Raccomandata
Incarto n. 30.2005.26
Lugano 5 ottobre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 aprile 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 marzo 2005 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. Con una decisione provvisoria del 18 gennaio 2005 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1, quale indipendente, dal 1.7.2004 al 31.12.2004 sulla base di un reddito di fr. 2'500, ritenuto un capitale investito nullo (cfr. doc. III5).
Il contributo è stato calcolato in base alla dichiarazione di reddito presumibile, con riserva di rettifica in base alla tassazione fiscale IFD (cfr. doc. III5).
B. A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurata, rappresentata dal marito RA 1 (cfr. doc. III4), l'amministrazione, in data 21 marzo 2005, ha emanato una decisione su opposizione con la quale, dopo aver ricordato le norme di diritto applicabili e avere rilevato di avere calcolato il contributo provvisorio in base ai dati forniti dall’assicurata stessa, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).
C. Contro la decisione è insorta l’assicurata, sempre rappresentata dal marito RA 1, facendo valere di essere dipendente della ditta __________ di __________, dalla quale percepisce un salario di fr. 24'000 annui, importo sul quale paga i relativi contributi, superiori al contributo minimo previsto in caso di reddito inferiore ai fr. 8'500 annui. L’assicurata ha inoltre contestato di dovere pagare un contributo annuo, ritenendo giusto calcolare gli stessi pro rata temporis, dal 1.7.2004 al 31.12.2004 (cfr. doc. I).
Nella sua risposta del 6 maggio 2005 l'amministrazione ha ribadito di aver determinato il contributo personale quale indipendente dell’assicurata per il 2004 sulla base della dichiarazione di reddito presumibile, con riserva di rettifica in base alla tassazione fiscale IFD (cfr. doc. III).
D. Con osservazioni del 20 maggio 2005 l'insorgente ha ribadito gli argomenti già esposti in sede ricorsuale, trasmettendo al TCA copia della dichiarazione dei salari e degli assegni familiari relativi all’anno 2004 (cfr. doc. V).
Il doc. V è stato trasmesso all’amministrazione (cfr. doc. VI), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
In data 25 maggio 2005 la Cassa ha comunicato al TCA di riconfermarsi nella risposta di causa del 6 maggio 2005 (cfr. doc. VII).
in diritto
In ordine
Nel merito
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).
In concreto la fissazione dei contributi dell’assicurata, quale indipendente, si riferisce al periodo compreso fra il 1° luglio 2004 e il 31 dicembre 2004. Per cui ogni riferimento alle norme e alle direttive della LAVS va inteso nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2003.
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS). Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS). Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile (art. 24 cpv. 2 OAVS).
Giusta l'art. 24 cpv. 3 OAVS se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto.
Le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile (art. 24 cpv. 4 OAVS).
Infine, l'art. 24 cpv. 5 OAVS prevede che se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione.
La ricorrente ha contestato di dovere pagare un contributo annuo, chiedendo che il contributo minimo venga calcolato pro rata temporis, per i sei mesi durante i quali ha esercitato la sua attività indipendente accessoria (cfr. doc. I).
Il TCA ha già avuto modo di affrontare la tematica in oggetto in una sentenza di principio del 10 giugno 2002 nella causa P. (inc. 30.2002.29), nella quale ha osservato:
" Con il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore una modifica del calcolo dei contributi. Infatti, contrariamente a quanto succedeva in passato, i contributi si calcolano prendendo in considerazione il reddito effettivamente conseguito nell'anno di contribuzione (cfr. nuovo art. 22 OAVS).
L'UFAS, nel commento alle modifiche intervenute con il 1° gennaio 2001, si è così espressa a proposito dell'art. 22 OAVS (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 107 segg., in particolare pag. 112 segg.):
" (…)
Al. 2: L'al. 2 stipule le calcul postnumernado (d'après le revenu acquis au cours de la période; Gegenwartsbemessung; cf. l'introduction). Le revenu d'une activité lucrative (défini à l'art. 17) acquis pendant l'année de cotisation est déterminant pour le calcul des cotisations. En d'autres termes, la période de cotisation et la période de calcul coincident. L'AVS reprend le système de l'impôt fédéral direct (art. 210 al. 2 LIFD). Cette correspondance entre l'AVS et les impôts améliore la transparence pour les personnes tenues de cotiser. De plus elle se justifie sur le plan pratique, étant donné que ce sont les autorités fiscales qui déterminent le revenu.
Dans le système de taxation praenumerando bisannuelle, qui avait cours jusqu'à présent, le résultat d'un exercice commercial de plus ou de moins de douze mois était converti en un revenu annuel pour l'impôt fédéral direct (art. 43 al. 1 et 3 LIFD). Dans le système postnumerando annuel, une telle conversion n'est plus nécessaire puisque le revenu imposable se détermine d'après le revenu acquis au cours de la période fiscale (art. 210 al. 1 LIFD). Il en va de même pour l'AVS: étant donné que la période de calcul ne comporte plus qu'une année, il suffit de tenir compte du revenu de cette année. L'AVS reprend aussi a cet égard la conception de l'impôt fédéral direct. Ceci ressort clairement de l'al. 2 lorsqu'il parle du "revenu effectivement acquis". Le fait de renoncer à toute conversion correspond à la nature même du calcul postnumerando annuel (sur la base du revenu acquis pendant l'année de cotisation). Un calcul sur la base de la période économiquement déterminante, permet de tenir compte des résultats économiques effectifs; il semble à la fois transparent et simple. L'impôt fédéral direct prévoit quand même encore une conversion: pour déterminer le taux lorsque la durée de l'assujetissement et celle de l'exercice sont inférieures à douze mois (art. 209 al. 3 LIFD; art. 3 al. 3 Ordonnance sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques). Le revenu déterminant pour fixer le taux doit aussi être défini pour l'AVS - même si c'est dans une moindre mesure -, étant donné que les indépendants dont le revenu annuel n'atteint pas un montant maximum défini par la loi bénéficient du barème dégressif (art. 8 al. 1 LAVS). Cependant, les cas visés par l'impôt fédéral direct seront probablement très rares dans le domaine de l'AVS. En effet, en matière d'AVS, seuls les indépendants sont concernés et, en plus, que lorsque le début ou la fin d'une activité lucrative coincide avec le début ou la fin de l'assujetissement à l'assurance. Il faut relever, par ailleurs, qu'en raison de la forte progression, la conversion revêt une importance beaucoup plus grande pour l'impôt fédéral direct. Vu les circonstances, il est justifié de s'écarter de la réglementation des impôts sur ce point particulier et de renoncer à la conversion, ce qui permet, de surcroît, de simplifier considérablement la procédure."
Le direttive edite dall'UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) al marg. 1159 prevedono che il reddito non va convertito.
Va inoltre rilevato che secondo le nuove direttive dell'UFAS, il contributo minimo annuo di fr. 425 è dovuto anche in caso di attività lucrativa inferiore all'anno, se l'assicurato è assoggettato all'assicurazione durante tutto l'anno (marg. 1170 DIN e cfr. anche il bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS alle Casse di compensazione). In caso di assoggettamento all'assicurazione inferiore ad un anno, il contributo minimo è invece dovuto proporzionalmente alla durata dell'assoggettamento.
Per contro, l'UFAS afferma che "toute "proratisation" est exclue pour les revenus dans le cadre du barème dégressif et au-dessus, ce indépendamment de la durée de l'activité et de l'assujettissement à l'assurance" (bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS alle Casse di compensazione).
Infine, anche se il reddito effettivamente conseguito, rispettivamente il risultato dell'esercizio chiuso nel corso dell'anno civile, è determinante nella procedura del calcolo postnumerando (art. 22 cpv. 2 e 3 OAVS, Pratique VSI 2000 pag. 112) e anche se di regola va prelevato l'intero contributo minimo (cfr. marg. 1170 DIN), è la durata effettiva dell'attività lucrativa che va iscritta nel conto individuale e non tutto l'anno (marg. 1158 e 1170 DIN; cfr. anche bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS alle Casse di compensazione, in particolare esempi 9 e 10).
Da rilevare infine che nel caso in cui l'assicurato inizia la sua attività lucrativa nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno e rinuncia a procedere alla chiusura dei conti alla fine del primo anno civile, e procede alla chiusura nel corso dell'anno di contribuzione seguente, il risultato del primo esercizio commerciale è ripartito pro rata temporis tra i due anni di contribuzione (art. 22 cpv. 4 OAVS, cfr. marg. 1131 DIN e Pratique VSI 2000 pag. 114). Per il tasso di contribuzione dei due anni il reddito totale che emerge dalla chiusura del primo esercizio, eventualmente dopo la deduzione della franchigia per le persone che hanno raggiunto l'età AVS, è determinante (marg. 1131 DIN).
Alla luce di quanto sopra esposto emerge che con le nuove norme entrate in vigore il 1° gennaio 2001, il contributo va calcolato sulla base del reddito effettivamente conseguito nell'anno di contribuzione.
Le nuove disposizioni, laddove l'attività inizia o termina nel corso dell'anno, non prevedono più, tranne eccezioni (cfr. i due paragrafi precedenti e Pratique VSI 2000 pag. 107 segg., in particolare il passaggio sopra riportato per esteso), né la conversione del reddito in 12 mensilità, né la proratizzazione del calcolo dei contributi.”
In concreto, come risulta dal questionario per l'affiliazione degli indipendenti compilato dall'assicurata (cfr. doc. III1), l'insorgente nel 2004 era dipendente della ditta __________ ed era pertanto già assoggettata all'AVS.
Con il 1° luglio 2004 l'insorgente ha iniziato un'attività indipendente per la quale ha affermato di poter guadagnare presumibilmente un reddito di fr. 5'000 annui, importo che la Cassa ha preso in considerazione in attesa dei dati fiscali definitivi.
Ora, ritenuto come il calcolo del contributo va ormai eseguito sul reddito conseguito effettivamente nel corso dell'anno di contribuzione e considerato che l'insorgente era già assoggettata all'AVS in precedenza, è a giusta ragione che la Cassa ha effettuato il calcolo dei contributi, provvisoriamente in attesa dei dati fiscali definitivi, sulla base di fr. 2'500 (5'000 : 12 mesi dell'anno X 6 mesi di attività del 2004 dal 1.7.2004 al 31.12.2004), ossia il reddito presumibile dei 6 mesi di attività lucrativa indipendente.
Le direttive edite dall'UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) al marg. 1171 prevedono che “si le revenu provenant d’une activité lucrative indépendante est inférieur à fr. 8'500.--, il faut toujours réclamer la cotisation minimum.”
L’art. 19 OAVS stabilisce che se il reddito proveniente da un’attività indipendente esercitata a titolo accessorio non supera 2'000 franchi per anno civile, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell’assicurato.
Va infine rilevato che il TFA in una sentenza del 13 novembre 1995 nella causa P. S., pubblicata in DTF 121 V 181 e in Pratique VSI 3/1996 177, ha stabilito che sul reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente accessoria dev'essere pagato il contributo minimo giusta l'art. 8 cpv. 2 LAVS in relazione con l'art. 21 OAVS.
La Cassa ha quindi rettamente chiesto all'insorgente, che per la sua attività lucrativa indipendente accessoria ha indicato come reddito presumibile un importo nettamente inferiore a fr. 8'500, ma superiore a fr. 2'000, il contributo minimo di fr. 425 (importo minimo per il 2004, cfr. marg. 1170 DIN), cui sono stati aggiunti fr. 8.50 di spese amministrative.
Va infatti rammentato come ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 LAVS le Casse di compensazione, a copertura delle spese di amministrazione, prelevano dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un'attività purché affiliati. Dal 1° gennaio 2001 ciò vale anche per le persone assicurate in maniera facoltativa secondo l'art. 2.
I contributi per le spese amministrative devono essere commisurati alla capacità economica delle persone tenute a versarle. Il Consiglio federale può prendere misure atte ad impedire che le aliquote dei contributi per le spese di amministrazione non differiscano troppo da una Cassa all'altra.
In forza di questa norma di legge l'Esecutivo federale ha emanato l'art. 157 OAVS, delegando al Dipartimento federale dell'Interno il compito di fissare per tutte le Casse di compensazione, su proposta della Commissione federale dell'AVS/AI, le aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa.
Il Dipartimento federale dell'Interno ha così promulgato l'11 ottobre 1972 l'Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi alle spese d'amministrazione nell'AVS, il cui art. 1 recita:
" I contributi alle spese d'amministrazione, previsti nell'articolo 69 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, non possono superare il tre per cento della somma dei contributi dovuti da un datore di lavoro, da una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente o da una persona che non esercita una attività lucrativa."
In concreto risulta che la Cassa ha applicato un tasso inferiore al 3%. Le spese sono quindi state prelevate correttamente.
In queste circostanze la decisione della Cassa merita conferma, mentre il gravame va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti