Incarti n. 90.2010.128 (R3) 90.2020.61
Lugano 21 dicembre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso 29 ottobre 2010 dell'
RI 1 patrocinato da: PR 1
contro
il decreto legislativo dell'11 maggio 2010 con cui il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP);
evasione parziale:
regione 3, Media e Bassa Leventina;
ritenuto, in fatto
A. a. Con messaggio del 26 maggio 2009 (n. 6224) il Consiglio di Stato ha sottoposto per approvazione al Gran Consiglio il piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP). Esso si prefigge di attuare i contenuti della scheda di coordinamento n. 8.5 del piano direttore cantonale del 1990 (PD '90; approvata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002, con alcune riserve e oneri, cfr. FF 2002, pag. 714), il cui scopo è di assicurare la gestione e la protezione del territorio fuori delle zone edificabili, permettendo di mantenere e valorizzare edifici e impianti degni di protezione laddove essi costituiscono una componente essenziale del paesaggio tradizionale locale. Il PUC-PEIP disciplina quindi in maniera organica e unitaria gli edifici rurali (comunemente denominati rustici) di valore storico-culturale e il territorio di loro pertinenza. Il piano delimita così i paesaggi con edifici e impianti protetti e stabilisce inoltre le norme di attuazione (NAPUC) che regolano le possibilità edificatorie e gli interventi ammissibili sui rustici protetti nell'ambito degli inventari comunali degli edifici fuori delle zone edificabili (IEFZE). Ritenuto che la sua attuazione spetterebbe ai privati, il Governo ha proposto di non stanziare alcun credito per la sua realizzazione.
b. Il 27 aprile 2010 la Commissione speciale per la pianificazione del territorio ha reso il suo rapporto (n. 6224 R), con il quale ha proposto alcune modifiche al regime transitorio e maggiori restrizioni in materia di urbanizzazione, un rafforzamento delle misure di verifica (stanziando un apposito credito) e un accresciuto rigore nelle disposizioni che regolano le conseguenze del mancato rispetto della licenza. Ritenuto necessario conferire al Cantone il compito di promuovere concretamente l'avvio di progetti a livello locale per un'effettiva gestione attiva e per la protezione dei paesaggi, la Commissione ha invitato il Governo a presentare un messaggio che ne delineasse le modalità e proponesse lo stanziamento di un credito per il suo finanziamento.
c. Nella seduta dell'11 maggio 2010 il Gran Consiglio ha approvato il piano (BU 2010, pag. 174 seg.).
d. Il piano è stato pubblicato, a cura del Dipartimento del territorio, presso le cancellerie di tutti i comuni del Cantone dal 20 settembre al 19 ottobre 2010 (cfr. FU 2010, pag. 6894 seg.), con l'indicazione dei rimedi giuridici.
B. a. Il 29 ottobre 2010 RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro il PUC-PEIP. Chiesta la sospensione della procedura per un periodo di sei mesi per proseguire le trattative con l'Autorità cantonale (ciò che avrebbe permesso un ritiro completo o parziale del ricorso), RI 1 ha postulato in via principale l'annullamento del PUC-PEIP. In via subordinata RI 1 ha domandato l'annullamento del piano e la retrocessione degli atti al Legislativo cantonale perché lo modifichi come indicato nell'impugnativa; in alternativa esso ha postulato che sia la Corte stessa a procedere in tal senso. Secondo RI 1 il piano non terrebbe sufficientemente conto del principio di separazione tra zona edificabile e non edificabile. Esso rimprovera poi al Cantone di non aver adempiuto agli oneri imposti dal Consiglio federale nell'ambito dell'approvazione della scheda n. 8.5. In particolare farebbe difetto l'inventario sugli abusi edilizi con indicazione dello stato e del genere del loro disbrigo; in ogni caso esso non è stato trasmesso alla Confederazione. RI 1 sostiene poi che gli atti sarebbero carenti nel giustificare le scelte fatte. Critica quindi la decisione di conferire agli inventari IEFZE - nati come strumento conoscitivo e nemmeno ancora approvati o adottati per tutti i comuni
b. Il 6 dicembre 2010 il giudice delegato, raccolta l'adesione del Gran Consiglio, ha sospeso la causa per permettere alle parti di procedere con le trattative in corso.
C. Il PUC-PEIP è stato contestato anche tramite 257 ricorsi presentati da privati cittadini, enti pubblici e associazioni. Quelli ancora pendenti saranno evasi con separati giudizi.
D. a. Nella seduta del 28 giugno 2012 il Gran Consiglio ha approvato alcune modifiche delle NAPUC e stanziato un credito di fr. 3'200'000.- per la gestione e la valorizzazione del paesaggio per il periodo 2012-2015 proposto dal Consiglio di Stato con il messaggio del 4 maggio 2011 (n. 6495), intervento giustificato essenzialmente dalla volontà di rendere più incisiva la protezione del paesaggio nel contesto del cambiamento di destinazione dei rustici.
b. Contro la modifica del 28 giugno 2012 sono stati presentati otto ricorsi, di cui sette - inoltrati da comuni e patriziati - ancora pendenti. Essi saranno evasi con separati giudizi. RI 1 non è insorto contro la variante, ma ha chiesto di partecipare anche a queste procedure.
E. a. Il 21 novembre 2012 RI 1 ha postulato la riattivazione della causa, prospettando al Tribunale il ritiro parziale del ricorso.
b. In occasione dell'udienza del 30 gennaio 2013 il giudice delegato ha dunque riattivato la procedura e ha fissato al ricorrente un termine per comunicare al Tribunale:
quali domande ricorsuali vengono mantenute e quali vengono ritirate; devono inoltre essere indicati, quantomeno brevemente, i motivi;
per le domande mantenute che concernono l'estensione dei paesaggi con edifici e impianti protetti: gli accertamenti che erano in corso al momento della presentazione del ricorso (cfr. ricorso del 29 ottobre 2010, punti 11-13, doc. B e C allegati al ricorso), i quali permettano al Tribunale e alle altre parti di comprendere i motivi precisi su cui poggiano le richieste di esclusione di certe aree da tali paesaggi;
l'elenco dei Comuni i cui territori sono toccati dal ricorso dopo il recesso parziale di cui sopra.
F. Il 24 luglio 2013 RI 1 ha comunicato il parziale recesso dall'impugnativa. In particolare esso ha rinunciato a chiedere l'annullamento integrale del PUC-PEIP e a contestare le NAPUC. La domanda è quindi stata precisata nel senso che RI 1 postula l'annullamento del piano in corrispondenza di 102 settori, a loro volta suddivisi in numerosi comparti, distribuiti in 19 regioni, per i quali ritiene non siano soddisfatte le condizioni poste dal diritto federale e dalla scheda 8.5 del piano direttore. RI 1 ha quindi versato agli atti una documentazione generale in cui figura in particolare il piano generale dei comprensori problematici secondo il ricorso presentato il 29 ottobre 2010 e individuati sulla base del criterio della distanza da edifici e impianti (elementi perturbatori) che potenzialmente possono compromettere le qualità del paesaggio. RI 1 ha inoltre prodotto 19 incarti suddivisi per regioni, nei quali sono precisati i settori che, dopo un esame di dettaglio con il concorso di consulenti esterni (__________ di __________), sono ritenuti particolarmente problematici e per i quali viene chiesta l'esclusione dal perimetro del PUC-PEIP (zone viola). RI 1 ha quindi sottolineato di chiedere per finire l'esclusione di 69.4 km2 dei 642.5 km2 della superficie inserita nel perimetro del PUC approvato (circa l'11%), che inglobano più o meno 1'400 degli 11'502 edifici classificati 1a (meritevoli di conservazione) o 1b (diroccati potenzialmente ricostruibili), ovvero grossomodo il 12%. Da ultimo, il ricorrente ha versato agli atti un incarto relativo alle cinque regioni nelle quali non vi sono più settori oggetto di contestazione.
G. Il 9 dicembre 2013 il Tribunale ha disposto la pubblicazione, dal 7 gennaio al 7 aprile 2014, del ricorso (integrato dalla memoria complementare del 24 luglio 2013) presso le cancellerie dei comuni il cui territorio era (ancora) oggetto d'impugnativa (FU 2013, pag. 9829 seg. e 9967 seg.), offrendo nel contempo ai comuni interessati e a ogni altra persona o ente, i cui diritti od obblighi erano toccati dal ricorso, la possibilità di presentare una risposta.
H. a. Con risposta del 7 aprile 2014 la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, agente per il Gran Consiglio, ha chiesto che il ricorso sia respinto. Essa ripercorre l'iter d'adozione del piano, sostenendo la bontà e l'approfondimento del lavoro che ha condotto alle scelte contestate. La Divisione ha prodotto anche una perizia elaborata dalla Sezione dello sviluppo territoriale (SST) con il coinvolgimento dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) e di quello della pianificazione locale (UPL) che dimostrerebbe, sulla base di alcuni puntuali esempi, l'effettiva qualità dei paesaggi messi in discussione dalRI 1.
b. In seguito alla citata pubblicazione disposta dal Tribunale, anche numerosi privati, enti pubblici e associazioni (oltre 170) hanno presentato una risposta. La quasi totalità di essi resistono al ricorso, con accenti diversi, concentrandosi in modo particolare sui rispettivi fondi o comparti. Le motivazioni - anche di coloro che invece sostengono l'impugnativa delRI 1 - testimoniano un forte attaccamento al territorio, così come agli edifici esistenti, sottolineando il rischio di una perdita massiccia di valori culturali, rappresentati proprio dai rustici. Donde la necessità più volte ribadita di poter mantenere questi edifici, ai fini di permettere la tutela del paesaggio e frenare l'avanzata del bosco. Ciò che - stanti gli importanti costi che una manutenzione rispettosa delle costruzioni comporta - può avvenire unicamente tramite la possibilità di modificarne la destinazione d'uso, permettendo la residenza secondaria. Gli argomenti saranno ripresi, ove necessario, in diritto.
I. Il 24 giugno 2014 RI 1 ha chiesto di poter replicare ad alcune risposte.
J. Tra il 24 luglio 2014 e il 5 novembre 2015 il giudice delegato ha esperito numerose udienze e sopralluoghi. In occasione del primo dibattimento, tenutosi nel Comune di Quinto, la richiesta di poter replicare formulata dalRI 1 il 24 giugno 2014 è stata sospesa sino alla fine dell'istruttoria, momento in cui sarebbe stata ridiscussa.
K. Terminati i sopralluoghi, con replica del 22 febbraio 2017 RI 1 ha chiesto di giudicare secondo quanto domandato con l'atto del 24 luglio 2013, ovvero di escludere dal perimetro del PUC-PEIP i 102 settori indicati negli incarti regionali. Esso ha comunque ridotto l'area contestata in corrispondenza del settore 16-A Intragna-Calezzo-Corcapolo (regione Centovalli), 18-K Giumaglio (regione Valle Maggia) e 21-B Menzonio (regione Val Lavizzara). Il ricorrente ha quindi versato agli atti 102 dossier, uno per ciascun settore contestato, dai quali risultano i motivi generali e di dettaglio a sostegno delle richieste; essi contengono a tal fine una ricca documentazione fotografica, comprensiva di vedute aeree. In estrema sintesi, RI 1 ribadisce le censure di carattere generale sollevate con l'impugnativa, che determinerebbero la non conformità del PUC-PEIP con i requisiti posti dalla legislazione pianificatoria e con la pianificazione direttrice cantonale. Per i settori contestati esso ritiene poi che non esista un paesaggio di tipo rurale tradizionale, integro e con delle qualità particolari, riconducibile alla civiltà contadina e in particolare alle attività collegate alla pastorizia e alla transumanza (pag. 9) né che le costruzioni rurali presenti (molto poche rispetto al complesso dei manufatti e non di rado prive di qualità particolari) sarebbero - salvo rare eccezioni - in rapporto di simbiotica valorizzazione con il paesaggio, che non arricchirebbero.
L. In sede di duplica i resistenti hanno in generale confermato le loro posizioni, contestando di massima quelle delRI 1. La Divisione si è limitata a rinviare alla propria risposta, rispettivamente alle prese di posizione consegnate nei verbali d'udienza.
M. Il 6 marzo 2018 il giudice delegato, respinte le ulteriori richieste di prova, ha assegnato un termine (poi prorogato) sino a venerdì 11 maggio 2018 per presentare eventuali conclusioni. Il ricorrente, così come molti resistenti, hanno confermato le rispettive richieste e argomentazioni. La Divisione è rimasta silente.
Considerato, in diritto
1.2. L'art. 89 cpv. 2 lett. a della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) conferisce il diritto di ricorrere alla Cancelleria federale, ai Dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai Servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti. Le Autorità federali che hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale - prosegue la legge (art. 111 cpv. 2 LTF) - possono avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e, in quanto ne facciano richiesta, partecipare ai procedimenti dinanzi alle Autorità cantonali inferiori. L'art. 48 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007; RU 2006, pag. 4705), che stabilisce i compiti e le competenze delRI 1, autorizza quest'ultimo a presentare ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria nell'ambito della pianificazione territoriale (cpv. 4). Ne discende che RI 1, autorità competente in materia di pianificazione del territorio (art. 12a cpv. 1 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni del 6 dicembre 1999; Org-DATEC; RS 172.217.1) è legittimato a far capo alla via di ricorso cantonale.
1.3. Alcuni resistenti criticano l'agire dell'insorgente per quanto riguarda la formulazione delle domande, sia in relazione alla definizione dell'oggetto della lite sia alla precisione nel tracciamento dei territori contestati. Quest'ultima censura va subito disattesa: RI 1 ha infatti prodotto documentazione sufficientemente precisa in forma cartacea ed elettronica. Pure da respingere sono le critiche relative alla violazione dei principi della buona fede e della parità di trattamento, formulate in particolare dalla Divisione nella risposta del 7 aprile 2014, tese a limitare l'oggetto del contendere alle sole aree indicate nel piano allegato al ricorso (cosiddette zone rosse). Come visto in narrativa, in un primo momento, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intero atto pianificatorio, postulando la sospensione della procedura ai fini di condurre trattative con il Cantone in vista di una soluzione condivisa, ciò che avrebbe potuto comportare il ritiro del ricorso. Dall'atto emerge comunque con chiarezza che RI 1 non ha mai inteso limitare l'impugnativa unicamente a queste aree. Solo con lo scritto del 24 luglio 2013 RI 1 ha ridotto il territorio oggetto di contestazione ai citati 102 comparti (cosiddette zone viola, non sempre corrispondenti alle sole zone rosse), superficie ulteriormente ridotta il 22 febbraio 2017 in sede di replica. Determinante è dunque la domanda risultante da questi atti di causa e ribadita con le conclusioni. Sapere se i privati abbiano subìto pregiudizi dall'intesa bonale raggiunta tra il Cantone e RI 1, secondo cui durante la sospensione della procedura e pendenti le trattative il primo avrebbe rilasciato le licenze edilizie solo per i perimetri non contestati mentre la seconda non vi si sarebbe opposta, è questione che esula da questa procedura.
1.4. Ferme queste premesse, il ricorso è ricevibile in ordine e
1.5. Poiché la procedura relativa al PUC-PEIP (ivi compresa quella successiva relativa alle varianti) era in corso prima dell'entrata in vigore della LST, il piano dev'essere esaminato nel merito in applicazione della LALPT (art. 117 LST). Determinante, inoltre, risulta il contenuto della scheda 8.5 del PD '90, nel frattempo sostituito dal PD '09. A prescindere dal fatto che il PUC-PEIP è stato elaborato in vigenza della scheda 8.5, la nuova scheda P3 del PD '09 che ne riprende i contenuti non è stata sottoposta per (nuova) approvazione al Consiglio federale. Nel suo rapporto d'esame del 24 settembre 2013 RI 1 ha tuttavia rilevato che la nuova scheda P3 non riporta correttamente le modifiche imposte alla vecchia scheda 8.5 con l'approvazione del 30 gennaio 2002, in particolare la scheda P3 è priva del capitolo Indicazioni operative complementari facente parte dell'allegato B della citata approvazione. Di conseguenza, approvando il 16 ottobre 2013 la rielaborazione del piano direttore, il Consiglio federale ha espresso una riserva nel senso che per la scheda P3 sono tutt'ora validi i contenuti delle approvazioni federali avvenute negli anni passati (FF 2013, pag. 7200). Per quanto riguarda le ulteriori questioni relative al diritto applicabile, esse saranno affrontate - ove necessario - nei successivi considerandi.
1.6. L'incarto può essere evaso sulla base della copiosa documentazione versata agli atti dalle parti, integrata dalle risultanze dei sopralluoghi esperiti dal giudice delegato. Compiendo una valutazione anticipata, non è necessario esperire le ulteriori prove richieste (art. 18 cpv. 1 LPamm). In particolare il richiamo operato dal ricorrente degli incarti relativi ai casi in cui è stato applicato l'art. 39 cpv. 5 OPT (ripristino di modifiche illegali nei paesaggi del PUC-PEIP) non è atto - come si vedrà in seguito in relazione alla questione dell'ampiezza del territorio (infra, 12.1.2.1 e 12.1.2.2) - a fornire elementi utili ai fini del presente giudizio. Tale questione, a ben vedere, esula dalla vertenza di natura pianificatoria e attiene piuttosto ai compiti di vigilanza in materia edilizia. In ogni caso, il tema della polizia delle costruzioni fuori zona edificabile non si riduce certo al solo perimetro del PUC-PEIP, ma riguarda semmai l'intero territorio cantonale non fabbricabile. Del resto, la pretesa incapacità (o mancanza di volontà) da parte dell'Autorità cantonale di far rispettare le norme edilizie non può essere messa in relazione diretta con l'estensione del perimetro del PUC-PEIP. Anzi, questo piano pone le basi legali che definiscono il quadro giuridico per effettuare interventi nei territori protetti, prima assente, il che faciliterà anche i compiti di vigilanza da parte dell'Autorità cantonale. Non è poi dato di vedere per quale motivo l'esclusione di determinati comparti dal suo perimetro avrebbe quale effetto virtuoso di scongiurare gli abusi edilizi. Appare piuttosto verosimile il contrario, giacché coloro che posseggono edifici meritevoli di conservazione inseriti nel PUC-PEIP hanno un interesse accresciuto a rispettare le norme, che permette loro di conseguire il cambiamento di destinazione in modo legale. Inoltre, essi hanno anche un interesse a vigilare che gli altri proprietari agiscano nel pieno rispetto delle NAPUC, per evitare di compromettere le qualità paesaggistiche che giustificano l'inclusione dei fondi nel perimetro del PUC-PEIP. Nemmeno la richiesta di richiamare atti relativi alle pianificazioni comunali (ivi compresi gli IEFZE) merita di essere accolta: si tratta infatti di documenti pubblici, liberamente accessibili e consultabili, e, pertanto, considerati noti alle parti (cfr. DTF 138 II 557 consid. 6.2, 135 III 88 consid. 4.1). Poco importa se essi sono alla fin fine numerosi. Nel contesto del puntiglioso lavoro effettuato dalRI 1 nulla gli impediva di richiedere direttamente ai Comuni oppure ai servizi cantonali la loro trasmissione, non spettando certo al Tribunale il compito di acquisire documentazione pubblica per semplificare il lavoro delle parti. Simile incombenza non può essere dedotta nemmeno dal principio inquisitorio.
2.2. Una misura pianificatoria può costituire una restrizione di diritto pubblico ed è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).
3.2.
3.2.1. I piani di utilizzazione disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il principio fondamentale secondo cui occorre separare il territorio edificabile da quello non edificabile era già desumibile dall'art. 1 cpv. 1 vLPT nella sua versione originaria (RU 1979, pag. 1573) che stabilisce che il suolo dev'essere utilizzato con misura (cfr. Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, VI ed., Berna 2016, §7 I.3.b, pag. 67 seg.) sostituita dall'attuale testo (in vigore dal 1° maggio 2014; RU 2014, pag. 899) il quale dispone che Confederazione, Cantoni e Comuni devono provvedere affinché i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili. La necessità di suddividere il territorio edificabile da quello non edificabile è tuttavia anteriore all'entrata in vigore, il 1° gennaio 1980, della LPT. Tale, fondamentale, compito derivava già dall'art. 22quater cpv. 1 dell'abrogata Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874 (vCost.; RU 1, pag. 1; Hänni, op.cit., §7 I.1., pag. 64; Eric Brandt, Le principe constitutionnel de la séparation des zones constructibles et non constructibles, in: RDAF 1995 pag. 197 segg., 203). Esso è stato dapprima concretizzato sul piano legislativo tramite il decreto federale su alcuni provvedimenti urgenti nell'ambito della pianificazione del territorio del 17 marzo 1972 (DFU-PT; RU 1972, pag. 576), entrato in vigore il 24 marzo 1972, che ha imposto ai Cantoni di designare senza indugio i territori dove l'insediamento e l'edificazione dovevano essere provvisoriamente limitati o impediti (art. 1 DFU). Il 1° luglio 1972 è quindi entrata in vigore la legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LCIA; RU 1972, pag. 1120), con cui per la prima volta l'Assemblea federale ha sancito per tutta la Confederazione il principio della separazione sistematica tra territorio edificabile e non edificabile (DTF 129 II 396 consid. 4.2.1). Secondo questa legge i permessi per la costruzione o la trasformazione di edifici e impianti di ogni genere possono essere concessi unicamente all'interno delle zone edificabili e, dove queste mancano, nel perimetro del progetto generale di canalizzazione (PGC; art. 19 LCIA). All'esterno del perimetro del PGC nuovi edifici e impianti possono essere realizzati unicamente in quanto sia dimostrato un bisogno oggettivamente fondato (art. 20 LCIA). Il principio fondamentale della separazione tra zona edificabile e zona non edificabile è oggi dedotto dal citato art. 75 Cost. (Rudolf Muggli, Vorbemerkungen zu den Art. 24bis 24e und 37a, in: Heinz Aemisegger e al. [curatori], Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, Zurigo/Basilea/Ginevra 2017, n. 16). La sua importanza è, infine, sottolineata anche dalla giurisprudenza relativa alla polizia delle costruzioni di questo Tribunale (STA 52.2014.124 dell'11 dicembre 2015 consid. 3.4., 52.2002.454/461 del 15 febbraio 2005 consid. 4.2., confermata con STF 1A.77/2005-1P.201/2005 del 6 giugno 2005 in: RtiD II-2005 n. 18, 52.2004.397 del 23 febbraio 2005 consid. 4.; 52.2002.234 del 21 marzo 2003 consid. 4.2.).
3.2.2. I Cantoni possono prevedere altre zone d'utilizzazione e, dunque, suddividere, diversificare, combinare e completare i tipi di zona fondamentali (edificabile, agricola e protetta) previsti dal diritto federale; essi devono comunque sempre rispettare il regime degli art. 15-17 LPT e, di riflesso, attenersi al principio fondamentale del diritto pianificatorio di separazione tra zone edificabili e non edificabili (DTF 143 II 558 consid. 2.5.1).
4.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata, di principio, soltanto se l'intervento edilizio è conforme alla funzione prevista dal piano d'utilizzazione per quella zona, ovvero soltanto per insediamenti la cui destinazione s'integra convenientemente nelle finalità della zona in cui sorgono (principio della conformità di zona). Anche nella zona agricola edifici e impianti possono essere considerati conformi alla funzione di zona, a condizione che essi, in particolare e per quanto qui interessa, siano necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura oppure che servano all'ampliamento interno di un'azienda agricola o orticola produttiva (art. 16a cpv. 1 e 2 LPT; art. 34 cpv. 1 OPT).
4.2. In deroga al principio della conformità di zona, secondo l'art. 24 LPT fuori delle zone edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). Le due condizioni devono essere adempiute cumulativamente. Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo ed è soddisfatto soltanto se l'edificio o l'impianto deve essere realizzato fuori del territorio edificabile per motivi di ordine tecnico, inerenti al suo esercizio o alla natura del terreno. Motivi puramente finanziari, personali o di comodità non sono sufficienti (DTF 136 II 214 consid. 2.1, 129 II 63 consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a, 123 II 256 consid. 5; cfr. pure Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 8 segg. ad art. 24). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile, in particolare quando un edificio o impianto, a causa delle immissioni generate, non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili (per es. una struttura per la tenuta di animali o uno stand di tiro; DTF 129 II 63 consid. 3.1, 114 Ib 180 consid. 3c seg. con rinvii; Waldmann/Hänni, loc. cit.). L'adempimento del secondo requisito di cui all'art. 24 lett. b LPT implica l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio presuppone la determinazione e la valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, toccati dal progetto, in particolare quelli perseguiti dalla LPT ma anche da altre leggi speciali (cfr. art. 3 OPT; DTF 129 II 63 consid. 3.1; STA 52.2006.117 del 25 settembre 2012 consid. 4.1).
4.3. L'art. 24d cpv. 2 LPT in vigore dal 1° settembre 2000 (introdotto dalla revisione parziale del 20 marzo 1998, RU 2000, pag. 2042) dal marginale Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici e impianti degni di protezione prescrive che può essere autorizzato il cambiamento di destinazione di edifici e impianti degni di protezione se sono stati sottoposti a protezione dall'autorità competente (lett. a) e la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo (lett. b). Le autorizzazioni in base a questo articolo possono essere rilasciate unicamente alle condizioni di cui al suo cpv. 3; in particolare, l'edificio o l'impianto deve prestarsi all'utilizzazione prevista (lett. a).
4.4.
4.4.1. L'art. 39 cpv. 2 e cpv. 3 OPT pone le premesse e le condizioni in base alle quali l'autorità cantonale competente può autorizzare, fuori dalle zone edificabili, il cambiamento di destinazione di edifici e impianti.
4.4.2. Secondo tale disposizione, nella versione in vigore fino al 1° novembre 2012:
2 I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché tipici del paesaggio, se:
a. il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b. il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c. la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e
d. il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
3 Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se:
a. l'edificio non è più necessario all'utilizzazione anteriore;
b. il cambiamento di destinazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
c. l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati;
d. è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione, sono ribaltati sul proprietario;
e. la coltivazione agricola delle rimanenti superfici e delle particelle limitrofe non è minacciata;
f. non vi si oppongono interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT).
4.4.3. L'11 marzo 2012 è entrato in vigore l'art. 75b Cost. che stabilisce che la quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un Comune non può eccedere il 20% (cpv. 1). In attesa dell'adozione della legge federale in materia, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza sulle abitazioni secondarie del 22 agosto 2012 (OASec 2012; RU 2012, pag. 4583). L'art. 5 OASec 2012 permette il rilascio delle autorizzazioni secondo l'art. 39 cpv. 2 e 3 OPT anche se la quota del 20% di abitazioni secondarie è stata raggiunta nel Comune. L'art. 7 OASec 2012 ha quindi modificato l'OPT, introducendo due nuovi capoversi all'art. 39:
4 Le autorizzazioni di cui al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell'edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell'ambito di responsabilità del proprietario fondiario.
5 In caso di modifiche illegali nei paesaggi di cui al capoverso 2, un'autorità cantonale provvede affinché sia disposto ed eseguito il ripristino della situazione conforme al diritto.
Il Consiglio federale ha così inteso, da un lato, permettere l'utilizzazione estensiva di questi edifici, per meglio conseguire lo scopo primario della conservazione del paesaggio, dall'altro, preservare il carattere degno di protezione di questi paesaggi, favorendo l'interesse permanente dei proprietari a mantenerlo (ARE, Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sulle abitazioni secondarie, Berna 2012, ad art. 5). Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2015, della legge federale sulle abitazioni secondarie del 20 marzo 2016 (LASec; RS 702) il rilascio di licenze edilizie per residenze secondarie dev'essere dedotto dall'art. 9 cpv. 2 LASec, secondo cui al di fuori delle zone edificabili la realizzazione di edifici senza limitazioni d'uso secondo l'art. 7 cpv. 1 LASec è retta dalla legislazione in materia di pianificazione del territorio, ovvero dagli art. 24d cpv. 2 e 3 LPT e 39 cpv. 2-5 OPT (cfr.: DTF 145 II 83 consid. 7.2; Beat Stalder in: Stephan Wolf/Aron Pfammatter [curatori], Handkommentar Zweitwohnungesetz, Berna 2017 n. 43, 47 segg. ad art. 9; Franco Pedrazzini, Le abitazioni secondarie, dall'iniziativa popolare alla legge federale, in: Marco Lucchini/Fulvio Campello [curatori], Il diritto edilizio, Lugano/Basilea 2016, pag. 65 segg., 94).
4.4.4. Il 10 ottobre 2012 il Consiglio federale ha modificato l'art. 39 cpv. 3 OPT come segue (in vigore dal 1° novembre 2012; RU 2012, pag. 5537; corrispondente al precedente cpv. 3 lett. c del medesimo disposto).
3 Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati.
Le altre condizioni di cui al precedente art. 39 cpv. 3 OPT - a eccezione, dunque, di quella alla lett. c - sono state traslate nel nuovo art. 43a OPT Disposizioni comuni, che riguarda ora tutte le autorizzazioni rilasciate secondo la sezione 6 dell'OPT, riferita alle eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili. Benché il testo della nuova lett. a sia stato adeguato, ciò non concerne - in sostanza - l'art. 39 cpv. 2 OPT (cfr. ARE, Revisione parziale dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, Rapporto esplicativo, Berna 2012, ad art. 43a).
5.1.
5.1.1. La revisione parziale della LPT promossa dal Consiglio federale con il messaggio del 22 maggio 1996 (n. 96.040, in FF 1996 III 457) ha conosciuto un iter piuttosto complesso. Già in occasione dell'esame del progetto al Consiglio Nazionale, dopo che quello degli Stati con qualche modifica l'aveva approvato (cfr. BN CS 1997, pag. 185 segg.), esso è stato oggetto di diverse modifiche, tant'è che quest'ultima Camera ha introdotto alcuni nuovi articoli su proposta della sua Commissione (cfr. BU CN 1997, pag. 1855 segg.) ed è stato necessario ritornare il progetto all'altra Camera. Per quanto qui interessi, nel messaggio il Consiglio federale ha proposto un nuovo art. 24a cpv. 3 LPT, poi divenuto con una modifica redazionale da parte della Commissione degli Stati l'art. 24d cpv. 2 LPT, che è stato adottato dalle Camere già con la prima deliberazione. L'intenzione del Governo era quella di estendere le possibilità offerte dall'art. 24 vOPT '89, da cui è poi derivato l'attuale art. 39 cpv. 2 OPT, circoscritte unicamente a comprensori qualificati (cfr. messaggio 96.040 cit., cap. 111.4 e 114). Se ne può dedurre che secondo il Consiglio federale le possibilità di cui all'art. 24 vOPT '89 erano già sorrette da una sufficiente base legale, ovvero l'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT, nella versione in vigore sino al 1° settembre 2000 (RU 1979, pag. 1573), corrispondente all'attuale 24 lett. a LPT. D'altro canto, dall'esame dei verbali dell'Assemblea federale emerge come talvolta l'art. 24a cpv. 3 del progetto venga definito "lex rustici", rispettivamente che per taluni partecipanti - ivi compreso il consigliere federale Koller - si trattava di dare una base legale a quanto (già) previsto dalla vOPT '89 (BU CS 1997, pag. 220).
5.1.2. In una decisione di principio il Tribunale federale, chinatosi sul quesito di sapere se fosse possibile demolire e ricostruire un edificio ancora utilizzato a scopi agricoli dopo il 1972 nei comprensori con abitati tradizionalmente sparsi, ha avuto modo di considerare che l'art. 39 OPT costituisce una norma di esecuzione molto estesa dell'art. 24 lett. a LPT (DTF 137 II 338). L'Alta Corte sembra quindi andare nella direzione di considerare l'art. 24 lett. a LPT quale base legale dell'art. 39 OPT. Ancora di recente il Tribunale federale ha nettamente distinto l'applicazione dell'art. 24d cpv. 2-3 LPT - riservato alle costruzioni degne di protezione - dall'art. 39 cpv. 2-5 OPT (DTF 145 II 83 consid. 6.2.1). Da notare che, secondo il medesimo giudizio, la necessità di far capo alla procedura pianificatoria è data anche nel caso in cui si volesse considerare l'art. 39 OPT come una norma di esecuzione dell'art. 24d LPT (DTF 145 cit. consid. 8.1).
5.1.3. Anche la dottrina ha avuto modo di esprimersi in merito all'art. 39 OPT.
Secondo Muggli l'art. 39 cpv. 2 OPT, dopo la revisione parziale del 1998 che ha introdotto il nuovo art. 24d LPT, deve essere inteso quale norma di esecuzione di quest'ultimo, siccome lex specialis in rapporto all'art. 24 LPT (Muggli, op. cit., n. 38 ad art. 24 e n. 8 ad art. 24d). Quanto previsto dall'ordinanza sarebbe dunque applicabile solo nella misura in cui non è in conflitto con l'art. 24d LPT, ciò che sarebbe problematico, giacché i requisiti non sono i medesimi (ibidem, n. 40 e 41 ad art. 24). Comunque, l'autore ritiene possibile un'interpretazione conforme alla legge dell'art. 39 cpv. 2 OPT nel senso che per applicare l'art. 24d cpv. 2 LPT a interi paesaggi caratterizzati da edifici tipici che abbracciano più Comuni è corretto esigere - come fa l'ordinanza - che la regolamentazione sia contenuta nel piano direttore cantonale e in un piano d'utilizzazione cantonale o comunale, mentre per singoli oggetti meritevoli è sufficiente una semplice decisione di protezione (ibidem, n. 42). L'autore sostiene dunque che proprio il PUC-PEIP rappresenterebbe un buon esempio di come l'art. 39 cpv. 2 OPT possa essere interpretato conformemente all'art. 24d cpv. 2 LPT (loc. cit.).
Hänni rileva che la revisione parziale della LPT del 1998 ha introdotto una serie di autorizzazioni eccezionali facilitate di modo che l'art. 24 LPT ha oggi una portata sussidiaria (Hänni, op. cit., §10 VII.3., pag. 204). L'autore tratta l'art. 39 OPT come un caso a sé, che completa le disposizioni degli art. 24 segg. LPT, distinguendo il campo di applicazione dell'art. 24d cpv. 2 LPT da quello dell'art. 39 cpv. 2 OPT e, per quanto riguarda il rapporto tra queste due norme, limitandosi a rinviare alla citata DTF 137 II 338 (Hänni, op. cit., §10 VII.3.j, pag. 231 con rinvio alla nota n. 802). Pure Dupré distingue tra l'art. 24d cpv. 2 OPT e l'art. 39 cpv. 2 OPT (Chantal Dupré in: Heinz Aemisegger e altri, Commentaire LAT, Ginevra/Zurigo/Basilea 2010, n. 15 ad art. 24d), approccio condiviso anche da Favre (Anne-Christine Favre, La zone agricole, in: Journées du droit de la construction 2009, pag. 47 segg., pag. 77). Parrebbe potersi dedurre, quindi, che per questa dottrina la base legale vada cercata nella norma sussidiaria generale di cui all'art. 24 LPT.
Infine, secondo Waldmann/Hänni l'art. 39 OPT non sarebbe una semplice norma di esecuzione, ma una derogazione a sé stante relativa al principio della separazione del territorio edificabile da quello non edificabile (Waldmann/Hänni, op. cit., n. 27 ad art. 24). Stante il carattere esaustivo delle eccezioni previste dalla LPT e l'assenza di una norma di delegazione, questi autori mettono in dubbio la legalità e la costituzionalità dell'art. 39 OPT (loc. cit.; ancora più categorico: Bernhard Waldmann, Zur Standortgebundenheit von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone, in: Benoît Bovay/Minh Son Nguyen [curatori], Mélange Pierre Moor, Berna 2005, pag. 779 segg., 787). Parere condiviso da Karlen e da Marti (Peter Karlen, Die Ausnahmebewilligung nach Art. 24-24d RPG, System der neuen Regelung, in: ZBl 102/2001, pag. 291 segg., 294 e 305; Arnold Marti, Commento della DTF 137 II 338 in: ZBl 113/2012, pag. 304).
5.2. Alla luce di quanto appena ricordato, questo Tribunale ritiene che l'art. 39 cpv. 2 OPT abbia la sua base legale nell'art. 24 lett. a LPT. Ciò emerge innanzitutto dalla genesi della norma, sviluppata prima dell'adozione dell'art. 24d cpv. 2 LPT e ripresa in seguito senza modifiche sostanziali nella vigente ordinanza. In secondo luogo, le condizioni di applicazione dell'art. 24d cpv. 2 LPT e dell'art. 39 cpv. 2 OPT, come spiegato, divergono su più punti. Da sottolineare, in particolare, che nell'ambito dell'adozione dell'art. 24d cpv. 2 LPT, l'Assemblea federale e meglio il Consiglio nazionale ha esplicitamente respinto la proposta di imporre ai Cantoni una procedura pianificatoria ai fini della sua applicazione (BU CN 1997, pag. 1863 segg.), aspetto invece centrale nell'impianto dell'art. 39 cpv. 2 OPT. Nell'esigere che l'edificio si presti all'utilizzazione prevista, l'art. 24d cpv. 3 LPT sembra inoltre escludere la possibilità di farvi capo quando il cambiamento di destinazione richiesto sia da fienile o stalla in abitativo secondario (cfr. messaggio n. 96.040 cit., cap. 208.41). Da ultimo, ma non per importanza, l'art. 39 cpv. 2 OPT fa espressamente riferimento al concetto di ubicazione vincolata, mentre parte della dottrina ritiene che l'art. 24d LPT prescinda da questa necessità (cfr., ad esempio, Waldmann, op. cit., pag. 780). Secondo questa Corte, dunque, l'art. 39 cpv. 2 OPT altro non fa che esplicitare il concetto di natura indeterminata (Muggli, op. cit., n. 2 ad. 24; Waldmann, op. cit., pag. 787) espresso dalla locuzione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile di cui alla lett. a dell'art. 24 LPT, ponendo severe esigenze affinché possa essere riconosciuta la necessità di permettere il cambiamento di destinazione degli edifici rurali per motivi paesaggistici. Condizioni che appaiono in linea con l'impianto della LPT e dunque non possono essere ritenute contrarie alla legge né tantomeno alla Costituzione federale, atteso come permettono di considerare a sufficienza il principio di separazione della zona edificabile da quella non edificabile. Nel solco della giurisprudenza dell'Alta Corte citata (cfr. pure l'approccio giuridico della STF 1A.20/2005 del 4 agosto 2005 consid. 4), anche nel caso del cpv. 2 dell'art. 39 OPT è dunque possibile riconoscere una norma di esecuzione dell'art. 24 lett. a LPT.
I. Il Cantone tiene inventari in merito a:
a. paesaggi protetti ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 OPT (inclusa la cartografia),
b. edifici che in questi paesaggi sono stati posti sotto protezione,
c. autorizzazioni per costruire o trasformare edifici o impianti all'interno di questi paesaggi, suddivise in:
autorizzazioni concernenti edifici protetti;
autorizzazioni concernenti altri edifici o impianti,
d. messa sotto protezione di edifici rustici diroccati e autorizzazioni rilasciate per la ricostruzione e la trasformazione dell'utilizzazione di siffatti edifici,
e. abusi edilizi in questi paesaggi indicando stato e genere del disbrigo,
f. rendiconti periodici (almeno ogni due anni) dei Comuni sullo stato dell'esecuzione riguardante questi paesaggi.
II. Il Cantone trasmette annualmente all'USTE gli inventari aggiornati indicando le modifiche intervenute.
III. Il Cantone adegua le "Direttive dipartimentali per l'elaborazione dell'inventario comunale degli edifici situati fuori delle zone edificabili, febbraio 1991" e la "Norma integrativa tipo alla norma di attuazione dei PR (edizione agosto 1994)" alla versione della scheda di coordinamento approvata.
6.1. 6.1.1. La scheda coordinamento n. 8.5, di dato acquisito, affronta la tematica dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione dipartendosi dalla seguente analisi:
Il paesaggio rappresenta in Ticino un aspetto territoriale di notevole importanza non solo per la società che vi vive, ma anche quale componente dell'attrattiva turistica. Di particolare rilevanza per la qualità formale del paesaggio sono la ricchezza e la diversità degli ambienti, frutto di secoli di utilizzazione agricola e forestale del territorio, basata sulla transumanza stagionale dal piano alla montagna e viceversa. Questa forma tradizionale di utilizzazione del territorio ha determinato l'alternanza tra foreste e spazi aperti e ampie superfici pascolive alpestri sovente valorizzati dalla presenza di edifici, raggruppati o isolati, testimoni di un'arte edilizia minore, ma di grande dignità (cfr. Atlante dell'edilizia rurale in Ticino). Il quadro paesaggistico legato a questo territorio costruito rappresenta una delle varie ricchezze culturali con carattere di unicità che il Ticino può offrire. La storia e i ricordi collegati a queste testimonianze hanno radici profonde ancora nell'attuale società locale e negli ultimi anni tendono sempre più a rappresentare un punto di riferimento per una popolazione sempre più sottoposta ai ritmi stressanti e alienanti della vita urbanizzata. Per gli abitanti delle valli il patrimonio tradizionale costruito rappresenta anche un'importanza economica, non tanto per il suo indotto diretto legato al ricupero edilizio, ma per la sua funzione paesaggistica e di conservazione di una specificità che è sempre più indispensabile sul piano di un'offerta turistica basata su un uso durevole del territorio.
Il paesaggio merita pertanto un'attenzione particolare, una protezione ma anche una gestione attiva tale da evitarne, nel limite del possibile:
l'impoverimento nel senso di una ulteriore perdita delle testimonianze della vita e delle attività passate ma anche nel senso economico del termine perché questo patrimonio costruito rappresenta pur sempre un valore per i loro proprietari,
l'inselvatichimento nel senso di una banalizzazione del paesaggio a causa di una copertura forestale sempre più omogenea e monotona che non permette più una lettura del territorio nelle sue componenti morfologiche e storiche,
il degrado naturale nel senso di una diminuzione della varietà delle specie floreali e faunistiche e della tendenza a un disequilibrio della stabilità idrogeologica in seguito all'abbandono della manutenzione dei manufatti tradizionali e a un inevitabile aumento degli incendi boschivi.
Il problema della forte progressione del bosco a scapito degli spazi aperti agricoli con una conseguente banalizzazione del paesaggio assume una certa priorità in tutto il territorio del Cantone. Uno degli strumenti, ma non l'unico, è la scheda 8.5.
La presenza dell'uomo sul territorio in questo contesto e a certe condizioni va quindi vista come un elemento di cura dell'ambiente e non automaticamente come un elemento di disturbo.
Tramite appropriate politiche cantonali e comunali nel settore degli edifici tradizionali fuori zona è quindi possibile favorire un approccio partecipativo e di responsabilità nella gestione del territorio passando da un atteggiamento puramente consumistico nei confronti della natura e del paesaggio a un atteggiamento più diretto e attivo. Quando la funzione agricola di un tempo non può più essere esercitata, e solo nei casi in cui essa non può più essere ripristinata a scopo produttivo, il rustico trasformato può anche assumere una funzione sociale equilibrante per la popolazione che lo utilizza.
In Ticino vi è un numero considerevole di edifici (rustici) e impianti che resta a testimonianza del recente passato. Questi edifici e impianti individuabili su tutto il territorio cantonale, rappresentano sovente componenti essenziali del paesaggio culturale che, in assenza di essi, risulterebbe impoverito. La conservazione degli stessi pertanto può essere opportuna anche se sono situati fuori zona edificabile e se si rende necessario il cambiamento della loro destinazione originaria, salvo naturalmente i casi in cui la destinazione agricola può essere mantenuta. D'altra parte un cambiamento di destinazione senza presupposti e limiti chiari e stretti può vanificare la funzione originaria di testimonianza di questi edifici e alterare gravemente il valore del paesaggio che li custodisce.
Il cambiamento di destinazione diventa una misura che permette:
la conservazione dell'edificio stesso
la creazione delle premesse necessarie per la cura delle aree circostanti.
È quindi evidente che la condizione che sta alla base di un cambiamento di destinazione di un edificio fuori zona deve comprendere le due componenti sopracitate. La trasformazione di edifici esistenti può addirittura contribuire a una migliore cura del territorio e della natura e a fare da contrappeso stagionalmente all'eccessiva concentrazione della popolazione e delle attività in una parte esigua del territorio cantonale (in Ticino il 18% del territorio comprende l'80% della popolazione e il 90% dei posti di lavoro; a questo territorio molto densamente abitato si contrappone una vasta superficie che tende ad essere abbandonata a sé stessa se non ci fosse un minimo di interesse da parte della popolazione come quello per la conservazione dei rustici).
6.1.2. La scheda 8.5 stabilisce in seguito come viene attuato il coordinamento a livello cantonale, elencando in primo luogo i criteri per la delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione. Essa sancisce innanzitutto il criterio di base (1a) secondo cui il territorio cantonale per il quale va esaminata una messa sotto protezione comprende
i paesaggi caratterizzati dall'alternanza tra foreste e spazi aperti e da aree alpestri al di sotto dei 2000 metri sul mare, valorizzati dalla presenza di edifici rurali originali, ubicati fuori dalle zone edificabili in modo raggruppato o isolato.
La scheda elenca poi i criteri di esclusione (1b), specificando che per una messa in protezione, non entrano in linea di conto il bosco secondo la legislazione forestale, le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC), le aree per attrezzature, impianti o funzioni d'interesse nazionale, cantonale o regionale e, infine, le aree soggette a forti pericoli naturali accertati.
Stante la necessità di proteggere un territorio che travalica i confini dei singoli Comuni, il Cantone è chiamato a svolgere un ruolo di coordinamento tra i piani regolatori, ai fini di ottenere un quadro paesaggistico coerente con i principi che informano la pianificazione direttrice. Quali strumenti entrano in linea di conto il piano comprensoriale, l'elaborazione di sottoschede per unità geografiche specifiche, la pianificazione intercomunale e il piano di utilizzazione cantonale.
6.1.3. In seguito la citata scheda stabilisce anche come devono procedere i Comuni. Questi devono dapprima approntare gli elementi conoscitivi di base che servono per preparare la decisione sulla protezione:
definiscono il territorio che non può entrare in linea di conto (come il bosco, le superfici SAC, le zone di pericolo; le aree per attrezzature, impianti o funzioni d'interesse nazionale, cantonale o regionale);
allestiscono l'inventario IEFZE;
raccolgono le informazioni inerenti lo stato e l'utilizzazione del territorio (attività agricola, selvicoltura ecc.);
individuano gli elementi naturali;
definiscono eventuali elementi storici e culturali specifici della zona;
rilevano le infrastrutture e i servizi esistenti.
Sulla scorta di tali elementi conoscitivi di base, i Comuni:
decidono in modo restrittivo sulla protezione di paesaggi nel senso di questa scheda e ne delimitano - nel caso - il perimetro dopo una ponderazione di tutti gli interessi in gioco;
decidono quali edifici, compresi all'interno di questo perimetro, proteggere;
indicano gli edifici che vanno mantenuti a scopo agricolo;
definiscono le misure vincolanti atte a garantire una gestione attiva e la protezione del paesaggio;
definiscono le norme di attuazione per la protezione dei singoli edifici.
7.1. L'art. 75 cpv. 3 LALPT affida al piano regolatore - dunque ai Comuni - il compito di designare in particolare, all'interno dei paesaggi secondo l'art. 39 cpv. 2 OPT, i rustici meritevoli di conservazione. Per rustici s'intendono quegli edifici che per origine, forma, struttura e materiali appartengono all'edilizia rurale tradizionale (art. 29 prima frase del regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sula pianificazione del territorio; RLALPT; BU 1991, pag. 48). Tale regolamentazione è oggi ripresa agli art. 70 cpv. 2 e 3 LST, rispettivamente 85 cpv. 4 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.101). Competenza comunale che, come ha avuto modo di considerare di recente il Tribunale, non è venuta meno con l'adozione del PUC-PEIP (STA 90.2017.43 del 16 dicembre 2019 consid. 4).
7.2. L'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili viene allestito, adottato e approvato seguendo la procedura di variante del piano regolatore (art. 41 cpv. 2, 75 cpv. 3 LALPT, ora art. 33 cpv. 2 e 70 cpv. 3 LST). Stando alle indicazioni della scheda 8.5 e del rapporto d'esame relativo alla sua approvazione del 14 novembre 2001, questi inventari costituiscono un'eccellente base per le ulteriori decisioni. In particolare, la scelta degli edifici da proteggere e, quindi, da conservare, può essere effettuata solo dopo aver analizzato tutti gli edifici compresi nel paesaggio protetto. Per effettuare questa cernita occorre partire da una prima scelta sulla base dell'inventario: quest'ultima è, però, puramente indicativa nel senso che non può essere automaticamente riportata sugli edifici inclusi nei paesaggi protetti. L'inventario serve, quindi, in primo luogo quale strumento di analisi e di controllo della situazione del patrimonio costruito fuori della zona edificabile; esso permette, in secondo luogo, di indicare quali edifici sono degni di protezione e quali non lo sono secondo la classificazione definita a questo scopo nelle direttive elaborate dal Dipartimento del territorio. Lo stato degli edifici, unitamente a quello del territorio che sta loro intorno, costituiscono difatti degli elementi decisivi per la definizione dei paesaggi da proteggere (pro multis: STA 90.2007.118/122 del 28 febbraio 2008 con riferimenti).
7.3. Gli edifici sono suddivisi negli inventari IEFZE secondo le seguenti categorie:
Edifici meritevoli di conservazione
a) Edifici rustici finora prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la ricostruzione (cambiamento di destinazione);
b) edifici rustici diroccati, che fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione, per i quali è ammessa la ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo meritevole di conservazione - che legittima la ricostruzione di edifici diroccati posti nello stesso - è costituito da un assieme di edifici che rappresentano degli elementi emergenti del paesaggio e formano una struttura edilizia unica, una trama architettonicamente valida e di pregio, e hanno caratteristiche particolari per le loro peculiarità paesaggistico-ambientali;
c) edifici rustici particolari con una destinazione specifica (oggetti culturali) che vanno mantenuti (cappelle, mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere, lavatoi ecc.) nell'interesse generale di salvaguardare il contenuto, la tipicità e l'importanza storica della costruzione;
d) edifici rustici ancora utilizzati (o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento colturale che negli altri terreni inclusi nella zona agricola del piano regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale.
Edifici diroccati non ricostruibili
Edifici diroccati per i quali non esiste un interesse pubblico alla loro ricostruzione in quanto non appartengono a nuclei o gruppi di rustici meritevoli di conservazione.
Edifici rustici già trasformati
Edifici rustici già trasformati per i quali sono concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di recupero di parti originali.
Altri edifici rilevati
Tutti gli altri edifici esistenti sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni ecc. In questa categoria sono inclusi anche edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche originali.
Censure di carattere generale
8.1. RI 1, pur avendo ridotto l'oggetto del litigio solamente a determinati comparti e non contestando più le NAPUC a seguito della variante del 28 giugno 2012, ha comunque mantenuto una serie di critiche di carattere generale sul metodo con cui l'Autorità cantonale ha definito i paesaggi degni di protezione. Secondo RI 1 il PUC-PEIP non rispetta sufficientemente il principio della separazione della zona edificabile dalla zona non edificabile. In violazione di quanto previsto dall'art. 47 cpv. 1 OPT, norma che concretizza l'obbligo di ponderare gli interessi previsto all'art. 3 cpv. 2 OPT, né il rapporto di pianificazione né il messaggio governativo spiegherebbero sufficientemente le scelte fatte in relazione a ciascun comparto. Trattandosi di una pianificazione innovativa, potenzialmente in conflitto con il diritto federale e in particolare con il citato principio, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto fornire al Gran Consiglio, autorità preposta all'adozione del piano, un rapporto particolarmente approfondito, ciò che non ha fatto. Tale importante carenza avrebbe comportato la definizione di vasti comparti (oltre 600 km2), senza un esame puntuale delle loro qualità paesaggistiche e dell'esistenza di un'unità degna di protezione fra edifici e paesaggi. L'art. 39 cpv. 2 OPT e il piano direttore richiederebbero una delimitazione restrittiva dei paesaggi, sulla base di una ponderazione alla luce degli elementi conoscitivi di base, che il Cantone non avrebbe raccolto o comunque né considerato né applicato. Il perimetro, prosegue il ricorrente, è troppo ampio anche in relazione alla gestione e al controllo delle attività edilizie al suo interno nonché al raggiungimento degli obblighi e obiettivi del PUC (salvaguardia del perimetro con le sue qualità, soprattutto l'impedimento di un ulteriore imboschimento). La delimitazione di paesaggi protetti non dovrebbe nemmeno pregiudicare il mantenimento di superfici sufficienti per eventuali bisogni di quelle utilizzazioni del suolo che si svolgono fuori della zona edificabile (agricoltura, urbanizzazione, svago ecc.). Secondo l'insorgente la questione degli inventari è particolarmente problematica. Intanto, questi non sarebbero nemmeno ancora stati adottati da tutti i Comuni. In secondo luogo essi terrebbero conto principalmente (se non esclusivamente) delle qualità dell'edificio, senza considerarne il contesto e quindi chinarsi sul quesito fondamentale dell'esistenza di un'unità degna di protezione secondo l'art. 39 cpv. 2 lett. a OPT. Il Cantone avrebbe poi omesso di effettuare la seconda scelta, come prevede il piano direttore: si sarebbe limitato a conferire carattere costitutivo agli inventari, senza ponderare gli interessi (art. 3 OPT), ciò che non sarebbe possibile fare ora poiché gli inventari non sono in quanto tali oggetto della procedura. RI 1 rileva poi come il controllo di un'area così ampia, spesso montagnosa, discosta e di difficile accesso è estremamente difficoltoso, se non impossibile. La sporadicità e inefficacia degli interventi delle autorità preposte alla polizia edilizia dimostrerebbe il sovradimensionamento del piano. Infine, il ricorrente sostiene che l'inserimento di un'area nel PUC-PEIP nemmeno ne consente il recupero, giacché l'apparato normativo non lo permetterebbe.
8.2. La Divisione spiega il processo che ha condotto alla definizione dei comprensori, sostenendo che il pianificatore ha comunque già applicato in maniera incisiva i criteri di esclusione enunciati nella scheda del PD, demandando solo alla fase della domanda di costruzione la loro verifica puntuale. Inoltre, ha rafforzato i criteri di delimitazione. In merito al concetto di degno di protezione secondo l'art. 39 OPT la Divisione - richiamandosi alla pubblicazione dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, Il paesaggio tra passato e futuro, Berna 1998, pag. 28 seg. - ritiene che esso si riferisca a quel paesaggio che presenta indubbiamente dei valori tali da giustificarne la tutela, senza per questo dover necessariamente manifestare dei valori di eccezionalità ed essere assolutamente intatto. Questi ultimi apparterrebbero piuttosto al concetto di particolarmente degno di protezione, insieme all'unicità, all'insostituibilità, alla rarità o alla rappresentatività delle caratteristiche del paesaggio (cfr. risposta della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, pag.11). Premesso che la scarsa qualità del patrimonio costruito ha già condotto all'esclusione di un buon numero di aree, essa specifica che nei casi limite il Cantone ha dato maggior peso al potenziale di riqualifica promosso dal PUC-PEIP in consonanza con la scheda del piano direttore. Seppur diversi da quelli adottati dalla Confederazione, i criteri utilizzati dal Cantone non avrebbero certo minor valore. Esso ha inteso la tutela come non limitata alla conservazione e alla salvaguardia ma anche nell'ottica di uno sviluppo compatibile col paesaggio. Si tratta dunque di un concetto di paesaggio dinamico, in continua evoluzione, la cui trasformazione e riqualifica potrebbe essere controllata in maniera efficace ed effettiva se inserito nel perimetro del PUC-PEIP. Quanto alla valutazione tecnica commissionata dalRI 1 alla __________ di __________, la Divisione sottolinea che essa si diparte da criteri troppo rigidi e mal applicabili alla realtà cantonale. Tale metodo scientifico sarebbe stato messo in pratica pedissequamente, senza la necessaria approfondita conoscenza del territorio. S'impone, invece, un approccio di tipo poliedrico, che abbracci aspetti scientifici e valutazioni empiriche, ciò che spetta ai Cantoni come stabilito dall'art. 75 cpv. 1 Cost. e non può essere delegato ad altre autorità sulla base di studi ad hoc. A torto questo studio parla di paesaggio compromesso o paesaggio pregiudicato, termini che implicitamente esprimono un giudizio di valore; più corretto sarebbe parlare di paesaggi trasformati, che non possono essere giudicati solo in modo asettico, ma la cui definizione non può prescindere anche dalla percezione, ovvero dalle emozioni che suscita nel singolo. La Divisione, infine, sottolinea come la prossimità della zona edificabile o la presenza di infrastrutture moderne andrebbero contestualizzate. Per quanto riguarda le zone edificabili, essa sottolinea l'importanza del contorno degli abitati, che creano una fascia di distacco tra l'edificato e il bosco e presentano spesso valori come vigne, muri a secco, percorsi. Quanto alle infrastrutture moderne (in special modo gli edifici agricoli) si tratta di una semplice sovrapposizione di elementi nell'ottica dinamica del paesaggio, che non pregiudica il valore di paesaggio tradizionale.
9.1. Conseguita il 30 gennaio 2002, l'approvazione della scheda 8.5, il 3 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha istituito la Commissione per la sua applicazione, affidandole il compito di approfondire i criteri di base per la delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione, di predisporre le basi pianificatorie per l'inserimento formale dei paesaggi protetti nei piani di utilizzazione e di verificare le direttive per gli IEFZE. Essa, svolto un lavoro d'indagine del complesso del paesaggio cantonale, ha precisato i criteri per l'individuazione specifica dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione (criteri d'inclusione), i quali oltre a rispettare il criterio di base (rapporto di pianificazione, allegato 1):
sono caratterizzati dall'alternanza tra foreste e spazi aperti e da ampie superfici pascolive alpestri (legate alla transumanza stagionale);
sono valorizzati dalla presenza di edifici, raggruppati o isolati, testimonianza di un'arte edilizia minore ma di grande dignità;
costituiscono una ricchezza culturale con carattere di unicità;
contengono un patrimonio edilizio determinante per la sua funzione paesaggistica e per la conservazione della sua specificità;
necessitano della trasformazione del patrimonio edilizio che vi si trova quale condizione per garantire la presenza dell'uomo e quindi per evitare il loro degrado e il loro abbandono.
Definite (secondo l'orografia e l'appartenenza a contesti territoriali univoci per specificità e vocazioni predominanti) 22 unità territoriali chiaramente identificabili (comprensori), la Commissione ne ha individuato tre tipologie (Rapporto di pianificazione, pag. 21 e allegato 3):
comprensori che, nel loro complesso e sulla base dei criteri precedentemente stabiliti, possono essere già considerati paesaggi degni di protezione ai sensi della Scheda 8.5;
comprensori che contengono in modo evidente, ma circoscritto, aree che soddisfano i criteri della Scheda 8.5;
comprensori nei quali non emerge in modo chiaro l'esistenza di un patrimonio edilizio rurale tradizionale diffuso e determinante per la sua funzione paesaggistica.
9.2. La Commissione ha quindi affidato a un Gruppo di lavoro interdisciplinare esterno l'analisi approfondita dei comprensori delle categorie 2 e 3 appena elencate (cfr. anche l'allegato 4 riportato più sotto), chiedendogli di allestire, in particolare, adeguate rappresentazioni cartografiche con la sintesi delle singole analisi comprensoriali e una proposta di delimitazione delle aree territoriali che adempiono ai criteri d'attribuzione precisati dalla Commissione (cfr. Allegato 4, qui sotto).
Il rapporto di pianificazione spiega nel dettaglio il lavoro svolto dal Gruppo di lavoro interdisciplinare (pag. 22):
Quale compito preliminare del Gruppo di lavoro, il capitolato ha previsto la raccolta e l'organizzazione dei dati necessari allo studio, da cui elaborare delle schede di descrizione territoriale dei singoli comprensori, in particolare delle loro caratteristiche naturali, antropiche e storiche, così come delle componenti evocative e percettive e delle tendenze evolutive.
In seguito, al Gruppo di lavoro è stato richiesto il rilievo dei comprensori d'approfondimento e, dopo valutazione del risultato, la successiva delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione all'interno dei medesimi. (…)
Affinato il metodo sulla base di un comprensorio campione, il Gruppo di lavoro interdisciplinare lo ha applicato all'insieme del territorio, descrivendo anche quei comprensori che la Commissione non aveva ritenuto necessario approfondire. Prosegue il rapporto:
Il compito principale del rilievo è consistito in una lettura territoriale dettagliata, avvenuta laddove la ricerca dei paesaggi o del loro limite necessitava di un'indagine approfondita. In questa fascia, il territorio è stato suddiviso nelle seguenti tipologie di paesaggio:
territorio prevalentemente insediato;
territorio prevalentemente agricolo;
territorio prevalentemente boschivo (comprensivo di radure);
territorio a carattere fluviale e dei laghi;
territorio aperto oltre il limite del bosco;
territorio al di sopra della quota di 2000 m s.l.m.;
altri territori.
I risultati della lettura territoriale, che è stata effettuata in questa fase senza tener conto dei criteri d'esclusione della Scheda 8.5, si possono leggere per tutti i comprensori oggetto d'indagine (…) negli elaborati grafici del PUC-PEIP posti in consultazione nell'ambito della procedura d'informazione e partecipazione pubblica prevista dall'art. 46 LALPT. Essa è inoltre riassunta nell'Allegato 5.
Sempre in merito all'indagine territoriale svolta, il rapporto quindi conclude che:
In seguito ai risultati emersi dalla lettura territoriale, dalla descrizione dei comprensori e in applicazione dei criteri definiti dalla scheda 8.5 del PD, è stato delimitato il territorio che corrisponde alla definizione dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione. Questa delimitazione è avvenuta per gradi, con un rapporto stretto tra Commissione e Gruppo di lavoro per l'affinamento progressivo dei criteri di delimitazione.
9.3. Queste fasi preliminari hanno quindi, da un lato, permesso l'affinamento dei criteri d'indagine territoriale e, dall'altro, approntato una cartografia dei paesaggi con edifici e impianti degni di protezione per l'intero territorio cantonale.
10.2. Come visto, la scelta di far capo al piano di utilizzazione cantonale quale strumento di coordinamento tra i singoli piani regolatori comunali è esplicitamente prevista dal piano direttore. Il Gran Consiglio, seguendo quanto proposto dal Governo, ha inoltre deciso di delimitare direttamente il perimetro del paesaggio, sostituendosi così nel compito che la pianificazione direttrice affida, in linea di principio, ai Comuni. L'art. 5.1 NAPUC, che si riferisce ai rapporti con i piani regolatori comunali e gli ordinamenti pianificatori cantonali, prevede infatti che il PUC si sovrappone a questi, disciplinando esclusivamente gli aspetti settoriali legati alla messa in atto dei contenuti della scheda 8.5 del PD, segnatamente la delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti protetti. Nonostante la redazione non proprio cristallina della norma, dall'art. 5.3 NAPUC è comunque possibile dedurre che laddove il piano invade la zona edificabile stabilita secondo l'art. 15 LPT esso non esplica effetti: qui valgono - negli intenti del legislatore - le disposizioni del piano regolatore comunale (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 31).
10.3. In una prima fase la delimitazione dei paesaggi in parola è avvenuta unicamente in applicazione del criterio di base, senza considerare quelli di esclusione. Secondo il rapporto di pianificazione (pag. 24) i motivi di quella scelta erano tre:
stabilire giuridicamente il bosco, le zone di pericolo, le SAC e le aree d'interesse pubblico su quasi tutto il territorio cantonale avrebbe comportato un grande dispendio e procrastinato l'entrata in vigore del piano;
il riconoscimento giuridico di queste componenti non è necessario ai fini della lettura del paesaggio nel suo insieme, ciò dovendo avvenire sulla base delle loro qualità percettibili;
infine, si tratta di superfici non stabili nel tempo, soggette a frequenti cambiamenti, ciò che comporterebbe un continuo adattamento del piano per adeguare la delimitazione dei paesaggi.
La proposta di delimitazione così elaborata (cfr. sotto, allegato 6) è stata posta in consultazione per informazione e partecipazione pubblica dal 29 maggio al 28 giugno 2006.
Esempio di scheda pubblicata:
10.4. Terminata la fase di consultazione, il Dipartimento del territorio ha elaborato la versione definitiva del PUC-PEIP all'indirizzo del Consiglio di Stato per l'adozione. Tenendo conto delle osservazioni pervenute, in particolare di quelle delRI 1, l'Autorità cantonale ha ristretto i perimetri, da un lato applicando con maggiore severità i criteri di delimitazione, dall'altro individuando ampi comparti toccati in maniera importante dai criteri di esclusione, scartandoli laddove questi risultavano prevalenti e la modifica non comportava una frammentazione dell'unità territoriale considerata. Il rapporto di pianificazione spiega poi che (pag. 28):
[P]ur essendo stati considerati in ampia misura nella stesura definitiva del PUC-PEIP, i criteri d'esclusione devono essere verificati al momento della domanda di costruzione, distinguendo la distinzione della lettura paesaggistica del territorio da quella prettamente legale. La procedura dell'autorizzazione edilizia è dunque lo strumento giuridico che accerta se la protezione istituita dal PUC-PEIP, e di riflesso la possibilità di cambiamento di destinazione, sia inibita dalla sussistenza di un criterio di esclusione. (…)
[L']appartenenza di un edificio ad un paesaggio delimitato dal PUC-PEIP non significa direttamente la possibilità di cambiare destinazione, ma indica che l'edificio è solo potenzialmente trasformabile. (…) [Con la procedura di autorizzazione edilizia] si verifica il rispetto di tutte le condizioni poste dall'art. 39 cpv. 2 e cpv. 3 OPT e, eventualmente, delle disposizioni restrittive previste dai Comuni.
10.5. Con risoluzione del 26 maggio 2009 il Consiglio di Stato ha adottato il PUC-PEIP.
11.1. La Commissione non si è limitata a prendere atto delle valutazioni contenute nel progetto di piano trasmessogli, ma ha formato al suo interno una sottocommissione che (Rapporto cit., pag. 138):
ha dapprima allestito un resoconto della consultazione del 2006, poi ha verificato i criteri di delimitazione dei paesaggi e le loro conseguenze pratiche (…) quindi ha proceduto ad un'analisi più ampia della situazione (…).
La sottocommissione e altri membri della commissione hanno pure proceduto a dei sopralluoghi in Valle Leventina, in particolare nei Comuni di Dalpe, Prato Leventina e Quinto (Piora/Cadagno). Queste visite hanno dato lo spunto per un approfondimento della politica cantonale del paesaggio e le opzioni di sviluppo del paesaggio del Progetto territoriale Svizzera. (…)
Per una valutazione degli aspetti economici (…) sono stati contattati la Sezione della promozione economica e l'Ufficio statistica del Dipartimento delle finanze e dell'economia.
11.2. Per quanto concerne i criteri per la delimitazione dei paesaggi, il Rapporto spiega nel dettaglio quanto fatto dal Governo sino a quel momento (pag. 125 segg.):
a) Bosco
La scheda 8.5 indica che i paesaggi degni di protezione sono in particolare quelli caratterizzati dall'alternanza tra foreste e spazi aperti. In certe parti impervie del territorio cantonale, l'alternanza tra foreste e spazi aperti non c'è mai stata; in altre zone, il progressivo abbandono dei pascoli ha causato una forte estensione del bosco, che ha cancellato quasi tutte le radure.
Per questi motivi, con il riesame dei paesaggi, diversi comparti caratterizzati da un bosco fitto senza radure sono stati esclusi dal PUC. Si tratta ad esempio di aree come la sponda destra della Valle Vergelletto, la Valle di Arbedo, il versante destro tra Ambrì e Rodi o anche di superfici più limitate.
b) Territorio aperto oltre i monti e i maggenghi
Il progetto di PUC del 2006 riportava quasi sistematicamente la quota di 2000 m s.l.m. quale limite superiore dei paesaggi con edifici e impianti protetti. Con il riesame dei paesaggi sono stati considerati più attentamente i monti e i maggenghi; il limite superiore è ora sovente tracciato appena sopra questi insediamenti. Restano di conseguenza escluse molte zone aperte impervie e prive di rustici e anche parecchi alpeggi in cui l'attività agricola è ancora ben presente e deve avere la priorità. Ad esempio in Valle Bedretto, Valle Carassina (Blenio), Val Vogornesso (Sonogno).
c) Zone di pericolo naturale
Nel riesame dei paesaggi, alcune zone di pericolo di una certa dimensione già consolidate con i piani previsti dalla legge sui territori soggetti a pericoli naturali sono state escluse dai perimetri del PUC, in particolare le principali zone valangarie di Airolo. La maggior parte dei pericoli naturali dovrà comunque essere considerata nell'ambito della procedura edilizia, anche perché i piani delle zone di pericolo si concentrano soprattutto sulle zone edificabili.
d) Attrezzature, impianti o funzioni d'interesse superiore
La scheda 8.5 esclude dai paesaggi con edifici e impianti protetti le aree per attrezzature, impianti o funzioni d'interesse nazionale, cantonale o regionale. In particolare sono state escluse le piazze d'armi di Airolo, del Monte Ceneri e di Isone e le zone sciistiche di Pescium (Airolo) e Carì.
e) Aree agricole
Con l'esclusione delle superfici per l'avvicendamento culturale (SAC), una buona parte del territorio di fondovalle fino a 500-600 m s.l.m. risulta già automaticamente escluso dai paesaggi con edifici e impianti protetti. Già con il progetto del 2006 erano state escluse anche altre importanti aree agricole come la campagna di Dalpe e Prato Leventina, il Pian Castro (Acquarossa) e il fondovalle della Tresa (Monteggio).
f) Aree a contatto con gli agglomerati urbani
I paesaggi con edifici e impianti protetti a contatto con le zone edificabili sono già percettibilmente limitati dall'esclusione delle aree agricole più importanti. Il principio della separazione tra zona edificabile e zona non edificabile impone però altre selezioni negli agglomerati urbani, in particolare nelle zone collinari. Il progetto di PUC del 2006 escludeva già dai paesaggi del PUC la collina tra Bioggio e Cademario, la Collina d'Oro, la fascia pedemontana tra Gudo e Gordola, le zone di Artore, Daro (Bellinzona) e Paudo (Giubiasco). Con il riesame dei paesaggi sono state precisate queste aree e sono state escluse anche le fasce collinari tra Bioggio e Caslano e tra Orselina e Tenero.
g) Aree paesaggisticamente già compromesse
Dai paesaggi con edifici e impianti protetti sono stati esclusi insediamenti che a causa delle numerose trasformazioni hanno perso le loro caratteristiche paesaggistiche. Si tratta ad esempio di Mornera (Montecarasso) - parzialmente incluso in zona edificabile, e già escluso nel progetto del 2006 - dei Monti di Fosano, di Piazzogna, di Vairano e di Gerra (Gambarogno), di alcuni monti di Brissago, dei Monti di Paudo (Bellinzona).
h) Assenza di edifici degni di protezione
In alcuni casi, il riesame dei paesaggi ha portato all'esclusione dal PUC di comparti caratterizzati da un numero molto limitato o dalla totale assenza di edifici degni di protezione. Si tratta ad esempio del Monte San Giorgio e dell'Arbostora, il cui valore paesaggistico non è legato ai pochi edifici rilevati.
11.3. Il Rapporto affronta poi in modo approfondito la questione del paesaggio e delle tensioni esistenti tra una visione statica, che cerca di fissare un quadro materialmente e giuridicamente inequivocabile della situazione, e una realtà dinamica, che sovente evolve in modo autonomo. La Commissione si china quindi dapprima sulla politica cantonale del paesaggio, poi sullo studio elaborato dall'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) in vista dell'elaborazione del Progetto territoriale Svizzera, nel frattempo giunto a compimento, e che si configura come base di riferimento e aiuto decisionale, non vincolante, per le attività d'incidenza territoriale di tutti i tre livelli istituzionali: Confederazione, Cantoni e Comuni (cfr. www.progetto-territoriale-svizzera.ch). In merito alla politica cantonale essa spiega in particolare che (p.to 5.2., pag. 130):
Sul fondovalle e nella fascia collinare i maggiori rischi sono legati al perdurare della pressione insediativa e alla tendenza a occupare ulteriori spazi liberi.
Per la fascia montana e alpina i rischi sono invece:
la tendenza all'abbandono del territorio agricolo, con conseguente aumento dell'uniformità paesaggistica;
la scomparsa di ambienti di rilevanza naturalistica, come i prati e i pascoli magri;
la perdita ulteriore di tipologie di paesaggio legate al passato contadino, come i paesaggi terrazzati;
la banalizzazione del patrimonio costruito, in particolare per quanto riguarda i nuclei storici, i rustici e i loro paesaggi.
Per conservare gli spazi aperti nel territorio montano e alpino la scheda P1 del Piano direttore indica tre indirizzi:
un sostegno all'agricoltura di montagna;
la definizione, attraverso i progetti di paesaggio, di zone prioritarie di mantenimento degli spazi aperti;
la gestione attiva del territorio correlata con la conservazione e l'uso dei rustici per le residenze secondarie.
Quindi, per la conservazione degli spazi aperti nel territorio montano alpino, la Commissione sottolinea l'importanza determinante della gestione attiva del territorio correlata con la conservazione e l'uso dei rustici per le residenze secondarie (p.to 5.4, pag. 131). Di fronte alla richiesta delRI 1 di restringere ulteriormente i perimetri del PUC ritiene che ciò non garantirebbe un risultato migliore e non sarebbe compresa né dalla popolazione locale né da molti forestieri, essendo più importante per il risultato finale le norme di attuazione del PUC.
Per quanto concerne, invece, il citato studio del WSL, la Commissione ha valutato le varie opzioni a disposizione.
11.4. Da ultimo la Commissione si è chinata sulla valenza economica del ritorno dell'uomo sul territorio periferico abbandonato, sottolineando l'indotto generato dal recupero della sostanza edilizia storica, che va al di là dei lavori necessari alla loro ristrutturazione (p.to 7, pag. 135 segg.). Salvaguardando la specificità e il pregio di questi territori, si favorirebbe in particolare l'attività turistica, pilastro essenziale della fragile economia dei territori rurali e montani ticinesi, anche in riferimento alla residenza secondaria. Ciò comporterebbe una serie di ripercussioni positive sul piano anche sociale e non da ultimo dello sviluppo di una forma di turismo sostenibile, ove l'offerta di alloggio turistico si basa prevalentemente sulla salvaguardia e il recupero del patrimonio costruito esistente, anche al di fuori della zona edificabile. Le iniziative poste in essere in relazione all'utilizzazione turistica dei rustici fornirebbero un'ulteriore garanzia per la corretta gestione e trasformazione della sostanza edificata tradizionale, poiché presuppongono esigenze di qualità e di autenticità del suo pregio, originale e tipico.
11.5. Il Rapporto conclude condividendo quanto fatto dal Consiglio di Stato, ritenuto compatibile col diritto federale, coerente con la politica cantonale di promozione del paesaggio e con gli indirizzi del progetto territoriale della Confederazione (p.to 8, pag. 138 segg.).
11.6. Anche il Gran Consiglio ha condiviso il lavoro svolto dall'Autorità cantonale, con un'accresciuta volontà di gestire attivamente il territorio protetto. Il deputato Luca Beretta Piccoli, correlatore con il collega Lorenzo Orsi, ha avuto modo di illustrare nuovamente quanto fatto dalla Commissione (RVGC, Anno parlamentare 2009-2010, vol.10, pag. 71 segg., 88):
In seguito abbiamo tentato di rafforzare il messaggio governativo, forse troppo concentrato sugli aspetti storici, sociali e culturali, sviluppando in particolare:
il tema del paesaggio, appena esposto dal collega Lorenzo Orsi;
l'aspetto delle valenze economiche degli edifici meritevoli di protezione per le regioni periferiche, molto ben ripreso da Marco Marcozzi nel suo intervento.
Abbiamo inoltre:
verificato la legittimità dei perimetri (comprendenti circa 11 mila rustici ancora da riattare), contestati dall'autorità federale, cercando di giustificarne l'estensione;
operato una corretta ponderazione degli interessi a cui deve rispondere il PUC-PEIP;
dato un forte segnale affinché si prenda atto che questa situazione di insicurezza giuridica non può più continuare. Si tratta di definire, con l'ultimo tassello mancante, il quadro giuridico e pianificatorio volto a consentire la conservazione e la valorizzazione dei rustici nel pieno rispetto della legislazione federale e della scheda P3 del PD (particolarmente restrittiva, come richiesto da Berna);
applicato le norme di attuazione del PUC-PEIP, al fine di creare una piattaforma di discussione con le autorità federali.
Il PUC-PEIP ha quindi raccolto pressoché l'unanimità dei consensi dei deputati presenti (73 voti favorevoli, 3 contrari e 3 astensioni).
le discussioni tra le Autorità federali e cantonali sono state proficue. Sulla base degli accordi presi, il Consiglio di Stato ha licenziato un messaggio (n. 6495, del 4 maggio 2011) mediante il quale è stato richiesto un credito quadro di CHF 3'200'000 per la gestione e la valorizzazione del paesaggio. Nel messaggio inoltre è stata proposta la modifica, nel senso auspicato dall'USTE [ARE], di diverse norme di attuazione del PUC PEIP. Il parlamento ha approvato il messaggio (con alcune modifiche) il 28 giugno 2012.
Ora, tuttavia e come già detto, il procedere delRI 1 non integra comunque sia gli estremi di un agire contrario alla buona fede, come alcuni resistenti pretendono.
12.1. Il lavoro svolto dalle autorità cantonali permette innanzitutto di considerare a sufficienza il principio della separazione del territorio edificabile da quello non edificabile.
12.1.1. In termini assoluti l'estensione dei perimetri protetti non conduce di per sé a ritenere una violazione del citato principio. La questione non può essere valutata sotto il mero profilo quantitativo, determinante essendo invece le reali qualità del territorio protetto; il fatto che il numero dei rustici potenzialmente interessati sia elevato nulla muta al riguardo. Né la legge né l'ordinanza pongono limiti quantitativi precisi. Certo, si tratta pur sempre di porre le basi per un'autorizzazione edilizia eccezionale. Ora, secondo i dati del rapporto dell'Osservatorio dello sviluppo territoriale del 2007 relativo agli insediamenti (https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/piano-direttore/ost-ti/osservatorio-dello-sviluppo-territoriale/) la superficie complessiva cantonale al netto dei laghi è di 2'741.71 km2. Basandosi sul dato indicato nel rapporto dell'ottobre 2012 secondo cui il PUC-PEIP avrebbe una superficie complessiva di 630 km2 (642.5 km2 secondo il complemento al ricorso del 24 luglio 2013) con una buona approssimazione si può dire che il PUC concerne circa il 23% del territorio cantonale. Si tratta di una superficie senz'altro rilevante, ma che da sola non permette ancora di scalfire il carattere di eccezionalità delle potenziali licenze edilizie che potrebbero essere rilasciate. Tant'è che la riduzione postulata dal ricorrente ai fini di rendere conforme il piano al diritto (circa 69.4 km2 secondo il complemento del 24 luglio 2013, poi ulteriormente ridotto con la replica) è suppergiù l'11% di quella ricompresa nel perimetro del PUC-PEIP, vale a dire all'incirca il 2.5% di quella del territorio cantonale.
12.1.2.
12.1.2.1. Nemmeno i problemi legati alla polizia delle costruzioni, a cui si riferiscono anche parte degli oneri imposti dal Consiglio federale nell'ambito dell'approvazione della scheda 8.5, giustificano l'accoglimento in limine dell'impugnativa. Anche volendo considerare le riserve delRI 1 nei confronti dell'operato del nostro Cantone, ciò non permette di subordinare l'approvazione dello strumento in esame a condizioni non previste dall'art. 39 cpv. 2 OPT né dall'art. 24 LPT. Del resto, sotto questo profilo, il Tribunale non vede in che modo il fatto che un territorio sia estromesso dal perimetro del PUC dovrebbe prevenire una qualche forma di abuso edilizio. Nuovamente, è verosimile piuttosto il contrario, perché interventi non autorizzati e, soprattutto, non autorizzabili poiché contrari allo spirito e alle norme che informano il PUC-PEIP, possono condurre all'esclusione di un territorio dal suo perimetro. Ciò che si ripercuote direttamente sui proprietari di edifici rustici, in particolare di quelli che ancora non hanno sfruttato le possibilità concesse dal piano di utilizzazione, i quali hanno dunque un interesse accresciuto a vigilare e a segnalare le situazioni di irregolarità, onde prevenire il decadimento delle caratteristiche che hanno condotto alla tutela del paesaggio, nel comparto in cui sono situati. Il controllo del territorio dovrebbe dunque risultare rafforzato. La facoltà (invero molto condizionata e limitata) di poter conservare gli edifici rustici in modo sostenibile sotto il profilo ambientale, in senso lato, ed economico dovrebbe permettere di ottenere il consenso necessario per prevenire il proliferare incontrollato di interventi edilizi abusivi. Si tratta, in definitiva, di favorire una gestione ragionevole e condivisa di una parte del territorio cantonale ove sono salde radici storiche e culturali molto sentite dalla popolazione, non solo di quella residente.
12.1.2.2. A scanso di equivoci, come del resto verrà spiegato diffusamente in seguito, l'aspetto relativo alla polizia delle costruzioni e alla legalità degli interventi edilizi non è privo di portata. Al contrario: laddove la situazione fosse sfuggita di mano, molto spesso si possono costatare interventi non compatibili con lo spirito della pianificazione in parola e che conducono e hanno condotto all'esclusione di un paesaggio dal perimetro del PUC-PEIP. Inoltre, le informazioni esatte dalRI 1 possono essere necessarie nell'ottica di un reale recupero di paesaggi che hanno perso le qualità per essere considerati degni di protezione. Ciò che, come si vedrà in seguito, comunque non è possibile fare sulla base del piano adottato.
12.2. Pure a torto RI 1 sostiene che le autorità di pianificazione, Governo e Parlamento, abbiano omesso di ponderare gli interessi, rispettivamente che nemmeno avessero a disposizione gli elementi di base previsti dal piano direttore per poterlo fare. Il lavoro svolto dall'Esecutivo, prima, e dal Parlamento, poi, per il tramite di una propria Commissione, riportato in precedenza, testimonia tutto sommato il contrario. In particolare, pretendere che il pianificatore si dilungasse ad argomentare la necessità di includere ogni singolo comparto all'interno dei perimetri protetti è eccessivo, i motivi alla base delle scelte fatte essendo comunque sia sufficientemente noti. In nessun caso si può dunque ritenere che il Gran Consiglio abbia deciso senza una precisa cognizione di causa.
12.3. Il fatto di procedere a una più precisa verifica dei criteri di esclusione al momento della presentazione della domanda di costruzione (art. 10.2 NAPUC) non permette di concludere che quanto previsto dal piano direttore non sia stato sufficientemente attuato. Pertinenti, del resto, sono anche le motivazioni di ordine economico e pratico evocate dal pianificatore (cfr. supra, consid. 10.3). Determinante, inoltre, è il rispetto di questi criteri in relazione al rilascio delle licenze edilizie, ciò che questo modo di procedere permette di considerare. Non dev'essere dimenticato che l'applicazione dell'art. 39 cpv. 2 OPT è volta a individuare i comparti in cui determinati edifici e impianti possono essere considerati di ubicazione vincolata, secondo l'art. 24 lett. a LPT. L'inclusione di un edificio nel perimetro del PUC-PEIP non ha, dunque, come effetto di renderlo conforme alla zona di situazione: un eventuale permesso di cambiamento di destinazione resta di carattere eccezionale. Pertanto, in ossequio all'art. 24 lett. b LPT, il rilascio della licenza può avvenire unicamente se non si oppongono interessi preponderanti. In altre parole, dev'essere operata una ponderazione globale degli interessi secondo l'art. 3 OPT, alla luce anche dei criteri d'esclusione previsti dalla pianificazione direttrice. Allo stadio attuale, la ponderazione degli interessi svolta dal Cantone per definire i paesaggi e gli edifici potenzialmente degni di protezione appare dunque tutto sommato sufficiente. Sapere se il risultato a cui è giunto il pianificatore sia corretto, è questione che viene affrontata nel seguito in relazione a ciascuna regione interessata.
12.4. Da ultimo, nell'ambito dell'adozione del piano, come visto, sono stati anche considerati gli inventari IEFZE e, in ogni caso, la realtà del patrimonio edilizio rurale è stata valutata. Ciò emerge anche dalle precisazioni fornite dal rappresentante del Gran Consiglio nell'ambito dell'udienza del 25 agosto 2014 (relativa al settore 18):
Il GC precisa che si sta discutendo l'ultimo passo di un iter durato circa 30 anni. Gli inventari fanno parte di un processo di sviluppo di competenza comunale ed alcuni di essi risalgono alla prima metà degli anni '90. Per avere uno stato di fatto aggiornato alla data odierna, vorrebbe dire rifare tutto e aggiornare tutti gli inventari (20 anni di lavoro). Gli inventari sono quindi stati presi quale dato acquisito dal Cantone.
(…)
L'avv. __________ chiede quale fosse la funzione dell'inventario nella preparazione del perimetro del PUC-PEIP e nella definizione dello stesso.
Il GC precisa che gli inventari sono comunali, approvati dal CdS e al momento della stesura del PUC-PEIP ci si è concentrati principalmente sulle qualità paesaggistiche. I perimetri del 2006, dal profilo grafico, non davano conto degli edifici, facendo astrazione della sostanza costruita e basandosi principalmente sulle qualità paesaggistiche ad ampia scala. In seguito tale procedura è stata affinata. Nell'affinamento, grazie ad un supporto tecnico (GIS) si è riusciti ad avere una collocazione degli edifici sul territorio. Sono quindi stati fatti i due lavori in parallelo, da una parte i sopralluoghi e dall'altra il riporto degli edifici meritevoli su supporto informatico. Incrociando i perimetri definiti sul territorio e il dato degli edifici, è stato ottenuto il risultato attuale. Per poterlo aggiornare, si andrebbe incontro a spese insostenibili, e anche se lo si facesse, lo stesso non sarebbe comunque definitivo ma da rifare ogni "5 anni". Per questo motivo è stata trovata la soluzione di cui parlava il Giudice delegato relativa alla necessità delle foto attuali per poter ottenere una LE. Il GC precisa pure che le schede non sono state determinanti per il lavoro svolto, ma sono state degli strumenti utilizzati. La presenza della sostanza costruita è stata determinante nelle valutazioni che hanno portato alla stesura dei piani, ma la conoscenza della sostanza costruita non è riconducibile solo agli inventari comunali, bensì si compone anche dell'acquisizione dello stato di fatto sul terreno (sopralluoghi).
(…)
Il GC precisa che tale lavoro non è stato fatto in senso meccanico, ma implicitamente sì nella definizione del paesaggio meritevole. L'inventario ad oggi è uno strumento superato. Precisa pure che le aree viola sono degli affinamenti di un'area molto più estesa. Ribadisce il concetto che gli inventari ci sono, ma che possono essere vetusti, tale aspetto può essere supplito dall'effettiva conoscenza del territorio e le due cose concorrono nella definizione degli edifici meritevoli. Le qualità paesaggistiche, la sostanza edilizia e le altre componenti contenute nella scheda, sono state considerate per ottenere il risultato finale di paesaggio meritevole di protezione.
Che gli inventari non siano, in fondo, strettamente necessari ai fini della definizione dei comparti, lo conferma a ben vedere il ricorrente stesso laddove afferma (p. es. cfr. rapporto giustificativo 25 giugno 2013 relativo alla regione 15, settore E):
Il Comune di Torricella-Taverne non sembra ancora disporre di un inventario degli edifici situati all'esterno del perimetro delle zone edificabili, ciò che impedirebbe il rilascio di permessi di costruzione ai sensi dell'art. 39 OPT, ma che non impedisce di esaminare le qualità del paesaggio da tutelare e quindi l'inserimento nel PUC-PEIP.
Censure relative alla regione 3, Media e Bassa Leventina
Il ricorrente chiede l'esclusione dal perimetro del PUC-PEIP dei seguenti otto settori compresi nella regione 3, tutti nel territorio del Comune di Faido, secondo la numerazione delRI 1.
n.
Denominazione
Sezione
3-B
Osco/Mairengo
Osco e Mairengo
3-C
Calpiogna
Faido, Calpiogna e Campello
3-D
Campello/Molare
Calpiogna, Campello e Rossura
3-E
Figgione/Rossura/Tengia
Rossura
3-F
Calonico
Calonico
3-G
Anzonico
Anzonico
3-H
Cavagnago
Cavagnago
3-I
Sobrio/Parnasco
Sobrio
14.1. Il motivo principale della richiesta di esclusione dal perimetro del PUC-PEIP, comune a tutti i settori contestati, è la qualità dell'edificazione, sostanzialmente estranea a quella ricercata ai fini della protezione. I rustici presenti sono pochi (o addirittura, assenti) per rapporto agli edifici moderni oppure hanno subìto modifiche che ne hanno snaturato le caratteristiche che ne giustificherebbero la protezione. Attorno agli edifici le sistemazioni del terreno e le opere accessorie di vario genere avrebbero contribuito ad alterare il paesaggio. Problematici sarebbero poi la vicinanza della zona edificabile o comunque edificata e la relativa urbanizzazione (strade, piazze) e, in alcuni casi, anche il rapporto con il fondovalle. Si tratterebbe, in definitiva, di paesaggi il cui carattere tradizionale originale è ormai scomparso; stante il loro aspetto ordinario essi possono essere sufficientemente tutelati nell'ambito dei piani regolatori, senza far capo al PUC-PEIP. La ponderazione degli interessi porterebbe, pertanto, all'esclusione di queste zone dal PUC-PEIP, siccome non adempirebbero ai requisiti dell'art. 39 cpv. 2 OPT e alle condizioni poste dalla scheda 8.5 del piano direttore cantonale.
14.2. La perizia prodotta dalla Divisione con la risposta non si esprime su tutti i settori contestati, ma soltanto su quelli di 3-D, Campello, 3-F, Calonico, 3-G, Anzonico, 3-H, Cavagnago, 3-I, Sobrio-Parnasco, tutti attribuiti alla tipologia D-Paesaggi agricoli di montagna, che comprende le zone agricole di montagna, che fanno capo a insediamenti abitati in permanenza, a partire da circa 1000 m s.l.m.; in genere si tratta di comparti con un settore agricolo vivace, organizzato in strutture moderne e razionali (stalle di grandi dimensioni). La qualità del paesaggio sarebbe dunque data dalle ampie superfici prative, caratterizzate da un rilievo dolce, molto idonee allo sfalcio e pascolazione, entro le quali sono situati gli edifici rurali; la presenza di siepi e fasce boscate contribuirebbe a diversificare il paesaggio (per quanto precede, cfr. pag. 3 seg.). Il dettaglio della valutazione contenuta nella perizia sarà ripreso in relazione al singolo settore.
14.3. Il 3 settembre e il 14 ottobre 2014 il giudice delegato ha tenuto le udienze sui luoghi della contestazione, cui ha partecipato una rappresentanza del Municipio di Faido, che tuttavia non ha presentato allegati di causa. La delegazione del Tribunale ha scattato diverse fotografie, acquisite all'incarto.
15.2. La Divisione - così come altri resistenti - critica quello che definisce l'approccio museale delRI 1, sottolineando come il pianificatore abbia operato invece secondo il concetto di paesaggio dinamico, in continua evoluzione, nell'ottica di una politica territoriale di recupero della sostanza storico-paesaggistica. Ora, lo stesso approccio fortemente conservativo nelle norme del piano in esame contraddice tale affermazione. Anche se il rapporto di pianificazione fa più volte cenno al recupero dei paesaggi, ciò non si è poi concretamente tradotto nell'approntamento di un apparato normativo confacente. Inoltre, per poter procedere alla riqualifica di un comparto deteriorato attraverso la sua inclusione nel perimetro del PUC-PEIP, il pianificatore avrebbe dovuto disporre di informazioni ben più circostanziate di quelle usate per l'allestimento del piano. La possibilità di eliminare gli elementi di disturbo dipende, infatti, da molteplici fattori, che in concreto non sono stati valutati. Perché una riqualifica nell'ottica di conformare il comparto alle severe esigenze del PUC-PEIP non sia semplicemente illusoria, finanche pretestuosa, occorre che gli elementi di disturbo vengano dapprima individuati con precisione; deve quindi essere esaminata la reale possibilità di apportare correttivi. Ciò dipende, innanzitutto, dalla conoscenza della legalità dell'intervento, dalla possibilità di procedere a una misura di ripristino, vuoi tramite decisione (che comporta una verifica, tra l'altro, della proporzionalità e dei termini di perenzione dell'azione di ripristino), vuoi su base volontaria, ciò che presuppone invece la conclusione di accordi vincolanti con i proprietari. Il semplice inserimento nel perimetro del PUC-PEIP non dà nessuna garanzia che il comparto venga effettivamente recuperato e, di riflesso, che i requisiti che ne giustificano la tutela siano mai, o comunque in un ragionevole tempo futuro, adempiuti. Non è manifestamente sufficiente quanto previsto dall'art. 13.3 NAPUC, che si limita a porre il principio secondo cui:
Gli elementi architettonici deturpanti, in particolare quelli estranei all'architettura rurale tradizionale, anche qualora ubicati nelle adiacenze di tali oggetti, devono essere rimossi al più tardi in occasione di nuovi interventi sostanziali sugli edifici ammessi in base alle presenti norme. Ciò vale in particolare anche per le opere di sistemazione esterna nelle adiacenze degli oggetti protetti.
Tanto più che questa norma non permette d'intervenire nell'intero paesaggio ai fini di un suo recupero coerente, ma, al più, nelle sole adiacenze degli oggetti protetti. Ne discende che allo stadio attuale, laddove non è possibile già ora riconoscere un'unità degna di protezione secondo l'art. 39 cpv. 2 OPT, il paesaggio dev'essere escluso dal perimetro del PUC-PEIP. Resta impregiudicata la possibilità del pianificatore di chinarsi nuovamente su questi territori, una volta eliminati gli elementi di disturbo o, eventualmente, sulla base di un progetto concreto e vincolante per il loro recupero.
15.3. Il criterio base posto dalla pianificazione direttrice risulta adempiuto nella misura in cui tutti settori in esame sono posti al di sotto del limite 2'000 m s.l.m. ed è possibile riscontrare ovunque l'alternanza tra foreste e spazi aperti e aree alpestri. Resta quindi da verificare se essi adempiono anche i requisiti qualitativi per essere ricompresi nel perimetro del piano, prestando particolare attenzione alla presenza di edifici rurali originali che devono valorizzarli, verifica che avviene in base a quanto appena spiegato. Oltre che alla documentazione agli atti, il Tribunale fa capo anche alle vedute aeree di Swisstopo www.map.geo.admin.ch/ e alle viste www.google.ch/maps (cfr. al riguardo STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5). Quando non è altrimenti indicato, il numero della foto è quello del dossier settoriale prodotto dalRI 1.
15.4. Nella misura in cui i resistenti avanzano argomenti che sono stati trattati e risolti nell'ambito dell'evasione delle censure di carattere generale avanzate dalRI 1, per economia di giudizio, si rinvia a quanto spiegato in precedenza.
Settore 3-B, Osco/Mairengo
(Estratto dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 6)
Per questo settore la perizia della Divisione è silente.
16.1. Il settore 3-B si sviluppa a monte della località di Polmengo e abbraccia le frazioni del Comune di Faido (da est a ovest) di Mairengo (con Tortengo e Raslina) e di Osco (compresa Vigera). Benché questo settore abbia una superficie piuttosto ampia, al suo interno dovrebbero trovarsi unicamente quattro rustici classificati 1a, tre classificati 1d e altrettanti oggetti culturali (cfr. immagine qui sopra). Dall'esame della fotografia si evince come nel perimetro sono presenti i tre citati abitati e la relativa (piuttosto fitta) rete stradale che li collega. Il settore, come visto, è suddiviso tra le sezioni di Osco (nord-ovest) e quella di Mairengo (sud-est).
16.2. Osco è inserito nell'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS; oggetto n. 4041). Dalla scheda dell'inventario e dalle viste Google si evince come esso non si configuri come un insieme coerente di edilizia rurale, al contrario: a caratterizzarne le qualità storico architettoniche è proprio la ricca rappresentanza di tipi di diverse epoche edificatorie. L'ISOS sottolinea quindi le buone qualità situazionali per essere collocato su un ampio terrazzo prativo entro un'imponente cornice boschiva. Il piano regolatore di Osco, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 22 dicembre 2009 (n. 6796), piano del paesaggio in scala 1:2'000, assegna la parte non boschiva del settore alla zona agricola cui si sovrappone la zona di protezione del paesaggio (ZPP1), dov'è ammessa la gestione agricola di tipo estensivo (art. 19 cpv. 1 NAPR) e vige l'obbligo per il proprietario di provvedere al mantenimento delle superfici aperte, atteso come al Municipio spetta di sorvegliare e verificare che le opere di mantenimento siano regolarmente eseguite e se del caso d'intervenire presso l'interessato (art. 19 cpv. 2 NAPR). Il comparto è pure caratterizzato da numerosi elementi naturali protetti quali corsi d'acqua, boschetti, alberi singoli o a gruppi e numerosi muri a secco. Per quanto concerne il piano delle zone, al margine nord del settore il nucleo di Vigera è assegnato alla zona nucleo di villaggio, edificabile ma di stampo conservativo (cfr. art. 30 NAPR), al cui servizio è riservata un'area di posteggio. Vi è quindi l'abitato di Osco per il quale è previsto un piano particolareggiato per il centro, mentre il resto è suddiviso tra zona nucleo di villaggio (di stampo conservativo; art. 30 NAPR) e un'estesa zona residenziale ai suoi margini. Anche qui sono previste aree di posteggio.
Per quanto concerne la parte sud-est del settore, il piano regolatore della sezione di Mairengo approvato con risoluzione governativa del 14 giugno 1995 (n. 3398), piano del paesaggio in scala 1:2'500, attribuisce la parte non forestale alla zona agricola. Anche in questo comparto sono presenti diverse zone edificabili. Innanzitutto, vi sono i due villaggi di Mairengo e di Tortengo, assegnati alla zona del nucleo di villaggio, di stampo conservativo (art. 40 NAPR); ai nuclei è poi accostata la rispettiva zona residenziale primaria (RP 9.00); da notare che quella posta a monte e a valle della strada che conduce a Mairengo è piuttosto ampia. Da ultimo vi è la zona residenziale (R 9.00) di Raslina.
16.3. In base agli atti e alle viste Google è possibile affermare che la sostanza edilizia fuori zona edificabile ricercata ai fini di protezione è quasi del tutto assente. Senza che occorra qui esprimersi nel dettaglio, i pochi edifici di (presumibile) origine rurale sono stati già modificati in contrasto al criterio di valenza formale che informa la pianificazione contestata; essi non sarebbero ammissibili secondo le rigide norme edilizie approvate dal Gran Consiglio a tutela dei paesaggi protetti. L'art. 15 NAPUC, che disciplina gli interventi per gli oggetti classificati 1a, 1c e 1d (ovvero quelli meritevoli di conservazione al netto dei diroccati ricostruibili), come pure quelli già trasformati e classificati nella categoria 3 (art. 16 cpv. 3 NAPUC), impone infatti l'assoluto rispetto degli edifici in parola, limitando al massimo gli interventi ammessi. Lo conferma anche la documentazione esatta dall'Autorità cantonale nell'ambito delle domande di costruzione per edifici rustici (cfr. art. 12a del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 [RLE; RL 705.110]; inoltre: https://www4.ti.ch/dt/sg/udc/temi/domande-di-costruzione/rustici/rustici/). Esempi di interventi inammissibili sono ben visibili, per esempio, in località Campasc (comparto 5a), dove i tetti degli edifici di origine rurale sono stati rifatti in modo irrispettoso della sostanza storica esistente, quando le NAPUC pongono, invece, il principio secondo cui il materiale di copertura originario andrebbe conservato e, se perduto, ripristinato, rispettivamente che il tetto deve conservare la geometria, l'orientamento del colmo, le quote (alla gronda e al colmo), le pendenze delle falde e le sporgenze originarie (art. 15.6.1, 15.6.2). Stessa sorte è toccata all'edificio che si vede nella foto n. 36 il quale soffre inoltre, al pari di quello vicino e ben conservato, della sistemazione esterna. Da ultimo, nella zona agricola sono presenti edifici abitativi e infrastrutture agricole moderne. Anche la strada principale, che si snoda nell'intero comparto, non ha aspetto agricolo: asfaltata, essa presenta la tipica connotazione di strada di collegamento montano.
Settore 3-C, Calpiogna
(Estratto dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 5)
La perizia della Divisione non si esprime in relazione a questo settore.
17.1. Il settore 3-C è ubicato a cavallo delle sezioni di Faido, Calpiogna e Campello e si trova a monte dell'abitato di Faido. Dall'immagine riportata qui sopra emerge che, a dispetto delle sue dimensioni e al pari del settore esaminato in precedenza, di edifici classificati 1a al suo interno dovrebbero esservene pochissimi: solamente tre, oltre due edifici classificati 1d. Ben visibili sono poi i villaggi di Calpiogna (comparto 2) e Primadengo (comparto 3), così come la strada asfaltata che sale a tornanti in direzione di Campello, il cui impatto dato dalla tipologia di costruzione non è trascurabile; l'impianto stradale è tuttavia meno fitto rispetto al precedente settore.
17.2. Calpiogna e Primadengo sono compresi nell'inventario ISOS (oggetti n. 3809 e 4075), che ne sottolinea l'importanza del contesto prativo in cui sono inseriti e la qualità storico architettonica della sostanza edilizia tradizionale, anche rurale, presente. Il piano regolatore della sezione di Calpiogna, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 1° luglio 1992 (n. 5391), piani del paesaggio, assegna la parte non forestale del territorio alla zona agricola, cui in parte si sovrappone anche una zona di protezione del paesaggio, per la quale è imposta una gestione estensiva; al proprietario è poi fatto obbligo di mantenere i fondi - o di tollerarne la gestione da parte di terzi - a salvaguardia delle zone aperte dall'avanzare del bosco, in difetto di che il Municipio provvede a organizzare eventuali interventi sostitutivi a carico del proprietario (art. 29 cpv. 3 NAPR). Passando al piano delle zone, vi sono quelle edificabili dei nuclei di Calpiogna e Primadengo, per le quali valgono norme conservative (art. 40 NAPR), in parte contorniate da zone residenziali a carattere medio (R), una con vincolo di residenza primaria a Primadengo. Alcune zone per posteggi sono poste a servizio dei due villaggi. Infine, in località Piantett vi è una zona campeggio, nella quale è ammessa la posa di tende, roulottes ecc. nonché la costruzione di edifici indispensabili al funzionamento della struttura (art. 44 NAPR).
La parte del settore di pertinenza della sezione di Campello (un piccolo spicchio a monte di Chinchengo) è assegnata dal piano regolatore approvato il 3 giugno 2003 (ris. gov. n. 2387), piano del paesaggio, alla zona boschiva.
Per quanto riguarda la porzione sud del comparto, in territorio della sezione di Faido, la parte non boschiva è attribuita dal piano regolatore approvato il 17 dicembre 1986 (ris. gov. n. 7959) alla zona senza destinazione specifica.
17.3. Quanto alla situazione edilizia né dagli atti né dalle viste Google è possibile reperire edifici della tipologia ricercata. La gran parte della sostanza edilizia fuori zona è infatti composta da edifici moderni sia abitativi sia agricoli, anche di notevoli dimensioni. Le costruzioni di presumibile origine rurale hanno perso ogni interesse ai sensi del PUC-PEIP, giacché trasformate senza rispetto alcuno per la sostanza storica, talvolta in modo molto pesante (si veda per tutti quanto subìto da quello che doveva essere l'edificio classificato 1a nel comparto 1, fotografie n. 2 segg.). Altri manufatti minori (come tettoie) completano il quadro. Stupisce che il piano si spinga a comprendere la radura di Piantett (comparto 4), riservata per il campeggio, e la cui situazione dal profilo paesaggistico non può che essere considerata come desolante, non solo dal profilo del PUC-PEIP (cfr. fotografie n. 101 segg.).
Settore 3-D, Campello/Molare
(Estratto dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 5)
Secondo la perizia della Divisione, la qualità del paesaggio deriverebbe dalle ampie superfici prative regolarmente gestite, ben raggiungibili e idonee all'uso meccanizzato che fanno da contorno e collegano i nuclei abitati. Rilevanti sarebbero anche i singoli edifici, la rete di strade, i margini boschivi e le strutture (siepi, boschetti). Si tratterebbe dunque di un tipico paesaggio contemporaneo di montagna, il cui carattere tradizionale non sarebbe intaccato dagli elementi moderni.
18.1. Il settore 3-D, Campello/Molare, si sviluppa a monte di quello 3-C appena esaminato e si estende nelle sezioni di Calpiogna, Campello e Rossura. Secondo l'immagine aerea riportata qui sopra, al suo interno dovrebbero trovarsi una dozzina di edifici classificati 1a, sei oggetti culturali 1c e otto edifici 1d. Sempre dall'immagine si vede come esso comprenda i villaggi di Campello e Molare e lambisca la parte bassa di quello di Carì.
18.2. Per quanto riguarda la stretta porzione più occidentale, il piano regolatore di Calpiogna (piani del paesaggio in scala 1:5000 e 1:2000/1:1000) assegna la parte non boschiva alla zona agricola cui si sovrappone una zona di protezione del paesaggio.
La parte centrale del settore è disciplinata dal piano regolatore di Campello. Per quanto non zona forestale, il territorio è assegnato a quella agricola, cui si sovrappone la zona di protezione del paesaggio. Secondo l'art. 26 cpv. 2 NAPR, la gestione delle aree agricole deve dunque avvenire in modo estensivo, ritenuto inoltre che tutti i contenuti naturali sono protetti. Il cpv. 3 del medesimo disposto impone poi al proprietario l'obbligo di provvedere alla gestione e alla manutenzione dei fondi per salvaguardare le zone aperte dall'avanzamento del bosco, obbligandolo, in caso non lo possa fare, di tollerarne la gestione da parte di terzi, se del caso anche dell'ente pubblico (a carico del proprietario). Il Municipio deve poi occuparsi di opportune misure d'incentivo (cpv. 4). All'interno vi sono anche alcuni elementi naturali protetti quali prati magri, un gruppo arboreo e alcuni muri a secco. A sud si trova poi l'ampia zona edificabile del villaggio di Campello composta della zona nucleo (NCA; conservativa, cfr. art. 11 NAPR), di una piccola zona edificabile primaria d'interesse comunale (ZEIC) e di una generosa zona edificabile estensiva (RE; cfr. piano delle zone). A nord il settore si estende sino a inglobare la parte bassa della zona RE di Carì e anche la piccola zona nucleo di Piana.
Per quanto riguarda la parte orientale del settore, il piano regolatore della sezione di Rossura, approvato dal Consiglio di Stato il 26 agosto 1992 (ris. n. 7211) l'assegna - in quanto non boschiva - alla zona agricola (piano del paesaggio in scala 1:2'000). In località Valle vi è poi una zona di rispetto del paesaggio ed è segnalato un nucleo/gruppo di rustici. Si tratta di quelli del comparto 2a del fascicolo delRI 1 (pag. 17 segg.), su cui si tornerà in seguito. Verso levante si trova la zona edificabile di Molare, suddivisa in zona nucleo originario (NO), di stampo conservativo (cfr. art. 37 NAPR), e zona residenziale a carattere medio (R; cfr. piano delle zone).
18.3. Dal profilo edilizio, vi sarebbe da attendersi la presenza di alcuni edifici della tipologia ricercata, quantomeno in corrispondenza di quelli classificati 1a, 1c e 1d secondo quanto riportato nell'immagine qui sopra.
Nella porzione occidentale del settore, quella che orbita intorno alla frazione di Campello, è effettivamente presente una costruzione di pregio (comparto 1b; cfr. foto n. 20 e 22). La radura di pertinenza del rustico che ancora doveva esistere alcuni anni or sono (tant'è che secondo l'estratto SIFTI dovevano esservi 3'108 m2 di superficie inedificata - humus) è oramai stata invasa dalla foresta e boscaglia, riducendone le dimensioni di modo che oggi appare troppo piccola per poter acquisire una forza paesaggistica tale da giustificarne il mantenimento nel PUC-PEIP. Allo stato attuale la scelta non è dunque supportata da pertinenti motivazioni, quelle fornite in concreto dal pianificatore essendo insufficienti per riconoscerne un potenziale recupero, non potendosi in casu prescindere da una verifica puntuale del limite forestale. Essa è poi posta nei pressi dell'abitazione moderna di cui alla foto n. 23. Dalle viste Google è possibile rilevare che anche l'altro edificio classificato 1a, ubicato più a monte a Bidré, ha mantenuto intatte le sue qualità. Nei suoi pressi un altro edificio di presumibile origine rurale ha subìto interventi non in linea con le qualità formali ricercate, anche a causa delle sistemazioni esterne. Poco più a valle vi è poi una casetta in stile moderno e nelle immediate vicinanze la zona edificabile RE di Campello. Gli edifici di pregio sono dunque piuttosto degli episodi puntuali che, anche per la loro posizione, non sono in grado di caratterizzare il paesaggio. Sempre dalle viste Google, emerge che l'edificio 1a posto a margine dell'abitato di Carì, sul cui stato di conservazione originale possono peraltro sorgere dubbi, non possiede un spazio di pertinenza sufficientemente esteso per essere considerato rilevante dal profilo paesaggistico. Per il resto, l'edilizia fuori zona è del tutto estranea a quella ricercata.
Per quanto riguarda la parte est del settore, in corrispondenza del comparto 2a in località Valle, stando ai dati dell'immagine aerea e a quanto indicato dal piano del paesaggio di Rossura, ci si dovrebbe attendere di trovare un gruppo di edifici rustici classificati 1a. Ora, tuttavia, gli interventi effettuati sugli edifici li hanno snaturati nell'ottica del PUC-PEIP; non si tratta più di testimonianze originali della civiltà rurale, conservate secondo le rigide norme previste dal legislatore (cfr. fotografie n. 51 segg.). La connotazione agricola del comparto risulta non tanto da questi edifici - che appaiono a tutti gli effetti delle casette di vacanza delle quali l'origine (forse) rurale non è sempre percettibile - quanto dalle due imponenti stalle poste ai loro margini, all'esterno del tornante della strada asfaltata. Altri edifici che in origine erano classificati 1a hanno perso la loro originalità. È il caso, per esempio, di quello visibile alla foto n. 75 (comparto 2b), noto alle parti da una precedente procedura, ma anche di quelli di presumibile origine rurale in località Campì (comparto 2c; cfr. per esempio, foto n. 99). Dalle viste Google si può concludere che anche la parte bassa del comparto (salendo da Barescia) è caratterizzata da un'edificazione estranea a quella ricercata e presenta sistemazioni esterne incompatibili col PUC-PEIP.
Settore 3-E, Figgione/Rossura/Tengia
(Estratto dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 5)
In relazione a questo settore, la perizia della Divisione è silente.
19.1. Il settore 3-E si trova a est di quelli appena esaminati, quasi parallelo al fondo valle, dal quale è separato da una fascia boschiva. Esso è interamente compreso nella sezione di Rossura. Secondo la fotografia aerea riportata qui sopra, al suo interno dovrebbero trovarsi quattro edifici meritevoli di conservazione 1a (due a Tengia, comparto 1; due a Figgione-Muriengo, comparto 3), altrettanti edifici classificati 1d e due oggetti culturali 1c. Dall'immagine si vedono i villaggi (da ovest a est) di Figgione, Rossura (comparto 2) e Tengia. L'intero settore è quindi attraversato, in posizione sostanzialmente centrale e parallela al fondovalle, dalla strada principale asfaltata che sale da Faido.
19.2. Figgione, Rossura e Tengia sono tutti inseriti nell'inventario ISOS (oggetti n. 3913, 4100 e 4153), da cui si può desumere, quali tratti comuni, le qualità buone/ottime di questi insediamenti sia dal profilo situazionale, siccome collocati all'interno di cornici prative, sia dal profilo storico-architettonico, poiché la sostanza edilizia è rappresentativa dell'edificazione regionale tradizionale nella sua componente abitativa e utilitaria.
Il piano regolatore di Rossura, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 26 agosto 1992 (n. 7211), piano del paesaggio, assegna la parte non boschiva del settore alla zona agricola, cui si sovrappone a valle di Rossura una zona di rispetto del paesaggio al cui centro vi è quella di protezione del monumento della chiesa dei Santi Lorenzo e Agata. L'art. 20 cpv. 2 NAPR, relativo alla coltivazione dei terreni agricoli, prevede che il proprietario che intende abbandonarla è tenuto a avvisare il Municipio, ritenuto che l'abbandono è presunto se la coltivazione non avviene per due anni consecutivi. Il Municipio, prosegue la norma (cpv. 3), può affidarla in questi casi a terzi oppure provvedervi anche direttamente in circostanze speciali. Nel settore vi sono poi le zone edificabili dei tre abitati (cfr. piano delle zone): per ciascuno vi è una zona del nucleo protetto (NP; di stampo conservativo, cfr. art. 38 NAPR) e una zona residenziale a carattere medio, più ampia a Figgione e a Tengia, meno estesa a Rossura. Alcuni posteggi al servizio dei nuclei completano il quadro.
19.3. Dal profilo delle costruzioni fuori zona, dagli atti, dal sopralluogo e dalle viste Google emerge come quasi non vi sia traccia di edifici della tipologia ricercata. In realtà, solo a Muriengo (comparto 3, a monte di Figgione) è possibile scorgerne un paio (uno, comunque, ha già subìto una sostituzione impropria del tetto; cfr. fotografie n. 137-139; inoltre fotografie n. 83-87 allegate al verbale di sopralluogo). Anche se non rilevati nel piano del paesaggio, nel comparto sono presenti anche alcuni muri a secco (p. es. foto n. 88 allegata al verbale di sopralluogo). Per il resto, gli edifici di presumibile origine rurale sono ormai stati snaturati in rapporto alle qualità formali esatte dal PUC-PEIP.
Settore 3-F, Calonico
(Estratto dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 5)
Secondo la perizia della Divisione, la qualità del paesaggio deriverebbe dalla morfologia variata (piani, pendii, terrazzamenti); la presenza importante di elementi sia naturali, sia antropici (singoli alberi, boschetti, muri, beni culturali) forma un paesaggio ricco e diversificato, che fa da cornice ad un insediamento di assoluto valore (Isos nazionale). Si tratterebbe dunque di un tipico paesaggio agricolo di montagna.
20.1. Il settore 3-F, Calonico, è posto più a sud di quello appena esaminato. Dall'immagine qui sopra riportata emerge innanzitutto che nel settore vi è un solo edificio classificato nella categoria 1a, segnatamente un oggetto culturale 1c (comparto 3). Sono inoltre ben visibili il villaggio di Calonico con la chiesa di San Martino e la strada principale asfaltata che sale da Lavorgo, con alcune diramazioni secondarie; si nota poi la presenza di due gruppetti di case: uno in località Quadréda (comparto 1) e l'altro, più piccolo a Cesü (comparto 2).
20.2. Calonico è inserito nell'ISOS (oggetto n. 3808), che ne evidenzia le ottime qualità spaziali per la sua posizione su un breve terrazzo prativo e quelle buone storico-architettoniche data l'ampia rappresentanza di edifici utilitari e abitativi testimone della cultura rurale della regione.
Il piano regolatore di Calonico, approvato con risoluzione governativa del 16 febbraio 1993 (n. 1185), piano del paesaggio in scala 1:2'000, assegna la parte non boschiva del settore alla zona agricola, alla quale si sovrappone una zona di protezione del paesaggio a valle del nucleo di Calonico che si estende sino alla chiesa di San Martino. Vi sono poi le zone edificabili (cfr. piano delle zone). Innanzitutto quella del nucleo di villaggio NV (di stampo conservativo, art. 33 NAPR), completata da quella di estensione del nucleo del villaggio ENV. A sud-est del nucleo si sviluppa anche la zona residenziale a due piani, in parte con vincolo di residenza primaria.
20.3. Dal profilo della sostanza edilizia, unico esempio di edificio della tipologia che il PUC-PEIP vorrebbe tutelare è l'1c rilevato anche nell'immagine più sopra; trattasi di un minuscolo mulino (cfr. fotografie n. 45-48; cfr. anche: www.mulino-calonico.ch). Edificio che, però, nemmeno è situato fuori zona edificabile, essendo invece inserito in un'area vincolata per la realizzazione di un posteggio pubblico. A ben vedere, fuori zona edificabile si trova di tutto (per tacere delle sistemazioni esterne) fuorché i rustici che potrebbero semmai beneficiare delle possibilità di cambiamento di destinazione negli intendimenti del pianificatore.
Settore 3-G, Anzonico
(Estratto dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 5)
Secondo la perizia della Divisione, la qualità del paesaggio deriverebbe dalla morfologia variata (piani, pendii, terrazzamenti); la presenza importante di elementi sia naturali, sia antropici (singoli alberi, boschetti, muri, beni culturali) forma un paesaggio ricco e diversificato, che fa da cornice ad un insediamento di assoluto valore (Isos nazionale). Si tratterebbe dunque di un tipico paesaggio agricolo di montagna.
21.1. Dall'immagine riportata qui sopra si può evincere come all'interno del settore 3-G, Anzonico, dovrebbero trovarsi una quindicina di edifici classificati 1a e tre edifici classificati 1d. Al suo interno sono inoltre presenti diverse strade. Il settore è suddiviso in due parti dal Ri di Laium, che scorre all'interno della fascia boscata centrale. Sulla sponda destra, lungo il collegamento principale che lo attraversa nel terzo più a monte, in corrispondenza di un ripido pendio prativo, vi è il villaggio di Anzonico con a monte un gruppo di edifici (comparto 6, Rousgia di Rivài); a valle, invece, si vede la radura di Sacco, dove è recensito un edificio agricolo ancora in uso. Sulla sponda sinistra si notano soprattutto la strada che sale a tornanti dal fondovalle (comparti 1, 2, 3, e 5) e la mole della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista decollato, a Vinèi (comparto 1).
21.2. Anzonico è inserito nell'inventario ISOS (oggetto n. 3730), che ne sottolinea le ottime qualità situazionali dovute anche al pendio di sfondo di grande imponenza per la sua ripidità e per la pressoché totale integrità; sempre secondo l'inventario, l'insediamento presenterebbe buone qualità storico-architettoniche nella dominanza dei tipi edilizi tradizionali leventinesi.
Il piano regolatore di Anzonico, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 1° settembre 1993 (n. 7295), piano del paesaggio in scala 1:2'000, assegna la parte non forestale del settore alla zona agricola. Vi sono poi due zone edificabili. La prima, in corrispondenza del villaggio di Anzonico, è suddivisa tra una zona nucleo di villaggio (di stampo conservativo; art. 33 NAPR), cui si affianca a ovest (sia a monte che a valle) la zona residenziale a due piani R2, rispettivamente la zona residenziale d'interesse comunale R2 Co (volta a favorire la residenza primaria; art. 35 NAPR). Due posteggi sono disposti lungo la strada principale, alle due entrate del nucleo. Un'ulteriore zona edificabile R2 si sviluppa a est della citata chiesa parrocchiale (comparto 1), dov'è pure pianificato un posteggio pubblico.
21.3. Per quanto riguarda la situazione edificatoria del fuori zona, dall'immagine riportata più sopra vi era da attendersi una certa presenza di edifici della tipologia ricercata in località Rousgia di Rivài, dove risultano recensiti sette edifici classificati 1a (comparto 6). Tuttavia il sopralluogo ha permesso di rilevare che in realtà non vi è una loro predominanza, atta a caratterizzare il paesaggio, ciò che risulta confermato anche dalle viste Google. Gli edifici di presumibile origine rurale, applicando il severo metro formale che informa il PUC-PEIP, sono stati snaturati. La presenza di pannelli solari di dimensioni non ridotte su tetti di foggia e materiale moderni non sono di certo atti a conferire l'aspetto tradizionale ricercato. Anche dal profilo delle sistemazioni esterne, la situazione è contraria alle previsioni pianificatorie: recinzioni, muri di sostegno (seppur in pietra), lastricati ecc. L'impressione suscitata non è quella di un paesaggio agricolo di pregio da preservare, quanto quella di una zona (edificabile) di casette di vacanza parzialmente ricavate da preesistenti edifici di possibile origine rurale. A valle di Anzonico, come visto, non vi sono rustici potenzialmente riattabili; l'edilizia (rurale) fuori zona è in effetti assente, fatto salvo lo stabile agricolo ancora in uso al centro della radura posta a ovest del comparto 1, classificato come 1d e per il quale parrebbe potersi escludere - stante l'imponente mole - la possibilità di cambiamento di destinazione (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. d NAPUC).
Per quanto riguarda invece la sponda sinistra del Ri di Laiùm, da notare è innanzitutto il vigneto, d'impianto tradizionale e paesaggisticamente interessante, posto all'estremo sud del settore, a ridosso delle gallerie del viadotto della Biaschina (comparto 5). Qui non vi sono, tuttavia, edifici che presentino le caratteristiche rurali-tradizionali ricercate. Anche sotto il profilo delle sistemazioni esterne la situazione è lungi dall'essere conforme alle rigorose pretese del PUC-PEIP. Proseguendo verso nord si raggiunge una radura (località Chèisc; comparto 3). Qui l'origine rurale degli edifici è a prima vista percettibile. Gli interventi costruttivi, tuttavia, non sono sempre in linea con le aspettative del PUC-PEIP (per esempio, il tetto dell'edificio sulla foto n. 75). Ma a pregiudicare il comparto dal profilo paesaggistico sono soprattutto le sistemazioni esterne. Vi è ad esempio la "foresta" di paletti in metallo con tanto di recinzione di quello che sembra l'impianto di un vigneto, muretti, scalette, pergole moderne, selciati, caminetti grill completano il quadro (cfr. in particolare foto n. 82 segg.). Proseguendo lungo la strada verso est, dopo il tornante si giunge a Cruisc (al centro del comparto 2), dove dovrebbero essere tre rustici 1a. Due sono effettivamente reperibili, tutto sommato integri (facendo astrazione del rifacimento del tetto del primo dei due salendo; cfr. fotografia n. 42). Ma il contesto d'appartenenza non è (più) quello rurale auspicato. La situazione edilizia e delle sistemazioni esterne è talmente variegata ed estranea alla tipologia ricercata che è persino difficile da descrivere. Sicché è sufficiente rinviare alle immagini agli atti (fotografie n. 16 segg.). Anche qui si intravvedono alcuni muretti a secco, vestigia di antichi terrazzamenti. L'ultimo comparto che resta da esaminare è quello nei pressi della chiesa parrocchiale (comparto 1). Alla foto n. 2 si vede quello che dovrebbe essere l'edificio 1a censito. Si tratta però dell'unico edificio che (sembrerebbe) aver mantenuto le qualità ricercate dalla pianificazione in esame; il resto dell'edilizia locale è invece estranea. La sua posizione a ridosso della strada asfaltata e sopra il muro di controriva in conci ne riduce il potenziale impatto paesaggistico. Dominante il paesaggio - poi - è semmai l'edificio sacro dall'altro lato della strada.
Settore 3-H, Cavagnago
(Estratto dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 5)
Secondo la perizia della Divisione, si tratterebbe di un paesaggio agricolo di montagna, tipico della zona della Strada Alta, le cui qualità deriverebbero dalla morfologia variata.
22.1. Il settore 3-H, Cavagnago, è posto a sud di quello appena esaminato. Stando alle indicazioni riportate qui sopra, all'interno del settore dovrebbero esservi quattro edifici classificati 1d; non vi sarebbero rustici della categoria 1a. Ben visibile è, inoltre, l'abitato di Cavagnago che si sviluppa a monte e a valle della strada principale, dalla quale si dirama una rete piuttosto fitta di strade secondarie.
22.2. Il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 13 ottobre 1992 (ris. gov. n. 8926), piano del paesaggio, attribuisce la parte non boschiva del settore alla zona agricola, cui si sovrappone per la gran parte una zona di protezione del contesto dei nuclei di Cavagnago e Segno (PA 1). Al centro si trova quindi la zona edificabile, composta della zona nucleo tradizione NV (di stampo conservativo, art. 27 NAPR) e di quella del nucleo di tamponamento NT (aree di contorno alle parti edilizie tradizionali, la cui edificazione dev'essere intesa come completazione del nucleo; art. 28 NAPR), oltre una piccola area residenziale d'interesse comunale a monte (per la quale valgono le disposizioni della zona NT) e una zona artigianale a valle. Diversi spazi sono poi riservati alla zona per edifici di interesse pubblico (casa comunale e patriziale, centro culturale, autorimesse, aree svago ecc.).
22.3. Dal profilo edilizio, dalle immagini agli atti non emerge una significativa presenza di costruzioni della tipologia ricercata dal PUC-PEIP; sono rilevabili inoltre un certo numero di edifici moderni (stalle di grandi dimensioni, casette ecc.). Dalle viste Google, tuttavia, è possibile scorgere i rustici classificati 1d, ma stante la loro ubicazione nei pressi di altri edifici i due posti più a ovest non hanno la forza di imporsi come elementi caratterizzanti il comparto, lo stesso vale per quello posto a monte dell'abitato, grossomodo al centro del comparto, per il quale non è dato di riconoscere un'area paesaggistica di riferimento sufficientemente ampia. Diversa è la situazione per il rustico 1d posto più a sud, che pure ha conservato le caratteristiche richieste, che appartiene invece al più ampio comparto paesaggistico che si sviluppa verso valle dove vi sono altri due oggetti inventariati, che pure presentano i tratti rurali originari, e inseriti nel perimetro del PUC-PEIP rimasto incontestato. Per questa limitata porzione di territorio il carattere originario degli edifici e del paesaggio risulta ancora sufficientemente preservato.
Settore 3-I, Sobrio/Parnasco
(Estratto dal dossier prodotto dalRI 1 con la replica, pag. 5)
La perizia della Divisione sottolinea che le qualità del paesaggio, ricco e diversificato, derivano dalla presenza importante di elementi sia naturali, sia antropici (singoli alberi, boschetti, muri, beni culturali). Esso fa poi da cornice all'insediamento di Sobrio, dove presenta con morfologia variata (piani, pendii e terrazzamenti), più dolce a Parnasco (terrazzo glaciale).
23.1. L'ultimo settore della regione 3 è quello più meridionale. Esso abbraccia gli abitati di Ronzano (comparto 3), Villa (Sobrio; comparto 2) e Parnasco (comparto 1), ben visibili nella foto riportata qui sopra, al pari della rete stradale, tutto sommato abbastanza fitta, che li serve. A Parnasco dovrebbero esservi due rustici classificati 1a, oltre a un edificio 1d; anche a Sobrio dovrebbe trovarsi un rustico classificato 1d.
23.2. L'insieme di Sobrio, compreso Ronzano, è classificato nell'ISOS (oggetto n. 4135), cha ne valuta come ottime le qualità situazionali grazie alla collocazione al centro di un terrazzo prativo, in leggera pendenza e ancora fondamentalmente integro e come buone le qualità storico-architettoniche di un patrimonio edilizio dove predominano i tipi tradizionali della regione. Il piano regolatore di Sobrio, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 17 aprile 1996 (n. 1886), assegna la parte non forestale del settore alla zona agricola, sulla quale si sovrappongono le zone di protezione del paesaggio (ZPP 1-4) a valle e a monte di Ronzano e Villa nonché a sud di Villa, a valle di Parnasco e a Valleggia. Zone che presentano qualità paesaggistiche per il loro sfruttamento agricolo, la presenza di muri a secco di terrazzamento, siepi, boschetti ecc. e per le quali dev'essere mantenuta l'attività agricola. La gestione e la manutenzione dei fondi in ZPP spetta ai proprietari, con possibilità per il Municipio di intervenire a loro spese (art. 26 NAPR). All'interno del settore vi sono poi tre zone edificabili. Quella di Ronzano si compone di una zona nucleo, cui s'accosta a monte la zona per residenze primarie intensiva (R3), dove le costruzioni devono comunque inserirsi nell'ambiente rispettando le caratteristiche architettoniche dei nuclei (art. 43 NAPR); nei pressi si trova pure la stazione per la funivia che sale al Matro. Al servizio di questo nucleo sono poi previsti due posteggi. Per quanto concerne Villa-Sobrio, l'insediamento è attribuito alla zona NV, salvo alcune zone per attrezzature ed edifici d'interesse pubblico (AEP), anche di discrete dimensioni (rifugio per la protezione civile, centro soccorso, negozio, piazzale multiuso, parco giochi, magazzini comunali ecc.). Anche qui alcuni fondi sono riservati per la realizzazione di posteggi. Tra i due nuclei tradizionali vi è poi il complesso della Chiesa di San Lorenzo col cimitero e la casa parrocchiale. Distaccata a est è ritagliata la zona residenziale (R2) di Parnasco, servita da un posteggio pubblico, con a monte quella riservata per la realizzazione di un centro soggiorno montano.
23.3. Dal profilo edilizio, in occasione del sopralluogo non è emersa una significativa presenza dell'edilizia ricercata; essa è quasi completamente assente fuori zona, dove è invece possibile riscontrare tutt'altra tipologia di edifici, non solo agricoli. Per quanto riguarda in particolare Parnasco (comparto 1), i due edifici classificati 1a sono effettivamente presenti (visibili nelle foto n. 18 segg. il primo e alla foto n. 36 il secondo); hanno comunque subìto interventi non perfettamente in linea con le previsioni del piano (si notino i due lucernari nel tetto in piode nel primo, rispettivamente il rifacimento del tetto del secondo). Nel complesso essi non emergono nel contesto paesaggistico né lo caratterizzano.
Valutazione complessiva della regione 3
24.1. Alla luce di quanto appena illustrato, è giocoforza concludere che il ricorso in relazione a questa regione, con la riserva del comparto di cui al consid. 22.3 che precede, è fondato, già solo per il fatto che nei vari settori non è possibile riscontrare una presenza significativa di edifici della tipologia ricercata; in alcuni casi essi sono del tutto assenti. Si tratta, dunque, di una presenza sporadica che, talvolta anche a causa della posizione marginale di queste costruzioni, non acquisisce mai la forza di caratterizzare il paesaggio. Certo, nei luoghi in esame è possibile riscontrare elementi naturalistici e paesaggistici di sicuro pregio (muri a secco, oggetti culturali ecc.). Ma essi da soli non permettono di controbilanciare l'assenza dell'edilizia ricercata. La presenza poi di numerosi elementi moderni del tutto estranei alla civiltà contadina tradizionale, riscontrabile praticamente ovunque, è una presenza molto più percettibile. Così come la strada di collegamento asfaltata costituisce un importante elemento che contribuisce a ostacolare una lettura paesaggistica di tipo rurale.
24.2. È vero che diversi dei villaggi in esame sono inseriti nell'ISOS e che questi ne sottolinea la valenza della sostanza architettonica al loro interno e, soprattutto per quanto qui interessi, la necessità di preservare le pregevoli cornici verdi degli insediamenti. Tuttavia, lo scopo del PUC-PEIP è la delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti protetti ai sensi della scheda 8.5. del piano direttore (art. 2 cpv. 1.2 NAPUC), non quello di proteggere zone agricole ancorché pregiate e significative dal profilo paesaggistico laddove non vi è (sufficiente) sostanza edilizia storica da tutelare. La tutela del paesaggio in quanto tale deve, invece, avvenire per il tramite dei piani regolatori o altri strumenti specifici del diritto federale, comunale o cantonale. È, del resto, quanto già avviene in diversi settori qui analizzati, dove i piani regolatori di alcune sezioni prevedono espressamente l'obbligo di mantenimento del territorio agricolo con funzione paesaggistica, prevedendo anche misure sostitutive nel caso in cui il proprietario non vi provvedesse.
24.3. In definitiva per questa regione, fatta eccezione per il comparto di cui al precedente consid. 22.3., in nessuno dei settori analizzati né i requisiti stabiliti dal diritto federale né i criteri posti dalla pianificazione direttrice né quelli deducibili dall'impostazione del PUC-PEIP sono adempiuti. Come visto, il paesaggio non raggiunge, a causa degli edifici e interventi in esso presenti, i requisiti minimi per essere ritenuto degno di protezione; esso non rappresenta una testimonianza storica sufficientemente preservata e la ricchezza culturale con carattere di unicità non è chiaramente percettibile. In taluni casi non è invece possibile individuare aree di sufficiente estensione per poter essere considerate rilevanti dal profilo paesaggistico e quindi significative dal profilo della pianificazione in esame.
24.4. Stante quanto appena spiegato, siccome i settori in parola non adempiono ai criteri per essere ricompresi nel perimetro del PUC-PEIP, nemmeno la ponderazione degli interessi in gioco permetterebbe di giungere a diversa soluzione. In merito va comunque evidenziato come il pianificatore abbia già una volta compiuto questo esercizio con l'adozione dei piani regolatori soggiacenti, nel cui ambito ha tracciato il limite della zona edificabile. Da notare poi che quelli in esame sono, come del resto rileva per alcuni di loro la Divisione stessa, paesaggi agricoli di montagna dove è tuttora presente un vivace settore agricolo, organizzato in strutture moderne e razionali (perizia, pag. 3). In effetti, risulta che i terreni che fanno di contorno agli abitati permanenti sono tutt'ora gestiti dall'agricoltura, in gran parte anche in modo meccanizzato, di modo che essi appaiono già ora sufficientemente al riparo dall'incedere del bosco; una banalizzazione del territorio per questo motivo appare tutto sommato remota. Va poi considerato l'interesse, sottolineato anche dalla scheda 8.5 del piano direttore (ripresa nell'approfondimento della scheda P3), di salvaguardare la flessibilità per altre utilizzazioni. La sovrapposizione di vincoli ingiustificati va dunque evitata, poiché può ostacolare o comunque rendere più difficile altre attività di incidenza territoriale.
24.5. Per quanto concerne il comparto di cui al consid. 22.3, va anzitutto considerato che il Tribunale non è autorità di pianificazione. Benché il ricorso limitatamente a questa porzione di territorio risulti infondato, non spetta a questa Corte di tracciare il perimetro ridotto. Compito che, invece, tocca al Governo, autorità preposta all'adozione dei piani d'utilizzazione cantonale (anche in vigenza della nuova legge, cfr. art. 45 cpv. 3 LST), da sottoporre al Gran Consiglio per approvazione (art. 46 cpv. 1 LST). Gli atti sono dunque retrocessi al Consiglio di Stato perché formuli una proposta in tal senso al Legislativo. Le Autorità di pianificazione sono inoltre tenute a verificare che la situazione di fatto non sia nel frattempo mutata e che i valori che giustificherebbero l'inclusione di questo comparto nel PUC-PEIP siano tuttora dati, effettuando una completa ponderazione degli interessi in gioco.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso, nella misura in cui non è stralciato dai ruoli, dev'essere parzialmente accolto. Il Tribunale, alla luce delle particolarità della procedura rinuncia a titolo eccezionale a prelevare la tassa di giustizia (art. 28 cpv. 1 LPamm), atteso come gli enti pubblici ne andrebbero comunque sia esenti, secondo prassi. Per quanto riguarda le ripetibili, l'ampiezza della fattispecie e la complessità della causa permettono di ritenere giustificata la scelta delRI 1 di avvalersi di un patrocinatore, per cui dev'essere riconosciuta un'indennità per ripetibili. Sempre considerando le particolarità della causa, esse sono poste a carico dello Stato (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. i settori 3-B, 3-C, 3-D, 3-E, 3-F, 3-G, 3-H e 3-I secondo il piano in scala 1:20'000 del 31 maggio 2013 prodotto dall'insorgente con il complemento al ricorso del 24 luglio 2013 relativi alla regione 3 Media e Bassa Leventina sono stralciati dal PUC-PEIP;
1.2. limitatamente all'area nei pressi del rustico classificato 1d posto a sud nel comparto nel settore 3-H, Cavagnago, gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato perché proceda come indicato al consid. 24.5 del presente giudizio.
Non si preleva la tassa di giustizia. Lo Stato verserà alla Confederazione fr. 800.- per ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera