Raccomandata

Incarto n. 30.2004.21

cr

Lugano 8 giugno 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 marzo 2004 di

_RICO1

contro

la decisione del 29 gennaio 2004 emanata da

_CON1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

1.1. In seguito al controllo del conteggio dei salari relativo al periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2002 presso la società __________, con decisione del 30 dicembre 2003 la Cassa cantonale di compensazione ha effettuato delle riprese per complessivi fr. 203'423 (cfr. doc. _).

L'amministrazione ha respinto l'opposizione interposta dalla società, con decisione del 29 gennaio 2004 (cfr. doc. _).

1.2. Tramite ricorso del 5 marzo 2004 la società __________ ha contestato la predetta decisione su opposizione, osservando:

" (…)

La signora __________ esegue a tempo parziale la contabilità per la Spettabile __________, di conseguenza non ha un impegno fisso, orari fissi, viene richiesta la sua presenza solo per eventuali appuntamenti o revisioni.

  1. Il Sig. __________ si occupava dei preventivi, direzione lavori e fatture.

  2. Il Sig. __________ esegue su richiesta allestimento piani, direzione lavori, allestimento preventivi. Lo stesso emette fatture anche a terzi e/o società diversi dalla sottoscritta.

  3. Il Sig. __________ risiede in Italia.

Facciamo inoltre presente che non è intenzione della __________ assumere le sopraccitate persone quali dipendenti fissi e/o parziali, inoltre non ci risulta che giuridicamente esista il gruppo __________." (Doc. _)

1.3. Con scritto datato 8 marzo 2004 la cancelleria del TCA ha invitato la Cassa cantonale di compensazione ad accertare la data esatta in cui l'interessato ha ricevuto la decisione impugnata, apparendo a prima vista il gravame tardivo (cfr. doc. _).

In data 29 marzo 2004 la Cassa ha trasmesso al TCA gli accertamenti richiesti, dai quali emerge che la decisione impugnata, inviata tramite raccomandata, è stata recapitata in data 2 febbraio 2004 (cfr. doc. _).

1.4. Con scritto datato 1 aprile 2004 il TCA ha trasmesso alla società __________ gli accertamenti operati dalla Cassa cantonale di compensazione, invitando la società citata a prendere posizione circa la presentazione tardiva del ricorso al Tribunale (cfr. doc. _).

In data 5 aprile 2004 la società ricorrente ha risposto:

" In riferimento alla vostra richiesta del 1 aprile u. s. vi comunichiamo che il ricorso è stato inoltrato in data 05.03.2004 in quanto l'unica persona che era a conoscenza della pratica, Sig.ra __________, è stata assente per malattia fino al giorno 5 aprile 2004.

Vogliate prendere nota di quanto sopra mentre l'occasione ci è gradita per porgervi distinti saluti." (Doc. _)

1.5. Il doc. _ è stato trasmesso alla Cassa (cfr. doc. _), per conoscenza.

In diritto

2.1. Oggetto del contendere è innanzitutto la tempestività dell'impugnativa del 5 marzo 2004.

A questo proposito va ricordato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS.

Le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).

2.2. Per l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

L'art. 38 LPGA cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.

Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).

Questa finzione di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che un'intimazione sarebbe potuta realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a).

Secondo costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

Infine, va ancora rammentato che per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.

2.3. Ai fini di stabilire la tempestività del ricorso il TCA ha chiesto alla Cassa di accertare la data esatta di consegna della decisione impugnata (cfr. doc. _; consid. 1.3.).

Dopo avere effettuato gli accertamenti richiesti, la Cassa ha comunicato al TCA che la decisione su opposizione impugnata, datata 29 gennaio 2004, inviata per lettera raccomandata, è stata recapitata in data 2 febbraio 2004, come emerge dalla ricerca postale allegata (cfr. doc. _).

Di conseguenza, il termine di 30 giorni per inoltrare ricorso al TCA veniva a scadere in data 3 marzo 2004.

La società ricorrente, per contro, ha inoltrato ricorso al TCA in data 5 marzo 2004, tramite lettera raccomandata (cfr. doc. _ e timbro apposto sulla busta utilizzata per inviare il ricorso al Tribunale, pervenuta in data 8 marzo 2004).

Alla luce delle risultanze della ricerca postale e dell'insieme delle circostanze, questo TCA deve di conseguenza concludere che la decisione intimata il 29 gennaio 2004 è stata ritirata il 2 febbraio 2004 e quindi il termine di 30 giorni è scaduto il 3 marzo 2004.

Il ricorso del 5 marzo 2004 è di conseguenza tardivo.

2.4. La società insorgente non può nemmeno prevalersi della restituzione dei termini.

Come visto, per l'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.

Nel caso concreto la società ricorrente non ha formulato richieste di restituzione del termine nel termine legale ricordato.

A prescindere da ciò, anche se si volesse considerare lo scritto 5 aprile 2004 quale istanza di restituzione, la stessa andrebbe respinta.

Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Tuttavia non tutti i motivi sono scusabili.

La giurisprudenza federale non ha infatti riconosciuto valore giustificativo al sovraccarico di lavoro, all'ignoranza del diritto, rispettivamente all'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

E’ invece ritenuto motivo scusabile l'impossibilità di osservare un termine a seguito di malattia dell’interessato, nel caso di malattia seria insorta quando il termine sta per scadere, di modo che la persona è impedita nell’agire, né può incaricare un terzo. In simili casi si giustifica la restituzione del termine (DTF 112 V 256 in fine e giurisprudenza citata; DLA 1988 N. 17, consid. 4b, pag. 129).

Il TFA, in una sentenza del 22 settembre 1986 nella causa B., pubblicata in DTF 112 V 255, riguardo ai presupposti necessari affinché una malattia costituisca motivo di restituzione del termine ha osservato:

" 2.- a) Die versäumte Frist kann wiederhergestellt werden, wenn der Gesuchsteller oder sein Vertreter durch ein unverschuldetes Hindernis abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln, und binnen zehn Tagen nach Wegfall des Hindernisses unter Angabe desselben die Wiederherstellung verlangt und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 35 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 135 OG). Das Gesetz lässt somit die Wiederherstellung nur zu, wenn der Partei (und gegebenenfalls ihrem Vertreter) kein Vorwurf gemacht werden kann (BGE 110 Ib 95 Erw. 2, 107 Ia 169 Erw. 2a). Krankheit (wie im übrigen auch schweizerischer obligatorischer Militärdienst [vgl. BGE 104 IV 210 Erw. 3]) kann ein unverschuldetes, zur Wiederherstellung führendes Hindernis sein (BGE 108 V 110 Erw. 2c; EVGE 1969 S. 149; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 62; GRISEL, Traité de droit administratif, S. 896). Doch muss die Erkrankung derart sein, dass der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen (EVGE 1969 S. 150). So hat das Eidg. Versicherungsgericht die Wiederherstellung gewährt: einem an einer schweren Lungenentzündung leidenden, hospitalisierten 60jährigen Versicherten (in BGE 102 V 140 nicht veröffentlichte Erw. 1 des Urteils Poltera vom 14. September 1976), ebenso einem Versicherten, der wegen schwerer nachoperativer Blutungen massive zerebrale Veränderungen aufwies, intellektuell stark beeinträchtigt und daher während der gesamten Rechtsmittelfrist weder fähig war, selber Beschwerde zu erheben, noch sich bewusst werden konnte, dass er jemanden mit der Interessenwahrung hätte betrauen sollen (ZAK 1981 S. 523 Erw. 2b). Nicht gewährt hat das Gericht die Wiederherstellung dagegen in Fällen eines immobilisierten rechten Armes bzw. einer schweren Grippe, wo keine objektiven Anhaltspunkte dafür bestanden und dies auch nicht weiter belegt wurde, dass der Rechtsuchende nicht imstande gewesen wäre, trotz der Behinderung fristgerecht zu handeln oder nötigenfalls einen Vertreter mit der Interessenwahrung zu beauftragen (unveröffentlichte Urteile van Driesten vom 21. Februar 1984 und Reichlin vom 29. Juni 1977). Hindert die Krankheit den Rechtsuchenden zwar daran, selber zu handeln, könnte er aber in nach den Umständen zumutbarer Weise einen Dritten mit der Interessenwahrung beauftragen, so kann die Wiederherstellung nach dem Gesagten ebenfalls nicht gewährt werden, wenn die Partei den Beizug eines Vertreters versäumt (unveröffentlichtes Urteil Lanni vom 26. Juni 1984; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 273, Anm. 41; GYGI/STUCKI, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, 1962, S. 113). Bedeutsam für die Frage, ob Krankheit im Sinne eines unverschuldeten Hindernisses die Partei von eigenem fristgerechten Handeln oder der Beauftragung eines Dritten abgehalten hat, ist vor allem die letzte Zeit der Rechtsmittelfrist, weil die gesetzliche Regelung jedermann dazu berechtigt, die notwendige Rechtsschrift erst gegen das Ende der Frist auszuarbeiten und einzureichen (EVGE 1969 S. 149 f. mit Hinweisen; unveröffentlichte Urteile Gianotti vom 6. Dezember 1984 und Egloff vom 3. April 1973). Erkrankt die Partei eine gewisse Zeit vor Fristablauf, so ist es ihr in aller Regel möglich und zumutbar, ihre Interessen selber zu verteidigen oder die Dienste eines Dritten in Anspruch zu nehmen; erkrankt die Partei dagegen ernsthaft gegen das Ende der Frist, so wird sie im allgemeinen nicht in der Lage sein, selber zu handeln oder einen Dritten zu beauftragen, weshalb in solchen Fällen die Wiederherstellung zu gewähren ist (GRISEL, a.a.O., S. 896).

La malattia o la degenza in ospedale costituiscono un impedimento giustificante la restituzione in intero se l'infermità è di natura tale da impossibilitare la persona ad agire essa stessa o a conferire ad un terzo un mandato di rappresentanza (DTF 119 II 87 consid. 2a).

In una sentenza del 2 luglio 2003, nella causa D., K 34/03, l'Alta Corte ha ancora osservato:

" (…)

Giusta i combinati disposti di cui agli art. 35 cpv. 1 e 135 OG, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine fissato, fermo essendo che la domanda deve indicare l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è cessato e che entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso, l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi,

secondo la prassi relativa all'art. 35 cpv. 1 OG, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore (RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 e i riferimenti ivi citati),

la giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo giusta l'art. 35 OG,

non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari,

non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG (cfr. ancora RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 con riferimenti),

in concreto, nulla emerge dagli atti che permetta di concludere che nei 30 giorni successivi alla notificazione della pronunzia cantonale 18 ottobre 2002, avvenuta nel mese di novembre seguente, le condizioni dell'assicurata fossero state tali da non consentirle di incaricare una terza persona di agire in sua vece,

non sono quindi dati i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza per accogliere la domanda di restituzione del termine e l'istanza 20 febbraio 2003 deve essere respinta. (…)"

A mente del TCA tale giurisprudenza mantiene la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene citata la giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA).

2.5. Come visto, nel caso di specie, la società ricorrente ha presentato un ricorso tardivo senza indicarne l'intempestività e senza addurre - conseguentemente - nessuna giustificazione e domanda di restituzione del termine.

Unicamente a fronte degli accertamenti del TCA e della loro contestazione alla ricorrente, la __________ si è giustificata nei confronti dell'autorità giudiziaria, adducendo l'assenza per malattia della collaboratrice __________, unica persona a conoscenza della pratica (cfr. doc. _).

A prescindere dal fatto che tale circostanza non è stata sostanziata mediante presentazione di certificati medici indicanti diagnosi e prognosi, va rilevato che la motivazione addotta non può costituire una valida scusante, potendo e dovendo la società, ai sensi della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.), provvedere a trovare un sostituto della collaboratrice assente in grado di inoltrare per tempo l'atto ricorsuale al TCA.

Inoltre, non è credibile che l'assenza della segretaria-contabile della società abbia comportato la paralisi dell'attività amministrativa. Comunque i vertici societari avevano il dovere di organizzarsi per garantire il disbrigo degli affari, in particolare di quelli più urgenti.

Pertanto, anche ammettendo che si sia in presenza di una richiesta di restituzione dei termini, essa va respinta.

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è irricevibile.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è irricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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