Raccomandata

Incarto n. 30.2005.43

cs

Lugano 6 febbraio 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25 agosto 2005 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 20 luglio 2005 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi __________ dovuti nel 2003, quale persona il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo contributivo AVS, da RI 1, nato nel 1938, sulla base di un reddito professionale di fr. 103'200, dedotta la quota esente per beneficiari di una rendita AVS di fr. 9'800 (fr. 1'400 per 7 mesi), per un reddito soggetto a contribuzione di fr. 93'400.

La decisione è stata confermata anche in seguito all’opposizione presentata dall’assicurato.

1.2. Con ricorso del 12 settembre 2005 RI 1, rappresentato dalla RA 1, è tempestivamente insorto contestando unicamente l’importo soggetto a contribuzione dell’Assicurazione contro la disoccupazione (AD).

L’insorgente ritiene in particolare che il reddito da assoggettare al prelievo di contributi AD ammonta a fr. 43'000 poiché l’interessato “ha compiuto 65 anni nel corso del mese di maggio 2003 e di conseguenza dal mese di giugno il contributo AD non è più dovuto, quindi il reddito soggetto al contributo AD deve essere ridotto proporzionalmente (CHF 103’200/12 * 5 mesi).

L'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali (UFAS) ci ha confermato quanto da noi esposto (vedi copia e-mail allegato di __________).” (doc. I)

1.3. Con risposta del 6 ottobre 2005 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso affermando che “la Cassa in data 6 settembre 2002 ha scritto all’UFAS sottoponendo 10 casi particolari al fine di avere indicazioni precise per adattare i programmi informatici in base alle nuove disposizioni introdotte dal 2001 (doc. 2)” e che “in data 5 novembre 2002, l’UFAS ha risposto alla Cassa, comunicando la soluzione dei casi particolari. Il caso 10 tratta proprio la fattispecie riguardante il ricorrente. L’indicazione proposta dall’UFAS, è stata quella di levare dal reddito annuo la franchigia pro rata e di calcolare il contributo AD per l’intero anno (doc. 3).” (doc. V)

1.4. Pendente causa il TCA ha interpellato l’UFAS (doc. VIII), che ha risposto il 18 ottobre 2005 (doc. IX). Le parti hanno potuto esprimersi in merito (doc. da X a XIV).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione a sapere come deve essere calcolato il contributo AD di una persona il cui datore di lavoro non è assoggettato all’obbligo contributivo in Svizzera nell’anno del compimento dell’età pensionabile.

2.2. Per l’art. 2 cpv. 2 lett. c LADI sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi i lavoratori dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l’età determinante per il diritto ad una rendita semplice di vecchiaia secondo la legislazione AVS.

Per l’art. 3 cpv. 4 LADI in vigore dal 1° luglio 2003 (corrispondente al vecchio art. 3 cpv. 2 LADI) qualora la durata dell’occupazione sia inferiore a un anno, l’importo annuo massimo del guadagno assicurato è calcolato proporzionalmente. Il Consiglio federale determina il tasso di conversione.

A norma dell’art. 5 LADI il datore di lavoro deduce la quota del contributo del lavoratore ad ogni pagamento del salario e le versa, con la propria, alla competente cassa di compensazione AVS. I lavoratori i cui datori di lavoro non sono soggetti a contribuzione pagano i loro contributi unitamente a quelli dell’AVS alla cassa di compensazione AVS, alla quale sono affiliati.

L’art. 6 LADI prevede che salvo disposizione contraria della presente legge, in materia di contributi è applicabile per analogia la legislazione AVS tenuto conto delle rispettive deroghe alla LPGA.

Va ancora rilevato che per l’art. 6quater OAVS i contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente dopo il compimento dei 63 anni, se di sesso femminile (64 dal 1.1.2006) o dei 65 anni, se di sesso maschile, sono riscossi dal datore di lavoro soltanto sulla parte del reddito eccedente 1’400 franchi mensili o 16'800 l’anno. I contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente che hanno compiuto i 63 anni, se di sesso femminile (64 dal 1.1.2006), o i 65 anni, se di sesso maschile, sono percepiti soltanto sulla parte del reddito eccedente 16'800 franchi l’anno.

2.3. Gli assicurati, i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi, che pagano i contributi in conformità dell'art. 6 LAVS, vengono assimilati dalla legge ai contribuenti esercitanti un'attività lucrativa indipendente. I tassi di contribuzione sono uguali (cfr. art. 6 e 8 LAVS), così come le condizioni di riduzione e condono dei contributi (art. 11 LAVS; STFA del 14 marzo 2001 nella causa A., consid. 2, H 407/00; DTF 110 V 71 consid. 2b).

Essi possono dedurre tutte le spese generali di acquisizione del reddito (RCC 1959 pag. 93; Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 2a ed., ad art. 6 pag. 53).

Partendo da queste similitudini il TFA ha stabilito che la procedura di fissazione dei contributi ex art. 22 e seguenti OAVS, prevista per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, può parimenti applicarsi ai salariati i cui datori di lavoro non sono tenuti al pagamento dei contributi (STFA del 14 marzo 2001 nella causa A., consid. 2, H 407/00; RCC 1984 pag. 456, RCC 1970 pag. 378).

Il TFA ha pure stabilito che in simili casi è preferibile che le Casse di compensazione fissino i contributi fondandosi sulla sola tassazione fiscale, ad esclusione quindi di un'attestazione di salario prodotta dal datore di lavoro e delle dichiarazioni del salariato stesso (STFA del 14 marzo 2001 nella causa A., H 407/00; la sentenza pubblicata in RCC 1984 pag. 456 precisa su questo punto la giurisprudenza apparsa in RCC 1970 pag. 378).

2.4. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 OAVS). Nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2003, l’art. 22 cpv. 2 seconda frase OAVS prevedeva inoltre che nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti, è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno.

Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).

2.5. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

2.6. Nel caso di specie la Cassa ha fissato i contributi __________ sull’importo di fr. 93'400 corrispondente al reddito professionale conseguito nel 2003 di fr. 103'200 (evinto dalla tassazione 2003), cui ha dedotto la quota esente di fr. 9'800 (ossia fr. 1'400 per 7 mesi, essendo l’insorgente in pensione da giugno 2003, in applicazione dell’art. 6quater OAVS).

L’insorgente contesta il calcolo effettuato dalla Cassa e sostiene che il contributo AD vada calcolato sulla base di un importo di fr. 43'000 secondo il seguente calcolo:

103'200 : 12 (mesi) X 5 (mesi) = 43’000

Il ricorrente fonda la sua opinione su un e-mail trasmesso dall’UFAS, e meglio da __________, alla rappresentante dell’insorgente, in data 2 settembre 2005, da cui emerge che:

" secondo l’art. 2 cpv. 2 lett. c LADI l’obbligo di pagare i contributi AD dura fino alla fine del mese in cui si raggiunge l’età di pensionamento.

Nell’anno in cui una persona il cui datore di lavoro non è tenuto al pagamento dei contributi (art. 6 cpv. 1 LAVS) raggiunge l’età di pensionamento, i suoi contributi su uno stipendio di fr. 100'000 vanno calcolati come segue:

AVS/AI/IPG (9,5%): 100'000.—X 9,5%

AD (2%) 100'000.—X 2 x n/12 (n= numero di mesi d’obbligo AD)." (doc. A1)

Da parte sua la Cassa si riferisce ad una risposta dell’UFAS ad una lettera del 6 settembre 2002 tramite la quale l’amministrazione, a causa dell’entrata in vigore il 1° gennaio 2001 di numerose modifiche dell’OAVS circa il calcolo dei contributi degli indipendenti, ha sottoposto una serie di “casi” __________.

In data 5 novembre 2002 l’UFAS, a firma __________ (ma il caso è stato trattato da __________ e __________, cfr. doc. 3), a proposito di una fattispecie simile a quella che il TCA è chiamato a giudicare ha affermato:

" Franchigia per persone che hanno raggiunto l’età pensionabile (franchigia; 11-12 = 2):

2 X fr. 1'400.-- = fr. 2'800.—

fr. 10'000.—(reddito professionale) – fr. 2'800.—(franchigia)= fr. 7'200.—

Contributi dovuti:

Contributi dovuti in applicazione dei N. 3007 e 3012 Circ. rendite:

AVS/AI/IPG: fr. 7'200.—x 5,116% = fr. 368.40

Confronto con 10/12 CM (= fr. 325.--)

Fr. 368.40>fr. 325.—

Contributi AD:

fr. 7'200.—X 3%= fr. 216.—." (doc. 3)

In data 18 ottobre 2005 il TCA ha interpellato l’UFAS e meglio __________, chiedendo:

" Dagli atti in nostro possesso emerge che il 2 settembre 2005 Lei ha risposto ad una domanda posta da __________ a proposito del citato calcolo (cfr. doc. A1, qui allegato).

La risposta da Lei fornita, apparentemente, non corrisponde a quella del 5 novembre 2002 data dal __________ __________ (ma trattato da __________, cfr. doc. 3, qui allegato), in risposta ad una domanda della Cassa CO 1 (cfr. pag. 4 del doc. 3, caso 10).

Ai fini del giudizio le chiediamo di voler precisare quanto segue:

  1. Per quale motivo sembra esserci una divergenza tra le due risposte?

  2. Sono state emesse direttive dall’UFAS sulla fattispecie sopra indicata (in caso di risposta affermativa le chiediamo di trasmettercene copia)?

  3. Eventuali osservazioni." (doc. VIII)

__________ ha affermato:

" 1. In effetti le due risposte non sono identiche. Nell’e-mail del 2 settembre scorso non abbiamo tenuto conto del fatto che, di regola, i contributi delle persone il cui datore di lavoro non è soggetto al pagamento dei contributi vengono riscossi con la medesima procedura utilizzata per gli indipendenti e non con il prelevamento diretto da parte del datore di lavoro.

Pertanto riteniamo che solo il modo di calcolo descritto nella lettera del 5 novembre 2002 indirizzata alla Cassa CO 1 è conforme alla prassi fini qui adottata.

  1. L’UFAS non ha emesso delle direttive sulla fattispecie.

  2. Ci scusiamo vivamente per l’increscioso errore e teniamo ad informarvi che la signora __________ riceverà, per conoscenza, una copia del presente scritto." (doc. IX)

Le parti hanno potuto esprimersi in merito. Mentre la Cassa si è riconfermata nella sua decisione, il ricorrente ritiene che la soluzione proposta dall’UFAS e adottata dall’amministrazione non abbia sufficiente base legale, poiché l’art. 2 cpv. 2 lett. c LADI prevede che il lavoratore, dalla fine del mese in cui ha raggiunto l’età AVS, sia esonerato dal pagamento dei contributi.

2.7. Come visto, per l’art. 2 cpv. 2 lett. c LADI i lavoratori, dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l’età determinante per il diritto ad una rendita semplice di vecchiaia secondo la legislazione AVS, sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi. A norma dell’art. 6 LADI, salvo disposizione contraria della legge in materia di contributi, è applicabile per analogia la legislazione AVS tenuto conto delle rispettive deroghe della LPGA.

Il significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella sua accezione letterale. Se il testo è chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo della norma litigiosa, così come dalla relazione con altre disposizioni (RAMI 2001, pag. 134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V 105 consid. 3 con rinvii, DTF 126 III 101, consid. 2c, pag. 104).

D'altra parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998 nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV).

L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b).

Quando una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).

In concreto il significato dell’art. 6 LADI è chiaro.

Se la LADI o la LPGA non prevedono nulla, si applicano, per analogia, le norme dell’AVS anche per il calcolo dei contributi derivanti dalla LADI.

Per quanto concerne l’esonero dal pagamento dei contributi AD, la LADI ha una norma specifica (art. 2 cpv. 2 lett. c) che prevede l’esenzione dal pagamento dei contributi per quegli assicurati che hanno già raggiunto l’età di pensionamento AVS.

Nel caso di specie il ricorrente ha compiuto i 65 anni nel corso del mese di maggio 2003. Egli ha diritto alla rendita di vecchiaia dal 1° giugno 2003. Infatti per l’art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS hanno diritto a una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni. A norma dell’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1.

Dal giugno 2003 l’insorgente è quindi esonerato dal pagamento del contributo AD.

Per gli assicurati il cui datore di lavoro non è assoggettato al pagamento dei contributi in Svizzera, i contributi AVS/AI/IPG e AF vengono calcolati in applicazione analogica delle norme sugli indipendenti. Per cui, nel caso di specie, dal reddito aziendale annuo, va dedotta, pro rata temporis, la quota esente per i beneficiari di una rendita AVS, calcolata su sette mesi (da giugno a dicembre 2003).

A mente del TCA, questa soluzione non è invece possibile per il calcolo dei contributi AD. Infatti, mentre i contributi AVS/AI/IPG e AF, vanno pagati anche oltre il compimento dei 65 anni, dedotta la franchigia dell’art. 6 quater OAVS, i contributi AD, con il mese seguente al compimento dei 65 anni, non vanno più pagati.

Le due situazioni sono pertanto differenti. Da una parte si continua a pagare, ma su un reddito inferiore, grazie alla deduzione prevista dall’art. 6 quater OAVS, secondo il calcolo correttamente effettuato dalla Cassa, dall’altra invece, il contributo non è più dovuto.

Se si calcolasse il contributo AD sulla base dello stesso importo utilizzato per la fissazione dell’ammontare dei contributi AVS/AI/IPG e AF, non si terrebbe conto dell’esonero previsto dalla LADI. Si procederebbe infatti unicamente alla riduzione del reddito soggetto a contribuzione, prelevando comunque il contributo per tutto l’anno, in violazione di quanto prevede l’art. 2 cpv. 2 lett. c LADI.

Secondo questo Tribunale, nel caso concreto, si deve pertanto applicare per analogia il vecchio art. 3 cpv. 2 LADI (ora corrispondente all’art. 3 cpv. 4 LADI), secondo il quale qualora la durata dell’occupazione sia inferiore a un anno, l’importo annuo massimo è calcolato proporzionalmente. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Per l’art. 1a OADI qualora la durata dell’occupazione sia inferiore ad un anno, il limite massimo del salario soggetto a contribuzione è calcolato moltiplicando la 360a parte dell’importo annuo massimo per il numero di giorni di durata dell’occupazione.

A questo proposito la Circolare sui contributi all’assicurazione contro la disoccupazione prevede, al marg. 2016, che i contributi per l’AD sono calcolati per ciascun lavoratore sulla base della durata dell’attività lavorativa nel corso dell’anno civile. Il numero dei giorni si calcola sulla base delle date di entrata e d’uscita, compresi i sabati e le domeniche. Per il marg. 2017 se la data d’entrata o d’uscita è il 31 di un mese, si calcola come data d’entrata o d’uscita il giorno 30. Lo stesso vale per il 28 o 29 febbraio. I mesi interi vengono calcolati di 30 giorni.

Il marg. 2018 prevede che il numero dei giorni da calcolare si ottiene con la seguente formula:

(MU-ME) x 30 + (GU-GE + 1)

MU= mese di uscita; ME = mese di entrata; GU = giorno d’uscita; GE = giorno d’entrata.

Il marg. 2019 prevede il seguente esempio:

Un lavoratore ausiliario inizia il 15 aprile e smette il 28 dicembre. Secondo il N. 2018, il numero dei giorni da calcolare si ottiene come segue:

(12 – 4) x 30 + (28 – 15 +

  1. = totale dei giorni da computare 254.

In concreto l’insorgente avrebbe dovuto pagare i contributi fino al 31 maggio 2003. Secondo il calcolo sopra esposto il contributo va fissato sulla base di 150 giorni: (5 – 1) X 30 + (30 – 1 + 1).

Ciò significa che il contributo dovuto dal ricorrente deve essere pagato su un importo di fr. 43'000 (103'200, ossia il reddito evinto dalla tassazione determinante [cfr. STFA del 14 marzo 2001 nella causa A., H 407/00] : 360 X 150).

In queste condizioni il ricorso va accolto, mentre la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per un nuovo calcolo dell’importo del contributo AD.

Al ricorrente, rappresentato da una fiduciaria, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 61 LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é accolto.

La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà fr. 1'000 (IVA inclusa) al ricorrente a titolo di ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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