Incarto n. 90.2022.31

Lugano 28 febbraio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello

cancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2022 di

RI 1 RI 2 RI 3 patrocinati da: PR 1

contro

la risoluzione del 13 luglio 2022 (n. 3678) con cui il Consiglio di Stato ha approvato le varianti di piano regolatore del Comune di Morbio Inferiore e il suo adeguamento alla LST;

ritenuto, in fatto

A. RI 1, RI 2 e RI 3 sono comproprietari in ragione di 1/3 ciascuno dei mapp. 369, 921 e 1741 di Morbio Inferiore in località L__________. I fondi, inedificati, formano un vasto comparto prativo di 11'526 m2, delimitato a nord da via C__________, a est e a sud-est dal riale L__________, a sud da via M__________ e a ovest da via P__________, lungo cui scorre il riale M__________ (cfr. anche immagine al consid. C.a). Il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 13 novembre 1984 (n. 6382) attribuiva i citati fondi alla zona residenziale semi-intensiva (vR3).

B. a. Con risoluzione del 18 marzo 2014 (n. 1366) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di Morbio Inferiore, che prevedeva, fra l'altro, un vincolo di esclusione dell'edificazione, ma computabile per il calcolo dell'indice di sfruttamento sulla porzione orientale dei predetti fondi (verso il riale L__________). Il Governo ha invece negato la sanzione alle linee d'arretramento dai corsi d'acqua, rinviando gli atti al Comune affinché elaborasse una variante che tenesse conto del nuovo quadro normativo federale in materia, entrato in vigore il 4 maggio 2011.

b. Adito da RI 1, RI 2 e RI 3, con sentenza del 5 agosto 2016 (inc. n. 90.2014.21) questo Tribunale ha annullato il predetto vincolo d'inedificabilità, confermando l'assegnazione dell'area gravata dal medesimo alla zona R3 soggiacente.

C. a. Il 15 giugno 2020 il Consiglio comunale di Morbio Inferiore ha adottato l'adeguamento del piano regolatore alla legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), unitamente ad alcune varianti. Tra queste vi sono quella concernente le zone di pericolo, che riprende nel piano regolatore (tra gli altri) il piano delle zone di pericolo di alluvionamento dei riali M__________ e L__________ approvato dal Consiglio di Stato il 23 agosto 2016, quella concernente la modifica della strada di servizio via P__________ e quella relativa alle zone di protezione delle acque di superficie.

A proposito delle ultime due citate, la prima è volta a creare le condizioni necessarie per realizzare il progetto di sistemazione e riqualifica del riale M__________ elaborato nel gennaio 2019, che prevede nel tratto costeggiante i fondi in parola di allargarne l'alveo e di spostare verso est di circa 3.70 m il tracciato di via P__________, che viene ad insistere su di essi, e di adeguarne il calibro a 3 m.

La seconda variante, scaturita dallo studio "Determinazione dello spazio riservato alle acque" (che è riassunto nell'omonima relazione del gennaio 2020 [Relazione SRA]), introduce nel piano regolatore le zone di protezione delle acque di superficie in corrispondenza della maggior parte dei corsi d'acqua nel territorio comunale e la relativa normativa (art. 36 delle norme d'attuazione del piano regolatore; NAPR). Per il tratto del riale M__________ che costeggia i predetti fondi (settore 6, tratto sud nella Relazione SRA), la variante delimita uno spazio riservato alle acque della larghezza di complessivi 12 m, che grava per la larghezza di circa 2.50 m la sponda destra del riale e per circa 6 m quella sinistra, all'interno del quale trova spazio anche il nuovo tracciato di via P__________. Sul lato orientale (settore 9 del riale L__________) è stato determinato uno spazio riservato alle acque di 11 m di larghezza: nel tratto del riale più a nord del settore e nel punto più a sud in cui esso interseca via M__________ il corridoio è asimmetrico e grava esclusivamente i mapp. 369, 921 e 1741, mentre nel breve tratto in cui costeggia i mapp. 367 e 1647 è centrato rispetto al suo alveo.

b. Avverso quest'ultima variante RI 1, RI 2 e RI 3 sono insorti davanti al Consiglio di Stato, postulando, tra l'altro, l'annullamento delle zone di protezione delle acque delimitate sui loro fondi e sostenendo che non sarebbero adempiute le condizioni previste dalla legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20) e dalla relativa ordinanza del 28 ottobre 1998 (OPAc; RS 814.201) per delimitare in modo asimmetrico lo spazio riservato alle acque. A detta dei ricorrenti, la variante, oltre a essere fondata sulla premessa (manifestamente errata) che i loro fondi sono (ancora) gravati da vincoli di inedificabilità, sarebbe giustificata da interessi estranei a quelli previsti dall'art. 36a cpv. 1 LPAc. Inoltre, essa sarebbe sproporzionata. Hanno poi sottolineato che aspetti quali la situazione dell'edificazione, il progetto di riqualifica del riale M__________ e il conseguente spostamento verso est del tracciato di via P__________ non possono essere presi in considerazione per determinare lo spazio riservato alle acque. E ciò a maggior ragione, posto che, nell'ambito della revisione del piano regolatore, il Comune aveva ritenuto sufficiente un arretramento di 5 m dai due riali. Hanno infine recisamente negato di aver rinunciato (in favore di una compensazione degli indici edificatori) a un'indennità per l'esproprio della fascia occidentale dei loro fondi conseguente allo spostamento di via P__________.

Con la risposta il Comune ha fra l'altro precisato come l'indicazione contenuta negli atti, secondo cui i mapp. 369, 921 e 1741 sarebbero parzialmente gravati da un vincolo d'inedificabilità, fosse riconducibile a una svista.

c. Con risoluzione del 13 luglio 2022 (n. 3678) il Consiglio di Stato ha approvato le predette varianti, con la precisazione che lo spostamento verso est di via P__________ necessita di essere vincolato al progetto di riqualifica idraulica del riale M__________, e respinto il ricorso di RI 1, RI 2 e RI 3. Tutelate le motivazioni addotte dall'ente pianificante a sostegno della previsione di uno spazio asimmetrico riservato ai due corsi d'acqua in corrispondenza dei loro fondi, ha soggiunto che tale soluzione è giustificata da elementi oggettivi quali la situazione edificatoria esistente, la topografia dei luoghi e i progetti di riqualifica dei riali in corso.

D. a. Contro il predetto giudizio governativo, RI 1, RI 2 e RI 3 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Invocando una violazione del loro diritto di essere sentiti per carenza di motivazione della decisione, essi ripropongono in sostanza le critiche avanzate senza successo in prima sede.

b. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione), riconfermandosi nelle considerazioni espresse nella risoluzione avversata.

Anche il Comune postula la reiezione del gravame; dei suoi argomenti si dirà, nella misura del necessario, in seguito.

c. Gli insorgenti hanno rinunciato a replicare, limitandosi a confermare i contenuti del loro ricorso.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 30 cpv. 1 LST). Certa è inoltre la legittimazione attiva dei ricorrenti (art. 30 cpv. 2 lett. b LST). Le questioni di natura espropriativa, che i ricorrenti sollevano per rapporto al progetto riguardante via P__________, sono irricevibili, in quanto esulano dalla presente procedura.

1.2. Con questa precisazione, il gravame è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Infatti, sulla scorta di un apprezzamento anticipato, il Tribunale non ritiene necessario accedere alla richiesta dei ricorrenti di esperire un sopralluogo, la situazione di fatto che sta alla base della controversia risultando in modo sufficientemente chiaro dalla documentazione agli atti, comprensiva delle fotografie dei settori dei riali contestati del maggio 2015 allegate alla Relazione SRA, dalle vedute aeree di Swisstopo (www.map.geo.admin.ch) e dalle viste Google (www.google.ch/maps; cfr. al riguardo STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5). Richiesta a cui peraltro i ricorrenti sembrerebbero aver rinunciato nella misura in cui non l'hanno rinnovata con la replica.

  1. 2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole o opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016 n. 43 consid. 4.1 con rinvii).

2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 segg. LPAmm; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43 consid. 4.2 con rinvii). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).

  1. I ricorrenti lamentano una violazione del loro diritto di essere sentiti per carenza di motivazione della decisione. Infatti, rimproverano al Governo di essersi limitato a confermare le considerazioni dell'ente pianificante a sostegno della variante, senza confrontarsi con i loro argomenti.

3.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione motivata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2). Per costante giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò non ne ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2).

3.2. Nella decisione impugnata, pag. 10, il Governo ha anzitutto ritenuto che, da un profilo generale, la documentazione concernente la variante trasmessagli dal Comune illustrasse in modo completo ed esaustivo le modalità di definizione dello spazio di pertinenza dei corsi d'acqua e che essa considerasse debitamente le indicazioni fornite dal Dipartimento del territorio con l'esame preliminare del 6 febbraio 2018. Nello specifico del gravame presentato dai qui ricorrenti, l'istanza inferiore, chiarito anzitutto l'assetto pianificatorio dei loro fondi, privi di vincoli di inedificabilità e integralmente inclusi in zona R3, ha compiuto un esame dettagliato dei contenuti della variante per rapporto alla situazione di fatto riscontrabile in loco, ritenendo che le motivazioni addotte dal Comune a sostegno della scelta di delimitare in modo asimmetrico lo spazio riservato alle acque nei settori citati andassero condivise, poiché giustificate da criteri oggettivi fondati sulla sostanza edificatoria esistente, sulla topografia del luogo e sui progetti di valorizzazione dei corsi d'acqua in corso (pag. 33-34). Alla luce dei principi esposti al considerando precedente, non è dunque data di vedere una violazione del diritto di essere sentiti. Dalle motivazioni testé riassunte emergono infatti tutti gli elementi di rilievo che hanno portato il Governo ad approvare la variante e a respingere il gravame dei ricorrenti, ponendoli così nella situazione di comprendere appieno i motivi alla base della decisione e permettendo loro di impugnarla con piena cognizione di causa. Motivi che gli insorgenti hanno dimostrato di aver recepito, presentando un'articolata impugnativa, in cui hanno preso diffusamente posizione in merito. Va poi rilevato che a pag. 34 della decisione l'Esecutivo cantonale ha spiegato che la variante in esame era stata richiesta nell'ambito dell'approvazione della revisione del piano regolatore del 2014, che non era stata ritenuta conforme alle norme della LPAc e della OPAc (cfr. anche supra, B.a). In questo modo esso ha evaso (seppur implicitamente) l'argomento secondo cui la variante sarebbe priva di interesse pubblico poiché il Comune in precedenza aveva ritenuto giustificato un arretramento di (soli) 5 m dai riali. In definitiva, la censura va respinta.

  1. 4.1. 4.1.1. Secondo l'art. 36a cpv. 1 LPAc, previa consultazione degli ambienti interessati, i cantoni determinano lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano garantite le funzioni naturali delle acque (lett. a), la protezione contro le piene (lett. b) e l'utilizzazione delle acque (lett. c). Il Consiglio federale, prosegue la norma (cpv. 2), disciplina i dettagli. Da ultimo, i cantoni provvedono affinché lo spazio riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo (cpv. 4).

4.1.2. L'art. 41a OPAc concretizza lo spazio riservato ai corsi d'acqua. In particolare, salvo per le zone elencate al cpv. 1, giusta il cpv. 2 nelle altre zone la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno: 11 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale inferiore a 2 metri (lett. a); 2,5 volte la larghezza del fondo dell'alveo più 7 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 2 e 15 metri (lett. b). Nei casi elencati al cpv. 3, la larghezza dello spazio riservato alle acque, calcolata secondo i capoversi 1 e 2, deve essere aumentata, mentre il cpv. 4 consente di adeguare detto spazio purché sia garantita la protezione contro le piene. Inoltre, se non si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque nei casi elencati al cpv. 5.

4.1.3. Lo spazio riservato alle acque, composto dall'alveo naturale e da una striscia di terreno lungo entrambe le rive, costituisce una sorta di corridoio, dove l'alveo non deve necessariamente stare nel mezzo. Può essere determinato anche mediante distanze fisse a sinistra e a destra del corso d'acqua (ad esempio, mediante linee di costruzione nelle zone edificabili). Nella determinazione dello spazio riservato alle acque, l'autorità dispone dunque di un certo margine di manovra, segnatamente per tenere conto delle circostanze di fatto (edifici, strade, superfici per l'avvicendamento delle culture ecc.) esistenti nei dintorni del corso d'acqua (Ufficio federale dell'ambiente [UFAM]/Ufficio federale dello sviluppo territoriale [ARE]/Ufficio federale dell'agricoltura [UFAG], Gewässerraum - Modulare Arbeitshilfe zur Festlegung und Nutzung des Gewässerraums in der Schweiz, Berna 2024, pag. 32; UFAM, Erläuternder Bericht zur parlamentarischen Initiative Schutz und Nutzung der Gewässer (07.492) - Änderung der Gewässerschutz-, Wasserbau-, Energie und Fischereiverordnung, Berna 2011, pag. 10; Hans W. Stutz, Raumbedarf der Gewässer - die bundesrechtlichen Vorgaben für das Planungs- und Baurecht, in: PBG 2011/4 pag. 8 e 17 seg.).

4.2. 4.2.1. A livello cantonale la scheda P6 del piano direttore, di risultato intermedio, pone quale indirizzo (2.4) quello di sistemare i corpi d'acqua, in particolare (lett. a) riservando loro uno spazio sufficiente allo scopo di garantirne le funzioni idrauliche ed ecologiche, proteggerne la qualità, facilitarne la pubblica fruibilità e permetterne lo sfruttamento a fini energetici, e (lett. b) prevedendo misure di sistemazione e di rinaturazione per garantire la protezione contro le piene, la rivitalizzazione e il ripristino delle funzioni naturali e incrementare la qualità del paesaggio.

Quale misura (3.4.b) viene individuata quella d'indicare nella pianificazione delle utilizzazioni lo spazio riservato a tutti i corsi d'acqua e alle acque stagnanti, in base alle linee guida cantonali, allo scopo di garantirne tutte le funzioni vitali e fruitive. I comuni devono in generale concorrere nel quadro dei compiti a loro assegnati al rispetto degli indirizzi e degli obiettivi citati (4.2.a), in particolare definendo e introducendo nei piani regolatori lo spazio riservato ai corsi d'acqua (4.2.c).

4.2.2. In linea con gli intendimenti della pianificazione direttrice, l'art. 41 LST, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022 (BU 2021, 368), stabilisce che il piano delle zone fissa lo spazio riservato alle acque giusta la legislazione federale in materia di protezione delle acque. L'art. 50 cpv. 1 del relativo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110), nella versione in vigore dal 2 aprile 2013 (BU 2013, 145), non si riferisce più esplicitamente all'art. 41 LST che era in origine chiamato ad attuare (cfr. versione precedente, BU 2011, 621), ma implementa direttamente la legislazione federale enunciata in precedenza, stabilendo che il piano delle zone fissa gli spazi riservati alle acque secondo l'art. 36a LPAc e 41a e 41b OPAC, demandando l'elaborazione di linee guida alla Sezione dello sviluppo territoriale (cpv. 5), che le ha pubblicate nel settembre 2015 (cfr. linea guida cantonale "Spazio riservato alle acque - Supporto per la definizione" del settembre 2015 [Linea guida]).

4.2.3. Secondo la Linea guida, pag. 17, all'interno dei comparti inseriti nella zona edificabile liberi da costruzioni oppure caratterizzati da situazioni nelle quali gli spazi occupati non configurano ancora una zona densamente edificata ai sensi dell'OPAc, le disposizioni sulla delimitazione dello spazio sono seguite alla lettera. Lo spazio viene collocato sull'asse del corso d'acqua. Negli ambiti edificati lo spazio può dunque sovrapporsi a singoli edifici o gruppi di edificazioni esistenti situati lungo i corsi d'acqua (cfr. anche Cordelia Christiane Bähr, Neuf ans d'espace réservé aux eaux - chronique de jurisprudence in: DEP 2020, pag. 614). Una disposizione asimmetrica del corridoio è ammissibilie quando esistono le basi per determinare che è una soluzione migliore rispetto a un corridoio simmetrico, quando migliora la situazione dal profilo della protezione contro gli alluvionamenti oppure dal punto di vista ambientale promuovendo la biodiversità, o, da ultimo, quando esistono dei margini di manovra rispetto a edifici già esistenti (sempre considerando la protezione contro gli alluvionamenti; Linea guida, pag. 9).

  1. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost., solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

5.1. In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594).

5.2. Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610).

  1. In concreto i ricorrenti non contestano l'ampiezza dei corridoi riservati ai corsi d'acqua prevista per i settori 6 (tratto sud) del riale M__________ e 9 del riale L__________. Le loro critiche sono rivolte esclusivamente contro la loro definizione asimmetrica rispetto al tracciato dei citati corsi d'acqua, a carico delle loro proprietà. Ritengono che tale scelta, oltre a essere fondata sulla premessa (manifestamente errata) che le loro proprietà sono gravate da vincoli di inedificabilità, sia ingiustificata, o quantomeno sorretta da interessi estranei alla legislazione in materia di protezione delle acque, e sproporzionata.

6.1. Il Rapporto di pianificazione del febbraio 2020 (Rapporto) illustra a pag. 16 il metodo seguito per calcolare la larghezza della fascia di protezione delle acque di superficie, facendo riferimento a quanto disposto dall'art. 41a OPAc. Al capitolo 2.2.2 c) Considerazioni particolari esso riferisce che la quasi totalità dei corsi d'acqua esaminati sul territorio comunale presenta larghezze dell'alveo inferiori a 2 m, quindi lo spazio riservato alle acque è definito di principio con una fascia di 11 m di profondità, a volte adattata nella misura e nella posizione rispetto all'asse del riale, per tenere conto delle particolarità del luogo, delle zone di pericolo o di necessità naturalistiche.

6.1.1. Nello specifico del riale M__________, come detto, con la variante è stato fissato uno spazio riservato alle acque della larghezza di 12 m, decentrato verso est rispetto all'alveo del corso d'acqua (cfr. allegato 2 alla Relazione SRA, piano del settore 6 - tratto sud del riale M__________). Il corridoio così ottenuto comprenderà integralmente via P__________, ritenuto che, come spiega lo stesso Rapporto alle pag. 17-18, il suo tracciato sarà spostato di 3.70 m verso est per permettere la realizzazione del progetto di sistemazione e riqualifica del corso d'acqua lungo tutto il settore 6 (cfr. anche pag. 14 della Relazione RSA). In merito alla modifica della posizione della citata strada, il Rapporto, pag. 18, riferisce che tale soluzione, ancorché contraria di per sé all'OPAc in quanto posta all'interno dello spazio riservato alle acque, è stata concordata con l'Ufficio dei corsi d'acqua (UCA) e ritenuta

il giusto compromesso secondo una corretta ponderazione degli interessi in gioco, in quanto consente di:

· garantire uno spazio ripario sufficiente al riale;

· mettere in sicurezza il comparto dal pericolo di alluvionamento;

· perseguire un'efficiente rete di mobilità lenta, rinunciando all'allargamento della strada inserita nel frattempo in Zona 30 e favorendo percorso (recte: percorsi) pedonali attrattivi e ben collegati;

· minimizzare le superfici di esproprio.

La Relazione SRA conferma che la definizione del corridoio di protezione del riale M__________ nel settore 6 (tratto sud) è stata effettuata considerando il progetto di rivitalizzazione e premunizione dalle piene, nonché i seguenti aspetti ("vincoli"; pag. 15):

· la densità dell'edificazione del comparto: benché l'area non appaia oggi come densamente edificata, essa può essere considerata tale in quanto i sedimi attualmente liberi sono già in buona parte interessati da un vincolo di non edificabilità. La diminuzione della superficie edificabile a favore dello spazio riservato alle acque viene risolta dal progetto di rivitalizzazione inserendo la strada esistente parzialmente all'interno dello spazio riservato alle acque,

· l'attuale situazione edificata in sponda destra,

· la presenza di una strada di servizio costeggiante il riale e vincolata a Piano Regolatore,

· la zona di pericolo medio d'alluvionamento che dal sedime del riale si allarga sulla sponda sinistra.

6.1.2. Per il settore 9 del riale L__________ oggetto di contestazione, invece, la variante fissa un corridoio riservato alle acque largo 11 m che, dall'altezza di via C__________ fino all'incirca al punto posto più a sud, dove il riale s'incurva, grava esclusivamente i fondi dei ricorrenti, per poi procedere fino a via M__________ dove viene suddiviso fra il mapp. 1741 e i mapp. 1647 e 367 (cfr. allegato 2 alla Relazione SRA, piano dei settori 8-9 del riale L__________). La Relazione SRA, pag. 15, motiva tale scelta nel seguente modo:

L'attuale stato di edificazione nonché la presenza in sponda destra di una zona con esclusione dell'edificazione porta alla definizione dello spazio riservato alle acque quasi totalmente in sponda destra. Nel tratto conclusivo, venendo a cadere le condizioni di cui sopra, lo spazio riservato alle acque è centrato sull'attuale asse del riale sino a via M__________ dove lo spazio riservato alle acque è nuovamente spostato in sponda destra. Tali spazi sono conformi al progetto di rivitalizzazione del riale M__________, il quale prevede anche la modifica di parte della presente tratta.

6.1.3. In sede di risposta il Comune ha meglio precisato i motivi che lo hanno portato a determinare lo spazio riservato alle acque nel settore 6 del riale M__________, adducendo che la scelta di fissarlo in modo asimmetrico sarebbe da ricondurre alla volontà di destinare quanto più spazio possibile al riale, ritenuto che esso è inserito nella Pianificazione strategica delle rivitalizzazioni con priorità 3 (periodo 2024-2035), di garantirne la fruibilità pubblica conformemente agli obiettivi dell'OPAc, evitando la sua sovrapposizione con gli edifici esistenti sulla sponda destra, nonché assicurare la protezione dalle piene.

6.2.

6.2.1. Premesso che, in linea di principio, l'interesse della collettività alle restrizioni derivanti dallo spazio di pertinenza del corso d'acqua è dato, in concreto i motivi esposti nel Rapporto e nella Relazione SRA a giustificazione della contestata delimitazione asimmetrica in relazione al riale M__________ appaiono pertinenti e meritano di essere condivisi. Anzitutto, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, tali motivi sono in linea con quanto disposto dall'art. 36a cpv. 1 LPAc (cfr. supra, consid. 4.1.1) nella misura in cui fanno riferimento alla necessità di garantire quanto più spazio possibile ai corsi d'acqua evitando gli ostacoli infrastrutturali, di assicurarne la pubblica fruibilità, di proteggere il territorio dalle piene e di permettere interventi di riqualifica. Essi tengono pure conto degli indirizzi e delle misure previste dalla pianificazione direttrice (cfr. supra, consid. 4.2.1). Inoltre, va ricordato che nella determinazione del corridoio di protezione del corso d'acqua, l'alveo non deve necessariamente trovarsi al centro e che i Comuni dispongono di un certo margine di manovra, segnatamente per tenere conto delle circostanze di fatto (edifici, strade, superfici per l'avvicendamento delle culture ecc.) esistenti nei dintorni del riale (cfr. supra, consid. 4.1.3 e 4.2.3). Circostanze che, in effetti, il Comune ha considerato, elencandole come "vincoli" a pag. 15 della Relazione SRA (cfr. supra, consid. 6.1.1), e ponderato e che l'hanno portato a delimitare uno spazio riservato alle acque, largo complessivi 12 m e gravante per 2 m la zona edificabile in sponda destra e per 3 m i fondi dei ricorrenti, in modo da permettere l'attuazione del progetto di rivitalizzazione e premunizione dalle piene promosso dal Cantone. Tale soluzione è indubbiamente atta a migliorare la situazione dal punto di vista della protezione contro gli alluvionamenti e le piene, considera debitamente il progetto di riqualifica in atto del citato riale e garantisce una migliore fruibilità delle sue rive conformemente agli obiettivi fissati dalla legislazione federale in materia. Poggiando su motivi pertinenti, essa merita dunque conferma.

6.2.2. In merito alla proporzionalità del vincolo va anzitutto considerato che esso si rivela idoneo e necessario al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla legislazione federale in materia di protezione delle acque (LPAc e OPAc), in particolare quello volto a garantire la protezione contro le piene, tramite l'offerta di sufficiente spazio per il trasporto di acqua e di materiale detritico. Inoltre, esso non sacrifica in modo sproporzionato gli interessi dei ricorrenti (in particolare quello di sfruttare a scopi edilizi i loro fondi attribuiti alla zona edificabile R3), ritenuto che la superficie fabbricabile a cui si sovrappone lo spazio riservato alle acque è computabile nel calcolo degli indici per l'edificazione ammessa sulla restante superficie costruibile (cfr. art. 38 cpv. 2 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 [LE; RL 705.100] nonché Linea guida, pag. 17). Va infine ancora considerato che lo spazio riservato alle acque grava anche, quantomeno nella porzione libera da edifici (principali), i fondi situati sulla sponda destra del riale, mentre che sulla sponda sinistra la scelta di spostare verso est il tracciato di via P__________, che gli insorgenti non contestano nel principio ma solo per rapporto a questioni espropriative (cfr. supra, consid. 1.1), costituisce un compromesso che permette di ridurre la superficie edificabile dei fondi in questione gravata da vincoli (cfr. supra, consid. 6.1.1). Anche sotto questo profilo la decisione impugnata merita dunque conferma.

6.3. Conclusione diversa occorre invece trarre per quanto attiene alla definizione dello spazio riservato alle acque del riale L__________ nel settore che costeggia i fondi dei ricorrenti che, salvo per la sua definizione simmetrica all'altezza dei mapp. 367 e 1647, dove il citato progetto di rivitalizzazione prevede la deviazione del riale all'interno del mapp. 1741 (cfr. Relazione SRA, allegato 4, e doc. 3, pag. 7, prodotto dai ricorrenti in prima sede), grava interamente le proprietà dei ricorrenti. Infatti, pur partendo dal presupposto che l'indicazione contenuta nella Relazione SRA, pag. 15, secondo cui in sponda destra è presente una zona con esclusione dell'edificazione, sia riconducibile a una svista (ciò che è anche avvalorato dal fatto che la variante del piano delle zone di cui all'illustrazione 8 del Rapporto, pag. 21, riporta correttamente gli interi fondi dei ricorrenti come appartenenti alla zona R3), invano negli atti pianificatori che accompagnano le varianti e negli allegati responsivi presentati dal Comune si trovano delle giustificazioni a sostegno di questa scelta, paragonabili per approfondimento a quelle addotte per il riale M__________, salvo la menzione del fatto di aver considerato la particolarità dei luoghi (cfr. Relazione SRA, pag. 19) e la situazione edificatoria lungo la sponda sinistra (ibidem, pag. 15 e allegato 2, Riale L__________ settori 8-9; cfr. pure risposta del Comune davanti al Consiglio di Stato, pag. 23, e risposta in questa sede, pag. 8), ciò che appare manifestamente insufficiente, anche alla luce di quanto richiede a pag. 9 la Linea guida per motivare una fissazione asimmetrica dello spazio (cfr. supra, consid. 4.2.3). In proposito non deve trarre in inganno quanto indicato nella Relazione SRA, pag. 15, in relazione al settore in questione, secondo cui tali spazi sono conformi al progetto di rivitalizzazione del riale M__________, il quale prevede anche la modifica della presente tratta. Infatti per quanto attiene al riale L__________ il citato progetto prevede unicamente la deviazione citata in precedenza, che concerne il (solo) mapp. 1741 (cfr. Relazione SRA, allegato 4 e citato doc. 3, pag. 7). Su questo punto il ricorso merita dunque accoglimento e lo spazio riservato alle acque annullato nella tratta che grava i fondi dei ricorrenti in cui viene definito in modo asimmetrico. Gli atti sono rinviati al Comune, affinché ridetermini lo spazio in questione sulla scorta dei principi ricordati in precedenza, motivando la propria scelta.

  1. 7.1. Per tutti i motivi che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

7.2. La tassa di giustizia è posta in capo ai ricorrenti in proporzione al grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), mentre sono date le premesse per sollevare l'ente pubblico da tale obbligo (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Il Comune, tuttavia, è tenuto a versare le ripetibili agli insorgenti, patrocinati, proporzionalmente al grado di successo dell'impugnativa (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza:

1.1. la risoluzione del 13 luglio 2022 (n. 3678) del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui approva lo spazio riservato alle acque del riale L__________ ai mapp. 369, 921 e 1741 nella tratta in cui è definito in modo asimmetrico;

1.2. gli atti sono rinviati al Comune affinché ridetermini detto spazio, come spiegato nei considerandi.

  1. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti, ai quali va restituito l'importo di fr. 800.- versato in eccesso. Il Comune verserà agli insorgenti fr. 2'000.- per ripetibili complessive per entrambe le sedi di giudizio.

  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La cancelliera

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