Raccomandata
Incarto n. 30.2004.92 30.2004.98
cr/sc
Lugano 14 giugno 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 24 e 25 novembre 2004 di
contro
le decisioni su opposizione del 25 ottobre 2004 emanate da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. In seguito al controllo del conteggio dei salari (ex art. 162 segg. OAVS) relativo al periodo 1.1.2000-31.12.2003 avvenuto presso la RI 1, __________, un ispettore della Cassa CO 1 di __________ ha effettuato delle riprese per complessivi fr. 83’568 (cfr. all. 1 inc. 30.2004.92).
L'amministrazione ha considerato reddito da attività dipendente l'importo percepito da RI 2 per il lavoro svolto a favore della società ed ha ripreso le spese forfetarie non giustificate, versate a diversi dipendenti, la gratifica versata a __________ e la provvigione versata a __________.
B. Ritenendo tali retribuzioni come provento di attività lucrativa dipendente, con tassazione d’ufficio del 17 settembre 2004 la Cassa ha fissato in fr. 13'248.40 - già comprensivi degli interessi di mora - i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF dovuti per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 dalla RI 1 (cfr. all. 1 inc. 30.2004.92).
Con decisione del 17 settembre 2004, l'amministrazione ha parallelamente intimato a RI 2 il pagamento di fr. 2'317.15 quali contributi sociali calcolati su un salario percepito dalla RI 1 nel 2003 - ma non dichiarato come tale - di fr. 36’780.-- (cfr. doc. A1 dell'inc. 30.2004.98).
C. Contro le decisioni su opposizione che confermano le citate riprese (cfr. doc. A1 inc. 30.2004.92 e doc. A inc. 30.2004.98), sia la società, rappresentata dall'avv. RA 1, che l’assicurata personalmente, hanno presentato tempestivo ricorso.
La società ha in particolare contestato la conclusione cui è pervenuta la Cassa circa la dipendenza economica dell’assicurata dalla RI 1, rilevando che nel corso del 2003 i clienti dell’assicurata sono stati una dozzina, per un importo totale conseguito di fr. 56'698.25, di cui solo fr. 36'780.-- pagati dalla ditta ricorrente (cfr. doc. I inc. inc. 30.2004.92), l’assicurata non svolgeva per la RI 1 solo attività di segretariato in genere, ma si occupava soprattutto di lavori di controllo destinati alla riorganizzazione del lavoro in funzione delle specifiche necessità amministrative e pratiche della società. Per la ricorrente questa attività si avvicina ad un mandato rispettivamente ad un appalto, visto l’obbligo di fornire un risultato quale la riorgannizzazione del segretariato (cfr. doc. I inc. inc. 30.2004.92). RI 1 non ha più contestato, con il gravame, la ripresa di spese forfetarie chieste a diversi dipendenti nonché la gratifica versata a __________, temi che non saranno più oggetto di esame da parte di questo TCA.
RI 2, ha rilevato che, dopo un periodo di disoccupazione, l’Ufficio cantonale delle misure attive le ha concesso un incentivo per nuove attività indipendenti, creando il progetto d’azienda “” e venendo affiliata alla Cassa di compensazione quale indipendente a partire dal 1° febbraio 2003 (cfr. doc. I inc. 30.2004.98). Ha poi osservato di essere dipendente dell’ a __________ al 50% dal 1° gennaio 2004 e di non potere essere considerata dipendente della RI 1, società che le ha conferito un mandato amministrativo e gestionale con lo scopo di riorganizzare e stabilizzare la situazione del settore amministrativo/ufficio dell’azienda. L’assicurata ha infine sottolineato che nella valutazione complessiva della qualifica di dipendente o indipendente da attribuire alla sua attività non deve essere sottovalutato l’interesse dei vari mandanti/clienti di ridurre o rinunciare al personale fisso, i cui costi gravano sui conti aziendali in modo incisivo (cfr. doc. I inc. 30.2004.98).
D. Con un’unica risposta di causa del 13 dicembre 2004 la Cassa ha proposto di respingere entrambi i ricorsi osservando che dall’esame dell’incarto fiscale della signora RI 2 emerge che la RI 1, presso la quale ella ha lavorato fino al 2/2003, ha rappresentato il 65% delle sue entrate, fatto quest’ultimo che dimostra la dipendenza economica. L'amministrazione rileva poi che RI 2 era tenuta a svolgere 29 ore settimanali presso la RI 1 con un salario base di fr. 32 all'ora (cfr. doc. III inc. 30.2004.92).
Il 23 dicembre 2004 la società ricorrente ha chiesto l'audizione della signora __________, già sua dipendente con compiti amministrativi e di segretariato, al fine di indicare i tempi, le condizioni e l'autonomia della signora RI 2 nello svolgimento del suo incarico (cfr. doc. V inc. 30.2004.92).
I ricorsi della RI 1 e di RI 2 sono stati congiunti.
E. Con scritto del 24 gennaio 2005 RI 2 ha ribadito di avere svolto la sua attività di "__________" per diversi clienti, tra cui la RI 1, società che rappresentava probabilmente il suo cliente più importante, ma non l'unico evidenziando di non aver avuto nessun rapporto di subordinazione nei confronti di tale società, potendo scegliere orari di lavoro, luogo di lavoro e metodo lavorativo (cfr. doc. VIII).
Pendente causa il TCA ha richiamato dal competente UT l'incarto fiscale 2001-2002, 2003A e 2003B di RI 2 (cfr. doc. XII). In data 22 aprile 2005 l'UT di __________ ha trasmesso al TCA quanto richiesto (cfr. doc. XIII).
in diritto
in ordine
nel merito
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b). Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).
In concreto le riprese si riferiscono a prestazioni effettuate dal 1.1.2000 fino al 31.12.2003, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2004, per cui, nel valutare la qualifica da attribuire all'attività svolta da RI 2 (dipendente o indipendente) nel 2003 per la RI 1, trovano applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, ritenuto tuttavia che non vi sono stati, di principio, nell’ambito qui d'interesse, cambiamenti di rilievo.
A proposito della qualifica dell’attività lucrativa va rammentato che a norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente. Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri. Per l'art. 10 LPGA è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge. E' considerato datore di lavoro chi impiega salariati (art. 11 LPGA).
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente. In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).
Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER / DUC / SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, a pagina 63 il TFA ha precisato:
" (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appreciation fiscale. (…)"
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
" 4.- a) Die sozialversicherungsrechtliche Beitragspflicht Erwerbstätiger richtet sich unter anderem danach, ob das in einem bestimmten Zeitraum erzielte Erwerbseinkommen als solches aus selbständiger oder aus unselbständiger Erwerbstätigkeit zu qualifizieren ist (Art. 5 und 9 AHVG sowie Art. 6 ff. AHVV). Nach Art. 5 Abs. 2 AHVG gilt als massgebender Lohn jedes Entgelt für in unselbständiger Stellung auf bestimmte oder unbestimmte Zeit geleistete Arbeit; als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit gilt nach Art. 9 Abs. 1 AHVG jedes Einkommen, das nicht Entgelt für in unselbständiger Stellung geleistete Arbeit darstellt. Nach der Rechtsprechung beurteilt sich die Frage, ob im Einzelfall selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit vorliegt, nicht aufgrund der Rechtsnatur des Vertragsverhältnisses zwischen den Parteien. Entscheidend sind vielmehr die wirtschaftlichen Gegebenheiten. Die zivilrechtlichen Verhältnisse vermögen dabei allenfalls gewisse Anhaltspunkte für die AHV-rechtliche Qualifikation zu bieten, ohne jedoch ausschlaggebend zu sein. Als unselbständig erwerbstätig ist im allgemeinen zu betrachten, wer von einem Arbeitgeber in betriebswirtschaftlicher bzw. arbeitsorganisatorischer Hinsicht abhängig ist und kein spezifisches Unternehmerrisiko trägt. Aus diesen Grundsätzen allein lassen sich indessen noch keine einheitlichen, schematisch anwendbaren Lösungen ableiten. Die Vielfalt der im wirtschaftlichen Leben anzutreffenden Sachverhalte zwingt dazu, die beitragsrechtliche Stellung eines Erwerbstätigen jeweils unter Würdigung der gesamten Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Weil dabei vielfach Merkmale beider Erwerbsarten zutage treten, muss sich der Entscheid oft danach richten, welche dieser Merkmale im konkreten Fall überwiegen (BGE 104 V 126 Erw. a; ZAK 1982 S. 185 Erw. 1 und 215 Erw. 3). b) Der vom Beschwerdeführer mit der Firma BECSA am 26. November 1976 abgeschlossene "Contrat pour une mission de conseiller" enthält einige Abmachungen, die auf eine unselbständige Erwerbstätigkeit schliessen lassen könnten. Dies gilt etwa für die Bestimmungen der Art. 5 (frais de déplacement), Art. 8 (exclusivité) und Art. 10 (discrétion, loyauté, concurrence). Die Ausgleichskasse hat daraus und "in Übereinstimmung mit der Beurteilung der Einschätzungsabteilung II des kantonalen Steueramtes Zürich" den Schluss gezogen, dass im fraglichen Beratungsvertrag die Kriterien der unselbständigen Erwerbstätigkeit überwögen. Die Vorinstanz fügte dem bei, dass der Beschwerdeführer gemäss Vertrag kein Unternehmerrisiko getragen habe, woran nichts ändere, dass er in Belgien eine möblierte Wohnung gemietet und darin ein Büro eingerichtet habe. Der Rechtsauffassung von Verwaltung und Vorinstanz kann nicht beigepflichtet werden. Es ist eine bekannte Erscheinung der neueren Zeit, dass sich sowohl Einzelpersonen als auch Organisationen, die auf ein bestimmtes technisches oder kaufmännisches Fachgebiet spezialisiert sind, einer Firma (exklusiv oder neben andern) auf bestimmte oder unbestimmte Zeit in einem selbständigen Auftragsverhältnis in Beraterfunktion zur Verfügung stellen. Im Falle des Beschwerdeführers liegt ein typisches solches selbständiges Beratungsverhältnis vor. Davon abgesehen, dass es sich beim "Contrat pour une mission de conseiller" zivilrechtlich nicht um einen Arbeitsvertrag, sondern um einen Auftrag handelt - was im vorliegenden Zusammenhang zwar nicht entscheidend, aber gleichwohl bezeichnend ist -, und dass der Beschwerdeführer ausdrücklich "expert indépendant" genannt wird, deutet der materielle Inhalt des Vertragswerkes überwiegend auf eine selbständige Erwerbstätigkeit hin. Die erwähnten Bestimmungen, welche als Indizien für eine Arbeitnehmerbeschäftigung gelten könnten, halten sich durchaus im Rahmen des auch für eine selbständige Beratertätigkeit Üblichen. Die rigorosen gegenseitigen Möglichkeiten der Vertragsauflösung (Art. 11) weisen sodann ganz eindeutig auf den selbständigen Charakter des Beratungsauftrages hin. Auch konnte der Beschwerdeführer nach seiner unwidersprochen gebliebenen Schilderung der effektiven Vertragsabwicklung seine Beraterfunktion tatsächlich in unabhängiger Stellung ausüben, ohne in die Administration der Firma B. eingegliedert und einem speziellen Weisungsrecht der Firmenleitung unterstellt gewesen zu sein (Art. 3, 6 f. des Vertrages). Eine arbeitsorganisatorische Abhängigkeit, welche gemäss der erwähnten Rechtsprechung ein Hauptmerkmal unselbständiger Erwerbstätigkeit ist, lässt sich nicht feststellen. Die wirtschaftliche Abhängigkeit erschöpft sich darin, dass der Beschwerdeführer während der Dauer des Vertragsverhältnisses ausschliesslich für die Firma B. tätig sein musste. Dies ergibt sich aber aus dem grossen Umfang des vorliegenden Geschäftes (technische Beratung beim Bau zweier Farbfabriken und der Personalinstruktion) und ist für sich allein nicht entscheidend. Zu denken ist beispielsweise an die grosse Zahl von Zulieferfirmen in Industrie und Landwirtschaft, deren Produktion ebenfalls auf einen einzigen Grossabnehmer ausgerichtet ist und bei denen gleichwohl nicht zweifelhaft ist, dass es sich um eine selbständige Erwerbstätigkeit handelt. Bei Beratungsverträgen wie dem vorliegenden liegt das typische Unternehmerrisiko vielmehr gerade in dieser Einseitigkeit, welche durch die erwähnten Möglichkeiten der Vertragsauflösung noch verschärft wird. Anderseits liegt es in der Natur eines Beratungsauftrages, dass der Berater unter Umständen keine oder nur wenige spezifische Investitionen vorzunehmen hat. Im vorliegenden Fall dürften sich diese praktisch in der vorübergehenden Einrichtung und Führung eines Büros in Brüssel erschöpft haben. Bei Beratungsaufträgen wie dem vorliegenden geht es nicht an, das Merkmal des Unternehmerrisikos und damit die selbständige Erwerbstätigkeit mit dem blossen Hinweis auf fehlende erhebliche Investitionen zu verneinen, weil hier das Unternehmerrisiko auf einer andern Ebene liegt. Falls die Beraterfunktion unter Beizug eigener Angestellter und/oder durch Einsatz von Hilfsmitteln (Apparate, Maschinen u.a.m.) ausgeübt würde, wären die dadurch bedingten Investitionen lediglich als zusätzlicher Bestandteil des Unternehmerrisikos zu betrachten."
In un'altra sentenza del 18 settembre 2000 nella causa M. (inc. H 59/00), il TFA ha stabilito che il conferimento ad un fiduciario commercialista esterno dell'incarico di tenuta della contabilità da parte di una persona giuridica configura abitualmente gli estremi di un rapporto di mandato e quindi di una retribuzione a seguito di attività lucrativa indipendente.
In quel caso l'assicurato, dipendente a tempo pieno presso una Casa medicalizzata per persone anziane in qualità di contabile, nel tempo libero, in accordo con il proprio datore di lavoro, si occupava della contabilità di alcuni clienti che si erano rivolti a lui quando ancora svolgeva l'attività di fiduciario. Non era in alcun modo integrato nell'organizzazione dell'associazione, non possedeva alcun ufficio presso la medesima, aveva sempre svolto il mandato affidatogli nei locali della propria abitazione, sopportava personalmente l'affitto di tali locali e assumeva sia le spese per le infrastrutture che quelle generali d'ufficio. Non esisteva alcun tipo di rapporto di subordinazione con la sua mandante, non riceveva alcuna istruzione e sceglieva liberamente tanto gli orari durante i quali svolgere il mandato quanto gli strumenti necessari per fornire il risultato promesso. Egli sopportava inoltre il rischio imprenditoriale nella misura in cui finanziava sia gli investimenti effettuati per l'allestimento dell'ufficio che i premi di un'assicurazione responsabilità civile stipulata a copertura di eventuali danni nell'esercizio della sua professione di fiduciario.
Con giudizio dell'8 luglio 2003 (inc. H 156/01 in re A.), il TFA ha confermato la qualifica di indipendente di un collaboratore libero e indipendente che svolgeva lavori amministrativi e mandati di consulenza per diverse società, tra le quali la ricorrente.
Infine, in una sentenza del 9 agosto 2004 nella causa L. SA (inc. H 117/03), il TFA ha confermato che un chimico industriale, che fungeva da consulente della ricorrente, andava qualificato quale dipendente della società. L'Alta Corte ha inoltre rammentato che:
" si può poi ancora ricordare - come già fatto dai giudici cantonali - che l'esistenza di un'attività dipendente è possibile anche laddove, ad esempio, un rappresentante non percepisce un salario fisso ma solo provvigioni, si assume le spese generali, non è vincolato da una regione geografica, non è obbligato a rispettare un determinato orario di lavoro e lavora per più ditte. Né va dimenticato che i principi applicabili alla distinzione tra attività dipendente e indipendente non comportano soluzioni uniformi e di applicazione automatica quasi si trattasse di una scienza esatta (…)"
Questo TCA in un recente giudizio dell’8 giugno 2004 nella causa O., inc. 30.2003.28, concernente una controversia simile alla presente, ha giudicato di carattere dipendente l’attività svolta da una segretaria, attiva presso diverse società risultate poi riconducibili tutte al medesimo gruppo societario, dalle quali riceveva una retribuzione oraria prefissata contrattualmente, che non aveva operato degli investimenti di una certa importanza per l’esecuzione del proprio lavoro né aveva sopportato nessun rischio economico nel senso di rischio di perdita, che fatturava direttamente alle società sue datrici di lavoro e non ai clienti finali, che aveva una certa indipendenza nell'organizzazione del lavoro ma relativizzata dall'impegno a presenziare a revisioni e appuntamenti e che aveva la facoltà, prevista dal contratto sottoscritto dalle parti, di disdire il rapporto contrattuale con un preavviso di trenta giorni.
Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001). La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
Dalla documentazione prodotta dall'assicurata emerge che ella ha sottoscritto, il 28 febbraio 2003, il seguente accordo di collaborazione con la società RI 1:
" ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(...)
le confermo le mie mansioni:
1- Fatturazione: da eseguire settimanalmente in modo regolare e autonomo.
Allestimento e consegna di una lista settimanale di fatturazione.
2- Controllo settimanale dei debitori, banca, posta, cassa.
Allestimento e consegna lista incassi mensili.
3- Rapporti con l'ufficio contabile e preparazione documenti trimestrale.
Preparazione ed allestimento documenti, pratiche concernenti l'amministrazione.
4- Posta in entrata. Controllo e smistamento posta giornaliera.
5- Allestimento liste mensili provvigioni personale di servizio e vendita.
6- Aiuto a rispondere al telefono (nella misura in cui non compromette le altre mansioni).
Ora di lavoro stabilite
29 ore settimanali ripartite nei seguenti giorni:
LUNEDÌ MARTEDÌ GIOVEDÌ ore 8-12/13.30-17.45 /
MERCOLEDÌ 8-12
Salario di base stabilito 32.-- all'ora. Budget massimo annuale 40'000.--
Vacanze di libera scelta, previo tempestivo preavviso.
Il presente accordo può essere rivisto o disdetto in qualunque momento, da entrambe le parti.
Di comune accordo si stabilisce un termine di preavviso ragionevole di 30 giorni, che comunque non è da ritenersi vincolante o d'impedimento alla controparte per qualunque motivo." (Doc. B2a)
Già dal tenore dell'accordo citato, questo Tribunale deve concludere che l’attività dell'assicurata svolta presso la RI 1 è di carattere dipendente.
L'attività dell'assicurata, come visto, consisteva nell'allestimento e consegna di una lista settimanale di fatturazione e di una lista degli incassi mensili, nella preparazione di documenti e pratiche amministrative, nel controllo della posta giornaliera, nell'allestimento di liste mensili di provvigioni per il personale di servizio e vendita e nell'aiuto a rispondere al telefono. In sostanza le mansioni normalmente svolte da una capace segretaria di direzione o d'amministrazione dipendente.
Al riguardo, l’assicurata ha osservato di poter agire con la massima libertà, scegliendo orari di lavoro, luogo e relativo metodo (cfr. doc. VIII). Tale affermazione è tuttavia smentita dal tenore stesso dell’accordo di collaborazione. Innanzitutto la presunta indipendenza nell'organizzazione del lavoro sostenuta dall'assicurata era sicuramente relativizzata dall'impegno ad effettuare le sue prestazioni entro determinate scadenze prefissate contrattualmente (allestimento di liste settimanali di fatturazione, di liste mensili degli incassi e di documenti trimestrali). Inoltre, quanto all’orario di lavoro e al luogo di lavoro, dall'accordo citato emerge che l’assicurata doveva svolgere 29 ore settimanali presso la RI 1, ripartite nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, secondo orari ben stabiliti (8-12 e 13.30-17.45 lunedì, martedì e giovedì e 8-12 mercoledì). Ne consegue che l’assicurata non poteva scegliere liberamente se e quando lavorare per la RI 1, ma aveva un obbligo di presenza sul posto di lavoro in determinati giorni della settimana e durante orari di lavoro specifici, previsti contrattualmente, ciò che ad un indipendente, che può organizzarsi come meglio crede, non è richiesto.
Circa le modalità di remunerazione le parti hanno poi stabilito un salario di base di fr. 32 all'ora e un budget annuo massimo di fr. 40'000. L'assicurata non sopportava quindi nessun rischio economico non avendo spese e percependo dalla società RI 1 il suo salario fisso orario per le ore settimanali fissate contrattualmente.
Nell’accordo di collaborazione stipulato dalle parti è prevista la facoltà, per i contraenti, di disdire il contratto, facoltà quest'ultima che mal si concilia con un'attività di tipo indipendente e che è invece indice dell'esistenza di un rapporto di subordinazione. Infatti, è espressamente indicato che "l'accordo può essere rivisto o disdetto in qualunque momento, da entrambe le parti. Di comune accordo si stabilisce un tempo di preavviso ragionevole di 30 giorni, che comunque non è da ritenersi vincolante o d’impedimento alla controparte per qualunque motivo" (cfr. doc. VIII B2a inc. 30.2004.98). Questa caratteristica è tipica dell'attività subordinata ed appare antitetica ad un'attività autonoma.
Per inciso va osservato che l’assicurata ha fatto uso di questa possibilità, proponendo con scritto del 22 luglio 2003 una modifica dell’accordo di collaborazione, riducendo da 29 a 20 le ore di lavoro settimanali a partire dal 17 agosto 2003 (cfr. doc. VIII B6c). Ella ha poi inoltrato in data 10 novembre 2003 la disdetta dell’accordo di collaborazione a partire dal 31 dicembre 2003 (cfr. doc. VIII B6b), proponendo alla RI 1 una collaborazione per il 2004 (cfr. doc. VIII B6a), che preveda compiti ridotti, un minor numero di ore di lavoro settimanali (12 ripartite nei giorni di lunedì, tutto il giorno e giovedì, solo al pomeriggio) e una remunerazione maggiore (CHF 50.-- all’ora compresi oneri sociali, assicurazioni e vacanze).
Il fatto che RI 2, oltre all'attività svolta per la RI 1, abbia pure assunto incarichi da altri committenti (cfr. doc. VIII) non è decisivo, nella misura in cui, come detto, ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli altri.
Va rammentato che un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona (DTF 105 V 113 e consid. 6.).
In particolare, nel caso di specie la qualifica di dipendente presso la società ricorrente non mette, in quanto tale, in discussione lo statuto di indipendente dell'assicurata per i lavori eseguiti per altri committenti.
Come emerge dalla documentazione inviata al TCA dalla signora RI 2, in particolare dal conteggio di quanto incassato nel 2003 dalla RI 1 e dalle altre ditte e privati ai quali ha prestato i suoi servizi nel 2003, la maggior parte delle entrate dell’assicurata nel 2003 provenivano dalla RI 1 (in particolare, il 68.42% di quanto incassato è stato versato dalla società ricorrente, contro il 31,58% proveniente da terzi, cfr. doc. VIII B7b). L’assicurata del resto ha sempre ammesso che la società ricorrente era il suo cliente più importante (cfr. doc. VIII). I compensi versati dalla RI 1 alla collaboratrice nel periodo in esame erano dunque economicamente importanti e costituivano la principale fonte di sostegno dell'assicurata. Le summenzionate percentuali sottolineano di conseguenza l'intensità e l'importanza della collaborazione.
Alla luce di quanto precede, va ritenuto un palese rapporto di subordinazione sia dal profilo dell'impiego del tempo che sotto l'aspetto economico. Per la sua attività di "consulenza nella gestione organizzativa e progettuale" della società, la collaboratrice riceveva dalla RI 1 un importo orario di fr. 32 per un ben determinato numero di ore settimanali prefissate contrattualmente e per una attività normalmente e classicamente svolta in qualità di dipendente (cfr. doc. XIV B1).
Questi elementi permettono pure di ritenere che il rischio economico dell'attività è stato unicamente sopportato dalla citata società e come RI 2 si sia trovata nella medesima condizione di un collaboratore dipendente con riferimento al rischio di non vedersi versato il salario.
La qualifica dell'assicurata come dipendente risulta pertanto corretta, per cui i redditi percepiti vanno considerati salario determinante su cui il datore di lavoro deve pagare i relativi contributi sociali.
L'audizione di __________ non permetterebbe di chiarire i fatti meglio di quanto non desumibile dal contratto agli atti e dalle allegazioni delle parti.
Alla luce di quanto precede i ricorsi presentati dalla società RI 1 e da RI 2 vanno respinti e le decisioni su opposizione impugnate meritano conferma.
Il TFA ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è possibile solo quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale.
Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite.
Se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).
Va inoltre ricordato che in DTF 104 V 126 il TFA ha rilevato che:
" Dans l'intérêt de la sécurité du droit, il faut toutefois prendre garde à
ce que les caisses de compensation ne puissent revenir sur une décision entrée en force portant sur des cotisations que lorsque cette décision se révèle comme sans nul doute erronée et que de plus un montant appréciable est en jeu; il faut alors tenir compte du fait que les années de calculs pour les cotisations paritaires ne coincident en général pas avec celles relatives aux cotisations personnelles."
Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l’amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un’importanza notevole (cfr. DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA del 15 luglio 2003 nella causa P., C 191/02).
Va qui rammentato che una decisione è manifestamente errata,
" wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte."
(STFA del 10 settembre 2003 nella causa U, H 97/03)
Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative. Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. DTF 126 V 42).
Il TCA rileva innanzitutto che l'esame, in casi come questi, laddove è assodato che il dipendente è affiliato anche quale indipendente, dovrebbe essere effettuato direttamente dalla Cassa, la quale poi, in presenza di decisioni contributive sui redditi ripresi in sede di revisione, dovrebbe, nella decisione formale, precisare per quale motivo gli estremi per una revisione o un riesame sono dati oppure no.
In concreto il TCA ha chiesto all'amministrazione di precisare se i salari ripresi all'assicurata sono comprensivi di redditi già oggetto di fissazione di contributi come indipendente (cfr. doc. XIV).
La Cassa, in data 13 giugno 2005, ha inviato un conteggio dal quale risulta che per l’anno 2003 l'assicurata ha pagato degli acconti, non essendo ancora stata emessa una decisione definitiva di fissazione dei contributi per il 2003 (cfr. doc. XV).
Pertanto, in mancanza di una decisione definitiva da parte della Cassa, non è necessario verificare se nel caso di specie si giustifica un riesame o una revisione delle decisioni dell'amministrazione. Come indicato nulla impedisce di considerare i versamenti di RI 1 e RI 2 quale salario.
Per quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi presentati da RI 2 e dalla società RI 1 sono respinti.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Nella misura in cui le liti hanno per oggetto la richiesta di contributi per assegni familiari, la presente decisione è definitiva.
4.- Per quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti