Incarto n. 90.2020.59
Lugano 11 luglio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 4 novembre 2020 di
RI 1 RI 2 patrocinati da: PR 1
contro
la risoluzione del 7 ottobre 2020 (n. 5145), con cui il Consiglio di Stato ha evaso, a seguito del giudizio di rinvio disposto con sentenza 90.2016.5 del 14 aprile 2020 dal Tribunale cantonale amministrativo, l'impugnativa presentata dagli insorgenti contro la risoluzione del 25 ottobre 2012 del Consiglio comunale di Arbedo-Castione, mediante la quale è stata adottata una variante di piano regolatore concernente il comparto di Castione;
ritenuto, in fatto
A. a. Nella seduta del 25 ottobre 2012 il Consiglio comunale di Arbedo-Castione ha adottato una variante di piano regolatore concernente il comparto di Castione, con lo scopo di dare slancio alla zona industriale, di riqualificare l'abitato e di dare un nuovo assetto al quartiere nelle vicinanze della stazione, dove si situano i fondi di RI 1 (mapp. 53 e 54, posti a ovest della linea ferroviaria, e mapp. 217, 301, 308, 319 e 1482, ubicati a est della ferrovia) e della RI 2 (mapp. 16, 19 e 1539, situati a ovest della linea ferroviaria). Questa variante ha interessato anche la pianificazione dei fondi citati.
b. Il 15 novembre 2013 RI 1 e la RI 2 sono insorti davanti al Consiglio di Stato, postulando in via preliminare la ricusa, qualora non si astenessero, di tutti i funzionari del Governo che si erano occupati attivamente della variante e, nel merito, il suo integrale annullamento. Essi hanno concentrato le loro critiche sulla pianificazione relativa al comparto posto ad ovest della ferrovia, ritenendola lesiva della garanzia della proprietà in quanto priva d'interesse pubblico e sproporzionata, e sull'azzonamento previsto per le loro proprietà situate ad est della linea ferroviaria (mapp. 217, 301, 308, 319 e 1482), contestandolo in quanto arbitrario. Al punto n. 3 del petitum, hanno indicato genericamente di protestare tasse e ripetibili. In sede di replica essi si sono riconfermati nelle proprie allegazioni e domande.
B. a. Con risoluzione del 23 dicembre 2015 (n. 6003) il Consiglio di Stato ha approvato la variante, negando tuttavia la sanzione agli azzonamenti previsti per il comparto posto ad ovest della ferrovia (cfr. p.to n. 2. a. del dispositivo, pag. 75, che rinvia al capitolo 5. Riassunto della decisione, e in particolare sottocapitolo A. a.) per motivi diversi rispetto a quelli invocati da RI 1 e dalla RI 2, ovvero vista l'assenza di un'analisi dei pericoli naturali legati all'esondazione del fiume Ticino (cfr. in particolare capitolo 4.1.1. a. Pericoli alluvionali, pag. 14-15). Contestualmente all'approvazione della variante, il Governo ha evaso il loro ricorso, dichiarandolo a pag. 63 privo d'oggetto nella misura in cui era rivolto contro la pianificazione relativa al comparto posto ad ovest della ferrovia (p.to n. 1 del dispositivo), respingendolo per quanto atteneva alle contestazioni contro il comparto a est della linea ferroviaria e all'istanza di ricusa dei funzionari del Governo (p.to n. 2 del dispositivo), e rinunciando all'assegnazione di ripetibili (p.to n. 3 del dispositivo).
b. Contro la citata risoluzione governativa il 25 gennaio 2016 RI 1 e la RI 2 sono insorti dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, domandando la riforma del p.to n. 3 del dispositivo nel senso che il Comune di Arbedo-Castione è condannato a versare solidariamente l'importo di fr. 40'000.- a titolo di ripetibili. Con riferimento alla mancata approvazione della pianificazione relativa al comparto posto a ovest della ferrovia, essi hanno anzitutto sostenuto come il loro ricorso fosse stato sostanzialmente accolto. Di conseguenza, in considerazione del considerevole volume di lavoro svolto dal loro rappresentante, hanno ritenuto congruo l'ammontare della postulata indennità. A sostegno della loro domanda, hanno prodotto una nota onorari e spese datata 25 gennaio 2016 facente riferimento al periodo di fatturazione dal 13 luglio 2009 al 29 dicembre 2015 (doc. G).
c. Con sentenza del 14 aprile 2020 (inc. n. 90.2016.5), il Tribunale ha accolto parzialmente l'impugnativa e disposto la retrocessione degli atti al Governo affinché riformulasse il p.to 1 del dispositivo della risoluzione impugnata nel senso di accogliere il ricorso e di statuire sull'assegnazione delle ripetibili.
C. Il 7 ottobre 2020 il Consiglio di Stato si è nuovamente pronunciato sul ricorso del 15 novembre 2013 di RI 1 e della RI 2, accogliendolo secondo quanto disposto dal Tribunale e condannando il Comune di Arbedo-Castione a rifondere agli insorgenti complessivi fr. 5'600.- a titolo di ripetibili (cfr. p.to n. 3 del dispositivo). In proposito, facendo riferimento alla pretesa di indennità di fr. 40'000.- e alla relativa nota onorari e spese del 25 gennaio 2016, l'Esecutivo cantonale ha rilevato che né le prestazioni fornite dal patrocinatore durante il periodo antecedente alla pubblicazione della variante avversata, né il lavoro da esso fatturato per la stesura dell'istanza di ricusa, in relazione alla quale i ricorrenti erano risultati soccombenti, potevano essere presi in considerazione nel calcolo dell'ammontare delle ripetibili. Ha quindi ritenuto che per rapporto all'onorario poteva riconoscere agli insorgenti soltanto il tempo impiegato dall'avvocato per la stesura del ricorso e dell'allegato di replica, concludendo che appare (…) adeguato all'impegno richiesto e al grado di difficoltà per la trattazione di un mandato di complessità analoga un onorario di CHF 6'720.- corrispondente a 24 ore di lavoro (tre giorni) remunerate in base alla tariffa oraria applicabile di CHF 280.- (…). Infine, dopo aver ridotto pure l'ammontare delle spese indicato a pag. 12 della nota (fr. 2'286.20) nella misura in cui riferito a prestazioni antecedenti la pubblicazione della variante, il Governo ha adeguato proporzionalmente verso il basso l'importo ottenuto dalla somma degli onorari e delle spese in considerazione della parziale soccombenza dei ricorrenti.
D. RI 1 e la RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo avverso il citato giudizio governativo, domandando che il Comune di Arbedo-Castione sia condannato a versare loro a titolo di ripetibili l'importo di fr. 30'000.-, oltre agli interessi a partire dal 7 ottobre 2020. Innanzitutto i ricorrenti sostengono che la risoluzione governativa sia arbitraria nella misura in cui per il calcolo delle ripetibili non tiene conto delle prestazioni fornite dal loro legale nel periodo antecedente la pubblicazione della variante, in cui si sarebbero svolte le lunghe trattative con il Comune e il Cantone, assimilabili a un esperimento di conciliazione. In considerazione dell'importanza e del valore della causa, della responsabilità professionale del loro avvocato e del considerevole volume di lavoro svolto da quest'ultimo (che quantificano in più di 200 ore), gli insorgenti ritengono equa l'indennità richiesta, e ciò anche tenendo conto della reiezione dell'istanza di ricusa e della loro parziale soccombenza nella lite. Soccombenza che, peraltro, sostengono sia minima alla luce del fatto che le loro critiche concernevano perlopiù il comparto a ovest della ferrovia che il Consiglio di Stato non ha poi approvato.
E. In sede di risposta la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) e il Comune di Arbedo-Castione postulano la reiezione del gravame. Dei loro argomenti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. I ricorrenti non hanno replicato.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti (art. 30 cpv. 2 lett. b LST). Il ricorso, tempestivo (art. 30 cpv. 1 LST), è dunque ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
2.1. Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPAmm le autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia (ripetibili); le parti possono presentare una nota delle loro spese.
La norma è concretizzata dall'art. 10 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (regolamento; RL 178.310), che sancisce che le ripetibili consistono nella partecipazione all'onorario e alle spese sopportate nell'interesse del cliente. Il termine partecipazione evidenzia il concetto secondo cui da rifondere sono le spese necessarie causate dalla controversia. In tale ottica, la parte soccombente deve versare alla parte vincente soltanto le spese oggettivamente indispensabili alla conveniente tutela degli interessi che quest'ultima ha fatto valere in giudizio (cfr. Messaggio n. 6645 del Consiglio di Stato del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 26), ciò che avviene "tassando" la nota professionale inoltrata dal legale della parte vincente, allorquando questa è (stata) prodotta, oppure, in assenza di quest'ultima, stabilendo in conformità alla prassi un'indennità complessiva (forfettaria), orientata a una stima grossolana del dispendio lavorativo necessario per la tutela degli interessi fatti valere.
In base all'art. 12 in relazione con l'art. 11 cpv. 5 del regolamento, nelle pratiche il cui valore non è determinato o determinabile, ovvero laddove fa stato il tempo di lavoro necessario, le ripetibili sono stabilite applicando la tariffa di fr. 280.- l'ora per l'avvocato e di fr. 120.- l'ora per il praticante, tenuto conto dell'importanza della lite, delle sue difficoltà, dell'ampiezza del lavoro e del tempo impiegato ed avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio. L'art. 13 cpv. 1 del regolamento prevede dal canto suo che nel caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla tariffa e qualora le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle precedenti disposizioni.
2.2. Determinante ai fini della valutazione dell'onere lavorativo necessario per la tutela degli interessi del proprio cliente non è il tempo che il patrocinatore ha soggettivamente ritenuto di dedicare alla vertenza né il numero di pagine scritte, quanto piuttosto l'onere lavorativo che un avvocato solerte, conciso e speditivo avrebbe dedicato a una causa analoga (STA 52.2021.114 del 7 maggio 2021 consid. 2.3.).
2.3. Quanto previsto dall'art. 49 cpv. 1 LPAmm non costituisce una semplice facoltà dell'autorità giudicante, ma un preciso obbligo desumibile dalla lettera stessa della disposizione citata (cfr. Relazione della Commissione speciale per la riforma nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, in RVGC Sessione ordinaria primaverile 1966 pag. 188 segg., in particolare pag. 247 lett. c). Per quanto concerne l'importo, invece, l'autorità gode di un certo potere di apprezzamento, censurabile davanti al Tribunale unicamente se integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).
3.1. Anzitutto occorre considerare che nulla possono dedurre i ricorrenti dal valore della lite, posto che la pratica in oggetto è di natura pianificatoria e il suo valore non è determinato o determinabile (cfr. in proposito STF 1C_105/2018 del 18 dicembre 2018 consid. 7.3 con rinvii).
3.2. Fatta questa precisazione, si rileva che la distinta degli onorari e delle spese prodotta dai ricorrenti per la prima volta con il ricorso del 25 gennaio 2016 davanti a questa Corte (doc. G) non fornisce alcun ragguaglio in merito al dispendio orario dell'avvocato per svolgere le singole prestazioni derivanti dal mandato di patrocinio. Essa nemmeno indica l'ammontare complessivo degli onorari, ma soltanto quello delle spese vive (pari a fr. 2'286.20, cfr. pag. 12 della citata nota). Tale documento non poteva dunque costituire una base di calcolo dettagliata e verificabile che permettesse all'istanza inferiore di determinare l'ammontare delle ripetibili "tassando" la medesima. A giusto titolo il Consiglio di Stato ha quindi effettuato un calcolo forfettario delle ripetibili, ciò che peraltro i ricorrenti nemmeno contestano, le loro censure essendo piuttosto rivolte contro l'ammontare riconosciuto dal Governo in loro favore.
3.3. A ragione il Consiglio di Stato ha considerato per il calcolo delle ripetibili solo le prestazioni legali svolte dopo la pubblicazione della variante il 4 ottobre 2013 (FU 77/2013, pag. 7432). Prive di fondamento le opposte tesi dei ricorrenti, che vorrebbero assimilare quelle fornite in precedenza a un esperimento di conciliazione in modo da farle rientrare nel calcolo delle ripetibili. Tali prestazioni, infatti, esulano dall'onere di patrocino direttamente riconducibile alla procedura di ricorso di prima istanza avviata dai ricorrenti (cfr. supra, consid. 2.1).
3.4. 3.4.1. La variante di piano regolatore concernente il comparto di Castione era piuttosto articolata in quanto toccava aspetti di vario tipo ed era volta a realizzare diversi obiettivi (cfr. risoluzione d'approvazione n. 6003 del 23 dicembre 2015 consid. 3.3., pag. 10 seg.; cfr. supra, consid. A.a.). La pratica presentava senz'altro un certo grado di difficoltà e il patrocinatore dei ricorrenti si è dovuto confrontare con varie tematiche, sollevando numerose critiche. Tenuto conto di tutti questi elementi, la valutazione operata dal Governo va condivisa; un dispendio lavorativo di 24 ore, pari a tre giorni lavorativi, per l'allestimento del ricorso, l'esame della risposta del Municipio e la redazione della replica, piuttosto breve e concisa e con cui si confermano sostanzialmente le tesi già esposte, appare appropriato. Considerando la tariffa oraria applicabile di fr. 280.-/ora, si ottiene un importo di fr. 6'720.-.
3.4.2. Per quanto concerne le spese, il Governo ha ritenuto di considerare quelle effettivamente esposte nella citata nota d'onorario e successive alla pubblicazione della variante, per un importo di fr. 687.-. Ora, queste sono essenzialmente spese di cancelleria, per le quali l'art. 6 cpv. 1 del regolamento prevede possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell'onorario, in concreto corrispondente al 6% dell'onorario, ma almeno fr. 500.-. Si ha dunque il seguente calcolo: fr. 6'720.- * 6/100 = fr. 403.20. Pertanto le spese dovevano essere in realtà riconosciute in (soli) fr. 500.-. Come si vedrà in seguito, ciò non conduce in ogni caso a ritenere errata la decisione governativa, che è comunque frutto di un apprezzamento complessivo.
3.4.3. In definitiva, in caso di vittoria piena agli insorgenti avrebbero potuto essere assegnate ripetibili per un importo di fr. 7'220.-, cui va ancora aggiunta l'IVA di fr. 555.95 (7'220*7.7/100), per un totale di fr. 7'775.95.
3.4.4. Alla luce di quanto appena spiegato, l'indennizzo di fr. 5'600.- riconosciuto dall'istanza inferiore, ottenuto riducendo di poco meno di un terzo l'importo di fr. 7'996.30 ritenuto dal Governo quale indennità complessiva in considerazione del parziale accoglimento dell'impugnativa, appare senz'altro appropriato, ciò anche tenuto conto del fatto che i ricorrenti hanno ottenuto unicamente una parziale vittoria nella causa dal momento che la loro istanza di ricusa dei funzionari del Consiglio di Stato è stata respinta così come non è stata accolta neppure la loro domanda di giudizio nella misura in cui era volta a ottenere l'annullamento integrale della variante. Tale riduzione appare adeguata pure in considerazione del potere di apprezzamento di cui gode l'autorità in tale ambito (cfr. supra, consid. 2.3.). Va poi considerato che per il calcolo dell'indennizzo definitivo l'Esecutivo cantonale è partito da un'indennità iniziale complessiva pari a fr. 7'996.30, che come detto in precedenza è seppur di poco già più generosa rispetto a quella che esso avrebbe potuto riconoscere nel caso concreto (fr. 7'775.95; cfr. consid. 3.4.3.).
3.4.5. Sia soggiunto per completezza che la correttezza dell'indennità ritenuta dal Governo non viene scalfita nemmeno alla luce della nota onorari e spese prodotta dagli insorgenti. Premesso che, come detto, essa è assolutamente silente quanto al tempo dedicato per ogni singola prestazione, va nuovamente rammentato che può essere considerato unicamente il lavoro fatturato dopo la pubblicazione della variante (4 ottobre 2013, FU 77/2013), ovvero le attività che vanno dal 28 ottobre 2013 sino al 29 dicembre 2015, data quest'ultima in cui il rappresentante legale dei ricorrenti ha ricevuto la decisione del Consiglio di Stato. La gran parte delle prestazioni esposte (che occupano circa sette pagine sulle nove che compongono l'elenco degli onorari) non sono dunque pertinenti. Per le rimanenti, si tratta in sostanza di conferenze telefoniche con diversi specialisti, della presa di visione e dell'esame delle comparse scritte del Comune, dell'allestimento degli atti di ricorso e delle relative comunicazioni ai ricorrenti. Tuttavia, alcune di esse sono afferenti all'istanza di ricusa dei funzionari del Governo formulata in via preliminare in prima sede e per cui gli insorgenti sono risultati soccombenti (cfr. supra, consid. C). Altre, invece, concernono un'altra procedura, ovvero quella di ricusa dell'intero Consiglio di Stato, che gli insorgenti hanno proposto direttamente davanti al Tribunale (inc. 90.2013.23, definita con STA dell'8 settembre 2014). Infine, per quanto attiene ai numerosi colloqui telefonici con i diversi specialisti indicati nella nota, non risulta che essi fossero strettamente necessari.
3.5. In concreto, le valutazioni operate dal Consiglio di Stato in merito alla determinazione delle ripetibili di prima sede meritano di venir condivise. Ancorché, come rilevato al consid. 3.4.1., la variante oggetto di contestazione presentasse un certo grado di complessità in quanto toccava aspetti di vario tipo ed era volta a concretizzare diversi obiettivi, ciò che peraltro è dimostrato dalla circostanza che con il ricorso al Governo il patrocinatore dei ricorrenti si è dovuto confrontare con varie tematiche, sollevando numerose critiche che ha sviluppato in oltre 29 pagine delle 31 totali di cui consta il gravame, il dispendio lavorativo di 24 ore che l'istanza inferiore ha reputato adeguato per la trattazione della causa si rivela appropriato e in linea con l'onere lavorativo che un avvocato solerte, conciso e speditivo avrebbe dedicato a una pratica analoga. In definitiva, tenuto anche conto del fatto che per tutti i motivi precedentemente esposti le prestazioni fornite dal legale degli insorgenti prima della pubblicazione della variante non possono essere prese in considerazione per la determinazione dell'indennità per ripetibili, l'importo di fr. 5'600.- loro riconosciuto dal Consiglio di Stato si appalesa senz'altro adeguato a coprire le spese e gli onorari che sono stati oggettivamente indispensabili alla conveniente tutela degli interessi dei ricorrenti, parzialmente vincenti, che essi hanno fatto valere in giudizio. Esso non è quindi costitutivo di eccesso né tantomeno di abuso del potere di apprezzamento. La decisione avversata non presta quindi il fianco a critiche e merita conferma.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido, ai quali dev'essere restituita la somma di fr. 500.- anticipata in eccesso. RI 1 e la RI 2 dovranno inoltre versare complessivi fr. 800.- al Comune di Arbedo-Castione per ripetibili di questa sede.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera