Raccomandata
Incarto n. 30.2005.44
cs
Lugano 19 giugno 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 settembre 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 agosto 2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. Nel corso del mese di gennaio 2004 la società RI 1 è stata oggetto di una revisione dei conti da parte del fisco per gli anni dal 2000 al 2002. L’autorità fiscale ha effettuato delle riprese per un importo complessivo di fr. 224'000, composto da fr. 24'000 di vantaggi diversi goduti da azionisti, fr. 80'000 per stipendio eccessivo di __________ nel 2001 e nel 2002 e fr. 120'000 per gratifiche straordinarie versate a __________ (doc. F). Per quanto concerne in particolare le ultime due riprese, l’autorità fiscale ha precisato che “sono da trattare alla stessa stregua di redditi di carattere straordinario (distribuzione dissimulata di utili e risp. gratifiche di carattere straordinario). In considerazione del fatto che gli stessi sono maturati durante gli anni 2001/2002 (vuoto di tassazione), dovranno pertanto venir imposti per mezzo di un’aliquota speciale annua separata, con aliquota riferita unicamente ai redditi stessi (art. 321d e 321e LT).” (doc. F)
B. Il 13 luglio 2004 la Cassa CO 1 ha eseguito il controllo del conteggio dei salari (ex art. 162 segg. OAVS) della società, per il periodo 1.1.2000 – 31.12.2003 ed ha ripreso l’importo complessivo di fr. 109'541, pari ai salari non dichiarati versati a __________ e __________ nel 2002 e 2003 (doc. C).
C. Il 13 luglio 2005 la Cassa di compensazione ha annullato e sostituito il precedente rapporto di revisione, aumentando le riprese degli anni 2002 e 2003 ed effettuando riprese anche per gli anni 2000 e 2001, sempre per salari versati, ma non notificati, a __________ e __________ (doc. E).
Il 15 luglio 2005 la Cassa ha emanato la decisione di tassazione d’ufficio tramite la quale chiede alla società il pagamento di complessivi fr. 44'352.30 (doc. D).
D. Contro la predetta decisione la società ha presentato tempestiva opposizione, contestando gli importi ripresi.
E. Con decisione su opposizione del 16 agosto 2005 CO 1 ha respinto le censure dell’opponente. Dopo aver rammentato di aver proceduto ad una riconsiderazione ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA in seguito alle comunicazioni della __________ e della __________ dalle quali risultavano le indennità assicurative effettivamente versate ai due dipendenti della società da dedurre dal salario determinante, l’amministrazione ha affermato che i redditi straordinari conseguiti da __________ e __________ negli anni 2001 e 2002 (vuoto di tassazione) ed imponibili tramite un’imposta speciale annua separata, vanno considerati salario determinante.
Il reddito di __________ è infatti costituito da gratifiche straordinarie, mentre i contributi pagati sugli importi conseguiti da __________, considerati dall’autorità fiscale quali distribuzione dissimulata di utili, non sono stati chiesti in restituzione entro il termine di un anno dal momento in cui la tassazione relativa alla suddetta imposta è passata in giudicato (art. 16 cpv. 3 LAVS).
F. Con ricorso del 21 settembre 2005 la società, rappresentata dagli avv. RA 1, è tempestivamente insorta contro la predetta decisione contestando in via principale la qualifica effettuata dalla Cassa ed in via subordinata il calcolo degli interessi (doc. I).
G. Con risposta del 14 ottobre 2005 la Cassa propone la reiezione del ricorso riprendendo le motivazioni della decisione su opposizione (doc. III).
H. Pendente causa il TCA ha effettuato numerosi accertamenti di cui si dirà in seguito (doc. da VI a XXIX).
in diritto
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).
Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
In concreto le riprese si riferiscono a importi versati dal 2000 al 2003, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2005.
Per cui, mentre per l'aspetto procedurale trovano applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, vanno applicate le vecchie norme per le riprese del periodo 1.1.2000 - 31.12.2002 e le nuove disposizioni per le riprese relative al 2003, ritenuto tuttavia che non vi sono stati, di principio, nell’ambito che ci concerne, cambiamenti di rilievo.
3.Nel caso di specie il TCA deve innanzitutto esaminare se la Cassa poteva riesaminare la precedente decisione del luglio 2004 e sostituirla con una nuova nel luglio 2005.
In secondo luogo occorre accertare se l’amministrazione ha correttamente dedotto gli importi versati a __________ e __________ a titolo di indennità per malattia e/o infortunio.
Questo Tribunale dovrà poi stabilire se la Cassa ha calcolato correttamente l’ammontare del salario determinante di __________ e __________ nel 2001 e nel 2002 da assoggettare ai contributi AVS.
Infine va esaminato se gli interessi sono stati calcolati correttamente.
Va qui rammentato che una decisione è manifestamente errata,
" wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesagten (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte." (STFA del 10 settembre 2003 nella causa U, H 97/03)."
La Cassa ha poi aggiunto che “le differenze di salario determinante tra i due rapporti sono da imputare soltanto alle diverse deduzioni delle indennità assicurative. Nella prima revisione queste deduzioni sono state fatte sulla base di conteggi stilati a mano dal signor __________, ritenuto che i giustificativi assicurativi non erano a disposizione. In seguito i salari determinanti dei signori __________ sono stati rettificati sulla base delle comunicazioni della __________ e della __________.” (doc. VII)
In particolare la Cassa di compensazione, dopo aver effettuato un’ispezione in data 12 luglio 2004, ha ripreso un importo complessivo di fr. 109'541 di contributi AVS/AI/IPG, corrispondente alle differenze tra il salario dichiarato e il salario effettivamente versato a __________ e __________ nel 2002 (fr. 42'479, rispettivamente fr. 28'950) e nel 2003 (fr. 23'988, rispettivamente fr. 14'124), dopo le deduzioni delle indennità per perdita di guadagno versate dagli assicuratori malattia e infortuni, sulla base di quanto dichiarato dal titolare della società (doc. C).
In seguito ad ulteriori scritti della __________ è emerso che le indennità perdita di guadagno dichiarate dal titolare della società in realtà non corrispondevano con quanto realmente versato dagli assicuratori. La Cassa ha pertanto emesso un nuovo rapporto di revisione, in data 13 luglio 2005, sfociato nella decisione su opposizione impugnata. L’amministrazione ha ripreso un importo complessivo di fr. 376'386 (per __________: fr. 24'569 nel 2000, fr. 37'617 nel 2001, fr. 133'600 nel 2002, fr. 33'200 nel 2003; per __________: fr. 48'950 nel 2001, fr. 78'950 nel 2002, fr. 19'500 nel 2003; cfr. doc. E).
Dagli atti e dagli ulteriori accertamenti esperiti dal Tribunale emerge che la decisione iniziale era manifestamente errata, poiché la Cassa non aveva a suo tempo effettuato una ripresa di tutti i salari effettivamente conseguiti da __________ e __________ e non aveva a disposizione la documentazione atta a stabilire l’ammontare esatto delle indennità di malattia e infortunio versate ai due dipendenti.
In presenza di un errore manifesto e della notevole differenza tra le due riprese, la Cassa era legittimata a riesaminare la sua precedente decisione.
Viste le discrepanze tra i calcoli effettuati dall’amministrazione e le dichiarazioni della ricorrente in sede di ricorso, il TCA ha interpellato la __________, la __________ e la __________ al fine di conoscere l’ammontare delle indennità per malattia ed infortunio versate a __________ e __________, da dedurre dal salario soggetto a contribuzione (doc. da XVII a XIX).
La __________, ora rilevata dalla __________, ha affermato di aver versato a __________, per la perdita di guadagno, fr. 2'363.90 nel 2000 e fr. 351.60 nel 2002 (doc. XXIV). Tuttavia dagli atti allegati risulta una differenza di fr. 76.60 (cfr. doc. XXIV/6), inerente un sinistro accaduto nel 1996 ma i cui postumi si sono ancora fatti sentire nel periodo dal 14.09.2000 al 15.09.2000. Tale importo va pertanto calcolato nell’anno 2000, per complessivi fr. 2'440.50.
Per cui, dal reddito soggetto a contribuzione, nel 2000 vanno dedotti fr. 2'440.50, nel 2002 fr. 351.60.
La __________ da parte sua afferma che l’indennità giornaliera effettiva per il 2000 ammonta a fr. 8'502.30. L’indennità di fr. 9'448.35 versata nel 2000 era stata calcolata sulla base di un guadagno annuale massimo assicurato superiore, poi corretto nel corso del 2005. In data 23 giugno 2005 l’assicuratore ha chiesto alla società il rimborso della differenza di fr. 955.50 (doc. XXV). Nel 2002 la __________ ha versato fr. 1'404 (doc. 5).
Infine, per quanto concerne gli importi versati dalla __________, dalla dichiarazione rilasciata in data 31 maggio 2005 emerge che nel 2000 ha versato fr. 2'563 a __________ e fr. 3'822 a __________, nel 2001 fr. 40'812 a __________, nel 2002 fr. 2'280 a __________ e nel 2003 fr. 16'512 a __________ e fr. 27'132 a __________ (doc. 9). Interpellata in merito la Cassa ha affermato che l’attestato comporta delle imprecisioni. In particolare, per il 2003 a __________ è stato versato un importo supplementare di fr. 9'401, mentre a __________ di fr. 5'510.40 (doc. XXVI). Per quanto concerne il 2002 l’assicuratore ha affermato, in data 15 maggio 2006, che “provvederemo, nei prossimi giorni, a versare Fr. 1'340 concernenti la differenza di prestazioni tenendo in considerazione il salario accertato di Fr. 165'000.” (doc. XXVI)
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il salario soggetto a contribuzione è il seguente:
nel 2003 __________ ha conseguito un salario lordo di fr. 140'000 (doc. 18), mentre __________ ha percepito un reddito lordo di fr. 78'000 (doc. 19).
Da questi importi vanno dedotti innanzitutto i redditi già dichiarati in precedenza e sui quali la società ha già versato i contributi di legge nel corso dell’anno, ossia fr. 79’668 per __________ e fr. 41'988 per __________ (cfr. doc. 5: rapporto di revisione del 13 luglio 2004, dati non contestati).
Per quanto concerne le indennità per perdita di guadagno derivanti da malattia, dall’importo soggetto a contribuzione vanno dedotti fr. 27'132 per __________ e fr. 16'512 per __________, come risulta dall’attestazione della __________ del 31 maggio 2005 (doc. 1), nonché fr. 9'401, rispettivamente 5'510.40, come ammesso in sede di accertamento dall’assicuratore (doc. XXVI).
Per cui, per il 2003, il reddito da riprendere va rettificato in fr. 23'799 (140'000 – 79'668 – 27'132 – 9’401) in luogo di fr. 33’2000 (doc. 5) per __________ e in fr. 13'989.60 (78'000 – 41'988 – 16'512 – 5'510.40) in luogo di fr. 19'500 (doc. 5) per __________ (cfr. anche doc. G/1).
Per il 2002 dall’importo di fr. 235'000 conseguito da __________ (cfr. doc. 15, certificato di salario della tassazione 2003A) vanno dedotti fr. 99'996 di redditi già dichiarati in precedenza, nonché fr. 2'280 di indennità della __________ (cfr. doc. III/2, dichiarazione del 31 maggio 2005), fr. 1'340 di indennità dovute dall’assicuratore, seppur non ancora pagate (doc. XXVI), fr. 1'404 di indennità della __________ (doc. 5) e fr. 351.60 di indennità della __________ (doc. XXIV).
Per quanto concerne invece __________, la Cassa dai fr. 137'450 indicati nel certificato di salario del 2003 (doc. 14) ha dedotto fr. 58'500 già dichiarati in precedenza (doc. 5).
In queste condizioni per il 2002 la ripresa ammonta a fr. 129'628.40 (235'000 – 99'996 – 2'280 – 1'340 – 1'404 – 351.60) per __________, in luogo di fr. 133'600 (doc. 5), mentre per __________ l’importo della ripresa è di fr. 78’950 (137’450 – 58'500).
Nel 2001 __________ ha conseguito un reddito lordo di fr. 141'617.60 (doc. 15 e 16), da cui vanno dedotti fr. 63'188 dichiarati in precedenza (doc. 5) e fr. 40'812 di indennità della __________ (doc. G/1), per una ripresa, da confermare, di fr. 37'617. Per __________, dal reddito di fr. 107'450 (doc. 14 e 16), va dedotto unicamente l’ammontare di fr. 58'500 già dichiarato precedentemente (doc. 5), per una ripresa di fr. 48'950.
Infine, per quanto concerne l’anno 2000, come emerge anche dal doc. G1, allestito dalla stessa ricorrente, dall’importo di fr. 56'670 conseguito da __________, vanno dedotti fr. 2'563 di indennità della __________ (doc. III/2), nonché fr. 54'116 già dichiarati, per un importo a suo favore di fr. 9 (doc. 5).
Per __________ dal salario di fr. 96'081 (doc. G/1), vanno dedotti fr. 8'502.30 di indennità __________ (doc. XXV), fr. 3'822 di indennità della __________ (doc. G1 e 5), fr. 2'440.50 (doc. XIX e allegati) di indennità della __________, nonché fr. 59'190 già dichiarati in precedenza per una ripresa di fr. 22'126.20, in luogo dei fr. 24'569 calcolati dalla Cassa.
7.L’insorgente sostiene che nel 2001 e nel 2002 nel reddito lordo figurante sui certificati di salario sono compresi degli importi che a livello fiscale sarebbero stati qualificati come distribuzione dissimulata di utile e non dovrebbero essere considerati salario determinante. Egli fa inoltre valere delle riprese di bonus che non dovrebbero essere effettuate.
Per quanto concerne quest’ultimo aspetto va evidenziato come la Cassa si è limitata a riprendere i salari figuranti sui certificati di salario compilati dalla società. Da questo punto di vista non può esserle mosso alcun rimprovero. Non risulta inoltre una ripresa a titolo di bonus o di altri vantaggi particolari se non per il 2001 e il 2002.
A questo proposito, per quanto concerne __________, la Cassa rileva correttamente che in realtà l’autorità di tassazione ha qualificato i fr. 50'000 conseguiti nel 2001 e i fr. 70'000 percepiti nel 2002 (periodo durante il quale vi era un vuoto di tassazione) come gratifiche straordinarie. In quanto tali, in virtù dell’art. 7 lett. c OAVS, esse sono soggette a contribuzione (cfr. doc. F).
Gli importi di fr. 30'000, rispettivamente fr. 50'000 versati a __________ nel 2001 e 2002 (vuoto di tassazione), sono invece stati ritenuti dall’autorità fiscale quale stipendio eccessivo e tassati nella società quale distribuzione dissimulata di utili (doc. F).
La Cassa non entra nel merito della qualifica dell’importo contestato, poiché la società non avrebbe richiesto, nei termini (un anno dalla crescita in giudicato della tassazione fiscale della società) e nei modi (utilizzando l’apposito formulario) previsti, la restituzione dei contributi.
In virtù dell’art. 16 cpv. 3 LAVS il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell’indebito pagamento e in ogni caso in cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito. Se sono stati pagati dei contributi paritetici su prestazioni sottoposte all’imposta federale diretta sul reddito netto delle persone giuridiche, in deroga all’art. 25 capoverso 3 LPGA (che recita: “può essere chiesto il rimborso di contributi pagati in eccesso. Il diritto si estingue un anno dopo che il contribuente ha avuto conoscenza dei pagamenti troppo elevati, al più tardi cinque anni dopo la fine dell’anno civile nel corso del quale i contributi sono stati pagati”), il diritto alla restituzione si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la tassazione relativa all’imposta predetta è passata in giudicato.
Conformemente al marg. 4071 delle direttive sulla riscossione dei contributi (DRC), il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue entro un anno a contare dal momento in cui la tassazione relativa all’imposta federale diretta, che attribuisce le prestazioni all’utile netto della persona giuridica, è passata in giudicato (DTF 103 V 1). Non è rilevante il momento in cui sono stati versati i contributi paritari alla cassa di compensazione. Il termine di prescrizione di cinque anni per la restituzione dei contributi non è applicabile.
In DTF 103 V 1 l’Alta Corte ha precisato, a proposito dell’art. 16 cpv. 3 LAVS, che “die Bestimmung sei im Hinblick auf das Wehrsteuerveranlagungsverfahren ergänzt worden, damit nicht eine Verjährung der Rückerstattungsforderung eintrete, wenn die Wehrsteuerveranlagung erst nach Ablauf der fünfjährigen Verjährungsfrist für die Rückforderung von Beiträgen vorgenommen werde.” e che „Vielmehr geht es beim neuen Rechtssatz um eine reine Verjährungs- bzw. Verwirkungsbestimmung (Urteil Gasser vom 30. Novembre 1976 mit Hinweisen (BGE 102 V 206), die gegebenenfalls anwendbar ist, falls die Ausgleichskasse auf Grund einer nachträglichen Wehrsteuertaxation im Wiedererwägungsverfahren auf eine frühere Beitragsverfügung zurückkommt oder falls sie anlässlich einer Arbeitgeberkontrolle unter Berücksichtigung der Wehrsteuertaxation festellt, dass vom Arbeitgeber (ohne vorgängige Kassenverügung) zu hohe paritätische Beiträge bezahlt worden sind.“
Ciò significa che l’assicurato deve chiedere la restituzione entro un anno dalla crescita in giudicato dell’imposta determinante solo laddove ha già pagato i contributi.
L’Alta Corte, ha poi precisato:
" 3.- Im vorliegenden Fall gehen Verwaltung und Vorinstanz von der Voraussetzung aus, dass es sich um die Rückerstattung von sogenannten geldwerten Leistungen im Sinne von Rz. 230a-k der Wegleitung über den Bezug der Beiträge handle. Dies trifft indessen nicht zu. Denn die Beschwerdeführerin hat bisher keine Beiträge bezahlt, die nachträglich laut Rz. 11 der Wegleitung über den massgebenden Lohn zurückgefordert werden könnten. Sie wehrt sich vielmehr dagegen, dass gewisse ihrem Arbeitnehmer und Aktionär R. ausgerichtete und als Zusatzgratifikationen verbuchte Leistungen nachträglich der Beitragspflicht unterstellt werden. Es handelt sich somit um den normalen Fall einer auf Grund einer Arbeitgeberkontrolle erlassenen Nachzahlungsverfügung, bei der es darum geht, gewisse im Grenzbereich zwischen Erwerbs- und Kapitaleinkommen liegende Einkünfte unter weitgehender Koordination mit der wehrsteuerrechtlichen Beurteilung sozialversicherungsrechtlich richtig zu qualifizieren. Dieser nach Massgabe der Untersuchungsmaxime von Amtes wegen zu erfüllenden Aufgabe ist die Ausgleichskasse insofern nicht nachgekommen, als sie die Nachzahlung unter Ausklammerung des Problems der sogenannten geldwerten Leistungen verfügt und die Beschwerdeführerin auf den Weg der Rückerstattung verwiesen hat.
Die Vorinstanz bejahte die Beitragspflicht mit der Begründung, es sei AHV-rechtlich gleichgültig, ob es sich bei den an R. ausgerichteten Entgelten um Tantiemen oder Zusatzgratifikationen handle, weil ohnehin massgebender Lohn gemäss Art. 7 lit. c oder h AHVV vorliege und weil der Beweis, dass diese Leistungen schon durch die Wehrsteuer erfasst worden seien, nicht erbracht Worden sei. Damit setzt der kantonale Richter stillschweigend voraus, dass jene Entgelte einzig im Sinne von lit. c oder h des Art. 7 AHVV qualifiziert werden könnten. Die Möglichkeit, dass es sich um eine verdeckte Gewinnausschüttung bzw. um Kapitalertrag handeln könnte, lässt er insoweit ausser Betracht, als er sich mit der Behauptung begnügt, der Beweis für die Nichterfassung durch die Wehrsteuer sei nicht erbracht. In dieser Hinsicht geht die Vorinstanz also - wie auch Ausgleichskasse und Bundesamt für Sozialversicherung - von der unzutreffenden Rechtsauffassung aus, dass die Wehrsteuerveranlagung auch für die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung bindend sei.” (sottolineature del redattore)
Anche nel caso di specie l’insorgente non ha ancora pagato i contributi sull’importo di fr. 30'000, rispettivamente fr. 50'000 tassati dall’autorità fiscale quale distribuzione dissimulata di utili e ripresi dalla Cassa, nel luglio 2005, a titolo di salario determinante. Per cui l’art. 16 cpv. 3 LAVS non si applica.
Infatti, dal rapporto di revisione del 13 luglio 2004 (doc. C) emerge che la Cassa aveva dedotto dal salario determinante di fr. 137'450 percepito nel 2002 da __________ fr. 50'000 (corrispondenti all’importo qualificato dall’autorità fiscale quale distribuzione dissimulata di utile) a titolo di indennità per perdita di guadagno e infortunio. Nel nuovo rapporto di revisione del 13 luglio 2005 (doc. 5), questa deduzione non è stata effettuata.
Per cui sull’importo di fr. 50'000 non sono stati pagati contributi.
Per quanto concerne il 2001 l’amministrazione in precedenza non aveva effettuato alcuna ripresa (doc. C). I salari notificati di fr. 428'193 corrispondevano ai salari accertati. Con il nuovo rapporto di revisione la Cassa ha ripreso un importo di fr. 48'950, deducendo dal salario lordo di fr. 107'450 l’importo già dichiarato di fr. 58'500 (doc. 28). Per cui anche in questo caso i fr. 30'000 qualificati dall’autorità fiscale di distribuzione dissimulata di utili non erano stati presi in considerazione. Nessun contributo doveva pertanto essere chiesto in restituzione.
In queste condizioni la circostanza che la tassazione determinante sia cresciuta in giudicato nel corso della seconda metà del mese di aprile 2004 (cfr. doc. XXIII) non è decisivo. Va invece stabilito se l’importo versato a __________ nel 2001 e nel 2002 va qualificato di reddito determinante oppure se va esonerato dal pagamento dei contributi sociali.
Come nel caso giudicato dal TFA e pubblicato in DTF 103 V 1, anche in concreto, su questo punto, la decisione deve essere annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché, dopo i necessari accertamenti, stabilisca se l’ammontare complessivo di fr. 80'000 è soggetto a contribuzione.
La qualifica dell’autorità fiscale (distribuzione dissimulata degli utili) non è vincolante per la Cassa di compensazione (cfr. anche DTF 103 V 1).
Infatti, la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
In conclusione, mentre per quanto concerne __________ le uniche modifiche da apportare sono quelle descritte al consid. 6, le riprese dei salari versati a __________ devono essere ulteriormente verificate per gli anni 2001 e 2002.
La società sostiene inoltre che per prassi costante, in caso di modifica degli stipendi considerati eccessivi da parte dell’autorità fiscale, la Cassa provvedeva al rimborso dei contributi versati in eccedenza sulla scorta delle riduzioni imposte dal fisco.
La ricorrente fa implicitamente valere la violazione del principio della buona fede.
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono adempiuti
l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.
(cfr. STFA del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
In concreto da quanto affermato dalla Cassa, ed in particolare dagli atti prodotti, non risulta che in passato l’amministrazione, per la società ricorrente, abbia adottato una prassi contraria alla legge. Dai rapporti di revisione degli anni passati emerge unicamente che la Cassa è stata più volte costretta a procedere a delle riprese per le mancate notifiche dei bonus. Non vi è invece traccia di richieste di restituzione.
Giova qui ricordare che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.).
Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova.
Secondo il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
In concreto l’insorgente non ha apportato prove di una prassi contraria adottata dalla Cassa.
La censura di violazione del principio della buona fede va respinta.
Da ultimo la ricorrente contesta il metodo di calcolo degli interessi di mora sui contributi AVS/AI/IPG/AD/AF calcolati dalla Cassa.
L'art. 14 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.
I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione (art. 14 cpv. 2 LAVS).
Se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio (art. 14 cpv. 3 LAVS).
Per l'art. 14 cpv. 4 LAVS il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).
A norma dell'art. 36 cpv. 1 OAVS i conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.
L'art. 36 cpv. 2 OAVS prevede che i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio. Il periodo di conteggio comprende l'anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all'articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS).
La Cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla Cassa di compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).
Giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;
c. i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;
e. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41 bis cpv. 2 OAVS).
Per l'art. 42 cpv. 1 OAVS i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione.
Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).
Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi paritetici sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI), per l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG), per l'assicurazione contro la disoccupazione (art. 6 LADI) e per gli assegni di famiglia del diritto cantonale ticinese (art. 20 LAF).
Gli interessi decorrono dal 1° gennaio successivo alla fine dell'anno civile per i quali i contributi sono dovuti fino alla fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 in relazione con l'art. 41bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAVS).
La predetta Circolare sugli interessi, edita dall'UFAS, al N. 6002 prevede che la riscossione, la concessione e il calcolo degli interessi per tutti i contributi non pagati o da restituire al 1° gennaio 2001 vanno effettuati secondo le nuove disposizioni. Queste ultime non si applicano retroattivamente, ma solo dalla loro entrata in vigore. Il N. 6006 CIM prevede che se l'esecuzione viene avviata prima del 1° gennaio 2001, alla riscossione degli interessi di mora viene applicato il diritto previgente, vale a dire che il tasso d'interesse ammonta al 6 per cento l'anno.
In concreto la Cassa ha dovuto effettuare delle riprese per salari non notificati dal 2000 al 2003. Ciò significa che non tutti i contributi paritetici erano già stati pagati dalla società. Gli interessi di ritardo sono pertanto dovuti sull’intero importo rimasto scoperto.
In merito a questi disposti di legge, il TCA osserva infine che con sentenza del 21 agosto 2003 (H 268/02), il Tribunale Federale delle Assicurazioni di Lucerna ha considerato che promulgando gli artt. 41bis e 42 cpv. 1 OAVS, il Consiglio federale ha introdotto delle disposizioni più severe in materia di riscossione degli interessi moratori in ambito AVS e che l'AVS medesima si deve mostrare intransigente, anche di fronte ad un interesse di modesto importo e di un ritardo minimo, e ciò qualsiasi sia il motivo del ritardo. L'unica eccezione a questo principio concerne la riscossione di interessi moratori inferiori a Fr. 30.- (STFA del 30 gennaio 2004, H 328/02, consid. 5). Il TFA ha inoltre confermato la conformità dell'art. 42 cpv. 1 OAVS alla Costituzione federale ed alla legge (cfr. STFA del 30 gennaio 2004, H 328/02, consid. 3.2., cfr. anche Pratique VSI 2000 pag. 129 seguenti).
In queste condizioni, una volta che la Cassa avrà defalcato gli importi delle indennità per malattie e/o infortunio ed avrà accertato se lo stipendio eccessivo versato nel 2001 e nel 2002 a __________ è soggetto a contribuzione, fisserà gli interessi dovuti in virtù delle norme sopra esposte.
Per quanto concerne il richiamo degli incarti, questo Tribunale ha interpellato le autorità indicate con precise domande, alle quali gli assicuratori, l’amministrazione fiscale e la Cassa hanno risposto esaurientemente, fornendo tutte le informazioni necessarie alla risoluzione delle problematiche poste. Un richiamo di tutti gli incarti si rivela superfluo.
Ulteriori accertamenti, da parte di questo Tribunale, non sono necessari, sia perché la documentazione agli atti è già esauriente, sia perché, laddove necessario, il TCA ha rinviato l’incarto alla Cassa affinché proceda autonomamente agli accertamenti ancora necessari.
Va qui ricordato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
Per quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi è controllo giudiziario da parte del Tribunale federale delle assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.
Alla luce dell'esito dell'impugnativa alla ricorrente vanno riconosciute ripetibili parziali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é parzialmente accolto.
La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché proceda come ai considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà fr. 800.-- (IVA inclusa) alla RI 1 a titolo di ripetibili.
3.- Nella misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni familiari, la presente decisione è definitiva.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti