Incarto n. 90.2015.126
Lugano 24 gennaio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo
Matea Pessina
assistita dal vicecancelliere:
Fulvio Campello
statuendo sul ricorso 17 dicembre 2015 della
RI 1
contro
la risoluzione 10 novembre 2015 (n. 4778), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di Capriasca;
ritenuto, in fatto
A. La RI 1 è proprietaria dei mapp. 360, 370 e 373 di Capriasca, sezione Cagiallo, ubicati in località Sarone. Sul mapp. 373 sorge un edificio, denominato "Casa __________", attribuito alla zona dei nuclei tradizionali secondo il piano regolatore di Cagiallo, approvato dal Consiglio di stato con risoluzione 29 ottobre 1985 (n. 6457) e integrato in seguito da alcune varianti.
B. a. Durante la seduta del 12 marzo 2012 il consiglio comunale di Capriasca ha adottato la revisione del piano regolatore che, a seguito dell'aggregazione intervenuta nel 2001, riunisce mediante un unico atto le pianificazioni locali degli ex comuni di Cagiallo, Lopagno, Roveredo, Sala (Capriasca), Tesserete e Vaglio. In particolare gli atti informanti la revisione annoverano fra i beni culturali d'interesse cantonale Casa __________ (BCC 11: cfr. art. 13 cpv. 1 norme particolari di attuazione del piano regolatore e piano del paesaggio scala 1:2'500), prevedendo attorno all'edificio un perimetro di rispetto (cfr. piano del paesaggio scala 1:2'500 e piano del paesaggio scala 1:10'000). Il piano del traffico e delle AP-EP contempla inoltre la trasformazione in percorso pedonale (PP) della strada che attraversa una parte del nucleo di Cagiallo-Sarone.
b. Avverso quest'ultimo vincolo la RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento, in quanto la pedonalizzazione parziale del nucleo avrebbe arrecato problemi d'accesso alle proprietà e non le avrebbe più consentito di utilizzare parte dei suoi fondi come posteggio.
C. Con risoluzione 10 novembre 2015 (n. 4778) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di Capriasca, accogliendo il ricorso in parola e rinviando gli atti al comune per l'allestimento di una variante (cfr. dispositivo n. 2, pag. 399, che rinvia al p.to 8.2 "Decisioni che necessitano di una pubblicazione, pag. 396 e 397, e al p.to 8.3 "Decisioni che richiedono l'adozione di una variante di PR", pag. 397). Il Governo ha inoltre approvato incondizionatamente il vincolo di tutela che grava Casa __________ e il relativo perimetro di rispetto (cfr. p.to 6.1.2. lett. e, pag. 31-35).
D. Avverso tale risoluzione, segnatamente contro "la modifica d'ufficio dell'inserimento di Casa __________ a Sarone nell'elenco dei beni culturali d'interesse cantonale", la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando in via principale lo stralcio del vincolo e, in via subordinata, che la protezione dell'edificio venga circoscritta alla parte che ospita la "sala della musica". Nel merito essa lamenta in particolare di non essere mai stata informata circa l'intenzione di tutelare il bene né prima, né durante la procedura di pubblicazione e di aver preso conoscenza del vincolo solo a seguito dello scritto 13 novembre 2014 dell'Ufficio dei beni culturali.
E. a. Il comune, rappresentato dal municipio, e la Sezione dello sviluppo territoriale, agente per conto del Governo, chiedono che il ricorso venga dichiarato irricevibile. Il comune, riassunte le modalità secondo le quali si è svolta la procedura di pubblicazione, contesta in particolare che l'informazione relativa all'adozione del vincolo fosse insufficiente. Delle ulteriori motivazioni da essi addotte si dirà, per quanto necessario, in seguito.
b. Negli allegati di replica e di duplica le parti si riconfermano nelle rispettive allegazioni e domande.
Considerato, in diritto
Nella misura in cui il gravame è rivolto contro la risoluzione 10 novembre 2015 del Consiglio di Stato, la competenza del Tribunale è data dall'art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 7.1.1.1). In applicazione dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), l'impugnativa può inoltre essere evasa da un giudice unico. Quanto alla legittimazione della ricorrente va considerato quanto segue.
2.1. La revisione all'esame è stata avviata in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365; in vigore sino al 31 dicembre 2011), applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 117 LST. La LALPT prevedeva che il piano regolatore era adottato dal legislativo comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT). Il municipio procedeva sollecitamente alla pubblicazione della decisione di adozione presso la cancelleria comunale per il periodo di 30 giorni (art. 34 cpv. 1 LALPT). La pubblicazione era annunciata almeno 10 giorni prima agli albi comunali, nel Foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT). Contro il contenuto del piano era dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 35 cpv. 1 LALPT). Erano legittimati a ricorrere (art. 35 cpv. 2 LALPT): ogni cittadino attivo nel comune (lett. a); ogni altra persona o ente che dimostrasse un interesse degno di protezione (lett. b). A norma dell'art. 37 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato esaminava gli atti e decideva i ricorsi, approvava in tutto od in parte il piano regolatore, oppure negava l'approvazione. Contro le decisioni del Consiglio di Stato era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 38 cpv. 1 LALPT). L'art. 38 cpv. 4 LALPT legittimava a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b), ed ogni altra persona o ente che dimostrasse un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c). In vigenza della LALPT il privato cittadino era pertanto legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se aveva precedentemente inoltrato ricorso davanti al Consiglio di Stato; faceva eccezione l'ipotesi in cui quest'ultima autorità avesse disposto una modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale.
La LST, in vigore dal 1° gennaio 2012, ha istituito un regime giuridico analogo a quello previsto dalla LALPT per quanto attiene alla procedura di adozione, approvazione ed impugnazione del piano regolatore: si vedano gli art. da 25 a 30 LST.
2.2. In concreto, nella seduta del 12 marzo 2012 il consiglio comunale di Capriasca ha adottato la revisione del piano regolatore. Con risoluzione 10 novembre 2015 (n. 4778) il Consiglio di Stato ha approvato il piano. Per quanto qui interessa, il Governo si è limitato ad approvare - senza modifiche - il vincolo di tutela BCC 11 che grava Casa __________ e il relativo perimetro di rispetto. Poiché la ricorrente, nell'ambito del ricorso inoltrato al Consiglio di Stato contro la decisione del comune, non si è manifestamente opposta a tali vincoli, essa non è di conseguenza legittimata a contestarli ora direttamente dinanzi al Tribunale. Il gravame dell'insorgente al Tribunale va, dunque, dichiarato irricevibile già per questo motivo.
3.1. Alla luce di quanto appena considerato dev'essere ancora esaminato se l'impugnativa formalmente introdotta dinanzi a questo Tribunale non possa - rispettivamente debba - essere interpretata e trattata, in realtà, in primo luogo quale ricorso al Consiglio di Stato contro i vincoli di tutela adottati dal consiglio comunale, che il Governo si è semplicemente limitato ad avallare. Verificandosi una tale ipotesi, in virtù dell'art. 4 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181; in vigore sino al 28 febbraio 2014), applicabile alla fattispecie in base all'art. 113 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), il gravame dovrebbe difatti essere trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato, al quale - prima di entrare nel merito - spetterebbe il compito di accertare la sua ricevibilità ed in particolare la sua tempestività. Ora, tuttavia, la prassi permette di prescindere dalla trasmissione degli atti all'autorità competente quando tale modo di procedere si risolve in un vuoto e inutile esercizio formale, segnatamente perché il ricorso si appalesa comunque manifestamente intempestivo (cfr. STF 1P.383/2005 del 21 dicembre 2005 consid. 3.4; RSAS 2003 pag. 518 consid. 2.3; STA 90.2009.70 del 10 gennaio 2011 consid. 3). È quanto si verifica nella fattispecie: il termine per impugnare dinanzi al Governo la deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel periodo dall'8 ottobre al 6 novembre 2012, è in effetti ampiamente trascorso.
3.2. La ricorrente sembrerebbe tuttavia dolersi del fatto di non aver ricevuto alcuna comunicazione scritta circa il mutamento dello statuto giuridico del suoi fondi sancito attraverso la nuova pianificazione. In proposito si osserva che la LALPT non prevedeva l'obbligo, per l'autorità, di avvisare personalmente i proprietari dell'adozione del piano regolatore o di una sua variante. Questa normativa cantonale risultava conforme all'ordinamento costituzionale e legislativo federale. La giurisprudenza relativa agli art. 4 cpv. 1 dell'or abrogata Costituzione federale del 29 maggio 1874, 29 cpv. 2 della Costituzione federale vigente, del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), e 33 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) ha in effetti stabilito che le citate disposizioni esigono, di massima, la semplice pubblicazione dei piani, la quale, nella fattispecie, è regolarmente avvenuta. La legislazione federale non impone invece l'obbligo d'informare personalmente i proprietari fondiari in caso di adozione o di modifica dei piani stessi. Ai proprietari incombe infatti il compito di interessarsi costantemente riguardo alla situazione giuridica dei loro fondi; principio che ritorna applicabile anche quando essi non risiedono nel comune dove sono siti questi ultimi (RDAT II-1999 n. 9 consid. 6b; inoltre: RtiD I-2010 n. 20
consid. 3.2; Heinz Aemisegger/ Stephan Haag, Praxiskommentar zum Rechtsschutz in der Raumplanung, Zurigo 2010, ad art. 33 n. 25). L'art. 27 cpv. 2 LST, attuato in chiave restrittiva dall'art. 36 cpv. 3 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1), ha frattanto introdotto l'obbligo, per il municipio, di avvisare personalmente i proprietari della pubblicazione della decisione di adozione del piano regolatore; ma questa disposizione non può giovare alla ricorrente, in quanto alla fattispecie torna applicabile la LALPT (cfr. supra consid. 2.1.).
4.2. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il codice di diritto processuale civile svizzero, del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272), il cui art. 148 prevede che ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura (cpv. 1); la domanda dev'essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza (cpv. 2); se vi è già stata una pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato (cpv. 3). Il CPC prevede dei requisiti meno severi di quelli sanciti, fino al 31 dicembre 2010, dell'or abrogato codice di procedura civile ticinese, del 18 febbraio 1971 (CPC-TI), che presupponeva - per la restituzione del termine - l'assenza di (ogni) colpa della parte che la chiedeva (cfr. art. 137 CPC-TI, RL 3.3.2.1); va, per contro, rilevato che dal 1° gennaio 2011 la restitutio in integrum non può più essere ottenuta per il semplice fatto di soddisfare i requisiti legali, ma è altresì rimessa - una volta che questi sono adempiuti
4.3. Ora, nel caso di specie, la sola responsabile dell'omessa impugnazione dei vincoli in parola nei termini fissati dall'art. 35 cpv. 1 LALPT è la ricorrente. La sua colpa non può, inoltre, essere banalizzata, qualificandola di lieve; essa ha difatti disatteso in maniera palese il suo dovere primordiale di esaminare con la dovuta attenzione i documenti posti in pubblicazione, da cui poteva evincere agevolmente l'apposizione dei vincoli ora contestati (cfr. Rapporto di pianificazione giugno 2010, pag. 22; art. 13 cpv. 1 norme particolari di attuazione del piano regolatore; piano del paesaggio scala 1:2'500; piano del paesaggio scala 1:10'000), facendosi se necessario assistere da persone cognite nella materia. Stando cosi le cose, non è nemmeno necessario verificare se sia stato osservato anche il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 148 cpv. 2 CPC per l'inoltro della domanda: requisito di più che dubbio soddisfacimento nel caso di specie.
4.4. Non si giustifica, pertanto, nemmeno sotto questo aspetto di retrocedere l'incarto all'autorità inferiore per l'emanazione di un giudizio perfettamente scontato.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia, di fr. 800.-, è posta a carico della ricorrente, alla quale dev'essere retrocesso l'importo di fr. 1'200.- versato in eccesso quale anticipo per le spese processuali.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
La giudice delegata Il vicecancelliere
del Tribunale cantonale amministrativo