Raccomandata

Incarto n. 30.2006.26

TB

Lugano 12 giugno 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 aprile 2006 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 22 aprile 2006 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

A. Con due distinte decisioni provvisorie del 17 febbraio 2006 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi personali dovuti da RI 1 per gli anni 2004 e 2005 quale persona senza attività lucrativa. L'amministrazione ha considerato una sostanza netta nulla ed un reddito percepito sotto forma di rendite di ogni genere moltiplicato per 20; il risultato, diviso due, corrisponde ad una sostanza determinante di Fr. 364'980.- nel 2004 e di Fr. 391'720.- nel 2005, su cui è stato fissato un contributo AVS/AI/IPG di Fr. 606.- per ciascun anno, oltre a Fr. 12,10 di spese amministrative.

Gli elementi di calcolo sono stati desunti dai dati indicati dall'assicurato, con riserva di modifica in base alle tassazioni IFD 2004 e 2005 non appena saranno emesse dall'autorità fiscale.

B. Con decisione su opposizione del 22 marzo 2006 (doc. A1) la Cassa ha respinto l'opposizione dell'assicurato, osservando che poiché quest'ultimo è coniugato e non esercita un'attività lucrativa, il calcolo dei suoi contributi va eseguito sulla metà della sostanza e del reddito conseguito sotto forma di rendita dei due coniugi. Il calcolo eseguito sulle pensioni dei coniugi è corretto.

C. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, postulandone l'annullamento. Il ricorrente contesta di dover versare quanto stabilito dalla Cassa, assumendo di essere invalido al 100% da diversi anni e di avere problemi economici; inoltre, da tre anni non riceve le decisioni di tassazione. Fa infine riferimento ad una "lettera del giudice delegato presso il tribunale delle assicurazioni datata 31.1.2000 in merito al precedente ricorso." (doc. I).

La Cassa conferma gli importi delle pensioni percepite dai coniugi nel 2004 (Fr. 36'498.-) e nel 2005 (Fr. 39'172.-), come pure l'assoggettamento del ricorrente come persona senza attività lucrativa al pagamento dei contributi personali in virtù degli artt. 3 e 10 LAVS, ovvero fino al compimento dei 65 anni, poiché né l'assicurato né la moglie hanno contribuito all'AVS in questi anni. L'amministrazione rileva che il ricorrente può chiedere la riduzione dei contributi dovuti (doc. IV).

Quest'ultimo non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. V).

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Al caso concreto è pacificamente applicabile la LPGA, poiché gli anni di contributo e le decisioni della Cassa sono successive all'entrata in vigore di detto complesso normativo.

nel merito

  1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Tuttavia, l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10a revisione della LAVS).

Si ritiene che paghino contributi propri, e quindi non devono versare alcun contributo proprio, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).

L’art. 3 cpv. 3 LAVS prevede una disposizione speciale per i coniugi senza attività lucrativa di assicurati esercitanti una tale attività: questa categoria di assicurati è reputata aver pagato i contributi qualora il loro coniuge abbia versato dei contributi pari almeno al doppio del contributo minimo. L’esigenza del doppio contributo minimo è dovuta allo splitting: è, in effetti, necessario che ognuno dei coniugi abbia potuto iscrivere sul suo conto individuale il contributo minimo, altrimenti l’anno non potrebbe essere considerato quale anno di contribuzione (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 17 ad art. 3 LAVS, pag. 106).

Ora, per "contributi pari almeno al doppio del contributo minimo" va inteso un importo forfetario e quindi indipendente dalla durata di assoggettamento del coniuge senza attività lucrativa considerato come avente versato contributi proprî. Pertanto, quando il coniuge che esercita un'attività lucrativa versa meno del doppio del contributo minimo durante un anno civile, anche se per un periodo transitorio, l'assicurato senza attività lucrativa è tenuto, senza alcuna possibile eccezione, a contribuire (Pratique VSI 2001 pag. 178 consid. 4).

  1. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Il capoverso 2 recita che gli studenti e gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 OAVS).

Se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza (art. 28 cpv. 2 OAVS).

Giusta l'art. 28 cpv. 3 OAVS, per il calcolo del contributo la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori.

L'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che "se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. (…)".

Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., ad art. 10 LAVS, pag. 347 n. 25).

Il Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione (STFA inedita del 18 gennaio 2001 nella causa W., consid. 2 b, H 199/00; DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).

  1. Nella sua giurisprudenza, il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

La giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi del coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag. 204).

Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).

Va poi ricordato che non sono considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).

  1. Il contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (KÄSER, op. cit., pag. 231, N. 10.34).

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, N. 2085).

Gli artt. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia alla fissazione ed alla determinazione dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).

  1. La legge dispone che l'obbligo contributivo termina alla fine del mese in cui gli assicurati compiono 63/65 anni (art. 3 cpv. 1 LAVS) e che il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età di pensionamento (art. 21 cpv. 2 LAVS).

Per il calcolo delle rendite ordinarie ci si basa sugli anni di contribuzione, sui redditi dell'attività lucrativa nonché sugli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso) (art. 29bis cpv. 1 LAVS).

La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio, che si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater LAVS).

Giusta l'art. 29quinquies cpv. 1 LAVS, sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi. I contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa sono computati come reddito di un'attività lucrativa (cpv. 2). Per il capoverso 3 lett. a, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita. Tuttavia (cpv. 4 lett. a), sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita.

Interpretando a contrario questa norma legale, si ha che i redditi sottoposti a contribuzione e realizzati dopo il sopraggiungere dell'evento assicurato della vecchiaia da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita, non sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca per metà (splitting) (DTF 127 V 361, e meglio pag. 366, DTF 129 V 124). Questa particolarità fa sì che i contributi propri di una persona senza attività lucrativa non sono considerati pagati se il suo coniuge esercitante una tale attività ha diritto ad una rendita di vecchiaia (DTF 130 V 49).

Questo significa che gli anni di computo terminano prima dell'inizio dell'anno dell'età della pensione, altrimenti si avrebbero dei periodi di contribuzione differenti a dipendenza del mese in cui ogni assicurato compie gli anni "limite" legati alla rendita di vecchiaia. Inoltre, con questo computo "parziale" dei mesi di contribuzione gli assicurati mai raggiungerebbero l'anno intero di contribuzione, che si ha quando una persona è stata assicurata durante più di undici mesi in totale (art. 50 OAVS). Per questi motivi, i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato ed il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati soltanto per colmare lacune di contribuzione, mentre i redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati in questo periodo non sono presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).

  1. Nella fattispecie in esame, controverso è l'assoggettamento del ricorrente al pagamento di contributi personali per gli anni 2004 e 2005 come persona senza attività lucrativa.

Dagli atti all'incarto risulta che l'assicurato è stato iscritto alla Cassa di compensazione __________ come persona senza attività lucrativa dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1996 (doc. 6). Per gli anni successivi, sulla scorta del precedente giudizio emanato da questo Tribunale il 31 gennaio 2000 (Inc. n. 30.1999.86) – a cui l'insorgente fa espressamente riferimento – è possibile dedurre che egli è stato esonerato dal pagamento dei contributi personali a motivo che la moglie, esercitante un'attività lucrativa, ha versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, come recita il summenzionato art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS. Tuttavia, da questa circostanza non è possibile dedurre che egli sia esonerato dal pagamento dei contributi personali anche per gli anni 2004 e 2005.

  1. Il TCA ha appurato (doc. VI) che da gennaio a luglio 2004 la moglie del ricorrente ha esercitato un'attività lucrativa, ossia fino al compimento dell'età di pensionamento (63 anni), guadagnando Fr. 14'770.- e pagando, effettivamente, il doppio del contributo minimo (doc. VII e bis).

In virtù di quanto precede, infatti, sebbene nel 2004 (doc. VII) la moglie del ricorrente abbia comunque esercitato un'attività lucrativa per la quale ha versato contributi superiori al doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS), ai fini del calcolo dei contributi personali dovuti dal coniuge, quindi dall'assicurato, questa situazione non va tuttavia, come detto, presa in considerazione.

A questo proposito va osservato che anche lo stesso conto individuale di __________ (doc. 3) non menziona i suoi redditi conseguiti nel 2004, proprio perché l'ultimo anno non è di principio computato per il calcolo della rendita pensionistica (art. 29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS). Di conseguenza, per la problematica in oggetto va ipotizzato che la moglie dell'insorgente non abbia lavorato nel 2004 e quindi né guadagnato né contribuito.

Non potendo quindi, eccezionalmente, beneficiare dell'avvenuto pagamento del doppio del contributo minimo da parte del proprio coniuge, come negli anni precedenti, che gli avrebbe consentito l'esonero dal versamento dei contributi personali quale persona senza attività lucrativa (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS), il ricorrente deve regolarmente versare la sua parte di contributi personali. D'altronde, questo è lo scopo sancito dall'introduzione dello splitting nel contesto della 10a revisione dell'AVS: tutte le persone senza attività lucrativa sono di principio sottoposte all'obbligo di contribuire – contrariamente a quanto avveniva sotto l'egida del precedente sistema (DTF 130 V 49 consid. 3.2.2).

Pertanto, come ha rettamente proceduto la Cassa, il calcolo dell'importo dovuto va eseguito in conformità del predetto art. 28 cpv. 4 OAVS, ovvero considerando la metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita di entrambi i coniugi.

Ora, proprio perché il coniuge del ricorrente ha lavorato fino a settembre 2004 compreso, quale suo reddito sotto forma di rendita va considerata soltanto la rendita di vecchiaia percepita dalla previdenza professionale per i restanti mesi dell'anno (settembre-dicembre 2004, art. 29 cpv. 2 OAVS), corrispondente a Fr. 1'337.- (doc. 1). Questo importo va poi ad aggiungersi alla rendita professionale versata dalla cassa pensioni che l'assicurato ha ricevuto nel 2004, ossia Fr. 35'160.-, ed il totale delle due rendite va moltiplicato per venti (doc. 8).

  1. Questo procedimento va effettuato anche per l'anno 2005, considerato che l'anno scorso la moglie del ricorrente ha ricevuto una rendita pensionistica professionale annua, avendo cessato l'attività lavorativa nel 2004 (art. 29 cpv. 2 OAVS). In questo senso, anche per il 2005 l'assicurato non può più beneficiare dell'esonero dal pagamento dei contributi personali dovuto alla contribuzione doppia effettuata direttamente dalla moglie.

La rendita della moglie di Fr. 4'012.- va dunque ad aggiungersi a quella del marito, per ottenere un reddito percepito sotto forma di rendita di Fr. 39'172.-, da moltiplicare poi per venti.

  1. Stanti così le cose, le cifre ritenute dalla Cassa di compensazione vanno quindi integralmente confermate per entrambi gli anni in questione, alla stessa stregua degli importi calcolati come contributi AVS/AI/IPG (Fr. 606.- per ogni anno).

Il ricorso interposto da RI 1 deve essere così respinto, senza carico di tasse e spese e le decisioni di fissazione dei contributi personali del ricorrente vanno confermate.

  1. All'assicurato resta comunque sempre aperta la via del pagamento dilazionato, offerta dall'art. 34b OAVS, secondo cui se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1).

La Cassa fisserà quindi per iscritto le condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di pagamenti, tenendo ovviamente in considerazione la situazione del debitore (cpv. 2). Qualora il ricorrente non dovesse rispettare le condizioni di pagamento fissate, la dilazione concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).

  1. Eventualmente, inoltre, i contributi dovuti in applicazione degli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10 cpv. 1 LAVS, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere inferiori al contributo minimo (art. 11 cpv. 1 LAVS).

Giusta l'art. 31 cpv. 1 OAVS, chi postula la riduzione del contributo deve rendere verosimile che il suo pagamento integrale non può essere esatto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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