Incarto n. 90.2017.20

Lugano 24 aprile 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Giovan Maria Tattarletti, Matea Pessina

vicecancelliere:

Fulvio Campello

statuendo sul ricorso 5 maggio 2017 di

RI 1 patrocinato da: PR 1

contro

la decisione 28 marzo 2017 (n. 1365), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del comune di Riviera, sezione di Iragna, concernente diverse varianti di adeguamento a seguito della risoluzione 22 dicembre 2009 (n. 6785) del Consiglio di Stato e la nuova zona edificabile in località Gera;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 è proprietario del mapp. 423 di Riviera, sezione di Iragna. Il fondo, avente una superficie di 1'489 mq, forma un'enclave rettangolare all'interno del vasto mapp. 419 dello stesso comune ed è situato in località Camana, a circa mezzo chilometro dal nucleo di Iragna. Sul terreno, inedificato secondo il registro fondiario, si trova uno stabile caduto in rovina, un tempo usato per la lavorazione della pietra (taglio dello gneiss). A nord del fondo vi è un'area boschiva, a sud-est un centro comunale di raccolta dei rifiuti e a sud-ovest un canile d'interesse regionale. L'accesso a entrambe le strutture è garantito da via Camana, a valle della quale vi sono tre edifici (a destinazione prevalentemente agricola) che si affacciano sui campi. La pianificazione del comparto dov'è inserito il fondo è stata oggetto di un complesso iter pianificatorio. Attualmente esso risulta attribuito alla zona per attrezzature ed edifici privati d'interesse pubblico (AEPIP), destinata a deposito patriziale, conformemente alla variante del piano regolatore dell'allora comune di Iragna, approvata con risoluzione 10 giugno 1997 (n. 2898) dal Consiglio di Stato (cfr. anche disp. n. 1.2, pag. 71, della risoluzione governativa 22 dicembre 2009 [n. 6785], mediante la quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione generale del piano regolatore).

RI 1 è pure proprietario nello stesso comune del mapp. 1076. Il fondo, di geometria irregolare, ha una superficie di 3'068 mq ed è situato in località Gera, oltre il limite sud-est del nucleo di Iragna. Il terreno non è edificato e si apre verso un'ampia area prativa. L'estremità nord del fondo confina con il mapp. 479, di proprietà comunale, limitrofo a via della Pietra. A est dei fondi vi è una linea ad alta tensione. Le due particelle appartengono alla zona agricola.

B. a. Durante la seduta del 30 maggio 2016 il legislativo dell'allora comune di Iragna ha adottato una variante di piano regolatore, composta da diverse varianti di adeguamento scaturite a seguito dalla risoluzione 22 dicembre 2009 (n. 6785) del Consiglio di Stato e da una nuova zona residenziale in località Gera. Per quanto qui di rilievo, le varianti prevedono di:

attribuire il mapp. 423 alla zona agricola, ridimensionando la zona AEPIP così come imposto dal Consiglio di Stato nella risoluzione 22 dicembre 2009 (cfr. disp. n. 2, pag. 71, che rinvia al cap. 4.1. "Decisioni e modifiche d'ufficio, pag. 69, n. 12, e disp. n. 3, che rinvia al cap. 4.2. "Decisioni che richiedono l'adozione di una variante di PR, pag. 70, n. 6);

istituire una nuova zona residenziale su parte del mapp. 479 (denominata zona speciale Gera, ZSG), soggetta a un vincolo di piano di quartiere obbligatorio.

Le varianti sono state coordinate al fine di soddisfare i requisiti introdotti dal regime transitorio istituito dalla revisione parziale del 15 giugno 2012 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) in caso di ampliamento della zona edificabile (cfr. art. 38a LPT; Rapporto di pianificazione relativo alle varianti di adeguamento al PR del 22.12.2009, aprile 2016, pag. 25, e Rapporto di pianificazione relativo alla nuova zona residenziale in località Gera, aprile 2016, pag. 57).

b. Avverso tali varianti RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento e chiedendo il mantenimento del mapp. 423 in zona edificabile o, in alternativa, l'assegnazione a tale zona del mapp. 1076 ("Pertanto (…) il ricorrente sarebbe disposto a valutare il dezonamento della particella 423 RFD di Iragna alla condizione che la particella 1076 sia resa edificabile", cfr. ricorso 13 settembre 2016, pag. 6). Secondo il ricorrente, l'inserimento del mapp. 423 in zona agricola, oltre a violare la garanzia della proprietà, il principio della proporzionalità e i principi sanciti dalla LPT, non sarebbe fondato su una ponderazione globale degli interessi in gioco e sorretto da un interesse pubblico rilevante. La variante disattenderebbe in particolare l'art. 15 LPT, in virtù del quale il fondo andrebbe mantenuto in zona edificabile perché apparterrebbe da tempo immemore ai terreni già edificati in larga misura. Tale soluzione sarebbe inoltre necessaria, poiché si tratterebbe "(…) di una zona sulla quale sono presenti edifici pubblici che hanno avuto un certo sviluppo e lo avranno ancora tenuto conto della necessità di zone di interesse pubblico che, notoriamente, scarseggiano anche per costi di acquisizione". Il ricorrente ha quindi chiesto che "(…) la particella sia inserita in una zona di edifici e attrezzature private di interesse pubblico, con la facoltà, data al Municipio, di stabilire le modalità d'intervento, tenuto conto delle disposizioni tecniche particolari per ogni tipo di edificio o attrezzatura. Ha lamentato infine una violazione dell'art. 19 LTP, in quanto la variante priverebbe il fondo dell'accesso attuale. Per quanto riguarda la zona speciale Gera, il ricorrente ha contestato l'idoneità all'edificazione del mapp. 479, osservando come lo stesso, per la sua ubicazione, fosse sottoposto alle radiazioni non ionizzanti emesse dalla linea ad altissima tensione e alle immissioni foniche provenienti dal traffico giornaliero di via della Pietra. Per contro, il suo fondo non sarebbe soggetto ad alcun tipo di immissione.

C. Con risoluzione 28 marzo 2017 (n. 1365) il Consiglio di Stato ha approvato le varianti in parola, respingendo il ricorso di RI 1. Per quanto qui di rilievo, condivisa la riorganizzazione delle zone di interesse pubblico in località Camana, il Governo ha ritenuto che l'inserimento del mapp. 423 in zona agricola fosse corretto, anche in considerazione del fatto che il comparto in questione non può essere ritenuto largamente edificato, essendo caratterizzato dalla presenza di pochi impianti ed edifici. Anche la creazione della nuova zona residenziale speciale al mapp. 479 è stata condivisa dall'Esecutivo cantonale, il quale ha in particolare annotato come la stessa sia stata concepita appositamente per rispondere alle caratteristiche del fondo (in specie in relazione all'inquinamento elettromagnetico e fonico), integrandosi in modo coerente per rapporto al tessuto costruito d'Iragna.

D. Contro tale decisione RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo il rinvio degli atti al comune per l'allestimento di una variante. Riproponendo in sostanza le censure disattese dal Governo, egli rimprovera inoltre al comune di aver stabilito il perimetro della zona AEPIP in modo poco chiaro e razionale, creando "(…) una sorta di "isola pianificatoria" che non ha alcun senso, se non quello di escludere la particella dalla zona edificabile" e ottenere un'area da porre in compensazione con la nuova zona speciale Gera. In merito a questa zona, il ricorrente, lamentando la mancanza del parere vincolante dell'Ispettorato federale per gli impianti a corrente forte, ritiene che le modalità di costruzione studiate per limitare l'impatto fonico violerebbero i principi della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) e in particolare dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41).

E. La Sezione dello sviluppo territoriale, agente per conto del Governo, e il comune di Riviera, rappresentato dal suo municipio, postulano la reiezione del gravame con argomenti che, ove necessario, saranno ripresi in seguito.

F. a. Con l'allegato di replica il ricorrente approfondisce le sue tesi e anticipa che, in caso di conferma dell'assegnazione del mapp. 423 alla zona agricola, chiederà un'indennità per espropriazione materiale. Reputa infine utile portare a conoscenza del Tribunale che "(…) l'insediamento dei futuri magazzini patriziali nella zona 'Camana' è condizionata dall'acquisto dell'attuale magazzino comunale da parte del Patriziato di __________ e il rispettivo trapasso di indici a favore della particella n. 479. Tuttavia, questa operazione è fallita e pertanto anche l'attuale proposta del progetto di quartiere ZSG Gera cade per mancanza di superfici e insufficienza di indici".

b. In duplica la Sezione dello sviluppo territoriale si riconferma nelle proprie tesi di fatto e di diritto. Il comune è rimasto silente.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 7.1.1.1). Certa è inoltre la legittimazione attiva del ricorrente (art. 30 cpv. 2 lett. b LST). Eventuali pretese espropriative esulano invece dalle competenze giurisdizionali di questo Tribunale.

1.2. Il gravame può essere giudicato sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).

2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 seg. LPAmm; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).

Una misura pianificatoria può costituire una restrizione di diritto pubblico ed è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.; DTF 129 I 337 consid. 4.1; STF 1C_54/2015 del 2 novembre 2015 consid. 3.1; cfr. anche: Eloi Jeannerat/Pierre Moor, in: Heinz Aemisegger et al. (curatori), Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Ginevra/Zurigo/Basilea 2016, ad art. 14 n. 41 segg.). La legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei principi giuridici fondamentali, che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie attività (art. 5 Cost.).

  1. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 18 segg. LST), disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi delimitano, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere altre zone d'utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT).

4.1. Zone edificabili

4.1.1. Secondo l'art. 15 vLPT nel tenore in vigore sino al 30 aprile 2014, le zone edificabili comprendevano i terreni idonei all'edificazione che erano già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari e urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima, un terreno che adempiva queste esigenze andava attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale di tutti gli interessi pubblici e privati in causa, effettuata alla luce dei principi e degli scopi della pianificazione territoriale ancorati agli art. 1 e 3 LPT, dovesse essere incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 vLPT per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non avevano pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa. Al pari di quelli sanciti agli art. 1 e 3 LPT, questi criteri rappresentavano piuttosto degli obiettivi, degli strumenti di valutazione, che - ancorché soddisfatti - non conducevano necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile, ma dovevano ancora essere congruamente soppesati e confrontati con tutti gli altri (cfr. STF 1P.37/2003 e 1P.43/2003 del 12.09.2003 consid. 4.4.1; DTF 122 II 326 consid. 6a; DTF 122 II 455 consid. 4a; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 1 e 8 ad art. 15; Alexandre Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentario LPT, n. 40-47 ad art. 15; Piermarco Zen-Ruffinen/ Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).

4.1.2. Il 1° maggio 2014 è entrata in vigore la revisione parziale della LPT del 15 giugno 2012, elaborata quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare "spazio per l'uomo e la natura (Iniziativa per il paesaggio)". L'obbiettivo principale dalla revisione è di arginare l'espansione disordinata degli insediamenti nel territorio e di migliorare la protezione delle superfici coltive, promuovendo uno sviluppo centripeto del tessuto edificato (Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010, 931, cap. 1.3.1). A tale scopo il legislatore ha inasprito i presupposti necessari per poter assegnare un terreno alla zona edificabile e ha introdotto dei provvedimenti affinché le zone edificabili esistenti, non idonee dal punto di vista della pianificazione del territorio, siano progressivamente dezonate e siano assegnati alla zona edificabile soltanto i terreni ubicati correttamente e in conformità agli scopi e ai principi pianificatori (per lo più in siti centrali e ben urbanizzati; cfr. Messaggio citato, cap. 1.3.1 seg. e 2.4).

4.1.3. Il nuovo testo dell'art. 15 LPT stabilisce che le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni (cpv. 1); quelle sovradimensionate devono essere ridotte (cpv. 2). L'ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili

  • prosegue la norma (cpv. 3) - vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio; in particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio. Il cpv. 4 del medesimo disposto precisa che un terreno può essere assegnato a una zona edificabile se è idoneo all'edificazione (lett. a), sarà prevedibilmente necessario all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone edificabili esistenti (lett. b), le superfici coltive non sono frazionate (lett. c), la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico (lett. d) e l'assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore (lett. e).

4.2. Zone agricole

Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1° settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura (lett. a) e i terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (lett. b; cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1° giugno 2003 e sino al 31 dicembre 2011; dal

  1. gennaio 2012 art. 27 VIII. RLst). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). Alla zona agricola, intesa nel suo senso più ampio, espressamente sancito ora all'art. 16 LPT nella versione in vigore dal 1° settembre 2000, ma valido anche in precedenza, dev'essere riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché persegue non solo obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione dell'edificazione sparsa, alla protezione dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione parziale della LPT del 22 maggio 1996, in: FF 1996 III 457 segg., 471, con rinvii).

4.3. Zone per scopi pubblici

4.3.1. Le altre zone d'utilizzazione ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 LPT permettono ai cantoni di precisare, combinare e completare le zone d'utilizzazione principali - edificabili, agricole e protette - definite dal diritto federale (Messaggio del Consiglio federale concernente la LPT del 27 febbraio 1978, in: FF 1978 I 959 segg., 981).

4.3.2. La legislazione ticinese prevede, segnatamente, la possibilità di delimitare delle zone destinate a scopi pubblici (art. 20 cpv. 2 LST), che comprendono i terreni necessari all'adempimento di compiti pubblici, attuali o previsti, da parte di enti pubblici o persone del diritto privato che adempiono compiti pubblici (art. 27 V. regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst; RL 7.1.1.1.1).

4.3.3. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, la delimitazione di una zona di utilità pubblica deve essere giustificata da un bisogno sufficientemente concreto, sicuro e importante, che deve essere indicato con precisione (cfr. DTF 113 Ia 463 consid. 3c, 102 Ia 368 e 94 I 127 consid. 7). Una volta soddisfatte queste premesse, l'autorità pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della determinazione di queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di 15 anni, determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta l'art. 15 lett. b LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo sufficiente e che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con relativa certezza e abbia una buona verosimiglianza di concretizzarsi (cfr. RDAT II-2003 n. 25 consid. 3.2 con rinvii; II-2000 n. 75 consid. 4 con rinvii). La creazione, da parte dell'ente pianificante, di zone per edifici e impianti di interesse pubblico su importanti superfici di terreno, senza precisarne la funzione, semplicemente per poter disporre della maggior libertà di manovra possibile in vista della sistemazione territoriale, non adempie a queste condizioni (cfr. Aemisegger/Kissling, op. cit., ad art. 15 n. 49).

In concreto, il ricorrente insorge innanzitutto contro l'inserimento del mapp. 423 in zona agricola, chiedendone in questa sede l'attribuzione a una non meglio precisata zona edificabile ai sensi dell'art. 15 LPT. Orbene, poiché davanti al Governo egli aveva chiesto (solo) il mantenimento del fondo in zona (edificabile) AEPIP (cfr. supra, consid. B.b) e poiché davanti al Tribunale non sono ammesse nuove domande, ci si può chiedere se la richiesta sia ammissibile. Il quesito non merita ulteriori approfondimenti, nella misura in cui a ogni modo, per i motivi che verranno esposti in seguito, le sue critiche vanno disattese.

5.1. Esclusione dalla zona AEPIP

5.1.1. Come visto in narrativa, la pianificazione in vigore assegna il mapp. 423 alla zona per attrezzature ed edifici privati d'interesse pubblico (AEPIP) destinata a deposito patriziale. Si tratta in concreto di una "zona edificabile particolare o a edificabilità limitata", nella quale è ammessa unicamente la costruzione di edifici e impianti direttamente connessi con l'utilizzazione prevista (cfr. art. 45bis norme di attuazione del piano regolatore, nella versione approvata con risoluzione 10 giugno 1997 [n. 2898]; cfr. anche TA BE, sentenza 7 aprile 2011, in: BVR/JAB 2011 411).

5.1.2. Negli scorsi decenni, i fabbisogni pubblici nel comparto Camana sono stati rivalutati. Ciò ha avuto inizio quando, nell'ambito della revisione di piano regolatore, approvata con risoluzione governativa 22 dicembre 2009 (n. 6785), il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione della riorganizzazione della zona AEPIP esistente, accogliendo il ricorso interposto da RI 1 avverso il mantenimento del mapp. 423 in tale zona, ritenuta in sostanza sovradimensionata. Il comune è stato quindi invitato a elaborare una variante (cfr. supra consid. B.a.). La variante in oggetto scaturisce da tale decisione ed è il frutto della rivalutazione dei fabbisogni pubblici attuata dal municipio, congiuntamente al patriziato. Come riportato nel rapporto di pianificazione relativo alle varianti di adeguamento al PR del 22.12.2009, aprile 2016, pag. 8 seg., l'esecutivo comunale, dopo aver esaminato le necessità pubbliche in gioco, in particolare in relazione ai fabbisogni di immagazzinaggio e deposito (attuali e futuri) di entrambi gli enti, ha deciso di rinunciare a parte della superficie vincolata, ritenendola superflua. L'estensione della zona AEPIP è dunque stata ridotta, assegnando parte dell'area (tra cui anche il mapp. 423) alla zona agricola. Il perimetro della zona è stato definito in base all'analisi delle attività di interesse pubblico previste nell'intero comparto (canile di interesse regionale, depositi patriziali, centro comunale di raccolta rifiuti) e delle relative esigenze. Le diverse funzioni sono state riordinate e concentrate lungo il fronte stradale, cercando di sfruttare al meglio gli edifici e gli impianti esistenti. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente e a differenza di quanto previsto in passato, il perimetro della zona AEPIP risulta ora chiaro e razionale. Alla luce di tale iter pianificatorio, la scelta del comune di ridurre l'estensione della zona AEPIP, nei termini stabiliti dalla variante in oggetto, non può che essere condivisa. Essa si allinea, peraltro, perfettamente alla giurisprudenza del Tribunale federale, riportata sopra al consid. 4.3.4).

5.2. Mancata assegnazione alla zona edificabile

5.2.1. Il ricorrente ritiene che il fondo andrebbe inserito in zona fabbricabile poiché apparterrebbe da tempo immemore ai terreni già edificati in larga misura ai sensi dell'art. 15 LPT.

5.2.2. A torto. Come visto al consid. 4.1.1., perché un fondo possa essere attribuito alla zona edificabile ai sensi dell'art. 15 vLPT occorre, come condizione minima, che sia idoneo all'edificazione, già edificato in larga misura (lett. a) o prevedibilmente necessario all'edificazione e urbanizzato entro quindici anni (lett. b). Ora, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il mapp. 423 non appartiene ai terreni già edificati in larga misura ai sensi restrittivi intesi dalla giurisprudenza sviluppata in merito al previgente art. 15 LPT e applicabile (quale condizione minima) anche nel caso di specie (cfr. STF 1C_54/2015 del 2 novembre 2015 consid. 3.2). Con terreni edificati in larga misura si intende, essenzialmente, il territorio costruito in maniera compatta, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo interno (c.d. Baulücken), direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger/Grodecki, op. cit., ad art. 15 n. 90; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 319).

5.2.3. Nel caso concreto, come si evince dalla visione dei piani e dalla documentazione fotografica presente agli atti, il fondo in oggetto è situato tra una zona per scopi pubblici (alla quale non appartiene più: cfr. supra consid. 5.1.) e una vasta area forestale. Verso sud il comparto si apre sui campi. Le zone edificabili del tessuto insediativo di Iragna sono ampiamente separate dal fondo in oggetto dal quale distano quasi mezzo chilometro. Il fatto che nelle vicinanze del fondo vi siano tre edifici (a vocazione prevalentemente agricola) rivolti verso i campi, non permette di concludere che esso si trovi in un area edificata in larga misura. Neppure quanto rilevato dal ricorrente in merito al trascorso storico del comporta porta a concludere diversamente: attualmente il fondo si presenta come prevalentemente prativo, salvo un vecchio edificio dismesso, del quale rimangono solo i muri perimetrali attorniati dalla vegetazione. Non porta a diversa conclusione il rimprovero mosso in relazione al fatto che il mapp. 423 sarebbe stato dezonato al solo scopo di ottenere un'area da porre in compensazione con la nuova zona residenziale in località Gera. Come visto, la decisione è infatti sorretta dall'interesse di ridefinire una zona per scopi pubblici sovradimensionata. A ogni buon conto, la citata revisione della LPT incoraggia le autorità pianificatorie a dezonare progressivamente le zone edificabili esistenti, non idonee dal punto di vista della pianificazione del territorio, e ad assegnare alla zona edificabile unicamente i terreni ubicati correttamente (cfr. supra consid. 4.1.2.).

5.2.4. Considerato che neppure il ricorrente sostiene che il fondo sia prevedibilmente necessario all'edificazione e urbanizzato entro quindici anni, non è necessario esaminare la fattispecie sotto questo profilo.

5.3. Assegnazione alla zona agricola

5.3.1. Poiché il mapp. 423 non soddisfa i requisiti per essere mantenuto in una zona edificabile particolare destinata a scopi pubblici, né tantomeno assegnato a una zona edificabile ex art. 15 LPT, merita di essere tutelata la decisione di attribuirlo alla zona agricola, intesa nella sua accezione più ampia, espressamente sancita all'art. 16 LPT. Ciò in particolare alla luce del ruolo della zona agricola quale strumento di prevenzione dall'edificazione sparsa e di protezione dell'ambiente e del paesaggio (cfr. supra, consid. 4.2.).

5.3.2. Anche la ponderazione globale degli interessi conforta la decisione del Governo di approvare l'assegnazione del fondo in oggetto alla zona agricola. L'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente e del paesaggio e alla prevenzione dall'edificazione sparsa appare, in concreto, preminente rispetto all'interesse del privato all'inserimento in zona edificabile di un terreno marginale, non necessario all'adiacente zona AEPIP e discosto dal resto delle zone edificabili di Iragna. Deve essere poi ribadito che il ridimensionamento e l'ottimizzazione delle zone edificabili concretizza gli scopi e i principi della pianificazione del territorio esposti agli art. 1 e 3 LPT ed è al cuore della revisione della LPT entrata in vigore il 1° maggio 2014 (cfr. supra, consid. 4.1.2.).

5.3.3. In definitiva la decisione di assegnare il fondo in esame alla zona agricola appare sorretta da una valida base legale e risponde a un interesse pubblico preminente. Essa rispetta pure il principio di proporzionalità poiché si tratta, in definitiva, dell'unica soluzione in concreto possibile. Immune da violazioni del diritto, la decisione del consiglio comunale, tutelata dal Consiglio di Stato, merita d'essere confermata anche dal Tribunale.

5.4. Il fondo è stato inserito, a giusto titolo, in zona agricola. Non occorre dunque approfondire la censura relativa alla violazione dell'art. 19 LPT, che impone fra l'altro all'ente pubblico di urbanizzare le zone edificabili (cfr. Eloi Jeannerat in: Heinz Aemisegger et al. (curatori), op. cit., ad art. 19 n. 48 e 50; STF 1C_447/2015 del 21 gennaio 2016 consid. 3.5). A ogni modo, così come osserva il comune in sede di risposta, la possibilità di accesso al fondo del ricorrente rimarrà quella attuale, ossia dall'adiacente mapp. 421.

5.5. Da ultimo, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non sussiste in concreto disparità di trattamento, vietata dagli art. 8 cpv. 1 e 29 cpv. 1 Cost. A prescindere dalla formulazione generica della censura, deve essere infatti ricordato che in ambito di provvedimenti pianificatori tale principio ha una portata necessariamente limitata ed è rispettato se la scelta operata dal comune si fonda su criteri pianificatori oggettivi, ragionevoli e pertinenti (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a). Condizioni che, come si è appena visto, sono in concreto date.

  1. Il ricorrente ribadisce in questa sede le critiche rivolte all'istituzione della nuova zona edificabile in località Gera, ritenendo, in particolare, che la variante, oltre ad essere priva del parere vincolante dell'Ispettorato federale per gli impianti a corrente forte, non tenga conto delle radiazioni non ionizzanti e delle immissioni foniche - causate rispettivamente dalla linea ad altissima tensione e dal traffico stradale - a cui è esposto il mapp. 479. Inoltre, le modalità di costruzione studiate per limitare l'impatto fonico violerebbero i principi della LPAmb e in particolare dell'OIF.

6.1. Al fine di determinare l'idoneità di un fondo all'edificazione occorre osservare, in primo luogo, gli scopi e i principi pianificatori (art. 1 e 3 LPT; cfr. Aemisegger/Kissling, op. cit., ad art. 15 n. 49). In concreto è di particolare rilievo l'art. 3 cpv. 3 lett. b LPT, secondo il quale gli insediamenti devono essere strutturati in modo da preservare il più possibile i luoghi destinati all'abitazione da immissioni nocive o moleste come l'inquinamento dell'aria, il rumore e gli scotimenti. Anche le legislazioni speciali, come l'OIF e l'ordinanza federale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23 dicembre 1999 (ORNI; RS 814.710) concorrono a determinare l'idoneità all'edificazione di un fondo (cfr. Aemisegger/Kissling, op. cit., ad art. 15 n. 94). Ai sensi dell'art. 3 OPT, le autorità devono inoltre fare una ponderazione globale degli interessi in gioco.

6.1.1. Il Municipio, in sede di elaborazione della variante, ha analizzato le caratteristiche e le problematiche che interessano il mapp. 479, fra cui l'inquinamento elettromagnetico, dovuto alla presenza dei tralicci della linea di alta tensione, e l'inquinamento fonico, generato dal traffico di transito lungo la strada cantonale (cfr. Rapporto di pianificazione relativo alla nuova zona residenziale in località Gera, aprile 2016, pag. 11-15). Ha poi sviluppato un modello urbanistico (cfr. citato Rapporto, pag. 31-39), che è stato verificato alla luce delle problematiche di carattere ambientale che toccano il fondo (cfr. citato Rapporto, pag. 37 e 39 e in particolare, pag. 33,: "La questione compositiva del modello urbanistico scelto (…) nasce da una questione legata alla soluzione del problema fonico verso la strada e di quello elettromagnetico verso la campagna"). In base a tali premesse la nuova zona edificabile è stata limitata alla porzione del mapp. 479 che, partendo dalla strada cantonale, dista al minimo 37 m dall'asse dell'elettrodotto ed è pertanto sottoposta a un valore di inquinamento elettromagnetico inferiore a 1 μT (valore limite stabilito dall'art. 16 e dall'allegato 1 ORNI). Siccome il tracciato dell'elettrodotto non è parallelo alla strada, l'angolo a nord-est della nuova zona edificabile risulta parzialmente interessato da valori che potrebbero superare 1 μT. Tale area è quindi stata riservata esclusivamente alle costruzioni accessorie che non sono luoghi a utilizzazione sensibile (cfr. art. 3 ORNI). Per quanto attiene alle immissioni stradali, occorre premettere che il mapp. 479 è stato oggetto di due perizie foniche che hanno evidenziato la necessità di adottare adeguati accorgimenti per garantire il rispetto dei valori stabiliti dall'OIF. Il modello urbanistico prescelto prevede singole abitazione disposte su due livelli con giardini di pertinenza, passaggi comuni e aree di svago (cfr. citato Rapporto, in particolare illustrazione 26, pag. 35). Tale modello "(…) permette di creare un effetto di schermatura dai rumori provenienti dal traffico stradale. In altri termini, anziché dover realizzare dei ripari fonici (…) come proposto nelle precedenti perizie foniche, i nuovi insediamenti svolgono essi stessi la funzione di riparo fonico. Difatti attraverso l'arretramento degli edifici principali e la realizzazione, nella fascia a contatto con la strada cantonale, di edifici accessori (…) le immissioni foniche risultanti all'interno del fondo sono ampiamente inferiori ai valori di pianificazione di grado II" (cfr. citato Rapporto, pag. 39).

6.1.2. Alla luce di queste premesse, la critica del ricorrente, secondo cui la variante "(…) non tiene conto della presenza delle radiazioni non ionizzanti dovute alla linea ad altissima tensione e delle immissioni foniche provenienti dal traffico giornaliero" appare manifestamente priva di fondamento. Come rettamente rilevato nella decisione impugnata, la variante è stata concepita proprio per rispondere alle problematiche ambientali presenti al mapp. 479. Le modalità costruttive dei vari edifici scaturiscono poi da un approfondito esame e da un accurato confronto fra due modelli urbanistici. Come visto sopra, quello prescelto risponde al meglio ai requisiti posti della legislazione ambientale anche dal profilo dei rumori. L'affermazione generica del ricorrente, secondo cui tali modalità violerebbero i principi della LPAmb e in particolare dell'OIF, senza però spiegarne il motivo, cade pertanto nel vuoto. Non è infine dato di vedere quale parere vincolante dell'Ispettorato federale per gli impianti a corrente forte sarebbe necessario: nei compiti affidati a questa autorità non ricadono infatti preavvisi in materia di pianificazione comunale (cfr. art. 2 ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte del 7 dicembre 1992; RS 734.24).

6.2. In sede di replica il ricorrente sembra voler mettere in dubbio il calcolo del compenso effettuato a seguito della creazione della nuova zona edificabile. Infatti, come esposto in narrativa, le varianti oggetto di approvazione sono state coordinate al fine di soddisfare i requisiti introdotti dal regime transitorio istituito dalla revisione parziale del 15 giugno 2012 della LPT in caso di ampliamento della zona edificabile (cfr. supra, consid. B.a.). A fronte dell'ampliamento di 5'000 mq in località Gera, la variante prevede fra l'altro, a sua compensazione, il dezonamento della zona APIP posta lungo il riale Iragna al mapp. 417, di proprietà patriziale e riservata ai suoi magazzini (cfr. Rapporto di pianificazione relativo alle varianti di adeguamento al PR del 22.12.2009, aprile 2016, pag. 25, e relativo allegato A3 nonché Rapporto di pianificazione relativo alla nuova zona residenziale in località Gera, aprile 2016, pag. 57). Ora, a prescindere dal fatto che il patriziato non ha contestato le varianti all'esame, né tanto meno la superficie del suo fondo posta a compensazione (580 mq), gli eventuali accordi intercorsi fra comune e patriziato, a cui il ricorrente accenna, sono irrilevanti in questa sede in quanto retti dal diritto privato.

6.3. Visto quanto precede la decisione del Governo di tutelare la nuova zona edificabile in località Gera merita di venir confermata. In ogni caso, va rilevato che il comune, in ambito pianificatorio, gode di un potere di apprezzamento che l'autorità di ricorso, che non è autorità di pianificazione, deve rispettare, pena la violazione dell'autonomia comunale (cfr. supra, consid. 2). Se la soluzione adottata dal comune, come visto, rispetta i principi pianificatori, il quesito a sapere se l'eventuale assegnazione della proprietà del ricorrente alla zona edificabile sarebbe stata più confacente diventa questione di opportunità, che sfugge al controllo del Tribunale.

  1. Per i motivi che precedono il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), mentre l'assenza di parti vittoriose patrocinate permette di prescindere dall'assegnare ripetibili (art 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il vicecancelliere

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