Raccomandata
Incarto n. 30.2004.72
cr/fe
Lugano 15 novembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 agosto 2004 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 3 agosto 2004 la Cassa CO 1 ha fissato in fr. 301.75 gli interessi di mora dovuti dalla società RI 1, a causa della tardiva presentazione della distinta dei salari dell'anno 2001 e per il tardivo versamento dei contributi paritetici dovuti per il periodo dal 1.1.2001 al 31.12.2001 (cfr. doc. E).
1.2. Contro la predetta decisione è tempestivamente insorta la società, con opposizione del 4 agosto 2004, contestando l'addebito degli interessi di mora e dichiarandosi disposta a pagare quattro giorni di interessi per ritardata presentazione della distinta salari e tre giorni per ritardato pagamento dei contributi paritetici (cfr. doc. 1).
Con decisione su opposizione del 12 agosto 2004 la Cassa ha respinto le censure dell'opponente, confermando la precedente decisione (cfr. doc. A).
1.3. Il 6 settembre 2004 la società RI 1, rappresentata dall'avv. RA 1, si è aggravata a questo TCA contestando la sussistenza di sufficiente base legale per la percezione degli interessi e l'assenza di danno per la Cassa che neppure sarebbe legittimata alla richiesta.
Con risposta del 15 settembre 2004 la Cassa ha ribadito il buon diritto agli interessi con argomenti che, se necessario, saranno ripresi in corso di motivazione.
La ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni e non ha chiesto l'assunzione di prove.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).
In concreto gli interessi di mora chiesti si riferiscono al periodo 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001. Per cui ogni riferimento alle norme e alle direttive della LAVS va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, tranne indicazioni in senso contrario.
2.3. L'art. 14 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.
I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione (art. 14 cpv. 2 LAVS).
Se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio (art. 14 cpv. 3 LAVS).
Per l'art. 14 cpv. 4 LAVS il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).
Con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore alcune modifiche delle norme di esecuzione dell'AVS, in particolare circa il calcolo degli interessi.
A norma dell'art. 34 cpv. 1 OAVS devono pagare i contributi alla cassa di compensazione i datori di lavoro, ogni mese, se la somma dei salari non supera i 200'000 franchi, ogni trimestre (lett. a), le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, di regola ogni trimestre (lett. b).
In casi motivati, per le persone tenute a pagare contributi il cui contributo annuo versato all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e alle indennità per perdita di guadagno non supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno (art. 34 cpv. 2 OAVS).
I contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento (art. 34 cpv. 3 OAVS).
A norma dell'art. 36 cpv. 1 OAVS i conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.
L'art. 36 cpv. 2 OAVS prevede che i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio. Il periodo di conteggio comprende l'anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all'articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS).
La cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).
A norma dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;
c. i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;
e. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre ché i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41 bis cpv. 2 OAVS).
Per l'art. 42 cpv. 1 OAVS i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione.
Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).
Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi paritetici sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI), per l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG), per l'assicurazione contro la disoccupazione (art. 6 LADI) e per gli assegni di famiglia del diritto cantonale ticinese (art. 20 LAF).
2.4. L'insorgente ha contestato l'operato della Cassa, ritenendolo sprovvisto di una base legale (cfr. doc. I).
2.5. Al riguardo, va innanzitutto rilevato che la base legale per la promulgazione degli articoli relativi al prelievo degli interessi di mora e compensativi, si trova all'art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS il quale, come visto (cfr. consid. 2.3) prevede che il Consiglio federale (di seguito: CF) emana prescrizioni sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi.
In virtù di tale delega il CF ha emanato le norme disciplinanti la riscossione di interessi di mora in caso di tardivo pagamento dei contributi sociali.
L'esecutivo federale non ha oltrepassato le proprie competenze laddove, con l'art. 41bis OAVS, ha stabilito il momento a partire dal quale decorrono gli interessi in caso di pagamento tardivo del debito assicurativo nei confronti dell'AVS. Infatti, come ha ricordato il TFA in una sentenza del 16 marzo 1987 (RCC 1987 pag. 388, in particolare pag. 389, consid. 2a), "L'article 14, 4e alinéa, lettre e, LAVS, entré en vigueur le 1er janvier 1979, donne au Conseil fédéral, entre autres, la compétence de promulguer des prescriptions sur la perception d'intérêts moratoires dans l'encaissement des cotisations" (cfr. anche DTF 115 V 27, in particolare pag. 36 consid. 8b).
Il TFA, in una sentenza del 28 novembre 2002 nella causa P. SA, H 93/02, pubblicata in Pratique VSI 2/2003, pag. 143, ha confermato la validità delle disposizioni di legge disciplinanti gli interessi di mora, rilevando:
" (...)
3.1 Selon l'art. 41bis al. 1 let. c RAVS, des intérêts moratoires doivent être prélevés sur les cotisations paritaires qui n'ont pas été payées dans les 30 jours à compter de la facturation. Ils commencent à courir au moment de la facturation par la caisse de compensation et cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). Les art. 41bis al. 1 let. c et 42 RAVS se fondent sur l'art. 14 al.4 let. e LAVS par lequel le législateur a chargé le Conseil fédéral d'édicter des prescriptions sur la perception d'intérêts moratoires. Il s'agit d'examiner la conformité de ces normes réglementaires à la loi et à la constitution.
3.2 Selon la jurisprudence, le TFA peut en principe, sous réserve d'exceptions n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce, vérifier la légalité des ordonnances du Conseil fédéral. Lorsqu'il s'agit d'ordonnances (dépendantes) qui se basent sur une délégation législative, il examine si elles se situent dans les limites des pouvoirs attribués au Conseil fédéral dans la loi. Lorsque la délégation législative accorde au Conseil fédéral une très grande marge d'appréciation pour la réglementation à adopter au niveau de l'ordonnance d' exécution, le tribunal doit alors se borner à examiner si les prescriptions litigieuses de l'ordonannce sortent manifestement du cadre des compétences déléguées au Conseil fédéral dans la loi ou si elles sont contraires à la constitution ou à la loi pour d'autres motifs. Il ne saurait toutefois substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral et n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des dispositions litigieuses. La réglementation ordonnée par le Conseil fédéral viole toutefois l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il n'est pas possibile de la fonder sur des motifs serieux, lorsqu'elle est dénuée de sens ou inutile ou lorsqu'elle crée des distinctions juridiques qui n'ont pas de raison d'être. Il en va de même lorsque l'ordonnance omet de prévoir des distinctions qui auraient dû, normalement, être prises en considération (ATF 128 II 40 consid. 3b; 128 IV 180 consid. 2.1; 127 V 7 consid. 5a, chacun avec les références citées).
3.3 Les dettes d'argent sont en principe des dettes portables. Le débiteur doit fournir sa prestation au domicile ou au siège du créancier. Cela signifie que le débiteur qui paie par monnaie scripturale supporte les risques de retard et de perte dans l'espace de temps allant de l'ordre de paiement à l'exécution (art. 74 al. 2 ch. 1 CO; ATF 124 III 117 consid. 2a; 119 III 234 consid. 2; voir également GauchISchluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, volume III, 7e édition, n°s 2360 ss).
Sous l'empire de l'ancien art. 41bis al. 3 RAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, qui réglait divers cas d'expiration du cours des intérêts moratoires, le TFA avait jugé que le moment du paiement était réputé intervenir non pas à la date du versement par le débiteur des cotisations mais à la date où les cotisations parvenaient à l'administration (arrêt non publié Sch. du 3 avril 1997, H 347/96). Cette jurisprudence a été introduite dans le droit formel avec le nouvel art. 42 al. 1 RAVS en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (VSI 2000 p. 134). Cette réglementation se situe ainsi dans le cadre de la large marge d'appréciation dont dispose le Conseil fédéral sur la base de l'art. 14 al. 4 let. e LAVS (ATF 110 V 257 = RCC 1984 p. 577 ss consid. 4b; RCC 1990 p. 301 consid. 4b/dd, chacun avec les références citées), n'est ni dénuée de sens ni inutile et ne crée pas de distinctions juridiques qui n'ont pas de raison d'être. La réglementation sur les intérêts moratoires adoptée par le Conseil fédéral est par conséquent conforme à la loi et à la constitution.
Il TFA ha poi avuto modo di confermare questo principio in una sentenza del 21 agosto 2003 nella causa X. SA, H 268/02 e in una sentenza del 30 gennaio 2004 nella causa X., H 328/02.
2.6. Nel caso di specie, la Cassa di compensazione ha chiesto all'interessata la rifusione degli interessi di mora sia per il tardivo pagamento dei contributi che per la tardiva presentazione della distinta dei salari, per un ammontare complessivo di fr. 301.75 (cfr. doc. E).
2.6.1. Interessi per pagamento tardivo
Dagli atti di causa emerge che la Cassa in data 15 febbraio 2002 ha inviato alla società ricorrente una fattura relativa ai contributi dovuti dal 1.1.2001 al 31.12.2001 per un importo di fr. 30'598.10 (doc. C).
L'ammontare richiesto doveva essere pagato entro 30 giorni dalla fatturazione, ossia dal 15 febbraio 2002.
Va a questo proposito rilevato che, circa il momento determinante per stabilire se il pagamento è avvenuto entro i termini stabiliti, l'art. 42 cpv. 1 OAVS è chiaro e non permette interpretazione alcuna. Infatti, secondo questo disposto, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione.
A proposito di questa norma, l'UFAS ha rilevato (Pratique VSI 2000 pag. 134):
" Al. 1: Selon le Tribunal fédéral des assurances, les cotisations sont réputées payées dès réception du paiement par la caisse. Cette jurisprudence est reprise dans le règlement (ATF non publié du 3 avril 1997 en la cause S., H 347/96, consid. 2a)."
Nella citata sentenza il TFA ha stabilito:
" 2.- a) Wie das kantonale Gericht ausführlich darlegte, steht die angefochtene Verzugszinsverfügung mit der in Art. 41bis AHVV enthaltenen Regelung in Einklang. Dies wird vom Beschwerdeführer denn auch nicht ausdrücklich in Abrede gestellt. Zwar weist er darauf hin, die Vorinstanz lege "den Grundsatz von Zinsvorteilen bzw. Zinsnachteilen" nach für ihn "nicht nachvollziehbaren Kriterien" aus. Soweit er damit seine Argumentation im kantonalen Verfahren, wonach bei der Bestimmung des Endes des Zinsenlaufs auf das Datum der Einzahlung durch den Beitragspflichtigen und nicht des Zahlungseinganges beim Empfänger abzustellen sei, neu aufgreifen will, kann ihm darin jedoch nicht beigepflichtet werden. Die Verzugszinsordnung in Art. 41bis AHVV bezweckt einen vereinfachten Schadens- und Vorteilsausgleich (ZAK 1992 S. 167 Erw. 4b mit Hinweisen), weshalb es als durchaus sachgerecht erscheint, wenn die Vorinstanz erst den Zahlungseingang bei der Verwaltung als massgebenden Zeitpunkt für die nach Art. 41bis Abs. 3 AHVV vorzunehmende Festsetzung der Dauer des Zinslaufs betrachtet. Zumindest kann darin keine Verletzung von Bundesrecht erblickt werden. Im übrigen sind der angefochtenen Verwaltungsverfügung anhaftende Mängel weder bezüglich der Dauer des Zinslaufs noch der Verzugszinsberechnung ersichtlich und werden in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde auch gar nicht geltend gemacht."
Dalla sentenza appena citata emerge che la fattura non è considerata pagata quando è stato impartito l'ordine di pagamento bensì quando l'importo è accreditato sul conto della cassa di compensazione. Ciò è confermato pure dalla circolare sugli interessi di mora e compensativi il cui marg. 4012 prevede che i contributi sono considerati pagati se giungono alla cassa di compensazione o le vengono accreditati. Non è sufficiente effettuare un versamento postale o bancario né impartire un ordine di pagamento.
Nella presente fattispecie dagli atti emerge che l'importo è stato accreditato sul conto della Cassa il 20 marzo 2002 (cfr. doc. 4).
L'accredito sul conto della convenuta è quindi avvenuto oltre il termine impartito che scadeva il 17 marzo 2002. Infatti, avendo febbraio 28 giorni, i trenta giorni dalla fatturazione del 15 febbraio 2002 vengono a cadere il 17 marzo 2002 (13 giorni di febbraio + 17 di marzo = 30 giorni).
In tal senso cfr. anche la circolare sugli interessi di mora e compensativi edita dall'UFAS (CIM) che prevede al marg. 4002 che se la fatturazione è del 1° febbraio, negli anni normali il termine per la riscossione dei contributi scade 2 marzo (30 giorni).
In queste circostanze, non essendo stato rispettato il termine di 30 giorni dalla fatturazione (art. 36 cpv. 4 OAVS), rettamente l'amministrazione, in applicazione dell'art. 41 bis cpv. 1 lett. c OAVS ha calcolato gli interessi a partire dal giorno successivo la fatturazione fino a quello della ricezione del pagamento.
Ai fini del calcolo degli interessi di mora, i mesi interi sono calcolati come 30 giorni (cfr. anche art. 42 cpv. 3 OAVS), mentre negli anni normali il 28 febbraio è da considerare come l'ultimo, rispettivamente il trentesimo giorno del mese. Negli anni bisestili, invece, il 28 febbraio è considerato come giorno normale (cfr. marg. 4014 CIM).
In concreto, per il periodo dal 16 febbraio 2002 al 20 marzo 2002, la Cassa ha giustamente calcolato 35 giorni (15 di febbraio e 20 di marzo) che al tasso del 5% all'anno corrispondono a fr. 148.75 di interessi di mora (30'598.10 X 35 giorni X 5 : (360 X 100); cfr. la Circolare sugli interessi edita dall'UFAS), come indicato nel conteggio della Cassa (cfr. doc. A).
Su questo punto la decisione della Cassa merita conferma.
2.6.2. Interessi per tardiva presentazione della distinta dei salari.
Nel caso concreto, emerge dagli atti che la Cassa in data 22 novembre 2001 ha trasmesso all'insorgente la distinta dei salari per la dichiarazione degli importi pagati nel 2001 (cfr. doc. B).
Come visto, per l'art. 36 cpv. 2 OAVS i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio. Il periodo di conteggio comprende l'anno civile (art. 36 cpv. 3 OAVS).
Va innanzitutto rilevato che la presentazione della distinta sarebbe stata tempestiva solo se fosse giunta all'amministrazione il 30 gennaio 2002 e non inviata quel giorno (art. 41bis cpv. 1 lett. d OAVS).
Anche il N. 2022 della Circolare sugli interessi di mora e compensativi (CIM), edita dall'UFAS, riprende il senso di tale norma:
" I datori di lavoro tenuti a versare contributi d'acconto devono presentare un regolare conteggio entro 30 giorni dalla fine dell'anno civile (art. 36 cpv. 2 e 3 OAVS). Il conteggio viene considerato presentato in ritardo se non viene consegnato alla cassa di compensazione entro il 30 gennaio seguente la fine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti o se viene consegnato per tempo ma non risponde ai requisiti dell'art. 36 cpv. 1 OAVS (si vedano al riguardo le DRC). (…)" (sottolineatura del redattore)
Da quanto appena citato, emerge chiaramente che l'insorgente avrebbe dovuto presentare alla Cassa la distinta dei salari entro il 30 gennaio 2002, così come stabilito dalla legge.
Al riguardo, non può quindi essere condiviso quanto indicato dalla società in sede di opposizione, vale a dire che per la società sarebbe stato impossibile eseguire un conteggio definitivo dei salari dei propri dipendenti entro il 30 gennaio, quando i conti di fine anno non sono ancora chiusi e di conseguenza occorre un tempo maggiore per stilare la distinta dei salari richiesta dalla Cassa (cfr. doc. 1).
La distinta dei salari, datata fra l'altro 4 febbraio 2002, è pervenuta alla Cassa unicamente il 6 febbraio 2002, per cui, rettamente, l'amministrazione ha chiesto il pagamento degli interessi di mora.
Gli interessi, tuttavia, vanno calcolati dal 1° gennaio 2002 (giorno dal quale inizia a partire il termine per la presentazione della distinta dei salari) al 6 febbraio 2002 (giorno di ricezione da parte della Cassa della dichiarazione dei salari) e non unicamente per i giorni di ritardo.
Infatti, per l'art. 41bis cpv. 1 lett. d OAVS, i datori di lavoro devono pagare gli interessi di mora sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine. In concreto, il periodo di contribuzione è terminato il 31 dicembre 2001, per cui gli interessi sono da calcolare dal 1.1.2002 (cfr. anche marg. 2022 CIM).
Dato che la Cassa ha ricevuto la distinta dei salari solo in data 6 febbraio 2002, gli interessi di mora devono essere pagati dalla società RI 1 dal 1° gennaio 2002 al 6 febbraio 2002, per la durata complessiva di 36 giorni (30 giorni in gennaio 2001 + 6 giorni in febbraio 2002).
Nel caso di specie l'importo degli interessi di mora ammonta a fr. 153 (30'598.10 X 36 giorni X 5 : (360 X 100); cfr. la Circolare sugli interessi edita dall'UFAS).
Anche su questo aspetto la decisione della Cassa si rivela dunque corretta.
2.7. In queste circostanze, la decisione impugnata, concernente la rifusione da parte della RI 1 degli interessi di mora sia per il tardivo pagamento dei contributi che per la tardiva presentazione della distinta dei salari, per un ammontare complessivo di fr. 301.75 (cfr. doc. E), merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti