistenza di grande invalidità (DTF 107 V 136, 143 consid. 2b), il rapporto riporta in dettaglio quanto costatato personalmente e riferito dall'assicurata in merito ai singoli atti ordinari della vita e alla necessità di cure permanenti o di sorveglianza personale.
L’assistente ha riportato inoltre quanto comunicatole dal personale infermieristico in merito all’espletamento degli atti ordinari.
Questo Tribunale, richiamata la giurisprudenza in merito ai rapporti d’inchiesta, non ha motivo per non prendere in considerazione le conclusioni tratte dall’assistente sociale la quale ha potuto verificare di persona, parlando con il personale infermieristico e con la ricorrente, della capacità dell’insorgente di compiere gli atti ordinari della vita.
Al referto del 28 marzo 2006, completo e concludente, va pertanto dato pieno valore probatorio. Le attestazioni dei medici che nei loro certificati, alla domanda della Cassa a sapere se confermavano tutte le risposte date dall’insorgente circa l’incapacità di svolgere gli atti ordinari della vita, non possono essere considerate concludenti giacché non motivate.
Sulla base dell’inchiesta va esclusa la necessità di far sempre capo a terzi per l’atto di mangiare (“autonoma nel taglio degli alimenti”). Questa circostanza è confermata dai rapporti infermieristici del 24 febbraio 2004 (doc. 42-11) e del 18 ottobre 2005 (doc. 42-3; “alimentazione autonoma”).
Per cui, già solo per questo motivo, non può essere riconosciuto alla ricorrente un assegno per grandi invalidi di grado elevato, perlomeno fino alla compilazione dell’inchiesta presso la Clinica __________, nel marzo 2006.
In sede di ricorso l’assicurata ha prodotto numerose, nuove, “dichiarazioni” rilasciate da conoscenti ed enti assistenziali al fine di comprovare la necessità di far capo a terzi per tutti gli atti ordinari della vita (cfr. doc. E e seguenti).
In particolare, per quanto concerne l’atto di mangiare, in uno scritto del 7 maggio 2007 della __________ e del 24 aprile 2007 dell’ergoterapista __________, emerge che alla ricorrente vengono distribuiti pasti tritati e che l’interessata necessita del costante aiuto di terzi per tagliare qualunque alimento portato alla bocca poiché non sempre riesce ad utilizzare le posate adatte in modo funzionale per compiere l’atto di tagliare. Anche altri conoscenti della ricorrente (tra cui la signora __________, la signora __________, la signora __________, il signor __________ ed il signor __________), confermano queste difficoltà, in alcuni casi addirittura dal 2000/2001.
In particolare l’ergoterapista __________ ha evidenziato come nell’attività di base della vita quotidiana la ricorrente “necessita costantemente di un aiuto per effettuare la doccia, nella preparazione di un pasto equilibrato e nel taglio degli alimenti. Nello specifico ha bisogno di un costante aiuto di terzi per tagliare qualunque alimento portato alla bocca, questa problematica à legata alla deformità articolare della mano che non le permette una buona presa delle posate. Noi stessi abbiamo provveduto a fornirle i mezzi ausiliari necessari (posate adatte), ma nonostante ciò non sempre riesce a utilizzarle in modo funzionale per compiere l’atto del tagliare.” (doc. G).
A proposito di queste dichiarazioni, che sono in contrasto con l’inchiesta effettuata presso la Clinica __________ e con i rapporti infermieristici dell’ottobre 2004 e del novembre 2005 (cfr. supra), va evidenziato quanto segue.
Nella prima richiesta di un assegno per grandi invalidi, del 2 febbraio 2001, era stata indicata una situazione che non corrispondeva alla realtà. In particolare dal formulario emergeva che l’insorgente necessitava di aiuto regolare e notevole di terzi in praticamente tutte le attività (eccetto la necessità di farsi servire i pasti a letto) a partire dagli anni ’90 ed era stata descritta una situazione valetudinaria assai precaria (doc. 1).
Nel formulario ad esempio figurava che l’interessata dal 1993 necessitava dell’aiuto di terzi per tagliare gli alimenti (“non ha più forza nelle braccia”) e dal 1995 per portare gli alimenti alla bocca (“fa fatica”).
La successiva inchiesta esperita dall’assistente sociale aveva portato a conclusioni opposte (cfr. doc. 3-1).
In particolare l’insorgente poteva vestirsi e svestirsi da sola, non aveva alcun impedimento ad alzarsi, sedersi e coricarsi, non aveva alcun impedimento per mangiare (doc. 3-1: la ricorrente “taglia gli alimenti e li porta alla bocca senza difficoltà”), poteva provvedere alla propria pulizia personale ed andare in gabinetto. In quell’occasione l’assistente sociale aveva concluso affermando che “essendoci una discrepanza notevole tra le indicazioni riportate sul formulario e le dichiarazioni della signora RI 1 ho consultato, in data odierna, il Dott. __________. Egli non ha più incontrato l’assicurata dal mese di marzo scorso ma a sua conoscenza si tratta di una persona autosufficiente che si reca nel suo studio da sola. Ho informato il dott. __________ che non sussistono i presupposti per accordare un AGI e quindi la decisione sarà negativa. Egli si è dichiarato d’accordo.” (doc. 3-1).
Anche in questo caso il TCA ritiene che le dichiarazioni che descrivono la necessità di far capo a terzi per l’atto di mangiare non hanno valore probatorio nella misura in cui fanno riferimento a periodi anteriori al marzo 2006, poiché in contrasto con l’inchiesta esperita dall’assistente sociale e con i rapporti infermieristici che hanno chiaramente escluso la necessità di far capo ad altre persone per mangiare.
Come già esposto in precedenza va pertanto negata una grande invalidità di grado elevato nei mesi precedenti aprile 2006.
Tuttavia, non si può escludere con assoluta tranquillità, senza procedere a nuovi accertamenti, che vi sia stato un effettivo peggioramento della situazione valetudinaria dell’assicurata a partire dal mese di aprile 2006.
Per cui questo Tribunale ritiene che sia necessario un rinvio degli atti alla Cassa affinché, dopo aver fatto esperire una nuova inchiesta a domicilio ed aver interpellato i medici che sono stati in contatto con l’insorgente, valuti, con l’aiuto del medico SMR, se vi è stata una modifica della situazione e se (e da quando: cfr. anche art. 88bis OAI) l’interessata abbia diritto ad un assegno di grado elevato.
La decisione va invece confermata per quanto concerne il versamento dell’assegno di grado medio fino alla fine di marzo 2006.
Dagli accertamenti effettuati risulta che l’assicurata dipende da terzi per compiere tre atti ordinari della vita dal mese di luglio 2002. L’interessata avrebbe pertanto diritto all’assegno da luglio 2003, ossia dal momento in cui è stata grande invalida di grado medio per un anno intero, senza interruzione (cfr. art. 43bis cpv. 2 LAVS e consid. 2).
La Cassa, in virtù dell’art. 46 cpv. 2 LAVS (cfr. consid. 2), ha tuttavia deciso di erogare la prestazione dal mese di novembre 2004, giacché la domanda è stata presentata nel mese di novembre 2005.
La ricorrente sostiene invece di aver inoltrato la richiesta anche il 10 luglio 2003 ed il 22 febbraio 2004 (doc. I).
Dall’incarto della Cassa emerge che con decisione 30 aprile 2003 l’amministrazione ha respinto la richiesta tendente all’ottenimento dell’assegno per grandi invalidi poiché non era ancora passato un anno dall’inizio della grande invalidità (luglio 2002). Da rilevare che l’insorgente, in una corrispondenza con la Cassa, afferma che questa decisione, che secondo le ricerche postali, è stata ritirata il 6 maggio 2003, non le sarebbe stata notificata ma sarebbe stata ritirata da persona la cui firma a lei non è nota. La decisione non è comunque contestata (cfr. doc. 46).
L’8 giugno 2004, per posta semplice, la Cassa ha trasmesso all’insorgente, “come richiesto”, il questionario per la richiesta di un assegno per grandi invalidi da ritornare entro 30 giorni (doc. 11).
Il 20 ottobre 2004 figura agli atti una nota interna di una funzionaria della Cassa da cui emerge che il nipote l’ha chiamata per conoscere l’esito della domanda, “gli ho comunicato che non è mai arrivato il formulario che noi abbiamo inviato l’8 giugno 2004. Ho già provveduto io a inviare un nuovo formulario alla Signora” (doc. 12).
Il 21 marzo 2005 l’amministrazione, nuovamente, ha trasmesso alla ricorrente, “come a colloquio telefonico odierno”, un altro formulario (doc. 13).
Nell’incarto della Cassa risulta, da una nota interna, che il 18 agosto 2005 il nipote ha telefonato per chiedere chiarimenti circa la procedura, affermando che il medico avrebbe già inviato il formulario compilato (doc. 14).
La funzionaria, in assenza del formulario e considerato che vi era la necessità di un’inchiesta a domicilio, ha deciso di dare mandato ad un’assistente sociale con l’invito a far completare il formulario di richiesta direttamente all’assicurata (doc. 14).
Dopo numerosi accertamenti effettuati dai funzionari della Cassa per tentare di entrare in contatto con la ricorrente (cfr. doc. 16 e seguenti), la Cassa è stata contattata il 25 ottobre 2005 dall’assistente sociale della Clinica __________, la quale ha comunicato che avrebbe provveduto ad inoltrare la richiesta (doc. 21). Il 26 ottobre 2005 la Cassa ha trasmesso un nuovo formulario presso la Clinica in cui era degente l’interessata (doc. 22). Un altro formulario è stato trasmesso il 31 ottobre 2005 al nipote, poiché alla corrispondenza del 26 ottobre 2005, apparentemente, non era stato allegato nessun formulario (doc. 24).
Il 24 novembre 2005 la richiesta tendente all’ottenimento dell’assegno per grandi invalidi è giunta alla Cassa (doc. 26).
Lo stesso giorno la ricorrente ha trasmesso copia delle richieste del 10 luglio 2003 e del 22 febbraio 2004, affermando che “siamo peraltro certi che gli originali erano stati già trasmessi al Dottor Med. __________, per certificarli e trasmetterveli, in quanto ritrovati nei suoi dossier.” (doc. 27). Va a questo proposito rilevato che il 18 gennaio 2006 vi è una nota interna di una funzionaria della Cassa che precisa che un’amica dell’assicurata ha telefonato affermando che il Dr. __________ non risponderà alla richiesta di informazioni mediche ed ha invitato l’amministrazione a rivolgersi ad altri due specialisti (doc. 33).
Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungs-recht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.).
Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Secondo il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile.
In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. Kieser in: AJP 1995 pag. 1091-1092).
A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni.
In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami (cfr. inc. n. 36.2005.3 e 4 nella causa E.).
Come visto nell’incarto della cassa non vi è traccia dei due formulari ed anzi emerge che l’amministrazione si è prodigata, trasmettendo in più occasioni la richiesta da compilare ed ha avuto difficoltà a contattare la ricorrente anche per le numerose persone che di volta in volta si mettevano in contatto con la Cassa per ottenere ragguagli.
Sia come sia, poiché l’assicurata non ha comprovato di aver trasmesso la richiesta per l’ottenimento dell’assegno per grandi invalidi prima del novembre 2005, la decisione dell’amministrazione di far decorrere il diritto alla prestazione dal mese di novembre 2004 è corretta in applicazione dell’art. 46 cpv. 2 LAVS.
In conclusione il ricorso va parzialmente accolto nel senso che gli atti vanno rinviati alla Cassa per nuovi accertamenti circa la situazione valetudinaria della ricorrente dall’aprile 2006.
Alla ricorrente, parzialmente vincente in causa e patrocinata, vanno assegnate ripetibili ridotte (art. 61 lett. g LPGA).
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LAVS prevede che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61 N. 86 p. 626).
Le condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle assicurazioni sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS; SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre va rilevato che secondo l’art. 21 cpv. 2 LPTCA la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
La legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, in vigore dal 30 luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), all'art. 3 prevede:
" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa se:
a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa H., pag. 3).
In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).
Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
A questo importo va aggiunto un supplemento del 15-25% conformemente alla giurisprudenza del TFA.
Dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria emerge che l’interessata, nata nel __________, beneficia di una rendita AVS di fr. 1'352, di un assegno per grande invalido di fr. 553 e di una prestazione complementare di fr. 661. L’interessata deve far fronte ad un affitto di fr. 700 al mese e di fr. 366 al mese di cassa malati, oltre a fr. 175 di dieta per diabetici e segnala spese di cura, soggiorni in clinica e prestazioni non coperte dalla cassa malati.
Rilevato che le cure di base, laddove necessarie, sono coperte dall’assicurazione obbligatoria di base e che le spese della cassa malati sociale obbligatoria sono assunte dalle prestazioni complementari (cfr. decisione allegata fr. 4’392 di contributo fisso : 12 = 366), il fabbisogno della ricorrente ammonta a fr. 2’250 (1'100 + 275 [1'100 : 100 X 25] + 700 + 175), di poco inferiore alle entrate di fr. 2’566.
Con sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04 il TFA non ha considerato indigente una famiglia composta di due genitori e due figli la cui eccedenza mensile, applicando il supplemento del 15-25% all’importo di base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, oscillava tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese.
In particolare l’Alta Corte ha rilevato:
" (…)
4.1.3 Sulla base della documentazione prodotta agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.
4.1.4 Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del 15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il (relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr. 4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10% [stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9 consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF "soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).” (STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 4.1.3., 4.1.4.)."
Nell’evenienza concreta, applicando il supplemento massimo del 25% l’eccedenza raggiunge i fr. 316 (2'566 – 2'250). Rilevato inoltre che l’interessata ha diritto a ripetibili ridotte, essendo parzialmente vincente in causa, la prima condizione per la concessione dell’assistenza giudiziaria non è adempiuta.
In queste condizioni la domanda va respinta sia in sede giudiziaria che amministrativa, indipendentemente dalla questione, risolta negativamente dall’amministrazione, a sapere se era necessario far capo ad un legale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
L’incarto va rinviato alla Cassa per ulteriori accertamenti per il periodo successivo al mese di marzo 2006.
La richiesta tendente all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà fr. 600 (IVA inclusa) alla ricorrente a titolo di ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti