Raccomandata

Incarto n. 30.2006.28

TB

Lugano 12 giugno 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2006 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 aprile 2006 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

A. Con decisione definitiva del 20 gennaio 2006 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi personali dovuti da RI 1 per l'anno 2004 quale persona senza attività lucrativa. L'amministrazione ha considerato una sostanza netta nulla ed un reddito percepito sotto forma di rendite di ogni genere di Fr. 72'897.- moltiplicato per 20; il risultato, diviso due, corrisponde ad una sostanza determinante di Fr. 728'970.-, su cui è stato fissato un contributo AVS/AI/IPG di Fr. 1'313.-, oltre a Fr. 26,25 di spese amministrative.

Gli elementi di calcolo sono stati desunti dalla notifica di tassazione IFD 2004.

B. Con decisione su opposizione del 27 aprile 2006 (doc. A1) la Cassa ha parzialmente accolto l'opposizione dell'assicurata, osservando che poiché quest'ultima è coniugata e non esercita un'attività lucrativa, il calcolo dei suoi contributi va eseguito sulla metà della sostanza e del reddito conseguito sotto forma di rendita dei due coniugi. Inoltre, i contributi propri di una persona senza attività non sono considerati pagati se il suo coniuge esercitante una tale attività ha diritto ad una rendita di vecchiaia (N. 2073 DIN). Pertanto, il calcolo dei contributi è stato correttamente effettuato sulla pensione di Fr. 72'897.- versata nel 2004 al marito dalla sua Cassa pensione.

Le decisioni definitive di fissazione dei contributi per il 2005 ed il mese di gennaio 2006, anch'esse emanate il 20 gennaio 2006, sono state invece rettificate in via provvisoria in base ai nuovi dati emersi con l'opposizione, in attesa dei dati fiscali definitivi.

C. Contro questa decisione amministrativa è tempestivamente insorta l'assicurata, postulandone l'annullamento. La ricorrente contesta di dover pagare quanto stabilito dalla Cassa, poiché il marito ha lavorato fino a febbraio 2004 contribuendo all'AVS con il versamento di Fr. 1'278.-, quindi con un importo superiore al doppio del contributo minimo di Fr. 850.-, ciò che le permetterebbe di essere esonerata dal dovere alcunché come persona senza attività lucrativa. L'assicurata chiede dunque che il suo contributo sia calcolato soltanto sul periodo ottobre-dicembre 2004, ovvero da quando il marito, nato nel settembre 1939, percepisce la rendita legale di vecchiaia (doc. I).

La Cassa conferma sia l'ammontare della pensione professionale ricevuta dal coniuge nel 2004, comunicato dall'Ufficio di tassazione, sia l'assoggettamento della ricorrente come persona senza attività lucrativa al pagamento dei contributi personali in virtù degli artt. 1a, 3 e 29quinquies cpv. 3 lett. a e cpv. 4 lett. a LAVS, siccome il coniuge esercitante un'attività lucrativa ha diritto ad una rendita di vecchiaia (DTF 130 V 49) (doc. III).

L'insorgente ha ribadito di fissare il suo obbligo di contribuzione soltanto dal 1° ottobre 2004, ossia da quando il marito ha diritto alla rendita AVS (doc. V).

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Al caso concreto è pacificamente applicabile la LPGA, poiché gli anni di contributo e le decisioni della Cassa sono successive all'entrata in vigore di detto complesso normativo.

nel merito

  1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Tuttavia, l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle Disposizioni transitorie relative alla 10a revisione della LAVS).

Si ritiene che paghino contributi propri, e quindi non devono versare alcun contributo proprio, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).

L'art. 3 cpv. 3 LAVS prevede una disposizione speciale per i coniugi senza attività lucrativa di assicurati esercitanti una tale attività: questa categoria di assicurati è reputata aver pagato i contributi qualora il loro coniuge abbia versato dei contributi pari almeno al doppio del contributo minimo. L'esigenza del doppio contributo minimo è dovuta allo splitting: è, in effetti, necessario che ognuno dei coniugi abbia potuto iscrivere sul suo conto individuale il contributo minimo, altrimenti l'anno non potrebbe essere considerato quale anno di contribuzione (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 17 ad art. 3 LAVS, pag. 106).

Ora, per "contributi pari almeno al doppio del contributo minimo" va inteso un importo forfetario e quindi indipendente dalla durata di assoggettamento del coniuge senza attività lucrativa considerato come avente versato contributi proprî. Pertanto, quando il coniuge che esercita un'attività lucrativa versa meno del doppio del contributo minimo durante un anno civile, anche se per un periodo transitorio, l'assicurato senza attività lucrativa è tenuto, senza alcuna possibile eccezione, a contribuire (Pratique VSI 2001 pag. 178 consid. 4).

  1. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Il capoverso 2 recita che gli studenti e gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 OAVS).

Se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza (art. 28 cpv. 2 OAVS).

Giusta l'art. 28 cpv. 3 OAVS, per il calcolo del contributo la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori.

L'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che "se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. (…)".

Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., ad art. 10 LAVS, pag. 347 n. 25).

Il Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione (STFA inedita del 18 gennaio 2001 nella causa W., consid. 2 b, H 199/00; DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).

  1. Nella sua giurisprudenza, il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

La giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi del coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag. 204).

Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).

Va poi ricordato che non sono considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).

  1. Il contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (KÄSER, op. cit., pag. 231, N. 10.34).

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, N. 2085).

Gli artt. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia alla fissazione ed alla determinazione dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).

  1. La legge dispone che l'obbligo contributivo termina alla fine del mese in cui gli assicurati compiono 63/65 anni (art. 3 cpv. 1 LAVS) e che il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età di pensionamento (art. 21 cpv. 2 LAVS).

Per il calcolo delle rendite ordinarie ci si basa sugli anni di contribuzione, sui redditi dell'attività lucrativa nonché sugli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso) (art. 29bis cpv. 1 LAVS).

La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio, che si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater LAVS).

Giusta l'art. 29quinquies cpv. 1 LAVS, sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi. I contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa sono computati come reddito di un'attività lucrativa (cpv. 2). Per il capoverso 3 lett. a, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita. Tuttavia (cpv. 4 lett. a), sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita.

Interpretando a contrario questa norma legale, si ha che i redditi sottoposti a contribuzione e realizzati dopo il sopraggiungere dell'evento assicurato della vecchiaia da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita, non sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca per metà (splitting) (DTF 127 V 361, e meglio pag. 366, DTF 129 V 124). Questa particolarità fa sì che i contributi propri di una persona senza attività lucrativa non sono considerati pagati se il suo coniuge esercitante una tale attività ha diritto ad una rendita di vecchiaia (DTF 130 V 49).

Questo significa che gli anni di computo terminano prima dell'inizio dell'anno dell'età della pensione, altrimenti si avrebbero dei periodi di contribuzione differenti a dipendenza del mese in cui ogni assicurato compie gli anni "limite" legati alla rendita di vecchiaia. Inoltre, con questo computo "parziale" dei mesi di contribuzione gli assicurati mai raggiungerebbero l'anno intero di contribuzione, che si ha quando una persona è stata assicurata durante più di undici mesi in totale (art. 50 OAVS). Per questi motivi, i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato ed il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati soltanto per colmare lacune di contribuzione, mentre i redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati in questo periodo non sono presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).

  1. Nella fattispecie in esame, controverso è l'assoggettamento della ricorrente al pagamento di contributi personali per l'intero anno 2004 come persona senza attività lucrativa.

È incontestato che l'assicurata è stata iscritta alla Cassa CO 1 come persona senza attività lucrativa dal 1° gennaio 2004 e che il marito ha esercitato un'attività lucrativa fino a febbraio 2004, per poi ricevere la rendita pensionistica AVS dal 1° ottobre 2004 (doc. III). Tuttavia, da questa circostanza non è possibile dedurre che ella sia stata esonerata dal pagamento dei contributi personali.

In virtù di quanto precede, infatti, sebbene nel 2004 il marito della ricorrente abbia comunque esercitato un'attività lucrativa per la quale ha versato contributi superiori al doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS), ai fini del calcolo dei contributi personali dovuti dal coniuge, quindi dall'assicurata, questa situazione non va tuttavia, come detto, presa in considerazione.

A questo proposito va osservato che anche lo stesso conto individuale di __________ non menzionerà i suoi redditi conseguiti nel 2004, proprio perché l'ultimo anno non è di principio computato per il calcolo della rendita pensionistica (art. 29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS). Di conseguenza, per la problematica in oggetto va ipotizzato che il marito dell'insorgente non abbia lavorato nel 2004 e quindi né guadagnato né contribuito.

Non potendo quindi, eccezionalmente, beneficiare dell'avvenuto pagamento del doppio del contributo minimo da parte del proprio coniuge che le avrebbe consentito l'esonero dal versamento dei contributi personali quale persona senza attività lucrativa (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS), la ricorrente deve regolarmente versare la sua parte di contributi personali. D'altronde, questo è lo scopo sancito dall'introduzione dello splitting nel contesto della 10a revisione dell'AVS: tutte le persone senza attività lucrativa sono di principio sottoposte all'obbligo di contribuire – contrariamente a quanto avveniva sotto l'egida del precedente sistema (DTF 130 V 49 consid. 3.2.2).

Pertanto, come ha rettamente proceduto la Cassa, il calcolo dell'importo dovuto va eseguito in conformità del predetto art. 28 cpv. 4 OAVS, ovvero considerando la metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita di entrambi i coniugi; in virtù del citato art. 29 cpv. 1 OAVS, esso porta su tutto il 2004.

Ora, proprio perché il coniuge della ricorrente ha lavorato fino a febbraio 2004 compreso, quale suo reddito sotto forma di rendita va considerata soltanto la rendita di vecchiaia percepita dalla previdenza professionale per i restanti mesi dell'anno (marzo-settembre 2004, art. 29 cpv. 2 OAVS) fino al momento in cui ha percepito la rendita legale AVS, corrispondente a Fr. 72'897.- (doc. 2). Quest'importo va dunque moltiplicato per venti ed il totale diviso per due.

  1. Stanti così le cose, le cifre ritenute dalla Cassa di compensazione vanno quindi integralmente confermate, alla stessa stregua degli importi calcolati come contributi AVS/AI/IPG (Fr. 1'313.- oltre a Fr. 26,25 di spese amministrative).

Il ricorso interposto da RI 1 deve essere così respinto, senza carico di tasse e spese e la decisione di fissazione dei contributi personali della ricorrente per il 2004 va confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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