Incarti n. 90.2016.11 90.2016.12
Lugano 30 maggio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Matea Pessina
vicecancelliere:
Fulvio Campello
statuendo sui ricorsi
a.
b.
1° febbraio 2016 di RI 1 patrocinata da: PR 1
1° febbraio 2016 del Comune di Bellinzona, rappresentato dal suo municipio, 6500 Bellinzona
contro
la risoluzione 23 dicembre 2015 (n. 6002), con cui il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione della variante del piano regolatore del comune di Bellinzona relativa al comparto di via Pierino Tatti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietaria dei mapp. 49 (9'405 mq) e 4758 (13'121 mq) di Bellinzona, mentre la __________ AG è proprietaria, nel medesimo comune, del mapp. 5644 (11'275 mq), percorso da via dei Gaggini che corre perpendicolare a via Pierino Tatti. I mapp. 49 e 5644, contermini, sono compresi fra il lato nord di via Tatti e il canale Dragonato. Il mapp. 4758, prospiciente la part. 5644, è posto invece sul lato sud di suddetta via. Le proprietà erano inserite in zona residenziale secondo il piano regolatore del comune di Bellinzona, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 18 maggio 1977 (n. 4982) e integrato in seguito da diverse varianti, fra cui quella approvata dal Governo con risoluzione 3 novembre 1987 (n. 6651), che attribuiva il mapp. 5644 alla zona AP/EP - magazzini per materiale linea.
B. a. Durante la seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di Bellinzona ha adottato la revisione generale del piano regolatore, attribuendo la parte a ovest di via dei Gaggini del mapp. 5644 alla zona C residenziale semi-intensiva e quella ad est, unitamente all'intero mapp. 49, alla zona EP n. 671 __________. Anche il mapp. 4758 è stato attribuito alla Zona C - residenziale semi-intensiva.
Con risoluzione 16 ottobre 2001 (n. 4836) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione, negando tuttavia la sanzione a gran parte delle zone edificabili ubicate lungo gli assi stradali principali, rette dall'art. 39 cpv. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore (in seguito: NAPR), per motivi attinenti all'applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41; cfr. capitolo 4.2.4, pag. 31-35, capitolo 6, lett. g e t, pag. 182-183). In tale contesto il Governo rilevava in particolare, a pag. 32, come "(…) nuovi ampliamenti o urbanizzazioni saranno possibili solo dopo una verifica acustica tramite perizia, che appuri la possibilità di attuare quanto proposto nel rispetto della normativa federale (OIF) in vigore" e invitava il comune ad adottare una variante (cfr. capitolo 6, lett. t, pag. 183). Secondo l'allegato 31 rientravano nei comparti non approvati il mapp. 49, circa 3/4 della superficie del mapp. 5644 (esclusa quindi un'area trapezoidale sulla porzione nord-ovest del medesimo) e la fascia profonda circa 45 m da via Tatti del mapp. 4758 (circa 1/3 del fondo).
Sempre in tale ambito, l'Esecutivo cantonale ha accolto il ricorso dell'allora proprietaria del mapp. 5644, che contestava l'inserimento della parte a est di via dei Gaggini del suo fondo in zona EP (cfr. pag. 71-73), invitando anche in questo caso il comune ad elaborare una variante per il cambiamento di zona (capitolo 6, lett. x, pag. 183).
b. Con risoluzione 19 settembre 2007 (n. 4749) il Consiglio di Stato ha approvato 21 varianti al piano regolatore, osservando, a pag. 15-16, quanto segue in merito all'azzonamento proposto dal consiglio comunale per il mapp. 49 e per la parte non azzonata dei mapp. 5644 e 4758, attribuiti alla zona B, rispettivamente alla zona C:
Pone, invece, problemi sostanziali l'attribuzione alla Zona B e alla Zona C dei fondi praticamente liberi da costruzioni che sottostavano all'art. 39 cpv. 1 NAPR (fmn 49, 4758 e 5644). Come già rilevato in sede d'esame preliminare, la pianificazione di questi fondi deve essere valutata attentamente. In particolare l'attribuzione ad una zona destinata a contenuti residenziali intensivi entra attualmente in conflitto con diversi aspetti pianificatori. Innanzi tutto, per la loro ubicazione e per il fatto d'essere privi di edificazione, questi comparti non possono ritenersi già integrati funzionalmente in un quartiere residenziale. Ma, soprattutto, la loro pianificazione va coordinata con il progetto di semisvincolo autostradale formalmente, per la sua occupazione del suolo, per la sua funzione, per le immissioni che provoca. Vi è pure il loro valore urbanistico da tenere in considerazione. Per le loro dimensioni e collocazioni, i fondi richiamano e permettono, soprattutto per ciò che riguarda il fmn 49, funzioni se non pubbliche, certo rappresentative o di richiamo, situati come sono proprio all'entrata di Bellinzona dall'autostrada, e richiedono un ordinamento edilizio maggiore di quello proposto. In ogni caso, l'attribuzione a contenuti prevalentemente residenziali in un'area dove si hanno superamenti dei valori limite d'immissione ai sensi dell'OIF fino ad una profondità di m 50 da via Tatti è da scartare, e ciò a maggior ragione per il fatto che la pianificazione proposta è pure carente dal profilo edilizio (…).
Per questi motivi il Governo ha sospeso l'approvazione dell'azzonamento previsto per i mapp. 49, 5644 e 4758, per dar modo al comune e ai proprietari di esprimersi in merito prima dell'emanazione della decisione formale (cfr. capitolo 5.3. punto J, pag. 66, e allegato 3).
c. Il 12 novembre 2007 il municipio di Bellinzona ha chiesto al Governo di mantenere ulteriormente in sospeso la decisione, al fine di elaborare una nuova proposta.
C. a. Durante la seduta del 14 ottobre 2013 il consiglio comunale ha adottato una variante che prevede l'attribuzione dei mapp. 49 e 5644 alla zona amministrativa Tatti (AT), rispettivamente alla zona residenziale Tatti (RT), e inserisce la fascia non azzonata del mapp. 4758, a contatto con via Tatti, in zona residenziale semi-intensiva C. I fondi sono inoltre vincolati all'allestimento di un piano di quartiere.
b. Contro la risoluzione del consiglio comunale è stata presentata una domanda di referendum. La risoluzione consigliare è stata poi posta in votazione popolare e confermata il 9 febbraio 2014.
c. Avverso la variante, pubblicata dal 16 aprile al 30 maggio 2014, sono insorti sia CO 3 unitamente a CO 4, sia CO 5, criticandola sotto svariati profili e postulandone l'annullamento.
D. Con risoluzione 23 dicembre 2015 (n. 6002) il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione della variante, ritenendola lesiva dell'art. 38a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) e 52a dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1). Osservando come, ad eccezione della porzione di circa 1/4 del mapp. 5644, il comparto fosse privo di destinazione pianificatoria e completamente esterno al territorio già largamente edificato, il Governo ha ritenuto che la superficie in discussione costituisse un ampliamento della zona edificabile di ca. 22'500 mq, non compensato da una riduzione equivalente di superficie fabbricabile. Al comune è quindi stato ordinato di "definire una destinazione d'uso del suolo conforme alle disposizioni delle nuove norme federali per i fondi 49, 4758 e 5644 laddove privi di pianificazione" (cfr. p.to 2 del disp., pag. 19)
E. a. Avverso tale risoluzione il comune di Bellinzona insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendone la riforma nel senso di approvare la variante così come adottata dal suo consiglio comunale e confermata in votazione popolare. Secondo il ricorrente la decisione si porrebbe in contrasto con quanto concordato con le stesse autorità cantonali e con la realtà insediativa del comparto, che rappresenterebbe una zona centrale dell'agglomerato urbano, servita dai mezzi di trasporto pubblico e circondata da aree edificabili e da comparti già edificati. Inoltre la modifica legislativa della LPT era nota all'autorità cantonale almeno dal 2011, senza che mai fosse stata ritenuta d'ostacolo alle scelte pianificatorie discusse e condivise. Anche l'istoriato pianificatorio relativo ai tre fondi, comprendente pure una convenzione sottoscritta nell'ottobre 2011 con il Cantone, dimostrerebbe la volontà di tutte le parti di porre delle basi qualitative per la loro edificazione - considerata l'ubicazione strategica dell'area e l'interesse concreto di enti pubblici e proprietari -, senza mai metterne in dubbio l'edificabilità. Sottolineando quindi la conformità della variante - scaturita dopo un lungo e approfondito iter pianificatorio e inclusa addirittura nel Programma d'agglomerato del Bellinzonese (PAB), ripreso dalla scheda R/M 4 del piano direttore cantonale, approvata dal Consiglio federale dopo l'entrata in vigore della revisione parziale della LPT - al diritto federale e agli indirizzi della politica in materia di pianificazione, dettati dalle autorità superiori, esso lamenta una violazione della sua autonomia, del principio dell'affidamento e della parità di trattamento per rapporto ai fondi limitrofi. A ogni modo, anche qualora si volesse negare che l'edificabilità dei fondi è formalmente acquisita, esso ritiene che essi appartengono in ogni caso alla zona largamente edificata, di cui rappresenterebbero una "Baulücke": dagli atti risulterebbe infatti incontestabilmente che le parti "residuali" dei fondi, oggetto di variante, sono indispensabili per permettere un armonico completamento dell'edificato lungo via Tatti, come previsto dal PAB e dal piano direttore, documenti di dato acquisito, a garanzia di un uso parsimonioso del suolo. Chiedendo l'esperimento di un sopralluogo, rimprovera quindi al Governo di non aver effettuato una corretta ponderazione degli interessi in gioco e di aver disatteso le indicazioni vincolanti contenute nel piano direttore. Conclude asserendo che la risoluzione impugnata risulterebbe lesiva del diritto, non sorretta da un sufficiente interesse pubblico e contraria al principio della proporzionalità.
b. In sede di risposta la Sezione dello sviluppo territoriale, agente per conto del Governo, chiede la reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. CO 3, CO 4 e CO 5 sono invece rimasti silenti.
c. Con la replica e la duplica il comune e la Sezione si riconfermano nelle rispettive allegazione e domande.
F. a. Anche RI 1 insorge davanti a questo Tribunale con richieste e motivazioni analoghe a quelle avanzate dal comune. Dal profilo formale, ritiene inoltre che il Governo, prima di applicare l'art. 38a LPT, avrebbe dovuto giudicare nel merito, in base all'art. 52a cpv. 1 OPT, le impugnative di CO 3 e CO 4, rispettivamente di CO 5.
b. Il comune, in sede risposta, postula l'accoglimento del ricorso rinviando agli argomenti già esposti nel suo gravame. La Sezione chiede la reiezione dell'impugnativa con motivazioni che verranno, se del caso, riprese in seguito. CO 3, CO 4 e CO 5 non hanno presentato un allegato responsivo.
c. Con la replica e la duplica la ricorrente, il comune e la Sezione si riconfermano nelle rispettive allegazione e domande.
Considerato, in diritto
1.2. Poiché la controversa variante è stata avviata in vigenza della legge di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365), essa dovrà essere esaminata, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 117 LST).
1.3. I gravami possono inoltre essere giudicati sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Sulla scorta di un apprezzamento anticipato, il Tribunale non ritiene difatti necessario procedere all'esperimento del sopralluogo richiesto, il cui presumibile risultato non porterebbe ad alcun nuovo chiarimento ai fini del giudizio (RtiD II-2004 n. 13 consid. 3a con rinvii; RDAT I-1995 n. 51 consid. 2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 18 n. 1c). La situazione di fatto che sta alla base della controversia risulta infatti in modo sufficientemente chiaro dalla documentazione versata agli atti dalle autorità intimate.
1.4. I ricorsi, che hanno il medesimo fondamento di fatto, possono essere evasi con un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm).
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio all'art. 69 LPAmm; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/ Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).
3.1. Secondo l'art. 15 vLPT nel tenore in vigore sino al 30 aprile 2014, le zone edificabili comprendevano i terreni idonei all'edificazione che erano già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari e urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima, un terreno che adempiva queste esigenze andava attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale di tutti gli interessi pubblici e privati in causa, effettuata alla luce dei principi e degli scopi della pianificazione territoriale ancorati agli art. 1 e 3 LPT, dovesse essere incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 vLPT per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non avevano pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa. Al pari di quelli sanciti agli art. 1 e 3 LPT, questi criteri rappresentavano piuttosto degli obiettivi, degli strumenti di valutazione, che - ancorché soddisfatti - non conducevano necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile, ma dovevano ancora essere congruamente soppesati e confrontati con tutti gli altri (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre: Waldmann/Hänni, op. cit., n. 1 e 8 ad art. 15; Alexandre Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentario LPT, n. 40-47 ad art. 15; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).
3.2.
3.2.1. Il 1° maggio 2014 è entrata in vigore la revisione parziale della LPT del 15 giugno 2012. Il nuovo testo dell'art. 15 LPT stabilisce che le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni (cpv. 1); quelle sovradimensionate devono essere ridotte (cpv. 2). L'ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili - prosegue la norma (cpv. 3) - vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio; in particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio. Il cpv. 4 del medesimo disposto precisa che un terreno può essere assegnato a una zona edificabile se è idoneo all'edificazione (lett. a), sarà prevedibilmente necessario all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone edificabili esistenti (lett. b), le superfici coltive non sono frazionate (lett. c), la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico (lett. d) e l'assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore (lett. e).
3.2.2. La citata revisione ha dunque inasprito i requisiti necessari per includere nuovi terreni in zona edificabile, al fine di arginare l'espansione disordinata degli insediamenti nel territorio e - grazie a uno sviluppo centripeto più accentuato degli insediamenti - di migliorare la protezione delle superfici coltive; il legislatore ha inoltre posto l'accento sulla funzione dei piani direttori cantonali quali strumenti centrali di controllo e di coordinamento (Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010, 931, cap. 1.3.1). In questo contesto, il nuovo art. 8a cpv. 1 LPT prevede - tra l'altro - che i piani direttori debbano specificare le dimensioni complessive delle superfici insediative e la loro distribuzione nel cantone.
3.3.
3.3.1. L'art. 38a LPT, che disciplina il diritto transitorio della modifica della LPT del 15 giugno 2012, impone ai cantoni di adattare i propri piani direttori ai requisiti di cui agli art. 8 e 8a cpv. 1 LPT entro cinque anni dalla sua entrata in vigore (cpv. 1), ossia entro il 1° maggio 2019. Fino all'approvazione dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale, soggiunge la norma (cpv. 2), i cantoni non possono aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato. Scaduto il citato termine quinquennale, la delimitazione di nuove zone non è ammessa finché il piano direttore adattato non consegue la necessaria approvazione da parte del Governo federale (cpv. 3).
3.3.2. L'art. 38a LPT è concretizzato dall'art. 52a OPT (pure in vigore dal 1° maggio 2014), il cui cpv. 1 specifica che se al momento della sua entrata in vigore è pendente un ricorso contro la decisione dell'autorità cantonale secondo l'art. 26 LPT concernente l'approvazione di un azzonamento, l'art. 38a cpv. 2 LPT non si applica all'azzonamento quando il ricorso non porta né a un riesame né a una correzione materiale parziale della decisione di approvazione oppure se è stato intentato in modo temerario. In questo contesto va respinta la critica di RI 1, secondo cui il Governo non avrebbe potuto applicare l'art. 38a LPT senza evadere preliminarmente nel merito le impugnative di CO 3 e CO 4, rispettivamente di CO 5: tali ricorsi non riguardavano infatti una decisione dell'autorità cantonale secondo l'art. 26 LPT, bensì una variante adottata dal consiglio comunale. Il Tribunale federale ha comunque precisato che l'art. 38a LPT risponde a un interesse pubblico preponderante e, pertanto, è immediatamente applicabile anche alle cause pendenti dinanzi alle autorità cantonali di ultima istanza, a prescindere di massima dalla formulazione poco chiara dell'art. 52a cpv. 1 OPT (DTF 141 II 393 consid. 2 e 3).
3.3.3. Secondo l'art. 52a cpv. 2 OPT durante il periodo transitorio di cui all'art. 38a cpv. 2 LPT possono essere approvati azzonamenti soltanto se, dall'entrata in vigore della disposizione, nel cantone viene dezonata almeno la stessa superficie oppure il dezonamento è effettuato nel quadro della stessa decisione (lett. a), sono delimitate zone destinate a utilizzazioni pubbliche nelle quali il cantone pianifica la realizzazione di infrastrutture molto importanti e urgenti (lett. b) oppure sono delimitate altre zone d'importanza cantonale che si rivelano urgentemente necessarie e se, in sede di approvazione di cui all'art. 26 LPT, è stata definita e cautelata la superficie da dezonare; l'obbligo di dezonamento decade se, secondo il piano direttore, non è necessario adempiervi (lett. c).
4.1.
4.1.1. Per quanto attiene all'azzonamento residenziale dei tre fondi, previsto dal piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 18 maggio 1977 (cfr. supra, consid. A.), il Governo ha rettamente ricordato, a pag. 10 della decisione impugnata, come secondo l'art. 35 cpv. 1 lett. b LPT, i Cantoni
4.1.2. In concreto bisogna dunque ritenere che il piano regolatore approvato nel 1977 ha perso la sua validità per quanto attiene alla delimitazione delle zone edificabili il 1° gennaio 1988, ciò che d'altronde il comune non contesta (cfr. ricorso, p.to 5, pag. 11). Senonché esso ritiene che la variante relativa al mapp. 5644 - allestita sotto l'egida della LPT e approvata dal Governo con risoluzione 3 novembre 1987 -, che attribuiva questa proprietà alla zona AP/EP - magazzini per materiale linea (cfr. supra, consid. A.), avrebbe decretato, almeno per questo fondo, il suo carattere edificabile. Tale tesi non può essere condivisa. Anzitutto il trascorre del termine di cui all'art. 35 cpv. 1 lett. b LPT provocava la decadenza del piano regolatore non conforme alla LPT, inclusi i relativi adattamenti e modifiche (DTF 118 Ib 38 consid. 4a). Inoltre la non conformità al diritto federale può concernere anche un piano d'utilizzazione entrato in vigore dopo il 1° gennaio 1980 (cfr. Ruch, in: Heinz Aemisegger et al. (curatori), op. cit., ad art. 36 n. 31). È quanto si avvera nel caso concreto, ritenuto che questa Corte ha già avuto modo di stabilire al consid. 4.4. della sentenza 90.2001.82 del 7 novembre 2002 che il piano regolatore di Bellinzona, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 16 ottobre 2001, era il primo a dover essere ritenuto conforme alla LPT.
4.2.
4.2.1. Per quanto attiene agli azzonamenti previsti dalla revisione generale appena citata, approvata con risoluzione 16 ottobre 2001, si rileva che, come esposto in narrativa, essa prevedeva l'assegnazione della parte ad ovest di via dei Gaggini del mapp. 5644 alla zona C residenziale semi-intensiva e di quella ad est, unitamente all'intero mapp. 49, alla zona EP n. 671 __________. Anche il mapp. 4758 veniva attribuito alla Zona C - residenziale semi-intensiva. In sede di approvazione il Consiglio di Stato ha tuttavia negato la sanzione a gran parte delle zone edificabili ubicate lungo gli assi stradali principali, rette dall'art. 39 cpv. 1 NAPR, per motivi attinenti all'applicazione dell'OIF. Secondo l'allegato 31 rientravano in questi comparti anche il mapp. 49, circa 3/4 della superficie del mapp. 5644 e la fascia profonda circa 45 m da via Tatti del mapp. 4758 (cfr. supra, consid. B.a.). In base a queste premesse risulta manifesto che l'azzonamento di 3/4 del mapp. 5644 non è stato approvato, vuoi perché inserito in zona C, esposta ad inquinamento fonico, vuoi perché, per la parte inserita in zona EP, il Governo - in evasione del ricorso presentato dall'allora proprietaria - ha richiesto l'elaborazione di una variante. Esso è quindi stato giustamente compreso nei comparti non approvati di cui allegato 31. Medesimo discorso vale per la fascia profonda circa 45 m a contatto con via Tatti del mapp. 4758, inserita in zona C e riportata correttamente nell'allegato 31.
4.2.2. Più delicata risulta l'analisi del regime pianificatorio relativo al mapp. 49. Infatti, secondo il piano delle attrezzature pubbliche e relativo allegato delle NAPR, adottato dal consiglio comunale il 6 luglio 1999, esso risultava vincolato come EP n. 671 __________ (via Tatti) con un indice di edificabilità (i.e.) pari a 4, un'area verde del 30% e un'altezza di 16.50 m. Nella risoluzione 16 ottobre 2001, a pag. 34, il Governo ha in particolare statuito quanto segue:
° non approva il cpv. 1 dell'art. 39 che crea una sovrapposizione di destinazioni d'uso all'interno della stessa zona con conseguente duplice GdS;
° non approva di conseguenza le aree delle zone A, B e C dove l'art. 39 cpv. 1 NAPR esplicava i suoi effetti (vedi allegati 29, 30, 31 e 32).
Non ha per contro avanzato riserve, nell'esame del piano degli edifici e delle attrezzature d'interesse pubblico, in merito alla zona EP n. 671 (cfr. capitolo 4.3, pag. 35-38). Anzi, nell'ambito dell'evasione del ricorso interposto dall'allora proprietaria del mapp. 5644, il Governo non è entrato in merito alla proposta municipale di modificare anche la destinazione del mapp. 49, in quanto "(…) l'attribuzione in Zona B definirebbe un cuneo di tessuto urbano ad alta densità verso via Tatti a nostro parere non ancora giustificabile" (cfr. pag. 73). Bisogna dunque ritenere che la sua inclusione nell'allegato 31 sia frutto di una svista. Di conseguenza con la risoluzione 16 ottobre 2001 l'unico azzonamento approvato, rispettivamente l'unica valida attribuzione alla zona edificabile era quella relativa al mapp. 49. Dopo di che, la pianificazione successiva, sospesa a più riprese così come descritto sopra ai consid. B.b. e B.c., non ha mutato questa situazione. Non può portare a diversa conclusione la sentenza dell'alta Corte federale citata dai ricorrenti (STF 1C_885/2013 del 27 maggio 2014, in particolare consid. 3.4.e 3.5), poiché, nel caso concreto, l'autorità di approvazione ha preso determinate disposizioni riguardo alle superfici per le quali la nuova pianificazione non è stata approvata, ordinando l'allestimento di varianti, poi sospese su richiesta del comune.
4.3. Ferme queste premesse, bisogna ritenere che fino all'attribuzione dei mapp. 49 e 5644 alla zona amministrativa Tatti (AT), rispettivamente alla zona residenziale Tatti (RT), e fino all'inserimento della fascia del mapp. 4758 a contatto con via Tatti in zona residenziale semi-intensiva C, operate con la variante all'esame, solo il mapp. 49 possedeva la qualità di superficie costruibile, mentre le porzioni dei mapp. 5644 e 4758 in parola, per complessivi mq 13'000 circa, attribuite dal piano regolatore approvato nel 1977 alla zona residenziale, l'hanno definitivamente persa il 1° gennaio 1988. Da notare che anche qualora si volesse ritenere che, così come sostenuto dai ricorrenti, esse appartenessero al "comprensorio già largamente edificato" ai sensi dell'art. 36 cpv. 3 LPT - ciò di cui non si può che dubitare (cfr. anche viste su: ‹www.google.ch/maps›, cfr. al riguardo STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rinvii) alla luce della restrittiva giurisprudenza in materia (cfr. RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b, Waldmann/Hänni, op. cit., n. 23 ad art. 15; Flückiger/Grodecki, op. cit., n. 85-93 ad art. 15; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit.; n. 319; Ruch, in: Heinz Aemisegger et al. [curatori], op. cit., ad art. 36 n. 33) - non va dimenticato che la delimitazione delle zone sussidiarie di cui all'art. 36 cpv. 3 LPT terminava con l'entrata in vigore del piano d'utilizzazione conforme ai principi della LPT (cfr. Ruch, in: Heinz Aemisegger et al. [curatori], op. cit., ad art. 36 n. 34), ciò che in concreto risale al 16 ottobre 2001 con la risoluzione governativa che, approvando la revisione generale, ha tuttavia negato la sanzione all'azzonamento (edificabile) previsto per i due fondi. Non può mutare questa conclusione il fatto che la variante in parola sia inclusa nel PAB, ripreso dalla scheda R/M4 del piano direttore cantonale, entrata in vigore il 14 giugno 2014 (cfr. allegato II. "Scenario auspicato dell'organizzazione territoriale"). Infatti, come esposto sopra al consid. 3.3.3., l'art. 52a cpv. 2 lett. a OPT non vieta ai comuni di prevedere ampliamenti della zona edificabile, ammettendoli però alla condizione che venga dezonata una superficie della medesima estensione.
4.4. In concreto la variante all'esame era pendente per approvazione al momento dell'entrata in vigore, il 1° maggio 2014, della modifica della LPT. Alla luce di quanto spiegato al consid. 3.3., trova dunque applicazione l'art. 38a LPT e, pertanto, ogni nuovo azzonamento può essere approvato unicamente se è compensato con un dezonamento di una superficie equivalente nel Cantone. Aspetto che gli atti della variante, elaborati prima dell'entrata in vigore della citata modifica, manifestamente non affrontano. A ogni modo, appare d'acchito escluso che qui possa trovare applicazione una delle ipotesi di cui all'art. 52a cpv. 2 lett. b e lett. c OPT, siccome trattano di fattispecie che manifestamente esulano dalla materia del contendere. Come rettamente ritenuto dal Consiglio di Stato, l'ampliamento della zona edificabile - seppur riconducibile, per i motivi esposti sopra, ai soli mapp. 5644 e 4758 per una superficie complessiva di circa 13'000 mq - non può beneficiare nemmeno dell'ipotesi di cui alla lett. a, siccome non risulta, e nemmeno viene sostenuto, che esso verrebbe compensato. Per tutti questi motivi, nel suo esito, la decisione impugnata merita quindi conferma.
5.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della buona fede, dedotto direttamente dall'art. 9 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), conferisce a ogni individuo la facoltà di esigere che l'autorità statale si conformi alle sue promesse o ai suoi comportamenti, evitando di contraddirsi o di deludere la fiducia da essa ragionevolmente suscitata (DTF 131 II 627 consid. 6.1, 125 I 209 consid. 2c, 122 II 113 consid. 3b/cc, 121 I 181 consid. 2a). Non ogni violazione di tale principio comporta il diritto di pretendere che l'autorità modifichi la sua decisione o ne prenda un'altra. Piuttosto, questo diritto esiste soltanto a determinate e precise, oltre che cumulative, condizioni: l'autorità deve anzitutto essere intervenuta in una circostanza concreta nei confronti di una persona determinata; essa deve avere, o essere reputata avere, agito nel rispetto dei limiti della sua competenza; l'invalidità o l'errore dell'atto sul quale l'amministrato ha improntato il suo comportamento non doveva essere immediatamente riconoscibile; l'amministrato stesso deve essersi fondato su queste assicurazioni o su tale comportamento per prendere disposizioni che non può modificare senza subire un pregiudizio; infine, e in ogni caso, la situazione giuridica non deve essersi modificata tra il momento in cui l'autorità si è pronunciata e quello in cui l'amministrato ha preso le sue disposizioni (cfr. a questo proposito DTF 131 loc. cit., 129 II 361 consid. 7.1).
5.2. In concreto, come esposto sopra al consid. 3.2.1, il 1° maggio 2014 è entrata in vigore la revisione parziale della LPT del 15 giugno 2012 con le relative disposizioni di diritto transitorio. La revisione ha inasprito notevolmente i requisiti necessari per includere nuovi terreni in zona edificabile (cfr. supra, consid. 3.2.2). La variante all'esame, trasmessa al Consiglio di Stato il 25 aprile 14 e completata con l'inoltro in data 25 luglio 2014 dei ricorsi di CO 3 e CO 4, rispettivamente di CO 5, e delle relative osservazioni del comune, era pendente per approvazione al momento dell'entrata in vigore della revisione. Ora, anche qualora si volesse ritenere che il comportamento delle varie autorità cantonali avessero suscitato precise aspettative rispetto alla pianificazione del comparto, in concreto fa manifestamente difetto l'ultima delle premesse richieste dalla giurisprudenza sopra ricordata. In considerazione del mutato quadro giuridico, il Consiglio di Stato non poteva quindi che applicare la nuova normativa.
Da ultimo, non è data di vedere disparità di trattamento, vietata dall'art. 8 cpv. 1 Cost., critica che i ricorrenti invocano per rapporto al destino pianificatorio del fondi limitrofi. Infatti in ambito pianificatorio la parità di trattamento si confonde con il divieto d'arbitrio (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a), ciò che non si avvera nel caso concreto poiché la decisione impugnata, per tutti i motivi sin qui esposti, posa su motivazioni pertinenti. Priva di fondamento, la censura va dunque disattesa.
Per i motivi che precedono i ricorsi devono essere respinti. La tassa di giustizia segue la soccombenza, ritenuto che il comune di Bellinzona ne va esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
I ricorsi sono respinti.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.- già anticipata da RI 1 resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere