Incarto n. 90.2020.3
Lugano 11 luglio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2020 di
RI 1 RI 2 RI 3 patrocinate da: PR 1
contro
la risoluzione del 18 dicembre 2019 (n. 6733) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del Comune di Brissago concernente l'introduzione nelle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di disposizioni relative alla posa di impianti per la telefonia mobile;
ritenuto, in fatto
A. Il primo piano regolatore del Comune di Brissago è stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 19 settembre 1983 (n. 4609). Ha fatto seguito l'approvazione dei piani particolareggiati del Grand Hotel (PRP Grand Hotel) e della Fabbrica Tabacchi (PRP Fabbrica Tabacchi), di cui alle ris. gov. del 31 marzo 1987 (n. 1489) e del 17 novembre 1987 (n. 7161), e del nucleo del Piano (PRP Nucleo del Piano; ris. gov. del 24 settembre 1991, n. 7749). La revisione generale del piano regolatore è poi stata approvata dal Governo con risoluzione del 3 ottobre 1995 (n. 5447) ed è stata oggetto in seguito di diverse varianti, fra cui quella relativa al PRP Fabbrica Tabacchi (cfr. ris. gov. del 27 maggio 2009 [n. 2589]). Il piano delle zone attualmente in vigore suddivide il territorio edificabile di Brissago nelle seguenti zone d'utilizzazione: zona per attività produttive e di servizio, zona speciale riva lago, zona residenziale in riva al lago, zona di costruzione intensiva, zona di Caregnano e Madonna di Ponte, zona intensiva speciale, zona di costruzione estensiva (cfr. art. 23-29 NAPR), zona dei nuclei delle Coste (cfr. art. 31-35 NAPR), zona per attrezzature ed edifici di interesse pubblico (AP-EP; cfr. art. 36 NAPR) e aree riservate alla costruzione di alloggi a pigione moderata e all'accesso alla proprietà (cfr. art. 37 NAPR).
B. Il 23 gennaio 2015 sono entrati in vigore gli art. 30 cpv. 1 n. 8 e 117 cpv. 1 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110; BU 2015, 12), che attribuiscono ai Comuni il compito di introdurre nel regolamento edilizio, entro dieci anni, disposizioni che disciplinino le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne per la telefonia mobile. Le nuove norme dispongono quanto segue:
art. 30 1Riguardo al piano delle zone, il regolamento edilizio stabilisce:
(…)
a) per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività in particolare delle zone destinate all'abitazione mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile;
b) per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio.
art. 117 1I Comuni provvedono ad adottare le disposizioni di cui all'art. 30 cpv. 1 cifra 8 entro dieci anni.
C. a. Alla luce della citata modifica normativa, il Municipio di Brissago ha elaborato una variante di piano regolatore, volta a disciplinare le condizioni per l'ubicazione e la posa di impianti per la telefonia mobile visivamente percepibili sul territorio comunale, basata sul "modello a cascata" proposto dalla linea guida cantonale intitolata "Antenne per la telefonia mobile", redatta nel maggio 2015 e aggiornata nel febbraio 2016 (cfr. infra, consid. 3.3).
Durante la seduta del 18 dicembre 2018 il Consiglio comunale di Brissago ha adottato la citata variante e l'introduzione nelle NAPR del nuovo art. 15a, che dispone:
IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE
Priorità Zona
I zona per attività produttive e di servizio
zona speciale riva lago
zona residenziale in riva al lago
zona di costruzione intensiva
zona di Caregnano e Madonna di Ponte
zona intensiva speciale
zona di costruzione estensiva
Fabbrica Tabacchi PRP
Grand Hotel
tutti gli AP-CP in zona edificabile non citati con
priorità III
II Nucleo del Piano PRP
zona dei nuclei delle coste
III aree delimitate dal raggio di 50 m da:
casa per anziani
centro scolastico
I gestori delle antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non siano disponibili ubicazioni efficienti nelle zone con priorità più alta.
Le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inserimento.
Sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.
Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.
(cfr. rapporto di pianificazione relativo alla variante di PR concernente gli impianti per telefonia mobile del luglio 2018, pag. 8).
b. Contro la citata variante RI 1 (), RI 2 () e RI 3 (__________) sono insorte davanti al Consiglio di Stato, chiedendo in via principale di negarne l'approvazione e postulando in via subordinata lo stralcio dall'art. 15a cpv. 1 NAPR del grado di priorità III nonché dei cpv. 3, 4 e 5. Per quanto attiene al cpv. 1, esse hanno anzitutto condiviso l'approccio scelto dal Comune di suddividere in soli tre ordini di priorità il modello a cascata, viste le esigue dimensioni della zona per attività produttive e di servizio. Criticano tuttavia l'attribuzione al grado di priorità II delle zone dei nuclei, che rappresenterebbero una porzione rilevante del territorio comunale, in quanto atta a pregiudicare il compito federale da esse svolto, nonché i contenuti del grado di priorità III che perseguirebbe scopi di carattere ambientale, riservati alla sola Confederazione. Poiché, così emendata, gli ordini di priorità previsti dalla norma si ridurrebbero a uno solo, essa si rivelerebbe superflua, priva di interesse pubblico e quindi lesiva della loro libertà economica (art. 27 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) e d'informazione (art. 16 Cost.). Esse censurano poi nel dettaglio i contenuti dei seguenti capoversi, in quanto imprecisi (cpv. 2), privi di interesse pubblico (cpv. 3 e 4) e lesivi della legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (LTC; RS 784.10; cpv. 5).
D. Con giudizio del 18 dicembre 2019 il Consiglio di Stato ha approvato la variante in oggetto, respingendo il gravame interposto da RI 1, RI 2 e RI 3. Dopo aver delineato la tematica e il quadro legale di riferimento, l'Esecutivo cantonale ha rilevato come l'art. 15a NAPR, la cui formulazione riprende il sistema a cascata proposto dalle linee guida cantonali, semplificandolo e raggruppando concettualmente zone di destinazione con caratteristiche simili al fine di non appesantire la struttura, non ponesse problemi dal profilo della legalità e dell'opportunità. Ha inoltre aggiunto che con l'introduzione della nuova normativa il Comune si era conformato alla legislazione federale e cantonale vigente in materia di pianificazione delle antenne per la telefonia mobile.
E. RI 1, RI 2 e RI 3 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando in via principale l'annullamento della citata risoluzione governativa e della variante adottata dal Comune e chiedendo, in via subordinata, il rinvio degli atti al Consiglio di Stato, affinché approvi l'art. 15a NAPR con le modifiche già proposte in prima sede, nonché, in via ulteriormente subordinata, il ritorno degli atti al Comune, affinché adotti l'art. 15a NAPR con dette modifiche. Nel merito esse ripropongono i medesimi argomenti avanzati senza successo davanti al Governo.
F. In sede di risposta il Comune chiede che il ricorso sia respinto con scarna motivazione. Anche la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) postula la reiezione del gravame, richiamando le motivazioni e le considerazioni esposte nella risoluzione governativa impugnata.
Le ricorrenti non hanno replicato.
Considerato, in diritto
1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100). Certa è la legittimazione attiva delle ricorrenti (art. 30 cpv. 2 lett. b LST). Il ricorso, tempestivo (art. 30 cpv. 1 LST), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il gravame può essere giudicato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
2.1. In campo pianificatorio il Comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del Comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole o opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016 n. 43 consid. 4.1 con rinvii).
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 segg. LPAmm; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43 consid. 4.2 con rinvii). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).
Secondo le insorgenti l'art. 15a cpv. 1 NAPR violerebbe le garanzie costituzionali della libertà economica e di quella d'informazione. In particolare, ritengono che il modello a cascata introdotto con la variante non sia sorretto da un sufficiente interesse pubblico, in quanto inutile per rapporto alla situazione pianificatoria comunale.
3.1. Nelle zone edificabili gli impianti di telefonia mobile sono generalmente conformi alla zona di situazione. Tuttavia, il Tribunale federale ha riconosciuto che per vaste fasce della popolazione tali impianti, nella misura in cui sono riconoscibili visivamente in quanto non sono mascherati o lo sono in modo inefficace, possono comportare un disagio psicologico suscettibile di minacciare e compromettere la qualità della vita nelle abitazioni, ridurre l'attrattività delle zone residenziali e diminuire il valore degli immobili ubicati nelle loro vicinanze. Tali ripercussioni sono state qualificate dall'Alta Corte federale come immissioni immateriali degli impianti di telefonia mobile, immissioni che possono essere contrastate dai Cantoni e dai Comuni mediante gli strumenti della pianificazione territoriale (DTF 138 II 173 consid. 7.4.3, 136 I 395 consid. 4.3.2-4.3.3, 133 II 321 consid. 4.3.4; STF 1C_451/2017 del 30 maggio 2018 consid. 2.5.2).
3.2. Nell'ambito delle loro competenze, Cantoni e Comuni possono pertanto emanare norme edilizie e pianificatorie volte a influenzare le ubicazioni e la costruzione delle antenne per la telefonia mobile nelle zone residenziali, al fine di salvaguardarne il carattere, la qualità abitativa e l'attrattività (DTF 138 II 173 consid. 7.4.3, 133 II 321 consid. 4.3.4; STF 1C_167/2018 dell'8 gennaio 2019 consid. 2.3, 1C_451/2017 citata consid. 2.5.2). In tal senso, come visto, gli art. 30 cpv. 1 n. 8 e 117 cpv. 1 RLst domandano ai Comuni di integrare nelle norme di attuazione del piano rego-
latore (regolamento edilizio), entro 10 anni, una disciplina sulle condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile. Per giurisprudenza, una simile disciplina deve comunque rispettare i limiti posti dal diritto federale, segnatamente dalla legislazione ambientale e dal diritto delle telecomunicazioni (DTF 133 II 321 consid. 4.3.4 con rinvii; in proposito si veda anche "Riassunto" a pag. 7 della linea guida federale intitolata "Telefonia mobile: Guida per Comuni e Città", edita nel 2010 dall'Ufficio federale dell'ambiente [UFAM], delle comunicazioni [UFCOM], dello sviluppo territoriale [ARE], consultabile sul sito internet www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/elettrosmog/pubblicazioni-studi.html). In particolare, i Comuni non possono adottare norme che mirano a proteggere la popolazione dalle immissioni delle radiazioni non ionizzanti, tale ambito essendo regolato a livello federale esaustivamente dall'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23 dicembre 1999 (ORNI; RS 814.710), emanata in base alla legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), che dunque non lascia spazio a normative cantonali o comunali (cfr. DTF 133 II 321 consid. 4.3; RtiD I-2006 n. 26 consid. 4; linee guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile" del febbraio 2016, pto. 3, pag. 3). Non possono neppure dotarsi di disposizioni che ostacolano gli interessi pubblici perseguiti dalla LTC, legge questa che tende a garantire a tutte le cerchie della popolazione in tutte le parti del Paese un servizio universale di telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili nonché a rendere possibile una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione (cfr. art. 1 LTC). I Comuni possono pertanto adottare, per esempio, norme che escludono esplicitamente le antenne di telefonia mobile da determinate aree soggette a particolare protezione (pianificazione negativa, Negativplanung) o le assegnano a determinati comparti (pianificazione positiva, Positivplanung, cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2, 138 II 173 consid. 6.3, 133 II 321 consid. 4.3.4; linea guida federale citata, cap. 4.2.3, pag. 33 seg.). Di regola, queste regolamentazioni non devono comunque limitarsi a valutazioni riferite a singole parti di territorio, ma devono essere elaborate in un contesto più ampio, che tenga conto di una visione globale di tutti i problemi rilevanti (cfr. DTF 133 II 353 consid. 4.2., 133 II 321 consid.
4.3.4., 133 II 64 consid. 6.4; Heinz Aemisegger, Die bundesrechtliche Rechtsprechung zu Standortgebundenheit und Standortplanung von Mobilfunkanlagen, in: VLP-ASPAN, Dossier zu Raum & Umwelt n. 2/08, cap. 3.1.2.; Benjamin Wittwer, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, II ed., Zurigo 2008, pag. 107 segg.; per tutto quanto precede: STA 90.2008.75 del 14 aprile 2011, 52.2016.182 del 9 marzo 2010 consid. 3). Ammissibili sono inoltre modelli a cascata (Kaskadenmodelle), elaborati in considerazione della situazione concreta del singolo Comune (cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2, 4.4 e 4.5 e rinvii, 141 II 245 consid. 2.1, 138 II 173 consid. 6.4-6.6; STA 52.2015.437-440 del 31 agosto 2017 consid. 2.3). Il Comune è libero di adottare la soluzione pianificatoria che ritiene più adeguata, purché essa sia conforme al diritto federale, ossia consenta uno sviluppo della rete di telefonia mobile che sia compatibile con le disposizioni in materia ambientale e con le esigenze degli operatori e dei clienti finali, oltre che con la sensibilità della popolazione. Il disciplinamento comunale non deve dunque in nessun caso condurre al divieto di posare antenne (cfr. linea guida cantonale citata, p.to. 6, pag. 5).
3.3. Come detto, il modello a cascata costituisce uno dei possibili sistemi di pianificazione a disposizione dei Comuni per disciplinare l'ubicazione delle antenne di telefonia mobile sul proprio territorio. Questo modello, che il Tribunale federale ha giudicato lecito (cfr. DTF 138 II 173 consid. 6; STF 1C_51/2012 / 1C_71/2012 del 21 maggio 2012 consid. 5.5), è applicabile unicamente agli impianti di telefonia mobile percepibili visivamente, ossia riconoscibili nella loro forma e fattezza e quindi atti a generare secondo la giurisprudenza federale le immissioni immateriali di cui si è detto al considerando 3.1. Esso introduce un ordine di priorità fra le diverse zone d'utilizzazione, classificandole a seconda del loro grado di sensibilità: le zone percepite dalla popolazione come "meno sensibili" (zone lavorative, produttive, industriali) sono poste in priorità più alta (I), mentre quelle destinate esclusivamente alla residenza hanno una priorità più bassa. In base a tale sistema, un'antenna in una zona di priorità inferiore è ammessa unicamente nella misura in cui gli operatori di telefonia mobile dimostrano che per motivi di ordine tecnico o inerenti alla disponibilità del sito non è possibile realizzarla in una zona di priorità superiore (cfr. linea guida federale citata, cap. 4.2.3., pag. 33 seg.). In questo senso, alle pag. 5 e 6 la linea guida cantonale nella versione aggiornata del febbraio 2016 propone una "norma tipo" basata su un modello a cascata caratterizzato da nove livelli (gradi) di priorità:
I. priorità: zone per il lavoro;
II. priorità: zone per scopi pubblici nelle quali sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro;
III. priorità: zone per l'abitazione nelle quali sono ammesse anche attività di produzione di beni e servizi;
IV. priorità: zone per il tempo libero;
V. priorità: zone destinate esclusivamente all'abitazione a carattere intensivo (alta densità);
VI. priorità: nuclei;
VII. priorità: zone destinate esclusivamente all'abitazione a carattere estensivo (bassa densità);
VIII. priorità: zone per scopi pubblici nelle quali non sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro;
IX. priorità: aree delimitate dal raggio di 100 metri da locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati).
I gestori delle antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non sono disponibili ubicazioni nelle zone con priorità più alta.
Le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inserimento.
Sono percepibili visivamente e sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile identificabili come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.
Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.
Le restrizioni dei diritti fondamentali devono fondarsi su una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico preponderante e rispettare il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.; DTF 132 I 282 consid. 3.2). La legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono, d'altra parte, dei principi giuridici fondamentali che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie attività (art. 5 Cost.).
4.1. Il principio della legalità prevede che la limitazione di un diritto fondamentale deve fondarsi su una norma generale e astratta. Essa deve essere sufficientemente precisa in modo da garantire la sicurezza del diritto. L'agire dell'amministrazione nel singolo caso deve essere prevedibile e rispettare il principio della parità di trattamento. La precisione che la base legale deve avere dipende dalla gravità della limitazione del diritto fondamentale (DTF 130 I 360 consid. 1).
4.2. In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di un provvedimento di pianificazione del territorio esso è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). Se per restringere la proprietà può essere invocato, senza aprioristiche preclusioni, qualsiasi ordine di motivi, le restrizioni alla libertà economica (art. 27 Cost.) sono conformi alla Costituzione solo se si fondano su motivi di polizia o di politica sociale oppure su misure di pianificazione del territorio (DTF 132 I 282 consid. 3.3). Il fatto che queste misure possano avere degli effetti secondari anche sulla libera concorrenza non le rende di per sé contrarie a questo principio (STF 1C_323/2007 del 15 febbraio 2008 consid. 5.2; Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz: im Rahmen der Bundesverfassung von 1999, der UNO-Pakte und der EMRK, IV ed., Berna 2008, pag. 1071).
4.3. Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610).
zona residenziale in riva al lago, e infine le zone per scopi pubblici in cui non sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro, ossia tutte le zone AP-EP non citate nelle aree con priorità III. Al grado di priorità III sono assegnate quelle aree delimitate dal raggio di 50 m da ambienti dove soggiornano persone particolarmente sensibili, ossia la casa per anziani e il centro scolastico. Tuttavia, considerata l'esiguità della zona per attività produttive e di servizio, il fatto che vi sono ammesse anche destinazioni abitative e la volontà di protezione estetico-paesaggistica dei nuclei (cfr. rapporto 2018, pag. 7-8), l'art. 15a cpv. 1 NAPR ha poi assunto la formulazione adottata dal Consiglio comunale, che riprende i contenuti indicati a pag. 8 del rapporto 2018 (cfr. supra, consid. C.a).
Con l'introduzione del cpv. 3 il Comune ha inoltre voluto tutelare il suo patrimonio naturale, culturale e paesaggistico tramite speciali garanzie (perizia esterna) in ordine all'inserimento delle antenne per la telefonia mobile nel contesto protetto.
5.2. Le insorgenti negano la sussistenza di un interesse pubblico sufficiente a prevedere la disciplina di cui al cpv. 1. Infatti, criticata l'attribuzione al grado di priorità II delle zone dei nuclei, che, vista la loro considerevole estensione, sarebbe atta a pregiudicare il compito federale loro affidato, nonché i contenuti del grado di priorità III che perseguirebbe scopi estranei alla normativa, relativi alla protezione dell'ambiente, gli ordini di priorità necessari si ridurrebbero a uno solo, di modo che la norma si rivelerebbe superflua.
5.2.1. Il territorio del Comune di Brissago ha una superficie complessiva di 17.74 km2 e si caratterizza per la sua integrazione nella struttura urbana del Locarnese, all'interno della quale, a seguito del declino della lavorazione del tabacco e delle attività legate all'edilizia, assume, oltre alla funzione residenziale, quella specializzata di stazione turistica (cfr. rapporto di pianificazione del novembre 1993, pag. 7; rapporto 1993). Il suo comprensorio può essere delimitato orizzontalmente in cinque settori con caratteristiche morfologiche e insediative peculiari: la riva lago compresa tra la strada cantonale e il lago, la prima fascia collinare situata tra la strada cantonale e quota 300 msm; la seconda fa-
scia collinare compresa tra le quote 300 e 600 msm; i monti di Piodina, Incella, Porta, Borgna e di Naccio e infine i nuclei del Piano e delle Coste (cfr. rapporto 1993, pag. 4-5 e pag. 10). La trama insediativa che determina l'assetto attuale del Comune si caratterizza per lo spostamento progressivo del baricentro comunale verso il Nucleo del Piano e lungo la strada cantonale, dove si concentra la maggior parte della popolazione residente, delle attività alberghiere e produttive e dei servizi pubblici e privati e per l'occupazione degli spazi aperti delle coste con insediamenti estensivi (cfr. rapporto 1993, pag. 7). Dal profilo pianificatorio nella fascia compresa fra il lago e la strada cantonale sono situate la zona residenziale in riva al lago con destinazione esclusivamente abitativa (cfr. art. 24 cpv. 1 NAPR), la zona speciale riva lago con destinazione mista (residenziale, turistica, alberghiera e di servizio: cfr. art. 23 cpv. 1 NAPR), l'area assegnata al PRP Grand Hotel, in cui, oltre al mantenimento della casa di cura esistente al mapp. 21, è ammessa pure la costruzione di abitazioni, alberghi, ristoranti ed altre attrezzature turistiche (cfr. p.to B.2.1.A e p.to B.2.2.A NAPRP Grand Hotel), l'area assegnata al PRP Fabbrica Tabacchi con destinazioni miste (cfr. art. 9 NAPRP Fabbrica Tabacchi, che prevede per il settore A: mantenimento delle attività produttive e di servizio con possibilità di insediare nello stabile esistente contenuti abitativi, ricreativi, culturali, congressuali e turistici; per il settore B: residenza; per il settore C: mantenimento dell'attività produttiva esistente e, in caso di cessazione, ricostruzione della struttura con contenuti comuni al servizio dei settori A e B quali piscina coperta, reparto wellness e fitness e, in generale, contenuti ricreativi), la maggior parte dell'area assegnata al PRP del Nucleo del Piano con destinazione prevalentemente residenziale (cfr. art. 4 NAPRP Nucleo del Piano e Relazione pianificatoria dell'aprile 1990, pag. 11) nonché alcune aree AP/EP. Nella prima fascia collinare si situa la parte rimanente della zona PRP del Nucleo del Piano, la zona per attività produttive e di servizio (cfr. art. 27 cpv. 1 NAPR), la zona di costruzione intensiva con destinazione mista (residenziale, alberghiera, di servizio e produttiva, cfr. art. 25 cpv. 1 NAPR), la zona di Caregnano e Madonna di Ponte con la medesima destinazione (cfr. art. 26 cpv. 1 NAPR che rinvia all'art. 25 cpv. 1 NAPR), la zona intensiva speciale, nella quale vanno mantenute le destinazioni turistico-alberghiere e sanitario-assistenziali esistenti (cfr. art. 28 cpv. 1 e 2 NAPR), la zona di costruzione estensiva destinata in principio alla residenza (cfr. art. 29 cpv. 1 NAPR), alcune aree destinate alla costruzione di alloggi a pigione moderata e per l'accesso alla proprietà nonché diverse zone AP-EP. Nella seconda fascia collinare trovano spazio la zona di costruzione estensiva, due aree riservate per l'accesso alla proprietà e alcune aree AP-EP. La prima e la seconda fascia collinare sono poi punteggiate dai vari nuclei delle Coste, in principio destinati alla residenza (cfr. art. 31 cpv. 2 NAPR).
Il Comune si contraddistingue inoltre per le sue qualità naturalistiche (cfr. art. 16 e 17 NAPR e il piano del paesaggio che prevede vaste zone di protezione naturalistica e alcune aree di rispetto della natura e del paesaggio) e culturali (cfr. elenco dei beni tutelati a livello cantonale e locale di cui all'art. 18 cpv. 1 lett. a e b NAPR che, per quanto attiene ai beni d'importanza cantonale, sembrerebbe incompleto [cfr. elenco IBC, consultabile all'indirizzo: https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/ubc/temi/inventario-dei-beni-culturali/consultazione-ibc/consultazione/]).
5.2.2. Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, che ritengono la normativa superflua, la necessità di disciplinare la posa di antenne per la telefonia mobile sul territorio di Brissago è suffragata da un eminente interesse pubblico. La presenza di vaste zone destinate all'abitazione, alle quali possono essere assimilate anche quelle destinate alle attività alberghiere e sanitario-assistenziali, nonché la sussistenza di numerosi beni culturali e di vaste aree di protezione naturalistica a diretto contatto con la zona edificabile, fanno sì che le premesse di cui all'art. 30 cpv. 1 n. 8 RLst risultino date. Dal profilo prettamente teorico, la scelta del Comune di adottare al cpv. 1 dell'art. 15a NAPR il modello a cascata per disciplinare la posa degli impianti per la telefonia mobile sul proprio territorio - con le riserve di cui si dirà in seguito - appare sorretta da valide ragioni per il fatto che l'area edificabile comunale presenta destinazioni abbastanza diversificate (zone produttive, zone residenziali, zone miste, numerose aree atte ad ospitare attrezzature e costruzioni d'interesse pubblico), ciò che permette una loro classificazione in diversi gradi di priorità a seconda dei contenuti ivi ammessi. Pure la riflessione se-
condo la quale la zona per attività produttive e di servizio risulta troppo esigua per essere assegnata da sola al grado di priorità I nonché la volontà di preservare, vista la loro rilevanza culturale e paesaggistica, i nuclei, destinati principalmente alla residenza, risulta condivisibile con conseguente loro assegnazione ad un grado di priorità inferiore. Tuttavia l'analisi territoriale necessaria per comprovare la bontà della scelta codificata al cpv. 1, non va oltre, limitandosi a queste due riflessioni. Il risultato che ne deriva è che al grado di priorità I sono assegnate in pratica tutte le zone edificabili del Comune, incluse le zone edificabili AP-EP, ad eccezione dei nuclei (grado di priorità II), della casa per anziani e del centro scolastico (grado di priorità III). L'approccio prescelto non risulta dunque verificabile, e quindi motivato in modo sufficiente, in quanto non sorretto da un'analisi territoriale che dimostri concretamente che le zone attribuite alla priorità I siano accorpate correttamente alla luce delle loro finalità. Anzitutto, dall'esame delle destinazioni delle varie zone, risulta che accanto a quelle prettamente residenziali (zona residenziale in riva al lago, zona di costruzione estensiva, zona intensiva speciale, zona dei nuclei delle Coste e del PRP Nucleo del Piano) vi sono anche zone miste, che ammettono, oltre alla residenza, contenuti produttivi (zona per attività produttive e di servizio, zona di costruzione intensiva, zona di Caregnano e Madonna di Ponte, PRP Fabbrica Tabacchi, settore A), di modo che un approccio diversificato fra queste zone non parrebbe di primo acchito escluso. Inoltre è ben vero che, anche qualora si volesse procedere a tale differenziazione, le zone prettamente residenziali ricoprono comunque la stragrande maggioranza della superficie edificabile del Comune (cfr. piano delle zone e tabelle riportate a pag. 16 del rapporto 1993). Problematica appare allora la loro attribuzione alla categoria di grado I, la quale, secondo il concetto alla base del modello a cascata, dovrebbe invece racchiudere proprio quelle zone ritenute meno sensibili sotto il profilo "estetico" per la popolazione (cfr. RtiD II-2020 n. 6 consid. 7.1). Sotto questo profilo, incomprensibile risulta l'affermazione contenuta nel rapporto 2018, pag. 6, secondo cui la concretizzazione della presente procedura provvede ad adempiere alle disposizioni previste dal RLSt, facendo in modo che la scelta dell'ubicazione delle antenne rispetti un
chiaro ordine di priorità, privilegiando la collocazione nelle aree percepite come meno sensibili per la popolazione (sottolineatura d.R.). Il rapporto 2018 non spiega inoltre le ragioni per cui in concreto si sia deciso di adottare un modello a cascata piuttosto che una norma che contemplasse una pianificazione positiva o negativa dell'ubicazione delle antenne per la telefonia mobile sul territorio, o ancora una combinazione dei vari modelli (cfr. linea guida federale intitolata "Telefonia mobile: Guida per Comuni e Città", cap. 4.2.7, pag. 39, citata al consid. 3.2). Soluzione questa che permetterebbe, fra l'altro, di tutelare anche il patrimonio culturale del Comune, vista la volontà, codificata al cpv. 3 dell'art. 15a NAPR di garantire che gli impianti per la telefonia mobile non lo compromettano. Sempre a pag. 6 l'ente pianificante si limita infatti a indicare di aver semplificato il sistema a cascata contenuto nelle linee guida cantonali con la scelta di tre gradi di priorità, per raggruppare concettualmente zone con caratteristiche simili e non appesantire la struttura, precisando poi, a pag. 7, come l'introduzione nelle NAPR della nuova normativa non abbia lo scopo di ostacolare l'installazione di impianti per la telefonia mobile sul territorio comunale e debba tenere conto anche dell'interesse pubblico a una fornitura di servizi adeguata. Tali indicazioni, del tutto vaghe e generiche, non sono state sostanziate neppure in sede di risposta. L'impressione che se ne ricava è quella di una trasposizione del modello proposto dalla linea guida cantonale, senza un'analisi approfondita delle caratteristiche e delle qualità del territorio di Brissago e senza una riflessione in merito all'opportunità di adottare soluzioni di gestione alternative degli impianti (in particolare: pianificazione positiva o negativa). Peraltro, qualora l'espressione "non appesantire la struttura", ripresa anche dal Consiglio di Stato nella risoluzione avversata (cfr. supra, consid. D), sia da interpretare nel senso di evitare la formulazione di un sistema a cascata costituito di un numero eccessivo di livelli di priorità, tale criterio da solo non potrebbe in ogni caso rappresentare un valido motivo atto a giustificare la variante all'esame. Infatti, pur essendo di principio corretto l'approccio volto a razionalizzare la classificazione delle zone del piano raggruppando quelle che ammettono contenuti analoghi nello stesso grado di priorità, per essere sorretta da un sufficiente interesse pubblico una simile soluzione deve poggiare, come detto, su motivi pertinenti e basarsi su un'analisi territoriale approfondita.
5.2.3. Per quanto attiene alle zone AP-EP va poi osservato che, se da un lato l'attribuzione al grado di priorità III della casa per anziani e del centro scolastico appaia giustificata in base alla tabella riassuntiva di cui a pag. 7 del rapporto 2018, dall'altro non risultino sufficientemente chiari i motivi alla base dell'attribuzione al grado di priorità I di tutte le altre AP-EP situate in zona edificabile, i cui contenuti sono molto eterogenei (cfr. piano delle zone AP/EP). La necessità di un esame più approfondito è peraltro indicata nella linea guida cantonale che a pag. 7 rileva che la norma tipo va adattata da ogni singolo Comune alla propria realtà, tenendo conto della pianificazione esistente, della sua situazione e delle concrete caratteristiche territoriali e paesaggistiche. In quest'ottica, la motivazione espressa dall'ente pianificante a pag. 6-7 del rapporto 2018, secondo cui il territorio di Brissago non presenterebbe eccessive difformità, risulta manifestamente insufficiente e, in ogni caso, visto quanto riportato al considerando che precede, appare il frutto di un'analisi superficiale. Dagli atti della variante non sono quindi desumibili i motivi che giustificano le scelte operate dal Comune, che non si fondano su una ponderazione degli interessi verificabile sulla base di accertamenti riferiti al suo comprensorio.
5.2.4. In definitiva il Comune non ha dimostrato l'interesse pubblico alla base della sua scelta né ha compiuto la necessaria ponderazione degli interessi. Ne discende che a torto il Governo ha approvato l'introduzione di questo capoverso, che deve quindi essere annullato. Vista la loro stretta correlazione, l'annullamento del cpv. 1 dell'art. 15a NAPR comporta l'annullamento del cpv. 2 della medesima norma, che si fonda direttamente sul modello a cascata.
5.2.5. A titolo abbondanziale si rileva che, contrariamente a quanto pretendono le ricorrenti, la scelta di cui al cpv. 1 di delimitare un raggio da aree dove soggiornano persone particolarmente sensibili risulta in linea di principio sorretta da ragioni oggettive (cfr. anche "norma tipo" contenuta nella linea guida can-tonale che prevede l'attribuzione in ultima priorità delle aree nel raggio di 100 m da locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili, supra, consid. 3.3). L'indicazione di un preciso raggio di protezione (in concreto 50 m) garantisce infatti un approccio sistematico alla questione della tutela dalle immissioni immateriali generate dalle antenne telefoniche e consente, malgrado una certa standardizzazione, di tenere adeguatamente conto delle caratteristiche del tessuto insediativo di ogni singolo comune, adattando le dimensioni del raggio di protezione. Esso risponde all'interesse pubblico di tutelare le categorie più sensibili della popolazione dalle immissioni immateriali provenienti dagli impianti telefonici ubicati nelle vicinanze di determinate costruzioni pubbliche.
5.3.
5.3.1. L'art. 15a NAPR riprende testualmente nei successivi capoversi il tenore della "norma tipo" elaborata dal Dipartimento del territorio nella direttiva cantonale (cfr. supra, consid. 3.3). Il suo cpv. 3 dispone che le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inseri-mento. Nelle sue finalità tale disposizione sembrerebbe rispondere a un interesse pubblico, nella misura in cui mira a proteggere oggetti e luoghi particolarmente sensibili e tutelati dalle ripercussioni estetiche negative derivanti dalla posa di impianti per la telefonia mobile. Sennonché, imponendo agli operatori telefonici di far allestire sistematicamente una perizia, essa risulta lesiva del principio della proporzionalità in senso stretto (cfr. supra, consid. 4.3).
5.3.2. La LST prevede all'art. 104 cpv. 2 (= art. 94 cpv. 2, fino al 9 febbraio 2015; BU 2015, 40) una clausola estetica positiva (principio operativo) applicabile a tutto il territorio cantonale. Tale norma esige che gli interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 RLst precisa che ciò si verifica quando un progetto si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi. Il principio d'inserimento ordinato e armonioso è applicato dall'Ufficio della natura e del paesaggio (art. 109 cpv. 1 LST, art. 109 cpv. 1 lett. b RLst), nell'esame delle domande di costruzione che riguardano i progetti edilizi fuori dalle zone edificabili (art. 24 e 25 LPT), i nuclei, le rive dei laghi ed i paesaggi d'importanza federale e cantonale e le zone edificabili, in quest'ultimo caso se il progetto comporta un impatto paesaggistico significativo. Per il resto, all'interno della zona fabbricabile, esso è applicato dai comuni, che possono richiedere il parere del Cantone (cfr. art. 109 cpv. 2 LST). Tale principio trova dunque applicazione anche nell'esame delle domande concernenti le antenne di telefonia mobile, ancorché nel loro caso, di principio, non sia applicabile un metro di giudizio troppo severo, posto che la loro ubicazione e il loro aspetto sono spesso dettati da esigenze tecniche (cfr. STF 1C_98/2011 del 22 settembre 2011 consid. 6.1; Christoph Fritzsche/Peter Bösch/Thomas Wipf, Zürcher Planungs- und Baurecht, Zurigo 2011, pag. 674).
Per rapporto agli interventi che coinvolgono un bene culturale protetto di interesse cantonale o che avvengono all'interno del suo perimetro di rispetto, la legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 445.100) impone d'altronde che essi siano autorizzati dall'autorità cantonale, segnatamente dall'Ufficio dei beni culturali (UBC; art. 24 cpv. 1 e 25 cpv. 1 LBC), sentito il parere della Commissione dei beni culturali (CBC; art. 24 cpv. 2 LBC in combinazione con l'art. 19 del regolamento sulla protezione dei beni culturali del 6 aprile 2004; RBC; RL 445.110). La consultazione preliminare della CBC da parte del municipio è invece facoltativa, ma pur sempre possibile, per progetti che coinvolgono beni protetti di interesse locale (art. 25 cpv. 2 LBC).
Per quanto attiene invece agli oggetti protetti a livello federale, la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451) dispone all'art. 7 cpv. 2 che sia raccolta la perizia della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e della Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) se, nell'adempimento di un compito delle Confederazione ai sensi dell'art. 2 LPN - quale è, secondo la giurisprudenza federale, il rilascio di una licenza edilizia per la costruzione di un impianto di telefonia mobile (DTF 131 II 545 consid. 2.2; cfr. Peter Heer in: Institut für Schweizerisches und Internationales Baurecht e al. [curatori], Baurecht 2019, Aktuelle Rechtsfragen zum ISOS, pag. 192) - un oggetto iscritto in un inventario federale ai sensi dell'articolo 5 LPN (quale, ad
esempio, l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale [ISOS]) può subire un danno rilevante oppure se sorgono questioni d'importanza fondamentale. Oltretutto, la LPN conferisce alla CFNP e alla CFMS la facoltà di allestire motu proprio una perizia facoltativa in casi gravi (cfr. art. 8 LPN).
Da quanto esposto emerge che sia il diritto cantonale sia quello federale prevedono già l'intervento di autorità specializzate al fine di valutare l'inserimento nel paesaggio degli impianti di telefonia mobile e le ripercussioni di questi ultimi in contesti particolarmente sensibili - dal profilo naturalistico, paesaggistico e culturale - e protetti. Alla luce di ciò appare invero eccessivo pretendere l'inoltro sistematico di una perizia di un esperto esterno nel caso di impianti che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti. A maggior ragione che la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100) e il relativo regolamento di applicazione del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) consentono all'autorità, laddove necessario, di chiedere all'istante in licenza ulteriori informazioni e completamenti e, in casi partico-lari, anche l'allestimento di studi speciali o perizie (cfr. art. 11 cpv. 3 RLE). Ne consegue che il cpv. 3 dell'art. 15a NAPR dev'essere annullato.
5.4. In considerazione dell'annullamento dei primi tre capoversi dell'art. 15a NAPR, nella misura in cui il cpv. 4 rinvia a questi ultimi va anch'esso annullato. In merito a tale disposto giova tuttavia rilevare come, contrariamente a quanto asserito dalle insorgenti, esso appaia sorretto da un sufficiente interesse pubblico ritenuto che s'innesta nel solco della giurisprudenza federale secondo cui le ripercussioni immateriali generate dagli impianti di telefonia mobile derivano unicamente da impianti direttamente visibili (né nascosti né mascherati) o indirettamente riconoscibili visivamente in quanto mascherati o nascosti in modo inefficace (cfr. DTF 138 II 173 consid. 7.4.3, 136 I 395 consid. 4.3.2-4.3.3, 133 II 321 consid. 4.3.4; STF 1C_451/2017 del 30 maggio 2018 consid. 2.5.2, citate al consid. 3.1). La norma mira infatti a preservare la qualità di vita nelle zone abitative del piano, conser-
vandone intatta l'attrattività. Inoltre non viola il principio della proporzionalità, ritenuto che non tocca le antenne telefoniche opportunamente rese invisibili o indistinguibili per forma e fattezza attraverso l'ausilio di efficaci metodi di mascheramento (come ad esempio l'inserimento dell'impianto nella falda dei tetti, la sua accurata integrazione nei comignoli ecc.), per le quali il Tribunale federale ha infatti rilevato come l'interesse pubblico a prevenire le immissioni immateriali generate delle stesse sia a tal punto contenuto da rendere sproporzionata qualsiasi restrizione della libertà degli operatori di scegliere dove ubicarle (cfr. STF 1C_451/2017 citata consid. 2.6). Esaminando un'analoga disposizione introdotta dal Comune di Rothenburg nel Canton Lucerna, l'Alta Corte federale ha inoltre considerato come la formulazione visuell als solche wahrnehmbare Antenne ("antenna percepibile visivamente come tale") non violi il diritto federale, sebbene sia indeterminata e conceda all'autorità comunale ampio potere d'apprezzamento nello stabilire in quali casi un impianto di telefonia mobile sia da considerarsi tale (cfr. STF 1C_451/2017 citata consid. 4.8.1-4.8.4).
5.5. Può invece essere mantenuto in vigore il cpv. 5 dell'art. 15a NAPR, in quanto il suo contenuto, che si limita a codificare la giurisprudenza in materia di conformità di zona e di altezza delle antenne per la telefonia mobile (cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2, 141 II 245 consid. 2.1, 138 II 173 consid. 5.3, 133 II 321 consid. 4.3.1 e 4.3.2; STA 52.2016.466 del 14 settembre 2018 consid. 2.2, 3.5), non viola il diritto. La risoluzione governativa impugnata va dunque confermata limitatamente a tale punto.
6.2. La tassa di giustizia è posta in capo alle ricorrenti in proporzione al grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), mentre sono date le premesse per sollevare l'ente pubblico da tale obbligo (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Il Comune, tuttavia, è tenuto a versare le ripetibili alle insorgenti, patrocinate, proporzionalmente al grado di successo dell'impugnativa (art. 49 cpv. 1 LPAmm), a valere per entrambe le sedi di ricorso.
Per questi motivi,
decide:
§ Di conseguenza la risoluzione del 18 dicembre 2019 (n. 6733) del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui approva l'art. 15a cpv. 1-4 NAPR.
La tassa di giustizia di fr. 900.- è posta a carico delle ricorrenti, alle quali va retrocesso l'importo di fr. 1'100.- versato in eccesso quale anticipo spese. Il Comune verserà alle insorgenti complessivamente fr. 2'500.- per ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera