Incarto n. 90.2015.42
Lugano 16 dicembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente Giovan Maria Tattarletti, Matea Pessina
vicecancelliere:
Fulvio Campello
statuendo sul ricorso 22 aprile 2015 di
RI 1 e RI 2 RI 3 RI 4 patrocinati da: PR 1
contro
la risoluzione 18 marzo 2015 (n. 1111) con cui il Consiglio di Stato ha approvato le varianti del piano regolatore del comune di Novazzano concernenti l'adeguamento a seguito della sua decisione 27 marzo 2007 (n. 1633) e altre varianti concernenti i nuclei tradizionali di Castellaccio/Casate e Brusata;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, RI 2 e RI 3 unitamente a RI 4 sono comproprietari a Novazzano del mapp. 693, di 3'837 mq, ubicato in località Boscherina. Il comparto, dov'è situato il fondo, è stato oggetto del seguente iter pianificatorio: escluso dalla zona edificabile dal primo piano regolatore adottato dal legislativo comunale e approvato con risoluzione 6 aprile 1982 (n. 1943) dal Consiglio di Stato, quest'ultimo aveva in tale sede invitato il comune a esaminare se l'entità e le caratteristiche dell'insediamento esistente non fossero tali da giustificare la designazione di una zona edificabile (cfr. risoluzione 6 aprile 1982, pag. 35). L'ente locale aveva accolto l'invito e presentato una variante che il Governo ha bocciato con risoluzione 1° luglio 1986 (n. 3798), provvedendo d'ufficio a delimitare l'area edificabile e includendovi anche ca. 1'200 mq del mapp. 693.
B. a. Con risoluzione 27 marzo 2007 (n.1633) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di Novazzano, abrogando quello approvato il 6 aprile 1982 e successive modifiche, eccetto il piano particolareggiato del nucleo e del nuovo centro storico e l'inventario degli edifici ubicati fuori dalle zone edificabili (cfr. dispositivi n. 1 e 2, pag. 102). Tuttavia, per quanto attiene al comparto in parola, il Governo non ha approvato - soprattutto per ragioni attinenti alla contenibilità del piano - la zona residenziale proposta dal comune, che ricalcava grosso modo quella imposta a suo tempo dall'Esecutivo cantonale, salvo per un leggero ampliamento in corrispondenza del mapp. 693 e una lieve estensione verso est fino ad includervi anche il mapp. 1250. Il comune veniva quindi invitato a elaborare una variante per una nuova attribuzione pianificatoria dell'area che prevedesse, fra l'altro, l'inserimento dell'intero mapp. 693 in zona agricola (cfr. dispositivo n. 8, pag. 103, che rinvia al p.to 5.2. "Decisioni che richiedono l'adozione di una variante di PR", lett. B, pag. 99, che rinvia a sua volta al punto 3.6.1. lett. f, pag. 30 e seg.).
b. Tale ordinamento è stato confermato con sentenza 1° settembre 2008 (inc. n. 90.2007.48) da questo Tribunale che ha respinto, nella misura in cui non doveva essere stralciato dai ruoli, il ricorso interposto dal comune di Novazzano contro la risoluzione 27 marzo 2007.
C. Con risoluzione 1° marzo 2011 (n. 1389) il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame/riconsiderazione introdotta dai proprietari del mapp. 693 contro la comunicazione 27 luglio 2010 del municipio di Novazzano, che confermava l'inedificabilità del loro fondo e segnalava l'imminente pubblicazione delle varianti imposte dal Governo con risoluzione 27 marzo 2007.
D. a. Nella seduta del 30 settembre 2013 il consiglio comunale di Novazzano ha adottato le varianti del piano regolatore richieste con la citata risoluzione 27 marzo 2007 e altre varianti concernenti i nuclei tradizionali di Castellaccio/Casate e Brusata. In questo ambito l'intero mapp. 693 è stato inserito in zona agricola.
b. Avverso tale ordinamento i proprietari del mapp. 693 sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che la porzione del loro fondo attribuita in precedenza alla zona edificabile mantenesse tale destinazione. Ripercorrendo l'iter pianificatorio relativo alla loro proprietà e criticando nel dettaglio i contenuti della risoluzione 27 marzo 2007 e della sentenza 1° settembre 2008, essi hanno invocato una violazione della garanzia della proprietà, dei principi della parità di trattamento e della proporzionalità, l'assenza di un interesse pubblico al dezonamento e la scorretta ponderazione di tutti gli interessi in gioco. I proprietari hanno inoltre sottolineato come il dezonamento apparisse ingiustificato alla luce delle caratteristiche del fondo e del recente sviluppo demografico ed edilizio del comune, che lasciava apparire come ormai superate le considerazioni alla base della risoluzione 27 marzo 2007. Hanno infine posto in rilievo come la fattispecie concretizzi i presupposti per ottenere un'indennità di natura espropriativa.
E. Con risoluzione 18 marzo 2015 (n. 1111) il Consiglio di Stato ha approvato le varianti in parola, respingendo nel contempo il ricorso dei proprietari del mapp. 693. Osservando come la destinazione pianificatoria di questo fondo abbia formato oggetto nel tempo di approfondite analisi, il Governo ha ribadito i motivi già espressi in passato, aggiungendo come allo stato attuale anche le prescrizioni federali entrate in vigore il 1° maggio 2014 osterebbero all'accoglimento del ricorso.
F. Avverso tale decisione i ricorrenti citati in ingresso insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che "(…) la parte di terreno di mq 1'412, di cui alla variante che concerne il mappale 693 RFD di Novazzano (Boscherina) continua a essere attribuita alla zona edificabile". Essi ripropongono in sostanza le censure disattese dal Governo, al quale rimproverano in aggiunta di aver leso il loro diritto di essere sentiti sia in relazione alla motivazione carente della decisione, sia all'omesso sopralluogo, che chiedono venga indetto dal Tribunale unitamente a un esperimento di conciliazione.
G. a. In sede di risposta il comune non si è determinato in merito al ricorso, limitandosi fra l'altro ad osservare come, vista l'esigua superficie edificabile in discussione, il dezonamento avrebbe potuto essere evitato. La sezione dello sviluppo territoriale, agente per conto del Governo, postula la reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, ove necessario, nei seguenti considerandi.
b. Con gli allegati di replica e di duplica le parti si riconfermano nelle rispettive posizioni.
H. Il 21 novembre 2016 il giudice delegato ha informato le parti che il ricorso sarebbe stato esaminato anche alla luce della DTF 141 II 393, offrendo loro la possibilità di esprimersi in merito. Il comune ha ribadito le conclusioni proposte in precedenza, mentre i ricorrenti ritengono che la sentenza dell'alta Corte federale non influisca sul caso di specie.
Considerato, in diritto
1.2. Poiché la controversa variante del piano regolatore è stata avviata in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365), essa dovrà essere esaminata, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 117 LST).
1.3. Il gravame può inoltre essere giudicato sulla base degli atti acquisiti all'incarto, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Sulla scorta di un apprezzamento anticipato, il Tribunale non ritiene difatti necessario procedere all'esperimento del sopralluogo, il cui presumibile risultato non porterebbe ad alcun nuovo chiarimento ai fini del giudizio (RtiD II-2004 n. 13 consid. 3a con rinvii; RDAT I-1995 n. 51 consid. 2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 18 n. 1c). La situazione di fatto che sta alla base della controversia risulta infatti in modo sufficientemente chiaro dalla documentazione versata agli atti dalle autorità intimate, che consente, fra l'altro, perfettamente di "(…) avere corretta nozione della localizzazione a vocazione edificabile di parte del fondo 693", senza che vi sia necessità di una visita in loco. Analoghe considerazioni valgono per la richiesta di convocare un esperimento di conciliazione ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 LPAmm che, per i motivi che verranno espressi in seguito, risulta privo di probabilità di esito favorevole (RDAT I-1998 n. 19).
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 seg. LPAmm; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 214).
3.1.
3.1.1. Secondo costante giurisprudenza, la natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 136 I 265 consid. 3.2., 135 I 279 consid. 2.2 e 2.3, 120 Ib 379, 118 Ia 17).
3.1.2. La procedura amministrativa è retta dal cosiddetto principio inquisitorio (art. 25 cpv. 1 LPAmm). In virtù di questo principio l'autorità deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione e assumere di sua iniziativa le prove necessarie, raffrontando accuratamente i contrapporti interessi e rispettando il divieto d'arbitrio, i principi della parità di trattamento, della buona fede e della proporzionalità. In analogia all'art. 8 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), applicabile per la sua portata generale anche al diritto pubblico, la parte può altresì chiedere l'assunzione delle prove offerte. In tal caso l'autorità procede al loro apprezzamento anticipato, in esito al quale essa può rinunciare ad assumere dei mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe ad alcun nuovo chiarimento ai fini del giudizio (DTF 136 I 229 consid. 5.3; RDAT I-1995 n. 51 consid. 2a), come mezzi di prova superflui o non pertinenti (Borghi/Corti, op.cit., n. 1b ad art. 18 ).
3.1.3. Per quanto attiene al mancato esperimento del sopralluogo va rilevato che il Governo, nell'ambito dell'evasione del gravame 18 marzo 2014, ha statuito, a pag. 36, che lo stesso fosse "(…) ricevibile in ordine senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e degli oggetti della contestazione emerge chiaramente dagli atti, in particolare dai piani". Così facendo l'Esecutivo cantonale ha effettuato un apprezzamento anticipato della prova offerta, in esito al quale ha rinunciato a esperire il sopralluogo, valutando che questo non avrebbe portato ad alcun nuovo chiarimento ai fini del giudizio. Tale valutazione resiste all'esame del Tribunale: anzitutto la richiesta di esperire una visita in loco, la cui finalità è stata precisata solo in questa sede (cfr. supra, consid. 1.3.), era formulata in modo del tutto generico, in calce alla trattazione dei vari argomenti unitamente alle varie prove. Inoltre le tesi sostenute nel ricorso erano volte principalmente a rimettere in discussione le valutazioni e gli accertamenti operati nell'ambito della precedente procedura, culminata con la sentenza 1° settembre 2008 di questo Tribunale, senza tuttavia nemmeno addurre una modifica delle circostanze (salvo per quanto attiene alla tematica relativa alla contenibilità del piano, cfr. anche infra, consid. 6.3.2. e 6.3.3). Di conseguenza la loro trattazione poteva avvenire (solo) sulla base degli atti e dei piani senza necessità di assumere la prova richiesta.
3.2.
3.2.1. Dal diritto di essere sentito (cfr. supra, consid. 3.1.1.) la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione: l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti. La garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2.a.aa i.f.).
3.2.2. In concreto il Governo, dopo aver ripercorso, a pag. 36-38 della decisione impugnata, tutto l'istoriato concernente le varie tappe della destinazione pianificatoria del mapp. 693, è giunto a concludere, a pag. 38, che
I signori __________ sono stati pertanto destinatari delle decisioni delle diverse autorità pronunciatesi nel tempo sulla destinazione pianificatoria del fondo di loro proprietà. Essi sono pertanto a conoscenza di tutti i motivi che ostano all'attribuzione del fondo di loro proprietà alla zona edificabile che non possono essere che ribaditi e confermati in questa sede (…). Nessun fatto nuovo si è nel frattempo verificato e nemmeno nessun nuovo argomento è stato sollevato dai ricorrenti tale da poter giustificare una diversa decisione. Anzi l'entrata in vigore delle nuove norme federali lo scorso 1° maggio 2014 hanno reso ancor più restrittivi i principi che reggono il disciplinamento delle zone edificabili e la loro estensione.
In proposito il Tribunale ritiene che la decisione impugnata, che va letta nella sua globalità, alla luce di tutte le premesse e considerazioni formulate nell'istoriato, fornisca informazioni sufficienti per comprendere i motivi che hanno condotto il Governo ad approvare la variante elaborata dal comune. Peraltro la miglior prova della sufficiente motivazione dell'atto impugnato è data dal ricorso presentato dagli insorgenti, che contestano dettagliatamente le valutazioni del Consiglio di Stato. Sapere se queste considerazioni siano corrette è questione di merito, che sarà esaminata in seguito. Anche questa censura cade pertanto nel vuoto.
4.1. Secondo l'art. 15 vLPT nel tenore in vigore sino al 30 aprile 2014, le zone edificabili comprendevano i terreni idonei all'edificazione che erano già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari e urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima, un terreno che adempiva queste esigenze andava attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale di tutti gli interessi pubblici e privati in causa, effettuata alla luce dei principi e degli scopi della pianificazione territoriale ancorati agli art. 1 e 3 LPT, dovesse essere incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 vLPT per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non avevano pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa. Al pari di quelli sanciti agli art. 1 e 3 LPT, questi criteri rappresentavano piuttosto degli obiettivi, degli strumenti di valutazione, che - ancorché soddisfatti - non conducevano necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile, ma dovevano ancora essere congruamente soppesati e confrontati con tutti gli altri (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre: Waldmann/Hänni, op. cit., n. 1 e 8 ad art. 15; Alexandre Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentario LPT, n. 40-47 ad art. 15; Piermarco Zen-Ruffinen/ Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).
4.2. 4.2.1. Il 1° maggio 2014 è entrata in vigore la revisione parziale della LPT del 15 giugno 2012. Il nuovo testo dell'art. 15 LPT stabilisce che le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni (cpv. 1); quelle sovradimensionate devono essere ridotte (cpv. 2). L'ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili - prosegue la norma (cpv. 3) - vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio; in particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio. Il cpv. 4 del medesimo disposto precisa che un terreno può essere assegnato a una zona edificabile se è idoneo all'edificazione (lett. a), sarà prevedibilmente necessario all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone edificabili esistenti (lett. b), le superfici coltive non sono frazionate (lett. c), la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico (lett. d) e l'assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore (lett. e).
4.2.2. La citata revisione ha dunque inasprito i requisiti necessari per includere nuovi terreni in zona edificabile, al fine di arginare l'espansione disordinata degli insediamenti nel territorio e - grazie a uno sviluppo centripeto più accentuato degli insediamenti - di migliorare la protezione delle superfici coltive; il legislatore ha inoltre posto l'accento sulla funzione dei piani direttori cantonali quali strumenti centrali di controllo e di coordinamento (Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010, 931, cap. 1.3.1). In questo contesto, il nuovo art. 8a cpv. 1 LPT prevede - tra l'altro - che i piani direttori debbano specificare le dimensioni complessive delle superfici insediative e la loro distribuzione nel cantone.
4.3. 4.3.1. L'art. 38a LPT, che disciplina il diritto transitorio della modifica della LPT del 15 giugno 2012, impone ai cantoni di adattare i propri piani direttori ai requisiti di cui agli art. 8 e 8a cpv. 1 LPT entro cinque anni dalla sua entrata in vigore (cpv. 1), ossia entro il 1° maggio 2019. Fino all'approvazione dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale, soggiunge la norma (cpv. 2), i cantoni non possono aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato. Scaduto il citato termine quinquennale, la delimitazione di nuove zone non è ammessa finché il piano direttore adattato non consegue la necessaria approvazione da parte del Governo federale (cpv. 3).
4.3.2. L'art. 38a LPT è concretizzato dall'art. 52a OPT (pure in vigore dal 1° maggio 2014), il cui cpv. 1 specifica che se al momento della sua entrata in vigore è pendente un ricorso contro la decisione dell'autorità cantonale secondo l'art. 26 LPT concernente l'approvazione di un azzonamento, l'art. 38a cpv. 2 LPT non si applica all'azzonamento quando il ricorso non porta né a un riesame né a una correzione materiale parziale della decisione di approvazione oppure se è stato intentato in modo temerario. Il Tribunale federale ha comunque precisato che l'art. 38a LPT risponde a un interesse pubblico preponderante e, pertanto, è immediatamente applicabile anche alle cause pendenti dinanzi alle autorità cantonali di ultima istanza, a prescindere di massima dalla formulazione poco chiara dell'art. 52a cpv. 1 OPT (DTF 141 II 393 consid. 2 e 3).
4.3.3. Secondo l'art. 52a cpv. 2 OPT durante il periodo transitorio di cui all'art. 38a cpv. 2 LPT possono essere approvati azzonamenti soltanto se, dall'entrata in vigore della disposizione, nel cantone viene dezonata almeno la stessa superficie oppure il dezonamento è effettuato nel quadro della stessa decisione (lett. a), sono delimitate zone destinate a utilizzazioni pubbliche nelle quali il cantone pianifica la realizzazione di infrastrutture molto importanti e urgenti (lett. b) oppure sono delimitate altre zone d'importanza cantonale che si rivelano urgentemente necessarie e se, in sede di approvazione di cui all'art. 26 LPT, è stata definita e cautelata la superficie da dezonare; l'obbligo di dezonamento decade se, secondo il piano direttore, non è necessario adempiervi (lett. c).
Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1° settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura (lett. a) e i terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (lett. b; cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1° giugno 2003 e sino al 31 dicembre 2011). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). Alla zona agricola, intesa nel suo senso più ampio, espressamente sancito ora all'art. 16 LPT nella versione in vigore dal 1° settembre 2000, ma valido anche in precedenza, dev'essere riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché persegue non solo obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione dell'edificazione sparsa, alla protezione dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione parziale della LPT del 22 maggio 1996, in: FF 1996 III 457 segg., 471, con rinvii).
6.1. In concreto occorre premettere che, con risoluzione 27 marzo 2007, il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione alla modifica del piano delle zone che prevedeva l'inclusione di 1'412 mq del mapp. 693 in zona edificabile, demandando al comune il compito di attribuire l'intero mappale alla zona agricola. Nella medesima risoluzione il Governo ha, in parallelo, abrogato il vecchio piano regolatore e le sue successive modifiche, che attribuivano fra l'altro 1'200 mq del fondo in questione alla zona edificabile. La risoluzione 27 marzo 2007 è stata confermata dal Tribunale con giudizio 1° settembre 2008 (cfr. supra B.b.). Da ciò discende che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, fino alla sua attribuzione alla zona agricola, operata con la variante all'esame, la porzione del mapp. 693 attribuita dal vecchio piano regolatore alla zona edificabile, è divenuta, a seguito della risoluzione 27 marzo 2007, un'area (inedificabile) non pianificata (vuoto pianificatorio), perdendo quindi la sua qualità di superficie costruibile.
6.2. Occorre inoltre rilevare che il ricorso di prima istanza degli insorgenti era pendente al momento dell'entrata in vigore, il 1° maggio 2014, della modifica della LPT. In forza di quanto spiegato al consid. 4.2., trova dunque applicazione, come sostiene il Consiglio di Stato, l'art. 38a LPT e, pertanto, ogni nuovo azzonamento può essere approvato unicamente se è compensato con un dezonamento di una superficie equivalente nel Cantone. Alla luce di ciò, il Tribunale ha offerto alle parti la possibilità di esprimersi in merito alla moratoria istituita dal diritto transitorio (cfr. supra H.). Ad ogni modo, appare d'acchito escluso che qui possa trovare applicazione una delle ipotesi di cui all'art. 52a cpv. 2 lett. b e lett. c OPT, siccome trattano di fattispecie che manifestamente esulano dalla richiesta formulata nel ricorso. Ma al divisato ampliamento della zona edificabile sembrerebbe ostare soprattutto l'ipotesi di cui alla lett. a, siccome non risulta e nemmeno è sostenuto che questo verrebbe compensato. In ogni caso, la questione non necessita di essere approfondita oltre in questa sede, poiché il ricorso andrebbe comunque sia respinto, poiché l'ampliamento richiesto non rispetta nemmeno i requisiti dell'art. 15 vLPT.
6.3.
6.3.1. Come visto al consid. 4.1., perché un fondo possa essere attribuito alla zona fabbricabile occorre che ci si trovi, come condizione minima, in una delle ipotesi previste dall'art. 15 vLPT, applicabile al caso concreto (cfr. DTF 141 II 393 consid. 3, STF 1C_54/2015 del 2 novembre 2015 consid. 3.2.; Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010, 931, cap. 2.3.4), ciò che non è il caso per la porzione del mapp. 693 che i ricorrenti vorrebbero veder inclusa in zona edificabile.
6.3.2. Innanzitutto essa non appartiene ai terreni edificati in larga misura ai sensi restrittivi intesi dalla giurisprudenza. Con terreni edificati in larga misura, secondo l'art. 15 lett. a LPT, si intende infatti essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 319). In concreto, come questo Tribunale ha già avuto modo di statuire al consid. 3.4.3. della sentenza 1° settembre 2008, il comparto dov'è situato il mapp. 693 non adempie manifestamente questo presupposto. Inoltre nessuna modifica delle circostanze, atta a sovvertire tali conclusioni, è intervenuta nel frattempo, ciò che neppure i ricorrenti, che si limitano a rimettere in discussione gli accertamenti e le considerazioni espresse nel 2007 dal Consiglio di Stato e confermate nel 2008 dal Tribunale, sostengono.
6.3.3. I ricorrenti lamentano tuttavia una modifica delle circostanze per rapporto all'asserito recente sviluppo demografico ed edilizio del comune, che lascerebbe apparire come ormai superate le considerazioni alla base della risoluzione 27 marzo 2007. In proposito si osserva che, come spiegato al consid. 3.2.3. della sentenza 1° settembre 2008,
Il piano regolatore di Novazzano presenta (…) delle riserve edificatorie molto ampie, ben al di là del necessario. L'evoluzione della popolazione nell'ultimo decennio di riferimento ha segnato un incremento di 334 abitanti, ossia ca. 16.5% tra il 1990 e il 2000, assestandosi a 2'369 abitanti nel 2000. La potenzialità insediativa del piano, di 5'396 abitanti, appare dunque non solo assai generosa e senz'altro sufficiente per le esigenze di sviluppo, anche le più rosee e ottimistiche, del comune, ma addirittura eccessiva.
Tali previsioni sono confermate dall'evoluzione della popolazione di Novazzano, che nel 2010 contava 2'405 abitanti e nel 2015 2'373 (cfr. i dati dell'Ufficio cantonale di statistica relativi al comune di Novazzano, reperibili all'indirizzo: <http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?fuseaction =dati.dettaglio&id=294>). In considerazione dell'ampiezza delle riserva edificatorie del comune, che contemplano una potenzialità insediativa del doppio rispetto agli abitanti attuali, la costruzione di 25 case familiari in atto in località Pobbia, segnalata dai ricorrenti, nonché l'asserito, ma non comprovato, "(…) insediamento massiccio di lavoratori stranieri con permesso di domicilio e necessità abitativa correlata", non sono manifestamente atti ad esaurire tali riserve e a sovvertire le precedenti conclusioni del Governo, poi confermate da questo Tribunale. Di conseguenza la porzione del mapp. 693, che i ricorrenti vorrebbero veder attribuita alla zona edificabile, non è nemmeno necessaria per lo sviluppo del comune nei prossimi quindici anni (cfr. art. 15 lett. b vLPT)
6.3.4. Poiché la superficie in questione non soddisfa i requisiti di cui all'art. 15 vLPT, non solo merita di essere tutelata la decisione di non assegnarla alla zona edificabile, ma anche quella di attribuirla alla zona agricola, intesa nella sua accezione più ampia, espressamente sancita all'art. 16 LPT, nella versione in vigore dal 1° settembre 2000 (cfr. supra, consid. 5.).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-, già anticipata dai ricorrenti, rimane a loro carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere