90.2012.9

Incarto n. 90.2012.9

Lugano 2 novembre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente Flavia Verzasconi, Lorenzo Anastasi, supplente

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 17 febbraio 2012 di

RI 1

contro

la risoluzione 18 gennaio 2012 (n. 313), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore di Bellinzona relativa al "Comparto ex campo militare";

viste le risposte:

  • 20 marzo 2012 del municipio di Bellinzona;

  • 27 marzo 2012 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. a. Nella seduta del 6 luglio 1999, il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale del piano regolatore. Il Consiglio di Stato si è rifiutato di approvare la zona EAP 361, destinata al centro sportivo regionale, e ha chiesto al comune di elaborare una variante per una nuova destinazione pubblica di quest'area strategica (ris. gov. 16 ottobre 2001 n. 4'836, pag. 25 e 128 consid. 6 lett. e, pag. 183 consid. 6 lett. r e allegato 15).

b. Il 28 febbraio 2011, il consiglio comunale ha adottato una variante del piano delle attrezzature ed edifici di interesse pubblico denominata "Comparto ex campo militare", che riguarda la superficie riservata per la EAP 361 non approvata dal Governo. Il comparto, che si estende su ca. 71'000 mq, è destinato ad accogliere un parco urbano (AP 361a: 24'000 mq), un'area sportiva (AP 361b: 25'550 mq), un'area prativa (AP 361: 8'500 mq) e il "Polo scientifico", riservato alla ricerca scientifica e alla formazione (EP 683: 13'200 mq per le nuove sedi dell'Istituto di ricerca in biomedicina [IRB], dell'Istituto oncologico della Svizzera italiana [IOSI] e del Neurocentro dell'Ente ospedaliero cantonale [EOC]). Il precedente piano regolatore, in vigore dal 1977, destinava questo comprensorio all'insediamento residenziale e di edifici pubblici e privati d'interesse pubblico.

c. Chiamati a esprimersi sulla nuova pianificazione mediante referendum, i cittadini di Bellinzona hanno condiviso a larga maggioranza (4'527 voti favorevoli e 563 voti contrari) questa impostazione pianificatoria.

B. Contro la pianificazione appena descritta, il 30 agosto 2011, RI 1, cittadino attivo di Bellinzona, è insorto davanti al Consiglio di Stato, domandandogli, in via principale, di annullarla. In via subordinata, ha chiesto che la variante venisse approvata limitatamente alla creazione del parco urbano (AP 361a) e dell'area sportiva (AP 361b), retrocedendo invece gli atti al comune per ulteriori approfondimenti sulla contenibilità del piano e sulle "riserve di utilizzazione" nella misura in cui era riferita al "Polo scientifico" (EP 683).

C. Con risoluzione 18 gennaio 2012 (n. 313), il Consiglio di Stato ha, di principio, approvato la variante, respingendo, nel contempo, il ricorso di RI

  1. Il Governo ha in sostanza condiviso l'assetto pianificatorio deciso dal comune, chiedendogli tuttavia di precisare, mediante ulteriore variante, le possibilità edilizie per la zona AP 361b (area sportiva).

D. Contro questo giudizio, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo con ricorso 17 febbraio 2012, chiedendone l'annullamento. In via principale, chiede che l'intera variante sia annullata. In via subordinata, domanda invece che sia semmai approvata soltanto in quanto riferita al parco urbano (AP 361a) ed all'area sportiva (AP 361b), ma non nella misura in cui ha per oggetto il "Polo scientifico" (EP 683). In via ancor più subordinata, postula l'annullamento della decisione impugnata e la retrocessione degli atti al Governo per nuovo giudizio.

L'insorgente sollecita l'acquisizione delle rappresentazioni grafiche del piano regolatore vigente, l'esperimento di un sopralluogo e il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. Eccepita la carenza di motivazione della decisione impugnata (ricorso, n. 2), l'insorgente ripropone e sviluppa ulteriormente in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alla violazione dell'obbligo di contenere la zona edificabile (ricorso, n. 3) ed al mancato allestimento di un rapporto d'impatto ambientale (RIA; ricorso, n. 4).

E. La Divisione dello sviluppo territoriale e il municipio si oppongono sia alla concessione dell'effetto sospensivo, sia all'accoglimento del ricorso. Le loro argomentazioni saranno discusse, per quanto necessario, nel seguito.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1.). La legittimazione attiva dell'insorgente è data (art. 30 cpv. 2 lett. b Lst). Il ricorso, tempestivo (art. 30 cpv.1 Lst), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il piano regolatore è un documento pubblico: al pari delle leggi non occorre dunque acquisirlo formalmente agli atti. Il sopralluogo non appare atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti ai fini del giudizio. La situazione dei luoghi emerge chiaramente dalle tavole processuali ed è sufficientemente nota ai giudici del Tribunale per conoscenza diretta.

1.3. Per l'art. 107 Lst, la materia del contendere è retta dall'or abrogata legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365, in vigore sino al 31 dicembre 2011).

  1. 2.1. Giusta l'art. 26 cpv. 1 LPamm ogni decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (RDAT 1988 n. 45; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, IIa ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n 2c ad art. 26). Non occorre che la motivazione si esprima su tutti gli argomenti di fatto o di diritto toccati dal ricorso. L'autorità può limitarsi ai punti essenziali ai fini del giudizio (RDAT I-1999 n. 27 consid. 3b).

2.2. RI 1 rimprovera al Consiglio di Stato di aver violato il suo diritto di essere sentito, omettendo di motivare adeguatamente la decisione con cui ha respinto il suo ricorso. La motivazione sarebbe in particolare carente nella misura in cui è riferita: (a) alla possibilità di far capo a terreni pubblici o privati (liberi o edificati con immobili che andranno sostituiti) già inclusi nella zona edificabile, invece di estendere quest'ultima senza necessità, rispettivamente, (b) all'aumento del traffico indotto dal polo scientifico, che verrebbe a gravare ulteriormente una rete viaria già intasata.

La censura è infondata. La decisione governativa elenca in dettaglio tutte le violazioni del diritto denunciate dal ricorrente (pag. 14-15, lett. a-k). Dopo aver illustrato i principi che governano il dimensionamento delle zone edificabili, il Consiglio di Stato ha anzitutto ricordato che il rifiuto di approvare la zona EAP 361 non era da ricondurre a ragioni di contenibilità, bensì a considerazioni urbanistiche. La creazione di un "Polo scientifico", ha poi aggiunto, è dettata dalla necessità di dotare l'IRB e gli altri due istituti che vi verrebbero insediati di una struttura logistica razionale, che consenta di sviluppare utili sinergie. Il Governo ha in seguito passato in rassegna le singole censure sollevate dal ricorrente con riferimento all'ampliamento della zona edificabile (pag. 15 seg.) e alla contenibilità del piano regolatore (pag. 16), all'interesse pubblico (pag. 17), all'ubicazione prevista (pag. 18), al traffico (pag. 18 seg.) e alla conformità con le schede P1 (paesaggio), R4 (rete urbana), M4 (mobilità, traffico) e V2 (vivibilità) del piano direttore (PD). Sebbene la confutazione dell'una o dell'altra censura possa apparire più sommaria di altre, la decisione si esprime su tutti i punti essenziali della vertenza. Le spiegazioni fornite dall'autorità di ricorso, anche se su certi aspetti avrebbero potuto essere maggiormente dettagliate, hanno comunque permesso all'insorgente di capire il senso e la portata della decisione. La motivazione non l'ha pregiudicato nell'esercizio dei suoi diritti di difesa. L'impugnativa che ha presentato a questo Tribunale ne è la miglior prova. Le considerazioni sviluppate dal Governo per respingere il gravame non possono essere considerate insufficienti soltanto perché non sono state in grado di convincerlo.

  1. 3.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 Lst), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

3.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv. 3 Lst e relativo rinvio agli art. 61 seg. della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1.; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/ Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

  1. Azzonamento e contenibilità

4.1. I piani di utilizzazione (o piani regolatori; art. 24 seg. LALPT; 18 seg. Lst) disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro quindici anni (lett. b). Il diritto cantonale può inoltre prevedere altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT), sia come specificazione, sia come completamento delle tre categorie di zone previste dal diritto federale (Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 18 LPT n. 3 e rimandi).

Per gli edifici e gli impianti pubblici o d'interesse pubblico, dispone inoltre l'art. 3 cpv. 4 LPT, deve essere determinata un'ubicazione appropriata; criterio, questo, che va ulteriormente sostanziato a seconda delle caratteristiche specifiche dell'opera (Wald-mann/Hänni, op. cit., ad art. 3 LPT n. 51).

All'interno della zona edificabile, l'art. 28 cpv. 2 LALPT prevedeva dal canto suo la possibilità di definire, accanto alle zone edificabili destinate all'abitazione e al lavoro (lett. a), i fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature d'interesse pubblico di importanza locale, sovraccomunale, cantonale o federale (lett. d). Analogamente, l'art. 20 cpv. 2 Lst prevede ora le zone per scopi pubblici (cfr. anche art. 27 V. del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst; RL 7.1.1.1.1). Queste zone comprendono sia gli edifici e gli impianti che servono direttamente alle necessità primarie dell'ente pubblico, come edifici amministrativi o scolastici, ospedali, penitenziari, cimiteri ecc., sia le costruzioni che rispondono all'interesse generale di un moderno Stato sociale, quali piscine, centri sportivi, parchi e altri impianti aperti al pubblico. Spetta al legislatore stabilire in base ai compiti dello Stato ed agli interessi pubblici stabilire se e quali opere pubbliche devono essere realizzate. È invece compito della pianificazione definire le zone ad esse riservate. La definizione di zone riservate ad attrezzature ed edifici pubblici risponde in generale ad un pubblico interesse. Se la singola zona sia anche giustificata da un pubblico interesse è questione da esaminare sulla base delle caratteristiche della singola opera (Bernhard Waldmann, Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen, in: BR 2003, pag. 87 segg., pag. 90).

I piani regolatori non devono tener conto degli sviluppi prevedibili soltanto per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di utilizzazione del territorio. Di conseguenza, anche le zone per gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico devono essere commisurate in funzione dei bisogni futuri della collettività. L'autorità può prendere in considerazione, ai fini della determinazione di queste zone, anche le necessità che eccedono il periodo di 15 anni, determinante per il dimensionamento delle zone edificabili secondo l'art. 15 lett. b LPT. Il bisogno deve tuttavia essere provato in modo sufficiente e la realizzazione dell'opera pubblica deve essere prevista con una relativa certezza (RDAT II-2003 n. 25 consid. 3.2 con rinvii, II-2000 n. 75 consid. 4 con rinvii; inoltre II-2000 n. 27, II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40; René Wiederkehr, Grundprobleme des basellandschaftlichen Bau- und Planungsrecht, in: BJM 2006, pag. 236 seg.). A seconda della loro funzione, le zone per servizi e attrezzature pubbliche possono essere pianificate come parti integranti della zona edificabile o come comparti particolari ubicati fuori della zona edificabile. Determinate attrezzature d'interesse pubblico, come piscine, cimiteri o impianti sportivi possono in particolare essere concepite come zone limitatamente edificabili sovrapposte alla zona non edificabile (cfr. art. 18 cpv. 1 LPT; DTF 108 Ia 295 seg. per un impianto sportivo; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 21 seg. ad art. 18).

4.2. La variante qui impugnata ha per oggetto il comprensorio destinato ad accogliere il centro sportivo regionale (EAP 361), che non è stato approvato dal Consiglio di Stato quando ha dato il suo benestare al piano regolatore attualmente in vigore. La variante prevede di destinare una superficie di 32'500 mq a "Parco urbano" (AP 361 a) e "Prato" (AP 361), di riservare un comparto di 25'500 mq all'esercizio di "Attività sportive" (AP 361b) e di dedicare un'area di 13'200 mq (EP 683) alla realizzazione di un cosiddetto "Polo scientifico", nel quale verranno insediati tre istituti che operano nel campo della ricerca biomedica: l'IRB, presente a Bellinzona dal 1997 e in continua espansione, lo IOSI ed i laboratori del Neurocentro dell'EOC (rapporto di pianificazione, pag. 7).

L'insorgente ritiene che la decisione impugnata violi la scheda R6 del piano direttore cantonale, che disciplina lo sviluppo e la contenibilità del piano regolatore. Disattesi sarebbero pure gli art. 31 e 47 OPT, che impongono all'ente pubblico di rilevare le riserve d'utilizzazione e di indicare dovranno essere utilizzate. A suo giudizio, il comune non avrebbe verificato la contenibilità del piano regolatore, ampliando la zona edificabile, senza che ne sia stata dimostrata la necessità. L'insorgente nega in particolare che l'IRB possa trovare spazio in una zona per edifici pubblici. Si tratterebbe infatti di un istituto privato, collegato a interessi privati, che sarà insediato in uno stabile non accessibile al pubblico. Andrebbe quindi ubicato in una zona edificabile che ammette questo genere di attività. È in quest'ottica che dovrebbe essere valutata la necessità di ampliare il perimetro edificabile. Non si sarebbe in effetti in presenza di un semplice cambiamento di funzione di un'area già aperta all'edificazione. Anche qualora si volesse ammettere che risponde a un interesse pubblico, l'IRB andrebbe semmai realizzato all'interno di un comparto già riservato a infrastrutture pubbliche. Il comune non avrebbe peraltro verificato la possibilità di insediare il "Polo scientifico" su altri terreni pubblici o privati.

4.2.1. "Parco urbano" (AP 361a) e "Prato" (AP 361)

Il comparto riservato alla realizzazione di un "Parco urbano" (AP 361a) e quello destinato a semplice "Prato" (AP 361) non fanno parte della zona edificabile. Si tratta in effetti di aree situate ai margini del perimetro edificabile, esclusivamente destinate alla distensione e allo svago, nelle quali è di principio esclusa qualsiasi attività edilizia. Entrambi i comparti appaiono d'altro canto sorretti da un sufficiente interesse pubblico. La loro adozione risponde sicuramente alle aspettative dell'intera collettività o comunque della maggioranza dei cittadini, che compete al potere pubblico soddisfare nell'esercizio delle sue funzioni. Corrisponde a un bisogno importante, chiaramente recepito dalla collettività, al quale lo Stato è tenuto a dare risposte adeguate (Daniel Thürer in: Daniel Thürer/ Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller [curatori], Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo 2001, § 16 n. 40, § 39 n. 41; Pierre Moor, Droit administratif, Berna 1994, vol. I, n. 1.4.1.). Essendo esclusi dalla zona edificabile, il comparto parco urbano e quello destinato a prato non disattendono di certo la scheda R6 del piano direttore disciplinante lo sviluppo e la contenibilità del piano regolatore. Tanto meno vi può esservi ravvisata una violazione degli art. 31 e 47 OPT. Nella misura in cui sono riferite a questi due comparti, le censure sollevate dall'insorgente con riferimento alla contenibilità del piano cadono dunque nel vuoto.

4.2.2. "Attività sportive" (AP 361b)

Analoghe considerazioni valgono per l'area riservata alle "Attività sportive" (AP 361b). Nemmeno questo comparto integra gli estremi di una componente della zona edificabile. Collocato sul prolungamento verso ovest di quello che ospita gli impianti balneari (AP 380), esso risulta infatti nettamente separato dalla zona edificabile dalla presenza della zona del "Parco urbano" (AP 361a), che vi si frappone. Considerato che il Consiglio di Stato non ha approvato la proposta del comune, formalmente claudicante, di ammettervi "costruzioni al servizio dell'attività sportiva", la zona risulta del tutto inedificabile, almeno fintanto che non verrà soddisfatta la richiesta del Governo di precisare i limiti dell'attività edilizia ammissibile. Certo e sufficiente è anche l'interesse pubblico che sorregge questo comparto, che viene a completare l'offerta di spazi per la pratica di attività sportive, mettendo a disposizione un vasto sedime non attrezzato, idoneo alla pratica di discipline sportive che non richiedono particolari impianti. La precisazione richiesta dal Consiglio di Stato al comune in merito alle infrastrutture ammissibili permetterà di meglio definire il genere di attività sportive che potranno esservi esercitate. Contro le precisazioni che non dovesse condividere l'insorgente potrà semmai ancora far valere le sue ragioni. Nemmeno in questo comparto può dunque essere ravvisata un'estensione della zona edificabile contraria ai precetti della scheda R6 del PD.

4.2.3. "Polo scientifico" (EP 683)

4.2.3.1. Prima di esaminare se l'area destinata alla realizzazione del "Polo scientifico" (EP 683) costituisca un ampliamento della zona edificabile, occorre stabilire se le strutture e le attività che vi dovrebbero trovare sede giustifichino la formazione di un comparto riservato ad edifici pubblici.

Il "Polo scientifico" intende raggruppare in un unico sito (campus) tre diverse realtà che operano a Bellinzona nel campo della ricerca medica: l'Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB), i laboratori di ricerca dell'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI) ed i laboratori di ricerca del Neurocentro della Svizzera Italiana (NSI). Il ricorrente non contesta che i laboratori dello IOSI e del NSI possano legittimare la formazione di una zona per edifici pubblici destinata a dar loro una sede confacente. A giusta ragione, poiché entrambi gli istituti sono emanazioni dell'EOC, sulla cui natura di ente pubblico non sussistono dubbi di sorta (art. 1 legge sull'EOC del 19 dicembre 2000; LEOC; RL 6.3.1.1). Le censure dell'insorgente si appuntano piuttosto contro l'IRB, al quale verrebbe destinata la maggior parte degli spazi che verranno realizzati nella zona. L'IRB a differenza dell'EOC, non è un ente di diritto pubblico, ma una fondazione del diritto privato, costituita nel 1997 da un gruppo di fondatori fra cui figurano il comune di Bellinzona, l'EOC e la Banca dello Stato. Dall'iscrizione a registro di commercio risulta che (cfr. RC CH-500.7.004. 160-4):

lo scopo della fondazione, a scopo di pubblica utilità, è la realizzazione e la gestione di un Istituto di tipo accademico per la ricerca di base e l'insegnamento in biomedicina di carattere nazionale e internazionale. Essa favorisce la collaborazione tra enti pubblici e privati in Ticino, in Svizzera e all'estero e promuove il coordinamento della ricerca scientifica nel settore. Può gestire accessoriamente laboratori di diagnostica. I proventi di questa attività sono totalmente destinati alla ricerca e all'insegnamento.

Orbene, al di là della natura giuridica dell'istituto, non v'è dubbio che anche l'IRB persegua finalità d'interesse pubblico. La ricerca e la formazione scientifica sono in effetti considerate attività umane d'importanza fondamentale per lo sviluppo e la crescita economica della società nel medio e lungo periodo, poiché contribuiscono all'innovazione e al progresso attraverso l'applicazione tecnologica delle scoperte scientifiche. Le iniziative volte a creare le premesse per svolgere attività di ricerca e di formazione scientifica rispondono dunque a un interesse che coinvolge l'intera collettività e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni (cfr. art. 64 cpv. 1 Cost.). D'interesse pubblico non è soltanto l'attività di ricerca scientifica svolta da istituti statali o da altri enti pubblici, ma anche quella svolta senza fini di lucro da soggetti privati, poiché anche da questa la collettività ritrae vantaggio. Anche nella misura in cui verrà occupata dall'IRB, nella formazione di una zona per edifici d'interesse pubblico destinata allo sviluppo ed alla ricerca non è dunque ravvisabile alcuna violazione del diritto (cfr. Daniel Gsponer, Die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen, tesi, Zurigo, 2000, pag. 49 seg., 69 seg.). A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considerano i vantaggi che soprattutto il laboratorio dello IOSI potrà ritrarre dalle sinergie derivanti dalla presenza nel medesimo sito di un istituto attivo nel campo della ricerca scientifica biomedica, specializzato nel settore dell'immunologia particolarmente importante per l'oncologia, con il quale peraltro già attualmente collabora (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 7). Privo di rilievo è il fatto che l'IRB non sia aperto al pubblico. Decisive sono le sue finalità, non l'accessibilità (Waldmann/Hänni, n. 50 ad art. 3; Gsponer, op. cit., pag. 41).

4.2.3.2. A differenza degli altri tre settori in cui è stato suddiviso il comprensorio inizialmente destinato alla creazione di un centro sportivo, il comparto riservato al "Polo scientifico" (EP 683) costituisce un'estensione del perimetro edificabile. L'assetto pianificatorio risalente al 1977 assegnava invero l'area in questione all'insediamento residenziale e di edifici pubblici e privati d'interesse pubblico. Situata ai margini del comprensorio già largamente edificato (cfr. art. 36 cpv. 3 LPT), l'area non poteva tuttavia essere considerata fabbricabile, poiché la zona edificabile prevista da quel piano non era conforme ai precetti dell'art. 15 LPT, segnatamente dal profilo della contenibilità. Con il rifiuto del Consiglio di Stato di approvare la zona del Centro sportivo (EAP 361), il comparto è rimasto escluso dalla zona edificabile. Non è diventato edificabile già a quel momento alla condizione che ne fosse ulteriormente definita la destinazione. Ferma questa premessa, occorre stabilire se la censura sollevata dal ricorrente con riferimento alla contenibilità del piano, abbia fondamento. L'eccezione non va esaminata per rapporto alle dimensioni, che il ricorrente considera eccessive, delle zone destinate alla residenza ed alle attività commerciali o produttive. Decisive, al riguardo, sono unicamente le aree che il piano riserva all'insediamento di edifici ed attrezzature pubbliche. Orbene, sotto questo limitato profilo, nulla permette di ritenere che le aree dedicate a questo genere di costruzioni siano sovradimensionate. Tutte le superfici riservate a edifici e impianti pubblici appaiono in effetti adeguatamente commisurate ai bisogni attuali e prevedibili dell'ente pubblico. Non vi sono elementi per affermare che le aree destinate a scopi pubblici dispongano di riserve di terreno suscettibili di rispondere alle esigenze del "Polo scientifico" in alternativa all'area assegnatagli nel comparto EP 683. Nemmeno il ricorrente fornisce spunti in grado di accreditare una simile conclusione. Per sostenere con successo che l'estensione della zona edificabile necessaria alla realizzazione del "Polo scientifico" viola il diritto, segnatamente sotto il profilo della contenibilità del piano (art. 15 lett. b LPT), in quanto riferita agli spazi destinati a edifici e impianti pubblici, non basta rimproverare genericamente al comune di non aver esperito una ricerca di alternative idonee sufficientemente approfondita. A prescindere dal fatto che il comune ha comunque valutato l'ipotesi di insediare altrove l'IRB, sia su terreni del comune, sia su fondi appartenenti a terzi, l'insorgente avrebbe piuttosto dovuto dimostrare o quantomeno rendere verosimile che le altre zone riservate a questo genere d'insediamenti non sono più necessarie per gli scopi per i quali sono state previste o sono ora sovradimensionate per rapporto ai bisogni prevedibili nel medio periodo e presentano riserve di spazio talmente importanti da far apparire del tutto insostenibile la rinuncia a rivedere l'attuale azzonamento per poter così giustificare la scelta pianificatoria qui in discussione. Dimostrazione, questa, che non è stata fornita.

Per gli stessi motivi, il ricorrente non può nemmeno essere seguito laddove sostiene che il "Polo scientifico" avrebbe anche potuto essere collocato all'interno dell'attuale perimetro edificabile, in una delle zone di utilizzazione già esistenti. Considerato che l'inserimento del "Polo scientifico" in una di queste zone non può prescindere da una modifica dell'azzonamento vigente, una simile tesi avrebbe potuto essere accreditata soltanto se il ricorrente avesse dimostrato o reso almeno verosimile che i presupposti dell'attuale assetto pianificatorio, approvato in tempi relativamente recenti, si sono modificati in misura talmente importante da rendere inevitabile un adattamento (art. 21 cpv. 2 LPT), rispettivamente che la rinuncia ad adeguare l'azzonamento vigente al fine di creare gli spazi necessari all'IRB all'interno del perimetro fabbricabile senza estenderlo ulteriormente non è ragionevolmente sostenibile.

4.2.3.3. L'impianto urbanistico previsto dalla variante per questo comparto appare convenientemente ragguagliato sia alle costruzioni della zona edificabile che lo delimita su due lati, sia ai comparti destinati a rimanere liberi da costruzioni, che lo definiscono sugli altri due lati.

  1. Impatto ambientale

5.1. Giusta l'art. 10a della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l'autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità colle esigenze ecologiche. Sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA), soggiunge la norma (cpv. 2), gli impianti che possono gravare notevolmente sull'ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l'adozione di misure specifiche al progetto o all'ubicazione al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. Il Consiglio federale designa i tipi di impianto che sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente; può determinare valori soglia a partire dai quali si deve procedere all'esame (cpv. 3).

All'EIA soggiacciono impianti che per l'importanza delle ripercussioni ambientali non possono essere resi conformi alle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente senza l'adozione di misure specifiche di progetto o di ubicazione. La precisazione introdotta nella legge dall'art. 10a LPAmb mira in sostanza a esimere dall'EIA gli interventi che possono essere conformati alle esigenze della legislazione ambientale mediante provvedimenti standard correnti fondati sulle norme tecniche applicabili (STF 1C_409/ 2008 dell'8 aprile 2009 consid. 2.2 e rimandi). L'obbligo di sottoporre il più presto possibili a un EIA gli impianti che gravano notevolmente l'ambiente è rimasto immutato.

5.2. Nell'ambito dell'esame preliminare 30 settembre 2009, il Dipartimento del territorio ha rilevato che (pag. 8):

Per l'eventuale inserimento di strutture legate all'IRB o più in generale alle discipline biomediche, si rammenta che se sono previsti laboratori dove si svolgeranno attività soggette all'EIA (cfr. cifra 80.8 dell'Allegato OEIA), l'istante dovrà elaborare un RIA in fase di domanda di costruzione. Nel caso in esame, infatti, il progetto di variante non cresce attorno ad un impianto assoggettato all'OEIA in modo specifico, ma pure alla realizzazione di un parco urbano, ad un'area per la pratica sportiva e ad un posteggio pubblico. In questo caso è corretto valutare le ripercussioni ambientali del progetto pianificatorio in base all'art. 47 dell'Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio (OPT) nell'ambito del rapporto di pianificazione. Successivamente, si renderà eventualmente necessaria la redazione di un RIA specifico nell'ambito ella procedura edilizia cantonale per gli impianti ripresi nell'allegato OEIA.

In sede di risposta, la Divisione ha inoltre precisato che (pag. 4):

L'EIA tra l'altro non determina direttamente se la pianificazione sia possibile o meno, ma piuttosto impone di verificare se le condizioni che sarebbero poi poste dalla legislazione ambientale non sono tali da vanificare o rendere inapplicabile la pianificazione. In questo senso (…) le ripercussioni ambientali ricercate dalla casistica della tipologia 80.08 [Aziende in cui, mediante organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni viene eseguita un'attività della classe 3 o 4 secondo dall'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi del 9 maggio 2012; ordinanza sull'impiego confinato; OIConf; RS 814.912] prevista dall'allegato [OEIA] non siano rilevanti per la delimitazione di una zona EP. Attraverso l'EIA si tratta, infatti, di determinare quali siano gli effetti dannosi o molesti derivanti dall'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi. Scorrendo l'allegato 4 delle misure di sicurezza previsto dall'[OIConf] è facilmente verificabile come queste condizioni, se dovessero essere applicabili, sono facilmente applicabili e imponibili in sede di licenza edilizia. La Divisione rende pure attento codesto Tribunale che l'IRB, citato dal ricorrente, è solo uno degli istituti che possono essere ospitati dalla zona EP 683, altri istituti non necessariamente devono sottostare all'EIA e d'altronde alcuni istituti neppure sono oggi conosciuti per cui sarebbe comunque difficile redigere un RIA pianificatorio.

5.3. Secondo il ricorrente, la variante andrebbe annullata perché non è stato esperito un esame d'impatto ambientale, richiesto dalla presenza di laboratori per la ricerca biomedica. A torto, poiché il progetto in esame non è definito in modo tale da poter concludere che esso soggiacerà in ogni caso all'EIA. I contenuti esatti dei laboratori che vi verranno insediati non sono infatti ancora conosciuti in dettaglio. Allo stato attuale non si può escludere che eventuali misure necessarie per assicurare il rispetto della legislazione ambientale possano essere ordinate al momento dell'inoltro della domanda di costruzione, senza dover adattare la base pianificatoria. Anche questa censura si appalesa infondata.

6.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. L'odierno giudizio rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo.

7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico del ricorrente RI 1.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

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