Incarto n. 90.2019.5
Lugano 15 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2019 di
RI 1 e RI 2 patrocinati da: PR 1
contro
la risoluzione del 5 dicembre 2018 (n. 5755) con cui il Consiglio di Stato ha statuito in merito ai ricorsi di CO 3, di CO 4 unitamente a CO 5 e CO 6 nonché della CO 7 (__________) unitamente a CO 4 contro il piano particolareggiato del nucleo di Tremona (PPN) del Comune di Mendrisio;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 e RI 2 sono comproprietari del mapp. 28 di Mendrisio, sezione Tremona, inserito nella zona nucleo tradizionale (NV) secondo il piano regolatore dell'allora Comune di Tremona, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 19 aprile 2005 (n. 1828) e integrato in seguito da alcune varianti.
B. a. Durante la seduta del 16 dicembre 2013 il Consiglio comunale di Mendrisio ha adottato il piano particolareggiato del nucleo (PPN) di Tremona, divenuto quartiere del Comune di Mendrisio a seguito dell'aggregazione intervenuta nel 2009. Il PPN è accompagnato da un piano d'arredo e da un piano di edificabilità. Quest'ultimo suddivide la sostanza edilizia del nucleo in sei categorie, fra cui quella degli stabili da conservare (recupero e valorizzazione) e degli stabili di valore ambientale e urbanistico (possibilità di riedificazione con volumetria simile, principalmente caratterizzante il nucleo). L'edificio principale al mapp. 28 è stato attribuito alla categoria degli stabili di valore ambientale e urbanistico, per i quali è ammessa la demolizione e la riedificazione (cfr. art. 7 cpv. 3 e 12 cpv. 1.2 delle norme d'attuazione del PPN; NAPP). Inoltre ai mapp. 2, 26, 28, e 49 è stata concessa una superficie edificabile vincolata, ossia un'area di potenziale nuova edificazione.
b. Avverso tale ordinamento sono stati inoltrati tre ricorsi davanti al Consiglio di Stato: CO 3 è insorto in qualità di cittadino attivo del Comune, chiedendo in particolare l'attribuzione di tutti gli edifici di valore ambientale e urbanistico alla categoria degli stabili da conservare e lo stralcio della superficie edificabile vincolata attribuita al mapp. 28. CO 4, CO 5 e CO 6, anch'essi cittadini attivi del Comune, hanno chiesto l'annullamento del PPN, contestando in particolare la categoria degli edifici di valore ambientale e urbanistico nonché l'assetto pianificatorio concernente il mapp. 28. Analoghe richieste hanno postulato infine CO 4 e CO 7 (__________) nel loro ricorso.
C. Esperita l'istruttoria relativa ai succitati ricorsi senza coinvolgere i proprietari del mapp. 28, con risoluzione del 21 ottobre 2015 (n. 4485) il Consiglio di Stato ha approvato il PPN di Tremona. Tuttavia, in parziale accoglimento delle impugnative in parola, ha attribuito d'ufficio gran parte degli edifici di valore ambientale e urbanistico, incluso quello al mapp. 28, alla categoria degli stabili da conservare, per i quali sono ammessi solo interventi di risanamento (cfr. art. 7 cpv. 2 e 12 cpv. 1 NAPP), e ha negato la sanzione alla superficie edificabile vincolata concessa al mapp. 28 (cfr. p.to n. 2 del dispositivo, pag. 21, che rinvia al p.to 4.1 Modifiche d'ufficio e decisioni che necessitano di una pubblicazione, pag. 20, lett. a, b, c).
D. Accertata una violazione del diritto di essere sentiti di RI 1 e RI 2, con sentenza 90.2016.3 del 24 febbraio 2017 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto, in quanto ricevibile, il ricorso da essi presentato, annullando la predetta risoluzione governativa limitatamente a quanto disposto per il mapp. 28. Gli atti sono stati ritornati al Consiglio di Stato affinché, concessa agli insorgenti la facoltà di esprimersi in merito ai gravami inoltrati contro l'assetto previsto dal PPN per la loro proprietà e di partecipare all'assunzione delle relative prove, emettesse una nuova decisione (cfr. p.ti n. 1.1. e 1.2. del dispositivo).
E. Ripetuta l'istruttoria secondo le indicazioni del Tribunale, con risoluzione del 5 dicembre 2018 (n. 5755) il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente i ricorsi di CO 3, di CO 4, CO 5 e CO 6 nonché della CO 7 unitamente a CO 4 (cfr. supra, consid. B.b), non approvando la superficie edificabile vincolata al mapp. 28 (p.to n. 1.i del dispositivo) e ritornando gli atti al Comune affinché proceda all'allestimento di una variante (procedura semplificata) volta a identificare nel dettaglio le modalità d'intervento più appropriate da applicare alle diverse componenti dell'edificio in questione, individuando le componenti meritevoli di conservazione e quelle che invece possono essere demolite e ricostruite nei termini stabiliti dagli artt. 7.3 e 12 NAPPN (p.to n. 1.ii del dispositivo).
F. Avverso tale risoluzione RI 1 e RI 2 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo che il PPN venga approvato, per quanto concerne la loro proprietà, così come adottato dal Consiglio comunale. Lamentando nuovamente una violazione del loro diritto di essere sentiti sotto vari profili e mettendo in discussione la legittimazione attiva della CO 7, essi rimproverano al Governo di aver violato l'autonomia del Comune nonché il principio della parità di trattamento. Chiedono l'esperimento di un sopralluogo.
G. a. In sede di risposta il Comune postula l'accoglimento del gravame, mentre la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione), CO 3 e CO 4 chiedono che venga respinto. In particolare CO 3 domanda che il p.to n. 1.ii del dispositivo della risoluzione impugnata venga precisato ed esteso. CO 5 e CO 6 dichiarano di rinunciare alla loro qualità di parte e chiedono di venir dimessi dalla lite. Anche la CO 7, rimproverando al Governo di averle riconosciuto a torto la legittimazione attiva, chiede di essere stralciata dai ruoli.
b. Con la replica i ricorrenti prendono dettagliatamente posizione in merito agli argomenti contenuti nelle risposte, confermando le loro tesi e domande. In particolare mettono in dubbio l'imparzialità del Governo, che avrebbe affidato l'istruttoria ai medesimi funzionari che già si erano occupati della fattispecie. Con le dupliche il Comune, la Sezione, CO 3 e CO 4 si riconfermano nelle loro precedenti comparse scritte.
Considerato, in diritto
1.2. Poiché la procedura amministrativa ticinese non conosce l'istituto del ricorso adesivo (cfr. Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 3 ad art. 69), la richiesta formulata da CO 3 con la risposta di precisare ed estendere il p.to 1.ii del dispositivo è irricevibile.
1.3. Visto l'esito del gravame non occorre inoltre esaminare le richieste della CO 7 e di CO 5 e CO 6 di venir dimessi dalla lite, al fine di sottrarsi all'obbligo di far fronte alle spese di giudizio e di corrispondere eventuali ripetibili (cfr. art. 47 e 49 LPAmm).
1.4. Poiché la procedura relativa al controverso piano particolareggiato è stata avviata in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365), in vigore sino al 31 dicembre 2011, essa dovrà essere esaminata, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 117 LST).
1.5. Il gravame può inoltre essere esaminato sulla base degli atti dell'incarto, integrati dal richiamo dell'incarto 90.2016.3 (cfr. supra, consid. D), senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi emerge con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie agli atti. Il sopralluogo sollecitato dagli insorgenti non appare atto a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 segg. LPAmm; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43 consid. 4.2 con rinvii). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).
I ricorrenti rimproverano anzitutto al Governo di non essersi espresso in merito agli argomenti da essi avanzati in sede di istruttoria. La decisione impugnata si paleserebbe infatti striminzita, stereotipata e generica. Ciò sarebbe particolarmente evidente per quanto attiene ai motivi portati a giustificazione del rinvio contenuto al p.to 1.ii del dispositivo. Sostengono inoltre che, poiché il rinvio sembrerebbe imporre al Comune una modifica a loro svantaggio del regime a cui è sottoposto l'edificio al mapp. 28, il Governo avrebbe dovuto concedere loro preventivamente la facoltà di esprimersi in merito conformemente all'art. 83 cpv. 3 LPAmm.
3.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo dell'obbligo della motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45 consid. 2a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2c ad art. 26; Lorenz Kneubühler, Die Begründungspflicht, Berna 1998, pag. 29 seg.). Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro; l'autorità non è inoltre tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti, in quanto atte a influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF cit., ibidem, inoltre 130 II 530 consid. 4.3, con rinvii; STF 1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2, 1C_287/2007 del 17 marzo 2008 consid. 2.2., entrambe con rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, n. 532 con rinvii, tra l'altro a RDAT I-1999 n. 27 consid. 3b; Borghi/Corti, op. cit., n. 2a ad art. 26, pure con rinvii).
3.2. Alla luce dei principi testé esposti, le critiche dei ricorrenti si rivelano infondate. In quanto rivolte contro la mancata approvazione della superficie edificabile vincolata, da una lettura delle motivazioni addotte nella risoluzione impugnata in evasione ai ricorsi di CO 3, di CO 4, CO 5 e CO 6 nonché della CO 7 unitamente a CO 4, emergono infatti tutti gli elementi di rilievo che hanno portato il Governo ad accoglierli parzialmente, ponendo così RI 1 e RI 2 nella situazione di comprendere appieno i motivi alla base della decisione e permettendo loro di impugnarla con piena cognizione di causa. Inoltre, come appena ricordato, nella sua decisione l'autorità non è tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti: sapere, invece, se le motivazioni addotte dal Governo sono pertinenti e sufficienti a giustificare la mancata approvazione del vincolo di superficie edificabile vincolata è questione di merito, che verrà esaminata nei seguenti considerandi. Anche per quanto attiene ai motivi posti a fondamento della decisione di rinvio, occorre ritenere che le giustificazioni addotte dal Governo, riassunte al consid. 6.3.1. del presente giudizio, forniscano informazioni sufficienti per comprendere le ragioni che hanno condotto il Governo a statuire in tale senso, conformemente alle facoltà concessegli dall'art. 83 cpv. 1 LPAmm. Non avendo inoltre operato una reformatio in peius, non si vede in che misura esso abbia potuto ledere l'art. 83 cpv. 3 LPAmm (Messaggio del Consiglio di Stato del 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 54-55).
Nella misura in cui i ricorrenti criticano la partecipazione degli stessi funzionari e degli stessi membri del Governo alla decisione qui impugnata, emanata in base al rinvio pronunciato da questo Tribunale, va osservato che, per consolidata giurisprudenza, non vi è preimplicazione ai sensi dell'art. 50 LPAmm qualora un'autorità di ricorso annulli un pronunciato e rinvii la causa alla giurisdizione inferiore, affinché questa statuisca nuovamente in merito (Borghi/Corti, op.cit., n. 3a ad art. 32).
5.1. Giusta l'art. 75 Cost., i cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. I piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati piani regolatori a livello comunale (art. 24 segg. LALPT, in vigore sino al 31 dicembre 2011; art. 18 segg. LST) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).
5.2. Il piano particolareggiato (art. 28 cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT; art. 51 segg. LST) organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territo-rio comunale, quando particolari obiettivi di promozione urbani-stica o socio-economica lo giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono. Esso è previsto nell'ambito di un piano regolatore comunale (art. 54 cpv. 2 LALPT; art. 52 LST). Il piano particolareggiato regola nel dettaglio l'uso dei singoli fon-di, stabilendo per ciascuno ad esempio l'ubicazione e la dimen-sione dei fabbricati, le superfici da mantenere libere, l'arredo di superficie e le caratteristiche degli edifici; può inoltre stabilire la formazione in comune d'infrastrutture che interessino un preciso numero di proprietari, come aree di svago, posteggi e strade di accesso. Il piano particolareggiato si distingue dal piano rego-latore per il diverso grado di specificazione delle utilizzazioni e per la diversa intensità delle restrizioni adottate (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 409 seg. ad art. 54 LALPT, con relativi rinvii alla giurisprudenza).
6.1.1. Il PPN si pone i seguenti obiettivi (cfr. rapporto di pianificazione del novembre 2012, pag. 6):
° salvaguardare le particolarità più importanti del nucleo tra le quali citiamo l'assetto compatto del nucleo, la maglia dei percorsi interni delimitati per la maggior parte dagli edifici e in alcuni casi da muri, la struttura del nucleo, la composizione dei tetti, la strutturazione e arredo degli spazi aperti;
° rivitalizzare il nucleo creando le premesse per facilitare l'arrivo di nuove famiglie, (…);
° creare le premesse affinché i privati possano compiutamente utilizzare la sostanza edilizia attraverso normative e verifiche planovolumetriche, il tutto atto a facilitare il recupero, la trasformazione e l'ampliamento, laddove fattibile, delle strutture edilizie esistenti;
° ricercare delle soluzioni per gli interventi all'esterno, in particolare sulle facciate, commisurati al valore storico dei singoli edifici;
° studiare come integrare un'architettura attuale nel tessuto originale in sintonia con la normale evoluzione culturale che deriva dall'evolversi dei tempi;
° salvaguardare le contiguità e la struttura del nucleo evitando demolizioni che lascino dei vuoti in questa struttura compatta, proponendo puntualmente nuove edificazioni laddove necessarie per completare l'assetto urbanistico e, nel contempo, prestando attenzione alla strutturazione degli spazi interstiziali fra edifici e agli spazi aperti privati in affaccio sulle aree pubbliche;
° creare le premesse per un coerente arredo degli spazi pubblici nel nucleo e nelle pertinenti aree di correlazione;
° valutare le problematiche del traffico veicolare (…).
Esso è accompagnato da un piano d'arredo e da un piano di edificabilità. Quest'ultimo suddivide la sostanza edilizia del nucleo in beni culturali d'interesse locale, in stabili da conservare (recupero e valorizzazione), in stabili di valore ambientale e urbanistico (possibilità di riedificazione con volumetria simile, principalmente caratterizzante il nucleo), in stabili atipici, in costruzioni accessorie e infine in costruzioni o elementi di disturbo. Il piano d'arredo elenca invece gli elementi di arredo e gli altri elementi. Fra gli elementi di arredo figurando in particolare le aree con arredo verde prevalente, le aree verdi di valenza paesaggistica, le aree con arredo misto e le corti e aree inedificabili da arredare (prevalentemente in duro).
6.1.2. Per quanto attiene al mapp. 28, di 1'962 m2, il piano di edificabilità attribuisce l'edificio principale alla categoria degli stabili di valore ambientale e urbanistico, mentre i vari subalterni al servizio dell'azienda agricola gestita dal precedente proprietario, che si sono sviluppati disordinatamente sul fondo, addossandosi in parte alle facciate ovest degli edifici ai mapp. 28, 30 e 37, sono attribuiti alla categoria costruzioni o elementi di disturbo, di cui è auspicato l'allontanamento. A contatto con le suddette facciate e parallela ad esse il piano di edificabilità prevede sul fondo dei ricorrenti una superficie edificabile vincolata, lunga circa 45 m e di larghezza variabile, compresa fra i 4 e i 7 m circa, delimitata da una linea di arretramento. Come quota di riferimento per la nuova edificazione viene indicata quella dell'edificio adiacente al mapp. 30. Per quanto attiene allo spazio inedificato, il piano di arredo attribuisce la parte del mapp. 28 a contatto con il fronte ovest alla categoria aree con arredo verde prevalente, mentre la parte rimanente è attribuita alla categoria aree verdi di valenza paesaggistica. Viene inoltre segnalata la corte ai mapp. 28 e 29.
6.2.
6.2.1. In merito alla superficie edificabile vincolata, il citato rapporto, ricordato a pag. 7 come nell'ambito della revisione del piano regolatore approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione del 19 aprile 2005 (n. 1828) tale impostazione fosse stata scartata per quanto attiene al mapp. 28 (L'idea di procedere ad un ridisegno del fronte ovest del nucleo, con possibilità di nuove edificazioni su un nuovo allineamento avanzato è stata abbandonata; gli interventi di recupero dovranno essere contenuti entro un limite del nucleo che poco si discosta dall'attuale), osserva a pag. 14-15 quanto segue:
Il piano segnala inoltre alcune "superfici edificabili vincolate". Si tratta di aree di potenziale nuova edificazione delimitate tramite linee di costruzione o d'arretramento, aree in cui si ritiene auspicabile un intervento di completazione e/o sostituzione con ampliamento di corpi edilizi al fine di ottenere, tramite tali tasselli, un'adeguata completazione della trama urbana, rispettivamente la ricostituzione di un fronte del nucleo, facendo riferimento per quanto attiene all'altezza ammessa alle gronde di stabili contigui o vicini.
(…)
(…)
Ulteriori spiegazioni si trovano al p.to 3 dell'allegato A0 Risultanze della consultazione pubblica e presa di posizione del Municipio al citato rapporto, in risposta alle osservazioni di CO 3 e 107 firmatari, che si erano opposti a tale soluzione, ritenendo l'intervento sproporzionato rispetto al contesto e alle possibilità edificatorie concesse agli altri proprietari. Ripercorso nel dettaglio l'iter pianificatorio relativo al mapp. 28, il Municipio ha confermato il vincolo di superficie edificabile vincolata, osservando in particolare che:
(…)
il bonus edificatorio è da interpretare come incentivo per promuovere un intervento che altrimenti non sarebbe mai intrapreso (mancando un interesse anche privato). L'obiettivo della proposta resta quello di promuovere la ricostituzione di un nuovo fronte del nucleo ribaltandone la tipologia: da retro a facciata principale;
la linea di arretramento permette un ingombro massimo ma non obbliga un allineamento. Il vero disegno del fronte è quindi demandato alla fase progettuale, che dovrà essere urbanisticamente valida e convincente;
(…)
6.2.2. Nella risoluzione impugnata il Consiglio di Stato non ha approvato il vincolo, ritenendo in particolare che un simile intervento andrebbe a definire delle volumetrie fuori scala rispetto a quelle che caratterizzano attualmente il nucleo. Tale affaccio storicamente non è inoltre mai esistito, ma soprattutto l'inserimento di una fascia edificabile per realizzare una sorta di quinta va a definire delle volumetrie che, sommate a quelle delle costruzioni principali esistenti, porterebbero ad una costruzione importante e senza uguali in questo contesto. Di conseguenza, anche il disegno delle coperture ne risentirebbe in questo punto del tessuto storico, in quanto verrebbero inserite delle falde dalla dimensione non consona e disomogenea ai luoghi che invece vanno preservati.
6.2.3. Tali motivazioni meritano di essere condivise con le seguenti precisazioni. Dai piani che compongono il PPN si evince anzitutto come il fronte ovest del nucleo di Tremona è più ampio e si compone di due segmenti: quello formato dalle facciate degli edifici ai mapp. 28, 30 e 37 e quello leggermente più a sud formato dalle facciate degli edifici ai mapp. 36, 41, 42, 50 e 55. Dalle fotografie scattate il 26 febbraio 2018, durante il sopralluogo indetto dal Governo, emerge come le facciate contigue che compongono il primo segmento presentino peculiarità diverse per quanto attiene al loro disegno nonché alle altezze e all'orientamento dei tetti che le sovrastano (cfr. anche piano Situazione quote tetti, annesso al PPN, nonché le viste su www.google.ch/maps, cfr. al riguardo STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5). La facciata dell'edificio al mapp. 30 appare ancora in uno stato soddisfacente (cfr. foto n. 10), mentre quella originaria al mapp. 28, leggermente avanzata, non è interamente leggibile in quanto nascosta parzialmente dall'avancorpo e dagli accessori, che, secondo gli intendimenti del PPN, andrebbero rimossi (cfr. foto n. 4, 5, 9, 10, 12 e 13). Le caratteristiche della sua parte sud e di quelle dell'edificio attiguo (mapp. 37) emergono dalla fotografia n. 7: ben visibile risulta l'accorpamento, segnalato con tratteggio sui piani, all'edificio principale al mapp. 28 di un volume largo circa 3.5 m, ricostruito per la parte non celata da manufatti in mattoni. Ora, a prescindere dalla situazione di evidente degrado al mapp. 28 e dalla volontà del Comune di incentivare i proprietari a porvi rimedio - motivi questi comprensibili, ma insufficienti a giustificare da soli la soluzione proposta -, la parte del fonte ovest composta dai tre edifici, disomogenei, orientati verso il centro del nucleo e quindi, secondo la terminologia usata dal Comune, formanti un "retro", non presenta particolarità che la differenzino significativamente dai fronti secondari presenti in molti nuclei ticinesi. Non si vede pertanto la necessità di "ribaltare" il fronte tradizionale esistente, cancellandolo e ricostituendolo con un nuovo orientamento, andando per di più ad alterare, senza valide ragioni, il margine del nucleo, di cui il PPN si prefigge, nei suoi intendimenti, di salvaguardare proprio la struttura, avanzandolo e sostituendolo con una fascia di nuova edificazione. Non stupisce pertanto che già nell'ambito della revisione del piano regolatore di Tremona l'ipotesi di ridisegnare tale segmento del fronte ovest del nucleo fosse stata scartata (cfr. considerando che precede).
6.2.4. Occorre poi considerare che, a seguito della risoluzione del 21 ottobre 2015 (n. 4485) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il PPN (cfr. supra, consid. C), l'ulteriore argomento portato a sostegno della superficie edificabile vincolata al mapp. 28, ovvero il suo inserimento in un "nuovo contesto urbanistico" (cfr. rapporto di pianificazione del novembre 2012, pag. 15), viene a cadere. Infatti in tale ambito il Governo ha reputato che l'assegnazione di numerosi edifici, fra cui tutti quelli formanti il fronte ovest del nucleo, alla categoria degli stabili di valore ambientale e urbanistico, di cui è ammessa la demolizione (cfr. art. 7 cpv. 3 delle norme di applicazione del PPN), fosse incompatibile con una corretta conservazione e protezione del tessuto del nucleo di Tremona e con la tutela del patrimonio storico (cfr. p.to 3.3.1, pag. 99). Salvo sei eccezioni (cfr. allegato 1), essi sono quindi stati attribuiti d'ufficio alla categoria stabili da conservare (cfr. p.to n. 2 del dispositivo, pag. 21, che rinvia al p.to 4.1 Modifiche d'ufficio e decisioni che necessitano di una pubblicazione, pag. 20, lett. b). Anche per questo motivo, visto il mantenimento della sostanza tradizionale che compone il fronte, la superficie edificabile vincolata non poteva venir approvata, in quanto ormai avulsa dagli intendimenti originari del PPN. Va dunque respinta la pretesa violazione dell'autonomia comunale ad opera del Governo, istituto che, notoriamente, non permette di tutelare soluzioni contrarie al diritto (DTF 116 Ia 221 consid. 2c, 113 Ia 192 consid. 2d; RDAT II-1997 n. 23 consid. 2, 1989 n. 26 consid. 2c con rinvii).
6.2.5. Da ultimo, non è data di vedere disparità di trattamento, vietata dall'art. 8 cpv. 1 Cost., critica che i ricorrenti invocano per rapporto al destino pianificatorio degli altri fondi a cui è stata attribuita una superficie edificabile vincolata. Infatti in ambito pianificatorio la parità di trattamento si confonde con il divieto d'arbitrio (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a), ciò che non si avvera nel caso concreto poiché la decisione impugnata, per tutti i motivi sin qui esposti, posa su motivazioni pertinenti. Priva di fondamento, la censura va dunque disattesa.
6.2.6. Visto quanto precede, può rimanere aperta la questione, invero non tematizzata dalla risoluzione impugnata, se la superficie edificabile vincolata, che ammonta a circa 250 m2, risulta lesiva dell'art. 38a LPT, che disciplina il diritto transitorio della modifica della LPT del 15 giugno 2012, imponendo ai cantoni di adattare i propri piani direttori ai requisiti di cui agli art. 8 e 8a cpv. 1 LPT entro cinque anni dalla sua entrata in vigore (cpv. 1) e vietando la delimitazione di nuove zone edificabili finché il piano direttore adattato non consegue la necessaria approvazione da parte del Governo federale (cpv. 3).
6.3.
6.3.1. Per quanto attiene alla categoria a cui è assegnato l'edificio principale al mapp. 28 va osservato quanto segue. Come esposto in narrativa e ai considerandi che precedono, il PPN lo attribuisce alla categoria degli stabili di valore ambientale e urbanistico, attribuzione, che nell'ambito della risoluzione governativa del 21 ottobre 2015, il Consiglio di Stato non ha condiviso, optando per il suo inserimento d'ufficio negli stabili da conservare in parziale accoglimento dei ricorsi inoltrati da CO 3, CO 4, CO 5 e CO 6 nonché dalla CO 7 unitamente a CO 4. Con sentenza del 24 febbraio 2017 questo Tribunale ha poi annullato la predetta risoluzione governativa per quanto disposto per il mapp. 28, rinviando gli atti al Governo, che è stato dunque chiamato a riesprimersi (anche) sulla validità della scelta operata dal Comune in merito alla categoria a cui attribuire l'edificio di RI 1 e RI 2. Ripetuta l'istruttoria secondo le indicazioni del Tribunale, a pag. 3 della risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha ritenuto che, così come emerso nell'ambito del sopralluogo esperito il 26 febbraio 2018, l'edificio non presentasse tutte le caratteristiche atte a giustificarne l'assegnazione completa alla categoria degli stabili da conservare e di non poter, nel contempo, operare liberamente il proprio apprezzamento su quali siano le misure più appropriate da eseguire sulle diverse componenti dell'edificio. Gli atti sono dunque stati rinviati al Comune affinché proceda all'allestimento di una variante (procedura semplificata) volta a identificare nel dettaglio le modalità d'intervento più appropriate da applicare alle diverse componenti dell'edificio in questione, individuando le componenti meritevoli di conservazione e quelle che invece possono essere demolite e ricostruite nei termini stabiliti dagli artt. 7.3 e 12 NAPPN. Tali conclusioni non prestano il fianco a critiche.
6.3.2. In base a quanto sinora esposto, appare infatti assodato che l'edificio al mapp. 28 è un elemento importante del fronte ovest del nucleo, che concorre a caratterizzare. Inoltre, dal profilo tipologico, pure di rilievo è il suo impianto a corte, spazio questo condiviso con il mapp. 29 e riportato nel piano di arredo. Esso andrebbe quindi di principio mantenuto e conservato per le sue qualità intrinseche. Tuttavia, com'è emerso in sede di sopralluogo, il suo stato di conservazione non è omogeneo e alcune delle sue componenti risultano fortemente compromesse. Inoltre, se da un lato la costruzione presenta le sicure qualità tipologiche appena descritte, per cui una sua demolizione integrale non si giustifica, è d'altro canto manifesto che altre sue parti sono prive di valore (cfr. in particolare accorpamento sul lato sud, visibile nella foto n. 7). Nulla osta, di conseguenza, nell'ottica di un piano particolareggiato, che, come visto sopra (cfr. consid. 5.2.) regola nel dettaglio l'uso dei singoli fondi, di trovare per l'edificio in questione una soluzione "su misura", che tenga conto del reale pregio e dello stato di conservazione delle varie componenti. Come rilevato dal Governo, spetta in primo luogo al Comune, in virtù della sua autonomia, valutare come procedere e a quale/i categoria/e attribuire la costruzione, introducendo se del caso nelle NAPP una disciplina specifica, che potrà essere più permissiva rispetto a quanto prevede l'art. 11 NAPP per gli stabili da conservare o più restrittiva rispetto a quanto concede l'art. 12 NAPP per gli stabili di valore ambientale e urbanistico. Nell'elaborazione della variante potrà essere anche considerato che il Governo, nella risoluzione del 21 ottobre 2015, ha invitato il Comune a riformulare l'art. 11 NAPP, concernente le prescrizioni particolari per gli stabili da conservare, al fine di stabilire le condizioni entro le quali, per motivi di sicurezza e salubrità, sono possibili delle demolizioni e ricostruzioni nei termini stabiliti dall'art. 12 NAPP (cfr. p.to 4.2 Decisioni che richiedono una variante di PR, sottocapitolo 4.2.1 lett. a., pag. 20). L'identificazione delle modalità d'intervento relative al mapp. 28 andrà dunque valutata anche sotto questo profilo.
7.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve di conseguenza essere respinto.
7.2. La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, ritenuto che il Comune ne va esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata nella misura di fr. 1'500.-, è posta a carico dei ricorrenti.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera